TRIB
Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 18/11/2025, n. 1780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1780 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
- SECONDA SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale ordinario di Avellino – Seconda Sezione Civile - in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa MA Casale, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 1588/2019 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi, avente ad oggetto “altri contratti d'opera” e vertente
TRA società in persona del legale rappresentante p.t., sig. Parte_1
, CF. e P.IVA: , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_2 P.IVA_1
IL LA (C.F. ), giusta procura resa in calce all'atto di CodiceFiscale_1
citazione, elettivamente domiciliati come in atti;
-OPPONENTE-
E in persona del legale rappresentante p.t., P. I.V.A. Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Trulio (CF: P.IVA_2 [...]
), giusta procura speciale in calce al ricorso per decreto ingiuntivo, C.F._2
elettivamente domiciliati come in atti;
-OPPOSTO-
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da comparse conclusionali depositate nei termini assegnati ex art. 190 c.p.c.
Preliminarmente si rileva che il presente fascicolo è stato assegnato alla scrivente in data 15/01/2025,previo scardinamento dal ruolo della dott.ssa , nella Persona_1
fase della precisazione delle conclusioni. All'udienza del 02/07/2025, sulle conclusioni delle parti la scrivente tratteneva la causa a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
In via pregiudiziale si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificato dalla legge 69/2009 , e quindi con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
si premette la conoscenza dell'atto di citazione, della comparsa di costituzione e risposta , delle memorie autorizzate e di tutti gli altri atti e documenti di causa, che qui integralmente si richiamano.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società Parte_1
proponeva opposizione al D.I. n. 255/2019, R.G. n. 5155/18, emesso dal Tribunale di
Avellino in data 16.02.2019 con cui veniva ingiunto il pagamento in favore della della somma di € 6.000,00, oltre interessi di mora e spese del Controparte_1
procedimento monitorio, per fornitura e montaggio di arredamenti ed attrezzature specifiche per il locale ristorante/market denominato “MAIALUMERIA”, sito in
Mugnano del Cardinale (AV).
L'opponente deduceva che a seguito di scambio di mail tra le parti, la società CP_1
inviava in data 29.03.2017 al sig. il documento denominato “preventivo Parte_2
offerta n. 119 2017” datato 21.03.2017 avente ad oggetto impianto di aspirazione per cappe Electroluxper blocco cottura, brace e forno, attrezzature varie determinando il prezzo dell'impianto di aspirazione in € 9.800,00 e il prezzo delle attrezzature, compreso il gestionale, in € 13.620,00 per un totale di € 23.420,00. In data 23.05.2017, seguiva scambio di mail relativo al preventivo per l'illuminotecnica, cui seguiva nuova offerta con mail dell'8.06.2017. Ancora in data 30.08.2017 la Controparte_1
inviava alla il documento denominato “preventivo offerta n. Parte_1
013C 2017” datato 18.05.2017 (avente ad ad oggetto: 1) l'elenco delle attrezzature fornite con arredo;
2) impianto di aspirazione per cappe Electroluxper blocco cottura, brace e forno, attrezzature;
3) attrezzature e incluso nell'offertala Fiscalizzazione con invio dati all'Agenzia delle Finanze;
4) ripristino impianto di condizionamento;
5)
ACCESSORI. Il prezzo relativo alle attrezzature con arredo per le varie zone ,senza specifica dei prezzi per singola attrezzatura - veniva genericamente individuato in €
213.100,00; il prezzo per l'impianto di aspirazione, già ricompreso nella offerta preventivo datata 21.03.2017, diminuiva ad € 9.300,00 ; il prezzo delle attrezzature, compreso il gestionale, pure già ricompreso nella predetta offerta, aumentava ad €
16.010,00; il ripristino di condizionamento ammontava ad € 9.500,00 e gli accessori ad € 25.338,00; per un totale di € 333.362,56.
L'opponente rilevava che solo in data 27 /09/ 2017, insieme alla fattura n. 246, la inviava al sig. copia del documento – non sottoscritto – Controparte_1 Parte_2
intitolato “contratto di fornitura n. 013/17” e datato 16.02.2017 avente ad oggetto le medesime attrezzature anche a progetto e impianti elencati nell'offerta preventivo del
18.05.2017. Evidenziava che né il contratto di fornitura 16.02.2017, né l'offerta preventivo 21.03.2017 e né l'offerta preventivo 18.05.2017 risultavano firmati da alcuna delle due parti per cui alcun prezzo definitivo veniva stabilito dalle parti per le prestazioni e forniture poste alla base delle fatture de quibus.
Inoltre con diffida del 21.02.2018, a pochi mesi dall'apertura del locale, avvenuta nel mese di novembre 2017, la società opponente denunciava la mancata esecuzione “a regola d'arte” di alcuni lavori chiedendo che la si impegnasse per la Controparte_1
risoluzione delle problematiche ma questa, con riscontro del 24.03.2018 si sollevava da qualunque responsabilità. In ogni caso in data 12.04.2018 le parti procedevano ad un primo sopralluogo volto alla soluzione di taluni problemi, e con pec del 11.05.2018, la comunicava la data di esecuzione dei lavori del 21/05/2018 Controparte_1
insistendo per il versamento di un acconto, pari ad almeno la metà del saldo sul totale della fornitura.
Venivano eseguiti i lavori concordati in data 12.04.2018, con la presenza dei rispettivi tecnici incaricati da entrambe le parti e quindi l'ing. , tecnico incaricato Persona_2
dalla con comunicazione del 09.09.2018 richiedeva all'opponente Controparte_1
il pagamento della fattura n. 6 del 7 settembre 2018, avente ad oggetto “Competenze professionali per progettazione della rete aeraulica dell'impianto di climatizzazione del locale commerciale sito in Mugnano del Cardinale (AV), in Corso Europa 4”, per
€ 834,00 mentre la chiedeva il pagamento di € 6.000,00. In riscontro CP_1
l'opponente precisava che nulla era dovuto all'IN. , chiedendo altresì la Persona_2
rettifica della fattura n. 000371 del 28.08.2018, con emissione di opportuna nota di credito in favore della per € 6.000,00 evidenziando che le parti Parte_1
avevano congiuntamente, in via transattiva, risolto il pagamento a saldo e stralcio del residuo tramite n. 1 bonifico per € 20.000,00 e n. 5 assegni postdatati per € 8.800,00 cadauno: assegni che erano stati regolarmente incassati dalla La Controparte_1
inoltre, reiterava la richiesta di copia del contratto di fornitura Parte_1
firmato dalle parti.
Ritenuta inadempiente la società opposta, la in via riconvenzionale Parte_1
chiedeva di voler rideterminare l'effettivo importo di dare-avere tra le parti, con conseguente restituzione in favore di parte opponente delle somme versate in eccesso rispetto al valore di mercato delle attrezzature e impianti forniti da parte opposta
Chiedeva pertanto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“ Voglia l'Ill.mo Giudicante, contrariis reiectis: in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità del D.I. n. 255/2019 per inesistenza dei requisiti di cui agli artt. 633 e 634 c.p.c. e, per l'effetto, dichiararne la conseguente nullità e revocarlo;
nel merito, accogliere la presente opposizione per i motivi gradatamente indicati in atti e, per l'effetto, revocare e/o annullare l'impugnato D.I. n. 255/2019, perché inammissibile, improcedibile ed infondato, oltre che nullo. Per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto dalla alla Parte_1 Controparte_1
in via riconvenzionale:
[...]
- accertare e dichiarare la risoluzione di ogni rapporto intercorso tra le parti e per
l'effetto rideterminare l'effettivo importo di dare-avere tra le parti, con conseguente condanna di parte opposta alla restituzione in favore di parte opponente delle somme versate in eccesso rispetto al valore di mercato delle attrezzature e impianti forniti da parte opposta, anche a mezzo CTU;
- condannare la al risarcimento di tutti danni patititi dalla Controparte_1
quantificati sulla base dell'equivalente pecuniario dalla medesima Parte_1
sborsato per gli impianti ed arredi difettosi e comunque non collaudati e, per tale ragione, da sostituire e/o quantomeno sulla base dell'intervento da eseguirsi in caso di sola riparazione dei medesimi e/o anche in via equitativa;
In ogni caso, condannare la società convenuta al pagamento delle spese e compensi del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario”.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva la che contrastava l'avversa Controparte_1
opposizione deducendo preliminarmente la contraddittorietà in cui era incorso l'opponente laddove da un lato lamentava di non aver avuto conoscenza del contratto e dall'altro in citazione elencava dettagliato beni ed attrezzature riportate e nel contratto n. 013/17 e nel riepilogo economico n. 013C 2017. Inoltre la conoscibilità del contratto e della conclusione di questo era data altresì dalla raccomandata del 21/02/ 2018 nella quale il legale rappresentante della società opponente, nel contestare la non corretta esecuzione dei lavori faceva riferimento proprio al detto contratto. Risultava pertanto evidente, secondo la prospettazione della società opposta, che la Controparte_1
avesse diligentemente e correttamente inoltrato il contratto di fornitura n. 013/2017 con i successivi preventivi a cui faceva seguito l'esecuzione dei lavori per la realizzazione del locale “MAIALUMERIA” .
Quanto ai denunciati vizi rilevava che a seguito alle contestazioni avanzate dalla società era intervenuta per la risoluzione di tutte le Parte_1
problematiche denunciate e a carico dell'opposta. A seguito di tutti gli interventi risolutori operati, dal luglio 2018 non vi era stata alcuna contestazione se non al momento della richiesta del saldo di quanto dovuto.
Quanto infine all'atto transattivo che l'opponente assumeva concluso tra le parti ,
l'opposta sosteneva che alcuna prova era stata fornita.
Ritenuto legittimo il decreto ingiuntivo emesso e qui opposto e provata documentalmente la richiesta di pagamento di € 6.000,00 a mezzo mail del 3 ottobre 2018 e pec del 15 ottobre 2018 cui non seguiva alcuna contestazione, così come nella successiva corrispondenza tra i legali delle due società la così Controparte_1
concludeva:
“nel merito - preliminarmente concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 255/2019 emesso dal Tribunale di Avellino per non essere l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
- nel merito rigettare l'opposizione spiegata con conferma integrale del decreto ingiuntivo n. 255/2019 emesso dal Tribunale di Avellino;
- con vittoria di spese e compensi di lite “.
Alla prima udienza di comparizione veniva denegata la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e quindi, in seguito, venivano concessi i termini ex art. 183 VI° comma c.p.c. All'esito del deposito delle memorie istruttorie, il precedente Giudicante, ritenutane la necessità, disponeva CTU al fine di vagliare le richieste delle parti.
Depositata la relazione peritale, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 09/01/2024. Tale udienza veniva differita al giorno
08/07/2025 tenuta dalla scrivente, nelle more divenuta assegnataria del fascicolo, che , sulle conclusioni delle parti, tratteneva la causa a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
DIRITTO
Va disattesa l'eccezione di insussistenza del decreto ingiuntivo sollevata dall'opponente per carenza di prova scritta del credito. Si evidenzia che la prova scritta richiesta dall'art. 633 c.p.c. per l'emissione del decreto ingiuntivo può essere costituita da qualsiasi documento, ancorché privo di efficacia probatoria assoluta da cui risulti il diritto fatto valere a fondamento della richiesta ingiunzione, mentre la completezza o meno della documentazione esibita dal richiedente va accertata nel giudizio di opposizione nel quale egli, per la pienezza di indagine di cui tale giudizio è caratterizzato, ha il potere di fornire nuove prove che integrino con efficacia retroattiva quelle prodotte nella fase monitoria. Di conseguenza il decreto ingiuntivo de quo è stato emesso legittimamente.
Passando ad esaminare il merito della controversia, la domanda attorea è parzialmente fondata e va accolta nei limiti di quanto si motiva.
Ai fini della decisione saranno utilizzati – nei limiti della effettiva rilevanza - tutti i documenti prodotti dalle parti costituite e, segnatamente, sia quelli depositati dall'attrice sia quelli prodotti dalla convenuta unitamente al fascicolo monitorio.
Osserva il Tribunale che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il giudice deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e non già limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente e, qualora il credito risulti accertato nella sua stessa esistenza nonché nel suo ammontare, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla regolarità, sufficienza, validità degli elementi probatori che addussero all'emanazione dell'ingiunzione. Ciò esposto, la
Suprema Corte coglie l'occasione per ribadire che l'opposizione a decreto ingiuntivo, incardinando un processo a cognizione piena avente il medesimo oggetto del ricorso monitorio (l'esistenza e l'entità del credito), dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel cui ambito è dovere/potere del giudice accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, sostanziale convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (Cass. 4 marzo 2020, n. 6091).
Cosicché, in tale ordinario giudizio di cognizione, il giudice non può limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata correttamente e legittimamente emessa, ma deve procedere ad un'autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti da entrambe le parti secondo il principio dell'onere della prova e, a tal fine, non è necessario che la parte che ha chiesto l'ingiunzione formuli una specifica ed espressa domanda di pronuncia sul merito della pretesa creditoria, essendo sufficiente che resista all'opposizione e chieda conferma del decreto opposto (Cass., 28 maggio 2019, n. 14486). A riprova del tenore di piena cognitio del giudizio di opposizione, vi è il fatto che in tale sede sono producibili nuove prove, ad integrazione di quelle già prodotte in sede sommaria. Il giudice di merito deve, quindi, procedere ad un nuovo ed autonomo esame di tutte le risultanze istruttorie, non potendo limitare la propria indagine al controllo circa la legittimità dell'ingiunzione con riferimento alle condizioni del relativo procedimento. dall'attrice sia quelli prodotti dalla convenuta unitamente al fascicolo monitorio.
Le semplici fatture possono costituire prova dei crediti limitatamente alla fase di emissione del decreto ingiuntivo, e fatta salva ogni ulteriore valutazione del materiale probatorio nel successivo giudizio di opposizione . In linea generale, si sostiene che un documento proveniente dalla parte che voglia giovarsene non può costituire prova in favore della stessa né determina inversione dell'onere probatorio nel caso in cui la parte contro la quale è prodotto contesti il diritto, anche relativamente alla sua entità, oltreché alla sua esistenza. Pertanto nel processo di cognizione che segue all'opposizione a decreto ingiuntivo, come in ogni altro giudizio di cognizione, le medesime non integrano, di per sé, la piena prova del credito in esse indicato e non comportano neppure l'inversione dell'onere della prova in caso di contestazione sull'an o sul quantum del credito vantato in giudizio. Di conseguenza, quando il rapporto è contestato tra le parti, la fattura, anche se annotata nei libri obbligatori – proprio per la sua formazione a opera della stessa parte che intende avvalersene – non può assurgere a prova del contratto, al più può rappresentare un mero indizio della stipulazione di esso e dell'esecuzione della prestazione, ma nessun valore, neppure indiziario, può essere riconosciuto alla fattura in ordine alla rispondenza della prestazione stessa a quella pattuita.
Orbene nel caso che qui ci occupa, dagli atti del presente giudizio, esaminati nel loro complesso, emerge sufficiente prova della sussistenza del rapporto contrattuale in essere tra le parti, oltre che documentato dalle numerose mail intercorse nelle quali si fa riferimento al contratto nonché dell'effettiva commissione ed esecuzione dei relativi lavori da parte della cui seguiva parziale pagamento dei lavori Controparte_1
commissionati, con conseguente inadempimento della committente con riferimento all'obbligazione di pagare il saldo del corrispettivo. In ragione dell'adempimento della propria obbligazione principale di esecuzione delle opere commissionate, l'opposto ha diritto al pagamento del relativo corrispettivo per i lavori effettivamente eseguiti dallo stesso presso l'immobile della committente.
Se, dunque, nel caso di specie, è certo l'an della prestazione di pagamento del corrispettivo, tanto non può dirsi con riferimento al quantum pattuito, tenuto conto delle concrete pattuizioni economiche in essere tra le parti per tutti lavori oltre che per l'esistenza di lamentati vizi.
Ai fini della contestazione del quantum richiesto da parte opposta, la Parte_1
ha rappresentato come le parti avessero, in via transattiva, risolto il pagamento
[...]
a saldo e stralcio del residuo tramite n. 1 bonifico per € 20.000,00 e n. 5 assegni postdatati per € 8.800,00 cadauno: assegni che erano stati regolarmente ricevuti dal sig.
in data 14.06.2018 ed, inseguito, incassati. CP_1
L' eccezione di transazione in quanto contratto diretto a porre fine ad una lite già insorta o a prevenirne una potenziale mediante reciproche concessioni, costituisce un fatto estintivo del rapporto obbligatorio originario e, come tale, l'onere di provarne l'esistenza, il contenuto e l'efficacia estintiva è in capo a chi la eccepisce .
L'art. 1967 c.c. stabilisce che la transazione deve essere provata per iscritto.
La giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che, salvo che il contratto non abbia ad oggetto rapporti immobiliari (per i quali è richiesta la forma scritta ad substantiam ex art. 1350 c.c.), la forma scritta per la transazione è richiesta ad probationem . A ciò consegue che non è ammessa la prova per testimoni o per presunzioni dell'esistenza e del contenuto della transazione, neanche se la stessa è invocata come eccezione in giudizio, a meno che la parte non dimostri di aver perso incolpevolmente il documento che la conteneva.
«La transazione deve essere provata per iscritto, ai sensi dell'art. 1967 cod. civ.; tale prova investe anche le condizioni in essa pattuite e non può essere surrogata da elementi costitutivi desunti per presunzione, né da prova testimoniale, non essendo consentito, in forza dell'art. 2725 c.c., di ricorrere a tale mezzo istruttorio per dimostrare l'esistenza o il contenuto di un contratto per il quale la legge richiede la prova scritta, neppure quando sia invocata come eccezione.» (cfr. Cass. Civ., Sez. II,
n. 8875/2005; conf. Cass. Civ., Sez. III, n. 1787/1999; vedi anche Cass. Civ., Sez. Un.,
n. 16723/2020).
Nel caso di specie, l'opponente ha eccepito l'intervenuta transazione a stralcio del saldo dovuto, ma, come eccepito dall'opposto e come risulta dagli atti, non è stato prodotto in giudizio alcun documento scritto idoneo a comprovare l'esistenza del contratto di transazione;
il contenuto specifico di tale accordo;
l'effettivo adempimento dell'accordo transattivo.
L'eccezione di transazione non può, pertanto, ritenersi fondata, poiché priva del necessario supporto probatorio scritto richiesto ad probationem dall'art. 1967 c.c.
Venendo al merito della controversia, al fine di verificare le rispettive posizioni è stata disposta CTU tecnica le cui risultanze ottenute dal consulente tecnico d'ufficio risultano certamente condivisibili, proprio in quanto il CTU nel pieno rispetto dei principi generali del contraddittorio e della parità tra le parti, ha provveduto ad una analisi organica ed oggettiva dell'immobile oggetto di consulenza tecnica, applicando criteri tecnici di carattere oggettivo e rispondendo adeguatamente alle osservazioni formulate dei consulenti di parte.
Innanzitutto il CTU per l'esatto adempimento dell'incarico ricevuto ha suddiviso l'analisi dei vizi sollevati da controparte in due macrocategorie A) e B).
Quanto alla macroarea a) il CTU ha affermato che :” ora, per quanto esista un titolo abilitativo edilizio in forza del quale la ricorrente abbia Parte_1
potuto effettuare degli importanti e complessi lavori di ristrutturazione ed ammodernamento del locale commerciale ad uso ristorazione e vendita prodotti alimentari al nome commerciale “Maialumeria”, è parimenti vero che né la convenuta
né tantomeno i tecnici indicati nelle memorie ex art.183, Controparte_1
figurano e sono dichiarati negli atti ufficiali. Di fatto, impresa e tecnici dichiarati nel titolo abilitativo edilizio sono soggetti terzi ed estranei al presente giudizio. Ciò pone dei limiti assolutamente oggettivi all'espletamento del proprio incarico;
di fatti, le prime immediate conseguenze di quanto impongono per logica che: non si può stabilire il limen che determini in maniera univoca, certa o ragionevolmente ammissibile dove termini il ruolo della da puro Controparte_1
fornitore di attrezzature, arredi ed impianti e dove inizi, il compito della convenuta di posatore in opera della fornitura; di fatto tra le imprese dichiarate e preposte alla realizzazione dell'opera della non v'è traccia alcuna. CP_1
La o le figure tecniche che avrebbero dovuto progettare, dirigere i lavori e infine collaudarli, lì dove norme e leggi prevedano un collaudo, sono soggetti terzi ed estranei al presente giudizio. Ad aggravio, va parimenti posto in evidenza che tra gli elaborati tecnici ufficiali, non v'è traccia alcuna di un elaborato progettuale nemmeno in forma preliminare ascrivibile alla “ ” afferente all'aliquota impiantistica della CP_1
climatizzazione a tutt'aria dei locali ad uso sala da ristorazione e di aspirazione dei locali ad uso cucina. Gli unici elaborati tecnici sono inerenti alla progettazione di un quadro elettrico, progettato e fornito da soggetti terzi ed estranei al presente ricorso,
e di una attestazione conformità, sempre redatta da terzi, inerente alla realizzazione dell'impianto di adduzione gas metano”.
Orbene, si rileva che le opere sono state realizzate nel 2016, circostanza non contestata, per cui dovevano essere conformi alla Legge 5 marzo 1990 n° 46 e poi adeguate al DM. 37/2008 che contiene le disposizioni in materia di installazione degli impianti all' interno degli edifici.
Dagli atti presenti nei fascicoli di causa non si evince alcuna documentazione tecnica o schemi di impianto per la realizzazione delle opere. Non è allegata la documentazione tecnica riguardante i materiali messi in opera e la loro certificazione.
Non si evince alcuna certificazione nè di conformità e nè di quanto realizzato. Dagli atti non si evince nemmeno una attestazione minima dei requisiti da parte dell'impresa.
E' evidente quindi che non è stato inizialmente redatto alcun progetto, neppure un progetto semplificato con uno schema planimetrico, non è stata accertata dal committente l'idoneità dell'impresa esecutrice e del possesso dei requisiti, i lavori non sono stati seguiti da un Direttore dei Lavori ,non vi é il rilascio della dichiarazione di conformità o della Dichiarazione di Rispondenza resa da un tecnico abilitato come impiantista che accerti la natura dei materiali utilizzati e la loro corretta posa in opera.
Si può quindi concludere che le divergenze insorte tra le parti sia scaturita dalla mancanza di qualsiasi progetto, schema di impianto e calcolo necessario per la realizzazione degli impianti. Nella fattispecie la Committente, Parte_1
avrebbe dovuto nominare un tecnico di propria fiducia specificatamente preposto alla progettazione e direzione lavori dell'impiantistica afferente alla climatizzazione a tutt'aria dei locali e dell'aspirazione dei locali cucina. Il CTU ha accertato che l'unica figura tecnica indicata nel titolo S.C.I.A. è quella dell'architetto e l'unica CP_2
impresa è la che sono estranei al presente giudizio d'opposizione. Controparte_3
E difatti il CTU così concludeva: Per i problemi afferenti al sistema di climatizzazione della sala ristorante e di aspirazione areazione del locale cucina, le cause sono imputabili a: Palese assenza di una progettazione esecutiva, necessaria, a corredo del titolo abilitativo edilizio;
Palese assenza dell'univoca individuazione di un progettista termotecnico specificatamente incaricato dalla committenza per i lavori di specie. Palese carenza del ruolo di vigilanza e controllo della direzione lavori;
Nulla
a proprio avviso, è imputabile alla Controparte_1
Quanto alla macroarea B) il CTU ha così dedotto:
A. Per i tavoli della sala ristorante: per quanto la non possa essere Controparte_1
ritenuta responsabile, poiché il vizio della fornitura appare dovuto più all'uso che ad imperfezione dei materiali forniti, a proprio modesto avviso va in ogni modo riconosciuto un ristoro, quantificabile nell'ordine dei 40,00€/tavolo, individuato nella sostituzione del materiale ivi comprensivo di manodopera, ergo, 280,00€ a titolo di ristoro;
B. Per la pavimentazione in assi di legno: nulla è imputabile alla e Controparte_1
nulla è dovuto;
C. Ruote dei carrelli espositori: la è responsabile di aver montato delle Controparte_1
ruote obiettivamente non adatte all'esercizio ordinario dei carrelli;
va riconosciuto il valore di sostituzione della singola ruota con ruote analoghe a quelle sostituite e più adatte ai carichi del carrello;
il valore commerciale delle predette è valutato in ragione di 25 €/ruota per 12 ruote sostituite, un danno di 300,00€ complessivi:
D. Per la macchina del sottovuoto: alla è imputabile la non ultimazione della CP_1
fornitura, riferibile alla sola parte di installazione del software preposto al funzionamento dell'etichettatura della macchina;
il danno è valutabile nell'ordine dei
500,00€;
E. Per la vetrina destinata all'esposizione e vendita della pasta fresca: in questo caso, salvo ulteriori prove, non essendo chiaro se il coperchio della vetrina sia stato fornito o meno e parimenti sia stato fornito il libretto d'uso e manutenzione del macchinario, nulla appare imputabile alla ” quantificando quindi il totale dei danni in € CP_1
1.080,00.
Inoltre, il Consulente nella sua relazione forniva ampia ed esauriente risposta alle osservazioni mosse dai Consulenti di parte ribadendo le conclusioni cui era giunto, per cui allorquando il Giudice aderisce alle conclusioni del Consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, come nel caso di specie, esaurisce l'obbligo di motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento. Non appare, dunque, necessario soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte (Cass. n. 281 del 09/01/2009).
Alla luce delle conclusioni cui è giunto il CTU non può essere accolta la domanda riconvenzionale articolata dall'opponente di risoluzione del contratto proposta dalla convenuta, posto che "Come noto, il venditore è tenuto sempre a garantire il compratore ai sensi dell'art. 1490 c.c. “dai vizi che la rendano inidonea all'uso cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore” ossia dai vizi c.d. redibitori da individuarsi, secondo la giurisprudenza più attenta che si condivide, nelle imperfezioni ed i difetti inerenti al processo di produzione, fabbricazione, formazione e conservazione della cosa medesima (cfr. Cass. Civ., Sez. II, n. 3324/2018) che rendano la res inidonea all'uso pattuito o ne diminuiscano il valore.
A fronte di tale responsabilità è quindi data al compratore la duplice alternativa di agire per la risoluzione del contratto ovvero per la riduzione del prezzo di compravendita, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno subito ai sensi dell'art. 1494 c.c. salvo che il venditore “non prova di aver ignorato senza colpa i vizi della cosa”.
Ciò premesso, non appaiono sussistere i presupposti per ritenere fondata la domanda di risoluzione contrattuale ai sensi dell'art. 1492 c.c. formulata in riconvenzionale dall'opponente atteso che non sussiste l'inidoneità della fornitura inidonea allo scopo per la quale era stata ordinata.
In definitiva compensando l'importo ingiunto di € 6.000,00 con i crediti di parte opponente per i vizi sopra riscontrati e quantificati in € 1.080,00 residua un credito a favore della di € 4.920,00 oltre interessi dalla domanda all'effettivo Controparte_1
soddisfo.
L'opposizione quindi va parzialmente accolta con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
SUL REGIME DELLE SPESE
All'accoglimento parziale dell'opposizione consegue la compensazione per 1/3 delle spese di lite e la condanna dell'opponente ai rimanenti 2/3 come in dispositivo per la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo secondo i parametri medi del D.
M. 147/2022, in ragione dell'accolto. Spese di CTU in solido.
P. Q. M.
Il Tribunale di Avellino – Seconda Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
Accoglie parzialmente la domanda proposta da in Parte_1
persona del legale rappresentante p.t., e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n.
255/2019;
-condanna in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1
al pagamento in favore di in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., operata la compensazione tra gli importi dare/avere, della somma di € 4.920,00 oltre interessi dalla domanda fino all'effettivo soddisfo;
- compensa per 1/3 le spese di lite relative al presente giudizio di opposizione;
- condanna in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1
al pagamento in favore di in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., dei residui 2/3 delle spese di lite relative al presente giudizio di opposizione, che si liquidano in euro 1.701,00 (2/3 di euro 2.552,00) per compenso professionale, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e cpa, con attribuzione ove richiesto;
-restano interamente compensate tra le parti le spese di CTU;
-rigetta ogni altra richiesta
Così deciso in Avellino il 18 novembre 2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa MA Casale