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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado La Spezia, sez. II, sentenza 12/01/2026, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di La Spezia |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 7/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LA SPEZIA Sezione 2, riunita in udienza il 14/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SORRENTINO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 14/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 395/2024 depositato il 04/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - La Spezia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05620240005847922000 .
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 183/2025 depositato il
14/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente
“...Chiede all'Ecc.ma Corte di Giustizia Tributaria adita, in accoglimento del presente ricorso, contrariis reiectis, per tutti i motivi esposti nel presente atto, previa sospensione immediata, anche inaudita altera parte dell'atto impugnato, previa eventuale rimessione alla Consulta per non manifesta infondatezza delle questioni di rilevanza costituzionale così come formulate nei rispettivi motivi, accogliere le seguenti CONCLUSIONI
In via preliminare
- accertare e dichiarare la sussistenza dei requisiti di legge, e conseguentemente sospendere l'esecuzione e l'atto impugnato per tutti i motivi di cui in premessa nel merito e in via principale
- accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità e/o l'illegittimità e/o comunque l'inefficacia degli atti impugnati e di tutti gli atti presupposti o successivi, per tutti i motivi esposti, dichiarando gli importi richiesti non dovuti;
In ogni caso con vittoria di spese, compensi, spese generali 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari”..
Resistente
“...Voglia l'Ill.ma Commissione adita, disattendendo ogni avversari
Preliminarmente che il ricorso sia dichiarato inammissibile per tutti i motivi esposti in premessa.
Nel merito e in subordine, integrato ove ritenuto opportuno il contraddittorio nei confronti della Corte di
Giustizia Tributaria della Spezia , rigettata la richiesta di sospensiva per assoluto difetto dei presupposti di legge, che il ricorso sia respinto.
Il tutto con condanna della parte soccombente alla refusione delle spese e delle competenze del giudizio, anche a titolo, di responsabilità aggravata, spese che codesta Commissione riterrà di liquidare ai sensi e per gli effetti di cui all'art.15 D.Lgs. n. 543/1992”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso not. in data 4.11.2024 Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n. 05620240005847922000 recante l'importo di €. 1.214,18, relativa a ruoli emessi dalla Corte di Giustizia
Tributaria della Spezia per omessi pagamenti del Contributo Unificato 2023.
A sostegno dell'impugnazione la ricorrente deduceva: l'inesistenza-nullità della comunicazione, l'invalidità delle notifiche, l'illegittimità/nullità per difetto totale di motivazione dell'atto, l'ingiusitizia manifesta, la sproporizione della sanzione, l'incostituzionalità.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle entrate-Riscossione che, con deposito di controdeduzioni, contestava la fondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto.
Rigettata con ordinanza 19.2.2025 la richiesta di sospensione dell'atto impugnato si perveniva all'udienza in data 14.11.2025 in esito alla quale la Corte decideva la causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In applicazione del principio della “ragione più liquida” desumibile dagli artt. 24 e 111 della Cost. (cfr. Cass.
9309/2020) osserva il Collegio che il ricorso deve essere rigettato essendo stato proposto tardivamente, in violazione dell'art. 21 del D.lgs 546/92. Posto che ogni contestazione in merito alla validità della notifica della cartella di pagamento deve ritenersi preclusa ai sensi dell'art. 24 del cit. D. Lgs 546 in ragione del fatto che parte ricorrente non ha integrato - come era suo onere - i motivi di ricorso né ha svolto la prevista dichiarazione circa l'intenzione di proporre motivi aggiunti alla luce della produzione di parte resistente della prova in ordine alla notifica della cartella avvenuta, in data 4.9.2024, a mani di persona di famiglia, è agevole constatare che la notifica del presente ricorso è avvenuta in data 4.11.2024, e quindi oltre il sessantesimo giorno previsto dal cit. art 21.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato per inammissibilità dello stesso.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in complessivi
€ 592,00 oltre il 15% per spese forfettarie.
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LA SPEZIA Sezione 2, riunita in udienza il 14/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SORRENTINO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 14/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 395/2024 depositato il 04/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - La Spezia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05620240005847922000 .
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 183/2025 depositato il
14/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente
“...Chiede all'Ecc.ma Corte di Giustizia Tributaria adita, in accoglimento del presente ricorso, contrariis reiectis, per tutti i motivi esposti nel presente atto, previa sospensione immediata, anche inaudita altera parte dell'atto impugnato, previa eventuale rimessione alla Consulta per non manifesta infondatezza delle questioni di rilevanza costituzionale così come formulate nei rispettivi motivi, accogliere le seguenti CONCLUSIONI
In via preliminare
- accertare e dichiarare la sussistenza dei requisiti di legge, e conseguentemente sospendere l'esecuzione e l'atto impugnato per tutti i motivi di cui in premessa nel merito e in via principale
- accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità e/o l'illegittimità e/o comunque l'inefficacia degli atti impugnati e di tutti gli atti presupposti o successivi, per tutti i motivi esposti, dichiarando gli importi richiesti non dovuti;
In ogni caso con vittoria di spese, compensi, spese generali 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari”..
Resistente
“...Voglia l'Ill.ma Commissione adita, disattendendo ogni avversari
Preliminarmente che il ricorso sia dichiarato inammissibile per tutti i motivi esposti in premessa.
Nel merito e in subordine, integrato ove ritenuto opportuno il contraddittorio nei confronti della Corte di
Giustizia Tributaria della Spezia , rigettata la richiesta di sospensiva per assoluto difetto dei presupposti di legge, che il ricorso sia respinto.
Il tutto con condanna della parte soccombente alla refusione delle spese e delle competenze del giudizio, anche a titolo, di responsabilità aggravata, spese che codesta Commissione riterrà di liquidare ai sensi e per gli effetti di cui all'art.15 D.Lgs. n. 543/1992”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso not. in data 4.11.2024 Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n. 05620240005847922000 recante l'importo di €. 1.214,18, relativa a ruoli emessi dalla Corte di Giustizia
Tributaria della Spezia per omessi pagamenti del Contributo Unificato 2023.
A sostegno dell'impugnazione la ricorrente deduceva: l'inesistenza-nullità della comunicazione, l'invalidità delle notifiche, l'illegittimità/nullità per difetto totale di motivazione dell'atto, l'ingiusitizia manifesta, la sproporizione della sanzione, l'incostituzionalità.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle entrate-Riscossione che, con deposito di controdeduzioni, contestava la fondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto.
Rigettata con ordinanza 19.2.2025 la richiesta di sospensione dell'atto impugnato si perveniva all'udienza in data 14.11.2025 in esito alla quale la Corte decideva la causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In applicazione del principio della “ragione più liquida” desumibile dagli artt. 24 e 111 della Cost. (cfr. Cass.
9309/2020) osserva il Collegio che il ricorso deve essere rigettato essendo stato proposto tardivamente, in violazione dell'art. 21 del D.lgs 546/92. Posto che ogni contestazione in merito alla validità della notifica della cartella di pagamento deve ritenersi preclusa ai sensi dell'art. 24 del cit. D. Lgs 546 in ragione del fatto che parte ricorrente non ha integrato - come era suo onere - i motivi di ricorso né ha svolto la prevista dichiarazione circa l'intenzione di proporre motivi aggiunti alla luce della produzione di parte resistente della prova in ordine alla notifica della cartella avvenuta, in data 4.9.2024, a mani di persona di famiglia, è agevole constatare che la notifica del presente ricorso è avvenuta in data 4.11.2024, e quindi oltre il sessantesimo giorno previsto dal cit. art 21.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato per inammissibilità dello stesso.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in complessivi
€ 592,00 oltre il 15% per spese forfettarie.