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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 28/07/2025, n. 2344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2344 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 844/2024, a cui è stato unito il procedimento R.G. n. 847/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO di MILANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
composta dai Signori:
dott.ssa NN OT Presidente
dott. Lorenzo Orsenigo Consigliere
dott.ssa IS ZI Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. r.g. 844/2024, a cui è stato unito il procedimento R.G. n.
847/2024, promossa
da
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ) ed C.F._2 Parte_3 C.F._3
(C.F. ), tutti anche in qualità di eredi di Parte_4 C.F._4 Per_1
(C.F. ), e C.F. ),
[...] C.F._5 Parte_5 C.F._6
elettivamente domiciliati in VIESTE, VIA DOMENICO ANTONIO SPINA, 14, presso lo studio dell'avvocato STEFANO LATINO, che, unitamente all'avvocato LAURA BARBERIS, li rappresenta pagina 1 di 18 e difende giusta procura conferita in calce all'atto di citazione in appello, stesa su foglio separato da considerarsi unito ai sensi dell'art. 83 c.p.c.,
APPELLANTI (R.G. 844-2024)
e
C.F. ), Parte_6 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in VIESTE, VIA TOMMASEO, 11, presso lo studio dell'avvocato
NC SS, che la rappresenta e difende giusta delega conferita con atto separato allegato telematicamente all'atto di citazione in appello,
APPELLANTE (R.G. 847-2024)
nei confronti di
C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliata in MILANO, VIA A. LAMARMORA, 4, presso lo studio dell'avvocato
OL IP CO, che la rappresenta e difende in virtù di separata delega telematica allegata alle comparse di costituzione e risposta del giudizio di appello,
APPELLATA
e
Controparte_2
(C.F. ),
[...] P.IVA_3
elettivamente domiciliata in MILANO, VIA DANTE, 14, presso lo studio dell'avvocato CARLO
MAURILIO CATENACCIO, che la rappresenta e difende giusta delega allegata in via telematica alle comparse di costituzione e risposta,
APPELLATA
OGGETTO: contratti bancari.
pagina 2 di 18 CONCLUSIONI
Per e Parte_1 Parte_2 Parte_3
tutti anche in qualità di eredi di e Parte_4 Persona_1 Parte_5
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis: • accogliere i motivi
[...]
dedotti nella narrativa dell'interposto appello e, per l'effetto, in riforma integrale della sentenza del
Tribunale di Milano n. 1679/2024 notificata il 15/02/2024 resa nella causa n. 40972/2021 RG alla
quale risultano riunite le procedure ai n.ri 44272 e 51431/2021 RG, così disporre:
1. in punto di rito,
in accoglimento dei motivi di cui al punto 1 del presente atto di appello ed a riforma integrale della
sentenza impugnata dichiarare nullo il procedimento di mediazione svolto su ordine del giudice nella
sola procedura n. 40972/2021 RG Trib. Milano estranea agli opponenti fideiussori per violazione degli
artt. 5 comma 1 – 5 bis del dlgs 28 /2010 e succ. modd. ed altresì nullo ed inefficace il decreto
ingiuntivo n. 15829/2021 emesso dal Tribunale di Milano in data 4.8.2021 nei confronti degli
opponenti/attori nei giudizi riuniti ai n.ri 44272 e 51431/2021 RG Trib. Milano;
2. in via gradata ma
nel merito, in accoglimento dei motivi di cui al punto 4 del presente atto di appello ed a riforma
integrale della sentenza impugnata dichiarare estinta la fideiussione sottoscritta dagli appellanti in
favore della con atto per notaio in data 27.3.2002 per: 1 decorso del Parte_7 Persona_2
termine di cui all'art. 1957 cc e conseguentemente dichiarare nullo ed inefficace il decreto ingiuntivo
n. 15829/2021 emesso dal Tribunale di Milano in data 4.8.2021 nei confronti degli opponenti/attori nei
giudizi riuniti ai n.ri 44272/2021 e 51431/2021 RG Trib. Milano;
3. ancora in via gradata nel merito,
in accoglimento dei motivi di cui al punto 3 del presente atto di appello ed a riforma integrale della
sentenza impugnata sull'anatocismo, sul piano di ammortamento denominato alla francese e sull'indice
IB per gli anni 2005-2008, dichiarare non dovuti gli interessi corrispettivi pattuiti in contratto
per indeterminatezza e conseguente nullità della relativa clausola ex artt. 1418 e 1346 cc ovvero non
dovuti per violazione dell'art. 1283 cc. e per l'IB non dovuto in virtù della decisione della
Commissione Europea del 4/12/2013; 4. ancora in punto di rito, ma per il solo giudizio 51431/2021 pagina 3 di 18 RG relativo ad in accoglimento dei motivi di cui al Punto 2 della narrativa del Parte_4
presente atto dichiarare nullo e senza effetto alcuno il decreto ingiuntivo n. 15829/2021 emesso dal
Tribunale di Milano in data 4.8.2021 per superamento del termine di efficacia previsto dall'art. 644
cpc 5. in accoglimento dei motivi di cui al punto 6 del presente atto di appello ed a riforma integrale
della sentenza impugnata sulla condanna alle spese del giudizio per violazione degli artt. 91 e 92 cpc
dichiarare compensate integralmente ovvero parzialmente nella misura di legge le spese del giudizio di
primo grado che Vorrà eventualmente liquidare l'adita Corte di Appello con condanna in ogni caso
delle due società e alla rifusione di tutte le spese, diritti ed onorari di lite del CP_1 CP_2
presente grado di giudizio;
6. Condannare, nell'auspicato accoglimento pieno del presente gravame, le
società e alla rifusione di tutte le spese, diritti ed onorari di lite del Controparte_1 CP_2
giudizio di primo e secondo grado in via solidale tra loro;
Ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 30 maggio
2002, n. 115 si dichiara che il valore del presente procedimento è pari ad Euro 269.082,34 e che
dunque va versato un contributo unificato, aumentato della metà trattandosi di giudizio di appello,
pari ad Euro 1821,00 ZI IS : in accoglimento del motivo di appello di cui al punto 6 si
chiede che l'adita Corte Voglia disporre Consulenza Tecnica d'Ufficio econometrica o bancaria-
finanziaria sulla base 1 del contratto di finanziamento (vedasi All. 2) prodotto in atti nel giudizio di
primo grado ed ogni altro documento contabile relativo oppure in possesso delle società appellanti al
fine della rideterminazione della debitoria effettivamente dovuta e/o se dovuta epurata dal calcolo
degli interessi già conteggiati sull'intero piano di ammortamento c.d. alla francese in violazione
dell'art. 1283 c c e della decisione della Commissione Europea del 4/12/2013 riguardante l'indice
IB dichiarato nullo per gli dal 2005 al 2008”;
per “Piaccia all'On.le Corte d'Appello di Milano adita, respinta ogni contraria Parte_6
istanza, riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto dichiarare1) In via principale, in accoglimento
dell'appello ed in riforma parziale della sentenza di primo grado, accertare e dichiarare l'errore in
procedendo del Giudice di prime cure consistente nella omessa motivazione sulla valutazione delle pagina 4 di 18 spese relative alla revoca del 2) per l'effetto accertare e dichiarare compensate le spese di lite tra le
parti nel giudizio di primo grado. 3) Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio,
in favore del sottoscritto procuratore anticipatario”;
per “Voglia la Corte d'Appello, contrariis reiectis, In via Principale e nel Controparte_1
merito - Rigettare l'appello proposto da per tutti i motivi svolti in atti o con ogni altra e Parte_7
più ampia motivazione. - Rigettare l'appello proposto da tutti i fideiussori della (sig.ri Parte_7
, , , e di ) per Parte_1 Parte_3 Parte_2 Parte_4 CP_3
tutti i motivi svolti in atti e/o anche con ogni altra e più ampia motivazione. - Confermare la sentenza
impugnata in ogni suo punto. - Con vittoria di spese e compensi professionali di giudizio, oltre alle
spese generali 15%, IVA e Cpa se dovute”;
per Controparte_2 CP_2
: “in relazione al procedimento instaurato dai garanti Controparte_2 Parte_1 [...]
nonché e contraddistinto Parte_3 Parte_2 Parte_4 Controparte_4
dall'n.r.g. 844/2024: “Voglia Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, respinta ogni contraria doman,
istanza o eccezione, rigettare l'appello proposto dagli Appellanti in quanto infondato in fatto e diritto,
respingendo di conseguenza tutte le avverse domande e confermare la sentenza di primo grado in
questa sede impugnata. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali
oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio” ➢ in relazione al
procedimento instaurato dalla debitrice e contraddistinto dall'n.r.g. 847/2024: “Voglia Parte_7
Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, respinta ogni contraria domanda, istanza o eccezione, rigettare
l'appello proposto da in quanto infondato in fatto e diritto, respingendo di conseguenza Parte_7
tutte le avverse domande e confermare la sentenza di primo grado in questa sede impugnata. Con
vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per
legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio””.
pagina 5 di 18 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
quale avente causa di IN s.p.a., e quale avente causa di CA Controparte_1 CP_2
NI RE EN soc. coop a r.l., avevano agito in sede monitoria davanti al tribunale di
Milano chiedendo di condannare in solido e i suoi garanti, Parte_7 Controparte_5 Parte_5
(nato nel 1948), (nato nel 1949),
[...] Parte_5 Persona_1 Parte_1 Parte_4
e al pagamento dell'importo di € 269.082,34, oltre interessi, in virtù del
[...] Parte_3
contratto di mutuo fondiario stipulato con la società in data 27 marzo 2002. A fondamento di Parte_7
tale pretesa creditoria era stato dedotto che: 1) che in data 27 marzo 2002 era stato stipulato un contratto di finanziamento, ai sensi degli artt. 38 e ss. d.lgs. n. 385/1993, dell'importo complessivo di €
1.100.000,00 tra le società IN s.p.a. e CA NI RE EN soc. coop. a r.l., da un lato, e la società dall'altro; 2) che (nato nel 1948), Parte_7 Parte_2 Parte_5
(nato nel 1949), e Parte_5 Persona_1 Parte_1 Parte_4 Parte_3
avevano prestato fideiussione a garanzia delle obbligazioni gravanti su in virtù di
[...] Parte_7
tale contratto;
3) che nel corso del rapporto il contratto era stato modificato più volte e la mutuataria aveva chiesto, tra l'altro, di dilazionare i pagamenti dovuti, formulando, da ultimo in data 16 maggio
2018, proposte di rientro relative all'esposizione debitoria;
4) che al momento del deposito del ricorso,
precisamente in data 10.06.2021, le rate del finanziamento integralmente scadute ammontavano a €
269.082,34; 5) che, successivamente, IN si era fusa per incorporazione in Controparte_1
mentre alla CA NI era succeduta la società 6) che alla IN era stato attribuito il CP_2
ruolo di capofila, potendo quindi agire anche in rappresentanza della società CP_1 CP_2
Il tribunale di Milano, in accoglimento del ricorso monitorio, emetteva il decreto ingiuntivo n.
15829/2021, depositato in data 14 agosto 2021, con cui condannava e i suoi garanti al Parte_7
pagamento di € 269.082,34, oltre interessi con decorrenza dall'11.06. 2021 e spese del procedimento monitorio.
pagina 6 di 18 Contro tale decreto, proponeva opposizione (R.G. n. 40972/2021), eccependo, in via Parte_7
preliminare, la nullità del decreto ingiuntivo in assenza di un vincolo di solidarietà dal lato attivo,
espressamente escluso nel contratto di finanziamento, con conseguente illegittimità della domanda proposta dalle società ricorrenti avente a oggetto la condanna, in via solidale, al pagamento dell'importo di euro 269.082,34, essendo ciascuna ricorrente titolare unicamente di una quota dell'importo ingiunto pari a € 134.541,17. Nel merito, la società chiedeva il rigetto del Parte_7
ricorso, eccependo che la domanda era fondata sulla proposta di un piano di rientro del 16 maggio
2018, il quale non avrebbe legittimato le opposte a chiedere il pagamento dell'intero debito residuo ma,
al più, quello delle rate scadute al momento del deposito del ricorso.
Anche i garanti (nato nel 1948), e Parte_2 Parte_5 Persona_1 Parte_1
proponevano opposizione (R.G. n. 44272/2021), eccependo, in via preliminare, Parte_3
la nullità del decreto ingiuntivo per l'assenza di un vincolo di solidarietà tra i creditori e, nel merito,
l'assenza di esigibilità del credito in quanto fondato sulla proposta di rientro del 16 maggio 2018. Sotto
un diverso profilo, gli opponenti chiedevano di accertare la nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust e, precisamente, dell'art. 2 l. n. 287/1990, in considerazione della conformità
delle clausole di cui alle lettere a), c) ed f), contenute nella garanzia rilasciata, allo schema predisposto dall'Abi nel 2003 (artt. 2, 6 e 8), integrante un'intesa vietata, come accertato dalla CA d'Italia con provvedimento n. 55/2005. Gli opponenti eccepivano, inoltre, la violazione dell'art. 40, comma 2,
T.U.B., che legittimava la risoluzione del mutuo in caso di mancato pagamento di almeno sette rate,
laddove nella fattispecie, alla luce dei documenti prodotti dalle banche opposte (doc. 6 del fascicolo monitorio), erano configurabili solo quattro ritardi di pagamento. Gli opponenti, infine, eccepivano la nullità della domanda di pagamento degli interessi, in quanto il contratto di mutuo prevedeva che essi venissero determinati, da un lato, secondo un sistema di calcolo composto in violazione dell'art. 1283
c.c. e, dall'altro, mediante rinvio all'indice IB (quale componente variabile del tasso), in violazione dell'art. 2 della legge n. 287/1990, tenuto conto dell'accertata manipolazione di tale indice pagina 7 di 18 tra gli anni 2005 e 2008 e della conseguente nullità della clausola contrattuale per violazione di norma imperativa e per l'indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto, ex artt. 1346 e 1418 c.c..
Con autonomo atto di opposizione, anche il fideiussore (R.G. n. 51431/2021) Parte_4
chiedeva la revoca del decreto, eccependo, in via preliminare, la sua inefficacia ex art. 644 c.p.c. per omessa notifica nel termine di sessanta giorni e, nel merito, svolgendo difese identiche a quelle degli altri garanti.
Entrambe le opposte si sono costituite in tutti i giudizi di opposizione, chiedendo il loro rigetto. A
fondamento delle loro contestazioni eccepivano: 1) in merito all'eccepita assenza del vincolo di solidarietà dal lato attivo, il carattere pretestuoso di tale motivo, in quanto il vincolo di solidarietà
indicato nel decreto ingiuntivo riguardava evidentemente il solo lato passivo del rapporto, ossia il debitore e i garanti, mentre il duplice riferimento alla solidarietà, contenuto nel decreto, era da intendere come un mero refuso, tenuto conto che IN, ora era stata qualificata come CP_1
Capofila dell'operazione ed era perciò legittimata ad agire anche per conto della CA NI, ora
2) che, in relazione al rilievo attribuito dagli opponenti alla lettera del 16 maggio 2018, il titolo CP_2
posto a fondamento della domanda era esclusivamente il contratto di finanziamento stipulato, con la conseguenza che la lettera contenente una proposta del piano di rientro, mai accettata dalle banche, era stata prodotta unicamente ai fini della prova dell'intervenuto riconoscimento di debito da parte della società , non potendosi attribuire a tale documento alcuna rilevanza;
3) che, in ordine alla Parte_7
dedotta nullità delle fideiussioni per violazione della c.d. legge antitrust, non vi era la prova dell'intesa o, comunque, del nesso di dipendenza delle fideiussioni (quali contratti a valle) dall'ipotizzata intesa vietata (quale contratto a monte) e, in ogni caso, la nullità delle garanzie sarebbe stata soltanto parziale,
ex art. 1419 c.c., alla luce della pronuncia n. 41994/2021 delle Sezioni Unite della Suprema Corte;
4)
che, in ordine alla illegittimità della domanda di pagamento degli interessi, doveva essere escluso pagina 8 di 18 l'utilizzo di un sistema composto di calcolo, in quanto gli interessi erano stati calcolati sugli importi del finanziamento erogati o sul capitale residuo.
Il tribunale, a seguito della riunione di tutti i giudizi, con sentenza n. 1679/2024, depositata il
14.02.2024, ha accolto parzialmente le opposizioni e, per l'effetto, ha revocato il decreto ingiuntivo n.
15829/2021; ha, inoltre, accolto le domande proposte da e e, per l'effetto, Controparte_1 CP_2
ha condannato la società e Parte_7 Parte_1 Parte_3 Parte_2
ed al pagamento in solido dell'importo di € Persona_1 Parte_5 Parte_4
134.541,17, in favore di ciascuna società creditrice, oltre interessi al tasso legale ai sensi dell'art. 1284,
comma 4, c.c., con decorrenza dal 16 giugno 2021 al saldo, con condanna degli opponenti al pagamento delle spese di lite.
Contro tale sentenza, hanno proposto appello sia la società debitrice principale che i fideiussori, con due distinti atti.
In particolare, e anche in Parte_1 Parte_4 Parte_2 Controparte_6
qualità di eredi di e hanno proposto impugnazione (RG n. 844-2024), Persona_1 Parte_5
chiedendo la riforma della sentenza sulla base dei seguenti motivi:
1) IRRITUALITÀ E INVALIDITÀ DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE;
2) INEFFICACIA DEL DECRETO INGIUNTIVO PER TARDIVITÀ DELLA NOTIFICAZIONE A EMANUELE
ASCOLI;
3) ERRONEITÀ DELLA SENTENZA LADDOVE IL TRIBUNALE HA RIGETTATO LA DOMANDA DI
ILLEGITTIMA APPLICAZIONE DEGLI INTERESSI ANATOCISTICI E DEI TASSI APPLICATI;
4) ERRONEITÀ DELLA SENTENZA LADDOVE IL TRIBUNALE HA RIGETTATO L'ECCEZIONE DI NULLITÀ
DELLA FIDEIUSSIONE E DELLE CLAUSOLE PER VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA ANTITRUST, CON
CONSEGUENTE ESTINZIONE DELLA FIDEIUSSIONE EX ART. 1957 C.C.;
pagina 9 di 18 5) ERRONEITÀ DELLA SENTENZA LADDOVE IL TRIBUNALE HA LIQUIDATO LE SPESE DI LITE.
Anche la ha proposto impugnazione (RG n. 847-2024) chiedendo la riforma della Parte_7
sentenza sulla base di un solo motivo:
1) VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 91 E 92 C.P.C. IN SEDE DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DI LITE, NON
COMPENSATE.
e si sono costituite in entrambi i giudizi, chiedendo il rigetto di tutti i Controparte_1 CP_2
motivi di appello.
Il Consigliere Istruttore, previa riunione dei giudizi, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato per la precisazione delle conclusioni e la discussione della causa davanti al Collegio, ex art. 350 bis
c.p.c. l'udienza del 8.10.2025, poi anticipata, a seguito della modifica del giudice istruttore, a quella del
11.06.2025. A tale udienza, a seguito di discussione, la causa è stata decisa nella camera di consiglio svoltasi all'esito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Per quanto concerne il primo motivo di appello svolto dai fideiussori, esso ha oggetto quella parte della sentenza in cui il tribunale ha ritenuto correttamente esperito il procedimento di mediazione effettuato nel procedimento RG 40972/2021, prima che esso fosse riunito ai procedimenti relativi alle opposizioni proposte dai fideiussori.
Secondo gli appellanti tale decisione non sarebbe condivisibile, atteso che il procedimento di mediazione avrebbe dovuto essere esperito anche nelle cause RG 44272/2021 e RG 51431/2021, in quanto il decreto aveva a oggetto il pagamento di somme derivanti da un contratto bancario con conseguente onere del tribunale di rilevare il mancato svolgimento della procedura di mediazione anche nei due procedimenti solo successivamente riuniti.
Tale motivo è infondato.
pagina 10 di 18 La Corte ritiene del tutto condivisibile, anche alla luce dei principi espressi dalla Cassazione, la decisione da parte del tribunale di ritenere che l'espletamento della mediazione non integri una condizione di procedibilità delle domande proposte nei confronti dei garanti, in quanto si osserva che,
in tema di mediazione obbligatoria, le controversie relative ai contratti di fideiussione stipulati in favore del cliente di una banca sono escluse dall'ambito applicativo dell'art. 5, comma 1 bis, d.lgs. n. 28
del 2010. Tale norma, infatti, prevede, limitatamente all'esperimento della mediazione, come condizione di procedibilità, solo per le liti riguardanti i contratti bancari e finanziari, rinviando alla disciplina dei contratti bancari contenuta nel codice civile e nel T.U.B. (d.lgs. n. 385/1993) e alla contrattualistica relativa agli strumenti finanziari disciplinata dal T.U.F. (d.lgs. n. 58/1998), senza ricomprendere anche la fideiussione, che non costituisce un contratto bancario tipico (cfr. Cass. ord.
31209/2022; Cass. ord. 26821/2024).
Si rileva, peraltro, come già evidenziato dal tribunale, che la procedura di mediazione era stata,
comunque, instaurata anche nei confronti dei fideiussori, i quali avevano deciso di non parteciparvi,
seppure non disposta dal giudice, in un'ottica di economia processuale.
2. Oggetto del secondo motivo di appello svolto dai fideiussori è quella parte della sentenza in cui il tribunale ha rigettato l'eccezione sollevata da avente a oggetto l'inefficacia nei suoi Parte_4
confronti del decreto ingiuntivo.
Secondo gli appellanti tale decisione non sarebbe condivisibile, tenuto conto che il tribunale aveva rigettato la istanza di rimessione in termini per la notificazione del decreto ingiuntivo proposta nel procedimento monitorio, con conseguente nullità del decreto ingiuntivo notificato a Parte_4
oltre il termine di 60 giorni.
Tale motivo è infondato.
La Corte ritiene del tutto condivisibile la decisione del tribunale di revocare il decreto ingiuntivo, per poi, comunque, valutare la fondatezza della domanda di condanna instaurata con il ricorso proposto. Si pagina 11 di 18 osserva, infatti, alla luce dei principi espressi dalla Cassazione, che, qualora il creditore, munito di decreto ingiuntivo, provveda, come nel caso di specie, alla notificazione del medesimo dopo il decorso del termine di efficacia fissato dall'art. 644 c.p.c., le ragioni del debitore, ivi comprese quelle relative all'inefficacia del titolo prevista dalla norma, possono essere fatte valere solo con l'ordinaria opposizione da esperirsi nel termine prefissato dal provvedimento notificato. Tuttavia, in tale giudizio,
il debitore opponente, che si limiti a eccepire l'inefficacia del titolo tardivamente notificato, non può
impedire che a un'eventuale dichiarazione di inefficacia del decreto si accompagni la decisione da parte del giudice dell'opposizione in merito all'esistenza del diritto fatto valere con il ricorso per ingiunzione,
e l'inosservanza da parte del creditore del termine di cui all'art. 644 c.p.c. può acquisire rilevanza, nel caso di rigetto dell'opposizione, solo ai fini della condanna alle spese del giudizio, consentendo l'esclusione di quelle relative all'ottenimento dell'ingiunzione dichiarata inefficace (cfr. Cass. ord.
27062/2021).
3. Oggetto del terzo motivo di appello dei fideiussori è quella parte della sentenza in cui il tribunale ha rigettato la eccezione di nullità delle clausole contrattuali per illegittima applicazione degli interessi anatocistici e, comunque, di interessi indeterminati.
Secondo gli appellanti tale decisione non sarebbe condivisibile in quanto il sistema di calcolo degli interessi, sottostante l'ammortamento alla francese, conterrebbe un sistema composto, vietato, come tale, dall'art. 1283 c.c. Inoltre, a parere degli appellanti, sarebbero nulli gli interessi determinati secondo il tasso Euribur, tenuto conto anche di quanto accertato dalla Commissione Europea nella decisione del 4.12.2013, con riferimento a tale tasso per gli anni 2005 e 2008.
Tale motivo è infondato.
La Corte ritiene, in primo luogo, che non assume rilevanza la contestazione circa il conteggio degli interessi applicati in relazione al piano di ammortamento depositato, il quale utilizza il sistema di ammortamento c.d. “alla francese”. Tale sistema prevede che l'ammortamento alla francese sia pagina 12 di 18 composto da quote di (restituzione del) capitale e quote di (pagamento degli) interessi compensativi “in
rapporto variabile nella successione delle rate”. Esso parte, infatti, dalle rate iniziali, in cui la misura assegnata agli interessi è preponderante e, comunque, superiore rispetto a quella che viene imputata al capitale ancora da restituire, secondo una dinamica in via progressiva decrescente col susseguirsi delle rate, sino ad arrivare a invertire il rapporto quantitativo tra le quote di interessi e di capitale nelle rate inerenti alla fase terminale del previsto rientro. Si osserva che tale piano non possa determinare, di per sé, alcun effetto anatocistico connesso alla illegittima capitalizzazione degli interessi pattuiti. Difatti, la caratteristica di un tale piano di rimborso graduale del finanziamento, formato da rate costanti con quota capitale crescente e interessi decrescenti, non è quella di operare un'illegittima capitalizzazione degli interessi corrispettivi scaduti e non pagati, posto che la quota interessi di ogni rata è calcolata esclusivamente sull'ammontare del debito residuo del periodo precedente, che è costituito dal capitale dovuto, al netto dell'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti. Gli interessi convenzionali sono, quindi, calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata, mentre gli interessi conglobati nella rata successiva sono, a loro volta, calcolati, soltanto, sulla base della residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con le rate precedenti. Alla luce di ciò, è evidente che,
contrariamente da quanto affermato da parte appellante, nell'ammortamento alla francese non si annida alcuna forma di capitalizzazione degli interessi, nè è configurabile in tale modalità di rimborso del capitale finanziato alcun profilo di illiceità, trattandosi, come detto, di un programma di restituzione di capitali e degli interessi (comunque dovuti per la durata del finanziamento e sino all'integrale rimborso), che ben può essere pattuito dalle parti.
La Corte ritiene, poi, che non assuma rilevanza la doglianza circa la indeterminatezza del tasso di interesse in quanto determinato con riferimento al tasso IB, ovvero a un parametro variabile. Si
osserva, in via generale, che il tasso, per essere ritenuto valido, è necessario che sia determinabile, ex
art. 1346 c.c., e il riferimento al tasso IB risulta assolutamente idoneo alla determinazione di esso, pagina 13 di 18 atteso che quello indicato non rappresenta né un tasso d'uso, né, tanto meno, un tasso variabile a discrezione della banca.
È, inoltre, infondata anche l'eccezione di nullità del tasso di interesse determinato in relazione al tasso
IB, alla luce di quanto accertato dalla Commissione Europea, quale Autorità antitrust dell'Unione
Europea, con la decisione del 4 dicembre 2013, che, nell'ambito di un procedimento per infrazione dell'art.101 TFUE e dell'art. 53 dell'accordo SEE, ha verificato la sussistenza di un'intesa illecita
(cartello) tra alcune banche europee, volta a distorcere e a manipolare il procedimento di fissazione del tasso di riferimento IB nel periodo tra il 29.09.2005 e il 30.05.2008. Sul punto, un recente orientamento della giurisprudenza di legittimità ha chiarito che le clausole dei contratti di mutuo, che,
al fine di determinare la misura di un tasso d'interesse, fanno riferimento all'IB, possono ritenersi viziate da parziale nullità (originaria o sopravvenuta) per l'impossibilità anche solo temporanea di determinazione del loro oggetto, ove sia provato che la determinazione dell'IB sia stata oggetto,
per un certo periodo, di intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza, essendo necessario, a tale fine, fornire la prova che quel parametro, almeno per un determinato periodo, sia stato oggettivamente,
effettivamente e significativamente alterato in concreto, in virtù delle condotte illecite dei terzi, al punto da non potere svolgere la funzione obiettiva a esso assegnata di efficace strumento di determinazione dell'oggetto della clausola sul tasso di interesse. In tale ultimo caso (ferme,
ricorrendone tutti i presupposti, le eventuali azioni risarcitorie nei confronti dei responsabili del danno,
da parte del contraente in concreto danneggiato), le conseguenze della parziale nullità della clausola che richiama l'IB (per il solo periodo in cui sia accertata l'alterazione concreta di quel parametro)
e, prima fra quelle, la possibilità di una sua sostituzione in via normativa, laddove non sia possibile ricostruirne il valore "genuino", cioè depurato dell'abusiva alterazione, devono essere valutate secondo i principi generali dell'ordinamento (cfr. Cass. 12007/2024). La Suprema Corte ha, altresì, osservato che i contratti di mutuo contenenti clausole, che, al fine di determinare la misura di un tasso d'interesse,
fanno riferimento all'IB, stipulati da parti estranee a eventuali intese o pratiche illecite restrittive pagina 14 di 18 della concorrenza dirette alla manipolazione dei tassi sulla scorta dei quali viene determinato il predetto indice, non possono considerarsi contratti stipulati in "applicazione" delle suddette pratiche o intese, in mancanza della prova della conoscenza di queste ultime da parte di almeno uno dei contraenti (anche a prescindere dalla consapevolezza della loro illiceità) e dell'intento di conformare oggettivamente il regolamento contrattuale al risultato delle medesime intese o pratiche, con conseguente piena validità
di tali specifiche clausole (cfr. Cass. 12007/2024).
Alla luce di tali principi, il Collegio osserva che, nel caso di specie, non è stato neppure dedotto che le banche stipulanti l'accordo abbiano espressamente partecipato al cartello oggetto di accertamento da parte della Commissione Europea, con la conseguenza che l'azione proposta dagli opponenti risulta una
stand alone action. L'inquadramento dell'azione quale azione stand alone comporta, dunque, l'onere per parte appellante di allegazione e dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, tra i quali rientra quello dell'esistenza, all'epoca di sottoscrizione del contratto in discussione, di un'intesa illecita cui avesse partecipato la banca mutuante (cfr. Corte app. Torino 3 febbraio 2022 n.121).
In ordine a tali elementi, gli opponenti, in realtà non hanno svolto alcuna utile allegazione, né istanza
ISa, neppure in ordine alle asimmetrie informative eventualmente idonee a ostacolare l'offerta di prova circa la configurabilità di un'eventuale intesa illecita cui fosse stata partecipe comunque la banca mutuante.
4. Oggetto del quarto motivo di appello dei fideiussori è quella parte della sentenza in cui il tribunale ha rigettato l'eccezione di nullità parziale della fideiussione sottoscritta per illeceità delle clausole poste in violazione della normativa antitrust alla luce del provvedimento della CA d'Italia n. 55/2005, in quanto l'accertamento della sussistenza dell'intesa anticoncorrenziale non ha riguardato anche le fideiussioni specifiche, oggetto del presente giudizio.
Secondo gli appellanti tale decisione non sarebbe condivisibile, non avendo il tribunale tenuto conto di quanto indicato in sede di comparsa conclusionale in ordine alla eccezione di decadenza ex art. 1957 pagina 15 di 18 c.c..
Tale motivo è infondato.
La Corte ritiene derimente, ai fini del rigetto di tale motivo di appello, la circostanza pacifica che parte appellante non abbia tempestivamente sollevato l'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. nel giudizio di primo grado, avendola svolta solo in sede di conclusionale, con conseguente sua inammissibilità.
In difetto della possibilità di fare valere tale eccezione, la quale non è rilevabile di ufficio ex art. 2969
c.c., atteso che non riguarda una materia sottratta alla disponibilità delle parti, è evidente che non sussista in capo agli appellanti un interesse concreto ad agire per ottenere una pronuncia della parziale nullità della fideiussione, essendo essa volta esclusivamente alla dichiarazione di estinzione della garanzia ex art. 1957 c.c..
5. Oggetto del quinto motivo di appello svolto dai fideiussori e del primo motivo di appello svolto dal debitore principale è quella parte della sentenza in cui il tribunale ha condannato tutte le parti opponenti al pagamento delle spese processuali.
Secondo gli appellanti tale decisione non sarebbe condivisibile, visto che l'opposizione era fondata e il tribunale ha revocato il decreto ingiuntivo in difetto della sussistenza della solidarietà delle due società
appellate dal lato attivo, diversamente da quanto espressamente richiesto in ricorso, con conseguente necessità di procedere all'applicazione del principio della compensazione.
Tale motivo è infondato.
La Corte ritiene del tutto condivisibile la decisione adottata dal tribunale, il quale ha escluso le spese del procedimento monitorio a seguito della revoca del decreto ingiuntivo, ma ha, poi, posto le spese di lite a carico degli opponenti, odierni appellanti, tenuto conto dell'esito finale del giudizio di opposizione, essendo stati gli opponenti condannati al pagamento della somma di € 134.514,17 in favore di ciascuna parte creditrice.
pagina 16 di 18 6. Le spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, vengono poste ex art. 91 c.p.c. a carico solidale di e dei fideiussori Parte_7 Parte_1 Parte_4 [...]
e anche in qualità di eredi di e di Parte_2 Controparte_6 Persona_1 Parte_5
quali parti soccombenti, avuto riguardo della natura della causa, delle questioni affrontate e del
[...]
valore della controversia (€ 269.082,34), applicando i parametri medi per la fase di studio e per quella introduttiva e quelli minimi per la fase decisionale, stante il deposito di una sola memoria, ex DM
147/2022, dovendosi escludere la fase ISa e di trattazione, non svolta nel presente giudizio.
9. In conformità del disposto dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art.1,
comma 17, L. 228/12, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di ciascuna parte appellante del doppio del contributo unificato previsto dal testo unico delle spese di giustizia in caso di inammissibilità o rigetto integrale delle impugnazioni.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta gli appelli e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna e e Parte_7 Parte_1 Parte_4 Parte_2 Controparte_6
anche in qualità di eredi di e al pagamento in via solidale
[...] Persona_1 Parte_5
in favore di e di delle spese di lite, che liquida, per ciascuna parte, in Controparte_1 CP_2
€ 7.440,00 per compensi, oltre spese generali determinate nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte sia di e che di Parte_7
e del doppio del Parte_1 Parte_4 Parte_2 Controparte_6
pagina 17 di 18 contributo unificato previsto dal testo unico delle spese di giustizia, all'art. 13, comma 1 quater,
DPR n. 115/2002, in caso di inammissibilità o rigetto integrale della impugnazione.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 11.06.2025
Il Consigliere Estensore
Il Presidente
IS ZI NN OT
pagina 18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO di MILANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
composta dai Signori:
dott.ssa NN OT Presidente
dott. Lorenzo Orsenigo Consigliere
dott.ssa IS ZI Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. r.g. 844/2024, a cui è stato unito il procedimento R.G. n.
847/2024, promossa
da
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ) ed C.F._2 Parte_3 C.F._3
(C.F. ), tutti anche in qualità di eredi di Parte_4 C.F._4 Per_1
(C.F. ), e C.F. ),
[...] C.F._5 Parte_5 C.F._6
elettivamente domiciliati in VIESTE, VIA DOMENICO ANTONIO SPINA, 14, presso lo studio dell'avvocato STEFANO LATINO, che, unitamente all'avvocato LAURA BARBERIS, li rappresenta pagina 1 di 18 e difende giusta procura conferita in calce all'atto di citazione in appello, stesa su foglio separato da considerarsi unito ai sensi dell'art. 83 c.p.c.,
APPELLANTI (R.G. 844-2024)
e
C.F. ), Parte_6 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in VIESTE, VIA TOMMASEO, 11, presso lo studio dell'avvocato
NC SS, che la rappresenta e difende giusta delega conferita con atto separato allegato telematicamente all'atto di citazione in appello,
APPELLANTE (R.G. 847-2024)
nei confronti di
C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliata in MILANO, VIA A. LAMARMORA, 4, presso lo studio dell'avvocato
OL IP CO, che la rappresenta e difende in virtù di separata delega telematica allegata alle comparse di costituzione e risposta del giudizio di appello,
APPELLATA
e
Controparte_2
(C.F. ),
[...] P.IVA_3
elettivamente domiciliata in MILANO, VIA DANTE, 14, presso lo studio dell'avvocato CARLO
MAURILIO CATENACCIO, che la rappresenta e difende giusta delega allegata in via telematica alle comparse di costituzione e risposta,
APPELLATA
OGGETTO: contratti bancari.
pagina 2 di 18 CONCLUSIONI
Per e Parte_1 Parte_2 Parte_3
tutti anche in qualità di eredi di e Parte_4 Persona_1 Parte_5
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis: • accogliere i motivi
[...]
dedotti nella narrativa dell'interposto appello e, per l'effetto, in riforma integrale della sentenza del
Tribunale di Milano n. 1679/2024 notificata il 15/02/2024 resa nella causa n. 40972/2021 RG alla
quale risultano riunite le procedure ai n.ri 44272 e 51431/2021 RG, così disporre:
1. in punto di rito,
in accoglimento dei motivi di cui al punto 1 del presente atto di appello ed a riforma integrale della
sentenza impugnata dichiarare nullo il procedimento di mediazione svolto su ordine del giudice nella
sola procedura n. 40972/2021 RG Trib. Milano estranea agli opponenti fideiussori per violazione degli
artt. 5 comma 1 – 5 bis del dlgs 28 /2010 e succ. modd. ed altresì nullo ed inefficace il decreto
ingiuntivo n. 15829/2021 emesso dal Tribunale di Milano in data 4.8.2021 nei confronti degli
opponenti/attori nei giudizi riuniti ai n.ri 44272 e 51431/2021 RG Trib. Milano;
2. in via gradata ma
nel merito, in accoglimento dei motivi di cui al punto 4 del presente atto di appello ed a riforma
integrale della sentenza impugnata dichiarare estinta la fideiussione sottoscritta dagli appellanti in
favore della con atto per notaio in data 27.3.2002 per: 1 decorso del Parte_7 Persona_2
termine di cui all'art. 1957 cc e conseguentemente dichiarare nullo ed inefficace il decreto ingiuntivo
n. 15829/2021 emesso dal Tribunale di Milano in data 4.8.2021 nei confronti degli opponenti/attori nei
giudizi riuniti ai n.ri 44272/2021 e 51431/2021 RG Trib. Milano;
3. ancora in via gradata nel merito,
in accoglimento dei motivi di cui al punto 3 del presente atto di appello ed a riforma integrale della
sentenza impugnata sull'anatocismo, sul piano di ammortamento denominato alla francese e sull'indice
IB per gli anni 2005-2008, dichiarare non dovuti gli interessi corrispettivi pattuiti in contratto
per indeterminatezza e conseguente nullità della relativa clausola ex artt. 1418 e 1346 cc ovvero non
dovuti per violazione dell'art. 1283 cc. e per l'IB non dovuto in virtù della decisione della
Commissione Europea del 4/12/2013; 4. ancora in punto di rito, ma per il solo giudizio 51431/2021 pagina 3 di 18 RG relativo ad in accoglimento dei motivi di cui al Punto 2 della narrativa del Parte_4
presente atto dichiarare nullo e senza effetto alcuno il decreto ingiuntivo n. 15829/2021 emesso dal
Tribunale di Milano in data 4.8.2021 per superamento del termine di efficacia previsto dall'art. 644
cpc 5. in accoglimento dei motivi di cui al punto 6 del presente atto di appello ed a riforma integrale
della sentenza impugnata sulla condanna alle spese del giudizio per violazione degli artt. 91 e 92 cpc
dichiarare compensate integralmente ovvero parzialmente nella misura di legge le spese del giudizio di
primo grado che Vorrà eventualmente liquidare l'adita Corte di Appello con condanna in ogni caso
delle due società e alla rifusione di tutte le spese, diritti ed onorari di lite del CP_1 CP_2
presente grado di giudizio;
6. Condannare, nell'auspicato accoglimento pieno del presente gravame, le
società e alla rifusione di tutte le spese, diritti ed onorari di lite del Controparte_1 CP_2
giudizio di primo e secondo grado in via solidale tra loro;
Ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 30 maggio
2002, n. 115 si dichiara che il valore del presente procedimento è pari ad Euro 269.082,34 e che
dunque va versato un contributo unificato, aumentato della metà trattandosi di giudizio di appello,
pari ad Euro 1821,00 ZI IS : in accoglimento del motivo di appello di cui al punto 6 si
chiede che l'adita Corte Voglia disporre Consulenza Tecnica d'Ufficio econometrica o bancaria-
finanziaria sulla base 1 del contratto di finanziamento (vedasi All. 2) prodotto in atti nel giudizio di
primo grado ed ogni altro documento contabile relativo oppure in possesso delle società appellanti al
fine della rideterminazione della debitoria effettivamente dovuta e/o se dovuta epurata dal calcolo
degli interessi già conteggiati sull'intero piano di ammortamento c.d. alla francese in violazione
dell'art. 1283 c c e della decisione della Commissione Europea del 4/12/2013 riguardante l'indice
IB dichiarato nullo per gli dal 2005 al 2008”;
per “Piaccia all'On.le Corte d'Appello di Milano adita, respinta ogni contraria Parte_6
istanza, riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto dichiarare1) In via principale, in accoglimento
dell'appello ed in riforma parziale della sentenza di primo grado, accertare e dichiarare l'errore in
procedendo del Giudice di prime cure consistente nella omessa motivazione sulla valutazione delle pagina 4 di 18 spese relative alla revoca del 2) per l'effetto accertare e dichiarare compensate le spese di lite tra le
parti nel giudizio di primo grado. 3) Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio,
in favore del sottoscritto procuratore anticipatario”;
per “Voglia la Corte d'Appello, contrariis reiectis, In via Principale e nel Controparte_1
merito - Rigettare l'appello proposto da per tutti i motivi svolti in atti o con ogni altra e Parte_7
più ampia motivazione. - Rigettare l'appello proposto da tutti i fideiussori della (sig.ri Parte_7
, , , e di ) per Parte_1 Parte_3 Parte_2 Parte_4 CP_3
tutti i motivi svolti in atti e/o anche con ogni altra e più ampia motivazione. - Confermare la sentenza
impugnata in ogni suo punto. - Con vittoria di spese e compensi professionali di giudizio, oltre alle
spese generali 15%, IVA e Cpa se dovute”;
per Controparte_2 CP_2
: “in relazione al procedimento instaurato dai garanti Controparte_2 Parte_1 [...]
nonché e contraddistinto Parte_3 Parte_2 Parte_4 Controparte_4
dall'n.r.g. 844/2024: “Voglia Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, respinta ogni contraria doman,
istanza o eccezione, rigettare l'appello proposto dagli Appellanti in quanto infondato in fatto e diritto,
respingendo di conseguenza tutte le avverse domande e confermare la sentenza di primo grado in
questa sede impugnata. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali
oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio” ➢ in relazione al
procedimento instaurato dalla debitrice e contraddistinto dall'n.r.g. 847/2024: “Voglia Parte_7
Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, respinta ogni contraria domanda, istanza o eccezione, rigettare
l'appello proposto da in quanto infondato in fatto e diritto, respingendo di conseguenza Parte_7
tutte le avverse domande e confermare la sentenza di primo grado in questa sede impugnata. Con
vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per
legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio””.
pagina 5 di 18 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
quale avente causa di IN s.p.a., e quale avente causa di CA Controparte_1 CP_2
NI RE EN soc. coop a r.l., avevano agito in sede monitoria davanti al tribunale di
Milano chiedendo di condannare in solido e i suoi garanti, Parte_7 Controparte_5 Parte_5
(nato nel 1948), (nato nel 1949),
[...] Parte_5 Persona_1 Parte_1 Parte_4
e al pagamento dell'importo di € 269.082,34, oltre interessi, in virtù del
[...] Parte_3
contratto di mutuo fondiario stipulato con la società in data 27 marzo 2002. A fondamento di Parte_7
tale pretesa creditoria era stato dedotto che: 1) che in data 27 marzo 2002 era stato stipulato un contratto di finanziamento, ai sensi degli artt. 38 e ss. d.lgs. n. 385/1993, dell'importo complessivo di €
1.100.000,00 tra le società IN s.p.a. e CA NI RE EN soc. coop. a r.l., da un lato, e la società dall'altro; 2) che (nato nel 1948), Parte_7 Parte_2 Parte_5
(nato nel 1949), e Parte_5 Persona_1 Parte_1 Parte_4 Parte_3
avevano prestato fideiussione a garanzia delle obbligazioni gravanti su in virtù di
[...] Parte_7
tale contratto;
3) che nel corso del rapporto il contratto era stato modificato più volte e la mutuataria aveva chiesto, tra l'altro, di dilazionare i pagamenti dovuti, formulando, da ultimo in data 16 maggio
2018, proposte di rientro relative all'esposizione debitoria;
4) che al momento del deposito del ricorso,
precisamente in data 10.06.2021, le rate del finanziamento integralmente scadute ammontavano a €
269.082,34; 5) che, successivamente, IN si era fusa per incorporazione in Controparte_1
mentre alla CA NI era succeduta la società 6) che alla IN era stato attribuito il CP_2
ruolo di capofila, potendo quindi agire anche in rappresentanza della società CP_1 CP_2
Il tribunale di Milano, in accoglimento del ricorso monitorio, emetteva il decreto ingiuntivo n.
15829/2021, depositato in data 14 agosto 2021, con cui condannava e i suoi garanti al Parte_7
pagamento di € 269.082,34, oltre interessi con decorrenza dall'11.06. 2021 e spese del procedimento monitorio.
pagina 6 di 18 Contro tale decreto, proponeva opposizione (R.G. n. 40972/2021), eccependo, in via Parte_7
preliminare, la nullità del decreto ingiuntivo in assenza di un vincolo di solidarietà dal lato attivo,
espressamente escluso nel contratto di finanziamento, con conseguente illegittimità della domanda proposta dalle società ricorrenti avente a oggetto la condanna, in via solidale, al pagamento dell'importo di euro 269.082,34, essendo ciascuna ricorrente titolare unicamente di una quota dell'importo ingiunto pari a € 134.541,17. Nel merito, la società chiedeva il rigetto del Parte_7
ricorso, eccependo che la domanda era fondata sulla proposta di un piano di rientro del 16 maggio
2018, il quale non avrebbe legittimato le opposte a chiedere il pagamento dell'intero debito residuo ma,
al più, quello delle rate scadute al momento del deposito del ricorso.
Anche i garanti (nato nel 1948), e Parte_2 Parte_5 Persona_1 Parte_1
proponevano opposizione (R.G. n. 44272/2021), eccependo, in via preliminare, Parte_3
la nullità del decreto ingiuntivo per l'assenza di un vincolo di solidarietà tra i creditori e, nel merito,
l'assenza di esigibilità del credito in quanto fondato sulla proposta di rientro del 16 maggio 2018. Sotto
un diverso profilo, gli opponenti chiedevano di accertare la nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust e, precisamente, dell'art. 2 l. n. 287/1990, in considerazione della conformità
delle clausole di cui alle lettere a), c) ed f), contenute nella garanzia rilasciata, allo schema predisposto dall'Abi nel 2003 (artt. 2, 6 e 8), integrante un'intesa vietata, come accertato dalla CA d'Italia con provvedimento n. 55/2005. Gli opponenti eccepivano, inoltre, la violazione dell'art. 40, comma 2,
T.U.B., che legittimava la risoluzione del mutuo in caso di mancato pagamento di almeno sette rate,
laddove nella fattispecie, alla luce dei documenti prodotti dalle banche opposte (doc. 6 del fascicolo monitorio), erano configurabili solo quattro ritardi di pagamento. Gli opponenti, infine, eccepivano la nullità della domanda di pagamento degli interessi, in quanto il contratto di mutuo prevedeva che essi venissero determinati, da un lato, secondo un sistema di calcolo composto in violazione dell'art. 1283
c.c. e, dall'altro, mediante rinvio all'indice IB (quale componente variabile del tasso), in violazione dell'art. 2 della legge n. 287/1990, tenuto conto dell'accertata manipolazione di tale indice pagina 7 di 18 tra gli anni 2005 e 2008 e della conseguente nullità della clausola contrattuale per violazione di norma imperativa e per l'indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto, ex artt. 1346 e 1418 c.c..
Con autonomo atto di opposizione, anche il fideiussore (R.G. n. 51431/2021) Parte_4
chiedeva la revoca del decreto, eccependo, in via preliminare, la sua inefficacia ex art. 644 c.p.c. per omessa notifica nel termine di sessanta giorni e, nel merito, svolgendo difese identiche a quelle degli altri garanti.
Entrambe le opposte si sono costituite in tutti i giudizi di opposizione, chiedendo il loro rigetto. A
fondamento delle loro contestazioni eccepivano: 1) in merito all'eccepita assenza del vincolo di solidarietà dal lato attivo, il carattere pretestuoso di tale motivo, in quanto il vincolo di solidarietà
indicato nel decreto ingiuntivo riguardava evidentemente il solo lato passivo del rapporto, ossia il debitore e i garanti, mentre il duplice riferimento alla solidarietà, contenuto nel decreto, era da intendere come un mero refuso, tenuto conto che IN, ora era stata qualificata come CP_1
Capofila dell'operazione ed era perciò legittimata ad agire anche per conto della CA NI, ora
2) che, in relazione al rilievo attribuito dagli opponenti alla lettera del 16 maggio 2018, il titolo CP_2
posto a fondamento della domanda era esclusivamente il contratto di finanziamento stipulato, con la conseguenza che la lettera contenente una proposta del piano di rientro, mai accettata dalle banche, era stata prodotta unicamente ai fini della prova dell'intervenuto riconoscimento di debito da parte della società , non potendosi attribuire a tale documento alcuna rilevanza;
3) che, in ordine alla Parte_7
dedotta nullità delle fideiussioni per violazione della c.d. legge antitrust, non vi era la prova dell'intesa o, comunque, del nesso di dipendenza delle fideiussioni (quali contratti a valle) dall'ipotizzata intesa vietata (quale contratto a monte) e, in ogni caso, la nullità delle garanzie sarebbe stata soltanto parziale,
ex art. 1419 c.c., alla luce della pronuncia n. 41994/2021 delle Sezioni Unite della Suprema Corte;
4)
che, in ordine alla illegittimità della domanda di pagamento degli interessi, doveva essere escluso pagina 8 di 18 l'utilizzo di un sistema composto di calcolo, in quanto gli interessi erano stati calcolati sugli importi del finanziamento erogati o sul capitale residuo.
Il tribunale, a seguito della riunione di tutti i giudizi, con sentenza n. 1679/2024, depositata il
14.02.2024, ha accolto parzialmente le opposizioni e, per l'effetto, ha revocato il decreto ingiuntivo n.
15829/2021; ha, inoltre, accolto le domande proposte da e e, per l'effetto, Controparte_1 CP_2
ha condannato la società e Parte_7 Parte_1 Parte_3 Parte_2
ed al pagamento in solido dell'importo di € Persona_1 Parte_5 Parte_4
134.541,17, in favore di ciascuna società creditrice, oltre interessi al tasso legale ai sensi dell'art. 1284,
comma 4, c.c., con decorrenza dal 16 giugno 2021 al saldo, con condanna degli opponenti al pagamento delle spese di lite.
Contro tale sentenza, hanno proposto appello sia la società debitrice principale che i fideiussori, con due distinti atti.
In particolare, e anche in Parte_1 Parte_4 Parte_2 Controparte_6
qualità di eredi di e hanno proposto impugnazione (RG n. 844-2024), Persona_1 Parte_5
chiedendo la riforma della sentenza sulla base dei seguenti motivi:
1) IRRITUALITÀ E INVALIDITÀ DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE;
2) INEFFICACIA DEL DECRETO INGIUNTIVO PER TARDIVITÀ DELLA NOTIFICAZIONE A EMANUELE
ASCOLI;
3) ERRONEITÀ DELLA SENTENZA LADDOVE IL TRIBUNALE HA RIGETTATO LA DOMANDA DI
ILLEGITTIMA APPLICAZIONE DEGLI INTERESSI ANATOCISTICI E DEI TASSI APPLICATI;
4) ERRONEITÀ DELLA SENTENZA LADDOVE IL TRIBUNALE HA RIGETTATO L'ECCEZIONE DI NULLITÀ
DELLA FIDEIUSSIONE E DELLE CLAUSOLE PER VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA ANTITRUST, CON
CONSEGUENTE ESTINZIONE DELLA FIDEIUSSIONE EX ART. 1957 C.C.;
pagina 9 di 18 5) ERRONEITÀ DELLA SENTENZA LADDOVE IL TRIBUNALE HA LIQUIDATO LE SPESE DI LITE.
Anche la ha proposto impugnazione (RG n. 847-2024) chiedendo la riforma della Parte_7
sentenza sulla base di un solo motivo:
1) VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 91 E 92 C.P.C. IN SEDE DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DI LITE, NON
COMPENSATE.
e si sono costituite in entrambi i giudizi, chiedendo il rigetto di tutti i Controparte_1 CP_2
motivi di appello.
Il Consigliere Istruttore, previa riunione dei giudizi, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato per la precisazione delle conclusioni e la discussione della causa davanti al Collegio, ex art. 350 bis
c.p.c. l'udienza del 8.10.2025, poi anticipata, a seguito della modifica del giudice istruttore, a quella del
11.06.2025. A tale udienza, a seguito di discussione, la causa è stata decisa nella camera di consiglio svoltasi all'esito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Per quanto concerne il primo motivo di appello svolto dai fideiussori, esso ha oggetto quella parte della sentenza in cui il tribunale ha ritenuto correttamente esperito il procedimento di mediazione effettuato nel procedimento RG 40972/2021, prima che esso fosse riunito ai procedimenti relativi alle opposizioni proposte dai fideiussori.
Secondo gli appellanti tale decisione non sarebbe condivisibile, atteso che il procedimento di mediazione avrebbe dovuto essere esperito anche nelle cause RG 44272/2021 e RG 51431/2021, in quanto il decreto aveva a oggetto il pagamento di somme derivanti da un contratto bancario con conseguente onere del tribunale di rilevare il mancato svolgimento della procedura di mediazione anche nei due procedimenti solo successivamente riuniti.
Tale motivo è infondato.
pagina 10 di 18 La Corte ritiene del tutto condivisibile, anche alla luce dei principi espressi dalla Cassazione, la decisione da parte del tribunale di ritenere che l'espletamento della mediazione non integri una condizione di procedibilità delle domande proposte nei confronti dei garanti, in quanto si osserva che,
in tema di mediazione obbligatoria, le controversie relative ai contratti di fideiussione stipulati in favore del cliente di una banca sono escluse dall'ambito applicativo dell'art. 5, comma 1 bis, d.lgs. n. 28
del 2010. Tale norma, infatti, prevede, limitatamente all'esperimento della mediazione, come condizione di procedibilità, solo per le liti riguardanti i contratti bancari e finanziari, rinviando alla disciplina dei contratti bancari contenuta nel codice civile e nel T.U.B. (d.lgs. n. 385/1993) e alla contrattualistica relativa agli strumenti finanziari disciplinata dal T.U.F. (d.lgs. n. 58/1998), senza ricomprendere anche la fideiussione, che non costituisce un contratto bancario tipico (cfr. Cass. ord.
31209/2022; Cass. ord. 26821/2024).
Si rileva, peraltro, come già evidenziato dal tribunale, che la procedura di mediazione era stata,
comunque, instaurata anche nei confronti dei fideiussori, i quali avevano deciso di non parteciparvi,
seppure non disposta dal giudice, in un'ottica di economia processuale.
2. Oggetto del secondo motivo di appello svolto dai fideiussori è quella parte della sentenza in cui il tribunale ha rigettato l'eccezione sollevata da avente a oggetto l'inefficacia nei suoi Parte_4
confronti del decreto ingiuntivo.
Secondo gli appellanti tale decisione non sarebbe condivisibile, tenuto conto che il tribunale aveva rigettato la istanza di rimessione in termini per la notificazione del decreto ingiuntivo proposta nel procedimento monitorio, con conseguente nullità del decreto ingiuntivo notificato a Parte_4
oltre il termine di 60 giorni.
Tale motivo è infondato.
La Corte ritiene del tutto condivisibile la decisione del tribunale di revocare il decreto ingiuntivo, per poi, comunque, valutare la fondatezza della domanda di condanna instaurata con il ricorso proposto. Si pagina 11 di 18 osserva, infatti, alla luce dei principi espressi dalla Cassazione, che, qualora il creditore, munito di decreto ingiuntivo, provveda, come nel caso di specie, alla notificazione del medesimo dopo il decorso del termine di efficacia fissato dall'art. 644 c.p.c., le ragioni del debitore, ivi comprese quelle relative all'inefficacia del titolo prevista dalla norma, possono essere fatte valere solo con l'ordinaria opposizione da esperirsi nel termine prefissato dal provvedimento notificato. Tuttavia, in tale giudizio,
il debitore opponente, che si limiti a eccepire l'inefficacia del titolo tardivamente notificato, non può
impedire che a un'eventuale dichiarazione di inefficacia del decreto si accompagni la decisione da parte del giudice dell'opposizione in merito all'esistenza del diritto fatto valere con il ricorso per ingiunzione,
e l'inosservanza da parte del creditore del termine di cui all'art. 644 c.p.c. può acquisire rilevanza, nel caso di rigetto dell'opposizione, solo ai fini della condanna alle spese del giudizio, consentendo l'esclusione di quelle relative all'ottenimento dell'ingiunzione dichiarata inefficace (cfr. Cass. ord.
27062/2021).
3. Oggetto del terzo motivo di appello dei fideiussori è quella parte della sentenza in cui il tribunale ha rigettato la eccezione di nullità delle clausole contrattuali per illegittima applicazione degli interessi anatocistici e, comunque, di interessi indeterminati.
Secondo gli appellanti tale decisione non sarebbe condivisibile in quanto il sistema di calcolo degli interessi, sottostante l'ammortamento alla francese, conterrebbe un sistema composto, vietato, come tale, dall'art. 1283 c.c. Inoltre, a parere degli appellanti, sarebbero nulli gli interessi determinati secondo il tasso Euribur, tenuto conto anche di quanto accertato dalla Commissione Europea nella decisione del 4.12.2013, con riferimento a tale tasso per gli anni 2005 e 2008.
Tale motivo è infondato.
La Corte ritiene, in primo luogo, che non assume rilevanza la contestazione circa il conteggio degli interessi applicati in relazione al piano di ammortamento depositato, il quale utilizza il sistema di ammortamento c.d. “alla francese”. Tale sistema prevede che l'ammortamento alla francese sia pagina 12 di 18 composto da quote di (restituzione del) capitale e quote di (pagamento degli) interessi compensativi “in
rapporto variabile nella successione delle rate”. Esso parte, infatti, dalle rate iniziali, in cui la misura assegnata agli interessi è preponderante e, comunque, superiore rispetto a quella che viene imputata al capitale ancora da restituire, secondo una dinamica in via progressiva decrescente col susseguirsi delle rate, sino ad arrivare a invertire il rapporto quantitativo tra le quote di interessi e di capitale nelle rate inerenti alla fase terminale del previsto rientro. Si osserva che tale piano non possa determinare, di per sé, alcun effetto anatocistico connesso alla illegittima capitalizzazione degli interessi pattuiti. Difatti, la caratteristica di un tale piano di rimborso graduale del finanziamento, formato da rate costanti con quota capitale crescente e interessi decrescenti, non è quella di operare un'illegittima capitalizzazione degli interessi corrispettivi scaduti e non pagati, posto che la quota interessi di ogni rata è calcolata esclusivamente sull'ammontare del debito residuo del periodo precedente, che è costituito dal capitale dovuto, al netto dell'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti. Gli interessi convenzionali sono, quindi, calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata, mentre gli interessi conglobati nella rata successiva sono, a loro volta, calcolati, soltanto, sulla base della residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con le rate precedenti. Alla luce di ciò, è evidente che,
contrariamente da quanto affermato da parte appellante, nell'ammortamento alla francese non si annida alcuna forma di capitalizzazione degli interessi, nè è configurabile in tale modalità di rimborso del capitale finanziato alcun profilo di illiceità, trattandosi, come detto, di un programma di restituzione di capitali e degli interessi (comunque dovuti per la durata del finanziamento e sino all'integrale rimborso), che ben può essere pattuito dalle parti.
La Corte ritiene, poi, che non assuma rilevanza la doglianza circa la indeterminatezza del tasso di interesse in quanto determinato con riferimento al tasso IB, ovvero a un parametro variabile. Si
osserva, in via generale, che il tasso, per essere ritenuto valido, è necessario che sia determinabile, ex
art. 1346 c.c., e il riferimento al tasso IB risulta assolutamente idoneo alla determinazione di esso, pagina 13 di 18 atteso che quello indicato non rappresenta né un tasso d'uso, né, tanto meno, un tasso variabile a discrezione della banca.
È, inoltre, infondata anche l'eccezione di nullità del tasso di interesse determinato in relazione al tasso
IB, alla luce di quanto accertato dalla Commissione Europea, quale Autorità antitrust dell'Unione
Europea, con la decisione del 4 dicembre 2013, che, nell'ambito di un procedimento per infrazione dell'art.101 TFUE e dell'art. 53 dell'accordo SEE, ha verificato la sussistenza di un'intesa illecita
(cartello) tra alcune banche europee, volta a distorcere e a manipolare il procedimento di fissazione del tasso di riferimento IB nel periodo tra il 29.09.2005 e il 30.05.2008. Sul punto, un recente orientamento della giurisprudenza di legittimità ha chiarito che le clausole dei contratti di mutuo, che,
al fine di determinare la misura di un tasso d'interesse, fanno riferimento all'IB, possono ritenersi viziate da parziale nullità (originaria o sopravvenuta) per l'impossibilità anche solo temporanea di determinazione del loro oggetto, ove sia provato che la determinazione dell'IB sia stata oggetto,
per un certo periodo, di intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza, essendo necessario, a tale fine, fornire la prova che quel parametro, almeno per un determinato periodo, sia stato oggettivamente,
effettivamente e significativamente alterato in concreto, in virtù delle condotte illecite dei terzi, al punto da non potere svolgere la funzione obiettiva a esso assegnata di efficace strumento di determinazione dell'oggetto della clausola sul tasso di interesse. In tale ultimo caso (ferme,
ricorrendone tutti i presupposti, le eventuali azioni risarcitorie nei confronti dei responsabili del danno,
da parte del contraente in concreto danneggiato), le conseguenze della parziale nullità della clausola che richiama l'IB (per il solo periodo in cui sia accertata l'alterazione concreta di quel parametro)
e, prima fra quelle, la possibilità di una sua sostituzione in via normativa, laddove non sia possibile ricostruirne il valore "genuino", cioè depurato dell'abusiva alterazione, devono essere valutate secondo i principi generali dell'ordinamento (cfr. Cass. 12007/2024). La Suprema Corte ha, altresì, osservato che i contratti di mutuo contenenti clausole, che, al fine di determinare la misura di un tasso d'interesse,
fanno riferimento all'IB, stipulati da parti estranee a eventuali intese o pratiche illecite restrittive pagina 14 di 18 della concorrenza dirette alla manipolazione dei tassi sulla scorta dei quali viene determinato il predetto indice, non possono considerarsi contratti stipulati in "applicazione" delle suddette pratiche o intese, in mancanza della prova della conoscenza di queste ultime da parte di almeno uno dei contraenti (anche a prescindere dalla consapevolezza della loro illiceità) e dell'intento di conformare oggettivamente il regolamento contrattuale al risultato delle medesime intese o pratiche, con conseguente piena validità
di tali specifiche clausole (cfr. Cass. 12007/2024).
Alla luce di tali principi, il Collegio osserva che, nel caso di specie, non è stato neppure dedotto che le banche stipulanti l'accordo abbiano espressamente partecipato al cartello oggetto di accertamento da parte della Commissione Europea, con la conseguenza che l'azione proposta dagli opponenti risulta una
stand alone action. L'inquadramento dell'azione quale azione stand alone comporta, dunque, l'onere per parte appellante di allegazione e dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, tra i quali rientra quello dell'esistenza, all'epoca di sottoscrizione del contratto in discussione, di un'intesa illecita cui avesse partecipato la banca mutuante (cfr. Corte app. Torino 3 febbraio 2022 n.121).
In ordine a tali elementi, gli opponenti, in realtà non hanno svolto alcuna utile allegazione, né istanza
ISa, neppure in ordine alle asimmetrie informative eventualmente idonee a ostacolare l'offerta di prova circa la configurabilità di un'eventuale intesa illecita cui fosse stata partecipe comunque la banca mutuante.
4. Oggetto del quarto motivo di appello dei fideiussori è quella parte della sentenza in cui il tribunale ha rigettato l'eccezione di nullità parziale della fideiussione sottoscritta per illeceità delle clausole poste in violazione della normativa antitrust alla luce del provvedimento della CA d'Italia n. 55/2005, in quanto l'accertamento della sussistenza dell'intesa anticoncorrenziale non ha riguardato anche le fideiussioni specifiche, oggetto del presente giudizio.
Secondo gli appellanti tale decisione non sarebbe condivisibile, non avendo il tribunale tenuto conto di quanto indicato in sede di comparsa conclusionale in ordine alla eccezione di decadenza ex art. 1957 pagina 15 di 18 c.c..
Tale motivo è infondato.
La Corte ritiene derimente, ai fini del rigetto di tale motivo di appello, la circostanza pacifica che parte appellante non abbia tempestivamente sollevato l'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. nel giudizio di primo grado, avendola svolta solo in sede di conclusionale, con conseguente sua inammissibilità.
In difetto della possibilità di fare valere tale eccezione, la quale non è rilevabile di ufficio ex art. 2969
c.c., atteso che non riguarda una materia sottratta alla disponibilità delle parti, è evidente che non sussista in capo agli appellanti un interesse concreto ad agire per ottenere una pronuncia della parziale nullità della fideiussione, essendo essa volta esclusivamente alla dichiarazione di estinzione della garanzia ex art. 1957 c.c..
5. Oggetto del quinto motivo di appello svolto dai fideiussori e del primo motivo di appello svolto dal debitore principale è quella parte della sentenza in cui il tribunale ha condannato tutte le parti opponenti al pagamento delle spese processuali.
Secondo gli appellanti tale decisione non sarebbe condivisibile, visto che l'opposizione era fondata e il tribunale ha revocato il decreto ingiuntivo in difetto della sussistenza della solidarietà delle due società
appellate dal lato attivo, diversamente da quanto espressamente richiesto in ricorso, con conseguente necessità di procedere all'applicazione del principio della compensazione.
Tale motivo è infondato.
La Corte ritiene del tutto condivisibile la decisione adottata dal tribunale, il quale ha escluso le spese del procedimento monitorio a seguito della revoca del decreto ingiuntivo, ma ha, poi, posto le spese di lite a carico degli opponenti, odierni appellanti, tenuto conto dell'esito finale del giudizio di opposizione, essendo stati gli opponenti condannati al pagamento della somma di € 134.514,17 in favore di ciascuna parte creditrice.
pagina 16 di 18 6. Le spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, vengono poste ex art. 91 c.p.c. a carico solidale di e dei fideiussori Parte_7 Parte_1 Parte_4 [...]
e anche in qualità di eredi di e di Parte_2 Controparte_6 Persona_1 Parte_5
quali parti soccombenti, avuto riguardo della natura della causa, delle questioni affrontate e del
[...]
valore della controversia (€ 269.082,34), applicando i parametri medi per la fase di studio e per quella introduttiva e quelli minimi per la fase decisionale, stante il deposito di una sola memoria, ex DM
147/2022, dovendosi escludere la fase ISa e di trattazione, non svolta nel presente giudizio.
9. In conformità del disposto dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art.1,
comma 17, L. 228/12, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di ciascuna parte appellante del doppio del contributo unificato previsto dal testo unico delle spese di giustizia in caso di inammissibilità o rigetto integrale delle impugnazioni.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta gli appelli e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna e e Parte_7 Parte_1 Parte_4 Parte_2 Controparte_6
anche in qualità di eredi di e al pagamento in via solidale
[...] Persona_1 Parte_5
in favore di e di delle spese di lite, che liquida, per ciascuna parte, in Controparte_1 CP_2
€ 7.440,00 per compensi, oltre spese generali determinate nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte sia di e che di Parte_7
e del doppio del Parte_1 Parte_4 Parte_2 Controparte_6
pagina 17 di 18 contributo unificato previsto dal testo unico delle spese di giustizia, all'art. 13, comma 1 quater,
DPR n. 115/2002, in caso di inammissibilità o rigetto integrale della impugnazione.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 11.06.2025
Il Consigliere Estensore
Il Presidente
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