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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 09/10/2025, n. 519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 519 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 889/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MANTOVA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
RG TO Presidente
Valeria Monti Giudice
LI AG Giudice relatrice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 889/2025 promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. CASTALDI STEFANIA;
_ Parte_1
RICORRENTE
contro
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI MANTOVA
RESISTENTE
OGGETTO: Mutamento di sesso
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI
“Accogliere il presente atto introduttivo, accertando l'intervenuta oggettiva transizione di genere ai fini del riconoscimento del genere di appartenenza disponga la rettificazione di attribuzione di sesso ex art. 1 legge 164/1982 nei confronti di , nata il da Parte_1 femminile a maschile, attribuendo all'istante il nome di " " ordinando Per_1 all'Ufficiale di stato civile del Comune di Asola di apporre la rettificazione del relativo registro e di effettuare tutte le necessarie modifiche, al fine di consentire all'istante di eseguire il trattamento medico-chirurgico necessario ad adeguare i propri caratteri sessuali primari da femminili a maschili presso una Azienda Ospedaliera Nazionale.
Ordinare altresì alla cancelleria dell'adito Organo Giudicante di voler provvedere alla notifica dell'emananda sentenza al Comune di nascita e/o di residenza”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Parte attrice, di cittadinanza italiana, ha agito in giudizio al fine di ottenere la rettificazione del nome e del genere da femminile a maschile, nonché l'autorizzazione al trattamento medico-chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali da femminili a maschili, ai sensi della Legge 14 aprile 1982, n. 164, esponendo di manifestare la propria identità psico-sessuale come maschio, pur essendo nato come individuo di sesso femminile, presentandosi in qualsiasi ambiente sociale con il nome maschile di , tenendo Per_1 comportamenti e atteggiamenti maschili e indossando un abbigliamento tipicamente maschile.
Ha inoltre allegato di aver avviato un processo di transizione di genere, a seguito di diagnosi di disforia di genere già dal 2017, essendosi sottoposto a terapia ormonale dal 2022.
2. Ritualmente comunicato l'atto di citazione al Pubblico Ministero, questi non si è costituito in giudizio, mentre risultano assenti altri controinteressati, essendo la parte ricorrente libera di stato e senza figli.
3. Il ricorrente è comparso personalmente all'udienza del 7.10.2025 ed è stato sentito dalla Giudice Istruttrice.
La causa è stata dunque rimessa al Collegio sulle conclusioni formulate da parte ricorrente, senza necessità di compiere ulteriore attività istruttoria.
***
4. Preliminarmente, il Collegio osserva come il ricorrente non risulti essersi sottoposto all'intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali primari da femminili a maschili, prima di formulare domanda di rettificazione del sesso anagrafico, avendo anzi chiesto in questa sede di sottoporsi al predetto intervento.
Sul punto, è tuttavia ormai pacifica la giurisprudenza che ritenere possibile, sempre che sia accertata in modo rigoroso, a mezzo di specialisti, la serietà e univocità del percorso scelto dalla persona interessata e la compiutezza dell'approdo finale, la rettifica anagrafica del sesso anche in assenza di un pregresso intervento chirurgico (Cass. 15138/15).
pagina 2 di 4 5. Orbene, nel caso di specie, può ben dirsi accertata in modo rigoroso, a mezzo di specialisti, la serietà e univocità del percorso scelto dalla persona interessata e la compiutezza dell'approdo finale.
6. Parte ricorrente ha infatti prodotto relazione psicologica a firma della specialista dott.ssa psicologa e psicoterapeuta della Struttura Complessa di Persona_2 Neuropsichiatria Infantile dell'ASST Mantova, datata 17.08.2021 (doc. 2), da cui emerge l'accertata disforia di genere e la consapevolezza acquisita negli anni da parte ricorrente del proprio genere percepito, con conseguente la determinazione ad affrontare il percorso di transizione, ormai non reversibile, in assenza di diagnosi da DSM V.
Ha altresì prodotto certificazione medica a firma del dott. specialista Persona_3 andrologo dell'ASST Spedali Civili di Brescia, datata 20.11.2024 (doc. 3), attestante il trattamento ormonale intrapreso già nel dicembre 2022, nonché ulteriore certificazione del medesimo professionista del 3.09.2025 contenente il piano terapeutico da ultimo aggiornato (doc. allegato alle note del 2.10.2025).
7. Trattandosi di documentazione medica proveniente da strutture sanitarie pubbliche, non v'è ragione per dubitare della professionalità e affidabilità degli specialisti che hanno in carico il ricorrente, risultando del tutto superflui ulteriori accertamenti, anche per il tramite di CTU.
8. Anche l'ascolto della parte ricorrente operato dalla Giudice Istruttrice, infine, ha fornito ulteriori elementi utili alla decisione.
Il ricorrente, infatti, è apparso in udienza in abiti maschili e con sembianze tipicamente maschili, parlando di sé al maschile e dichiarando di identificarsi come maschio dall'età di cinque o sei anni, avendolo comunicato alla famiglia già a quattordici anni e avendo scelto a quindici anni, come nome d'elezione, quello di , essendo oggi comunemente Per_1 riconosciuto e percepito, sia in famiglia che nel contesto lavorativo e amicale, come uomo, mostrandosi determinato a voler completare la propria transizione di genere.
9. Da tali emergenze processuali appare dunque evidente che parte attrice, ancorché nata di sesso femminile, abbia ormai sviluppato in via definitiva un ruolo di genere maschile nei contesti familiari, sociali e professionali, tale da doversi ritenere che, sotto il profilo psicologico, abbia compiutamente acquisito in modo irreversibile una identità sessuale maschile e che l'attuale distonia tra l'attribuzione anagrafica del sesso femminile e la percezione di sé quale appartenente al genere maschile, crei nella parte attrice un senso di profondo disagio, per porre rimedio al quale è necessario procedersi alla rettificazione anagrafica di sesso.
10. Dunque, in accoglimento della domanda di rettifica del sesso anagrafico, deve disporsi che l'ufficiale dello stato civile del Comune di Redondesco (MN), previo passaggio in giudicato della presente sentenza, provveda alla rettifica del sesso anagrafico della persona nata il [...] ad [...], da femminile a maschile, sostituendo al Parte_1 nome quello di . Pt_1 Per_1
11. Deve infine essere accolta la domanda volta ad autorizzare l'adeguamento chirurgico dei caratteri sessuali di parte attrice, previo passaggio in giudicato della sentenza.
pagina 3 di 4 Infatti, nel caso di specie, anche alla luce della citata documentazione medica, non emergono controindicazioni all'esecuzione del predetto intervento, che anzi appare necessario e strettamente funzionale ad adeguare l'identità di genere e le caratteristiche anatomiche sessuali di parte attrice con il genere percepito ed esperito.
12. Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Mantova, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) attribuisce alla persona nata il [...] ad [...], il sesso Parte_1 anagrafico maschile, attribuendole il nome , così rettificando gli atti dello Per_1 stato civile, ove è enunciato il sesso femminile e il nome ordinando all'Ufficiale di Pt_1 Stato Civile del Comune di Redondesco (MN), di procedere alla rettificazione degli atti nei relativi registri;
2) autorizza parte attrice a sottoporsi a intervento chirurgico di riassegnazione dei caratteri sessuali primari, da femminili a maschili;
3) nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova, il 9.10.2025
La Giudice Relatrice Il Presidente
LI AG RG TO
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MANTOVA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
RG TO Presidente
Valeria Monti Giudice
LI AG Giudice relatrice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 889/2025 promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. CASTALDI STEFANIA;
_ Parte_1
RICORRENTE
contro
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI MANTOVA
RESISTENTE
OGGETTO: Mutamento di sesso
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI
“Accogliere il presente atto introduttivo, accertando l'intervenuta oggettiva transizione di genere ai fini del riconoscimento del genere di appartenenza disponga la rettificazione di attribuzione di sesso ex art. 1 legge 164/1982 nei confronti di , nata il da Parte_1 femminile a maschile, attribuendo all'istante il nome di " " ordinando Per_1 all'Ufficiale di stato civile del Comune di Asola di apporre la rettificazione del relativo registro e di effettuare tutte le necessarie modifiche, al fine di consentire all'istante di eseguire il trattamento medico-chirurgico necessario ad adeguare i propri caratteri sessuali primari da femminili a maschili presso una Azienda Ospedaliera Nazionale.
Ordinare altresì alla cancelleria dell'adito Organo Giudicante di voler provvedere alla notifica dell'emananda sentenza al Comune di nascita e/o di residenza”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Parte attrice, di cittadinanza italiana, ha agito in giudizio al fine di ottenere la rettificazione del nome e del genere da femminile a maschile, nonché l'autorizzazione al trattamento medico-chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali da femminili a maschili, ai sensi della Legge 14 aprile 1982, n. 164, esponendo di manifestare la propria identità psico-sessuale come maschio, pur essendo nato come individuo di sesso femminile, presentandosi in qualsiasi ambiente sociale con il nome maschile di , tenendo Per_1 comportamenti e atteggiamenti maschili e indossando un abbigliamento tipicamente maschile.
Ha inoltre allegato di aver avviato un processo di transizione di genere, a seguito di diagnosi di disforia di genere già dal 2017, essendosi sottoposto a terapia ormonale dal 2022.
2. Ritualmente comunicato l'atto di citazione al Pubblico Ministero, questi non si è costituito in giudizio, mentre risultano assenti altri controinteressati, essendo la parte ricorrente libera di stato e senza figli.
3. Il ricorrente è comparso personalmente all'udienza del 7.10.2025 ed è stato sentito dalla Giudice Istruttrice.
La causa è stata dunque rimessa al Collegio sulle conclusioni formulate da parte ricorrente, senza necessità di compiere ulteriore attività istruttoria.
***
4. Preliminarmente, il Collegio osserva come il ricorrente non risulti essersi sottoposto all'intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali primari da femminili a maschili, prima di formulare domanda di rettificazione del sesso anagrafico, avendo anzi chiesto in questa sede di sottoporsi al predetto intervento.
Sul punto, è tuttavia ormai pacifica la giurisprudenza che ritenere possibile, sempre che sia accertata in modo rigoroso, a mezzo di specialisti, la serietà e univocità del percorso scelto dalla persona interessata e la compiutezza dell'approdo finale, la rettifica anagrafica del sesso anche in assenza di un pregresso intervento chirurgico (Cass. 15138/15).
pagina 2 di 4 5. Orbene, nel caso di specie, può ben dirsi accertata in modo rigoroso, a mezzo di specialisti, la serietà e univocità del percorso scelto dalla persona interessata e la compiutezza dell'approdo finale.
6. Parte ricorrente ha infatti prodotto relazione psicologica a firma della specialista dott.ssa psicologa e psicoterapeuta della Struttura Complessa di Persona_2 Neuropsichiatria Infantile dell'ASST Mantova, datata 17.08.2021 (doc. 2), da cui emerge l'accertata disforia di genere e la consapevolezza acquisita negli anni da parte ricorrente del proprio genere percepito, con conseguente la determinazione ad affrontare il percorso di transizione, ormai non reversibile, in assenza di diagnosi da DSM V.
Ha altresì prodotto certificazione medica a firma del dott. specialista Persona_3 andrologo dell'ASST Spedali Civili di Brescia, datata 20.11.2024 (doc. 3), attestante il trattamento ormonale intrapreso già nel dicembre 2022, nonché ulteriore certificazione del medesimo professionista del 3.09.2025 contenente il piano terapeutico da ultimo aggiornato (doc. allegato alle note del 2.10.2025).
7. Trattandosi di documentazione medica proveniente da strutture sanitarie pubbliche, non v'è ragione per dubitare della professionalità e affidabilità degli specialisti che hanno in carico il ricorrente, risultando del tutto superflui ulteriori accertamenti, anche per il tramite di CTU.
8. Anche l'ascolto della parte ricorrente operato dalla Giudice Istruttrice, infine, ha fornito ulteriori elementi utili alla decisione.
Il ricorrente, infatti, è apparso in udienza in abiti maschili e con sembianze tipicamente maschili, parlando di sé al maschile e dichiarando di identificarsi come maschio dall'età di cinque o sei anni, avendolo comunicato alla famiglia già a quattordici anni e avendo scelto a quindici anni, come nome d'elezione, quello di , essendo oggi comunemente Per_1 riconosciuto e percepito, sia in famiglia che nel contesto lavorativo e amicale, come uomo, mostrandosi determinato a voler completare la propria transizione di genere.
9. Da tali emergenze processuali appare dunque evidente che parte attrice, ancorché nata di sesso femminile, abbia ormai sviluppato in via definitiva un ruolo di genere maschile nei contesti familiari, sociali e professionali, tale da doversi ritenere che, sotto il profilo psicologico, abbia compiutamente acquisito in modo irreversibile una identità sessuale maschile e che l'attuale distonia tra l'attribuzione anagrafica del sesso femminile e la percezione di sé quale appartenente al genere maschile, crei nella parte attrice un senso di profondo disagio, per porre rimedio al quale è necessario procedersi alla rettificazione anagrafica di sesso.
10. Dunque, in accoglimento della domanda di rettifica del sesso anagrafico, deve disporsi che l'ufficiale dello stato civile del Comune di Redondesco (MN), previo passaggio in giudicato della presente sentenza, provveda alla rettifica del sesso anagrafico della persona nata il [...] ad [...], da femminile a maschile, sostituendo al Parte_1 nome quello di . Pt_1 Per_1
11. Deve infine essere accolta la domanda volta ad autorizzare l'adeguamento chirurgico dei caratteri sessuali di parte attrice, previo passaggio in giudicato della sentenza.
pagina 3 di 4 Infatti, nel caso di specie, anche alla luce della citata documentazione medica, non emergono controindicazioni all'esecuzione del predetto intervento, che anzi appare necessario e strettamente funzionale ad adeguare l'identità di genere e le caratteristiche anatomiche sessuali di parte attrice con il genere percepito ed esperito.
12. Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Mantova, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) attribuisce alla persona nata il [...] ad [...], il sesso Parte_1 anagrafico maschile, attribuendole il nome , così rettificando gli atti dello Per_1 stato civile, ove è enunciato il sesso femminile e il nome ordinando all'Ufficiale di Pt_1 Stato Civile del Comune di Redondesco (MN), di procedere alla rettificazione degli atti nei relativi registri;
2) autorizza parte attrice a sottoporsi a intervento chirurgico di riassegnazione dei caratteri sessuali primari, da femminili a maschili;
3) nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova, il 9.10.2025
La Giudice Relatrice Il Presidente
LI AG RG TO
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