Articolo 13 della Legge 1 dicembre 1986, n. 879
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21 dicembre 1986
Art. 13. 1. Ai fini di cui all' articolo 17 della legge 11 novembre 1982, n. 828 , la regione Friuli-Venezia Giulia puo' effettuare ulteriori conferimenti a favore del fondo di rotazione, costituito con legge 18 ottobre 1955, n. 908 , utilizzando il contributo di cui all'articolo 1 della presente legge, con le modalita' e per le finalita' previste dalla legge 23 gennaio 1970, n. 8 , e fino alla concorrenza di lire 10 miliardi.
Nota all'art. 13, comma 1:
- Il testo dell' art. 17 della legge n. 828/1982 e' il seguente:
"Art. 17. - Le somme conferite o da conferire alla gestione separata di cui alla legge 30 aprile 1976, n. 198 , nonche' le somme che vi sono affluite o vi affluiranno per quote di ammortamento, per capitale ed interesse, per altri interessi di qualsiasi natura, nonche' per recuperi ed estinzione anticipata dei mutui perfezionati ai sensi del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227 , convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336 , e del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648 , convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730 , possono essere destinate a promuovere iniziative economiche in tutto il territorio della regione Friuli-Venezia Giulia con le modalita' e le prescrizioni della legge 23 gennaio 1970, n. 8 .
Fino al 31 dicembre 1985 le somme di cui al comma precedente sono destinate prioritariamente, con verifica semestrale, a finanziare la ripresa delle aziende commerciali danneggiate dagli eventi sismici del 1976 ubicate nel territorio dei comuni di cui all' articolo 1 della legge 8 agosto 1977, n. 546 , nonche' al completamento dei mutui integrativi di cui alla legge 29 maggio 1976, n. 336 , alle condizioni ivi previste.
Il Mediocredito per le piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia e' autorizzato a compiere le operazioni creditizie relative alle gestioni del Fondo di rotazione di cui alla legge 18 ottobre 1955, n. 908 , e successive modificazioni ed integrazioni, in deroga a norme di legge e di statuto.
L'ultimo comma dell' articolo 2 della legge 8 agosto 1977, n. 546 , e' Cosi' modificato:
"Gli istituti di credito che operano nella regione Friuli-Venezia Giulia sono autorizzati a compiere le operazioni creditizie previste dal presente articolo anche in deroga a norme di legge o di statuto, ma sempre nei limiti di finanziamento massimo concedibile".
Il comitato di gestione del Fondo di rotazione, di cui all' articolo 4 della legge 18 ottobre 1955, n. 908 , e' integrato con due membri designati dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio e scelti tra gli esponenti delle attivita' economiche delle province di Udine e Pordenone indicati dalle rispettive camere di commercio.
A favore del Fondo di rotazione, costituito con legge 18 ottobre 1955, n. 908 . la regione Friuli-Venezia Giulia puo' effettuare ulteriori conferimenti, utilizzando il contributo di cui all'articolo 1 della presente legge, con le modalita' e per le finalita' previste dalla legge 23 gennaio 1970, n. 8 , e fino alla concorrenza di 25 miliardi di lire".
- La legge n. 908/1955 concerne la costituzione del fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia.
- La legge n. 8/1970 reca modifiche alla legge 31 luglio 1957, n. 742 , ed alla legge 18 ottobre 1955, n. 908 , in materia di credito a medio termine alle attivita' industriali e provvidenze creditizie a favore dell'artigianato della regione Friuli-Venezia Giulia.
Entrata in vigore il 21 dicembre 1986