Sentenza 9 giugno 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/06/2020, n. 17658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17658 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2020 |
Testo completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RA DI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 18/07/2019 del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARIudita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI;
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FATTO E IN DIRITTO
1. Con due distinte decisioni (n. 1031 e n.1032 del 2019, depositate il 19 luglio del 2019) il Tribunale di Sorveglianza di Sassari ha respinto i reclami in tema di risarcimento da detenzione inumana o degradante (ai sensi dell'art. 35 ter ord.pen.) introdotti da GA CL.
1.1 Quanto alle censure relative all'accoglimento solo parziale della domanda relativa al periodo detentivo sofferto in Catania, il Tribunale ne afferma la inammissibilità per genericità, posto che uno dei periodi detentivi risulta già scrutinato con altra decisione e l'avvenuto - prospettato - accoglimento di domanda analoga da parte di soggetto diverso dal GA (che il reclamante assume essere compagno di stanza) non assume valenza alcuna né risulta dagli atti.
1.2 Quanto alle censure relative al diniego della domanda in riferimento al periodo trascorso presso la Casa di Reclusione di Milano Opera, il Tribunale ribadisce che dalla relazione trasmessa dall'amministrazione penitenziaria emerge che lo spazio individuale fruibile (con detrazione dell'ingombro dei letti) era superiore alla soglia dei tre metri quadrati, a differenza di quanto affermato dal reclamante. Vengono altresì esaminate e disattese le ulteriori censure in fatto relative alla adeguatezza dei locali e alle opportunità trattamentali.
2. Avverso dette ordinanze ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - GA CL, deducendo erronea applicazione di legge e vizio di motivazione.
2.1 Si rappresenta in particolare che : - quanto al periodo detentivo trascorso in Milano-Opera, sarebbe erronea la ricostruzione fdello spazio vitale minimo e non sarebbero state realmente considerate le ulteriori criticità esposte nel reclamo;
- quanto ai periodi detentivi trascorsi in Catania sarebbe erronea la ricostruzione operata dal Tribunale in riferimento ai limiti temporali della precedente decisione e non sarebbero state apprezzate le doglianze relative alle gravi carenze dell'offerta trattamentale.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti, essendo deducibile in sede di legittimità - ai sensi dell'art. 35 bis co.4 bis ord.pen. - la sola violazione di legge.g 3.1 Le censure espresse nel ricorso sono manifestamente in fatto oltre che generiche, in quanto tese essenzialmente a riproporre i motivi del reclamo, senza adeguato confronto con il contenuto delle decisioni emesse dal Tribunale. Alla declaratoria di inammissibilità consegue ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro 3.000,00 .
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12 febbraio 2020 Si dà atto che il presente provvedimento, redatto dal relatore Consigliere Raffaello Magi è sottoscritto dal solo presidente del collegio per impedimento alla firma dell'estensore, ai sensi dell'art.1, comma 1, lett. a) del d.p.c.m. 8 marzo 2020. Il Consigliere estensor