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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 16/12/2025, n. 1767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1767 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 479/2023
Tribunale di Firenze
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA R.g. n. 479/2023 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 16 dicembre 2025, innanzi al dott. NA CC, sono comparsi: l'avv. MANCINI
FABIO per parte ricorrente Parte_1
Nessuno per parte resistente . Controparte_1
Parte ricorrente si riporta ai rispettivi atti, insiste nelle conclusioni anche istruttorie e discute oralmente la causa
Il Giudice all'esito della discussione orale pronuncia separata sentenza con motivazione contestuale di cui dà lettura all'esito della camera di consiglio.
il giudice
NA CC
pagina 1 di 8 N. R.G. 479/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Firenze SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. NA CC ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 479/2023 promossa da:
(cf: ) Parte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dall'Avv. MANCINI FABIO
PARTE RICORRENTE contro
(cf/PI: Controparte_1 P.IVA_1 contumace
PARTE RESISTENTE
Avente ad oggetto: dequalificazione
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Parte ricorrente, dipendente del resistente con mansioni di Assistente alla CP_1 fruizione, accoglienza, vigilanza, inquadrato nella II Area, Fascia 3 e, prima del 2010 nel livello
B3, agiva in giudizio contro la parte datoriale pubblica al fine di «
1. accertare e dichiarare
pagina 2 di 8 l'illegittimità e l'illiceità della condotta di dequalificazione e di demansionamento subita dal ricorrente ex art. 52 del Dlgs n. 165/2001 dal 18/02/2000 ad oggi e conseguentemente 2. ordinare al la reintegrazione immediata del ricorrente nelle mansioni Controparte_1
per le quali è stato assunto o quelle corrispondenti al profilo professionale di inquadramento di
“Assistente alla Fruizione, Accoglienza, Vigilanza” (Area Economica II Fascia F3).
3. condannare
a risarcire in favore del ricorrente i danni patrimoniali subiti quali Controparte_1
conseguenza immediata e diretta della condotta illecita dell'Amministrazione convenuta, e specificamente il danno da dequalificazione professionale nella misura percentuale del 25% della retribuzione globale di fatto percepita dal 18/02/2000 al deposito del ricorso ovvero di quella maggiore o minore che risulti dovuta all'esito dell'istruttoria, ovvero equa e di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulla somma mensilmente rivalutata dal dı̀ del dovuto all'effettivo saldo».
II. Sosteneva, infatti, il sig. di aver, fin dalla prima assunzione con contratto a Parte_1 termine, svolto in via largamente prevalente mansioni di mera vigilanza delle sale museali, nonostante il suo profilo di assunzione (inizialmente come Assistente Tecnico Museale e, successivamente, con la nuova classificazione, Assistente alla vigilanza, sicurezza, accoglienza, comunicazione e servizi al pubblico) comprendesse un ventaglio di mansioni diverse e maggiormente professionalizzanti, mentre quelle concretamente svolte erano riferibili esclusivamente al livello B1, ovvero, successivamente alla area II F1.
III. Non si costituiva il resistente, pur ritualmente evocato in giudizio, CP_1
rimanendo contumace.
Ammessa ed espletata attività istruttoria, la causa è stata decisa all'udienza odierna.
1. Le circostanze di fatto riguardanti il suo inquadramento professionale sono documentate.
Trattandosi di demansionamento, è sufficiente che il lavoratore alleghi l'inesatto adempimento contrattuale da parte del datore (e provi la fonte dell'obbligazione), mentre sarà onere di quest'ultimo dimostrare di aver adibito il dipendente in mansioni confacenti con il suo inquadramento contrattuale (cfr., tra le tante, Cassazione civile sez. lav., 21/07/2022,
pagina 3 di 8 n.22900 e Cassazione civile sez. lav., 02/01/2024, n.48: «Quando il lavoratore allega un demansionamento riconducibile ad un inesatto adempimento dell'obbligo gravante sul datore di lavoro ai sensi dell'art. 2103 c.c., è su quest'ultimo che incombe l'onere di provare l'esatto adempimento del suo obbligo, o attraverso la prova della mancanza in concreto del demansionamento, ovvero attraverso la prova che l'adibizione a mansioni inferiori fosse giustificata dal legittimo esercizio dei poteri imprenditoriali oppure, in base all'art. 1218 c.c., a causa di un'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile»).
Nel caso di specie, come anticipato, parte ricorrente ha provato i rapporti di lavoro con l'Amministrazione resistente (cfr., doc. da 2 a 5, fasc. ricorrente) e ha compiutamente allegato l'asserito inadempimento, corroborando l'allegazione anche con documentazione che ne attesta la sussistenza (cfr., doc. 12, 13 e da 17 a 28, fasc. ricorrente).
A questo punto, sarebbe stato onere del resistente dimostrare in modo CP_1
specifico di aver adempiuto correttamente alle obbligazioni derivanti dal contratto di lavoro con il sig. prova che, considerando la sua mancata costituzione, non è stata Parte_1 fornita.
2. Premesso quanto sopra, nel caso oggetto di giudizio il ricorrente, come evidenziato, si duole dell'attribuzione allo stesso di mansioni riferibili a posizione economiche (prima) o a fasce economiche (successivamente), inferiori a quelle in titolarità, ma sempre facenti parte del medesimo livello (B), o della medesima Area (la II).
Sul punto nel pubblico impiego privatizzato vige il principio per il quale il lavoratore deve essere addetto a mansioni compatibili con il suo inquadramento, da intendersi in relazione alla categoria (cfr., Cassazione civile sez. lav., 13/09/2017, n.21261: «Non si verifica alcun demansionamento se le nuove mansioni cui è adibito il dipendente pubblico rientrano nella medesima area professionale prevista dalla contrattazione collettiva. Nella disciplina del pubblico impiego in tema di mansioni, infatti, il legislatore ha adottato un concetto di
"equivalenza formale", ancorato cioè a una valutazione demandata ai contratti collettivi e non sindacabile da parte del giudice»).
pagina 4 di 8 Vige in materi, dunque, quel principio esteso di recente anche nel lavoro privato, con la nuova formulazione dell'art. 2103 c.c., comma primo, per effetto dell'art. 3 del d.lgs.
81/2015, in vigore dal 25.6.2015, secondo cui «Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte», con il quale, appunto, viene delegata alla contrattazione collettiva l'individuazione dei limiti di esigibilità della prestazione del lavoratore e, quindi, del potere del datore di lavoro di modificare l'oggetto della prestazione, nel senso che questi può assegnare al dipendente qualsivoglia mansione riconducibile al medesimo livello di inquadramento.
La Suprema Corte di Cassazione, in un giudizio analogo al presente, ha di recente evidenziato che «Il CCNL 14 settembre 2007 ha ridisegnato il sistema di classificazione del personale confermando le tre aree di inquadramento, nelle quali sono confluite le ex posizioni economiche (art. 6, comma 1), e, al fine di realizzare l'obiettivo della massima flessibilità nella gestione delle risorse umane (art. 5), ha previsto che le aree "corrispondono a livelli omogenei di competenze, conoscenze e capacità necessarie per l'espletamento di una vasta e diversificata gamma di attività lavorative" (art. 6, comma 2), con la conseguenza che "ogni dipendente è tenuto a svolgere le mansioni considerate professionalmente equivalenti all'interno dell'area, fatte salve quelle per il cui espletamento siano richieste specifiche abilitazioni professionali" (art.
6, comma 5). All'interno delle tre aree sono collocati profili professionali definiti in base ai settori di attività, secondo le indicazioni contenute nell'art. 8, ispirato al "superamento dell'eccessiva parcellizzazione del precedente sistema, attraverso la costituzione di profili che comprendano al proprio interno attività tra loro simili e riconducibili ad una tipologia lavorativa comune, pur nel rispetto della differenziazione dei contenuti tecnici" (art. 8, comma 2, n. 1). L'esigenza di semplificazione viene assicurata attraverso l'individuazione di "profili unici con riferimento ai contenuti delle mansioni" (art. 8, comma 2, n. 2) che, a differenza del regime previgente, ricomprendono "sia il profilo di base che quello o quelli più evoluti comunque appartenenti ad una medesima famiglia professionale o riconducibili ad una stessa tipologia lavorativa" (art. 8, comma 3). In ragione dell'affermata omogeneità delle competenze, conoscenze e capacità
pagina 5 di 8 richieste per l'inquadramento in ciascuna area, la declaratoria allegata al contratto descrive le specifiche e i contenuti professionali per l'accesso alle tre aree, superando le precedenti diversificazioni all'interno dell'area stessa, con la conseguenza che nel nuovo sistema le fasce retributive rappresentano mere progressioni economiche riconosciute "in relazione all'arricchimento professionale conseguito dai dipendenti nello svolgimento della propria attività" (art. 6, comma 8) e, quindi, non implicano una diversità di contenuto delle mansioni assegnate. […]. Nel nuovo sistema, di immediata applicazione, tutte le mansioni all'interno dell'area sono considerate professionalmente equivalenti e sono esigibili dal datore di lavoro ex art. 52 del D.Lgs. n. 165/2001" (Cass., Sez. L, n. 29624 del 14 novembre 2019; Cass., Sez. L, n.
33141 del 16 dicembre 2019). Coerentemente la S.C. ha chiarito che il CCNL del 1 ottobre 2007 per il personale non dirigenziale del comparto enti pubblici non economici, di immediata efficacia, ha previsto un nuovo sistema di inquadramento nel quale tutte le mansioni all'interno della medesima area sono considerate professionalmente equivalenti e costituisce esercizio di mansioni superiori solo lo svolgimento di mansioni proprie dell'area immediatamente superiore;
ai sensi del CCNL del 16 febbraio 1999 la posizione C5 individua una posizione di mero sviluppo economico all'interno dell'area C che, pertanto, non rileva ai fini dello svolgimento di mansioni superiori (Cass., Sez. L, n. 21485 del 6 ottobre 2020). Di recente, in un caso analogo, la cui motivazione qui integralmente si richiama, questa Sezione ha affermato che, in tema di pubblico impiego privatizzato, l'art. 52 del D.Lgs. n. 165 del 2001 assegna rilievo solo al criterio dell'equivalenza formale delle mansioni, con riferimento alla classificazione prevista in astratto dai contratti collettivi, indipendentemente dalla professionalità in concreto acquisita, senza che il giudice possa sindacare la natura equivalente della mansione, non potendosi avere riguardo alla norma generale di cui all'art. 2103 c.c. (Cass., Sez. L, n. 1665 del 16 gennaio 2024). Per l'esattezza, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva affermato
l'illegittimità dell'assegnazione ai dipendenti del MIBACT - assunti con il profilo di "assistenti alla fruizione, accoglienza e vigilanza" - di mansioni di vigilanza e apertura e chiusura di sale, ambienti, bagni, rientranti nella stessa area di inquadramento del CCNL 2006-2009 del
Comparto , così Cassazione civile sez. lav., 26/11/2024, n.30479). CP_2
pagina 6 di 8 3. L'orientamento espresso deve essere condiviso e confermato in questa sede, con la conseguenza che non possono essere accolte le domande del ricorrente relative al periodo successivo al nuovo sistema classificatorio.
Residua, allora, l'allegata riconducibilità delle attività assegnate al sig. quali Parte_1
rientranti nel livello B1, in relazione al periodo di vigenza del CCNL 16 febbraio 1999, fino alla sottoscrizione del CCNL integrativo del 2010 (29 luglio 2010).
Come anticipato, sarebbe spettato al datore fornire la prova del corretto adempimento delle sue obbligazioni e, quindi, della corretta assegnazione delle mansioni al dipendente.
Non solo parte resistente non si è costituita, ma anche la documentazione già citata e l'istruttoria svolta in giudizio, ha confermato le allegazioni del ricorrente (cfr., testi Tes_1
e – ud. 9.7.2024), nel senso di una sua adibizione prevalente a mansioni di mera Tes_2
vigilanza, senza alcuno degli aspetti qualificanti propri della sua posizione economica, in un contesto in cui, come ricorda la Suprema Corte, «L'art. 13 del CCNL citato, tuttavia, "stabiliva che l'inquadramento dovesse avvenire nell'area e nella posizione economica, secondo le corrispondenze previste dalle parti collettive, ed aggiungeva, al comma 4, che ogni dipendente era tenuto a svolgere "tutte le mansioni considerate equivalenti nel livello economico di appartenenza nonché le attività strumentali e complementari a quelle inerenti lo specifico profilo attribuito"».
4. Da quanto evidenziato, le domande del ricorrente possono trovare accoglimento entro questi limiti, in considerazione del demansionamento perdurato per circa 10 anni, in un contesto in cui lo stesso ricorrente, assieme ai colleghi, ha molte volte chiesto l'adibizione a compiti propri del suo profilo professionale, valutata altresì la natura delle mansioni assegnate (semplice sorveglianza delle sale) a fronte dell'estrema varietà delle altre mansioni comprese nel profilo e della davvero residuale assegnazione sporadica e limitata di diversi compiti.
pagina 7 di 8 Sono tutti indici presuntivi di un danno alla professionalità sicuramente sussistente, che, circa la quantificazione, può ritenersi congruamente determinarsi con una somma pari ad un quarto della retribuzione percepita nel periodo di riferimento, tenendo conto proprio della durata non irrilevante della condotta inadempiente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con compensazione del 50% tenendo conto del parziale accoglimento.
P.Q.M.
Ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, visto l'art. 429
c.p.c.,
A) accoglie in parte il ricorso e, per l'effetto, condanna parte resistente al pagamento di un importo, a titolo di risarcimento danni, pari al 25% esclusivamente della retribuzione spettante al ricorrente nel periodo di vigenza del CCNL 16 febbraio 1999 quale fonte regolativa del suo rapporto di lavoro (dunque fino al 29 luglio 2010), oltre interessi sulle somme rivalutate annualmente;
B) condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 4.800,00 oltre spese generali. IVA e CPA, che dichiara da compensarsi in ragione del 50% e da distrarsi in favore del procuratore antistatario ove richiesto in atti.
Firenze, il 16/12/2025
Il Giudice
NA CC
pagina 8 di 8
Tribunale di Firenze
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA R.g. n. 479/2023 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 16 dicembre 2025, innanzi al dott. NA CC, sono comparsi: l'avv. MANCINI
FABIO per parte ricorrente Parte_1
Nessuno per parte resistente . Controparte_1
Parte ricorrente si riporta ai rispettivi atti, insiste nelle conclusioni anche istruttorie e discute oralmente la causa
Il Giudice all'esito della discussione orale pronuncia separata sentenza con motivazione contestuale di cui dà lettura all'esito della camera di consiglio.
il giudice
NA CC
pagina 1 di 8 N. R.G. 479/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Firenze SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. NA CC ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 479/2023 promossa da:
(cf: ) Parte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dall'Avv. MANCINI FABIO
PARTE RICORRENTE contro
(cf/PI: Controparte_1 P.IVA_1 contumace
PARTE RESISTENTE
Avente ad oggetto: dequalificazione
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Parte ricorrente, dipendente del resistente con mansioni di Assistente alla CP_1 fruizione, accoglienza, vigilanza, inquadrato nella II Area, Fascia 3 e, prima del 2010 nel livello
B3, agiva in giudizio contro la parte datoriale pubblica al fine di «
1. accertare e dichiarare
pagina 2 di 8 l'illegittimità e l'illiceità della condotta di dequalificazione e di demansionamento subita dal ricorrente ex art. 52 del Dlgs n. 165/2001 dal 18/02/2000 ad oggi e conseguentemente 2. ordinare al la reintegrazione immediata del ricorrente nelle mansioni Controparte_1
per le quali è stato assunto o quelle corrispondenti al profilo professionale di inquadramento di
“Assistente alla Fruizione, Accoglienza, Vigilanza” (Area Economica II Fascia F3).
3. condannare
a risarcire in favore del ricorrente i danni patrimoniali subiti quali Controparte_1
conseguenza immediata e diretta della condotta illecita dell'Amministrazione convenuta, e specificamente il danno da dequalificazione professionale nella misura percentuale del 25% della retribuzione globale di fatto percepita dal 18/02/2000 al deposito del ricorso ovvero di quella maggiore o minore che risulti dovuta all'esito dell'istruttoria, ovvero equa e di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulla somma mensilmente rivalutata dal dı̀ del dovuto all'effettivo saldo».
II. Sosteneva, infatti, il sig. di aver, fin dalla prima assunzione con contratto a Parte_1 termine, svolto in via largamente prevalente mansioni di mera vigilanza delle sale museali, nonostante il suo profilo di assunzione (inizialmente come Assistente Tecnico Museale e, successivamente, con la nuova classificazione, Assistente alla vigilanza, sicurezza, accoglienza, comunicazione e servizi al pubblico) comprendesse un ventaglio di mansioni diverse e maggiormente professionalizzanti, mentre quelle concretamente svolte erano riferibili esclusivamente al livello B1, ovvero, successivamente alla area II F1.
III. Non si costituiva il resistente, pur ritualmente evocato in giudizio, CP_1
rimanendo contumace.
Ammessa ed espletata attività istruttoria, la causa è stata decisa all'udienza odierna.
1. Le circostanze di fatto riguardanti il suo inquadramento professionale sono documentate.
Trattandosi di demansionamento, è sufficiente che il lavoratore alleghi l'inesatto adempimento contrattuale da parte del datore (e provi la fonte dell'obbligazione), mentre sarà onere di quest'ultimo dimostrare di aver adibito il dipendente in mansioni confacenti con il suo inquadramento contrattuale (cfr., tra le tante, Cassazione civile sez. lav., 21/07/2022,
pagina 3 di 8 n.22900 e Cassazione civile sez. lav., 02/01/2024, n.48: «Quando il lavoratore allega un demansionamento riconducibile ad un inesatto adempimento dell'obbligo gravante sul datore di lavoro ai sensi dell'art. 2103 c.c., è su quest'ultimo che incombe l'onere di provare l'esatto adempimento del suo obbligo, o attraverso la prova della mancanza in concreto del demansionamento, ovvero attraverso la prova che l'adibizione a mansioni inferiori fosse giustificata dal legittimo esercizio dei poteri imprenditoriali oppure, in base all'art. 1218 c.c., a causa di un'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile»).
Nel caso di specie, come anticipato, parte ricorrente ha provato i rapporti di lavoro con l'Amministrazione resistente (cfr., doc. da 2 a 5, fasc. ricorrente) e ha compiutamente allegato l'asserito inadempimento, corroborando l'allegazione anche con documentazione che ne attesta la sussistenza (cfr., doc. 12, 13 e da 17 a 28, fasc. ricorrente).
A questo punto, sarebbe stato onere del resistente dimostrare in modo CP_1
specifico di aver adempiuto correttamente alle obbligazioni derivanti dal contratto di lavoro con il sig. prova che, considerando la sua mancata costituzione, non è stata Parte_1 fornita.
2. Premesso quanto sopra, nel caso oggetto di giudizio il ricorrente, come evidenziato, si duole dell'attribuzione allo stesso di mansioni riferibili a posizione economiche (prima) o a fasce economiche (successivamente), inferiori a quelle in titolarità, ma sempre facenti parte del medesimo livello (B), o della medesima Area (la II).
Sul punto nel pubblico impiego privatizzato vige il principio per il quale il lavoratore deve essere addetto a mansioni compatibili con il suo inquadramento, da intendersi in relazione alla categoria (cfr., Cassazione civile sez. lav., 13/09/2017, n.21261: «Non si verifica alcun demansionamento se le nuove mansioni cui è adibito il dipendente pubblico rientrano nella medesima area professionale prevista dalla contrattazione collettiva. Nella disciplina del pubblico impiego in tema di mansioni, infatti, il legislatore ha adottato un concetto di
"equivalenza formale", ancorato cioè a una valutazione demandata ai contratti collettivi e non sindacabile da parte del giudice»).
pagina 4 di 8 Vige in materi, dunque, quel principio esteso di recente anche nel lavoro privato, con la nuova formulazione dell'art. 2103 c.c., comma primo, per effetto dell'art. 3 del d.lgs.
81/2015, in vigore dal 25.6.2015, secondo cui «Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte», con il quale, appunto, viene delegata alla contrattazione collettiva l'individuazione dei limiti di esigibilità della prestazione del lavoratore e, quindi, del potere del datore di lavoro di modificare l'oggetto della prestazione, nel senso che questi può assegnare al dipendente qualsivoglia mansione riconducibile al medesimo livello di inquadramento.
La Suprema Corte di Cassazione, in un giudizio analogo al presente, ha di recente evidenziato che «Il CCNL 14 settembre 2007 ha ridisegnato il sistema di classificazione del personale confermando le tre aree di inquadramento, nelle quali sono confluite le ex posizioni economiche (art. 6, comma 1), e, al fine di realizzare l'obiettivo della massima flessibilità nella gestione delle risorse umane (art. 5), ha previsto che le aree "corrispondono a livelli omogenei di competenze, conoscenze e capacità necessarie per l'espletamento di una vasta e diversificata gamma di attività lavorative" (art. 6, comma 2), con la conseguenza che "ogni dipendente è tenuto a svolgere le mansioni considerate professionalmente equivalenti all'interno dell'area, fatte salve quelle per il cui espletamento siano richieste specifiche abilitazioni professionali" (art.
6, comma 5). All'interno delle tre aree sono collocati profili professionali definiti in base ai settori di attività, secondo le indicazioni contenute nell'art. 8, ispirato al "superamento dell'eccessiva parcellizzazione del precedente sistema, attraverso la costituzione di profili che comprendano al proprio interno attività tra loro simili e riconducibili ad una tipologia lavorativa comune, pur nel rispetto della differenziazione dei contenuti tecnici" (art. 8, comma 2, n. 1). L'esigenza di semplificazione viene assicurata attraverso l'individuazione di "profili unici con riferimento ai contenuti delle mansioni" (art. 8, comma 2, n. 2) che, a differenza del regime previgente, ricomprendono "sia il profilo di base che quello o quelli più evoluti comunque appartenenti ad una medesima famiglia professionale o riconducibili ad una stessa tipologia lavorativa" (art. 8, comma 3). In ragione dell'affermata omogeneità delle competenze, conoscenze e capacità
pagina 5 di 8 richieste per l'inquadramento in ciascuna area, la declaratoria allegata al contratto descrive le specifiche e i contenuti professionali per l'accesso alle tre aree, superando le precedenti diversificazioni all'interno dell'area stessa, con la conseguenza che nel nuovo sistema le fasce retributive rappresentano mere progressioni economiche riconosciute "in relazione all'arricchimento professionale conseguito dai dipendenti nello svolgimento della propria attività" (art. 6, comma 8) e, quindi, non implicano una diversità di contenuto delle mansioni assegnate. […]. Nel nuovo sistema, di immediata applicazione, tutte le mansioni all'interno dell'area sono considerate professionalmente equivalenti e sono esigibili dal datore di lavoro ex art. 52 del D.Lgs. n. 165/2001" (Cass., Sez. L, n. 29624 del 14 novembre 2019; Cass., Sez. L, n.
33141 del 16 dicembre 2019). Coerentemente la S.C. ha chiarito che il CCNL del 1 ottobre 2007 per il personale non dirigenziale del comparto enti pubblici non economici, di immediata efficacia, ha previsto un nuovo sistema di inquadramento nel quale tutte le mansioni all'interno della medesima area sono considerate professionalmente equivalenti e costituisce esercizio di mansioni superiori solo lo svolgimento di mansioni proprie dell'area immediatamente superiore;
ai sensi del CCNL del 16 febbraio 1999 la posizione C5 individua una posizione di mero sviluppo economico all'interno dell'area C che, pertanto, non rileva ai fini dello svolgimento di mansioni superiori (Cass., Sez. L, n. 21485 del 6 ottobre 2020). Di recente, in un caso analogo, la cui motivazione qui integralmente si richiama, questa Sezione ha affermato che, in tema di pubblico impiego privatizzato, l'art. 52 del D.Lgs. n. 165 del 2001 assegna rilievo solo al criterio dell'equivalenza formale delle mansioni, con riferimento alla classificazione prevista in astratto dai contratti collettivi, indipendentemente dalla professionalità in concreto acquisita, senza che il giudice possa sindacare la natura equivalente della mansione, non potendosi avere riguardo alla norma generale di cui all'art. 2103 c.c. (Cass., Sez. L, n. 1665 del 16 gennaio 2024). Per l'esattezza, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva affermato
l'illegittimità dell'assegnazione ai dipendenti del MIBACT - assunti con il profilo di "assistenti alla fruizione, accoglienza e vigilanza" - di mansioni di vigilanza e apertura e chiusura di sale, ambienti, bagni, rientranti nella stessa area di inquadramento del CCNL 2006-2009 del
Comparto , così Cassazione civile sez. lav., 26/11/2024, n.30479). CP_2
pagina 6 di 8 3. L'orientamento espresso deve essere condiviso e confermato in questa sede, con la conseguenza che non possono essere accolte le domande del ricorrente relative al periodo successivo al nuovo sistema classificatorio.
Residua, allora, l'allegata riconducibilità delle attività assegnate al sig. quali Parte_1
rientranti nel livello B1, in relazione al periodo di vigenza del CCNL 16 febbraio 1999, fino alla sottoscrizione del CCNL integrativo del 2010 (29 luglio 2010).
Come anticipato, sarebbe spettato al datore fornire la prova del corretto adempimento delle sue obbligazioni e, quindi, della corretta assegnazione delle mansioni al dipendente.
Non solo parte resistente non si è costituita, ma anche la documentazione già citata e l'istruttoria svolta in giudizio, ha confermato le allegazioni del ricorrente (cfr., testi Tes_1
e – ud. 9.7.2024), nel senso di una sua adibizione prevalente a mansioni di mera Tes_2
vigilanza, senza alcuno degli aspetti qualificanti propri della sua posizione economica, in un contesto in cui, come ricorda la Suprema Corte, «L'art. 13 del CCNL citato, tuttavia, "stabiliva che l'inquadramento dovesse avvenire nell'area e nella posizione economica, secondo le corrispondenze previste dalle parti collettive, ed aggiungeva, al comma 4, che ogni dipendente era tenuto a svolgere "tutte le mansioni considerate equivalenti nel livello economico di appartenenza nonché le attività strumentali e complementari a quelle inerenti lo specifico profilo attribuito"».
4. Da quanto evidenziato, le domande del ricorrente possono trovare accoglimento entro questi limiti, in considerazione del demansionamento perdurato per circa 10 anni, in un contesto in cui lo stesso ricorrente, assieme ai colleghi, ha molte volte chiesto l'adibizione a compiti propri del suo profilo professionale, valutata altresì la natura delle mansioni assegnate (semplice sorveglianza delle sale) a fronte dell'estrema varietà delle altre mansioni comprese nel profilo e della davvero residuale assegnazione sporadica e limitata di diversi compiti.
pagina 7 di 8 Sono tutti indici presuntivi di un danno alla professionalità sicuramente sussistente, che, circa la quantificazione, può ritenersi congruamente determinarsi con una somma pari ad un quarto della retribuzione percepita nel periodo di riferimento, tenendo conto proprio della durata non irrilevante della condotta inadempiente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con compensazione del 50% tenendo conto del parziale accoglimento.
P.Q.M.
Ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, visto l'art. 429
c.p.c.,
A) accoglie in parte il ricorso e, per l'effetto, condanna parte resistente al pagamento di un importo, a titolo di risarcimento danni, pari al 25% esclusivamente della retribuzione spettante al ricorrente nel periodo di vigenza del CCNL 16 febbraio 1999 quale fonte regolativa del suo rapporto di lavoro (dunque fino al 29 luglio 2010), oltre interessi sulle somme rivalutate annualmente;
B) condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 4.800,00 oltre spese generali. IVA e CPA, che dichiara da compensarsi in ragione del 50% e da distrarsi in favore del procuratore antistatario ove richiesto in atti.
Firenze, il 16/12/2025
Il Giudice
NA CC
pagina 8 di 8