Articolo 9 della Legge 21 novembre 2000, n. 353
Articolo 8Articolo 10
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1 dicembre 2000
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11 novembre 2001
Art. 9. Attivita' di monitoraggio e relazione al Parlamento 1. Il Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile, avvalendosi ((. . .)) del Dipartimento, svolge attivita' di monitoraggio sugli adempimenti previsti dalla presente legge e, decorso un anno dalla data di entrata in vigore di quest'ultima, riferisce al Parlamento sullo stato di attuazione della legge stessa.
Entrata in vigore il 11 novembre 2001