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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 24/04/2025, n. 206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 206 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1041/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE –GIUDICE DEL LAVORO
Il tribunale di Terni in funzione di giudice del lavoro, in persona della dottoressa Michela Francorsi, ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 1041/2024, posta in deliberazione ai sensi dell'art. 127 ter cpc tra:
rappresentata e difesa dall'avvocato Alessio Ariotto, Parte_1 elettivamente domiciliata in Torino, via Avigliana 7/68
E
, Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
anche nella sua Controparte_2 articolazione territoriale Controparte_3
[...] in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., dal funzionario delegato, Francesca Iampieri dell'Ufficio Scolastico A.T. di Terni
( , ed elettivamente domiciliati presso l' C.F._1 [...]
Controparte_4
Via Saffi, 4 –Terni
[...]
resistente SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 8 ottobre 2024, la ricorrente in epigrafe ha dedotto di essere stata dipendente del convenuto in forza CP_1 di successivi contratti a termine con mansioni di docente di scuola secondaria di II dall'a.s. 2020/2021 ed in servizio nel corrente a.s. presso l;
di aver sempre svolto le Controparte_5 medesime mansioni dei colleghi assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
che nell'a.s. 2021/2022 aveva sottoscritto contratti relativi a supplenze brevi e saltuarie ai sensi dell'art. 4, comma 3, L. n.194/1999 per complessivi 51 giorni sempre con orario settimanale completo;
che nel predetto periodo non aveva percepito in busta paga la voce retributiva denominata “Retribuzione Professionale Docenti” (RPD), contrattualmente prevista solo in favore dei docenti assunti a tempo indeterminato;
che la misura della RPD è pari ad €. 176, 10 sino a gennaio 2022. Assumeva, inoltre, che negli aa.ss. 2021/2022, 2022/2023 e 2023/ 2024 aveva stipulato contratti su posto comune e scadenza al 30 giugno ma di non aver potuto fruire delle ferie e dei giorni di riposo compensativi delle festività soppresse e di non aver ricevuto l'indennità spettante in caso di mancata fruizione.
A sostegno del ricorso ha invocato, quanto alla retribuzione professionale docente, l'applicazione all'art. 1, comma 54, della legge 24.12.2012 n. 228 oltre al principio di non discriminazione di cui alla clausola n. 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato attuato dalla Direttiva 1999/70 mentre quanto al mancato pagamento dell'indennità per ferie e festività soppresse richiamava l'art. 1, comma 54, della legge 24.12.2012 n. 228, la pronuncia della Corte UE in causa C-218/22 del 18.01.2024 nonché l' ordinanza n. 16715/2024 della Corte di Cassazione. Assumeva che il periodo da considerare è quello che va dall'inizio delle lezioni (solitamente collocato nella seconda settimana di settembre) e la fine (seconda settimana di giugno); che le festività e le domeniche non vanno computate fra i giorni di sospensione delle lezioni e quindi non rientrano fra i giorni di fruizione delle ferie ex lege;
anche le giornate di riposo relative alle festività soppresse e non fruite previste dall'art. 14 CCNL 2008 devono essere compensate economicamente. Tanto dedotto ha chiesto il pagamento a titolo di indennità per ferie non fruite e festività soppresse della somma di €. 6106,82 e quanto alla RPD di euro 318,82 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Si è costituito il convenuto, in persona del Ministro pro CP_1 tempore, il quale non si opponeva all'accoglimento della domanda nella parte in cui la ricorrente è titolare del diritto alla corresponsione della retribuzione professionale docente nei limiti dei soli periodi oggetto del ricorsoe ricorso ed effettivamente lavorati. Evidenziava che le festività soppresse non possono essere monetizzate e che le ferie non possono essere concesse d'ufficio e che possono essere fruite solo nei periodi di sospensione dell'attività scolastica e che, ai sensi dell'art. 1 comma 55 legge 228/2012, possono essere monetizzate solo per i docenti a tempo determinato e nei limiti della differenza tra i giorni maturati e i giorni in cui era consentita la fruizione. Quanto alle ferie deduceva che, sin dall'inizio di ogni anno scolastico, con delibera collegiale votata quasi sempre all'unanimità, il personale docente approva un calendario delle attività annuali (piano annuale delle attività), suscettibile di essere eventualmente modificato solo previa convocazione del Collegio (con preavviso di almeno 5 gg.) e previa approvazione a maggioranza. Tale calendario, pubblicato in chiaro all'albo sul sito internet di ogni scuola, indica tutti i giorni esatti in cui ciascun docente è tenuto a svolgere attività funzionali, rispetto alle classi a lui assegnate e che pertanto, on largo anticipo rispetto all'inizio della supplenza, ciascun docente sa se dovrà svolgere o meno attività funzionali nei periodi di sospensione dell'attività didattica;
tale piano, approvato dai lavoratori stessi e dal datore di lavoro della propria scuola, non è modificabile unilateralmente dal Dirigente scolastico.
Deduceva che per l'a.s.2023/24 ad esempio, sin dal 29 maggio 2024, con documento circolare del Dirigente scolastico, che ha specificato le date degli scrutini fissati nel piano annuale delle attività (all'inizio indicati come da calendarizzare tra il 10 e 13 giugno, ciascun scrutinio richiedente un impegno di 1H a classe), la era stata informata Pt_1 che avrebbe dovuto partecipare al collegio dei docenti il 17 giugno e allo scrutinio della propria classe fissato per l'11 giugno. Quindi, dopo il termine delle attività didattiche, dal 10.6 al 30.6, la è stata Pt_1 impegnata per 3 H totali (2H nel collegio dei docenti e 1H per lo scrutinio della classe 4T). La causa, di natura documentale, sul deposito di note di trattazione scritta, viene decisa ai sensi dell'art. 127 ter cpc.
Deve, preliminarmente, darsi atto che con le note scritte depositate per l'udienza del 22 aprile 2025, parte ricorrente ha aderito al conteggio del Ministero convenuti pari ad €. 366,45 e quanto indennità per ferie Contr e festività soppresse, alla luce delle difese del ha riformulato il conteggio chiedendo la condanna del convenuto al pagamento della somma di €. 4.810, 00.
Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto nei limiti e per i motivi di seguito esplicitati.
Emerge dagli atti e non è oggetto di contestazione che la ricorrente è stataa dipendente del in forza di successivi contratti a CP_7 termine con mansioni di docente e di aver sempre svolto le medesime mansioni dei colleghi assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato Appare utile richiamare la normativa di riferimento. Quanto alla retribuzione professionale docente la Suprema corte si è pronunciata (v. Cass. Sez. Lav. del 27.7.2018 n. 20015; Cass. Sez. Lav. n.33140/19 e n. 34546/19) sulla specifica questione oggetto di causa. In particolare, con la richiamata recente pronuncia del 27.7.2018 n. 20015, la Suprema Corte ha affermato che: “l'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle “modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999” deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo”. L'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che: “con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive” ed aggiungendo, al comma 3, che
“la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...”. Tale ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto “in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio” e precisando, poi, che “per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”. Dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della retribuzione professionale docenti, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. in tal senso, fra le tante Cass. n. 17773/2017). Ne deriva che tale emolumento rientra nelle “condizioni di impiego” che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali “non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”. Ed invero, la clausola 4 dell'Accordo quadro, come interpretata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, RGL n. 926/2019 Impact;
13.9.2007, causa C307/05,
[...]
.; 8.9.2011, causa C-177/10). Parte_2
Non è inutile evidenziare che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale e astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Va.; 7.3.2013, causa C393/11, Be.). In applicazione dei predetti principi, nella fattispecie concreta deve escludersi che l'odierna parte ricorrente, supplente temporaneo, peraltro, anche per buona parte dell'anno presso l'istituto scolastico allegato agli atti, non renda una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito. Invero, anche per il personale assunto per espletare incarichi di durata inferiore a quella annuale si pongono le medesime finalità di valorizzazione della funzione docente e di riconoscimento del ruolo svolto dagli insegnanti, in relazione alle quali il trattamento accessorio è stato istituito, non essendo provate significative diversificazioni nello svolgimento dell'attività lavorativa fra assunti a tempo indeterminato e supplenti temporanei. Dunque, una volta escluse significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dall'art. 6 del d.lgs. n. 368/2001, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto europeo. Pertanto, come affermato dalla Suprema Corte, con valutazione che si condivide, deve ritenersi che “le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio “al personale docente ed educativo”, senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle «modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999» deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo. Una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4. Tali considerazioni non sembrano poste in discussione dalla successiva pronuncia della CGUE del 20/9/2018 in causa C-466/17 RGL n. 926/2019 (Mo.), che ha chiarito ulteriormente cosa debba intendersi per ragioni oggettive che possano giustificare una differenza di trattamento tra i lavoratori assunti a tempo indeterminato e i lavoratori a termine. La Corte di Giustizia ha precisato che gli Stati membri possono disporre discrezionalmente le condizioni di impiego dei dipendenti pubblici di ruolo, in particolare quando tali dipendenti fossero in precedenza assunti con contratti a termine, con criteri trasparenti e controllabili, risultando ammissibile un trattamento differenziato qualora derivi dalla necessità di tener conto di esigenze oggettive attinenti all'impiego e che sono estranee alla durata determinata del rapporto di lavoro. Quanto alle differenze tra dipendenti pubblici assunti al termine di un concorso generale e dipendenti pubblici assunti a seguito di contratti a termine possono rilevare quali ragioni giustificative le diverse qualifiche richieste o la natura delle mansioni assegnate (punti 43-46). Tuttavia, nel caso in esame – come chiarito dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza sopra richiamata – il principio di non discriminazione di derivazione comunitaria non costituisce parametro di verifica della compatibilità della legge nazionale, bensì criterio interpretativo ulteriore e risolutivo di una normativa contrattuale che, anche in forza dei consueti parametri ermeneutici, conduce all'attribuzione della retribuzione professionale docenti ai docenti assunti con contratti di supplenza temporanea, per i motivi ben illustrati dalla Cassazione qui richiamata ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. L'art. 7 del CCNL 2001 introduce la retribuzione professionale docenti con l'obiettivo di valorizzare la funzione docente e riconoscere il ruolo della funzione docente nel miglioramento del servizio scolastico: si tratta di obiettivi programmatici e non di compensi a titolo di corrispettivo per determinate attività poste in essere. Non si giustificherebbe pertanto una interpretazione restrittiva del dato contrattuale volta ad escludere determinati tipi di supplenza, come correttamente e condivisibilmente argomentato nell'ordinanza del giudice di legittimità sopra riportata, a cui si intende dare seguito. Tali considerazioni non sembrano poste in discussione dalla successiva pronuncia della CGUE del 20/9/2018 in causa C-466/17 RGL n. 926/2019 (Mo.), che ha chiarito ulteriormente cosa debba intendersi per ragioni oggettive che possano giustificare una differenza di trattamento tra i lavoratori assunti a tempo indeterminato e i lavoratori a termine. La Corte di Giustizia ha precisato che gli Stati membri possono disporre discrezionalmente le condizioni di impiego dei dipendenti pubblici di ruolo, in particolare quando tali dipendenti fossero in precedenza assunti con contratti a termine, con criteri trasparenti e controllabili, risultando ammissibile un trattamento differenziato qualora derivi dalla necessità di tener conto di esigenze oggettive attinenti all'impiego e che sono estranee alla durata determinata del rapporto di lavoro;
con particolare riferimento alle differenze tra dipendenti pubblici assunti al termine di un concorso generale e dipendenti pubblici assunti a seguito di contratti a termine possono rilevare quali ragioni giustificative le diverse qualifiche richieste o la natura delle mansioni assegnate (punti 43-46). Tuttavia, nel caso in esame – come ben chiarito dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza sopra riportata – il principio di non discriminazione di derivazione comunitaria non costituisce parametro di verifica della compatibilità della legge nazionale, bensì criterio interpretativo ulteriore e risolutivo di una normativa contrattuale che, anche in forza dei consueti parametri ermeneutici, conduce all'attribuzione della retribuzione professionale docenti ai docenti assunti con contratti di supplenza temporanea, per i motivi ben illustrati dalla Cassazione qui richiamata ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. L'art. 7 del CCNL 2001 introduce la retribuzione professionale docenti con l'obiettivo di valorizzare la funzione docente e riconoscere il ruolo della funzione docente nel miglioramento del servizio scolastico: si tratta di obiettivi programmatici e non di compensi a titolo di corrispettivo per determinate attività poste in essere. Non si giustificherebbe pertanto una interpretazione restrittiva del dato contrattuale volta ad escludere determinati tipi di supplenza, come correttamente e condivisibilmente argomentato nell'ordinanza del giudice di legittimità sopra riportata, a cui si intende dare seguito. D'altra parte, parte resistente non ha contestato l'attività di supplenza svolta dedotta, ma ha eccepito la prescrizione per i periodi lavorati antecedenti il 17/11/2023 e ha richiesto, in caso di accoglimento della domanda, il riconoscimento dell'emolumento in misura proporzionata al servizio svolto. Ne deriva, pertanto, il riconoscimento del diritto della parte ricorrente a percepire la Retribuzione Professionale Docenti con conseguente condanna dell'amministrazione al pagamento in favore dell'istante della relativa somma spettante con riguardo alle effettive ore di lavoro e per i periodi di supplenza breve prestati, come indicate nei contratti di assunzione allegati al ricorso, oltre interessi legali dalle singole scadenze sino al soddisfo, secondo il conteggio depositato da parte ricorrente che appare immune da vizi logici in quanto corrispondente alle ore assegnate alla parte ricorrente e al compenso dovuto per ogni mese, suddiviso per i giorni di servizio effettivo.
Quanto alle ferie va osservato che in punto di diritto, è noto che la materia della fruizione e monetizzazione delle ferie del personale scolastico a tempo terminato era regolata, fino all'entrata in vigore del D.L.95/2012, convertito in legge 135/2012, dagli artt. 13 e 19 del C.C.N.L. Comparto Scuola 29.11.2007 (quadriennio normativo 2006/2009 e biennio economico 2006/2007). La prima disposizione, al comma 15, prevedeva, per il personale a tempo indeterminato e per quello a tempo determinato, la monetizzazione delle ferie spettanti non godute “all'atto della cessazione del rapporto di lavoro. L'art. 19, comma 2, del C.C.N.L. prevedeva: “Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato era tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico. La fruizione delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante, il rapporto di pubblico impiego non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto”. L'art. 19 comma 2 prevedeva pertanto: a) la non obbligatorietà, per il personale assunto a tempo determinato, della fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni (invece prevista per il personale di ruolo); b) la possibilità di monetizzazione delle ferie non godute. L' art. 5 comma 8 d.l. n. 95/2012 del 06.07.2012, convertito in legge 135/2012 del 07.08.2012, ha introdotto la seguente disciplina: “le ferie
... .spettanti al personale, ... delle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico ... sono obbligatoriamente fruite secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro ... Eventuali disposizioni normative e contrattuali favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa”. La legge di stabilità 2013, n. 228/2012, ha disciplinato la fattispecie delle ferie dei docenti all'art. 1 co. 54 ss. In particolare, il comma 54 stabilisce: “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”. Il co. 55 ha invece modificato l'art. 5 co. 8 DL 95/2012 conv. L. 135/2012 che quindi recita “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile. Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”. Il comma 56 del medesimo art. 1 della predetta legge ha stabilito che le disposizioni di cui al comma 54 (obbligo del godimento delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni) e 55 (rimodulazione del divieto di monetizzazione per i docenti a tempo determinato) non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro e che le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1 settembre 2013.
Esaminato il quadro normativo nazionale occorre verificarne la compatibilità alla luce delle disposizioni contenute nelle direttive europee e dalle recente giurisprudenza della Corte di cassazione. E infatti tenuto conto che il diritto alla monetizzazione delle ferie residue non può che nascere nel momento in cui il docente non ne abbia potuto fruire, e pertanto al momento della cessazione del rapporto di lavoro, per evitare che il lavoratore non riesca in alcun modo a beneficiare di tale diritto, neppure in forma pecuniaria, l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 prevede che, in caso di fine del rapporto di lavoro, il lavoratore abbia diritto a un'indennità finanziaria per i giorni di ferie annuali non goduti (cfr. sentenza del 6 novembre 2018, Controparte_8
,C-684/16, EU:C:2018:874, punto 22 e giurisprudenza
[...] citata). Come dichiarato dalla recentissima sentenza della Corte di Giustizia (cfr sentenza C.Giustizia 18 gennaio 2024 I sezione C-218/22) e recentemente recepita dalla Suprema corte che ha statuito che ‹‹Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, soprattutto, l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande NE (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno›› (Cass. ordinanza 16715/2024; n. 28587/2024). Nonostante il contrario avviso del convenuto, il menzionato CP_1 principio di diritto non vale esclusivamente per l'arco temporale tra la fine delle lezioni ed il 30 giugno di ogni anno (data nella quale cessano le attività didattiche ex art. 74, comma 2, del d.lgs. n. 297 del 1994), poiché la S. C. ha espressamente escluso che «i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012».
Quanto alle festività soppresse la recente ordinanza n. 8926/2024, dopo aver richiamato l'art. 2 legge 937/77 ha concluso “poiché le previste quattro giornante di riposo per festività soppresse sono sostanzialmente assimilabili alle ferie, evidentemente, non possono non trovare applicazione le regole valevoli per le prime”.
Nel caso di specie l'amministrazione, in realtà, non ha dimostrato che, a fronte dei giorni di ferie e di festività soppresse maturati da parte ricorrente nel corso degli anni scolastici in questione, indicati nel prospetto inserito nel ricorso di primo grado, egli avesse potuto fruire, per essere stata adeguatamente informat0, di giornate di ferie, oltre alle giornate di sospensione dell'attività didattica previste dal calendario scolastico.
Deve pertanto essere accolta la domanda di parte ricorrente e il dev'essere condannato a Controparte_1 corrisponderle a titolo d'indennità sostitutiva per ferie non godute e festività soppresse per gli per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/ 2024 alla luce dei conteggi riformulati, la somma di euro €. 4.810, 00, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 22, trentaseiesimo comma della legge 23 dicembre 1994, n. 724, calcolata dalla maturazione del credito al saldo.
Le spese di lite, stante la serialità del contenzioso si attestano sui valori minimi sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda nella causa iscritta al n. 1041/2024 R.G. disattesa ogni altra eccezione e deduzione:
1.Dichiara tenuto e condanna il Controparte_1 al pagamento della somma di €. 6.106, 82, a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/ 2024 oltre accessori di legge;
2. accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente al riconoscimento della Retribuzione Professionale Docenti - prevista dall'art. 7 del CCNL comparto scuola del 15.3.2001;
3. per l'effetto, condanna il convenuto al pagamento delle CP_1 somme dovute a tale titolo, per l'anno scolastico 2020/2021 avendo riguardo alle effettive ore di lavoro prestate e per i periodi di supplenza scolastica breve e saltuaria come indicata in motivazione, pari a euro € 318,82 oltre interessi legali dalle scadenze al soddisfo;
4. condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite CP_1 che liquida in € 1000,00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge da distrarsi. Terni, 24 aprile 2025
Il giudice Michela Francorsi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE –GIUDICE DEL LAVORO
Il tribunale di Terni in funzione di giudice del lavoro, in persona della dottoressa Michela Francorsi, ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 1041/2024, posta in deliberazione ai sensi dell'art. 127 ter cpc tra:
rappresentata e difesa dall'avvocato Alessio Ariotto, Parte_1 elettivamente domiciliata in Torino, via Avigliana 7/68
E
, Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
anche nella sua Controparte_2 articolazione territoriale Controparte_3
[...] in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., dal funzionario delegato, Francesca Iampieri dell'Ufficio Scolastico A.T. di Terni
( , ed elettivamente domiciliati presso l' C.F._1 [...]
Controparte_4
Via Saffi, 4 –Terni
[...]
resistente SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 8 ottobre 2024, la ricorrente in epigrafe ha dedotto di essere stata dipendente del convenuto in forza CP_1 di successivi contratti a termine con mansioni di docente di scuola secondaria di II dall'a.s. 2020/2021 ed in servizio nel corrente a.s. presso l;
di aver sempre svolto le Controparte_5 medesime mansioni dei colleghi assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
che nell'a.s. 2021/2022 aveva sottoscritto contratti relativi a supplenze brevi e saltuarie ai sensi dell'art. 4, comma 3, L. n.194/1999 per complessivi 51 giorni sempre con orario settimanale completo;
che nel predetto periodo non aveva percepito in busta paga la voce retributiva denominata “Retribuzione Professionale Docenti” (RPD), contrattualmente prevista solo in favore dei docenti assunti a tempo indeterminato;
che la misura della RPD è pari ad €. 176, 10 sino a gennaio 2022. Assumeva, inoltre, che negli aa.ss. 2021/2022, 2022/2023 e 2023/ 2024 aveva stipulato contratti su posto comune e scadenza al 30 giugno ma di non aver potuto fruire delle ferie e dei giorni di riposo compensativi delle festività soppresse e di non aver ricevuto l'indennità spettante in caso di mancata fruizione.
A sostegno del ricorso ha invocato, quanto alla retribuzione professionale docente, l'applicazione all'art. 1, comma 54, della legge 24.12.2012 n. 228 oltre al principio di non discriminazione di cui alla clausola n. 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato attuato dalla Direttiva 1999/70 mentre quanto al mancato pagamento dell'indennità per ferie e festività soppresse richiamava l'art. 1, comma 54, della legge 24.12.2012 n. 228, la pronuncia della Corte UE in causa C-218/22 del 18.01.2024 nonché l' ordinanza n. 16715/2024 della Corte di Cassazione. Assumeva che il periodo da considerare è quello che va dall'inizio delle lezioni (solitamente collocato nella seconda settimana di settembre) e la fine (seconda settimana di giugno); che le festività e le domeniche non vanno computate fra i giorni di sospensione delle lezioni e quindi non rientrano fra i giorni di fruizione delle ferie ex lege;
anche le giornate di riposo relative alle festività soppresse e non fruite previste dall'art. 14 CCNL 2008 devono essere compensate economicamente. Tanto dedotto ha chiesto il pagamento a titolo di indennità per ferie non fruite e festività soppresse della somma di €. 6106,82 e quanto alla RPD di euro 318,82 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Si è costituito il convenuto, in persona del Ministro pro CP_1 tempore, il quale non si opponeva all'accoglimento della domanda nella parte in cui la ricorrente è titolare del diritto alla corresponsione della retribuzione professionale docente nei limiti dei soli periodi oggetto del ricorsoe ricorso ed effettivamente lavorati. Evidenziava che le festività soppresse non possono essere monetizzate e che le ferie non possono essere concesse d'ufficio e che possono essere fruite solo nei periodi di sospensione dell'attività scolastica e che, ai sensi dell'art. 1 comma 55 legge 228/2012, possono essere monetizzate solo per i docenti a tempo determinato e nei limiti della differenza tra i giorni maturati e i giorni in cui era consentita la fruizione. Quanto alle ferie deduceva che, sin dall'inizio di ogni anno scolastico, con delibera collegiale votata quasi sempre all'unanimità, il personale docente approva un calendario delle attività annuali (piano annuale delle attività), suscettibile di essere eventualmente modificato solo previa convocazione del Collegio (con preavviso di almeno 5 gg.) e previa approvazione a maggioranza. Tale calendario, pubblicato in chiaro all'albo sul sito internet di ogni scuola, indica tutti i giorni esatti in cui ciascun docente è tenuto a svolgere attività funzionali, rispetto alle classi a lui assegnate e che pertanto, on largo anticipo rispetto all'inizio della supplenza, ciascun docente sa se dovrà svolgere o meno attività funzionali nei periodi di sospensione dell'attività didattica;
tale piano, approvato dai lavoratori stessi e dal datore di lavoro della propria scuola, non è modificabile unilateralmente dal Dirigente scolastico.
Deduceva che per l'a.s.2023/24 ad esempio, sin dal 29 maggio 2024, con documento circolare del Dirigente scolastico, che ha specificato le date degli scrutini fissati nel piano annuale delle attività (all'inizio indicati come da calendarizzare tra il 10 e 13 giugno, ciascun scrutinio richiedente un impegno di 1H a classe), la era stata informata Pt_1 che avrebbe dovuto partecipare al collegio dei docenti il 17 giugno e allo scrutinio della propria classe fissato per l'11 giugno. Quindi, dopo il termine delle attività didattiche, dal 10.6 al 30.6, la è stata Pt_1 impegnata per 3 H totali (2H nel collegio dei docenti e 1H per lo scrutinio della classe 4T). La causa, di natura documentale, sul deposito di note di trattazione scritta, viene decisa ai sensi dell'art. 127 ter cpc.
Deve, preliminarmente, darsi atto che con le note scritte depositate per l'udienza del 22 aprile 2025, parte ricorrente ha aderito al conteggio del Ministero convenuti pari ad €. 366,45 e quanto indennità per ferie Contr e festività soppresse, alla luce delle difese del ha riformulato il conteggio chiedendo la condanna del convenuto al pagamento della somma di €. 4.810, 00.
Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto nei limiti e per i motivi di seguito esplicitati.
Emerge dagli atti e non è oggetto di contestazione che la ricorrente è stataa dipendente del in forza di successivi contratti a CP_7 termine con mansioni di docente e di aver sempre svolto le medesime mansioni dei colleghi assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato Appare utile richiamare la normativa di riferimento. Quanto alla retribuzione professionale docente la Suprema corte si è pronunciata (v. Cass. Sez. Lav. del 27.7.2018 n. 20015; Cass. Sez. Lav. n.33140/19 e n. 34546/19) sulla specifica questione oggetto di causa. In particolare, con la richiamata recente pronuncia del 27.7.2018 n. 20015, la Suprema Corte ha affermato che: “l'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle “modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999” deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo”. L'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che: “con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive” ed aggiungendo, al comma 3, che
“la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...”. Tale ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto “in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio” e precisando, poi, che “per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”. Dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della retribuzione professionale docenti, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. in tal senso, fra le tante Cass. n. 17773/2017). Ne deriva che tale emolumento rientra nelle “condizioni di impiego” che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali “non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”. Ed invero, la clausola 4 dell'Accordo quadro, come interpretata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, RGL n. 926/2019 Impact;
13.9.2007, causa C307/05,
[...]
.; 8.9.2011, causa C-177/10). Parte_2
Non è inutile evidenziare che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale e astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Va.; 7.3.2013, causa C393/11, Be.). In applicazione dei predetti principi, nella fattispecie concreta deve escludersi che l'odierna parte ricorrente, supplente temporaneo, peraltro, anche per buona parte dell'anno presso l'istituto scolastico allegato agli atti, non renda una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito. Invero, anche per il personale assunto per espletare incarichi di durata inferiore a quella annuale si pongono le medesime finalità di valorizzazione della funzione docente e di riconoscimento del ruolo svolto dagli insegnanti, in relazione alle quali il trattamento accessorio è stato istituito, non essendo provate significative diversificazioni nello svolgimento dell'attività lavorativa fra assunti a tempo indeterminato e supplenti temporanei. Dunque, una volta escluse significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dall'art. 6 del d.lgs. n. 368/2001, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto europeo. Pertanto, come affermato dalla Suprema Corte, con valutazione che si condivide, deve ritenersi che “le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio “al personale docente ed educativo”, senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle «modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999» deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo. Una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4. Tali considerazioni non sembrano poste in discussione dalla successiva pronuncia della CGUE del 20/9/2018 in causa C-466/17 RGL n. 926/2019 (Mo.), che ha chiarito ulteriormente cosa debba intendersi per ragioni oggettive che possano giustificare una differenza di trattamento tra i lavoratori assunti a tempo indeterminato e i lavoratori a termine. La Corte di Giustizia ha precisato che gli Stati membri possono disporre discrezionalmente le condizioni di impiego dei dipendenti pubblici di ruolo, in particolare quando tali dipendenti fossero in precedenza assunti con contratti a termine, con criteri trasparenti e controllabili, risultando ammissibile un trattamento differenziato qualora derivi dalla necessità di tener conto di esigenze oggettive attinenti all'impiego e che sono estranee alla durata determinata del rapporto di lavoro. Quanto alle differenze tra dipendenti pubblici assunti al termine di un concorso generale e dipendenti pubblici assunti a seguito di contratti a termine possono rilevare quali ragioni giustificative le diverse qualifiche richieste o la natura delle mansioni assegnate (punti 43-46). Tuttavia, nel caso in esame – come chiarito dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza sopra richiamata – il principio di non discriminazione di derivazione comunitaria non costituisce parametro di verifica della compatibilità della legge nazionale, bensì criterio interpretativo ulteriore e risolutivo di una normativa contrattuale che, anche in forza dei consueti parametri ermeneutici, conduce all'attribuzione della retribuzione professionale docenti ai docenti assunti con contratti di supplenza temporanea, per i motivi ben illustrati dalla Cassazione qui richiamata ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. L'art. 7 del CCNL 2001 introduce la retribuzione professionale docenti con l'obiettivo di valorizzare la funzione docente e riconoscere il ruolo della funzione docente nel miglioramento del servizio scolastico: si tratta di obiettivi programmatici e non di compensi a titolo di corrispettivo per determinate attività poste in essere. Non si giustificherebbe pertanto una interpretazione restrittiva del dato contrattuale volta ad escludere determinati tipi di supplenza, come correttamente e condivisibilmente argomentato nell'ordinanza del giudice di legittimità sopra riportata, a cui si intende dare seguito. Tali considerazioni non sembrano poste in discussione dalla successiva pronuncia della CGUE del 20/9/2018 in causa C-466/17 RGL n. 926/2019 (Mo.), che ha chiarito ulteriormente cosa debba intendersi per ragioni oggettive che possano giustificare una differenza di trattamento tra i lavoratori assunti a tempo indeterminato e i lavoratori a termine. La Corte di Giustizia ha precisato che gli Stati membri possono disporre discrezionalmente le condizioni di impiego dei dipendenti pubblici di ruolo, in particolare quando tali dipendenti fossero in precedenza assunti con contratti a termine, con criteri trasparenti e controllabili, risultando ammissibile un trattamento differenziato qualora derivi dalla necessità di tener conto di esigenze oggettive attinenti all'impiego e che sono estranee alla durata determinata del rapporto di lavoro;
con particolare riferimento alle differenze tra dipendenti pubblici assunti al termine di un concorso generale e dipendenti pubblici assunti a seguito di contratti a termine possono rilevare quali ragioni giustificative le diverse qualifiche richieste o la natura delle mansioni assegnate (punti 43-46). Tuttavia, nel caso in esame – come ben chiarito dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza sopra riportata – il principio di non discriminazione di derivazione comunitaria non costituisce parametro di verifica della compatibilità della legge nazionale, bensì criterio interpretativo ulteriore e risolutivo di una normativa contrattuale che, anche in forza dei consueti parametri ermeneutici, conduce all'attribuzione della retribuzione professionale docenti ai docenti assunti con contratti di supplenza temporanea, per i motivi ben illustrati dalla Cassazione qui richiamata ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. L'art. 7 del CCNL 2001 introduce la retribuzione professionale docenti con l'obiettivo di valorizzare la funzione docente e riconoscere il ruolo della funzione docente nel miglioramento del servizio scolastico: si tratta di obiettivi programmatici e non di compensi a titolo di corrispettivo per determinate attività poste in essere. Non si giustificherebbe pertanto una interpretazione restrittiva del dato contrattuale volta ad escludere determinati tipi di supplenza, come correttamente e condivisibilmente argomentato nell'ordinanza del giudice di legittimità sopra riportata, a cui si intende dare seguito. D'altra parte, parte resistente non ha contestato l'attività di supplenza svolta dedotta, ma ha eccepito la prescrizione per i periodi lavorati antecedenti il 17/11/2023 e ha richiesto, in caso di accoglimento della domanda, il riconoscimento dell'emolumento in misura proporzionata al servizio svolto. Ne deriva, pertanto, il riconoscimento del diritto della parte ricorrente a percepire la Retribuzione Professionale Docenti con conseguente condanna dell'amministrazione al pagamento in favore dell'istante della relativa somma spettante con riguardo alle effettive ore di lavoro e per i periodi di supplenza breve prestati, come indicate nei contratti di assunzione allegati al ricorso, oltre interessi legali dalle singole scadenze sino al soddisfo, secondo il conteggio depositato da parte ricorrente che appare immune da vizi logici in quanto corrispondente alle ore assegnate alla parte ricorrente e al compenso dovuto per ogni mese, suddiviso per i giorni di servizio effettivo.
Quanto alle ferie va osservato che in punto di diritto, è noto che la materia della fruizione e monetizzazione delle ferie del personale scolastico a tempo terminato era regolata, fino all'entrata in vigore del D.L.95/2012, convertito in legge 135/2012, dagli artt. 13 e 19 del C.C.N.L. Comparto Scuola 29.11.2007 (quadriennio normativo 2006/2009 e biennio economico 2006/2007). La prima disposizione, al comma 15, prevedeva, per il personale a tempo indeterminato e per quello a tempo determinato, la monetizzazione delle ferie spettanti non godute “all'atto della cessazione del rapporto di lavoro. L'art. 19, comma 2, del C.C.N.L. prevedeva: “Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato era tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico. La fruizione delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante, il rapporto di pubblico impiego non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto”. L'art. 19 comma 2 prevedeva pertanto: a) la non obbligatorietà, per il personale assunto a tempo determinato, della fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni (invece prevista per il personale di ruolo); b) la possibilità di monetizzazione delle ferie non godute. L' art. 5 comma 8 d.l. n. 95/2012 del 06.07.2012, convertito in legge 135/2012 del 07.08.2012, ha introdotto la seguente disciplina: “le ferie
... .spettanti al personale, ... delle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico ... sono obbligatoriamente fruite secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro ... Eventuali disposizioni normative e contrattuali favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa”. La legge di stabilità 2013, n. 228/2012, ha disciplinato la fattispecie delle ferie dei docenti all'art. 1 co. 54 ss. In particolare, il comma 54 stabilisce: “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”. Il co. 55 ha invece modificato l'art. 5 co. 8 DL 95/2012 conv. L. 135/2012 che quindi recita “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile. Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”. Il comma 56 del medesimo art. 1 della predetta legge ha stabilito che le disposizioni di cui al comma 54 (obbligo del godimento delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni) e 55 (rimodulazione del divieto di monetizzazione per i docenti a tempo determinato) non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro e che le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1 settembre 2013.
Esaminato il quadro normativo nazionale occorre verificarne la compatibilità alla luce delle disposizioni contenute nelle direttive europee e dalle recente giurisprudenza della Corte di cassazione. E infatti tenuto conto che il diritto alla monetizzazione delle ferie residue non può che nascere nel momento in cui il docente non ne abbia potuto fruire, e pertanto al momento della cessazione del rapporto di lavoro, per evitare che il lavoratore non riesca in alcun modo a beneficiare di tale diritto, neppure in forma pecuniaria, l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 prevede che, in caso di fine del rapporto di lavoro, il lavoratore abbia diritto a un'indennità finanziaria per i giorni di ferie annuali non goduti (cfr. sentenza del 6 novembre 2018, Controparte_8
,C-684/16, EU:C:2018:874, punto 22 e giurisprudenza
[...] citata). Come dichiarato dalla recentissima sentenza della Corte di Giustizia (cfr sentenza C.Giustizia 18 gennaio 2024 I sezione C-218/22) e recentemente recepita dalla Suprema corte che ha statuito che ‹‹Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, soprattutto, l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande NE (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno›› (Cass. ordinanza 16715/2024; n. 28587/2024). Nonostante il contrario avviso del convenuto, il menzionato CP_1 principio di diritto non vale esclusivamente per l'arco temporale tra la fine delle lezioni ed il 30 giugno di ogni anno (data nella quale cessano le attività didattiche ex art. 74, comma 2, del d.lgs. n. 297 del 1994), poiché la S. C. ha espressamente escluso che «i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012».
Quanto alle festività soppresse la recente ordinanza n. 8926/2024, dopo aver richiamato l'art. 2 legge 937/77 ha concluso “poiché le previste quattro giornante di riposo per festività soppresse sono sostanzialmente assimilabili alle ferie, evidentemente, non possono non trovare applicazione le regole valevoli per le prime”.
Nel caso di specie l'amministrazione, in realtà, non ha dimostrato che, a fronte dei giorni di ferie e di festività soppresse maturati da parte ricorrente nel corso degli anni scolastici in questione, indicati nel prospetto inserito nel ricorso di primo grado, egli avesse potuto fruire, per essere stata adeguatamente informat0, di giornate di ferie, oltre alle giornate di sospensione dell'attività didattica previste dal calendario scolastico.
Deve pertanto essere accolta la domanda di parte ricorrente e il dev'essere condannato a Controparte_1 corrisponderle a titolo d'indennità sostitutiva per ferie non godute e festività soppresse per gli per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/ 2024 alla luce dei conteggi riformulati, la somma di euro €. 4.810, 00, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 22, trentaseiesimo comma della legge 23 dicembre 1994, n. 724, calcolata dalla maturazione del credito al saldo.
Le spese di lite, stante la serialità del contenzioso si attestano sui valori minimi sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda nella causa iscritta al n. 1041/2024 R.G. disattesa ogni altra eccezione e deduzione:
1.Dichiara tenuto e condanna il Controparte_1 al pagamento della somma di €. 6.106, 82, a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/ 2024 oltre accessori di legge;
2. accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente al riconoscimento della Retribuzione Professionale Docenti - prevista dall'art. 7 del CCNL comparto scuola del 15.3.2001;
3. per l'effetto, condanna il convenuto al pagamento delle CP_1 somme dovute a tale titolo, per l'anno scolastico 2020/2021 avendo riguardo alle effettive ore di lavoro prestate e per i periodi di supplenza scolastica breve e saltuaria come indicata in motivazione, pari a euro € 318,82 oltre interessi legali dalle scadenze al soddisfo;
4. condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite CP_1 che liquida in € 1000,00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge da distrarsi. Terni, 24 aprile 2025
Il giudice Michela Francorsi