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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 30/04/2025, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
V.G.N. 216/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, riunito in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott. Antonella Tedesco - Presidente/Relatore-
2) Dott.ssa Riccardo Sabato - Giudice–
3) Dott. Giuseppe Izzo - Giudice -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al V.G. nr. 216/2024 vertente
TRA
(c.f. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
03.09.1977, rapp.ta e difesa, in forza di procura in atti, dall' avv. Maria Sorrentino, presso il cui studio in Sapri (SA), alla 1 traversa di Corso Umberto I, n 3, è elettivamente domiciliata
-ricorrente-
e
(c.f. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
13.01.1969, rapp.to e difeso, in forza di procura in atti, dall'avv. Maria Sorrentino, presso il cui studio in Sapri (SA), alla 1 traversa di Corso Umberto I, n 3, è elettivamente domiciliato
-ricorrente-
e
Il Pubblico Ministero, presso il Tribunale di Lagonegro,
-interventore ex lege-
Oggetto: separazione personale dei coniugi e cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni: per le parti come da verbale d'udienza dell'8.5.2025; per il P.M. ha apposto il proprio
“Visto” in data 11.07.2024;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso cumulativo ex artt. 473-bis.49 e 473-bis. 51 c.p.c., depositato in data 29.02.2024,
e deducevano di aver contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1 concordatario in CA (SA) in data 27.07.1996 adottando il regime patrimoniale della comunione dei beni;
che dalla loro unione sono nati due figli, ( nato a [...] il Persona_1
13.01.1999) , maggiorenne, diplomato, non occupato e ( nato a [...] il [...]) , Per_2 maggiorenne, diplomato, autosufficiente;
che la sig.ra , oltre ad occuparsi della Parte_1 famiglia e della casa durante la stagione estiva, dal mese di aprile al mese di settembre, lavora alle dipendenze della con sede in Centola, ed è titolare di un reddito pari all'anno 2022 Controparte_2 pari ad euro € 5.308,00, è proprietaria dell'autovettura Citroen C3 tg. FG430ZZ, è titolare del conto corrente acceso presso la banca n. 1000/00005925; che il sig. lavora Controparte_3 Controparte_1 con qualifica di elettricista presso la Ditta S.I.M.EL. S.r.l. ed è titolare di un reddito per l'anno 2022 pari ad euro 9.115,00, è proprietario dell'autovettura Ford Fiesta tg. CY972DT ed è titolare di una postepay n. 5333171171552843; che gli stessi sono comproprietari di un immobile urbano sito in
Vibonati (SA) al C.so Umberto I, n.132, Cat. Fabbricati al foglio n.12, p.lla n. 91, sub.2, cat.A/2, vani
5,5, adibito a casa familiare e altro immobile parimenti sito in Vibonati (SA)al C.so Umberto I, n
.132 Cat. Fabbricati al foglio n. 12, p.lla .48, sub.
6. Rappresentavano che la convivenza sorta sotto i migliori auspici, si è rilevata col passare del tempo infelice, rendendone la prosecuzione intollerabile.
Ricorrevano, quindi, all'adito Tribunale chiedendo di omologare con sentenza la separazione consensuale alle seguenti condizioni:
“1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzandoli a vivere Parte_2 separatamente fermo restando i reciprochi obblighi di legge;
2. La casa familiare sita nel Comune di Vibonati al C.so Umberto I, civico 102, in uno ai mobili, arredi, corredi e pertinenze viene assegnata al sig. ed i figli maggiorenni vi abiteranno fino P_
a quando gli stessi non decideranno altrimenti.
3.La casa sita nel Comune di Vibonati al C.so Umberto I, civico 132, in uno ai mobili, arredi, corredi
e pertinenze viene assegnata alla sig.ra ed i figli maggiorenni potranno ugualmente Parte_1 abitarvi fino a quando non decideranno altrimenti.
4. I ricorrenti si obbligano trasferire la nuda proprietà dei beni immobili di loro proprietà indicati al punto 2) e 3) ai figli, conservandone il relativo usufrutto vita natural durante;
5. Il sig. verserà a titolo di contributo di mantenimento in maniera diretta al figlio P_ [...]
, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, l'importo di euro 200,00 Per_1
(duecento,00 euro) mensili per dodici mensilità entro i primi 5 giorni del mese e tale contributo sarà adeguato automaticamente ogni anno secondo gli indici ISTAT.
6. Le parti si obbligano a pagare il 50% delle spese straordinarie in favore del figlio
[...]
, così come indicate dal C.N.F. e adottate dai Tribunali italiani (allegato a). Per_1
Spese straordinarie obbligatorie per le quali non è richiesta previa concertazione: iscrizione e tasse universitarie, libri scolastici;
alloggio sede universitaria;
spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori.
Tutte le spese extra assegno devono essere debitamente documentate.
DEDUCIBILITA' FISCALE
La detrazione delle spese straordinarie ai fini IRPEF sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse. La deduzione per i figli a carico sarà effettuata, salvo diverso accordo, al 50% tra i genitori.
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/ o da qualsiasi altro Ente Pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
Entrambi i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficiente e di rinunciare reciprocamente all'assegno di mantenimento. Prestano reciprocamente il consenso al rilascio della documentazione necessaria all'espatrio. Ordinare al Comune di CA (SA) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, precisando che la comunione dei beni fra i coniugi si è sciolta a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi innanzi il sig. Giudice”.
Le parti chiedevano, altresì, una volta decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti dinnanzi al Giudice Relatore, rimettere la presente procedura sul Ruolo e, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti dinanzi al Giudice Relatore, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione e disposta la trasmissione degli atti al
P.M. per acquisirne il parere, pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni disposte in separazione.
Le parti provvedevano al deposito della documentazione di cui all'art.473- bis. 12 comma 3 e all'udienza di prima comparizione del 14.05.2024 chiedevano di omologare la separazione alle condizioni riportate in ricorso.
Con provvedimento del 31.05.2024 il Giudice Relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione mandando gli atti al P.M. che in data 11.07.2024 nulla opponeva alla pronuncia.
Con sentenza n 29/2024 del 11.07.2024, il Tribunale di Lagonegro pronunciava la separazione dei coniugi e e, con separata ordinanza emessa in pari Parte_1 P_ P_ data, rimetteva la causa sul ruolo del Giudice Relatore per la prosecuzione del giudizio.
Con ordinanza del 8.04.2025, il Tribunale onerava le parti al deposito della certificazione di passaggio in giudicato della sentenza di separazione n. 29/2024, resa dal Tribunale di Lagonegro, depositata nel presente procedimento in data 12.07.2024.
Le parti depositavano in data 8.04.2025 la certificazione di passaggio in giudicato della sentenza di separazione consensuale n. 29/2024, confermando la volontà di sentire dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La causa veniva, quindi, rimessa al Collegio per la decisione.
Preliminarmente va dichiarata la procedibilità ex art. 473 bis. 49 c.p.c. della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio cumulativamente proposta con il ricorso introduttivo del presente giudizio. Ed invero risulta documentalmente provato il decorso di almeno sei mesi dalla cessazione di ogni rapporto tra i coniugi, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita da nessuna delle due parti, ai sensi dell'art.5 L. n. 74/1987. È parimenti provato ex actis il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, così come risultante dalla documentazione depositata in data 8.04.2025.
Ciò posto, la domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta.
Alla luce delle risultanze degli atti di causa, deve infatti ritenersi che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi, non essendo l'interruzione della separazione stata eccepita da nessuna delle due parti, ai sensi dell'art. 5 della L. n. 74/1987.
Le parti hanno inoltre dichiarato di voler regolare i loro rapporti inerenti alla prole e di natura economico/patrimoniale alle condizioni già statuite in sede di separazione.
Orbene, rilevato che tali accordi non risultano contrari a norme imperative e non si pongono in contrasto con l'interesse della prole, ritiene il Tribunale che possano essere posti a fondamento della decisione.
Non occorre provvedere sulle spese del giudizio, stante la natura del procedimento che non rende configurabile una soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, così provvede:
- Dichiara, secondo le condizioni sopra riportate, la cessazione degli effetti del matrimonio concordatario, contratto in CA (SA) in data 27.07.1996 tra , nata a [...] Parte_1
della AN (SA) il 03.09.1977, e , nato a [...] il [...] Controparte_1
(atto n. 7, p.2, Serie A, anno 1996 del Comune di CA)
- Nulla per le spese;
- Ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune del luogo di celebrazione per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R. 3.
11. 2000 n. 396 in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 N. 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.
74;
Così deciso, in Lagonegro, in camera di consiglio del 28 aprile 2025
Il Presidente/Giudice Relatore dott.ssa Antonella Tedesco
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, riunito in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott. Antonella Tedesco - Presidente/Relatore-
2) Dott.ssa Riccardo Sabato - Giudice–
3) Dott. Giuseppe Izzo - Giudice -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al V.G. nr. 216/2024 vertente
TRA
(c.f. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
03.09.1977, rapp.ta e difesa, in forza di procura in atti, dall' avv. Maria Sorrentino, presso il cui studio in Sapri (SA), alla 1 traversa di Corso Umberto I, n 3, è elettivamente domiciliata
-ricorrente-
e
(c.f. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
13.01.1969, rapp.to e difeso, in forza di procura in atti, dall'avv. Maria Sorrentino, presso il cui studio in Sapri (SA), alla 1 traversa di Corso Umberto I, n 3, è elettivamente domiciliato
-ricorrente-
e
Il Pubblico Ministero, presso il Tribunale di Lagonegro,
-interventore ex lege-
Oggetto: separazione personale dei coniugi e cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni: per le parti come da verbale d'udienza dell'8.5.2025; per il P.M. ha apposto il proprio
“Visto” in data 11.07.2024;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso cumulativo ex artt. 473-bis.49 e 473-bis. 51 c.p.c., depositato in data 29.02.2024,
e deducevano di aver contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1 concordatario in CA (SA) in data 27.07.1996 adottando il regime patrimoniale della comunione dei beni;
che dalla loro unione sono nati due figli, ( nato a [...] il Persona_1
13.01.1999) , maggiorenne, diplomato, non occupato e ( nato a [...] il [...]) , Per_2 maggiorenne, diplomato, autosufficiente;
che la sig.ra , oltre ad occuparsi della Parte_1 famiglia e della casa durante la stagione estiva, dal mese di aprile al mese di settembre, lavora alle dipendenze della con sede in Centola, ed è titolare di un reddito pari all'anno 2022 Controparte_2 pari ad euro € 5.308,00, è proprietaria dell'autovettura Citroen C3 tg. FG430ZZ, è titolare del conto corrente acceso presso la banca n. 1000/00005925; che il sig. lavora Controparte_3 Controparte_1 con qualifica di elettricista presso la Ditta S.I.M.EL. S.r.l. ed è titolare di un reddito per l'anno 2022 pari ad euro 9.115,00, è proprietario dell'autovettura Ford Fiesta tg. CY972DT ed è titolare di una postepay n. 5333171171552843; che gli stessi sono comproprietari di un immobile urbano sito in
Vibonati (SA) al C.so Umberto I, n.132, Cat. Fabbricati al foglio n.12, p.lla n. 91, sub.2, cat.A/2, vani
5,5, adibito a casa familiare e altro immobile parimenti sito in Vibonati (SA)al C.so Umberto I, n
.132 Cat. Fabbricati al foglio n. 12, p.lla .48, sub.
6. Rappresentavano che la convivenza sorta sotto i migliori auspici, si è rilevata col passare del tempo infelice, rendendone la prosecuzione intollerabile.
Ricorrevano, quindi, all'adito Tribunale chiedendo di omologare con sentenza la separazione consensuale alle seguenti condizioni:
“1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzandoli a vivere Parte_2 separatamente fermo restando i reciprochi obblighi di legge;
2. La casa familiare sita nel Comune di Vibonati al C.so Umberto I, civico 102, in uno ai mobili, arredi, corredi e pertinenze viene assegnata al sig. ed i figli maggiorenni vi abiteranno fino P_
a quando gli stessi non decideranno altrimenti.
3.La casa sita nel Comune di Vibonati al C.so Umberto I, civico 132, in uno ai mobili, arredi, corredi
e pertinenze viene assegnata alla sig.ra ed i figli maggiorenni potranno ugualmente Parte_1 abitarvi fino a quando non decideranno altrimenti.
4. I ricorrenti si obbligano trasferire la nuda proprietà dei beni immobili di loro proprietà indicati al punto 2) e 3) ai figli, conservandone il relativo usufrutto vita natural durante;
5. Il sig. verserà a titolo di contributo di mantenimento in maniera diretta al figlio P_ [...]
, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, l'importo di euro 200,00 Per_1
(duecento,00 euro) mensili per dodici mensilità entro i primi 5 giorni del mese e tale contributo sarà adeguato automaticamente ogni anno secondo gli indici ISTAT.
6. Le parti si obbligano a pagare il 50% delle spese straordinarie in favore del figlio
[...]
, così come indicate dal C.N.F. e adottate dai Tribunali italiani (allegato a). Per_1
Spese straordinarie obbligatorie per le quali non è richiesta previa concertazione: iscrizione e tasse universitarie, libri scolastici;
alloggio sede universitaria;
spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori.
Tutte le spese extra assegno devono essere debitamente documentate.
DEDUCIBILITA' FISCALE
La detrazione delle spese straordinarie ai fini IRPEF sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse. La deduzione per i figli a carico sarà effettuata, salvo diverso accordo, al 50% tra i genitori.
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/ o da qualsiasi altro Ente Pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
Entrambi i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficiente e di rinunciare reciprocamente all'assegno di mantenimento. Prestano reciprocamente il consenso al rilascio della documentazione necessaria all'espatrio. Ordinare al Comune di CA (SA) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, precisando che la comunione dei beni fra i coniugi si è sciolta a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi innanzi il sig. Giudice”.
Le parti chiedevano, altresì, una volta decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti dinnanzi al Giudice Relatore, rimettere la presente procedura sul Ruolo e, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti dinanzi al Giudice Relatore, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione e disposta la trasmissione degli atti al
P.M. per acquisirne il parere, pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni disposte in separazione.
Le parti provvedevano al deposito della documentazione di cui all'art.473- bis. 12 comma 3 e all'udienza di prima comparizione del 14.05.2024 chiedevano di omologare la separazione alle condizioni riportate in ricorso.
Con provvedimento del 31.05.2024 il Giudice Relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione mandando gli atti al P.M. che in data 11.07.2024 nulla opponeva alla pronuncia.
Con sentenza n 29/2024 del 11.07.2024, il Tribunale di Lagonegro pronunciava la separazione dei coniugi e e, con separata ordinanza emessa in pari Parte_1 P_ P_ data, rimetteva la causa sul ruolo del Giudice Relatore per la prosecuzione del giudizio.
Con ordinanza del 8.04.2025, il Tribunale onerava le parti al deposito della certificazione di passaggio in giudicato della sentenza di separazione n. 29/2024, resa dal Tribunale di Lagonegro, depositata nel presente procedimento in data 12.07.2024.
Le parti depositavano in data 8.04.2025 la certificazione di passaggio in giudicato della sentenza di separazione consensuale n. 29/2024, confermando la volontà di sentire dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La causa veniva, quindi, rimessa al Collegio per la decisione.
Preliminarmente va dichiarata la procedibilità ex art. 473 bis. 49 c.p.c. della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio cumulativamente proposta con il ricorso introduttivo del presente giudizio. Ed invero risulta documentalmente provato il decorso di almeno sei mesi dalla cessazione di ogni rapporto tra i coniugi, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita da nessuna delle due parti, ai sensi dell'art.5 L. n. 74/1987. È parimenti provato ex actis il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, così come risultante dalla documentazione depositata in data 8.04.2025.
Ciò posto, la domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta.
Alla luce delle risultanze degli atti di causa, deve infatti ritenersi che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi, non essendo l'interruzione della separazione stata eccepita da nessuna delle due parti, ai sensi dell'art. 5 della L. n. 74/1987.
Le parti hanno inoltre dichiarato di voler regolare i loro rapporti inerenti alla prole e di natura economico/patrimoniale alle condizioni già statuite in sede di separazione.
Orbene, rilevato che tali accordi non risultano contrari a norme imperative e non si pongono in contrasto con l'interesse della prole, ritiene il Tribunale che possano essere posti a fondamento della decisione.
Non occorre provvedere sulle spese del giudizio, stante la natura del procedimento che non rende configurabile una soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, così provvede:
- Dichiara, secondo le condizioni sopra riportate, la cessazione degli effetti del matrimonio concordatario, contratto in CA (SA) in data 27.07.1996 tra , nata a [...] Parte_1
della AN (SA) il 03.09.1977, e , nato a [...] il [...] Controparte_1
(atto n. 7, p.2, Serie A, anno 1996 del Comune di CA)
- Nulla per le spese;
- Ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune del luogo di celebrazione per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R. 3.
11. 2000 n. 396 in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 N. 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.
74;
Così deciso, in Lagonegro, in camera di consiglio del 28 aprile 2025
Il Presidente/Giudice Relatore dott.ssa Antonella Tedesco