TRIB
Sentenza 4 gennaio 2024
Sentenza 4 gennaio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 04/01/2024, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 4 gennaio 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6320 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno
2023, promossa da
- nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Carla C.F._1
Muscu, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- nata a [...] il [...], C.F. Controparte_1
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Michela C.F._2
Pittorru, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto in data 02/07/2011, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Cagliari.
Pag. 1 di 4 Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 02/07/2011 tra
[...]
e trascritto presso il registro dello stato civile del Pt_1 Controparte_1
Comune di Cagliari, anno 2011, numero 94, parte 1, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra il sig.
e la sig.ra in Cagliari in data 2.7.2011, Parte_1 Controparte_1 ordinando all'Ufficio dello Stato civile dello stesso Comune, a mezzo di rituale comunicazione, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza nei pubblici registri anagrafici;
2. confermare che i coniugi, indipendenti economicamente, continueranno a provvedere ognuno al proprio mantenimento;
3. confermare che la casa coniugale, sita in Cagliari, nella via Alziator n. 1, di proprietà esclusiva della ricorrente rimarrà nella piena disponibilità della stessa, invece, il sig. vivrà presso l'abitazione di sua proprietà, sita in Pt_1
Cagliari nella via Libeccio n. 5;
4. confermare che viene affidato ad entrambi i genitori e dovrà Per_1 continuare a ricevere dagli stessi cura, educazione ed istruzioni, ed essi eserciteranno la potestà genitoriale adottando congiuntamente le decisioni di maggiore interesse per il figlio, tra le quali quelle relative alla scuola, alla salute, oltre alle attività formative extrascolastiche, invece, eserciteranno la potestà separatamente sulle questioni di ordinaria amministrazione;
Pag. 2 di 4 5. confermare che la residenza di , anche ai fini delle registrazioni Per_1 anagrafiche, continuerà ad essere presso l'abitazione materna, sita in
Cagliari nella via Alziator n. 1;
6. confermare che starà presso l'abitazione paterna, nella prima e terza Per_1 settimana del mese, i giorni di lunedì, giovedì e venerdì, invece, nella seconda e quarta settimana del mese, i giorni di lunedì e giovedì, oltre il secondo e quarto fine settimana del mese;
inoltre, il minore trascorrerà con i genitori, sempre in modo alternato, annualmente, le festività, cioè la sera del 24 dicembre, il giorno di Natale, di Santo Stefano, l'ultimo ed il primo giorno dell'anno, l'Epifania, Pasqua, Lunedì dell'Angelo e ogni altra festa comandata;
ancora, il minore starà con i genitori quindici giorni consecutivi,
o anche un periodo più lungo, durante le vacanze estive, previo accordo tra gli stessi, sulla base delle loro ferie;
7. , considerata la sua età, potrà, comunque, organizzare anche Per_1 personalmente la permanenza presso ciascun genitore sulla base dei suoi desideri, interessi e/o impegni, fatta salva l'approvazione da parte degli stessi genitori, anche al fine di continuare a garante al minore un rapporto equilibrato con quest'ultimi e i loro parenti;
8. il sig. si impegna a corrispondere alla sig.ra la somma Pt_1 CP_1 mensile di € 350,00 a titolo di contributo per il mantenimento di , Per_1 mediante versamento sul conto corrente bancario della stessa, entro il giorno cinque e tale somma dovrà essere rivalutata annualmente sulla base degli indici ISTAT.
Egli, poi, verserà anche il 50% delle spese straordinarie, tra le quali rientrano:
- le spese mediche, da documentare, che non richiedono il preventivo accordo, come visite specialistiche prescritte dal medico curante, acquisto farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, cure dentistiche presso strutture pubbliche, oculistiche e ogni altra visita medica se trattasi di trattamenti sanitari non erogati dal SSN, fatti salvi i casi di urgenza, ticket per visite mediche;
invece, quelle che richiedono il preventivo accordo sono cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private o altri trattamenti sanitari erogati anche dal SSN;
- spese scolastiche, da documentare, che non richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche imposte da istituti pubblici, libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno, gite scolastiche senza pernottamento, quelle che richiedono il preventivo accordo sono iscrizione e rette scuole private, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private, accoglienza prima dell'inizio delle lezioni e al temine delle stesse, mensa scolastica;
- spese di natura ludica e parascolastica che richiedono il preventivo accordo, quali frequentazione di corsi a pagamento (lingue, musica,
Pag. 3 di 4 disegno, pittura) e acquisto dei relativi materiali, centro ricreativo estivo, viaggi e vacanze studio, spese sportive e acquisto dei materiali e spese per attività agonistica, spese di custodia, organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati al minore.
9. i coniugi si danno reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei passaporti o di altro documento valido per l'espatrio e dichiarano che con il presente accordo hanno provveduto, sulla base delle esigenze personali e del proprio figlio, a regolamentare ogni reciproca pendenza e, pertanto, dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 21/12/2023.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6320 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno
2023, promossa da
- nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Carla C.F._1
Muscu, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- nata a [...] il [...], C.F. Controparte_1
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Michela C.F._2
Pittorru, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto in data 02/07/2011, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Cagliari.
Pag. 1 di 4 Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 02/07/2011 tra
[...]
e trascritto presso il registro dello stato civile del Pt_1 Controparte_1
Comune di Cagliari, anno 2011, numero 94, parte 1, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra il sig.
e la sig.ra in Cagliari in data 2.7.2011, Parte_1 Controparte_1 ordinando all'Ufficio dello Stato civile dello stesso Comune, a mezzo di rituale comunicazione, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza nei pubblici registri anagrafici;
2. confermare che i coniugi, indipendenti economicamente, continueranno a provvedere ognuno al proprio mantenimento;
3. confermare che la casa coniugale, sita in Cagliari, nella via Alziator n. 1, di proprietà esclusiva della ricorrente rimarrà nella piena disponibilità della stessa, invece, il sig. vivrà presso l'abitazione di sua proprietà, sita in Pt_1
Cagliari nella via Libeccio n. 5;
4. confermare che viene affidato ad entrambi i genitori e dovrà Per_1 continuare a ricevere dagli stessi cura, educazione ed istruzioni, ed essi eserciteranno la potestà genitoriale adottando congiuntamente le decisioni di maggiore interesse per il figlio, tra le quali quelle relative alla scuola, alla salute, oltre alle attività formative extrascolastiche, invece, eserciteranno la potestà separatamente sulle questioni di ordinaria amministrazione;
Pag. 2 di 4 5. confermare che la residenza di , anche ai fini delle registrazioni Per_1 anagrafiche, continuerà ad essere presso l'abitazione materna, sita in
Cagliari nella via Alziator n. 1;
6. confermare che starà presso l'abitazione paterna, nella prima e terza Per_1 settimana del mese, i giorni di lunedì, giovedì e venerdì, invece, nella seconda e quarta settimana del mese, i giorni di lunedì e giovedì, oltre il secondo e quarto fine settimana del mese;
inoltre, il minore trascorrerà con i genitori, sempre in modo alternato, annualmente, le festività, cioè la sera del 24 dicembre, il giorno di Natale, di Santo Stefano, l'ultimo ed il primo giorno dell'anno, l'Epifania, Pasqua, Lunedì dell'Angelo e ogni altra festa comandata;
ancora, il minore starà con i genitori quindici giorni consecutivi,
o anche un periodo più lungo, durante le vacanze estive, previo accordo tra gli stessi, sulla base delle loro ferie;
7. , considerata la sua età, potrà, comunque, organizzare anche Per_1 personalmente la permanenza presso ciascun genitore sulla base dei suoi desideri, interessi e/o impegni, fatta salva l'approvazione da parte degli stessi genitori, anche al fine di continuare a garante al minore un rapporto equilibrato con quest'ultimi e i loro parenti;
8. il sig. si impegna a corrispondere alla sig.ra la somma Pt_1 CP_1 mensile di € 350,00 a titolo di contributo per il mantenimento di , Per_1 mediante versamento sul conto corrente bancario della stessa, entro il giorno cinque e tale somma dovrà essere rivalutata annualmente sulla base degli indici ISTAT.
Egli, poi, verserà anche il 50% delle spese straordinarie, tra le quali rientrano:
- le spese mediche, da documentare, che non richiedono il preventivo accordo, come visite specialistiche prescritte dal medico curante, acquisto farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, cure dentistiche presso strutture pubbliche, oculistiche e ogni altra visita medica se trattasi di trattamenti sanitari non erogati dal SSN, fatti salvi i casi di urgenza, ticket per visite mediche;
invece, quelle che richiedono il preventivo accordo sono cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private o altri trattamenti sanitari erogati anche dal SSN;
- spese scolastiche, da documentare, che non richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche imposte da istituti pubblici, libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno, gite scolastiche senza pernottamento, quelle che richiedono il preventivo accordo sono iscrizione e rette scuole private, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private, accoglienza prima dell'inizio delle lezioni e al temine delle stesse, mensa scolastica;
- spese di natura ludica e parascolastica che richiedono il preventivo accordo, quali frequentazione di corsi a pagamento (lingue, musica,
Pag. 3 di 4 disegno, pittura) e acquisto dei relativi materiali, centro ricreativo estivo, viaggi e vacanze studio, spese sportive e acquisto dei materiali e spese per attività agonistica, spese di custodia, organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati al minore.
9. i coniugi si danno reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei passaporti o di altro documento valido per l'espatrio e dichiarano che con il presente accordo hanno provveduto, sulla base delle esigenze personali e del proprio figlio, a regolamentare ogni reciproca pendenza e, pertanto, dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 21/12/2023.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 4 di 4