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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 19/05/2025, n. 310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 310 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 876/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Antonella Tedesco - Presidente/relatore. -
2) Dott. Riccardo Sabato - Giudice –
3) Dott. Giuseppe Izzo - Giudice-
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. nr. 876/2024 vertente
TRA
(c.f. ), nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1 in forza di procura in atti, dall'avv. Michele Galiano, presso il cui studio, in Sala Consilina alla via
Mezzacapo 61, è elettivamente domiciliata
-ricorrente-
e
(c.f. ), nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, CP_1 C.F._2
in forza di procura in atti, dagli avv.ti Paolo Lo Sasso e Antonio De Paola, presso il cui studio in Teggiano alla Via SS. Pietà n. 8, è elettivamente domiciliato
-resistente-
e
Il Pubblico Ministero, presso il Tribunale di Lagonegro,
-interventore ex lege-
2 / 4
Oggetto: separazione giudiziale;
Conclusioni: come da atti di causa e ordinanza del 20.3.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 11.09.2024 la Sig.ra premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio concordatario con il Sig. in Teggiano (SA) il 16.08.2022, e che dalla loro CP_1
unione non sono nati figli, ha dedotto che a causa di incompatibilità caratteriali ed incomprensioni è venuta meno l'unione affettiva coniugale, al punto di rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Pertanto, la predetta ricorrente ha chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi ed in particolare di: “autorizzare i coniugi a vivere separati, libero ciascuno di fissare ove creda la propria residenza;
ordinare al sig. di lasciare la casa coniugale entro e non oltre gg. 10 a far CP_1 data dall'udienza presidenziale di comparizione dei coniugi portando con sé i propri effetti personali e quanto di Sua esclusiva proprietà”.
Ritualmente notificato il ricorso, unitamente al pedissequo decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti dell'11.09.2024, si è costituito in giudizio anche il resistente, Sig. CP_1
, con comparsa di costituzione depositata in data 07.12.2024.
[...]
Il predetto resistente, pur non opponendosi alla domanda di separazione personale dal coniuge, ha insistito per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Sig. G.I. riferire all'On.le Collegio Adito onde pronunzi la separazione personale dei coniugi e tra Essi Controparte_2 Parte_1
coniugi in virtù di vincolo contratto in Teggiano il 16.08.2022 trascritto nei registri dello stato civile del detto comune al n. 12, parte II serie A, nulla per mantenimento e per l'abitazione, ordinandosi
l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio dell'emittenda sentenza alla definitività della stessa, spese compensate”.
All'esito della riserva assunta all'udienza di comparizione dei coniugi del 10.12.2024 in cui gli stessi escludevano la possibilità di riconciliazione, il Giudice, con ordinanza del 13.12.2024, in assenza di prole e considerato che non vi era richiesta di assegno di mantenimento, autorizzava i coniugi a vivere separatamente, ciascuno impegnandosi a tenere verso l'altro rapporti corretti, e ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 473 bis 22 c.p.c. all'udienza del 10.03.2025.
All'esito della trattazione cartolare del 10.03.2025, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rimetteva la causa in decisione al Collegio, previa trasmissione degli atti al PM. 3 / 4
Sì dà atto che ai sensi dell'art. 70 cpc il Pm in sede è stato informato del giudizio con comunicazione di cancelleria in data 11.9.2024 e 20.3.2025 e lo stesso ha apposto il proprio visto in data 12.11.2024.
Considerato il tempo trascorso dall'ultima comunicazione la parte è stata posta in grado di svolgere l'attività che ritenga più opportuna, non essendo necessaria né la formulazione di conclusioni orali o scritte, né la presenza a tutte le udienze (cfr.: Cass.n.13062 del 2000; Cass.n.12456 del 1999; Cass.
N.11915 del 1998).
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto accoglimento.
A fondamento della domanda la ricorrente ha dedotto il venir meno dell'unione coniugale e della comunione materiale e spirituale tra i coniugi e non essendovi contestazione alcuna sulla impossibilità di ricostruire il consorzio familiare, come si evince chiaramente anche dalle deduzioni di parte resistente, ricorrono senza dubbio le condizioni previse all'art. 151 c.c. e conseguentemente, deve essere pronunziata la separazione personale dei coniugi.
Premesso che nel matrimonio non sono nati figli, ai sensi dell'art. 337-sexies c.c. “il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli. Dell'assegnazione il giudice tiene conto nella regolamentazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l'eventuale titolo di proprietà …”.
Orbene, la norma è stata interpretata dalla Suprema Corte nel senso che essa attribuisce al giudice della separazione (o del divorzio) il potere di assegnare l'abitazione nella casa familiare solo al genitore cui vengono affidati i figli minorenni (e, successivamente all'entrata in vigore della legge n. 74 del 1987 che ha sostituito l'art. 6 della legge divorzio, anche al genitore con il quale convivono figli maggiorenni, non ancora economicamente autosufficienti), trattandosi di una norma di carattere eccezionale dettata nell'esclusivo interesse della prole, con la conseguenza che è esclusa la possibilità di assegnare la casa coniugale al coniuge non affidatario di figli minorenni né convivente con figli maggiorenni non economicamente autosufficienti.
Alla stregua di tale interpretazione, affermatasi a partire dalla sentenza della Suprema Corte a Sezioni
Unite del 23.4.1982 n. 2494 e ribadita dalle Sezioni Unite 28.10.1995 n. 11297 e 21.7.2004 n. 13603, è presupposto necessario per l'assegnazione della casa coniugale l'affidamento della prole o, a partire dalla legge n. 74/87, la convivenza con figli maggiorenni non autosufficienti.
In mancanza di tali presupposti l'abitazione nella casa familiare non può essere assegnata come regolamento dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, in forza dell'art. 156 c.c. (o dell'art. 5 comma 6 della 4 / 4
legge divorzio), in quanto tale norma non conferisce al giudice il potere di imporre al coniuge obbligato al mantenimento di adempiervi in forma diretta e non mediante prestazione pecuniaria.
La domanda di assegnazione pare, comunque, essere stata oggetto di rinuncia da parte della ricorrente tenuto conto delle note di trattazione scritte del 6.3.2025 depositata dal procuratore munito di procura speciale che ha chiesto la conferma dei provvedimenti provvisori.
La presente sentenza sarà trasmessa all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Teggiano (SA) per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio e per gli altri adempimenti di cui agli artt. 14 e 69 del
D.p.r.
3.11.2000 n. 396.
Quanto alle spese del giudizio, considerato l'esito del giudizio, queste vengono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, così provvede:
-Pronuncia la separazione personale dei coniugi nata in data [...] a [...] Parte_1
e , nato in data [...] a [...], i quali hanno contratto matrimonio concordatario CP_1
in Teggiano (SA) il 16.08.2022 (atto n. 12, p. II, Serie A, anno 2022 del Comune di Teggiano (SA);
-Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autenticata a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune per gli adempimenti di competenza;
-Rigetta ogni ulteriore domanda;
-Compensa le spese;
Così deciso, in Lagonegro, in camera di consiglio del 19 maggio 2025
Il Presidente rel./est.
Dott.ssa Antonella Tedesco
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Antonella Tedesco - Presidente/relatore. -
2) Dott. Riccardo Sabato - Giudice –
3) Dott. Giuseppe Izzo - Giudice-
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. nr. 876/2024 vertente
TRA
(c.f. ), nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1 in forza di procura in atti, dall'avv. Michele Galiano, presso il cui studio, in Sala Consilina alla via
Mezzacapo 61, è elettivamente domiciliata
-ricorrente-
e
(c.f. ), nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, CP_1 C.F._2
in forza di procura in atti, dagli avv.ti Paolo Lo Sasso e Antonio De Paola, presso il cui studio in Teggiano alla Via SS. Pietà n. 8, è elettivamente domiciliato
-resistente-
e
Il Pubblico Ministero, presso il Tribunale di Lagonegro,
-interventore ex lege-
2 / 4
Oggetto: separazione giudiziale;
Conclusioni: come da atti di causa e ordinanza del 20.3.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 11.09.2024 la Sig.ra premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio concordatario con il Sig. in Teggiano (SA) il 16.08.2022, e che dalla loro CP_1
unione non sono nati figli, ha dedotto che a causa di incompatibilità caratteriali ed incomprensioni è venuta meno l'unione affettiva coniugale, al punto di rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Pertanto, la predetta ricorrente ha chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi ed in particolare di: “autorizzare i coniugi a vivere separati, libero ciascuno di fissare ove creda la propria residenza;
ordinare al sig. di lasciare la casa coniugale entro e non oltre gg. 10 a far CP_1 data dall'udienza presidenziale di comparizione dei coniugi portando con sé i propri effetti personali e quanto di Sua esclusiva proprietà”.
Ritualmente notificato il ricorso, unitamente al pedissequo decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti dell'11.09.2024, si è costituito in giudizio anche il resistente, Sig. CP_1
, con comparsa di costituzione depositata in data 07.12.2024.
[...]
Il predetto resistente, pur non opponendosi alla domanda di separazione personale dal coniuge, ha insistito per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Sig. G.I. riferire all'On.le Collegio Adito onde pronunzi la separazione personale dei coniugi e tra Essi Controparte_2 Parte_1
coniugi in virtù di vincolo contratto in Teggiano il 16.08.2022 trascritto nei registri dello stato civile del detto comune al n. 12, parte II serie A, nulla per mantenimento e per l'abitazione, ordinandosi
l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio dell'emittenda sentenza alla definitività della stessa, spese compensate”.
All'esito della riserva assunta all'udienza di comparizione dei coniugi del 10.12.2024 in cui gli stessi escludevano la possibilità di riconciliazione, il Giudice, con ordinanza del 13.12.2024, in assenza di prole e considerato che non vi era richiesta di assegno di mantenimento, autorizzava i coniugi a vivere separatamente, ciascuno impegnandosi a tenere verso l'altro rapporti corretti, e ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 473 bis 22 c.p.c. all'udienza del 10.03.2025.
All'esito della trattazione cartolare del 10.03.2025, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rimetteva la causa in decisione al Collegio, previa trasmissione degli atti al PM. 3 / 4
Sì dà atto che ai sensi dell'art. 70 cpc il Pm in sede è stato informato del giudizio con comunicazione di cancelleria in data 11.9.2024 e 20.3.2025 e lo stesso ha apposto il proprio visto in data 12.11.2024.
Considerato il tempo trascorso dall'ultima comunicazione la parte è stata posta in grado di svolgere l'attività che ritenga più opportuna, non essendo necessaria né la formulazione di conclusioni orali o scritte, né la presenza a tutte le udienze (cfr.: Cass.n.13062 del 2000; Cass.n.12456 del 1999; Cass.
N.11915 del 1998).
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto accoglimento.
A fondamento della domanda la ricorrente ha dedotto il venir meno dell'unione coniugale e della comunione materiale e spirituale tra i coniugi e non essendovi contestazione alcuna sulla impossibilità di ricostruire il consorzio familiare, come si evince chiaramente anche dalle deduzioni di parte resistente, ricorrono senza dubbio le condizioni previse all'art. 151 c.c. e conseguentemente, deve essere pronunziata la separazione personale dei coniugi.
Premesso che nel matrimonio non sono nati figli, ai sensi dell'art. 337-sexies c.c. “il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli. Dell'assegnazione il giudice tiene conto nella regolamentazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l'eventuale titolo di proprietà …”.
Orbene, la norma è stata interpretata dalla Suprema Corte nel senso che essa attribuisce al giudice della separazione (o del divorzio) il potere di assegnare l'abitazione nella casa familiare solo al genitore cui vengono affidati i figli minorenni (e, successivamente all'entrata in vigore della legge n. 74 del 1987 che ha sostituito l'art. 6 della legge divorzio, anche al genitore con il quale convivono figli maggiorenni, non ancora economicamente autosufficienti), trattandosi di una norma di carattere eccezionale dettata nell'esclusivo interesse della prole, con la conseguenza che è esclusa la possibilità di assegnare la casa coniugale al coniuge non affidatario di figli minorenni né convivente con figli maggiorenni non economicamente autosufficienti.
Alla stregua di tale interpretazione, affermatasi a partire dalla sentenza della Suprema Corte a Sezioni
Unite del 23.4.1982 n. 2494 e ribadita dalle Sezioni Unite 28.10.1995 n. 11297 e 21.7.2004 n. 13603, è presupposto necessario per l'assegnazione della casa coniugale l'affidamento della prole o, a partire dalla legge n. 74/87, la convivenza con figli maggiorenni non autosufficienti.
In mancanza di tali presupposti l'abitazione nella casa familiare non può essere assegnata come regolamento dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, in forza dell'art. 156 c.c. (o dell'art. 5 comma 6 della 4 / 4
legge divorzio), in quanto tale norma non conferisce al giudice il potere di imporre al coniuge obbligato al mantenimento di adempiervi in forma diretta e non mediante prestazione pecuniaria.
La domanda di assegnazione pare, comunque, essere stata oggetto di rinuncia da parte della ricorrente tenuto conto delle note di trattazione scritte del 6.3.2025 depositata dal procuratore munito di procura speciale che ha chiesto la conferma dei provvedimenti provvisori.
La presente sentenza sarà trasmessa all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Teggiano (SA) per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio e per gli altri adempimenti di cui agli artt. 14 e 69 del
D.p.r.
3.11.2000 n. 396.
Quanto alle spese del giudizio, considerato l'esito del giudizio, queste vengono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, così provvede:
-Pronuncia la separazione personale dei coniugi nata in data [...] a [...] Parte_1
e , nato in data [...] a [...], i quali hanno contratto matrimonio concordatario CP_1
in Teggiano (SA) il 16.08.2022 (atto n. 12, p. II, Serie A, anno 2022 del Comune di Teggiano (SA);
-Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autenticata a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune per gli adempimenti di competenza;
-Rigetta ogni ulteriore domanda;
-Compensa le spese;
Così deciso, in Lagonegro, in camera di consiglio del 19 maggio 2025
Il Presidente rel./est.
Dott.ssa Antonella Tedesco