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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 04/11/2025, n. 1341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1341 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5435/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa RM CE Presidente dott.ssa Claudia Bonomi Giudice dott.ssa DA FA Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso ex art. 473- bis.51 c.p.c. depositato in data 6.8.2025 tra
C.F. ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) nata a [...] il [...], entrambi Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall' Avv. Mariapaola Borgonovo, elettivamente domiciliati in Seregno, Corso del Popolo n. 86/88, presso e nello studio del predetto difensore, giusta procura alle liti in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI MONZA
OGGETTO: Separazione Consensuale e Divorzio Congiunto
CONCLUSIONI CONGIUNTE
All'udienza del 13.10.2025 svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. le parti hanno precisato le seguenti conclusioni:
•Dichiarare la separazione personale dei coniugi ed ai sensi Parte_1 Parte_2 dell'art.151 comma 1 c.c.
•Ordinare al Comune di Seregno di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio •Omologare le seguenti condizioni di separazione:
1) La figlia minore viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con Persona_1 collocamento prevalente, anche ai fini anagrafici, presso la madre
2) La signora vivrà con la figlia nella casa coniugale sita in Seregno (MB) via Parte_2 Per_1
Alla Porada 14/B sino al trasferimento nella nuova abitazione già individuata ed in fase di realizzazione sita in Seregno via Damiano Chiesa, costituita da un appartamento con box e cantina
3) L'immobile sito in Seregno via Damiano Chiesa verrà acquistato dalla signora e da Parte_2 ed il prezzo di acquisto di € 360.000,00 + IVA di legge verrà interamente pagato Persona_1 dal signor acquisterà il diritto di nuda proprietà ed Parte_1 Persona_1 Parte_2 acquisterà il diritto di usufrutto vitalizio.
Tutte le spese ordinarie e straordinarie relative a detto immobile saranno esclusivamente a carico della signora Parte_2
Il rogito notarile è stato fissato entro e non oltre il 15/12/2025.
L'autorizzazione alla stipula dell'atto con riguardo alla figlia minore verrà richiesta dai Per_1 signori ed direttamente al Notaio rogante già individuato, ai sensi e Parte_1 Parte_2 come previsto dalla Riforma Cartabia.
4) La signora rilascerà la casa coniugale dopo il rogito notarile e, comunque, entro e Parte_2 non oltre il 31/03/2026, asportando dalla stessa tutti i propri effetti personali e i beni di sua proprietà
e riconsegnando tutte le chiavi di accesso della suddetta e degli accessi alle parti comuni del
Condominio in cui la casa coniugale si trova al signor che sarà libero di procedere Parte_1 alla sostituzione delle serrature. La casa coniugale e quanto l'arreda e correda, di proprietà esclusiva del signor resteranno assegnati definitivamente allo stesso. Parte_1
5) Attesa la loro organizzazione lavorativa i signori ed stabiliscono Parte_1 Parte_2 concordemente che, fatti salvi migliori accordi:
- durante la settimana starà: Per_1
•con la mamma dal lunedì al giovedì pomeriggio sino all'arrivo del papà
•con il papà dal giovedì sera per ora di cena sino al venerdì mattina allorquando l'accompagnerà a scuola
- nel fine settimana, seguendo l'alternanza dei week-end tra i genitori, starà: Per_1
•col papà dal venerdì dall'uscita dalla scuola materna sino alla domenica sera dopo cena allorquando la riaccompagnerà dalla mamma con la quale pernotterà - Con riguardo a festività e ponti, Per_1 starà con il papà e con la mamma secondo il calendario ordinario - Con riguardo alle vacanze natalizie ed estive i signori ed prenderanno di volta in volta accordi, Parte_1 Parte_2 mantenendo periodi con equamente proporzionati e distribuiti 6) Il signor Per_1 Parte_1 a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore verserà alla signora Per_1 Parte_2 mediante bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo di € 200,00 (rivalutabile secondo ISTAT), oltre il contributo alle spese straordinarie, come disciplinate dalle "Linee Guida condivise concernenti le spese per i figli" in uso presso il Tribunale di Monza di cui al punto 11), in misura pari al 50%.
7) I signori ed nell'esclusivo interesse della figlia , hanno Parte_1 Parte_2 Per_1 attivato il Libretto di Risparmio Postale dedicato ai minori di età n. - IBAN P.IVA_1
[...] intestato a fruttifero di interessi, sul quale il Persona_1 signor quale ulteriore contributo economico per la stessa, verserà annualmente, con Parte_1 decorrenza da Ottobre 2025 e sino al compimento del 18° anno di età della figlia , l'importo Per_1 di € 1.200,00.
L'importo giacente viene considerato come accantonamento vincolato destinato esclusivamente a e non potrà per nessun motivo essere prelevato prima del compimento dei 18 anni della Per_1 stessa.
8) Quanto al pagamento del prezzo di cui al precedente punto 3), che verrà effettuato dal signor per l'acquisto dell'immobile sito in Seregno via Damiano Chiesa, lo stesso dovrà Parte_1 intendersi quanto all'acquisto del diritto di nuda proprietà dell'immobile quale ulteriore contributo economico a favore della figlia e quanto all'acquisto del diritto di usufrutto Persona_1 vitalizio quale anticipazione dell'una tantum a favore della moglie prevista nella fase Parte_2 di divorzio (rectius: di dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio) del presente ricorso.
9) I signori e dichiarano di essere economicamente indipendenti e Parte_1 Parte_2 pertanto non avanzano reciprocamente alcuna pretesa economica.
10) I signori ed si danno reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo Parte_1 Parte_2 dei documenti di espatrio della figlia minore . Per_1
11) “Linee guida condivise concernenti le spese per i figli” approvate dal Tribunale di Monza in data 07/05/2018:
A. Spese ordinarie
Saranno da considerarsi spese ordinarie quelle che abbiano carattere prevedibile e frequenza significativa;
saranno invece da considerarsi spese straordinarie quelle oggettivamente imprevedibili nell'an o nel quantum. Saranno pertanto ricomprese nel mantenimento ordinario: vitto e mensa scolastica;
abbonamenti a trasporti per esigenze di istruzione;
farmaci da banco;
abbigliamento, comprese le spese per il cambio di stagione;
contributi alle spese di abitazione
(canoni di locazione, spese condominiali ordinarie, utenze, tributi); materiale didattico e di cancelleria per la scuola, successivo al corredo di inizio anno;
baby sitter, frequenza del cd. Tempo prolungato, del cd. pre scuola o del cd. doposcuola.
B. Spese straordinarie erogabili senza preventivo accordo
Spese mediche: Ticket dovuti in relazione a farmaci richiedenti prescrizione medica (esclusi farmaci da banco), nonché esami diagnostici non invasivi, a trattamenti sanitari ovvero a visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
Spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritte dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
Spese per accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche non erogabili dal Servizio
Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); Spese mediche urgenti
Spese scolastiche e di istruzione: Iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
Libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
Per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
Corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
Partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
Frequentazione di centri estivi gestiti da ente pubblico (ex. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (ex. Oratori).
C. Spese per le quali è necessario il preventivo accordo
Ogni altra spesa non compresa tra quelle sopra indicate è invece soggetta a consenso dell'altro genitore. In via esemplificativa e non esaustiva si possono indicare:
Spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari ovvero visite specialistiche presso strutture private non convenzionate, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
Interventi chirurgici, accertamenti e trattamenti invasivi, anche se eseguiti presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
Altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extra scolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione)
D. Documentazione della spesa
Ogni spesa per la quale si intenda richiedere il contributo o il rimborso, indipendentemente dalla necessità di consenso o meno, dovrà essere provata a mezzo di idonea documentazione. E. Modalità di richiesta e prestazione del consenso
La richiesta di consenso dovrà essere inoltrata alla controparte in forma scritta anche a mezzo di comunicazione telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), in modo che sia ricevuta dal destinatario con un anticipo di almeno giorni quindici – salvo urgenze – rispetto al momento i cui dovrà essere compiuta l'attività dalla quale derivi la spesa in tale comunicazione dovranno essere quantificati espressamente gli oneri derivanti dall'attività;
Entro giorni sette dalla comunicazione l'altro genitore dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso, con indicazione specifica dei motivi del dissenso stesso;
in mancanza, la spesa si intenderà approvato ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni.
F. Richiesta del rimborso e modalità di adempimento
I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza.
A tal fine, il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare la propria richiesta in forma scritta, anche con mezzo telematico (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), con i relativi giustificativi almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il versamento del mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al versamento per il mantenimento ordinario del mese successivo.
In caso di spese superiori a euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare – e quindi versare prima dell'erogazione – i relativi costi per la quota di sua spettanza.
G. Percentuale delle spese straordinarie a carico di ciascuno dei genitori
Salvo esigenze particolari o sensibili squilibri nelle situazioni economiche dei genitori, le spese straordinarie saranno di norma corrisposte da ciascuno dei genitori nella misura di metà; saranno applicati i criteri di cui all'art. 337ter cod. civ. avuto riguardo, peraltro, anche al saldo netto disponibile per ciascuno dei coniugi dopo l'erogazione delle spese ordinarie per sé e per i figli
H. Benefici fiscali o assicurativi
Al fine di consentire eventuali deduzioni o detrazioni fiscali ovvero rimborsi assicurativi, ciascun genitore avrà cura di tempestivamente richiedere e mettere a disposizione dell'altro i documenti necessari per poter accedere, in proporzione alla quota erogata, al relativo beneficio.
*******
CHIEDONO INOLTRE che, pronunciata la sentenza di separazione, la causa sia rimessa al Giudice Relatore affinché: fissi alle parti il termine per il deposito delle note scritte ex art. 127 ter 2°comma, c.p.c. - con scadenza a data successiva a 6 mesi, decorrenti dal termine per la scadenza delle note scritte per la fase della separazione - con le quali le parti dichiareranno di non volersi riconciliare e, all'esito: rimetta nuovamente la causa in decisione affinché il Collegio con sentenza definitiva dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data 03/09/2016, trascritto nei
Registri dello Stato Civile del Comune di Seregno al n.47 Parte II Serie A Anno 2016.
Motivi della decisione
I coniugi e con ricorso ex art. 473-bis 51 c.p.c. Parte_1 Parte_2 personalmente sottoscritto e depositato telematicamente, premesso di aver contratto matrimonio in
Seregno in data 5.9.2016 (Atto n. 47, Parte II, Serie A, Anno 2016) e dalla cui unione è nata Per_1
(in data 16.10.2022) hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alle conclusioni congiunte sopra richiamate, come confermate dalle parti con note scritte depositate alla scadenza del termine assegnato alle parti del 13.10.2025.
Tanto premesso deve essere pronunciata la separazione dei coniugi in conformità alla richiesta congiunta delle parti stante l'intollerabilità della convivenza ex art. 151, comma 1 c.c. come dedotta dalle parti.
Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi come richiamate possono essere omologate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali della figlia ( 16.10.2022) e, per le restanti Per_1 pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
Si provvede come in dispositivo.
Atteso che le parti con il ricorso introduttivo hanno altresì chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L.
898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co.
5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo.
P Q M
Il Tribunale non definendo il giudizio, sulla domanda proposta da Parte_1 [...] osì provvede: Pt_2 1. Pronuncia la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio in Seregno in data 5.9.2016.
2. Omologa le condizioni di separazione concordate tra le parti come recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte.
3. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Seregno, affinchè sia annotata a margine dell'atto di matrimonio.
4. Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 30.10.2025
Il Presidente
RM CE
Il Giudice est.
DA FA
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa RM CE Presidente dott.ssa Claudia Bonomi Giudice dott.ssa DA FA Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso ex art. 473- bis.51 c.p.c. depositato in data 6.8.2025 tra
C.F. ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) nata a [...] il [...], entrambi Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall' Avv. Mariapaola Borgonovo, elettivamente domiciliati in Seregno, Corso del Popolo n. 86/88, presso e nello studio del predetto difensore, giusta procura alle liti in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI MONZA
OGGETTO: Separazione Consensuale e Divorzio Congiunto
CONCLUSIONI CONGIUNTE
All'udienza del 13.10.2025 svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. le parti hanno precisato le seguenti conclusioni:
•Dichiarare la separazione personale dei coniugi ed ai sensi Parte_1 Parte_2 dell'art.151 comma 1 c.c.
•Ordinare al Comune di Seregno di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio •Omologare le seguenti condizioni di separazione:
1) La figlia minore viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con Persona_1 collocamento prevalente, anche ai fini anagrafici, presso la madre
2) La signora vivrà con la figlia nella casa coniugale sita in Seregno (MB) via Parte_2 Per_1
Alla Porada 14/B sino al trasferimento nella nuova abitazione già individuata ed in fase di realizzazione sita in Seregno via Damiano Chiesa, costituita da un appartamento con box e cantina
3) L'immobile sito in Seregno via Damiano Chiesa verrà acquistato dalla signora e da Parte_2 ed il prezzo di acquisto di € 360.000,00 + IVA di legge verrà interamente pagato Persona_1 dal signor acquisterà il diritto di nuda proprietà ed Parte_1 Persona_1 Parte_2 acquisterà il diritto di usufrutto vitalizio.
Tutte le spese ordinarie e straordinarie relative a detto immobile saranno esclusivamente a carico della signora Parte_2
Il rogito notarile è stato fissato entro e non oltre il 15/12/2025.
L'autorizzazione alla stipula dell'atto con riguardo alla figlia minore verrà richiesta dai Per_1 signori ed direttamente al Notaio rogante già individuato, ai sensi e Parte_1 Parte_2 come previsto dalla Riforma Cartabia.
4) La signora rilascerà la casa coniugale dopo il rogito notarile e, comunque, entro e Parte_2 non oltre il 31/03/2026, asportando dalla stessa tutti i propri effetti personali e i beni di sua proprietà
e riconsegnando tutte le chiavi di accesso della suddetta e degli accessi alle parti comuni del
Condominio in cui la casa coniugale si trova al signor che sarà libero di procedere Parte_1 alla sostituzione delle serrature. La casa coniugale e quanto l'arreda e correda, di proprietà esclusiva del signor resteranno assegnati definitivamente allo stesso. Parte_1
5) Attesa la loro organizzazione lavorativa i signori ed stabiliscono Parte_1 Parte_2 concordemente che, fatti salvi migliori accordi:
- durante la settimana starà: Per_1
•con la mamma dal lunedì al giovedì pomeriggio sino all'arrivo del papà
•con il papà dal giovedì sera per ora di cena sino al venerdì mattina allorquando l'accompagnerà a scuola
- nel fine settimana, seguendo l'alternanza dei week-end tra i genitori, starà: Per_1
•col papà dal venerdì dall'uscita dalla scuola materna sino alla domenica sera dopo cena allorquando la riaccompagnerà dalla mamma con la quale pernotterà - Con riguardo a festività e ponti, Per_1 starà con il papà e con la mamma secondo il calendario ordinario - Con riguardo alle vacanze natalizie ed estive i signori ed prenderanno di volta in volta accordi, Parte_1 Parte_2 mantenendo periodi con equamente proporzionati e distribuiti 6) Il signor Per_1 Parte_1 a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore verserà alla signora Per_1 Parte_2 mediante bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo di € 200,00 (rivalutabile secondo ISTAT), oltre il contributo alle spese straordinarie, come disciplinate dalle "Linee Guida condivise concernenti le spese per i figli" in uso presso il Tribunale di Monza di cui al punto 11), in misura pari al 50%.
7) I signori ed nell'esclusivo interesse della figlia , hanno Parte_1 Parte_2 Per_1 attivato il Libretto di Risparmio Postale dedicato ai minori di età n. - IBAN P.IVA_1
[...] intestato a fruttifero di interessi, sul quale il Persona_1 signor quale ulteriore contributo economico per la stessa, verserà annualmente, con Parte_1 decorrenza da Ottobre 2025 e sino al compimento del 18° anno di età della figlia , l'importo Per_1 di € 1.200,00.
L'importo giacente viene considerato come accantonamento vincolato destinato esclusivamente a e non potrà per nessun motivo essere prelevato prima del compimento dei 18 anni della Per_1 stessa.
8) Quanto al pagamento del prezzo di cui al precedente punto 3), che verrà effettuato dal signor per l'acquisto dell'immobile sito in Seregno via Damiano Chiesa, lo stesso dovrà Parte_1 intendersi quanto all'acquisto del diritto di nuda proprietà dell'immobile quale ulteriore contributo economico a favore della figlia e quanto all'acquisto del diritto di usufrutto Persona_1 vitalizio quale anticipazione dell'una tantum a favore della moglie prevista nella fase Parte_2 di divorzio (rectius: di dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio) del presente ricorso.
9) I signori e dichiarano di essere economicamente indipendenti e Parte_1 Parte_2 pertanto non avanzano reciprocamente alcuna pretesa economica.
10) I signori ed si danno reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo Parte_1 Parte_2 dei documenti di espatrio della figlia minore . Per_1
11) “Linee guida condivise concernenti le spese per i figli” approvate dal Tribunale di Monza in data 07/05/2018:
A. Spese ordinarie
Saranno da considerarsi spese ordinarie quelle che abbiano carattere prevedibile e frequenza significativa;
saranno invece da considerarsi spese straordinarie quelle oggettivamente imprevedibili nell'an o nel quantum. Saranno pertanto ricomprese nel mantenimento ordinario: vitto e mensa scolastica;
abbonamenti a trasporti per esigenze di istruzione;
farmaci da banco;
abbigliamento, comprese le spese per il cambio di stagione;
contributi alle spese di abitazione
(canoni di locazione, spese condominiali ordinarie, utenze, tributi); materiale didattico e di cancelleria per la scuola, successivo al corredo di inizio anno;
baby sitter, frequenza del cd. Tempo prolungato, del cd. pre scuola o del cd. doposcuola.
B. Spese straordinarie erogabili senza preventivo accordo
Spese mediche: Ticket dovuti in relazione a farmaci richiedenti prescrizione medica (esclusi farmaci da banco), nonché esami diagnostici non invasivi, a trattamenti sanitari ovvero a visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
Spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritte dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
Spese per accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche non erogabili dal Servizio
Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); Spese mediche urgenti
Spese scolastiche e di istruzione: Iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
Libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
Per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
Corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
Partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
Frequentazione di centri estivi gestiti da ente pubblico (ex. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (ex. Oratori).
C. Spese per le quali è necessario il preventivo accordo
Ogni altra spesa non compresa tra quelle sopra indicate è invece soggetta a consenso dell'altro genitore. In via esemplificativa e non esaustiva si possono indicare:
Spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari ovvero visite specialistiche presso strutture private non convenzionate, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
Interventi chirurgici, accertamenti e trattamenti invasivi, anche se eseguiti presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
Altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extra scolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione)
D. Documentazione della spesa
Ogni spesa per la quale si intenda richiedere il contributo o il rimborso, indipendentemente dalla necessità di consenso o meno, dovrà essere provata a mezzo di idonea documentazione. E. Modalità di richiesta e prestazione del consenso
La richiesta di consenso dovrà essere inoltrata alla controparte in forma scritta anche a mezzo di comunicazione telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), in modo che sia ricevuta dal destinatario con un anticipo di almeno giorni quindici – salvo urgenze – rispetto al momento i cui dovrà essere compiuta l'attività dalla quale derivi la spesa in tale comunicazione dovranno essere quantificati espressamente gli oneri derivanti dall'attività;
Entro giorni sette dalla comunicazione l'altro genitore dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso, con indicazione specifica dei motivi del dissenso stesso;
in mancanza, la spesa si intenderà approvato ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni.
F. Richiesta del rimborso e modalità di adempimento
I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza.
A tal fine, il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare la propria richiesta in forma scritta, anche con mezzo telematico (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), con i relativi giustificativi almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il versamento del mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al versamento per il mantenimento ordinario del mese successivo.
In caso di spese superiori a euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare – e quindi versare prima dell'erogazione – i relativi costi per la quota di sua spettanza.
G. Percentuale delle spese straordinarie a carico di ciascuno dei genitori
Salvo esigenze particolari o sensibili squilibri nelle situazioni economiche dei genitori, le spese straordinarie saranno di norma corrisposte da ciascuno dei genitori nella misura di metà; saranno applicati i criteri di cui all'art. 337ter cod. civ. avuto riguardo, peraltro, anche al saldo netto disponibile per ciascuno dei coniugi dopo l'erogazione delle spese ordinarie per sé e per i figli
H. Benefici fiscali o assicurativi
Al fine di consentire eventuali deduzioni o detrazioni fiscali ovvero rimborsi assicurativi, ciascun genitore avrà cura di tempestivamente richiedere e mettere a disposizione dell'altro i documenti necessari per poter accedere, in proporzione alla quota erogata, al relativo beneficio.
*******
CHIEDONO INOLTRE che, pronunciata la sentenza di separazione, la causa sia rimessa al Giudice Relatore affinché: fissi alle parti il termine per il deposito delle note scritte ex art. 127 ter 2°comma, c.p.c. - con scadenza a data successiva a 6 mesi, decorrenti dal termine per la scadenza delle note scritte per la fase della separazione - con le quali le parti dichiareranno di non volersi riconciliare e, all'esito: rimetta nuovamente la causa in decisione affinché il Collegio con sentenza definitiva dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data 03/09/2016, trascritto nei
Registri dello Stato Civile del Comune di Seregno al n.47 Parte II Serie A Anno 2016.
Motivi della decisione
I coniugi e con ricorso ex art. 473-bis 51 c.p.c. Parte_1 Parte_2 personalmente sottoscritto e depositato telematicamente, premesso di aver contratto matrimonio in
Seregno in data 5.9.2016 (Atto n. 47, Parte II, Serie A, Anno 2016) e dalla cui unione è nata Per_1
(in data 16.10.2022) hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alle conclusioni congiunte sopra richiamate, come confermate dalle parti con note scritte depositate alla scadenza del termine assegnato alle parti del 13.10.2025.
Tanto premesso deve essere pronunciata la separazione dei coniugi in conformità alla richiesta congiunta delle parti stante l'intollerabilità della convivenza ex art. 151, comma 1 c.c. come dedotta dalle parti.
Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi come richiamate possono essere omologate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali della figlia ( 16.10.2022) e, per le restanti Per_1 pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
Si provvede come in dispositivo.
Atteso che le parti con il ricorso introduttivo hanno altresì chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L.
898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co.
5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo.
P Q M
Il Tribunale non definendo il giudizio, sulla domanda proposta da Parte_1 [...] osì provvede: Pt_2 1. Pronuncia la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio in Seregno in data 5.9.2016.
2. Omologa le condizioni di separazione concordate tra le parti come recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte.
3. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Seregno, affinchè sia annotata a margine dell'atto di matrimonio.
4. Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 30.10.2025
Il Presidente
RM CE
Il Giudice est.
DA FA