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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 07/10/2025, n. 277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 277 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
V.G. n. 1143/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale costituito dai dottori:
Parte
M T O P R E S . E E Pt_1 Pt_3
Z A G I U D I C E Pt_4 Pt_5 Pt_6
A L E X C O S T A N Z A G I U D I C E
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale promosso con ricorso congiunto dei coniugi e rispettivamente rappresentati e difesi dagli avvocati Parte_7 Parte_8
AN TO e ZZ DI per mandato in atti.
R A G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E letta la domanda con cui le parti hanno chiesto congiuntamente, ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., pronunciarsi la separazione consensuale alle condizioni ivi previste;
ritualmente acquisito il parere del PM in sede;
lette le note di trattazione scritta depositate in data 29.9.2025 in sostituzione dell'udienza del 3.10.2025, con le quali le parti hanno chiesto congiuntamente di espungere dalle condizioni dell'accordo di separazione la previsione negoziale relativa all'assegnazione della casa coniugale, confermando per il resto il ricorso ed escludendo la volontà di riconciliarsi;
rilevato che il comportamento processuale di entrambe le parti attesta l'impossibilità di una riconciliazione ed è sintomatico della cessazione di qualsiasi comunione morale e materiale tra i coniugi, dovendosi sul punto valutare le deduzioni contenute nel ricorso congiunto;
considerato che
dall'unione coniugale sono nati i figli (maggiorenne non economicamente Per_1 autosufficiente) e (minorenne), e che le condizioni previste dalle parti con riferimento all'affido Per_2 della figlia minore e al mantenimento di entrambi non contrastano con i principi generali dell'ordinamento;
ritenuto che
nulla osta alla conferma del regime concordato dai coniugi in sede di ricorso congiunto che appare conforme ai principi di diritto;
ritenuto di dover compensare le spese di lite in ragione della proposizione congiunta della domanda;
P E R T A L I M O T I V I
Il Tribunale, sulla domanda proposta, prende atto e omologa gli accordi intervenuti e, per l'effetto:
- dichiara la separazione dei coniugi e i quali hanno Parte_7 Parte_8 contratto matrimonio in Salemi il 3/9/2005 trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Salemi al n. 23, parte II, serie A, anno 2005, alle condizioni indicate nel ricorso congiunto così come modificato con note di trattazione scritta depositate in data 29.9.2025 e da ritenersi parte integrante del presente atto;
- dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello Stato Civile del comune di Salemi;
- compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in Marsala in data 7/10/2025.
I L P R E S I D E N T E E S T E N S O R E
NS LA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale costituito dai dottori:
Parte
M T O P R E S . E E Pt_1 Pt_3
Z A G I U D I C E Pt_4 Pt_5 Pt_6
A L E X C O S T A N Z A G I U D I C E
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale promosso con ricorso congiunto dei coniugi e rispettivamente rappresentati e difesi dagli avvocati Parte_7 Parte_8
AN TO e ZZ DI per mandato in atti.
R A G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E letta la domanda con cui le parti hanno chiesto congiuntamente, ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., pronunciarsi la separazione consensuale alle condizioni ivi previste;
ritualmente acquisito il parere del PM in sede;
lette le note di trattazione scritta depositate in data 29.9.2025 in sostituzione dell'udienza del 3.10.2025, con le quali le parti hanno chiesto congiuntamente di espungere dalle condizioni dell'accordo di separazione la previsione negoziale relativa all'assegnazione della casa coniugale, confermando per il resto il ricorso ed escludendo la volontà di riconciliarsi;
rilevato che il comportamento processuale di entrambe le parti attesta l'impossibilità di una riconciliazione ed è sintomatico della cessazione di qualsiasi comunione morale e materiale tra i coniugi, dovendosi sul punto valutare le deduzioni contenute nel ricorso congiunto;
considerato che
dall'unione coniugale sono nati i figli (maggiorenne non economicamente Per_1 autosufficiente) e (minorenne), e che le condizioni previste dalle parti con riferimento all'affido Per_2 della figlia minore e al mantenimento di entrambi non contrastano con i principi generali dell'ordinamento;
ritenuto che
nulla osta alla conferma del regime concordato dai coniugi in sede di ricorso congiunto che appare conforme ai principi di diritto;
ritenuto di dover compensare le spese di lite in ragione della proposizione congiunta della domanda;
P E R T A L I M O T I V I
Il Tribunale, sulla domanda proposta, prende atto e omologa gli accordi intervenuti e, per l'effetto:
- dichiara la separazione dei coniugi e i quali hanno Parte_7 Parte_8 contratto matrimonio in Salemi il 3/9/2005 trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Salemi al n. 23, parte II, serie A, anno 2005, alle condizioni indicate nel ricorso congiunto così come modificato con note di trattazione scritta depositate in data 29.9.2025 e da ritenersi parte integrante del presente atto;
- dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello Stato Civile del comune di Salemi;
- compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in Marsala in data 7/10/2025.
I L P R E S I D E N T E E S T E N S O R E
NS LA