Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza 22/12/2025, n. 8375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8375 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08375/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03237/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3237 del 2022, proposto da
AR De RI, rappresentata e difesa dagli avvocati Gaetano Milano, Alessandro Guasco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Massa Lubrense, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
a) dell'ingiunzione di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi n. 36 del 04.04.2022 prot. n. 3147/7731 (pratica n. 2022/00108) a firma del Responsabile del Servizio 8° - Urbanistica – Edilizia Privata – LL.PP. del Comune di Massa Lubrense, notificata alla parte ricorrente in data 05/04/2022;
b) nonchè di ogni altro atto antecedente, susseguente o comunque connesso, tra cui l'informativa di accertamento urbanistico-edilizio prot. n. 3147/22, richiamata nel provvedimento impugnato sub a) ed allegata all'ordinanza di sospensione lavori n. 26 del 14/02/2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 25 settembre 2025 la dott.ssa GE NT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe con cui il Comune di Massa Lubrense ha ordinato la demolizione di opere abusive dalla stessa edificate su un’area di sua proprietà.
Si tratta, nella specie, di una molteplicità di interventi realizzati senza titolo e descritti nel verbale di accertamento del 9 febbraio 2022, posto a fondamento dell’ordinanza di ripristino impugnata con il ricorso in esame.
Dal richiamato verbale, si evince che la ricorrente aveva in primis costruito un manufatto abusivo destinato ad abitazione, della estensione di circa 53 mq, oggetto di due ordinanze di demolizione adottate nel 1995; detto immobile è stato successivamente ampliato sino a raggiungere l’estensione di circa 136 mq; successivamente è stata realizzata una veranda di 17 mq dotata di servizio igienico (all’interno della quale risulta posizionato un forno per la cottura delle pizze, un’area cortilizia; ed un pollaio.
Le suddette opere, costruite tra il 1995 ed il 2022, sono state anche oggetto di ulteriori interventi manutentivi aventi ad oggetto la sostituzione delle coperture e delle tettoie.
2. Nell’ordine di ripristino oggetto del ricorso in esame, vengono richiamati gli esiti dei numerosi sopralluoghi, con dettagliata descrizione delle opere rilevate, che consentono di apprezzare la progressiva trasformazione dell’originari stato dei luoghi.
Si evince dall’ordinanza impugnata che tutte le opere sono state costruite senza titolo, in Zona E/4 e E2/1 del PRG, sottoposta a vincolo sismico e vincolo paesaggistico.
3. Dagli atti del giudizio, inoltre, emerge in data 27 febbraio 1995, è stata presentata una istanza di condono avente ad oggetto l’immobile originario, pari a mq 53 e mc 204, già oggetto delle ordinanze di demolizione n. 28 e 38 del 1995.
Per le altre opere edilizie non risultano titoli legittimanti.
4. Con un unico articolato motivo di ricorso, la ricorrente deduce la illegittimità dell’ordinanza impugnata per violazione degli articoli 27, 31, 38 del d.P.R. 380 del 2001; per violazione della legge n. 47 del 1985; del d.P.R. 31 del 2017; degli articoli 146 e 149 del d. lgs 42 del 2004.
La ricorrente evidenzia che per il manufatto di 53 mq è stata presentata domanda di condono tutt’ora pendente e, dunque, esso non avrebbe potuto essere oggetto di ordine di ripristino.
Quanto alle ulteriori opere, secondo la prospettiva della ricorrente, esse non avrebbero realizzato una trasformazione del territorio e potevano essere legittimate con comunicazione di inizio lavori asseverata ai sensi dell’art. 6 bis del d.P.R. 380 del 2001.
Si tratterebbe, invero, di interventi manutentivi, diretti alla mera preservazione del bene oggetto della domanda di condono edilizio, per i quali non avrebbe potuto essere adottato l’ordine ripristinatorio.
In particolare, il contestato intervento, consistente nell’avvenuta sostituzione della “… preesistente copertura in lastre in pvc tegolate a falda inclinata della veranda e relativo locale adibito a servizio igienico << opere oggetto d’ accertamento di cui al punto 2 di cui alla relazione tecnica in atti prot. n. 30269 del 07.11.2008 >> con altra copertura in lamiere grecate avente la medesima consistenza …”, risulterebbe annoverabile nell’ambito di applicazione dell’art. 6 bis D.P.R. 380/01, come inserito dall’art. 1 co. 1 lett. c) del D.Lgs. 25/11/2016 n. 222, trattandosi di intervento non riconducibile all’elenco di cui agli artt. 6, 10 e 22 D.P.R. 380/2001, in quanto tale realizzabile mediante comunicazione di inizio lavori asseverata, la cui mancanza comporterebbe, semmai, la sanzione pecuniaria pari ad € 1.000,00 (art. 6 bis co. 5).
4.2 Sotto il diverso profilo paesaggistico ambientale, risulterebbe non dovuto il preventivo rilascio dell’autorizzazione ex art. 146 D. Lgs. n. 42/2004, tenuto conto della non avvenuta alterazione dell’aspetto esteriore dell’immobile ed in quanto tale compreso tra gli interventi esenti dal rilascio dell’autorizzazione paesaggistica indicati al punto A.2. dell’allegato “A” al D.P.R. 13/02/2017 n. 31 ( interventi sui prospetti o sulle coperture degli edifici … che non comportino la realizzazione di elementi o manufatti emergenti dalla sagoma, ivi compresi quelli eseguiti sulle falde di copertura ”.
Parimenti a dirsi, per la contestata apposizione di una “ … piccola lampada ad energia solare diretta ad illuminare l’area antistante l’ingresso a deposito … “ sul manufatto oggetto d’accertamento del 13/10/2021 – prot. n. 23323 “ … adibito a deposito e ricovero polli …”.
5. Così sintetizzati i motivi di ricorso, essi risultano infondati.
Parte ricorrente, invero, intende censurare l’ordinanza di demolizione mediante lo scorporo delle specifiche violazioni edilizie che sono state rilevate sull’immobile.
In particolare, come si è detto, la ricorrente oppone la pendenza di un procedimento di condono edilizio avviato con istanza del 27 febbraio 1995 e la riconducibilità delle opere oggetto di accertamento del 2022 nella categoria delle opere di manutenzione, ai sensi dell’art. 6 bis del TUED ritenendo così illegittimo l’ordine di ripristino.
5.1 Tuttavia, l’accertamento da ultimo eseguito il 9 febbraio 2022 contiene un espresso richiamo ai precedenti accertamenti del 1995, del 2000, del 2008, del 2009 in ciascuno dei quali era stata rilevata la trasformazione dell’immobile oggetto di condono mediante l’ampliamento dell’originario fabbricato che è, all’attualità, di superficie pari a 136 mq a fronte degli originari 53 mq; la costruzione di una veranda con servizio igienico, di un locale destinato a pollaio, oltre che dalla realizzazione di un’area cortilizia.
5.2 Di contro, parte ricorrente incentra le sue difese in maniera limitata a ciò che è stato oggetto dell’ultimo accertamento nel quale veniva rilevata – come ultima opera di trasformazione- la sostituzione della copertura della veranda e l’apposizione di una lampada di riscaldamento all’ingresso del pollaio.
Rispetto a tali ultimi interventi, la ricorrente ha dedotto, in sostanza, la illegittimità della misura sanzionatoria perché avente ad oggetto opere minori ed in quanto tali insuscettibili di essere ricondotte nella fattispecie di “nuova opera” ai fini della applicabilità delle disposizioni di cui agli articoli 27 e 31 del d.P.R. 380 del 2001.
La ricorrente, come si è detto, ha anche dedotto che, in pendenza di una istanza di condono, alcuna misura ripristinatoria avrebbe potuto essere adottata in riferimento all’immobile a cui l’istanza è riferita.
6. Tale ricostruzione, tuttavia, non appare coerente con il quadro fattuale che ha condotto alla adozione dell’ordinanza impugnata che, come si è avuto modo di specificare, fonda la sua motivazione su una pluralità di abusi che, globalmente considerati, hanno modificato in maniera radicale l’assetto originario dell’immobile, tanto da costituire un quid novi anche rispetto alla originaria domanda di condono.
7. Nel vagliare un intervento edilizio consistente in una pluralità di opere, come qui accaduto, deve, infatti, effettuarsi una valutazione globale delle stesse, atteso che " la considerazione atomistica dei singoli interventi non consente di comprendere l'effettiva portata dell'operazione " (cfr. in tali sensi,
cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, n. 629/2024; Consiglio di Stato, sez. VI , 08/09/2021, n. 6235 ; da ultimo, Consiglio di Stato, sez. II, sent. n. 5796/2025).
7.1 Orbene, procedendo nella suddetta corretta prospettiva d’indagine, occorre muovere dal fatto che l'intervento ricade in zona assoggettata a vicolo paesaggistico, e, pertanto, soggetta alle previsioni di cui al d. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42. oltre che alle prescrizioni del P.T.P. della Penisola Sorrentina.
8. In ragione di quanto detto, stante l'alterazione dell'aspetto esteriore dei luoghi che è conseguita all’esecuzione dell’intero programma edificatorio, l’intervento in questione, per il solo fatto di insistere in zona vincolata, risultava soggetto, anzitutto, alla previa acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica.
Del pari, sotto diverso profilo, l’attitudine delle opere eseguite a determinare un’oggettiva alterazione del pregresso stato dei luoghi è, di per se stessa, idonea a reggere la comminata sanzione della demolizione.
Non rileva, infatti, se le opere potessero o meno essere assentite in virtù della presentazione di una comunicazione di inizio lavori.
Infatti, quand’anche si ritenessero tali le opere qui sanzionate – il che non è- va detto che l’applicazione della sanzione demolitoria ai sensi dell’art. 31 D.P.R. 380/2001 sarebbe, comunque, doverosa, essendo, peraltro, incontestato che gli interventi edilizi sanzionati non risultano supportati neppure dalla detta comunicazione, così come del tutto sprovvisti della autorizzazione paesistica. (cfr. Tar Campania, Sez. VI, n. 05516 del 04/12/2013; 5519 del 4.12.2013; Tar Campania, IV Sezione 05 giugno 2013 n. 2898).
9. Per quanto sin qui esposto, dunque, il ricorso è infondato e va respinto.
Nessuna determinazione va assunta con riguardo alle spese di giudizio in considerazione della mancata costituzione del Comune intimato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RI UC, Presidente
GE NT, Consigliere, Estensore
Danilo Cortellessa, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GE NT | RI UC |
IL SEGRETARIO