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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 19/06/2025, n. 1655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1655 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5073/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SEZIONE V
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Enrico Silvestro Ravera Presidente dott. ssa Emanuela Giordano Giudice dott.ssa Francesca Lippi Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 5073/2024 promossa ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c. da:
rappresentata e difesa dall'Avv.to Parte_1
Tommaso Faveri
Ricorrente
Contro
in persona del Controparte_1 Controparte_2 CP_3
Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore CP_4 Controparte_5 in persona dell'Amministratore unico e legale rappresentante pro tempore rappresentati e difesi dall'Avv.to Controparte_6
Maria Paola Ferrari
Convenuti
pagina 1 di 21
MOTIVI DELLA DECISIONE
I fatti di causa prospettati dalla ricorrente si possono così riassumere.
La società Caravan Park Vesima” s.r.l. è stata costituita tra Contro
(socio al 90%), e la di lui figlia CP_8 Parte_1
(socia al 10%) , ricorrente nel presente giudizio introdotto ex art. 281 decies c.p.c..
La società, al momento della sua costituzione. aveva un capitale sociale di € 10.000. ha conferito nella società l'azienda che egli CP_8 esercitava sotto la ditta “Campeggio Caravan Park La Vesima di
, il cui valore complessivo fu stimato all'epoca del CP_8 conferimento in € 720.000,005, come da relazione di stima del Dott. , asseverata con giuramento nanti il Notaio Persona_1
di Genova. Persona_2
Per l'effetto di tale valutazione: a) il capitale sociale fu incrementato da € 10.000,00 ad € 50.000,00 e così con un aumento di € 40.000,00 versato da CP_8
b) l'importo di € 680.000,00, pari all'eccedenza del valore di conferimento della citata azienda, rispetto all'aumento di capitale deliberato, fu imputato a “fondo di riserva di conferimento”.
è deceduto in data 24 gennaio 2014, lasciando a CP_8 succedergli l'unica figlia che è divenuta, quindi, Parte_1 socia unica della Società.
Nella denuncia di successione di l'azienda fu Controparte_8 valutata euro 3.750.000,00.
Nell'anno 2020 si determinò a vendere la società Parte_1 ed instaurò una trattativa con sottoscrivendo un Parte_2
pagina 2 di 21 primo accordo quadro sulla futura cessione di quote in data
1.11.2020 alle seguenti condizioni:
1) corresponsione di un prezzo meramente simbolico;
2) liquidazione (ma non corresponsione) di parte della riserva di conferimento formatasi a seguito della delibera di conferimento del
31 luglio 2006 in misura pari alla differenza tra il valore di euro
1.000.000,00 ed i debiti rilevati al 31 dicembre 2020; 3) corresponsione della riserva liquidata in via subordinata rispetto all'incasso degli indennizzi e in particolare, al buon esito della richiesta di indennizzo rivolta alla camera di commercio di Genova per euro 63.000,00;
4) in caso di mancato incasso degli indennizzi, la società avrebbe provveduto a corrispondere alla signora la Parte_1 porzione di riserva di conferimento secondo un criterio convenzionale di quantificazione legato alla misura dei futuri utili annuali (il 30% degli utili annuali con un massimo di euro
30.000,00); 5) immediato avvio della procedura di liberazione della signora delle Parte_1 seguenti garanzie:
- verso Credit Agricole, rischi a scadenza 31.03.2020 per euro
288.920,00;
- verso Credit Agricole, rischi a revoca 31.03.2020 per euro 29.680,00;
- verso Banco BPM, rischi a revoca 31.03.2020 per euro 140.000,00;
Successivamente veniva stipulato un secondo accordo quadro nel quali le parti richiamavano il precedente accordo e davano atto:
a) di aver stipulato un accordo quadro in data 01.11.2020;
b) di aver concordemente individuato il valore del compendio immobiliare e della attività in € 1 milione (invero nel primo accordo era valorizzato il solo compendio immobiliare in € 1 milione e si assumeva che i restanti assets avessero valore pari a zero e giusto pagina 3 di 21 tale precisazione appare essere il principale motivo della stipula del secondo accordo quadro);
c) di aver convenuto che in luogo di una stima algebrica e analitica, pari alla differenza tra il valore dell'attivo e quello del passivo, sarebbe stato da assumersi un valore forfettario da corrispondere a da parte della sua stessa società – quale quid pluris Parte_1 risultante quale differenza tra il valore dell'attivo e quello del passivo – in misura di € 200.000,00 oltre all'indennizzo di €
75.000,00 che avrebbe potuto essere erogato da Controparte_9
(il secondo motivo della stipula del secondo accordo
[...] quadro è l'espunzione della corresponsione dell'indennizzo della Camera di Commercio di Genova per circa € 63.000,00); d) che, con riferimento alla misura di € 200.000,00, la cedente avrebbe trovato soddisfazione nella distribuzione Parte_1 della riserva di conferimento formatasi a seguito dell'atto del 31.07.2006.
Sulla base di tali premesse in data 15.01.2021 le parti hanno stipulato la cessione di quote in sede notarile, confermando il prezzo di cessione nella misura meramente simbolica di € 100,00, in favore della persona nominata dal signor Parte_2 [...]
hanno confermato e meglio circostanziato in ordine alle CP_1 tempistiche ed alle modalità di liberazione dalla garanzie bancarie a beneficio Parte_1
3) hanno stabilito che, seppure le riserve da conferimento fossero liquidabili in termini di moneta meramente contabile, la liquidità sociale non ne consentiva concretamente il pagamento che è stato perciò cadenzato come segue:
- entro il 31.01.2021 l'importo di € 20.000,00
- entro il 20.05.2021 l'importo di € 20.000,00
- per la restante parte di € 160.000,00 erano confermati i pagamenti in misura proporzionalmente parametrata al risultato dei futuri esercizi– a partire dall'esercizio 2022 – per il 30% dell'utile netto di bilancio e con un massimo di pagamenti annuali di € 30.000,00 e pagina 4 di 21 così per un totale da corrispondere dalla società alla signora
€ 200.000,00; Parte_1
4) hanno stabilito altresì le modalità di pagamento dell'ulteriore somma di € 75.000,00 nel caso in cui tale importo fosse stato erogato da Controparte_9
5) hanno precisato che la somma massima pagabile alla signora sarebbe stata non superiore ad € 275.000,00; Parte_1
6) hanno allegato sub “B” una lettera del Geom. Persona_3 datata 31.10.2020 ma non sottoscritta, che non esprime alcuna valutazione degli immobili ma evidenzia alcune irregolarità urbanistico-catastali sanabili con un costo professionale di €
30.000,00 oltre accessori;
7) hanno pattuito all'articolo 8 della scrittura che laddove le spese di risoluzione delle irregolarità urbanistico-catastali avessero superato l'importo di € 50.000,00 (definito “franchigia”) l'eccedenza sarebbe stata a esclusivo carico della signora (e quindi Parte_1 presumibilmente defalcata dalle somme da corrispondersi alla medesima a titolo di distribuzione della riserva di conferimento).
Seguivano atti di trasferimento delle quote sociali e precisamente:
- in data 15 gennaio 2021, atto a rogito di Genova, Persona_4 la signora cedeva, per il prezzo di euro 100,00, alla signora Pt_1
la propria intera quota di partecipazione di Controparte_1 nominali euro 50.000,00 pari al 100% del capitale sociale di cui trattasi;
- in data 01 aprile 2021, atto rogito di Genova, la Persona_4 signora cedeva per il prezzo di euro 100,00, alla signora CP_1
la propria intera quota di partecipazione di Controparte_2 nominali euro 50.000,00 pari al 100% del capitale sociale di cui trattasi;
pagina 5 di 21 - in data 27 dicembre 2021, ancora atto a rogito di Persona_4
Genova, la signora per il tramite di proprio Controparte_2 procuratore, cedeva in favore della società verso il Controparte_5 prezzo di € 100,00, una quota di nominali € 15.000,00 (pari al 30% del capitale sociale), in favore della società verso il CP_3 prezzo di € 100,00, una quota di nominali € 15.000,00 (pari a l 30% del capitale sociale), trattiene per se stessa il restante 40%.
Così descritto il contesto fattuale nel quale sono state cedute le quote societarie la ricorrente, in merito agli accordi quadro, ha sostenuto che le pattuizioni in esse contenute non sono in alcun modo collegate o collegabili alle prestazioni dedotte nell'atto di cessione delle quote societarie, in quanto negli accordi quadro è espressamente convenuto che il prezzo della cessione è di euro 100 e che le successive prestazioni saranno eseguiti ad “avvenuta cessione”. L'accordo quadro si risolverebbe quindi nella mera pattuizione di adempimenti successivi alla cessione delle quote, ma slegati da qualunque funzione di corrispettivo.
Di conseguenza i citati atti di cessione sarebbero nulli per assenza di sinallagma.
La ricorrente, dunque, nel presente giudizio chiede esclusivamente di dichiarare la nullità e/o annullare tutti gli atti di cessione.
I convenuti, nel costituirsi, hanno contestato gli assunti attorei chiedendo il rigetto della domanda e hanno evidenziato come non si possa ritenere meramente apparente o simbolico il prezzo che, seppur pari ad un importo molto basso, si è inscritto nell'ambito di un negozio che presenta carattere oneroso, in relazione all'assunzione da parte dell'acquirente, attraverso l'accordo quadro, di ulteriori obblighi di contenuto patrimoniale - di pagamento e di liberazione dalle garanzie - connessi con il diritto acquistato e poi correttamente adempiuti.
pagina 6 di 21 Non corrisponderebbe in alcun modo al vero, secondo i resistenti, quel che si legge nel ricorso circa il fatto che le pattuizioni relative ai pagamenti da effettuarsi in favore della ricorrente IG.a e Pt_1 contenute nell'accordo quadro – accordo che non è stato prodotto da quest'ultima – non risulterebbero “in alcun modo collegate o collegabili alle prestazioni dedotte nell'atto di cessione delle quote societarie”: appare infatti evidente, secondo i convenuti, che il corrispettivo ricevuto dalla IG.a per il trasferimento delle Pt_1 partecipazioni detenute nella Caravan Park S.r.l. sia rappresentato dall'insieme delle controprestazioni indicate nell'accordo quadro e non soltanto dall'importo poco più che simbolico indicato nell'atto notarile di cessione.
I resistenti hanno contestato comunque, integralmente, i contenuti e le conclusioni della relazione di stima della società redatta dal Dott. unita al ricorso, da ritenersi irrilevante in quanto mera Per_5 allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio.
Hanno evidenziato che al momento della cessione delle quote
(gennaio 2021), la Caravan Park S.r.l. – come risulta dai dati del bilancio di esercizio al 31/12/2020 (chiuso con una perdita di circa 58.000 €) riportati nella perizia del Dott. (doc. 4 avversario) – Per_5 presentava debiti a breve termine per circa 700.000 € e debiti a lungo termine per circa 450.000 €.
Hanno sottolineato che l'acquirente delle quote della ricorrente oltre a corrispondere l'importo di € 275.000,00 – si è fatta carico di ulteriori costi, assumendosi le garanzie - per € 467.920,00 – con conseguente liberazione della ricorrente e si è fatta carico dei debiti della società che al momento della cessione delle quote ammontavano a circa € 1.150.000.
pagina 7 di 21 Nelle difese finali la parte ricorrente ha replicato alle difese delle resistenti precisando quanto alle obbligazioni di cui al secondo accordo quadro che:
1) l'importo di euro 275.000,00 (non corrisposto) avrebbe dovuto essere versato (come espressamente riconosciuto da controparte) in parte con la distribuzione delle riserve straordinarie della Caravan Park s.r.l. e, in parte, euro 75.000,00, “attraverso l'attribuzione a quest'ultima di una quota dell'indennizzo che la società (sempre la Caravan Park s.r.l.ndr) era in procinto di ricevere da Controparte_9
”; questo importo sarebbe stato pagato, quindi, non dagli
[...] acquirenti le quote della Caravan Park srl bensì da quest'ultima; conseguentemente non vi è assunzione di alcuna obbligazione in capo agli acquirenti le quote (oltre a quella del versamento dei cento euro);
2) la liberazione dalle garanzie fideiussorie è avvenuta senza alcun esborso di denaro, né alcun altro onere a carico della parte acquirente;
la società era in grado di poter agevolmente pagare i propri debiti e, infatti, alcuna garanzia fideiussoria è mai stata azionata dalla banche.
Pertanto, secondo la ricorrente, anche a voler considerare connesse agli atti di cessione delle quote le obbligazioni di cui agli accordi quadro, mancherebbe comunque il sinallagma negli atti di cessione delle quote in quanto:
a) l'obbligazione di corrispondere la somma di euro 275.000,00 è stata posta in capo, non agli acquirenti, ma alla stessa Caravan Park;
b) la liberazione delle garanzia fideiussorie sarebbe stata a costo zero per i futuri acquirenti (i quali comunque nono hanno espressamente assunto neppure tale obbligazione) in quanto tali fideiussioni non erano mai state azionate e non rappresentavano un “debito attuale”.
Infine la ricorrente evidenzia che parte resistente non fornisce prova dell'adempimento delle obbligazioni di cui agli accordi quadro. pagina 8 di 21 Tutto ciò premesso,
OSSERVA
§ 1 Sull' azione promossa dalla ricorrente
La ricorrente ha agito per ottenere la declaratoria di nullità del contratto di trasferimento delle quote sociali per mancanza del sinallagma, con conseguente nullità e caducazione di tutti i successivi contratti.
La tesi attorea poggia sull'insussistenza del collegamento tra la cessione delle partecipazioni sociali e gli obblighi assunti nel contratto quadro, tesi che i convenuti contrastano.
Nella domanda la ricorrente ha chiesto, senza meglio precisare, anche l'annullamento (nullità/annullamento).
Questo secondo profilo di invalidità del negozio parrebbe collegarsi ai rilievi svolti con riferimento alla situazione psicologica in cui la sig.ra versava dopo la morte del padre, descritta nella Pt_1 relazione prodotta come documento n.5 a firma del dott. Per_6
Peraltro la ricorrente, sulla scorta di tali elementi, non ha formulato una domanda di annullamento per vizio del consenso.
Sempre, allo scopo di inquadrare il perimetro entro il quale il Tribunale deve valutare i fatti di causa, si precisa che non è stata neppure proposta domanda di risoluzione del contratto per inadempimento contrattuale.
Il collegio deve, dunque, soffermare l'attenzione sulla domanda di nullità del contratto per assenza di sinallagma.
§ 2 sulla disamina della giurisprudenza pertinente al caso in esame
pagina 9 di 21 Sul tema specifico la giurisprudenza di legittimità ha statuito che
“non può ritenersi meramente apparente o simbolico il prezzo che, seppur pari a zero a cifra che si approssima allo zero, si riferisca ad un negozio che presenti carattere oneroso, in relazione all'assunzione da parte dell'acquirente, contestuale o con atti collegati, di obblighi connessi con il diritto acquistato”. Cass. 21/12/2023 n. 35685. La fattispecie riguardava una complessa operazione finanziaria nell'ambito della quale la attrice aveva ceduto azioni della Pt_3 propria partecipata per un corrispettivo di Euro 1,00 per ciascuna vendita. La venditrice agiva quindi nei confronti degli acquirenti per l'accertamento, tra le altre, della nullità del contratto di compravendita delle azioni per mancanza di causa, con conseguente condanna dei convenuti alla restituzione del valore equivalente alle partecipazioni azionarie cedute e al risarcimento dei danni derivanti dal deprezzamento della residua partecipazione detenuta, nonché, in via subordinata, alla restituzione delle azioni cedute. Sia il Tribunale che la Corte di Appello rigettavano integralmente le domande attoree. Il Giudice di Appello rigettava l'impugnazione rilevando come la cessione delle partecipazioni azionarie in oggetto si inserisse nell'ambito di una più complessa operazione finanziaria preordinata a realizzare il superamento della situazione di grave difficoltà economica e finanziaria in cui versava la società di cui l'appellante aveva alienato le partecipazioni.
La Suprema Corte, investita della questione, ha ritenuto che il giudice di secondo grado avesse correttamente escluso che la cessione delle partecipazioni fosse avvenuta a un prezzo meramente apparente o simbolico in ragione dell'assunzione da parte degli acquirenti di ulteriori impegni di natura finanziaria, strettamente connessi alle cessioni. Ha osservato che in tema di contratti di scambio, lo squilibrio economico originario delle prestazioni delle parti non può comportare la nullità del contratto per mancanza di causa, perché nel nostro ordinamento prevale il principio pagina 10 di 21 dell'autonomia negoziale, che opera anche con riferimento alla determinazione delle prestazioni corrispettive. Solo l'indicazione di un prezzo assolutamente privo di valore, meramente apparente e simbolico, potrebbe determinare la nullità della vendita per difetto di uno dei requisiti essenziali.
Si riporta qui di seguito il passaggio motivazionale nel quale vengono esaminati i profili rilevanti ai fini della conferma della decisione della Corte di Appello.
“- in altri termini, ha ritenuto che il carattere simbolico del prezzo delle cessioni (euro 1,00) veniva meno una volta che si tenevano in debito conto anche gli ulteriori impegni assunti dagli acquirenti e che tali cessioni fossero assistite da a un effettivo sinallagma contrattuale;
- orbene, deve rammentarsi che in tema di contratti di scambio lo squilibrio economico originario delle prestazioni delle parti non può comportare la nullità del contratto per mancanza di causa, perché nel nostro ordinamento prevale il principio dell'autonomia negoziale, che opera anche con riferimento alla determinazione delle prestazioni corrispettive (cfr. Cass. 4 novembre 2015, n. 22657);
- solo l'indicazione di un prezzo assolutamente privo di valore, meramente apparente e simbolico, può determinare la nullità della vendita per difetto di uno dei suoi requisiti essenziali, mentre la pattuizione di un prezzo notevolmente inferiore al valore di mercato della cosa venduta, ma non del tutto privo di valore, pone solo un problema concernente l'adeguatezza e la corrispettività delle prestazioni ed afferisce, quindi, all'interpretazione della volontà dei contraenti ed all'eventuale configurabilità di una causa diversa del contratto (così, Cass. 4 novembre 2015, n. 22567; Cass. 19 aprile 2013, n. 9640);
- a tali fini, non può ritenersi meramente apparente o simbolico il prezzo che, seppur pari a zero o a cifra che si approssima allo zero, si riferisca a un negozio che presenti carattere oneroso, in relazione all'assunzione da parte dell'acquirente, contestuale o con atti collegati, di obblighi connessi con il diritto acquistato come nel caso, ricorrente nella specie, dell'acquisizione di partecipazioni sociali che impongono al titolare ulteriori apporti finanziari pena l'azzeramento del valore di tali partecipazioni;
- non può condividersi la tesi dei ricorrenti secondo la quale difetterebbe una causa vendendi in ragione del fatto che l'utilità derivante al venditore – ravvisata nel corrispettivo della vendita della società una volta risanata – non sarebbe diretta, attuale e concreta, trattandosi di elementi non necessari ai fini dell'integrazione del profilo causale in contestazione;
”.
Anche la giurisprudenza di merito ha affermato che
“nei contratti aventi ad oggetto il trasferimento di partecipazioni sociali, l'indicazione di un prezzo puramente simbolico, giustificata al solo fine della tassazione dell'atto o della sua repertoriazione, è legittima e non comporta la nullità del contratto, in quanto la corrispettività viene individuata, caso per caso, dall'entità dei debiti che vengono trasferiti con l'azienda o società, ovvero da un interesse non patrimoniale del cessionario” (così Trib. Roma 13/11/2020, in Soc. 2021).
Questi sono dunque i principi di diritto in base ai quali va inquadrato il caso che ci occupa.
§ 3 Sulla fattispecie in esame pagina 11 di 21 La corrispettività della prestazione va valutata alla luce di quanto previsto nel secondo accordo quadro, a nulla rilevando la circostanza che gli obblighi in esso previsti dovessero sorgere a cessione avvenuta.
Il collegamento negoziale tra la cessione delle partecipazioni societarie e le prestazioni dell'accordo quadro, oltre ad essere ricavabile dal tenore letterale dello stesso, emerge anche nel doc. 25 che è la lettera con cui l'attrice, tramite il suo legale, chiede adempimento.
Per valutare l'esistenza o l'assenza del sinallagma vanno dunque esaminate le condizioni del secondo accordo quadro.
Nelle premesse le parti danno atto di aver concordemente individuato il valore del compendio immobiliare e dell'attività in € 1.000.000 e di aver stabilito le condizioni del trasferimento, tenendo conto delle attività e delle passività desunte dallo stato patrimoniale pagina 12 di 21 pagina 13 di 21 pagina 14 di 21 pagina 15 di 21 pagina 16 di 21 Dal doc.26 parte convenuta, che è la risposta alla richiesta di adempimento della ricorrente, non oggetto di contestazione, parrebbe che l'accordo abbia avuto esecuzione.
Soltanto nelle note conclusive la parte ricorrente inserisce un fugace riferimento alla mancata corresponsione dell'importo pattuito (si veda pag. 2 della memoria conclusionale). Al riguardo il collegio non può che constatare che, dopo la costituzione dei convenuti, parte attrice non ha svolto alcuna replica in ordine all'inadempimento dell'acquirente, coerentemente al fatto pagina 17 di 21 che l'unica domanda proposta sulla quale si incentrano le argomentazioni difensive, è diretta alla declaratoria di nullità del contratto e non alla sua risoluzione per inadempimento.
Si deve dunque procedere ad analizzare la portata delle prestazioni dell'acquirente, nel loro complesso, per valutare se esse presentino il carattere delle correspettività o meno, secondo le indicazioni fornite dalla citata giurisprudenza.
In primo luogo la ricorrente è stata liberata dalle fideiussioni.
Al riguardo non sono convincenti i rilievi svolti dalla difesa con riferimento alla mancata esposizione con le banche e al fatto che la liberazione non abbia comportato nessun esborso da parte degli acquirenti, atteso che se la ricorrente non fosse stata liberata avrebbe potuto essere chiamata a rispondere come garante in solido con la società nell'ipotesi di insolvenza di quest'ultima, pur non essendo più socia.
Certamente non si può negare la correspettività di tale prestazione. Analoga valutazione va svolta in ordine alla previsione della distribuzione della riserva di conferimento per l'importo di € 200.000, non soggetta a tassazione, e all' eventuale indennizzo proveniente da . CP_9
La difesa della ricorrente ha sottolineato la carenza di sinallagma anche sotto il profilo della stima del compendio immobiliare di proprietà della Caravan Park S.r.l.. richiamando la perizia del dott. il quale ha affermato che, “almeno sotto il profilo contabile, Per_5
l'operazione finalizzata col signor sia stata posta Parte_2 in essere in assenza di corrispettivo e dunque la cessione sia avvenuta in assenza di legame sinallagmatico”. Sebbene debba riconoscersi l'esistenza di un notevole divario del valore aziendale concordato rispetto a quello denunciato nell' atto di successione e a quello stimato dal perito di parte, non può però negarsi che, dall'assetto contrattuale, emerga chiaramente la prova pagina 18 di 21 della valutazione che le parti hanno fatto dei diversi fattori che vengono qui di seguito evidenziati.
In primo luogo si deve osservare che già dai primi mesi del 2011 la IG.a ed il di lei padre si erano interessati a ricercare un Pt_1 acquirente delle quote della Caravan Park S.r.l. (docc. da 1 a 10).
Nel 2020 la ricorrente aveva intavolato una trattativa che non aveva dato esito favorevole: le resistenti hanno documentato che l'8.6.2020 la aveva concluso un preliminare con la società Pt_1 con impegno a cedere al prezzo di € 1 l'intero Controparte_10 capitale sociale della Caravan Park S.r.l. all'esito positivo della due diligence fiscale, legale, patrimoniale, edilizia ed urbanistica da parte della promissaria acquirente, due diligence che veniva espletata tra il giugno e l'agosto 2020 (docc. 13-14-15-16-17-18-19-20-21-22). La cessione di cui si controverte nella presente causa si colloca nel periodo successivo al lock down e quindi in un momento storico di gravi difficoltà per il settore turistico causate dalla pandemia.
In particolare si osserva che nella relazione integrativa al bilancio del 2020 emergono indicazioni significative in tal senso, che si ritiene che possano aver influito sulla contrattazione e sulla pattuizione delle condizioni dell'accordo. Se ne riportano qui di seguito alcuni passaggi.
Debiti I debiti si riferiscono principalmente a: Debiti vs/fornitori per Euro 46.390, fatture da ricevere per Euro 23.988, debiti vs/banche per Euro 682.563, di cui esigibili oltre l'esercizio successivo Euro 450.518 e debiti v/soci per euro 270.300. Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali E' stato stipulato un contratto di mutuo ipotecario con la per la durata di 180 mesi per un importo pari ad Euro 800.000, erogato a dicembre 2008, garantito CP_11 con ipoteca sugli immobili acquisiti.
Nel 2014 è stato contratto un mutuo non ipotecario con dell'importo nominale di Euro 250.000 e della durata di 180 Controparte_12 mesi. Nel 2017 è stato contratto un mutuo non ipotecario con Banco Popolare società cooperativa dell'importo nominale di euro 80.000,00 della durata di 60 mesi.
Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
nel primo trimestre del 2021, il protrarsi della pandemia scoppiata nei primi mesi del 2020 che ha segnato in modo così Pt_4 devastante l'economia globale ed ha influito molto significativamente su quella della nostra società che ha chiuso il bilancio 2020 con una forte riduzione dei ricavi. Gli eccezionali risultati della ricerca scientifica su scala globale che hanno consentito ad alcune industrie farmaceutiche di pervenire alla realizzazione di vaccini negli ultimi mesi del 2020, e quindi in termini di tempo impensabili ad inizio pandemia, consentono di guardare con fondato ottimismo al futuro, a partire dal corrente 2021. Il piano di vaccinazione, avviato con il Governo Conte ha avuto un forte impulso con il Governo Draghi che, così come i governi di tutti i paesi colpiti ha posto la vaccinazione della popolazione quale misura prioritaria del governo allo scopo di allentare o ridurre le restrizioni allo svolgimento normale della vita ed alla ripresa di tutte le attività, non ultime quelle economiche. pagina 19 di 21 Questa circostanza consente di guardare positivamente al futuro.
Al momento della cessione delle quote (gennaio 2021), la Caravan Park S.r.l. era in perdita (risultava a bilancio 2020 una perdita di circa € 58.000) e presentava debiti a breve termine per circa 700.000
€ e debiti a lungo termine per circa 450.000 €.
L'acquirente dell'intera quota di partecipazione al capitale sociale,
è divenuta socia unica della Caravan Park S.r.l. e, Controparte_1 pertanto, non hanno pregio i rilievi critici svolti dalla difesa della ricorrente riguardo all'assunzione in capo alla società degli obblighi contrattuali.
Risulta pertanto evidente che, alla luce delle osservazioni sin qui svolte, non si versi in un'ipotesi di nullità del contratto, considerato che la giurisprudenza ha riconosciuto, nel rispetto del principio dell'autonomia negoziale, la validità della cessione di partecipazioni societarie conclusa a prezzo simbolico quando sussistono impegni di natura finanziaria, ad essa strettamente collegati, che la giustificano sotto il profilo causale.
Gli altri profili prospettati dalla ricorrente, come già osservato, in assenza della proposizione delle relative domande, non possono essere esaminati per non incorrere nel vizio di ultrapetizione.
Le spese seguono la soccombenza con liquidazione dei valori minimi tenuto conto della limitata attività svolta.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale Valore della causa: indeterminabile - complessità media
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 1.064,00 Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 708,00 pagina 20 di 21 Fase decisionale, valore minimo: € 1.790,00 Compenso tabellare (valori minimi) € 3.562,00 Aumento del 60 % per presenza di più parti aventi stessa posizione processuale (art. 4, comma 2) € 2.137,20 Compenso maggiorato comprensivo degli aumenti
€ 5.699,20
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Respinge il ricorso.
Dichiara tenuta e condanna la parte ricorrente a rimborsare ai convenuti le spese processuali che liquida in € 5.699,20 per compenso oltre accessori di legge ed esborsi.
Così deciso nella cdc del 31.3.2025
Il Giudice est. Il Presidente Francesca Lippi Enrico Silvestro Ravera
pagina 21 di 21
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SEZIONE V
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Enrico Silvestro Ravera Presidente dott. ssa Emanuela Giordano Giudice dott.ssa Francesca Lippi Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 5073/2024 promossa ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c. da:
rappresentata e difesa dall'Avv.to Parte_1
Tommaso Faveri
Ricorrente
Contro
in persona del Controparte_1 Controparte_2 CP_3
Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore CP_4 Controparte_5 in persona dell'Amministratore unico e legale rappresentante pro tempore rappresentati e difesi dall'Avv.to Controparte_6
Maria Paola Ferrari
Convenuti
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MOTIVI DELLA DECISIONE
I fatti di causa prospettati dalla ricorrente si possono così riassumere.
La società Caravan Park Vesima” s.r.l. è stata costituita tra Contro
(socio al 90%), e la di lui figlia CP_8 Parte_1
(socia al 10%) , ricorrente nel presente giudizio introdotto ex art. 281 decies c.p.c..
La società, al momento della sua costituzione. aveva un capitale sociale di € 10.000. ha conferito nella società l'azienda che egli CP_8 esercitava sotto la ditta “Campeggio Caravan Park La Vesima di
, il cui valore complessivo fu stimato all'epoca del CP_8 conferimento in € 720.000,005, come da relazione di stima del Dott. , asseverata con giuramento nanti il Notaio Persona_1
di Genova. Persona_2
Per l'effetto di tale valutazione: a) il capitale sociale fu incrementato da € 10.000,00 ad € 50.000,00 e così con un aumento di € 40.000,00 versato da CP_8
b) l'importo di € 680.000,00, pari all'eccedenza del valore di conferimento della citata azienda, rispetto all'aumento di capitale deliberato, fu imputato a “fondo di riserva di conferimento”.
è deceduto in data 24 gennaio 2014, lasciando a CP_8 succedergli l'unica figlia che è divenuta, quindi, Parte_1 socia unica della Società.
Nella denuncia di successione di l'azienda fu Controparte_8 valutata euro 3.750.000,00.
Nell'anno 2020 si determinò a vendere la società Parte_1 ed instaurò una trattativa con sottoscrivendo un Parte_2
pagina 2 di 21 primo accordo quadro sulla futura cessione di quote in data
1.11.2020 alle seguenti condizioni:
1) corresponsione di un prezzo meramente simbolico;
2) liquidazione (ma non corresponsione) di parte della riserva di conferimento formatasi a seguito della delibera di conferimento del
31 luglio 2006 in misura pari alla differenza tra il valore di euro
1.000.000,00 ed i debiti rilevati al 31 dicembre 2020; 3) corresponsione della riserva liquidata in via subordinata rispetto all'incasso degli indennizzi e in particolare, al buon esito della richiesta di indennizzo rivolta alla camera di commercio di Genova per euro 63.000,00;
4) in caso di mancato incasso degli indennizzi, la società avrebbe provveduto a corrispondere alla signora la Parte_1 porzione di riserva di conferimento secondo un criterio convenzionale di quantificazione legato alla misura dei futuri utili annuali (il 30% degli utili annuali con un massimo di euro
30.000,00); 5) immediato avvio della procedura di liberazione della signora delle Parte_1 seguenti garanzie:
- verso Credit Agricole, rischi a scadenza 31.03.2020 per euro
288.920,00;
- verso Credit Agricole, rischi a revoca 31.03.2020 per euro 29.680,00;
- verso Banco BPM, rischi a revoca 31.03.2020 per euro 140.000,00;
Successivamente veniva stipulato un secondo accordo quadro nel quali le parti richiamavano il precedente accordo e davano atto:
a) di aver stipulato un accordo quadro in data 01.11.2020;
b) di aver concordemente individuato il valore del compendio immobiliare e della attività in € 1 milione (invero nel primo accordo era valorizzato il solo compendio immobiliare in € 1 milione e si assumeva che i restanti assets avessero valore pari a zero e giusto pagina 3 di 21 tale precisazione appare essere il principale motivo della stipula del secondo accordo quadro);
c) di aver convenuto che in luogo di una stima algebrica e analitica, pari alla differenza tra il valore dell'attivo e quello del passivo, sarebbe stato da assumersi un valore forfettario da corrispondere a da parte della sua stessa società – quale quid pluris Parte_1 risultante quale differenza tra il valore dell'attivo e quello del passivo – in misura di € 200.000,00 oltre all'indennizzo di €
75.000,00 che avrebbe potuto essere erogato da Controparte_9
(il secondo motivo della stipula del secondo accordo
[...] quadro è l'espunzione della corresponsione dell'indennizzo della Camera di Commercio di Genova per circa € 63.000,00); d) che, con riferimento alla misura di € 200.000,00, la cedente avrebbe trovato soddisfazione nella distribuzione Parte_1 della riserva di conferimento formatasi a seguito dell'atto del 31.07.2006.
Sulla base di tali premesse in data 15.01.2021 le parti hanno stipulato la cessione di quote in sede notarile, confermando il prezzo di cessione nella misura meramente simbolica di € 100,00, in favore della persona nominata dal signor Parte_2 [...]
hanno confermato e meglio circostanziato in ordine alle CP_1 tempistiche ed alle modalità di liberazione dalla garanzie bancarie a beneficio Parte_1
3) hanno stabilito che, seppure le riserve da conferimento fossero liquidabili in termini di moneta meramente contabile, la liquidità sociale non ne consentiva concretamente il pagamento che è stato perciò cadenzato come segue:
- entro il 31.01.2021 l'importo di € 20.000,00
- entro il 20.05.2021 l'importo di € 20.000,00
- per la restante parte di € 160.000,00 erano confermati i pagamenti in misura proporzionalmente parametrata al risultato dei futuri esercizi– a partire dall'esercizio 2022 – per il 30% dell'utile netto di bilancio e con un massimo di pagamenti annuali di € 30.000,00 e pagina 4 di 21 così per un totale da corrispondere dalla società alla signora
€ 200.000,00; Parte_1
4) hanno stabilito altresì le modalità di pagamento dell'ulteriore somma di € 75.000,00 nel caso in cui tale importo fosse stato erogato da Controparte_9
5) hanno precisato che la somma massima pagabile alla signora sarebbe stata non superiore ad € 275.000,00; Parte_1
6) hanno allegato sub “B” una lettera del Geom. Persona_3 datata 31.10.2020 ma non sottoscritta, che non esprime alcuna valutazione degli immobili ma evidenzia alcune irregolarità urbanistico-catastali sanabili con un costo professionale di €
30.000,00 oltre accessori;
7) hanno pattuito all'articolo 8 della scrittura che laddove le spese di risoluzione delle irregolarità urbanistico-catastali avessero superato l'importo di € 50.000,00 (definito “franchigia”) l'eccedenza sarebbe stata a esclusivo carico della signora (e quindi Parte_1 presumibilmente defalcata dalle somme da corrispondersi alla medesima a titolo di distribuzione della riserva di conferimento).
Seguivano atti di trasferimento delle quote sociali e precisamente:
- in data 15 gennaio 2021, atto a rogito di Genova, Persona_4 la signora cedeva, per il prezzo di euro 100,00, alla signora Pt_1
la propria intera quota di partecipazione di Controparte_1 nominali euro 50.000,00 pari al 100% del capitale sociale di cui trattasi;
- in data 01 aprile 2021, atto rogito di Genova, la Persona_4 signora cedeva per il prezzo di euro 100,00, alla signora CP_1
la propria intera quota di partecipazione di Controparte_2 nominali euro 50.000,00 pari al 100% del capitale sociale di cui trattasi;
pagina 5 di 21 - in data 27 dicembre 2021, ancora atto a rogito di Persona_4
Genova, la signora per il tramite di proprio Controparte_2 procuratore, cedeva in favore della società verso il Controparte_5 prezzo di € 100,00, una quota di nominali € 15.000,00 (pari al 30% del capitale sociale), in favore della società verso il CP_3 prezzo di € 100,00, una quota di nominali € 15.000,00 (pari a l 30% del capitale sociale), trattiene per se stessa il restante 40%.
Così descritto il contesto fattuale nel quale sono state cedute le quote societarie la ricorrente, in merito agli accordi quadro, ha sostenuto che le pattuizioni in esse contenute non sono in alcun modo collegate o collegabili alle prestazioni dedotte nell'atto di cessione delle quote societarie, in quanto negli accordi quadro è espressamente convenuto che il prezzo della cessione è di euro 100 e che le successive prestazioni saranno eseguiti ad “avvenuta cessione”. L'accordo quadro si risolverebbe quindi nella mera pattuizione di adempimenti successivi alla cessione delle quote, ma slegati da qualunque funzione di corrispettivo.
Di conseguenza i citati atti di cessione sarebbero nulli per assenza di sinallagma.
La ricorrente, dunque, nel presente giudizio chiede esclusivamente di dichiarare la nullità e/o annullare tutti gli atti di cessione.
I convenuti, nel costituirsi, hanno contestato gli assunti attorei chiedendo il rigetto della domanda e hanno evidenziato come non si possa ritenere meramente apparente o simbolico il prezzo che, seppur pari ad un importo molto basso, si è inscritto nell'ambito di un negozio che presenta carattere oneroso, in relazione all'assunzione da parte dell'acquirente, attraverso l'accordo quadro, di ulteriori obblighi di contenuto patrimoniale - di pagamento e di liberazione dalle garanzie - connessi con il diritto acquistato e poi correttamente adempiuti.
pagina 6 di 21 Non corrisponderebbe in alcun modo al vero, secondo i resistenti, quel che si legge nel ricorso circa il fatto che le pattuizioni relative ai pagamenti da effettuarsi in favore della ricorrente IG.a e Pt_1 contenute nell'accordo quadro – accordo che non è stato prodotto da quest'ultima – non risulterebbero “in alcun modo collegate o collegabili alle prestazioni dedotte nell'atto di cessione delle quote societarie”: appare infatti evidente, secondo i convenuti, che il corrispettivo ricevuto dalla IG.a per il trasferimento delle Pt_1 partecipazioni detenute nella Caravan Park S.r.l. sia rappresentato dall'insieme delle controprestazioni indicate nell'accordo quadro e non soltanto dall'importo poco più che simbolico indicato nell'atto notarile di cessione.
I resistenti hanno contestato comunque, integralmente, i contenuti e le conclusioni della relazione di stima della società redatta dal Dott. unita al ricorso, da ritenersi irrilevante in quanto mera Per_5 allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio.
Hanno evidenziato che al momento della cessione delle quote
(gennaio 2021), la Caravan Park S.r.l. – come risulta dai dati del bilancio di esercizio al 31/12/2020 (chiuso con una perdita di circa 58.000 €) riportati nella perizia del Dott. (doc. 4 avversario) – Per_5 presentava debiti a breve termine per circa 700.000 € e debiti a lungo termine per circa 450.000 €.
Hanno sottolineato che l'acquirente delle quote della ricorrente oltre a corrispondere l'importo di € 275.000,00 – si è fatta carico di ulteriori costi, assumendosi le garanzie - per € 467.920,00 – con conseguente liberazione della ricorrente e si è fatta carico dei debiti della società che al momento della cessione delle quote ammontavano a circa € 1.150.000.
pagina 7 di 21 Nelle difese finali la parte ricorrente ha replicato alle difese delle resistenti precisando quanto alle obbligazioni di cui al secondo accordo quadro che:
1) l'importo di euro 275.000,00 (non corrisposto) avrebbe dovuto essere versato (come espressamente riconosciuto da controparte) in parte con la distribuzione delle riserve straordinarie della Caravan Park s.r.l. e, in parte, euro 75.000,00, “attraverso l'attribuzione a quest'ultima di una quota dell'indennizzo che la società (sempre la Caravan Park s.r.l.ndr) era in procinto di ricevere da Controparte_9
”; questo importo sarebbe stato pagato, quindi, non dagli
[...] acquirenti le quote della Caravan Park srl bensì da quest'ultima; conseguentemente non vi è assunzione di alcuna obbligazione in capo agli acquirenti le quote (oltre a quella del versamento dei cento euro);
2) la liberazione dalle garanzie fideiussorie è avvenuta senza alcun esborso di denaro, né alcun altro onere a carico della parte acquirente;
la società era in grado di poter agevolmente pagare i propri debiti e, infatti, alcuna garanzia fideiussoria è mai stata azionata dalla banche.
Pertanto, secondo la ricorrente, anche a voler considerare connesse agli atti di cessione delle quote le obbligazioni di cui agli accordi quadro, mancherebbe comunque il sinallagma negli atti di cessione delle quote in quanto:
a) l'obbligazione di corrispondere la somma di euro 275.000,00 è stata posta in capo, non agli acquirenti, ma alla stessa Caravan Park;
b) la liberazione delle garanzia fideiussorie sarebbe stata a costo zero per i futuri acquirenti (i quali comunque nono hanno espressamente assunto neppure tale obbligazione) in quanto tali fideiussioni non erano mai state azionate e non rappresentavano un “debito attuale”.
Infine la ricorrente evidenzia che parte resistente non fornisce prova dell'adempimento delle obbligazioni di cui agli accordi quadro. pagina 8 di 21 Tutto ciò premesso,
OSSERVA
§ 1 Sull' azione promossa dalla ricorrente
La ricorrente ha agito per ottenere la declaratoria di nullità del contratto di trasferimento delle quote sociali per mancanza del sinallagma, con conseguente nullità e caducazione di tutti i successivi contratti.
La tesi attorea poggia sull'insussistenza del collegamento tra la cessione delle partecipazioni sociali e gli obblighi assunti nel contratto quadro, tesi che i convenuti contrastano.
Nella domanda la ricorrente ha chiesto, senza meglio precisare, anche l'annullamento (nullità/annullamento).
Questo secondo profilo di invalidità del negozio parrebbe collegarsi ai rilievi svolti con riferimento alla situazione psicologica in cui la sig.ra versava dopo la morte del padre, descritta nella Pt_1 relazione prodotta come documento n.5 a firma del dott. Per_6
Peraltro la ricorrente, sulla scorta di tali elementi, non ha formulato una domanda di annullamento per vizio del consenso.
Sempre, allo scopo di inquadrare il perimetro entro il quale il Tribunale deve valutare i fatti di causa, si precisa che non è stata neppure proposta domanda di risoluzione del contratto per inadempimento contrattuale.
Il collegio deve, dunque, soffermare l'attenzione sulla domanda di nullità del contratto per assenza di sinallagma.
§ 2 sulla disamina della giurisprudenza pertinente al caso in esame
pagina 9 di 21 Sul tema specifico la giurisprudenza di legittimità ha statuito che
“non può ritenersi meramente apparente o simbolico il prezzo che, seppur pari a zero a cifra che si approssima allo zero, si riferisca ad un negozio che presenti carattere oneroso, in relazione all'assunzione da parte dell'acquirente, contestuale o con atti collegati, di obblighi connessi con il diritto acquistato”. Cass. 21/12/2023 n. 35685. La fattispecie riguardava una complessa operazione finanziaria nell'ambito della quale la attrice aveva ceduto azioni della Pt_3 propria partecipata per un corrispettivo di Euro 1,00 per ciascuna vendita. La venditrice agiva quindi nei confronti degli acquirenti per l'accertamento, tra le altre, della nullità del contratto di compravendita delle azioni per mancanza di causa, con conseguente condanna dei convenuti alla restituzione del valore equivalente alle partecipazioni azionarie cedute e al risarcimento dei danni derivanti dal deprezzamento della residua partecipazione detenuta, nonché, in via subordinata, alla restituzione delle azioni cedute. Sia il Tribunale che la Corte di Appello rigettavano integralmente le domande attoree. Il Giudice di Appello rigettava l'impugnazione rilevando come la cessione delle partecipazioni azionarie in oggetto si inserisse nell'ambito di una più complessa operazione finanziaria preordinata a realizzare il superamento della situazione di grave difficoltà economica e finanziaria in cui versava la società di cui l'appellante aveva alienato le partecipazioni.
La Suprema Corte, investita della questione, ha ritenuto che il giudice di secondo grado avesse correttamente escluso che la cessione delle partecipazioni fosse avvenuta a un prezzo meramente apparente o simbolico in ragione dell'assunzione da parte degli acquirenti di ulteriori impegni di natura finanziaria, strettamente connessi alle cessioni. Ha osservato che in tema di contratti di scambio, lo squilibrio economico originario delle prestazioni delle parti non può comportare la nullità del contratto per mancanza di causa, perché nel nostro ordinamento prevale il principio pagina 10 di 21 dell'autonomia negoziale, che opera anche con riferimento alla determinazione delle prestazioni corrispettive. Solo l'indicazione di un prezzo assolutamente privo di valore, meramente apparente e simbolico, potrebbe determinare la nullità della vendita per difetto di uno dei requisiti essenziali.
Si riporta qui di seguito il passaggio motivazionale nel quale vengono esaminati i profili rilevanti ai fini della conferma della decisione della Corte di Appello.
“- in altri termini, ha ritenuto che il carattere simbolico del prezzo delle cessioni (euro 1,00) veniva meno una volta che si tenevano in debito conto anche gli ulteriori impegni assunti dagli acquirenti e che tali cessioni fossero assistite da a un effettivo sinallagma contrattuale;
- orbene, deve rammentarsi che in tema di contratti di scambio lo squilibrio economico originario delle prestazioni delle parti non può comportare la nullità del contratto per mancanza di causa, perché nel nostro ordinamento prevale il principio dell'autonomia negoziale, che opera anche con riferimento alla determinazione delle prestazioni corrispettive (cfr. Cass. 4 novembre 2015, n. 22657);
- solo l'indicazione di un prezzo assolutamente privo di valore, meramente apparente e simbolico, può determinare la nullità della vendita per difetto di uno dei suoi requisiti essenziali, mentre la pattuizione di un prezzo notevolmente inferiore al valore di mercato della cosa venduta, ma non del tutto privo di valore, pone solo un problema concernente l'adeguatezza e la corrispettività delle prestazioni ed afferisce, quindi, all'interpretazione della volontà dei contraenti ed all'eventuale configurabilità di una causa diversa del contratto (così, Cass. 4 novembre 2015, n. 22567; Cass. 19 aprile 2013, n. 9640);
- a tali fini, non può ritenersi meramente apparente o simbolico il prezzo che, seppur pari a zero o a cifra che si approssima allo zero, si riferisca a un negozio che presenti carattere oneroso, in relazione all'assunzione da parte dell'acquirente, contestuale o con atti collegati, di obblighi connessi con il diritto acquistato come nel caso, ricorrente nella specie, dell'acquisizione di partecipazioni sociali che impongono al titolare ulteriori apporti finanziari pena l'azzeramento del valore di tali partecipazioni;
- non può condividersi la tesi dei ricorrenti secondo la quale difetterebbe una causa vendendi in ragione del fatto che l'utilità derivante al venditore – ravvisata nel corrispettivo della vendita della società una volta risanata – non sarebbe diretta, attuale e concreta, trattandosi di elementi non necessari ai fini dell'integrazione del profilo causale in contestazione;
”.
Anche la giurisprudenza di merito ha affermato che
“nei contratti aventi ad oggetto il trasferimento di partecipazioni sociali, l'indicazione di un prezzo puramente simbolico, giustificata al solo fine della tassazione dell'atto o della sua repertoriazione, è legittima e non comporta la nullità del contratto, in quanto la corrispettività viene individuata, caso per caso, dall'entità dei debiti che vengono trasferiti con l'azienda o società, ovvero da un interesse non patrimoniale del cessionario” (così Trib. Roma 13/11/2020, in Soc. 2021).
Questi sono dunque i principi di diritto in base ai quali va inquadrato il caso che ci occupa.
§ 3 Sulla fattispecie in esame pagina 11 di 21 La corrispettività della prestazione va valutata alla luce di quanto previsto nel secondo accordo quadro, a nulla rilevando la circostanza che gli obblighi in esso previsti dovessero sorgere a cessione avvenuta.
Il collegamento negoziale tra la cessione delle partecipazioni societarie e le prestazioni dell'accordo quadro, oltre ad essere ricavabile dal tenore letterale dello stesso, emerge anche nel doc. 25 che è la lettera con cui l'attrice, tramite il suo legale, chiede adempimento.
Per valutare l'esistenza o l'assenza del sinallagma vanno dunque esaminate le condizioni del secondo accordo quadro.
Nelle premesse le parti danno atto di aver concordemente individuato il valore del compendio immobiliare e dell'attività in € 1.000.000 e di aver stabilito le condizioni del trasferimento, tenendo conto delle attività e delle passività desunte dallo stato patrimoniale pagina 12 di 21 pagina 13 di 21 pagina 14 di 21 pagina 15 di 21 pagina 16 di 21 Dal doc.26 parte convenuta, che è la risposta alla richiesta di adempimento della ricorrente, non oggetto di contestazione, parrebbe che l'accordo abbia avuto esecuzione.
Soltanto nelle note conclusive la parte ricorrente inserisce un fugace riferimento alla mancata corresponsione dell'importo pattuito (si veda pag. 2 della memoria conclusionale). Al riguardo il collegio non può che constatare che, dopo la costituzione dei convenuti, parte attrice non ha svolto alcuna replica in ordine all'inadempimento dell'acquirente, coerentemente al fatto pagina 17 di 21 che l'unica domanda proposta sulla quale si incentrano le argomentazioni difensive, è diretta alla declaratoria di nullità del contratto e non alla sua risoluzione per inadempimento.
Si deve dunque procedere ad analizzare la portata delle prestazioni dell'acquirente, nel loro complesso, per valutare se esse presentino il carattere delle correspettività o meno, secondo le indicazioni fornite dalla citata giurisprudenza.
In primo luogo la ricorrente è stata liberata dalle fideiussioni.
Al riguardo non sono convincenti i rilievi svolti dalla difesa con riferimento alla mancata esposizione con le banche e al fatto che la liberazione non abbia comportato nessun esborso da parte degli acquirenti, atteso che se la ricorrente non fosse stata liberata avrebbe potuto essere chiamata a rispondere come garante in solido con la società nell'ipotesi di insolvenza di quest'ultima, pur non essendo più socia.
Certamente non si può negare la correspettività di tale prestazione. Analoga valutazione va svolta in ordine alla previsione della distribuzione della riserva di conferimento per l'importo di € 200.000, non soggetta a tassazione, e all' eventuale indennizzo proveniente da . CP_9
La difesa della ricorrente ha sottolineato la carenza di sinallagma anche sotto il profilo della stima del compendio immobiliare di proprietà della Caravan Park S.r.l.. richiamando la perizia del dott. il quale ha affermato che, “almeno sotto il profilo contabile, Per_5
l'operazione finalizzata col signor sia stata posta Parte_2 in essere in assenza di corrispettivo e dunque la cessione sia avvenuta in assenza di legame sinallagmatico”. Sebbene debba riconoscersi l'esistenza di un notevole divario del valore aziendale concordato rispetto a quello denunciato nell' atto di successione e a quello stimato dal perito di parte, non può però negarsi che, dall'assetto contrattuale, emerga chiaramente la prova pagina 18 di 21 della valutazione che le parti hanno fatto dei diversi fattori che vengono qui di seguito evidenziati.
In primo luogo si deve osservare che già dai primi mesi del 2011 la IG.a ed il di lei padre si erano interessati a ricercare un Pt_1 acquirente delle quote della Caravan Park S.r.l. (docc. da 1 a 10).
Nel 2020 la ricorrente aveva intavolato una trattativa che non aveva dato esito favorevole: le resistenti hanno documentato che l'8.6.2020 la aveva concluso un preliminare con la società Pt_1 con impegno a cedere al prezzo di € 1 l'intero Controparte_10 capitale sociale della Caravan Park S.r.l. all'esito positivo della due diligence fiscale, legale, patrimoniale, edilizia ed urbanistica da parte della promissaria acquirente, due diligence che veniva espletata tra il giugno e l'agosto 2020 (docc. 13-14-15-16-17-18-19-20-21-22). La cessione di cui si controverte nella presente causa si colloca nel periodo successivo al lock down e quindi in un momento storico di gravi difficoltà per il settore turistico causate dalla pandemia.
In particolare si osserva che nella relazione integrativa al bilancio del 2020 emergono indicazioni significative in tal senso, che si ritiene che possano aver influito sulla contrattazione e sulla pattuizione delle condizioni dell'accordo. Se ne riportano qui di seguito alcuni passaggi.
Debiti I debiti si riferiscono principalmente a: Debiti vs/fornitori per Euro 46.390, fatture da ricevere per Euro 23.988, debiti vs/banche per Euro 682.563, di cui esigibili oltre l'esercizio successivo Euro 450.518 e debiti v/soci per euro 270.300. Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali E' stato stipulato un contratto di mutuo ipotecario con la per la durata di 180 mesi per un importo pari ad Euro 800.000, erogato a dicembre 2008, garantito CP_11 con ipoteca sugli immobili acquisiti.
Nel 2014 è stato contratto un mutuo non ipotecario con dell'importo nominale di Euro 250.000 e della durata di 180 Controparte_12 mesi. Nel 2017 è stato contratto un mutuo non ipotecario con Banco Popolare società cooperativa dell'importo nominale di euro 80.000,00 della durata di 60 mesi.
Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
nel primo trimestre del 2021, il protrarsi della pandemia scoppiata nei primi mesi del 2020 che ha segnato in modo così Pt_4 devastante l'economia globale ed ha influito molto significativamente su quella della nostra società che ha chiuso il bilancio 2020 con una forte riduzione dei ricavi. Gli eccezionali risultati della ricerca scientifica su scala globale che hanno consentito ad alcune industrie farmaceutiche di pervenire alla realizzazione di vaccini negli ultimi mesi del 2020, e quindi in termini di tempo impensabili ad inizio pandemia, consentono di guardare con fondato ottimismo al futuro, a partire dal corrente 2021. Il piano di vaccinazione, avviato con il Governo Conte ha avuto un forte impulso con il Governo Draghi che, così come i governi di tutti i paesi colpiti ha posto la vaccinazione della popolazione quale misura prioritaria del governo allo scopo di allentare o ridurre le restrizioni allo svolgimento normale della vita ed alla ripresa di tutte le attività, non ultime quelle economiche. pagina 19 di 21 Questa circostanza consente di guardare positivamente al futuro.
Al momento della cessione delle quote (gennaio 2021), la Caravan Park S.r.l. era in perdita (risultava a bilancio 2020 una perdita di circa € 58.000) e presentava debiti a breve termine per circa 700.000
€ e debiti a lungo termine per circa 450.000 €.
L'acquirente dell'intera quota di partecipazione al capitale sociale,
è divenuta socia unica della Caravan Park S.r.l. e, Controparte_1 pertanto, non hanno pregio i rilievi critici svolti dalla difesa della ricorrente riguardo all'assunzione in capo alla società degli obblighi contrattuali.
Risulta pertanto evidente che, alla luce delle osservazioni sin qui svolte, non si versi in un'ipotesi di nullità del contratto, considerato che la giurisprudenza ha riconosciuto, nel rispetto del principio dell'autonomia negoziale, la validità della cessione di partecipazioni societarie conclusa a prezzo simbolico quando sussistono impegni di natura finanziaria, ad essa strettamente collegati, che la giustificano sotto il profilo causale.
Gli altri profili prospettati dalla ricorrente, come già osservato, in assenza della proposizione delle relative domande, non possono essere esaminati per non incorrere nel vizio di ultrapetizione.
Le spese seguono la soccombenza con liquidazione dei valori minimi tenuto conto della limitata attività svolta.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale Valore della causa: indeterminabile - complessità media
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 1.064,00 Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 708,00 pagina 20 di 21 Fase decisionale, valore minimo: € 1.790,00 Compenso tabellare (valori minimi) € 3.562,00 Aumento del 60 % per presenza di più parti aventi stessa posizione processuale (art. 4, comma 2) € 2.137,20 Compenso maggiorato comprensivo degli aumenti
€ 5.699,20
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Respinge il ricorso.
Dichiara tenuta e condanna la parte ricorrente a rimborsare ai convenuti le spese processuali che liquida in € 5.699,20 per compenso oltre accessori di legge ed esborsi.
Così deciso nella cdc del 31.3.2025
Il Giudice est. Il Presidente Francesca Lippi Enrico Silvestro Ravera
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