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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 17/07/2025, n. 3371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3371 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 17/07/2025 innanzi al Giudice Dott. Giovanni Lentini, chiamato il procedimento iscritto al n. 9944/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
Controparte_1
alle ore 9:35 è presente l'avv. MANNINO MARINA per parte ricorrente;
nessuno è presente per la parte resistente
L'avv. Mannino rappresenta che la parte ricorrente è stata ammessa al gratuito patrocinio, riservandosi di depositare delibera di ammissione e istanza di liquidazione.
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 14:15 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.
Giovanni Lentini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9944 /2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. MANNINO MARINA Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, con la dott.ssa COLOMBO MARGHERITA
- resistente - oggetto: collocamento mirato ex L. 68/1999 conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 17/07/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- in accoglimento del ricorso, dichiara che è invalida al Parte_1
67%, con conseguente diritto all'iscrizione nelle liste di collocamento mirato ex
L. n. 68/1999;
- pone i compensi della procuratrice della parte ricorrente a carico dello
Stato;
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore dell'Erario. CP_2
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 01/07/2024 la parte ricorrente in epigrafe
2 premettendo di aver presentato presso l' domanda di accertamento della CP_2
propria condizione d'invalidità al fine dell'accesso al collocamento mirato ex L.
n. 68/1999, ma di non essere stato chiamato a visita nei tempi prescritti, conveniva in giudizio l' rassegnando le seguenti conclusioni: “accogliere CP_2
il presente ricorso e, per l'effetto, accertare e dichiarare, previa consulenza tecnica, la Sig.ra invalida civile con una riduzione della capacità Pt_1
lavorativa in misura pari o superiore al 46% ai fini dell'iscrizione nelle Liste del Collocamento Obbligatorio ai sensi dell'art. 8 della L. n. 68/99 fin dall'epoca della presentazione della domanda amministrativa o in data successiva se di giustizia “, chiedendo quindi ai fini istruttori l'espletamento della CTU
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resisteva in giudizio il convenuto, rappresentando la pendenza presso questo Tribunale di altro giudizio (RG
9922/2024) instaurato ai fini del riconoscimento di una percentuale invalidante del 100% e attribuzione dell'indennità d'accompagnamento, contestando l'illegittimo frazionamento della domanda e chiedendo il rinvio della trattazione ad una udienza successiva alla definizione del procedimento precedente, ai fini di economia processuale.
Veniva quindi disposto il rinvio a futura udienza e, nelle more del procedimento, acquisita la relazione di consulenza del giudizio n.
9922/2024RGL.
Senza alcuna istruttoria, autorizzate le note conclusive, discussa dalle parti, all'udienza odierna la causa è stata decisa come in dispositivo.
***
Il ricorso deve essere accolto.
In accoglimento dell'istanza di rinvio di questa controversia all'esito dell'altra introdotta dalla parte ricorrente e in ossequio a evidenti ragioni di economia processuale, si è disposta l'acquisizione della consulenza già versata in atti in altro giudizio.
La Consulente incaricata ha concluso la propria relazione attribuendo alla ricorrente una percentuale invalidante del 67%, utile e sufficiente all'iscrizione
3 nelle liste del collocamento mirato ex L. 68/1999.
I compensi della procuratrice della parte ricorrente, ammessa al gratuito patrocinio, come da dichiarazione della procuratrice medesima, vanno posti a carico dello Stato, liquidati con separato decreto.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 17/07/2025
Il Giudice Onorario
Giovanni Lentini
4
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 17/07/2025 innanzi al Giudice Dott. Giovanni Lentini, chiamato il procedimento iscritto al n. 9944/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
Controparte_1
alle ore 9:35 è presente l'avv. MANNINO MARINA per parte ricorrente;
nessuno è presente per la parte resistente
L'avv. Mannino rappresenta che la parte ricorrente è stata ammessa al gratuito patrocinio, riservandosi di depositare delibera di ammissione e istanza di liquidazione.
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 14:15 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.
Giovanni Lentini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9944 /2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. MANNINO MARINA Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, con la dott.ssa COLOMBO MARGHERITA
- resistente - oggetto: collocamento mirato ex L. 68/1999 conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 17/07/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- in accoglimento del ricorso, dichiara che è invalida al Parte_1
67%, con conseguente diritto all'iscrizione nelle liste di collocamento mirato ex
L. n. 68/1999;
- pone i compensi della procuratrice della parte ricorrente a carico dello
Stato;
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore dell'Erario. CP_2
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 01/07/2024 la parte ricorrente in epigrafe
2 premettendo di aver presentato presso l' domanda di accertamento della CP_2
propria condizione d'invalidità al fine dell'accesso al collocamento mirato ex L.
n. 68/1999, ma di non essere stato chiamato a visita nei tempi prescritti, conveniva in giudizio l' rassegnando le seguenti conclusioni: “accogliere CP_2
il presente ricorso e, per l'effetto, accertare e dichiarare, previa consulenza tecnica, la Sig.ra invalida civile con una riduzione della capacità Pt_1
lavorativa in misura pari o superiore al 46% ai fini dell'iscrizione nelle Liste del Collocamento Obbligatorio ai sensi dell'art. 8 della L. n. 68/99 fin dall'epoca della presentazione della domanda amministrativa o in data successiva se di giustizia “, chiedendo quindi ai fini istruttori l'espletamento della CTU
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resisteva in giudizio il convenuto, rappresentando la pendenza presso questo Tribunale di altro giudizio (RG
9922/2024) instaurato ai fini del riconoscimento di una percentuale invalidante del 100% e attribuzione dell'indennità d'accompagnamento, contestando l'illegittimo frazionamento della domanda e chiedendo il rinvio della trattazione ad una udienza successiva alla definizione del procedimento precedente, ai fini di economia processuale.
Veniva quindi disposto il rinvio a futura udienza e, nelle more del procedimento, acquisita la relazione di consulenza del giudizio n.
9922/2024RGL.
Senza alcuna istruttoria, autorizzate le note conclusive, discussa dalle parti, all'udienza odierna la causa è stata decisa come in dispositivo.
***
Il ricorso deve essere accolto.
In accoglimento dell'istanza di rinvio di questa controversia all'esito dell'altra introdotta dalla parte ricorrente e in ossequio a evidenti ragioni di economia processuale, si è disposta l'acquisizione della consulenza già versata in atti in altro giudizio.
La Consulente incaricata ha concluso la propria relazione attribuendo alla ricorrente una percentuale invalidante del 67%, utile e sufficiente all'iscrizione
3 nelle liste del collocamento mirato ex L. 68/1999.
I compensi della procuratrice della parte ricorrente, ammessa al gratuito patrocinio, come da dichiarazione della procuratrice medesima, vanno posti a carico dello Stato, liquidati con separato decreto.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 17/07/2025
Il Giudice Onorario
Giovanni Lentini
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