Corte di Giustizia Tributaria di primo grado La Spezia, sez. II, sentenza 12/01/2026, n. 7
CGT1
Sentenza 12 gennaio 2026

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  • Inammissibile
    Tardività del ricorso

    La notifica della cartella è avvenuta in data 4.9.2024, mentre il ricorso è stato notificato in data 4.11.2024, superando il termine di legge. La contestazione della validità della notifica è preclusa per mancata integrazione dei motivi di ricorso e dichiarazione di voler proporre motivi aggiunti.

  • Rigettato
    Sospensione dell'atto impugnato

    La richiesta di sospensione è stata rigettata con ordinanza precedente per difetto dei presupposti di legge.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado La Spezia, sez. II, sentenza 12/01/2026, n. 7
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di La Spezia
    Numero : 7
    Data del deposito : 12 gennaio 2026

    Testo completo