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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 25/11/2025, n. 1527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1527 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI Sezione Lavoro
n. 5133 / 2024 R.Gen
Il Giudice designato dr. IO DI PIETRO, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del
25.11.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa vertente
TRA
(nata a [...] - RM – l'11.05.1950), elettivamente domiciliata in Roma in viale Parte_1
Giulio SA n. 95, rappresentata e difesa dall'Avv. Sergio Massimo Mancusi giusta procura in atti ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore elettivamente domiciliato in Roma Via CP_1
SA EC n. 29, rappresentato e difeso dall'Avv. Ivanoe Ciocca giusta procura come in atti convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 445-bis cod. proc. civ, ha chiesto l'accertamento della Parte_1 sussistenza delle condizioni sanitarie utili per ottenere l'indennità di accompagnamento e il riconoscimento della condizione di disabilità con necessità di sostegno intensivo ex art.3 comma 3, legge n. 104/92.
All'esito del procedimento di accertamento tecnico preventivo, il CTU nominato ha accertato che la si trova in una condizione di disabilità con necessità di sostegno intensivo, ma ha escluso Pt_1 la sussistenza del requisito sanitario utile ai fini dell'indennità di accompagnamento.
Con ricorso depositato in data 17.1.2024, ha contestato le risultanze peritali del Parte_1 giudizio di accertamento tecnico preventivo sostenendo che, sulla base della documentazione medica prodotta, emergerebbe che le sue condizioni cliniche, ove fossero state esaminate e valutate correttamente, erano tali da integrare gli estremi per affermare la sussistenza del requisito medico per
1 ottenere l'indennità di accompagnamento. Ha allegato, inoltre, documentazione medica successiva in merito all'aggravamento dello stato di salute della ricorrente. CP_ Si è costituito in giudizio l' il quale ha contestato la fondatezza della domanda e ne ha chiesto il rigetto.
Disposta un'integrazione della ctu medico legale, all'odierna udienza la causa è stata discussa e viene decisa con la presente sentenza.
La domanda è fondata nei termini di seguito indicati.
Il Ctu medico legale (Dott. , nell'integrazione peritale effettuata nel presente Persona_1 giudizio di opposizione, ha accertato che la ricorrente si trova in una condizione di disabilità con necessità di sostegno intensivo ai sensi dell'art.3, comma 3, legge n. 104/1992 a decorrere dall'8.5.2024, mentre ha negato la sussistenza dell'indennità di accompagnamento.
Il Ctu ha escluso che la sussistenza di un aggravamento delle patologie della Capauto paventato in ricorso, evidenziando che: “ Oggi si riconosce per la ricorrente lo status di invalido ultrasessantacinquenne in misura grave per : “Esiti di protesizzazione ginocchio sinistro” unitamente alla diagnosi già precedentemente espressa di: “Remota TBC in soggetto affetto da asma bronchiale, poli artrosi generalizzata dell'apparato muscoloscheletrico ed esiti chirurgici di frattura tri malleolare sinistra a risentimento deambulatorio e ipertensione arteriosa.
Vista però la situazione generale che non ha messo in evidenza un soggetto dipendente per le attività quotidiane della vita, deambulante in autonomia, i presupposti medico legali di cui all'art. 1 della legge n. 18/80 si ritiene non essere presenti, pertanto quanto richiesto, medicolegalmente non
è evidenziabile in atto.
Per quanto attiene la decorrenza dei benefici della legge n. 104/92 art. 3 comma 3 questi devono decorrere dalla data della precedente vista, ovvero dal 08.05.2024 mentre per quelli di persona ultrasessantacinquenne invalida in misura grave questi devono decorrere dal 01.10.2024. A decorrere dal 01.07.2027 la ricorrente dovrà essere sottoposta a vista di revisione per valutare le sue condizioni di salute ed eventualmente attribuire, se del caso, un diverso provvedimento medico legale”.
Le risultanze medico legali appaiono pienamente condivisibili, essendo la espletata indagine correttamente eseguita ed immune da profili di censurabilità.
Alla luce considerazioni sinora esposte, va dichiarato che la ricorrente si trova in una condizione di disabilità con necessità di sostegno intensivo ai sensi dell'art.3, comma 3, legge n 104/1992 a decorrere dall'8.05.2024, mentre deve affermarsi l'insussistenza del requisito medico di cui all'art. 1 della legge n. 18/1980.
2 Il parziale accoglimento della domanda (solo un requisito medico è stato riconosciuto, tra l'altro con decorrenza successiva alla domanda amministrativa) determina la compensazione per intero delle spese processuali, comprese quelle di atp. CP_ Le spese di Ctu, già liquidate con separato decreto, sono poste a definitivo carico dell'
P.Q.M
.
Ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa
- dichiara che si trova nelle condizioni sanitarie di cui all'art.3, comma 3, Parte_1 legge n. 104/1992 con decorrenza dall'8.5.2024;
- rigetta per il resto l'opposizione;
- compensa per intero le spese di lite CP_
- pone a carico definitivo dell' le spese di Ctu svolte nella presente fase, già liquidate con separato decreto.
Tivoli, 25.11.2025
Il Giudice
IO Di RO
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