TRIB
Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 24/10/2025, n. 1464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1464 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
Sezione Lavoro
in persona del giudice IE RA ZI ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 127ter c.p.c.
nella causa iscritta al numero 4841 del ruolo generale dell'anno 2022 promossa
DA
, elettivamente domiciliata in Marino (RM) c.so V. Colonna n. 4 (c/o Parte_1
Avv. Benedetta Bruni – Studio Legale Negroni), rappresentata e difesa dal procuratore Avv.
BE LM, che la rappresenta e difende
RICORRENTE
CONTRO
con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente CP_1 domiciliato in Roma via Cesare Beccaria n. 29 presso la propria Avvocatura Distrettuale, rappresentato e difeso dal procuratore Avv. Sebastiano Cubeddu
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 29 settembre 2022, ha rappresentato: di Parte_1 essere titolare di assegno sociale da trasformazione della prestazione cat. INV. CIV. n.00771917, CP_ dall'agosto 2016; che con provvedimento di riliquidazione del 24 gennaio 2021, l' ha revocato l'assegno sociale in godimento, ricalcolando la suddetta pensione a partire dall'1 gennaio 2018, e chiedendo la restituzione della somma di € 4.868,24 percepita per l'anno 2020, per superamento dei limiti reddituali. La ricorrente ha affermato l'insussistenza dell'indebito per le somme indicate dall' ; CP_2
CP_ ha quindi convenuto in giudizio l' chiedendo che il giudice dichiari l'insussistenza dell'indebito e condanni l' al pagamento in suo favore di tutti i ratei maturati e non corrisposti. CP_2
CP_
1.1. Si è costituito in giudizio l' affermando che l'indebito è sorto dal superamento del limite di reddito previsto per legge;
l' ha quindi chiesto il rigetto del ricorso. CP_2
2. Con ordinanza del 20 giugno 2025 è stata disposta ex art. 127ter c.p.c. la sostituzione dell'udienza di discussione del 24 settembre 2025 con il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
2.1. Parte ricorrente h depositato tempestivamente una nota di trattazione scritta, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in atti.
2.2. All'esito la causa è stata decisa come da motivazione e dispositivo in calce depositati telematicamente nel termine previsto dall'art. 127ter c.p.c., nella formulazione applicabile ai giudizi incardinati entro la data del 28 febbraio 2023. CP_
3. La ricorrente ha domandato dichiararsi l'insussistenza dell'indebito fatto valere dall'
3.1. Affermata la natura assistenziale della prestazione oggetto di causa, la Corte di
Cassazione ha chiarito che, in tema di prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili - quale la maggiorazione della pensione sociale prevista dall'art. 38 della l. n. 448 del 2001 -, la disciplina della ripetibilità di quelle indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica le regole dettate con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, le quali non possono interpretarsi neppure estensivamente, in quanto derogano alla previsione generale di cui all'art. 2033 c.c.; ne consegue che i ratei indebitamente erogati per mancanza del requisito reddituale vanno restituiti - trovando applicazione l'art.
3-ter del d.l. n. 850 del 1976, conv., con modif., dalla l. n. 29 del 1977, e l'art. 3, comma 9, del d.l. n. 173 del 1988, conv., con modif., dalla l. n. 291 del 1988 - a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile al percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento (Cass. 20 maggio 2021, n. 13915).
In altro caso, la Suprema Corte ha chiarito che, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere (Cass. ord. 30 giugno 2020 n. 13223).
3.2. Nella fattispecie in esame, emerge che: la ricorrente è stata riconosciuta invalida civile nella misura del 100%; il provvedimento che ha rappresentato la sussistenza dell'indebito per il periodo dall'1 gennaio al 31 dicembre 2020 è datato 24 gennaio 2021, rappresentando: “la sua pensione numero 00771917 categoria INVCIV è stata ricalcolata dal 1 gennaio 2018, sulla base della sua comunicazione dei redditi per l'anno 2018. Tale prestazione viene trasformata in assegno sociale al raggiungimento del requisito dell'età, stabilito tra l'altro in base all'art. 24, comma 12, della legge n. 214/2011 […] Pertanto, da gennaio 2020 a dicembre 2020 sulla pensione numero CP_ 00771917 categoria INVCIV l' ha corrisposto un pagamento superiore a quanto dovuto per un importo lordo complessivo di euro 4.868,24” (doc. 1 di parte ricorrente); la ricorrente è stata titolare, per gli anni 2019 e 2020, di un reddito annuo pari ad € 9.475,99, inferire al limite previsto per godere dell'assegno sociale sostitutivo di prestazione di invalidità (pari ad € 16.982,49: doc. 5 di parte ricorrente).
3.3. Sulla base di tale documentazione, rileva l'Ufficio che i redditi di cui è stata titolare la ricorrente negli anni 2019 e 2020 sono stati inferiori al limite previsto per fruire dell'assegno sociale sostitutivo di prestazione di invalidità (per un invalido al 100%), con la conseguenza che deve essere dichiarata la insussistenza dell'indebito oggetto di causa e il diritto di Parte_1 al pagamento dei ratei non corrisposti, per detta prestazione.
[...]
3.4. Ne deriva l'insussistenza dell'indebito e l'accoglimento del ricorso. CP_
4. Tanto premesso, deve essere dichiarata l'insussistenza dell'indebito comunicato dall'
a parte ricorrente con lettera del 24 gennaio 2021, per € 4.868,24, e l' deve essere CP_2 condannato al pagamento dei ratei successivi per assegno sostitutivo di prestazione di invalidità, calcolati tenuto conto dei redditi della ricorrente, oltre interessi. CP_
5. In relazione alla regolamentazione delle spese di lite, stante la soccombenza, deve essere condannato al pagamento dei compensi in favore della parte ricorrente, secondo la liquidazione operata in dispositivo sulla base del d.m. 10 marzo 2014 n. 55, anche ai sensi dell'art 4 comma 1bis d.m. 55/14, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, CP_ dichiara l'insussistenza dell'indebito comunicato dall' a parte ricorrente con lettera del
24 gennaio 2021, per € 4.868,24, e condanna l' e al pagamento dei ratei successivi per CP_2 assegno sostitutivo di prestazione di invalidità, calcolati tenuto conto dei redditi della ricorrente, oltre interessi;
CP_ condanna l' in persona del legale rappresentante, al pagamento in favore di Parte_1 delle spese di lite, liquidate in € 1.000,00, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge,
[...] da distrarsi.
Si comunichi.
Velletri, 24 ottobre 2025
Il giudice
IE RA ZI