Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Calabria, sentenza 21/01/2026, n. 12
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Sentenza 21 gennaio 2026

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  • Accolto
    Violazione del regime di incompatibilità e obbligo di riversamento dei compensi

    Il convenuto ha violato il regime di esclusività del rapporto di lavoro pubblico, svolgendo attività extraistituzionali in regime di incompatibilità assoluta. Le dichiarazioni rese sull'assenza di incompatibilità costituiscono occultamento doloso del danno. La normativa prevede l'obbligo di riversare i compensi percepiti all'amministrazione.

  • Accolto
    Indebita percezione dell'indennità di esclusività a causa dello svolgimento di attività extraistituzionale

    L'indennità di esclusività è subordinata all'obbligo di non svolgere altre attività. Avendo il convenuto violato tale obbligo, l'indennità è stata percepita senza titolo, configurando un danno erariale.

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La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Calabria, ha pronunciato una sentenza di condanna nei confronti del dott. Giuseppe Lavitola, già dirigente medico presso l'ASP di Cosenza, a seguito di un'azione promossa dalla Procura Regionale. L'attore ha richiesto il risarcimento del danno erariale pari ad euro 516.460,85, oltre rivalutazione e interessi, in favore dell'ASP di Cosenza. La vicenda trae origine dalla notizia di danno relativa allo svolgimento da parte del convenuto di attività professionali presso strutture sanitarie private accreditate, nonostante percepisse l'indennità di esclusività, la quale impone l'impegno esclusivo nell'attività intramoenia e vieta qualsiasi attività extramoenia. La Procura ha contestato sia l'omesso riversamento dei compensi percepiti per le attività extraistituzionali (pari ad € 323.619,90), sia l'indebita percezione dell'indennità di esclusività (pari ad € 192.840,95), invocando la normativa in materia di incompatibilità e responsabilità erariale, in particolare l'art. 53 del d.lgs. n. 165/2001. Il convenuto si è difeso eccependo preliminarmente la prescrizione, sostenendo l'insussistenza dell'occultamento doloso in ragione di presunte autorizzazioni implicite da parte dell'ASP, contestando la quantificazione del danno e la cumulatività delle poste risarcitorie, e invocando la sottoposizione a vincolo cautelativo di una somma pari ad € 193.069,90.

La Corte dei Conti ha rigettato l'eccezione di prescrizione, ritenendo che il termine decorra dalla notifica della notitia damni del 21 novembre 2023, data la sussistenza di un occultamento doloso della condotta illecita. Il Collegio ha ritenuto fondata la domanda attorea, accertando la violazione del regime di esclusività da parte del convenuto, il quale ha svolto attività libero-professionale presso strutture private accreditate con il SSN, in palese incompatibilità con il suo ruolo presso l'ASP di Cosenza e in violazione delle dichiarazioni di insussistenza di cause di incompatibilità rese. La Corte ha confermato la sussistenza del danno erariale sia per l'omesso riversamento dei compensi percepiti da terzi, sia per l'indebita percezione dell'indennità di esclusività, la cui causa giustificativa è venuta meno. È stato altresì accertato l'elemento soggettivo del dolo, desumibile dalla condotta attiva di occultamento e dalle dichiarazioni mendaci. La Corte ha respinto le difese del convenuto relative all'autorizzazione implicita e all'incidenza del vincolo cautelativo, ritenendo che la natura cautelare di tale misura non pregiudichi l'interesse erariale al risarcimento. Pertanto, il convenuto è stato condannato al risarcimento del danno complessivo di € 516.460,85 in favore dell'ASP di Cosenza, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, nonché al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Erario.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Calabria, sentenza 21/01/2026, n. 12
    Giurisdizione : Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Calabria
    Numero : 12
    Data del deposito : 21 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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