Ordinanza collegiale 19 dicembre 2025
Ordinanza collegiale 6 marzo 2026
Sentenza breve 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza breve 16/03/2026, n. 4916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4916 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04916/2026 REG.PROV.COLL.
N. 14374/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 14374 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Lucio Andreozzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Liceo --OMISSIS- Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la declaratoria di nullità e/o annullamento,
- del provvedimento di risoluzione del rapporto di lavoro, scaturigine del falso di cui alla sentenza della Corte di Appello Penale di Roma –-OMISSIS- - confermata dalla ord. della Suprema Corte di Cassazione -OMISSIS-
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Liceo --OMISSIS- di Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 il dott. RO LE RO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Parte ricorrente agisce per la declaratoria di nullità o annullamento del provvedimento di risoluzione del rapporto di lavoro, come in epigrafe indicato.
In fatto, il ricorrente premette:
- che era dipendente di ruolo dell’Amministrazione resistente, docente presso il liceo -OMISSIS-in Roma;
- che aveva formulato istanza il 24.10.2004 di collocamento mirato ai sensi della legge n. 68/1999 in ragione della propria condizione di disabilità e, in subordine, di essere sottoposto a visita medico collegiale per la collocazione ad altre mansioni;
- che, a seguito di tale istanza, e per effetto della falsità commessa dal dirigente scolastico p.t. che alterava il contenuto della istanza (come accertata in sede civile con sentenza n. -OMISSIS-della Corte di Appello di Roma del 29.5.2023), il ricorrente veniva ritenuto non idoneo all’espletamento delle mansioni lavorative;
- che quindi era destinatario del provvedimento di risoluzione, in questa sede impugnato, con decorrenza dal 20.9.2005, per assoluta e permanente inidoneità fisica.
Per tali motivi, chiedeva la dichiarazione di nullità del provvedimento di risoluzione del rapporto di lavoro, perché conseguenza del falso accertato dal giudice ordinario.
1.1. A sostegno dell’impugnazione interposta ha dedotto:
- la violazione dell’art. 21-nonies, co. 2-bis, l. 241/1990, che consentirebbe di ottenere l’annullamento anche oltre i termini, in caso di falso accertato con sentenza passata in giudicato, da leggersi “ in relazione agli artt. 21-septies e octies, a mente dei quali sono nulli e/o annullabili i provvedimenti amministrativi adottati in violazione di legge ovvero viziato da eccesso di potere o da incompetenza, e negli altri casi espressamente previsti dalla legge ” (p. 5 del ricorso).
- la “ violazione della l. 68/99 ”, la quale “ deve poter essere interpretata assolutamente anche in ragione della assenza da parte della P.A. di applicazione del cosiddetto soccorso istruttorio che avrebbe potuto in qualsiasi precedente momento giustificare una ‘un accomodamento ragionevole, sia in ragione del collocamento mirato richiesto, sia in ragione della violazione dell’art. 10 che specificamente prevede una procedura speciale in ordine al licenziamento dei disabili’ ” (p. 7 del ricorso).
1.2 – Si costituiva in giudizio l’Amministrazione resistente, con memoria di stile.
1.3 – Con ordinanza del 17.12.2025, il Collegio ha sottoposto alle parti un preliminare profilo di inammissibilità, rilevato d’ufficio, ai sensi dell’art. 73 comma 3 del c.p.a., circa l’eventuale difetto di giurisdizione di questo Giudice.
1.4. – Le parti hanno successivamente depositato memorie sulla questione indicata.
In particolare, parte ricorrente ha ribadito la sussistenza della giurisdizione di questo Tribunale, in quanto il petitum sostanziale riguarderebbe due atti pubblicistici, quali l’omessa trasmissione dell’istanza di collocamento mirato e il verbale della commissione medica di verifica, emesso su istanza falsificata.
Parte resistente, oltre a rilevare il difetto di giurisdizione in relazione al provvedimento di risoluzione impugnato, eccepiva in ogni caso la tardività dell’impugnazione rispetto alla sua adozione.
1.5. – All’esito della camera di consiglio del 4.3.2026, la causa è stata introitata per la decisione, previo avviso formulato con ordinanza n. -OMISSIS-, di possibile definizione del giudizio ai sensi dell’art. 60 c.p.a.
2. – Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione dell’adito giudice amministrativo.
2.1. È opportuno ricordare che, ai sensi dell’art. 63, del decreto legislativo n. 165 del 2001:
- “ 1. Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4, incluse le controversie concernenti l’assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti. Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi ”;
- “ 4. Restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all’articolo 3, ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi ” (cioè inerenti al “Personale in regime di diritto pubblico” - c.d. pubblico impiego non contrattualizzato).
2.2. Ciò premesso, in tema di riparto di giurisdizione per le controversie del pubblico impiego a seguito della c.d. “privatizzazione” (prima, ad opera del decreto legislativo n. 29/1993 e, poi, del decreto legislativo n. 165/2001), va, in linea generale, osservato che, salvo le controversie devolute alla giurisdizione esclusiva ai sensi dell’art. 63, comma 4 del decreto legislativo n. 165/2001, spettano alla giurisdizione del giudice amministrativo - solo - le controversie derivanti dall’adozione di atti aventi natura amministrativa e non riconducibili agli ordinari poteri gestori del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro, quali:
a) gli atti relativi alle procedure concorsuali indette per l’assunzione dei pubblici dipendenti (cfr. il richiamato art. 63, comma 4 del decreto legislativo n. 165 del 2001);
b) gli atti di “macro-organizzazione”, qualora immediatamente lesivi, così come individuati dall’art. 2, comma 1 del decreto legislativo n. 165/2001 (e cioè quelli che definiscono “le linee fondamentali di organizzazione degli uffici; individuano gli uffici di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della titolarità dei medesimi; determinano le dotazioni organiche complessive”);
c) gli atti regolamentari o atti amministrativi generali, anche questi solo nel caso in cui si rivelino direttamente lesivi, rientrando il loro sindacato nell’ambito della giurisdizione di legittimità del giudice amministrativo (T.A.R. Campania, Napoli, Sezione Quarta, 6 settembre 2021, n. 5724).
In una fattispecie inerente a una controversia sostanzialmente incentrata sul giudizio espresso dalla Commissione medica in materia di accertamenti medico-legali nei confronti dei pubblici dipendenti, la Corte di Cassazione (Cassazione Civile, Sezioni Unite, 15 gennaio 2021, n. 618) ha affermato - con argomentazioni e principi applicabili anche all’analogo caso in esame -, che: “ 9. Deve ribadirsi il principio, reiteratamente affermato da queste Sezioni Unite, secondo cui la giurisdizione si determina sulla base del petitum sostanziale, che va identificato non tanto in funzione della pronuncia che in concreto si chiede al giudice, quanto, piuttosto, della causa petendi, cioè “della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati” (tra le molte, Cass. Sez. Un. 20 novembre 2020 n. 26500, Cass. Sez. Un. 28 febbraio 2019 n. 6040, Cass. Sez. Un. 21 dicembre 2018 n. 33212, Cass. Sez. Un. 13 novembre 2018 n. 29081, Cass. Sez. Un. 8 giugno 2016 n. 11711, Cass. Sez. Un. 23 settembre 2013 n. 21677, Cass. Sez. Un. 25 giugno 2010 n. 15323) ”.
Altrettanto consolidato nella materia dell’impiego pubblico privatizzato, è il principio per il quale se, in base al criterio del petitum sostanziale, si accerta che la controversia attiene alla lesione di un diritto soggettivo derivante da un atto o da un comportamento posto in essere dalla P.A. con i poteri del privato datore di lavoro, la giurisdizione compete al giudice ordinario, senza che rilevi che la pretesa giudiziale sia stata prospettata come richiesta di annullamento di un atto amministrativo (Cass. Sez. Un. 28 giugno 2006 n. 14846, Cass. Sez. Un. 23 settembre 2013 n. 21677).
2.3. Tanto premesso, va rilevato che nel caso di specie:
- la domanda introduttiva del giudizio di merito ha ad oggetto il provvedimento di risoluzione del rapporto di lavoro indicato in epigrafe, atto tipicamente rientrante “ nel novero di atti emessi iure privatorum dagli organi preposti alla gestione medesima "con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro" (cfr. D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 5, comma 2). ” (Cass. lav. n. 16224 del 2013);
- il petitum sostanziale si fonda sulla lesione delle posizioni di diritto soggettivo attribuite al ricorrente per effetto delle norme di cui alla legge n. 68/1999, in quanto applicabili in ragione dello stato di disabilità del ricorrente non oggetto di contestazione (cfr. le sentenze depositate in atti, sub doc. 4 e ss.).
Il riconoscimento dello stato di invalido, infatti, “ comporta l’esistenza di diritti soggettivi, quale il diritto all'assunzione, la cui cognizione è da attribuirsi al giudice ordinario (Cass. SS.UU. 5806/1998; Cass. sent. 5338/993) ” (TAR Lazio, V, n. 2002/2025), anche con riferimento ai diritti connessi alle procedure di collocamento sia obbligatorio sia mirato (cfr. TAR Umbria, n. 364/2025; TAR Sicilia, n. 1337/2024).
Non rilevano in senso contrario le argomentazioni esposte da parte ricorrente nelle memorie depositate sulla questione indicata ai sensi dell’art. 73.3. c.p.a.
In particolare, il dedotto vizio di nullità non è di per sé idoneo a fondare la giurisdizione di questo Giudice, dovendo lo stesso essere apprezzato con riferimento all’atto ritenuto viziato e non potendosi prescindere dal rilevare che tanto l’istanza di parte ricorrente oggetto di falsità da parte del dirigente scolastico (come accertato con sentenza definitiva), quanto i successivi esiti relativi alla visita medica e al provvedimento di risoluzione, si inseriscono nell’ambito del rapporto di lavoro privatistico e restano assorbiti dal relativo regime di impugnazione, che – come visto negli arresti sopra richiamati – appartiene alla cognizione del giudice ordinario.
Ne segue che, in applicazione dei principi sopra richiamati, la domanda di nullità o annullamento del provvedimento di risoluzione del rapporto di lavoro deve essere devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario in quanto relativa al rapporto di lavoro subordinato di impiego pubblico tra l’istituto scolastico e l’odierna parte ricorrente.
2.4. Del pari irrilevante, ai fini della giurisdizione, è la circostanza che il dedotto vizio abbia influito anche sul verbale della commissione medica competente ad accertare l’idoneità fisica al lavoro.
La relativa valutazione, infatti, costituisce un atto di verifica sanitaria, assunto nell’ambito dello svolgimento dello specifico rapporto di lavoro subordinato di impiego pubblico (“privatizzato”) già costituito (effettivo oggetto del giudizio), non devoluto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ( ex art. 63, comma 4 del decreto legislativo n. 165/2001), ma rientrante nell’ambito di applicazione del menzionato art. 63, comma 1 del medesimo decreto, nonché soggetto a specifiche modalità di impugnazione.
Rispetto alle valutazioni tecniche di tipo sanitario, inoltre, la Corte di Cassazione ha reiteratamente affermato che “ deve ritenersi sindacabile da parte del giudice ordinario del lavoro adito per l’accertamento della illegittimità del licenziamento avendo egli, anche in riferimento ai principi costituzionali di tutela processuale il potere-dovere di controllare l’attendibilità degli accertamenti sanitari effettuati dalle citate Commissioni ” (Cass. sez. lav. 16 gennaio 2020 n. 822, Cass. sez. lav. 4 settembre 2018, n. 21620, Cass. sez. lav. 25 luglio 2011, n. 16195, Cass. sez. lav. 8 febbraio 2008 n. 3095, Cass. sez. lav.20 maggio 2002, n. 7311). Anche questo Giudice ha avuto modo di statuire che, in simili casi, “ il potere di accertamento tecnico non è finalizzato alla tutela di un interesse pubblico quanto piuttosto a conformare le posizioni giuridiche soggettive che si fronteggiano in termini di diritti e di obblighi nel rapporto di lavoro, sulle quali, appunto, si riflette il contestato giudizio medico, evidentemente rilevante quanto al tipo ed alle modalità di esecuzione della prestazione dovuta dal dipendente della ricorrente ” (cfr. TAR Basilicata, I, n. 264/2015 e TAR Marche, I, n. 664/2015),.
In definitiva, va ribadito che inerendo la controversia alla gestione del rapporto di lavoro subordinato di impiego pubblico (“privatizzato”) già in corso, e nell’ambito del rapporto di lavoro medesimo, la stessa è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario.
3. – Per tutto quanto innanzi illustrato, ai sensi degli artt. 9 e 11 c.p.a., il Collegio reputa che la cognizione della presente controversia non può che appartenere alla giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, innanzi al quale il giudizio potrà essere riassunto, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda originaria (principio della c.d. translatio iudicii ).
4. – Sussistono i presupposti di legge per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite, avuto riguardo alla peculiarità della controversia e alla decisione in rito assunta.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione, indicando, quale giudice munito di giurisdizione, il giudice ordinario competente per territorio, in funzione di giudice del lavoro, presso cui potrà essere riproposto il giudizio, nei perentori termini di legge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
ND SS, Presidente
Maria Rosaria Oliva, Referendario
RO LE RO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RO LE RO | ND SS |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.