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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VI, sentenza 19/01/2026, n. 414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 414 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 414/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 6, riunita in udienza il 16/10/2025 alle ore 11:35 in composizione monocratica:
IPPOLITO SANTO, Giudice monocratico in data 16/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2143/2024 depositato il 26/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Rag. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 18484 DEL 26.10.2023 IMU 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2574/2025 depositato il
20/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il difensore di parte ricorrente si riporta ai propri assunti e richieste;
Insiste per l'accoglimento del ricorso. Parte resistente si riporta alle proprie controdeduzioni;
insiste per il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La contribuente ha impugnato l'avviso di accertamento IMU per l'anno 2021, deducendo l'illegittimità della pretesa impositiva e chiedendone l'annullamento.
In particolare, ha sostenuto che per gli immobili locati a canone concordato spettava la riduzione dell'imposta al 75%, come previsto dall'art. 14 del Regolamento IMU del Comune di Palermo e dalla normativa nazionale
(L. 431/1998), e che le dichiarazioni IMU erano state presentate tempestivamente (cfr. Memoria Integrativa, che richiama contratti e ricevute di raccomandata).
Il Comune di Palermo si è costituito in giudizio, contestando la fondatezza del ricorso e affermando che i contratti non erano corredati da attestazione di rispondenza conforme all'accordo territoriale e che le dichiarazioni IMU risultavano tardive (v. Controdeduzioni).
Successivamente, in pendenza del giudizio, è intervenuta memoria del comune di Palermo che ha rappresentato che sSolamente in data 12.09.2025 la ricorrente presentava al protocollo n. 1058157 integrazione documentale che, analizzata, risultava congrua ed i contratti rientranti nei criteri stabiliti dalla norma per l'applicazione della riduzione del 25%.
Alla luce di ciò si provvedeva all'annullamento dell'avviso de quo (ALL. A alle controdeduzioji del comune)
. Pertanto, il ricorso di che trattasi è da dichiarare estinto per cessata materia del contendere con richiesta di compensazione delle spese del giudizio per le motivazioni sopra esposte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla sopravvenuta causa di estinzione
Dagli atti di causa (ricorso, controdeduzioni e memoria integrativa) emerge che la controversia aveva ad oggetto la legittimità dell'avviso di accertamento IMU n. 18484/2023, con questioni relative alla riduzione per canone concordato e alla tempestività delle dichiarazioni. Tuttavia, la definizione sopravvenuta della pretesa impositiva – per effetto di atto di annullamento a seguito di presentazione di documentazione da parte della ricorrente avvenuta in corso di causa ha fatto venir meno l'interesse delle parti alla decisione sul merito. Pertanto, ai sensi dell'art. 46 D.Lgs. 546/1992 (o artt. 44-45 in caso di rinuncia), il giudizio deve essere dichiarato estinto.
2. Sulla regolamentazione delle spese
La Corte ritiene equo compensare le spese di lite, in applicazione dell'art. 15 D.Lgs. 546/1992, considerata la natura sopravvenuta della causa di estinzione e il comportamento processuale delle parti. La ricorrente aveva articolato difese fondate su contratti e dichiarazioni (v. Memoria Integrativa), mentre il Comune aveva sostenuto la necessità di attestazioni e adempimenti ulteriori ). In tale contesto, la compensazione appare fondata.
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio e compensa le spese Palermo 16.10.25 IL GIUDICE MONOCRATICO Santo
Ippolito
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 6, riunita in udienza il 16/10/2025 alle ore 11:35 in composizione monocratica:
IPPOLITO SANTO, Giudice monocratico in data 16/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2143/2024 depositato il 26/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Rag. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 18484 DEL 26.10.2023 IMU 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2574/2025 depositato il
20/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il difensore di parte ricorrente si riporta ai propri assunti e richieste;
Insiste per l'accoglimento del ricorso. Parte resistente si riporta alle proprie controdeduzioni;
insiste per il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La contribuente ha impugnato l'avviso di accertamento IMU per l'anno 2021, deducendo l'illegittimità della pretesa impositiva e chiedendone l'annullamento.
In particolare, ha sostenuto che per gli immobili locati a canone concordato spettava la riduzione dell'imposta al 75%, come previsto dall'art. 14 del Regolamento IMU del Comune di Palermo e dalla normativa nazionale
(L. 431/1998), e che le dichiarazioni IMU erano state presentate tempestivamente (cfr. Memoria Integrativa, che richiama contratti e ricevute di raccomandata).
Il Comune di Palermo si è costituito in giudizio, contestando la fondatezza del ricorso e affermando che i contratti non erano corredati da attestazione di rispondenza conforme all'accordo territoriale e che le dichiarazioni IMU risultavano tardive (v. Controdeduzioni).
Successivamente, in pendenza del giudizio, è intervenuta memoria del comune di Palermo che ha rappresentato che sSolamente in data 12.09.2025 la ricorrente presentava al protocollo n. 1058157 integrazione documentale che, analizzata, risultava congrua ed i contratti rientranti nei criteri stabiliti dalla norma per l'applicazione della riduzione del 25%.
Alla luce di ciò si provvedeva all'annullamento dell'avviso de quo (ALL. A alle controdeduzioji del comune)
. Pertanto, il ricorso di che trattasi è da dichiarare estinto per cessata materia del contendere con richiesta di compensazione delle spese del giudizio per le motivazioni sopra esposte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla sopravvenuta causa di estinzione
Dagli atti di causa (ricorso, controdeduzioni e memoria integrativa) emerge che la controversia aveva ad oggetto la legittimità dell'avviso di accertamento IMU n. 18484/2023, con questioni relative alla riduzione per canone concordato e alla tempestività delle dichiarazioni. Tuttavia, la definizione sopravvenuta della pretesa impositiva – per effetto di atto di annullamento a seguito di presentazione di documentazione da parte della ricorrente avvenuta in corso di causa ha fatto venir meno l'interesse delle parti alla decisione sul merito. Pertanto, ai sensi dell'art. 46 D.Lgs. 546/1992 (o artt. 44-45 in caso di rinuncia), il giudizio deve essere dichiarato estinto.
2. Sulla regolamentazione delle spese
La Corte ritiene equo compensare le spese di lite, in applicazione dell'art. 15 D.Lgs. 546/1992, considerata la natura sopravvenuta della causa di estinzione e il comportamento processuale delle parti. La ricorrente aveva articolato difese fondate su contratti e dichiarazioni (v. Memoria Integrativa), mentre il Comune aveva sostenuto la necessità di attestazioni e adempimenti ulteriori ). In tale contesto, la compensazione appare fondata.
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio e compensa le spese Palermo 16.10.25 IL GIUDICE MONOCRATICO Santo
Ippolito