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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 17/10/2025, n. 523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 523 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 848/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott. LO RV, nella causa civile n. 848/2025
Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da
(avv. Giuseppe Ierisi) Parte_1
- ricorrente -
contro
(avv. Roberto Annovazzi) CP_1
- convenuto–
(avv. Luciana Campanelli) Controparte_2
ha emesso e pubblicato, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 17.10.2025, alle ore 13.00, la seguente
SENTENZA
ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Perugia in funzione di giudice del Parte_1
CP_ lavoro l' e l' proponendo opposizione avverso l'intimazione di Controparte_2
pagamento n. 08020259000225543000 emessa il 24.01.2025 e notificata il 6.5.2025 a mezzo della quale chiedeva il pagamento della somma complessiva di €87.816,22. CP_3
CP_
Ha eccepito, tra l'altro, la prescrizione dei contributi previdenziali e delle relative somme aggiuntive, quota parte della somma complessivamente richiesta, precisando, nel ricorso e in udienza di volere limitare la domanda a tali titoli creditori oggetto dell'atto di intimazione pagina 1 di 3 CP_
nel costituirsi in giudizio, ha dedotto l'infondatezza del ricorso, e in particolare, ha evidenziato che i crediti di cui all'intimazione di pagamento si riferiscono ai ruoli emessi dall CP_2
.
[...]
L' , costituitasi in giudizio, ha contestato il ricorso di cui ha chiesto Controparte_4
il rigetto. Ha, preliminarmente, eccepito il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore della
Corte di Giustizia Tributaria di primo grado limitatamente alle cartelle di pagamento nn.
08020080030927788000 e 0802011000024148862000. Ha infine, contestato l'eccezione di prescrizione dei crediti contributivi e previdenziali oggetto di intimazione in considerazione degli atti interruttivi del termine prescrizionale notificati dall'ente stesso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In linea preliminare deve essere disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice adito in quanto, come desumibile dal ricorso e come precisato dalla parte ricorrente nel corso dell'udienza la domanda ha ad oggetto esclusivamente l'accertamento della parziale illegitimità dell'atto di
CP_ intimazione opposto, limitatamente alle somme pretese a titolo di contributi previdenziali dell e relative somme aggiuntive
Entro tali limiti il ricorso può essere conosciuto dal giudice adito ed è fondato in quanto rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, e non di quello tributario, la controversia avente ad oggetto diritti ed obblighi attinenti ad un rapporto previdenziale obbligatorio anche se originata da pretesa azionata dall'ente previdenziale a mezzo di cartella esattoriale (cfr. Cass. n. 14077 del 2023, Cass. S.U.
N. 15168 del 2010, N. 19523 del 2018).
Formano, pertanto, oggetto di cognizione di questo giudicante le sole cartelle di pagamento nn.,
080201200044674020000, 08020110021053460000 e 8020100024148862000, quest'ultima limitatamente alle somme dovute a titolo di contributi - somme aggiuntive/contributi IVS. CP_1
Tanto chiarito, come noto, il termine di prescrizione dei contributi e premi dovuti agli enti previdenziali si compie con il decorso di cinque anni ai sensi e per gli effetti di cui ai commi 9 e 10
dell'art. 3 comma 12 della l. n. 335 del 1995. Nel caso di specie al termine ordinario di cinque anni devono aggiungersi 311 giorni di sospensione del corso della prescrizione di cui al d.l. n. 18 del 2020 e di cui al d.l. n. 183 del 31.12.2020 (129 + 182 giorni). Ne deriva che, per quanto riguarda i crediti contributivi e per relative somme aggiuntive di cui alle sopra indicate cartelle nn.,
080201200044674020000, 08020110021053460000 e 8020100024148862000 detto termine risulta pagina 2 di 3 ampiamente spirato, atteso che le stesse risultano rispettivamente notificate il 14.06.2012 e 24.12.2011 e in data 15.1.2011.
Deve inoltre essere disattesa l'eccezione sollevata da secondo cui la Controparte_2
mancata opposizione di precedenti atti di intimazione notificati tra il 2023 e il 2024 osterebbe alla possibilità di sollevare l'eccezione di prescrizione dei crediti contributivi in occasione della notificazione di un atto di intimazione successivo in quanto l'effetto decadenziale di cui all'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999 si verifica solo con riguardo all'iniziale notificazione della cartella esattoriale (o dell'avviso di addebito) o, successivamente, con riferimento al primo atto di intimazione notificato in mancanza, però, della previa notifica della cartella o dell'avviso di addebito. Ove, però, come nel caso di specie, le cartelle recanti crediti contributivi siano state tempestivamente e ritualmente notificate e non opposte, le successive notificazioni di atti di intimazione non producono alcun effetto decadenziale rispetto alle facoltà processuali dell'opponente che potrà, in ipotesi di prescrizione verificatasi successivamente rispetto alla notificazione della cartella esattoriale, sempre eccepirla nell'ambito di un giudizio, come quello per cui è processo, di opposizione all'esecuzione esattoriale preannunciata da atto di intimazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza;
esse vengono liquidate sulla base dei criteri e dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, avuto riguardo alle cause di valore tra €5.200,01 a € 26.000.000,00.
P.Q.M.
il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da : dichiara Parte_1
inefficace l'intimazione di pagamento opposta sino a concorrenza dei crediti per contributi e relative somme aggiuntive di cui alle cartelle di pagamento nn. 08020110021053460000, 08020120004467402000
CP_ e 08020100024148862000; Condanna, in via solidale, l' e al Controparte_2
pagamento delle spese di giudizio in favore della parte opponente, da distrarsi in favore dell'avv.
Giuseppe Ierisi procuratore antistatario, liquidandole nella misura di € 2.000,00 per compensi di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% dei compensi, al rimborso delle spese di CU, Iva e Cpa come per legge.
Perugia 17.10.2025
Il giudice
LO RV
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott. LO RV, nella causa civile n. 848/2025
Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da
(avv. Giuseppe Ierisi) Parte_1
- ricorrente -
contro
(avv. Roberto Annovazzi) CP_1
- convenuto–
(avv. Luciana Campanelli) Controparte_2
ha emesso e pubblicato, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 17.10.2025, alle ore 13.00, la seguente
SENTENZA
ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Perugia in funzione di giudice del Parte_1
CP_ lavoro l' e l' proponendo opposizione avverso l'intimazione di Controparte_2
pagamento n. 08020259000225543000 emessa il 24.01.2025 e notificata il 6.5.2025 a mezzo della quale chiedeva il pagamento della somma complessiva di €87.816,22. CP_3
CP_
Ha eccepito, tra l'altro, la prescrizione dei contributi previdenziali e delle relative somme aggiuntive, quota parte della somma complessivamente richiesta, precisando, nel ricorso e in udienza di volere limitare la domanda a tali titoli creditori oggetto dell'atto di intimazione pagina 1 di 3 CP_
nel costituirsi in giudizio, ha dedotto l'infondatezza del ricorso, e in particolare, ha evidenziato che i crediti di cui all'intimazione di pagamento si riferiscono ai ruoli emessi dall CP_2
.
[...]
L' , costituitasi in giudizio, ha contestato il ricorso di cui ha chiesto Controparte_4
il rigetto. Ha, preliminarmente, eccepito il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore della
Corte di Giustizia Tributaria di primo grado limitatamente alle cartelle di pagamento nn.
08020080030927788000 e 0802011000024148862000. Ha infine, contestato l'eccezione di prescrizione dei crediti contributivi e previdenziali oggetto di intimazione in considerazione degli atti interruttivi del termine prescrizionale notificati dall'ente stesso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In linea preliminare deve essere disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice adito in quanto, come desumibile dal ricorso e come precisato dalla parte ricorrente nel corso dell'udienza la domanda ha ad oggetto esclusivamente l'accertamento della parziale illegitimità dell'atto di
CP_ intimazione opposto, limitatamente alle somme pretese a titolo di contributi previdenziali dell e relative somme aggiuntive
Entro tali limiti il ricorso può essere conosciuto dal giudice adito ed è fondato in quanto rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, e non di quello tributario, la controversia avente ad oggetto diritti ed obblighi attinenti ad un rapporto previdenziale obbligatorio anche se originata da pretesa azionata dall'ente previdenziale a mezzo di cartella esattoriale (cfr. Cass. n. 14077 del 2023, Cass. S.U.
N. 15168 del 2010, N. 19523 del 2018).
Formano, pertanto, oggetto di cognizione di questo giudicante le sole cartelle di pagamento nn.,
080201200044674020000, 08020110021053460000 e 8020100024148862000, quest'ultima limitatamente alle somme dovute a titolo di contributi - somme aggiuntive/contributi IVS. CP_1
Tanto chiarito, come noto, il termine di prescrizione dei contributi e premi dovuti agli enti previdenziali si compie con il decorso di cinque anni ai sensi e per gli effetti di cui ai commi 9 e 10
dell'art. 3 comma 12 della l. n. 335 del 1995. Nel caso di specie al termine ordinario di cinque anni devono aggiungersi 311 giorni di sospensione del corso della prescrizione di cui al d.l. n. 18 del 2020 e di cui al d.l. n. 183 del 31.12.2020 (129 + 182 giorni). Ne deriva che, per quanto riguarda i crediti contributivi e per relative somme aggiuntive di cui alle sopra indicate cartelle nn.,
080201200044674020000, 08020110021053460000 e 8020100024148862000 detto termine risulta pagina 2 di 3 ampiamente spirato, atteso che le stesse risultano rispettivamente notificate il 14.06.2012 e 24.12.2011 e in data 15.1.2011.
Deve inoltre essere disattesa l'eccezione sollevata da secondo cui la Controparte_2
mancata opposizione di precedenti atti di intimazione notificati tra il 2023 e il 2024 osterebbe alla possibilità di sollevare l'eccezione di prescrizione dei crediti contributivi in occasione della notificazione di un atto di intimazione successivo in quanto l'effetto decadenziale di cui all'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999 si verifica solo con riguardo all'iniziale notificazione della cartella esattoriale (o dell'avviso di addebito) o, successivamente, con riferimento al primo atto di intimazione notificato in mancanza, però, della previa notifica della cartella o dell'avviso di addebito. Ove, però, come nel caso di specie, le cartelle recanti crediti contributivi siano state tempestivamente e ritualmente notificate e non opposte, le successive notificazioni di atti di intimazione non producono alcun effetto decadenziale rispetto alle facoltà processuali dell'opponente che potrà, in ipotesi di prescrizione verificatasi successivamente rispetto alla notificazione della cartella esattoriale, sempre eccepirla nell'ambito di un giudizio, come quello per cui è processo, di opposizione all'esecuzione esattoriale preannunciata da atto di intimazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza;
esse vengono liquidate sulla base dei criteri e dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, avuto riguardo alle cause di valore tra €5.200,01 a € 26.000.000,00.
P.Q.M.
il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da : dichiara Parte_1
inefficace l'intimazione di pagamento opposta sino a concorrenza dei crediti per contributi e relative somme aggiuntive di cui alle cartelle di pagamento nn. 08020110021053460000, 08020120004467402000
CP_ e 08020100024148862000; Condanna, in via solidale, l' e al Controparte_2
pagamento delle spese di giudizio in favore della parte opponente, da distrarsi in favore dell'avv.
Giuseppe Ierisi procuratore antistatario, liquidandole nella misura di € 2.000,00 per compensi di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% dei compensi, al rimborso delle spese di CU, Iva e Cpa come per legge.
Perugia 17.10.2025
Il giudice
LO RV
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