CGT2
Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. III, sentenza 28/01/2026, n. 794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 794 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 794/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 27/10/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
NE SALVATORE, Relatore
COPPA DARIA, Giudice
in data 27/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3897/2022 depositato il 12/07/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Augusta - Indirizzo_1
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Difensore_5 - CF_Difensore_5
Difensore_6 - CF_Difensore_6
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 89/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 1 e pubblicata il 07/01/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 10581 IMU 2014 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 20/05/2020 RGR N. 678/2020, Il ricorrente Ricorrente_1, - assistito e difeso dall'Avv.ti Difensore_1 e Difensore_2 del foro di Siracusa, come da procura in atti, impugna l'atto di accertamento N° 10581 del 14/11/2019 di complessive euro 4.028,00, relativo alla imposta IMU e accessori anno 2014, notificato al ricorrente in data 7/12/2019 dal Comune di Augusta.
Il ricorrente con il suddetto ricorso evidenzia i seguenti motivi di gravame:
1. Esenzione del terreno in comune montano;
2. Esenzione IMU per i terreni agricoli coltivati da coltivatori diretti;
3. Nullità della pretesa tributaria per difetto del presupposto impositivo;
4. intassabilità del terreno incolto sterile, in quanto non coltivato per allagamenti;
Il ricorrente chiede l'annullamento dell'atto di accertamento IMU e la condanna al pagamento delle spese processuali.
Si costituisce il Comune di Augusta con apposite controdeduzioni depositate il 26/08/2020 che contesta gli addebiti mossi dal ricorrente, facendo rilevare che il terreno agricolo non situato in zona montana e, pertanto, soggetto a tassazione IMU.
L'Ente comunale, chiede il rigetto del ricorso e la conferma dell'atto di accertamento con condanna al pagamento delle spese processuali.
Affermava la Corte adita:
“Il ricorrente si duole della omessa esenzione IMU, essendo il terreno agricolo in zona montana;
della esenzione IMU per i coltivatori diretti;
inoltre, lamenta la non tassabilità del terreno, in quanto incolto sterile a seguito allagamenti del terreno che non hanno permesso la coltivazione del fondo agricolo.
Il ricorso è infondato.
I terreni agricoli contenuti nell'atto di accertamento non sono montani non essendo compresi nell'elenco di cui al Decreto Ministero Finanze N° 9 del 14/6/1993, pertanto soggetti a tassazione IMU. Inoltre, la esenzione
IMU dei terreni agricoli per i coltivatori diretti non è provata, per cui i terreni agricoli sono soggetti ad IMU.
Invero, l'agevolazione fiscale prevista per i terreni agricoli posseduti dai soggetti di cui all'art. 58 D.LGS N°
446/1997 è subordinata alla ricorrenza dei requisiti della qualifica da parte del possessore del terreno di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale, desumibile dall'iscrizione negli appositi elenchi di cui all'art. 11 Legge N° 9 /1963, e della conduzione effettiva dei terreni agricoli che deve essere provata dal contribuente.
La circostanza, poi, che il terreno agricolo non è stato coltivato per i danneggiamenti subiti, non esclude la soggezione del terreno agricolo alla tassazione IMU.“ Avverso la predetta sentenza proponeva appello il sig. Ricorrente_1 con atto del 12 Luglio 2022 deducendo i seguenti motivi.
Si evidenzia che l'intimazione di pagamento impugnata era da dichiararsi nulla in quanto il ricorrente è coltivatore diretto e il terreno in questione è incolto e rientra nel novero dei “terreni agricoli” e quindi segue le stesse regole dell'esenzione IMU, riscritte dalla c.d. legge di Stabilità (co. 13 L. n. 208/2015). E' stato compiutamente dimostrato dall'odierno appellante che, a partire dall'annata agraria 2005\2006, il proprio terreno era stato più volte allagato, con gravi danni agli impianti agrumicoli ed alla produzione, causa mancanza o mal funzionamento delle idrovore gestite dal Consorzio di Bonifica 10 Siracusa, nel cui comprensorio di competenza esso ricade. Pertanto, il fondo agricolo in questione sin da tale epoca non è più stato in condizione di essere coltivato. La qualifica di coltivatore diretto del Sig. Ric._1, pur non essendo mai stata da questi comprovata mediante deposito documentale, è stata da egli dedotta e non contestata dal Comune di Augusta, che nelle proprie controdeduzioni ha omesso qualsivoglia eccezione sul punto.
Alla luce dei suesposti motivi chiedeva che, in accoglimento del presente appello, venga riformata la sentenza n. 89/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa sez. 1 e depositata il 07 Gennaio
2022, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del difensore ex art. 93 c.p.c..
Si costituisce nel giudizio di appello il Comune di Augusta che con atto di controdeduzioni eccepisce l'infondatezza in ordine ai singoli motivi di appello.
La sentenza di primo grado ha rigettato il ricorso perché non sussiste alcuna prova del diritto alla esenzione.
Il ricorrente sostiene di non dovere il tributo perché il terreno è incolto ed improduttivo a causa di continui allagamenti e di aver, comunque, diritto alla esenzione per coltivatore diretto in quanto, pur non avendo documentato tale qualità, il comune non ha contestato tale affermazione che, pertanto, si deve ritenere come ammessa. È irrilevante ai fini della pretesa impositiva la inutilizzabilità del terreno. La esenzione per coltivatore diretto richiede la dimostrazione della qualità di lavoratore della terra o di imprenditore agricolo iscritto in appositi elenchi e la iscrizione al trattamento pensionistico INPS oltre alla prova dell'effettivo svolgimento della attività.
Conclude chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna di parte appellante alle spese del giudizio.
In data 08 Settembre 2025 parte appellante deposita memoria illustrativa.
In data 16 Settembre 2025 il Comune di Augusta deposita memoria illustrative.
All'udienza del 27 Ottobre 2025 la causa viene trattata e posta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, esaminati gli atti del procedimento, ritiene l'appello infondato e, pertanto, non meritevole di accoglimento.
La controversia attiene alla legittimità dell'avviso di accertamento IMU 2014 relativo a terreni agricoli siti in Indirizzo_1 (Dati_Catastali_1) nel Comune di Augusta. L'unico profilo centrale di lite in grado di appello riguarda: la sussistenza o meno del diritto all'esenzione IMU per terreni agricoli posseduti da soggetto qualificabile come coltivatore diretto (ovvero imprenditore agricolo a titolo principale); e, in particolare, se tale qualità possa dirsi provata per effetto del principio di non contestazione ex art.115 c. p. c. , come sostenuto dall'appellante, oppure se resti a carico del contribuente l'onere di fornire adeguata prova documentale dei requisiti previsti dalla legge, come affermato dal Comune e dalla sentenza di primo grado. La questione della incoltivazione e dannosità del terreno (ascritta a ripetuti allagamenti e al malfunzionamento delle idrovore del Consorzio di bonifica) è dedotta dall'appellante, ma rileva solo in via mediata, atteso che, come correttamente osservato in prime cure, il mero stato di mancata coltivazione non integra, di per sé, un'esenzione IMU, né esclude il presupposto impositivo.
L'appellante fonda il proprio gravame in via principale sull'assunto secondo cui, avendo egli allegato sin dal primo grado la propria qualità di coltivatore diretto e non essendo tale circostanza stata specificamente contestata dal Comune di Augusta, essa dovrebbe considerarsi fatto pacifico e, come tale, pienamente provato ai sensi dell'art.115 c. p. c. , anche nel processo tributario. È pacifico che, a seguito della riforma dell'art.115 c. p. c. (ad opera dell'art.45, comma 14, L.18 giugno 2009,n.69), il principio di non contestazione abbia assunto la dignità di principio generale del processo civile, e che la giurisprudenza di legittimità ne abbia più volte riconosciuto l'applicabilità anche al processo tributario, pur con gli adattamenti richiesti dalla diversa natura del giudizio e dalla indisponibilità dei diritti in esso coinvolti. Tuttavia, ai fini della presente decisione, occorre tenere fermi alcuni punti:
1. La non contestazione: opera sul piano probatorio e comporta, in linea di principio, che i fatti storici specificamente allegati e non oggetto di specifica contestazione siano considerati acquisiti al processo come fatti pacifici;
non può, però, essere meccanicamente estesa sino a ritenere provati elementi qualificanti costitutivi di un diritto ad esenzione/agevolazione fiscale, in mancanza di ogni supporto documentale, specie in una materia in cui vigono principi di stretta legalità e tipicità dei presupposti di imposizione ed esenzione.
2. In materia tributaria, la prova dei presupposti di un'esenzione o agevolazione è pacificamente a carico del contribuente che la invoca. Nel caso di esenzione IMU per terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli, la normativa richiede, tra l'altro: l'esistenza della qualifica soggettiva (coltivatore diretto/IAP); la relativa iscrizione negli appositi elenchi
(ex art.11 L. n9. /1963 e connessa disciplina previdenziale); la conduzione effettiva del fondo.
3. Anche qualora il principio di non contestazione possa rilevare ai fini della valutazione dei fatti storici allegati, esso non può surrogare integralmente quell'onere probatorio documentale che l'ordinamento esige per l'accesso a un beneficio derogatorio come l'esenzione dall'imposta. La natura eccezionale delle esenzioni tributarie impone, infatti, una rigorosa dimostrazione dei relativi presupposti, non potendo la sola mancata contestazione trasformare una mera allegazione difensiva in prova piena di un requisito soggettivo normativamente tipizzato. Nel caso di specie, dalla lettura degli atti emerge che: il contribuente si è limitato ad allegare, in via assertiva, la propria qualità di coltivatore diretto;
egli non ha prodotto: certificazione di iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti;
documentazione INPS attestante la propria posizione previdenziale come lavoratore agricolo autonomo/coltivatore diretto;
ulteriori elementi documentali idonei a comprovare l'effettiva conduzione del fondo in proprio. Le deduzioni del Comune – che, già in primo grado, hanno posto in evidenza l'assenza di prova documentale della qualità di coltivatore diretto e l'insussistenza dei presupposti dell'esenzione – non possono essere interpretate come ammissione del fatto storico allegato dal contribuente, né come rinuncia a contestarlo. Al contrario, l'insistenza sulla mancanza di prova si risolve in una sostanziale contestazione della sussistenza dei requisiti soggettivi richiesti dalla normativa di favore.
Ne consegue che: l'assunto dell'appellante, secondo cui la qualità di coltivatore diretto sarebbe pacificamente ammessa inter partes per mancata contestazione, non trova riscontro nel complessivo tenore difensivo dell'ente impositore;
la non contestazione, per come configurata nel presente giudizio, non può comunque surrogare il difetto di prova documentale di un presupposto agevolativo. Pertanto, correttamente il giudice di prime cure ha ritenuto non provata la qualità di coltivatore diretto del sig. Ric._1 e, per l'effetto, insussistente il diritto all'esenzione IMU invocata.
L'appellante insiste, altresì, sul fatto che il terreno in oggetto, sin dall'annata agraria 2005/2006, sarebbe stato ripetutamente allagato, con conseguenti gravi danni agli impianti agrumicoli ed alla produzione, a causa di asserite omissioni del Consorzio di Bonifica n.10 di Siracusa. Anche a voler ritenere tali circostanze dimostrate in fatto, esse non incidono, di per sé, sul presupposto oggettivo dell'IMU, che è ancorato alla proprietà o altro diritto reale sull'immobile e non al suo effettivo sfruttamento reddituale. In assenza di una specifica disciplina derogatoria che preveda esenzioni o riduzioni del tributo in relazione a stati di incoltivazione derivanti da eventi dannosi o da omissioni di terzi, la mera circostanza che il terreno sia rimasto incolto o improduttivo: non elide il presupposto impositivo;
non è sufficiente a fondare un diritto all'esenzione.
Sotto tale profilo, dunque, la sentenza di primo grado va condivisa laddove afferma che “la circostanza che il terreno agricolo non sia stato coltivato per i danneggiamenti subiti non esclude la soggezione del terreno agricolo alla tassazione IMU”. Nel caso di specie, tenuto conto della ragionevolezza della decisione adottata dal primo giudice che ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto desumibili dalle norme di Legge, la sentenza di primo grado impugnata, pertanto, risulta giuridicamente corretta, ben motivata ed immune di vizi logici e conseguentemente, all'esito definitivo del giudizio, l'appello proposto da Ricorrente_1 va rigettato.
Alla luce delle superiori considerazioni, si impone, perciò, la conferma della sentenza di primo grado.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sede Centrale di Palermo, Sezione n. 3 definitivamente pronunziando, rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata.
Condanna la parte appellante al pagamento in favore del Comune di Augusta, delle spese processuali del
Secondo Grado del giudizio che liquida in euro 800,00 (ottocento/00), oltre accessori di Legge se dovuti.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della III Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di
Secondo Grado della Sicilia il 27 Ottobre 2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
(Dott. Salvatore Panebianco) (Dott. Afredo Montalto)
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 27/10/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
NE SALVATORE, Relatore
COPPA DARIA, Giudice
in data 27/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3897/2022 depositato il 12/07/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Augusta - Indirizzo_1
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Difensore_5 - CF_Difensore_5
Difensore_6 - CF_Difensore_6
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 89/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 1 e pubblicata il 07/01/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 10581 IMU 2014 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 20/05/2020 RGR N. 678/2020, Il ricorrente Ricorrente_1, - assistito e difeso dall'Avv.ti Difensore_1 e Difensore_2 del foro di Siracusa, come da procura in atti, impugna l'atto di accertamento N° 10581 del 14/11/2019 di complessive euro 4.028,00, relativo alla imposta IMU e accessori anno 2014, notificato al ricorrente in data 7/12/2019 dal Comune di Augusta.
Il ricorrente con il suddetto ricorso evidenzia i seguenti motivi di gravame:
1. Esenzione del terreno in comune montano;
2. Esenzione IMU per i terreni agricoli coltivati da coltivatori diretti;
3. Nullità della pretesa tributaria per difetto del presupposto impositivo;
4. intassabilità del terreno incolto sterile, in quanto non coltivato per allagamenti;
Il ricorrente chiede l'annullamento dell'atto di accertamento IMU e la condanna al pagamento delle spese processuali.
Si costituisce il Comune di Augusta con apposite controdeduzioni depositate il 26/08/2020 che contesta gli addebiti mossi dal ricorrente, facendo rilevare che il terreno agricolo non situato in zona montana e, pertanto, soggetto a tassazione IMU.
L'Ente comunale, chiede il rigetto del ricorso e la conferma dell'atto di accertamento con condanna al pagamento delle spese processuali.
Affermava la Corte adita:
“Il ricorrente si duole della omessa esenzione IMU, essendo il terreno agricolo in zona montana;
della esenzione IMU per i coltivatori diretti;
inoltre, lamenta la non tassabilità del terreno, in quanto incolto sterile a seguito allagamenti del terreno che non hanno permesso la coltivazione del fondo agricolo.
Il ricorso è infondato.
I terreni agricoli contenuti nell'atto di accertamento non sono montani non essendo compresi nell'elenco di cui al Decreto Ministero Finanze N° 9 del 14/6/1993, pertanto soggetti a tassazione IMU. Inoltre, la esenzione
IMU dei terreni agricoli per i coltivatori diretti non è provata, per cui i terreni agricoli sono soggetti ad IMU.
Invero, l'agevolazione fiscale prevista per i terreni agricoli posseduti dai soggetti di cui all'art. 58 D.LGS N°
446/1997 è subordinata alla ricorrenza dei requisiti della qualifica da parte del possessore del terreno di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale, desumibile dall'iscrizione negli appositi elenchi di cui all'art. 11 Legge N° 9 /1963, e della conduzione effettiva dei terreni agricoli che deve essere provata dal contribuente.
La circostanza, poi, che il terreno agricolo non è stato coltivato per i danneggiamenti subiti, non esclude la soggezione del terreno agricolo alla tassazione IMU.“ Avverso la predetta sentenza proponeva appello il sig. Ricorrente_1 con atto del 12 Luglio 2022 deducendo i seguenti motivi.
Si evidenzia che l'intimazione di pagamento impugnata era da dichiararsi nulla in quanto il ricorrente è coltivatore diretto e il terreno in questione è incolto e rientra nel novero dei “terreni agricoli” e quindi segue le stesse regole dell'esenzione IMU, riscritte dalla c.d. legge di Stabilità (co. 13 L. n. 208/2015). E' stato compiutamente dimostrato dall'odierno appellante che, a partire dall'annata agraria 2005\2006, il proprio terreno era stato più volte allagato, con gravi danni agli impianti agrumicoli ed alla produzione, causa mancanza o mal funzionamento delle idrovore gestite dal Consorzio di Bonifica 10 Siracusa, nel cui comprensorio di competenza esso ricade. Pertanto, il fondo agricolo in questione sin da tale epoca non è più stato in condizione di essere coltivato. La qualifica di coltivatore diretto del Sig. Ric._1, pur non essendo mai stata da questi comprovata mediante deposito documentale, è stata da egli dedotta e non contestata dal Comune di Augusta, che nelle proprie controdeduzioni ha omesso qualsivoglia eccezione sul punto.
Alla luce dei suesposti motivi chiedeva che, in accoglimento del presente appello, venga riformata la sentenza n. 89/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa sez. 1 e depositata il 07 Gennaio
2022, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del difensore ex art. 93 c.p.c..
Si costituisce nel giudizio di appello il Comune di Augusta che con atto di controdeduzioni eccepisce l'infondatezza in ordine ai singoli motivi di appello.
La sentenza di primo grado ha rigettato il ricorso perché non sussiste alcuna prova del diritto alla esenzione.
Il ricorrente sostiene di non dovere il tributo perché il terreno è incolto ed improduttivo a causa di continui allagamenti e di aver, comunque, diritto alla esenzione per coltivatore diretto in quanto, pur non avendo documentato tale qualità, il comune non ha contestato tale affermazione che, pertanto, si deve ritenere come ammessa. È irrilevante ai fini della pretesa impositiva la inutilizzabilità del terreno. La esenzione per coltivatore diretto richiede la dimostrazione della qualità di lavoratore della terra o di imprenditore agricolo iscritto in appositi elenchi e la iscrizione al trattamento pensionistico INPS oltre alla prova dell'effettivo svolgimento della attività.
Conclude chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna di parte appellante alle spese del giudizio.
In data 08 Settembre 2025 parte appellante deposita memoria illustrativa.
In data 16 Settembre 2025 il Comune di Augusta deposita memoria illustrative.
All'udienza del 27 Ottobre 2025 la causa viene trattata e posta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, esaminati gli atti del procedimento, ritiene l'appello infondato e, pertanto, non meritevole di accoglimento.
La controversia attiene alla legittimità dell'avviso di accertamento IMU 2014 relativo a terreni agricoli siti in Indirizzo_1 (Dati_Catastali_1) nel Comune di Augusta. L'unico profilo centrale di lite in grado di appello riguarda: la sussistenza o meno del diritto all'esenzione IMU per terreni agricoli posseduti da soggetto qualificabile come coltivatore diretto (ovvero imprenditore agricolo a titolo principale); e, in particolare, se tale qualità possa dirsi provata per effetto del principio di non contestazione ex art.115 c. p. c. , come sostenuto dall'appellante, oppure se resti a carico del contribuente l'onere di fornire adeguata prova documentale dei requisiti previsti dalla legge, come affermato dal Comune e dalla sentenza di primo grado. La questione della incoltivazione e dannosità del terreno (ascritta a ripetuti allagamenti e al malfunzionamento delle idrovore del Consorzio di bonifica) è dedotta dall'appellante, ma rileva solo in via mediata, atteso che, come correttamente osservato in prime cure, il mero stato di mancata coltivazione non integra, di per sé, un'esenzione IMU, né esclude il presupposto impositivo.
L'appellante fonda il proprio gravame in via principale sull'assunto secondo cui, avendo egli allegato sin dal primo grado la propria qualità di coltivatore diretto e non essendo tale circostanza stata specificamente contestata dal Comune di Augusta, essa dovrebbe considerarsi fatto pacifico e, come tale, pienamente provato ai sensi dell'art.115 c. p. c. , anche nel processo tributario. È pacifico che, a seguito della riforma dell'art.115 c. p. c. (ad opera dell'art.45, comma 14, L.18 giugno 2009,n.69), il principio di non contestazione abbia assunto la dignità di principio generale del processo civile, e che la giurisprudenza di legittimità ne abbia più volte riconosciuto l'applicabilità anche al processo tributario, pur con gli adattamenti richiesti dalla diversa natura del giudizio e dalla indisponibilità dei diritti in esso coinvolti. Tuttavia, ai fini della presente decisione, occorre tenere fermi alcuni punti:
1. La non contestazione: opera sul piano probatorio e comporta, in linea di principio, che i fatti storici specificamente allegati e non oggetto di specifica contestazione siano considerati acquisiti al processo come fatti pacifici;
non può, però, essere meccanicamente estesa sino a ritenere provati elementi qualificanti costitutivi di un diritto ad esenzione/agevolazione fiscale, in mancanza di ogni supporto documentale, specie in una materia in cui vigono principi di stretta legalità e tipicità dei presupposti di imposizione ed esenzione.
2. In materia tributaria, la prova dei presupposti di un'esenzione o agevolazione è pacificamente a carico del contribuente che la invoca. Nel caso di esenzione IMU per terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli, la normativa richiede, tra l'altro: l'esistenza della qualifica soggettiva (coltivatore diretto/IAP); la relativa iscrizione negli appositi elenchi
(ex art.11 L. n9. /1963 e connessa disciplina previdenziale); la conduzione effettiva del fondo.
3. Anche qualora il principio di non contestazione possa rilevare ai fini della valutazione dei fatti storici allegati, esso non può surrogare integralmente quell'onere probatorio documentale che l'ordinamento esige per l'accesso a un beneficio derogatorio come l'esenzione dall'imposta. La natura eccezionale delle esenzioni tributarie impone, infatti, una rigorosa dimostrazione dei relativi presupposti, non potendo la sola mancata contestazione trasformare una mera allegazione difensiva in prova piena di un requisito soggettivo normativamente tipizzato. Nel caso di specie, dalla lettura degli atti emerge che: il contribuente si è limitato ad allegare, in via assertiva, la propria qualità di coltivatore diretto;
egli non ha prodotto: certificazione di iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti;
documentazione INPS attestante la propria posizione previdenziale come lavoratore agricolo autonomo/coltivatore diretto;
ulteriori elementi documentali idonei a comprovare l'effettiva conduzione del fondo in proprio. Le deduzioni del Comune – che, già in primo grado, hanno posto in evidenza l'assenza di prova documentale della qualità di coltivatore diretto e l'insussistenza dei presupposti dell'esenzione – non possono essere interpretate come ammissione del fatto storico allegato dal contribuente, né come rinuncia a contestarlo. Al contrario, l'insistenza sulla mancanza di prova si risolve in una sostanziale contestazione della sussistenza dei requisiti soggettivi richiesti dalla normativa di favore.
Ne consegue che: l'assunto dell'appellante, secondo cui la qualità di coltivatore diretto sarebbe pacificamente ammessa inter partes per mancata contestazione, non trova riscontro nel complessivo tenore difensivo dell'ente impositore;
la non contestazione, per come configurata nel presente giudizio, non può comunque surrogare il difetto di prova documentale di un presupposto agevolativo. Pertanto, correttamente il giudice di prime cure ha ritenuto non provata la qualità di coltivatore diretto del sig. Ric._1 e, per l'effetto, insussistente il diritto all'esenzione IMU invocata.
L'appellante insiste, altresì, sul fatto che il terreno in oggetto, sin dall'annata agraria 2005/2006, sarebbe stato ripetutamente allagato, con conseguenti gravi danni agli impianti agrumicoli ed alla produzione, a causa di asserite omissioni del Consorzio di Bonifica n.10 di Siracusa. Anche a voler ritenere tali circostanze dimostrate in fatto, esse non incidono, di per sé, sul presupposto oggettivo dell'IMU, che è ancorato alla proprietà o altro diritto reale sull'immobile e non al suo effettivo sfruttamento reddituale. In assenza di una specifica disciplina derogatoria che preveda esenzioni o riduzioni del tributo in relazione a stati di incoltivazione derivanti da eventi dannosi o da omissioni di terzi, la mera circostanza che il terreno sia rimasto incolto o improduttivo: non elide il presupposto impositivo;
non è sufficiente a fondare un diritto all'esenzione.
Sotto tale profilo, dunque, la sentenza di primo grado va condivisa laddove afferma che “la circostanza che il terreno agricolo non sia stato coltivato per i danneggiamenti subiti non esclude la soggezione del terreno agricolo alla tassazione IMU”. Nel caso di specie, tenuto conto della ragionevolezza della decisione adottata dal primo giudice che ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto desumibili dalle norme di Legge, la sentenza di primo grado impugnata, pertanto, risulta giuridicamente corretta, ben motivata ed immune di vizi logici e conseguentemente, all'esito definitivo del giudizio, l'appello proposto da Ricorrente_1 va rigettato.
Alla luce delle superiori considerazioni, si impone, perciò, la conferma della sentenza di primo grado.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sede Centrale di Palermo, Sezione n. 3 definitivamente pronunziando, rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata.
Condanna la parte appellante al pagamento in favore del Comune di Augusta, delle spese processuali del
Secondo Grado del giudizio che liquida in euro 800,00 (ottocento/00), oltre accessori di Legge se dovuti.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della III Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di
Secondo Grado della Sicilia il 27 Ottobre 2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
(Dott. Salvatore Panebianco) (Dott. Afredo Montalto)