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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/10/2025, n. 7834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7834 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Maria Pia Mazzocca, all'udienza del tenutasi con trattazione scritta ex 127 ter c.p.c. , all' udienza del 30/9/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. R.G. 11439/2025 TRA
La signora nata a [...] il [...] residente in [...]al Parte_1 Corso Garibaldi 185 C.F. elettivamente domiciliata in Napoli al C.F._1 Corso Umberto I n. 365 presso lo studio degli avv.ti Vincenzo Vitagliano c.f.
, NN RR c.f. ed NG RR C.F._2 C.F._3 c.f. che la rappresentano e difendono come da procura a C.F._4 margine del presente atto. Per ogni comunicazione relativa al presente ricorso si chiede di provvedervi a mezzo e- mail al seguente indirizzo Contro Email_1
.
RICORRENTE E
sig. c.f. titolare dell'omonima ditta CP_1 C.F._5 individuale con sede in via Porta Medina 5 indirizzo pec Email_2 Oggetto: impugnativa di licenziamento RESISTENTE CONTUMACE
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data e ritualmente notificato la ricorrente Deduceva che : Aveva lavorato alle dipendenze del signor dal 02/11/2023 al Parte_2 28/03/2025 data in cui il rapporto di lavoro cessava a seguito di licenziamento;
2) che il signor gestisce una tabaccheria sita in Napoli alla via porta Medina CP_1 15 ove sono addetti meno di 15 dipendenti il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal CCNL terziario distribuzione e servizi, applicato dalla controparte come risulta dalla lettera di assunzione;
3) che in ordine al dedotto rapporto di lavoro la ricorrente fu assunta per essere assegnata a mansioni di addetta al banco tabaccheria inquadramento V citato,
4) che quale addetta al banco provvedeva alla vendita ed all'incasso della merce dei servizi quale pagamento bollette e ricariche;
5)Che è stata inquadrata con contratto part-time 16 ore settimanali con riconoscimento di una retribuzione mensile pari a euro 600 40,54;
6) che nonostante sia stata inquadrata per 16 ore settimanali lavorava 36 ore settimanali per sei giorni a settimana dalle 13:52 o dalle 19:46 alternandosi col collega;
Persona_1
1 7)Che non ha ricevuto lettere di contestazione né si è resa autrice di condotte rilevanti sotto il profilo disciplinare;
8)che controparte non ha mai subito riduzioni di lavoro o di attività tali da giustificare i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo;
9)Che il rapporto di lavoro della ricorrente cessava quando essa riceveva comunicazione attestante il licenziamento per giustificato motivo oggettivo che la ricorrente non Pt_3 riceveva alcuna comunicazione scritta ma solo stampa del modello che si allega Pt_3 che la predetta, pertanto, con comunicazione a mezzo pec dell'undici 4 25 impugnava il licenziamento ,invitando il datore di lavoro a presenziare in sede sindacale al fine di trovare un accordo senza tuttavia ottenere riscontro;
, 10)che pertanto con il presente ricorso impugnava ogni rinuncia o transazione sottoscritta in costanza o alla risoluzione del rapporto di lavoro e impugnava il licenziamento irrogato per i seguenti motivi : i in primis deduceva che era stata licenziata mediante l'invio della comunicazione , attestante il licenziamento, laddove l'annotazione che il datore di Pt_3 lavoro è tenuto a fare presso il centro per l'impiego relativa al licenziamento non costituisce comunicazione scritta del recesso essendo priva dei necessari requisiti per attribuire a tale annotazione valore negoziali quale l' omessa sottoscrizione del datore di lavoro, l'ulteriore considerazione che non trattasi di atto indirizzato al datore di lavoro, come invece il licenziamento, quanto atto trasmesso alla pubblica amministrazione;
11)che pertanto il licenziamento comunicato mediante l'invio di modello UNILAV va equiparato al licenziamento verbale, non essendo la comunicazione unilav un atto negoziale valevole quale licenziamento sicché al licenziamento verbale si applica a prescindere dal numero degli occupati la tutela reintegratoria ex articolo 18 legge 300/70 e articolo 2 decreto legislativo 20/03/2015. Eccepiva comunque l'inefficacia illegittimità del licenziamento per omessa contestuale motivazione dello stesso, in via gradata l'inefficacia in quanto non ha ricevuto alcuna lettera di contestazione e quindi violazione dell'articolo 7 legge 300 /70 Aggiungeva che detto licenziamento intimato non era supportato da giusta causa o giustificato motivo, atteso che alcuna riduzione di lavoro ha interessato la resistente né la ricorrente ha tenuto conto condotte rilevanti sotto il profilo disciplinar, e sicché si era in presenza di un licenziamento privo di valuta motivazione, sanzionato con la declaratoria di illegittimità con applicazione della tutela reintegratoria attenuata prevista dall'articolo 18 comma 4quattro della legge numero 300/ 70 Chiedeva pertanto accertare dichiarare la nullità e l'inefficacia e/o illegittimità del licenziamento intimato alla ricorrente in data 23/03/2005, per l'effetto ordinare il signor di reintegrare ricorrente del posto di lavoro con condanna ad un risarcimento Parte_2 del danno pari retribuzione spettante dalla data del licenziamento alla reintegra tenuto conto della retribuzione globale di fatto pari a euro 640,54 oltre gli interessi rivalutazione monetaria e regolarizzazione di posizione contributiva in via gradata dichiarare illegittimità e inefficacia del licenziamento e condannare all'indennità risarcitoria da liquidarsi nella Parte_2 misura fino a sei mensilità di una retribuzione globale di fatto pari a sei 40,54 oltre interessi equivale mutazione. Articolava mezzi istruttori sulle circostanze di cui al ricorso
Non si costituiva benché ritualmente citata in giudizio la parte resistente restando contumace .
Il giudice vista la contumacia e ritenuti i fatti posti a fondamento del ricorso documentalmente provati , fissava l' udienza del 30/9/2025 per la decisione in trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c. ed all' esito riservava la decisione
Va preliminarmente dichiarata la contumacia della parte resistente, attesa la regolarità della notifica del ricorso.
2 In merito va fatta una premessa. La contumacia, ovvero la mancata costituzione in giudizio, comporta l'impossibilità di presentare le proprie difese rispetto alle pretese attoree. Ciononostante, contrariamente a quanto avviene negli ordinamenti stranieri, il codice non considera la contumacia del convenuto quale ammissione implicita dei fatti a lui contestati, ma al contrario un contegno processuale di carattere neutro che non esonera l'attore dall'onere di provare i fatti costitutivi del suo diritto. Va premesso che benché parte ricorrente, inquadrata nel V livello del CCNL con contratto di lavoro per 16 ore settimanali, lamenti la prestazione di un orario di lavoro maggiore rispetto a quello contrattualmente concluso e pertanto la mancata retribuzione di numerose ore di straordinario, con il presente giudizio si limita ad impugnare il licenziamento del 23/3/2025, precisando che ne aveva contezza attraverso la ricezione della comunicazione , che il Pt_3 datore di lavoro inoltrava all'amministrazione e , ove risultava che data 2.3.2025 il rapporto era cessato per giustificato motivo oggettivo, che il datore di lavoro inoltrava all'amministrazione, ove risultava che essa in data era stata licenziata per giustificato motivo oggettivo, senza che essa ricorrente ricevesse in primis una contestazione disciplinare e successivamente quindi una formale lettera di licenziamento e senza che la tabaccheria di titolarità del resistente, ove prestava la sua attività lavorativa subisse una contrazione di attività Pertanto, la ricorrente in primis impugnava il licenziamento irrogatole per mancanza di forma scritta e comunque per mancanza di giusta causa o giustificato motivo soggettivo ed oggettivo . Dalla documentazione in atti, infatti, la cessazione del rapporto di lavoro viene attestata dalla comunicazione , a fronte della quale il procuratore di parte ricorrente in data Pt_3 11/4/2025 inoltrava una pec con la quale tempestivamente impugnava tanto il licenziamento, che la mancata corresponsione di differenze retributive. Detto profilo di nullità del licenziamento tuttavia va disatteso atteso che la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 24391 del 05.08.2022, afferma che il datore non ha l'onere di utilizzare forme sacramentali per notiziare il lavoratore del licenziamento ed il recesso risulta, quindi, efficace anche se comunicato in forma indiretta. Per la sentenza, infatti, in tema di forma del licenziamento, l'art. 2 della L. 604/1966 esige, a pena di inefficacia, che il recesso sia comunicato al lavoratore per iscritto, ma non prescrive modalità specifiche di comunicazione. Secondo i Giudici di legittimità, ne consegue che, non sussistendo per il datore l'onere di adoperare formule sacramentali, la volontà di licenziare può essere comunicata al lavoratore anche in forma indiretta, purché chiara( Cass 9544/2025 ) In merito è lo stesso ricorrente ad assumere che in data 23/3/2025 riceveva comunicazione attestante la cessazione del rapporto di lavoro per giustificato motivo oggettivo . Pt_3 Non può inoltre condividersi quanto dedotto dal ricorrente in ordine alla violazione dell' art . 7 legge 300/70) per non avere il ricorrente ricevuto la previa lettera di contestazione, atteso che la stessa costituisce il presupposto del licenziamento disciplinare, ovvero per giusta causa o giustificato motivo soggettivo , laddove dal certificato risulta che la cessazione Pt_3 del rapporto di lavoro è stata determinata da asserito “giustificato motivo oggettivo”.
Deve in merito osservarsi che il licenziamento intimato non è supportato da giustificato CP_ motivo oggettivo, atteso che alcuna riduzione di lavoro ha interessato la resistente, sulla quale gravava l' onere della prova . In materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo (art. 3, L. n. 604 del 1966) grava sul datore di lavoro l'onere di provare, tra l'altro, le ragioni inerenti alle attività produttive che rendono impossibile impiegare il dipendente nella organizzazione aziendale, da
3 accertare in base agli elementi di fatto sussistenti alla data della comunicazione del recesso, spettando al giudice di verificarne l'effettiva ricorrenza attraverso un apprezzamento delle prove incensurabile in sede di legittimità, se effettuato con una motivazione coerente e completa (Cass. 25/1/2021 n. 1508), avendo il ricorrente dedotto che non vi era stato alcun calo del fatturato della tabaccheria, tale da giustificare detto licenziamento . Ritenuto pertanto non sussistente il dedotto giustificato motivo oggettivo, va precisato che come evidenziato o dalla stessa ricorrente trattasi di impresa con meno di 15 dipendenti, sicchè applicandosi la disciplina di cui alla L. 23/12015 non compete una tutela reintegratoria ( così Cass 20115/2022 , che esclude la reintegrazione anche allorché il motivo è oggettivamente e manifestamente insussistente ) ma esclusivamente un tutela risarcitoria omnicomprensiva da calcolarsi in base all' art 9 DLGS 23/2015, sicché compete una indennità calcolata 1/2 mensilità per ogni anno di servizio, con minimo di 3 mensilità da calcolare sulla retribuzione utile per il trattamento di fine rapporto e non sulla base della retribuzione globale di fatto .
Ne consegue che parte resistente va condannata al pagamento della somma di euro 2221,62, pari a tre mensilità, attesa la breve durata del rapporto di lavoro, da calcolare sulla base della retribuzione utile per il calcolo del TF , pari ad € 740,54 oltre interessi rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con attribuzione .
P.Q.M.
1) accoglie il ricorso e per l' effetto dichiara l'illegittimità del licenziamento di Pt_1 per giustificato motivo oggettivo, comunicato del 23/3/2025;
[...]
2) condanna al pagamento di un ' indennità omnicomprensiva pari a tre CP_1 mensilità delle retribuzione utile per il calcolo del TF di euro 740,54, per la complessiva somma di euro 2221,62, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo;
3) condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro CP_1 1600,0 0 oltre rimborso forfettario Iva e Cpa come per legge con attribuzione Si comunichi Napoli 30/9/2025 Il giudice del lavoro Maria Pia Mazzocca
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Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Maria Pia Mazzocca, all'udienza del tenutasi con trattazione scritta ex 127 ter c.p.c. , all' udienza del 30/9/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. R.G. 11439/2025 TRA
La signora nata a [...] il [...] residente in [...]al Parte_1 Corso Garibaldi 185 C.F. elettivamente domiciliata in Napoli al C.F._1 Corso Umberto I n. 365 presso lo studio degli avv.ti Vincenzo Vitagliano c.f.
, NN RR c.f. ed NG RR C.F._2 C.F._3 c.f. che la rappresentano e difendono come da procura a C.F._4 margine del presente atto. Per ogni comunicazione relativa al presente ricorso si chiede di provvedervi a mezzo e- mail al seguente indirizzo Contro Email_1
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RICORRENTE E
sig. c.f. titolare dell'omonima ditta CP_1 C.F._5 individuale con sede in via Porta Medina 5 indirizzo pec Email_2 Oggetto: impugnativa di licenziamento RESISTENTE CONTUMACE
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data e ritualmente notificato la ricorrente Deduceva che : Aveva lavorato alle dipendenze del signor dal 02/11/2023 al Parte_2 28/03/2025 data in cui il rapporto di lavoro cessava a seguito di licenziamento;
2) che il signor gestisce una tabaccheria sita in Napoli alla via porta Medina CP_1 15 ove sono addetti meno di 15 dipendenti il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal CCNL terziario distribuzione e servizi, applicato dalla controparte come risulta dalla lettera di assunzione;
3) che in ordine al dedotto rapporto di lavoro la ricorrente fu assunta per essere assegnata a mansioni di addetta al banco tabaccheria inquadramento V citato,
4) che quale addetta al banco provvedeva alla vendita ed all'incasso della merce dei servizi quale pagamento bollette e ricariche;
5)Che è stata inquadrata con contratto part-time 16 ore settimanali con riconoscimento di una retribuzione mensile pari a euro 600 40,54;
6) che nonostante sia stata inquadrata per 16 ore settimanali lavorava 36 ore settimanali per sei giorni a settimana dalle 13:52 o dalle 19:46 alternandosi col collega;
Persona_1
1 7)Che non ha ricevuto lettere di contestazione né si è resa autrice di condotte rilevanti sotto il profilo disciplinare;
8)che controparte non ha mai subito riduzioni di lavoro o di attività tali da giustificare i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo;
9)Che il rapporto di lavoro della ricorrente cessava quando essa riceveva comunicazione attestante il licenziamento per giustificato motivo oggettivo che la ricorrente non Pt_3 riceveva alcuna comunicazione scritta ma solo stampa del modello che si allega Pt_3 che la predetta, pertanto, con comunicazione a mezzo pec dell'undici 4 25 impugnava il licenziamento ,invitando il datore di lavoro a presenziare in sede sindacale al fine di trovare un accordo senza tuttavia ottenere riscontro;
, 10)che pertanto con il presente ricorso impugnava ogni rinuncia o transazione sottoscritta in costanza o alla risoluzione del rapporto di lavoro e impugnava il licenziamento irrogato per i seguenti motivi : i in primis deduceva che era stata licenziata mediante l'invio della comunicazione , attestante il licenziamento, laddove l'annotazione che il datore di Pt_3 lavoro è tenuto a fare presso il centro per l'impiego relativa al licenziamento non costituisce comunicazione scritta del recesso essendo priva dei necessari requisiti per attribuire a tale annotazione valore negoziali quale l' omessa sottoscrizione del datore di lavoro, l'ulteriore considerazione che non trattasi di atto indirizzato al datore di lavoro, come invece il licenziamento, quanto atto trasmesso alla pubblica amministrazione;
11)che pertanto il licenziamento comunicato mediante l'invio di modello UNILAV va equiparato al licenziamento verbale, non essendo la comunicazione unilav un atto negoziale valevole quale licenziamento sicché al licenziamento verbale si applica a prescindere dal numero degli occupati la tutela reintegratoria ex articolo 18 legge 300/70 e articolo 2 decreto legislativo 20/03/2015. Eccepiva comunque l'inefficacia illegittimità del licenziamento per omessa contestuale motivazione dello stesso, in via gradata l'inefficacia in quanto non ha ricevuto alcuna lettera di contestazione e quindi violazione dell'articolo 7 legge 300 /70 Aggiungeva che detto licenziamento intimato non era supportato da giusta causa o giustificato motivo, atteso che alcuna riduzione di lavoro ha interessato la resistente né la ricorrente ha tenuto conto condotte rilevanti sotto il profilo disciplinar, e sicché si era in presenza di un licenziamento privo di valuta motivazione, sanzionato con la declaratoria di illegittimità con applicazione della tutela reintegratoria attenuata prevista dall'articolo 18 comma 4quattro della legge numero 300/ 70 Chiedeva pertanto accertare dichiarare la nullità e l'inefficacia e/o illegittimità del licenziamento intimato alla ricorrente in data 23/03/2005, per l'effetto ordinare il signor di reintegrare ricorrente del posto di lavoro con condanna ad un risarcimento Parte_2 del danno pari retribuzione spettante dalla data del licenziamento alla reintegra tenuto conto della retribuzione globale di fatto pari a euro 640,54 oltre gli interessi rivalutazione monetaria e regolarizzazione di posizione contributiva in via gradata dichiarare illegittimità e inefficacia del licenziamento e condannare all'indennità risarcitoria da liquidarsi nella Parte_2 misura fino a sei mensilità di una retribuzione globale di fatto pari a sei 40,54 oltre interessi equivale mutazione. Articolava mezzi istruttori sulle circostanze di cui al ricorso
Non si costituiva benché ritualmente citata in giudizio la parte resistente restando contumace .
Il giudice vista la contumacia e ritenuti i fatti posti a fondamento del ricorso documentalmente provati , fissava l' udienza del 30/9/2025 per la decisione in trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c. ed all' esito riservava la decisione
Va preliminarmente dichiarata la contumacia della parte resistente, attesa la regolarità della notifica del ricorso.
2 In merito va fatta una premessa. La contumacia, ovvero la mancata costituzione in giudizio, comporta l'impossibilità di presentare le proprie difese rispetto alle pretese attoree. Ciononostante, contrariamente a quanto avviene negli ordinamenti stranieri, il codice non considera la contumacia del convenuto quale ammissione implicita dei fatti a lui contestati, ma al contrario un contegno processuale di carattere neutro che non esonera l'attore dall'onere di provare i fatti costitutivi del suo diritto. Va premesso che benché parte ricorrente, inquadrata nel V livello del CCNL con contratto di lavoro per 16 ore settimanali, lamenti la prestazione di un orario di lavoro maggiore rispetto a quello contrattualmente concluso e pertanto la mancata retribuzione di numerose ore di straordinario, con il presente giudizio si limita ad impugnare il licenziamento del 23/3/2025, precisando che ne aveva contezza attraverso la ricezione della comunicazione , che il Pt_3 datore di lavoro inoltrava all'amministrazione e , ove risultava che data 2.3.2025 il rapporto era cessato per giustificato motivo oggettivo, che il datore di lavoro inoltrava all'amministrazione, ove risultava che essa in data era stata licenziata per giustificato motivo oggettivo, senza che essa ricorrente ricevesse in primis una contestazione disciplinare e successivamente quindi una formale lettera di licenziamento e senza che la tabaccheria di titolarità del resistente, ove prestava la sua attività lavorativa subisse una contrazione di attività Pertanto, la ricorrente in primis impugnava il licenziamento irrogatole per mancanza di forma scritta e comunque per mancanza di giusta causa o giustificato motivo soggettivo ed oggettivo . Dalla documentazione in atti, infatti, la cessazione del rapporto di lavoro viene attestata dalla comunicazione , a fronte della quale il procuratore di parte ricorrente in data Pt_3 11/4/2025 inoltrava una pec con la quale tempestivamente impugnava tanto il licenziamento, che la mancata corresponsione di differenze retributive. Detto profilo di nullità del licenziamento tuttavia va disatteso atteso che la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 24391 del 05.08.2022, afferma che il datore non ha l'onere di utilizzare forme sacramentali per notiziare il lavoratore del licenziamento ed il recesso risulta, quindi, efficace anche se comunicato in forma indiretta. Per la sentenza, infatti, in tema di forma del licenziamento, l'art. 2 della L. 604/1966 esige, a pena di inefficacia, che il recesso sia comunicato al lavoratore per iscritto, ma non prescrive modalità specifiche di comunicazione. Secondo i Giudici di legittimità, ne consegue che, non sussistendo per il datore l'onere di adoperare formule sacramentali, la volontà di licenziare può essere comunicata al lavoratore anche in forma indiretta, purché chiara( Cass 9544/2025 ) In merito è lo stesso ricorrente ad assumere che in data 23/3/2025 riceveva comunicazione attestante la cessazione del rapporto di lavoro per giustificato motivo oggettivo . Pt_3 Non può inoltre condividersi quanto dedotto dal ricorrente in ordine alla violazione dell' art . 7 legge 300/70) per non avere il ricorrente ricevuto la previa lettera di contestazione, atteso che la stessa costituisce il presupposto del licenziamento disciplinare, ovvero per giusta causa o giustificato motivo soggettivo , laddove dal certificato risulta che la cessazione Pt_3 del rapporto di lavoro è stata determinata da asserito “giustificato motivo oggettivo”.
Deve in merito osservarsi che il licenziamento intimato non è supportato da giustificato CP_ motivo oggettivo, atteso che alcuna riduzione di lavoro ha interessato la resistente, sulla quale gravava l' onere della prova . In materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo (art. 3, L. n. 604 del 1966) grava sul datore di lavoro l'onere di provare, tra l'altro, le ragioni inerenti alle attività produttive che rendono impossibile impiegare il dipendente nella organizzazione aziendale, da
3 accertare in base agli elementi di fatto sussistenti alla data della comunicazione del recesso, spettando al giudice di verificarne l'effettiva ricorrenza attraverso un apprezzamento delle prove incensurabile in sede di legittimità, se effettuato con una motivazione coerente e completa (Cass. 25/1/2021 n. 1508), avendo il ricorrente dedotto che non vi era stato alcun calo del fatturato della tabaccheria, tale da giustificare detto licenziamento . Ritenuto pertanto non sussistente il dedotto giustificato motivo oggettivo, va precisato che come evidenziato o dalla stessa ricorrente trattasi di impresa con meno di 15 dipendenti, sicchè applicandosi la disciplina di cui alla L. 23/12015 non compete una tutela reintegratoria ( così Cass 20115/2022 , che esclude la reintegrazione anche allorché il motivo è oggettivamente e manifestamente insussistente ) ma esclusivamente un tutela risarcitoria omnicomprensiva da calcolarsi in base all' art 9 DLGS 23/2015, sicché compete una indennità calcolata 1/2 mensilità per ogni anno di servizio, con minimo di 3 mensilità da calcolare sulla retribuzione utile per il trattamento di fine rapporto e non sulla base della retribuzione globale di fatto .
Ne consegue che parte resistente va condannata al pagamento della somma di euro 2221,62, pari a tre mensilità, attesa la breve durata del rapporto di lavoro, da calcolare sulla base della retribuzione utile per il calcolo del TF , pari ad € 740,54 oltre interessi rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con attribuzione .
P.Q.M.
1) accoglie il ricorso e per l' effetto dichiara l'illegittimità del licenziamento di Pt_1 per giustificato motivo oggettivo, comunicato del 23/3/2025;
[...]
2) condanna al pagamento di un ' indennità omnicomprensiva pari a tre CP_1 mensilità delle retribuzione utile per il calcolo del TF di euro 740,54, per la complessiva somma di euro 2221,62, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo;
3) condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro CP_1 1600,0 0 oltre rimborso forfettario Iva e Cpa come per legge con attribuzione Si comunichi Napoli 30/9/2025 Il giudice del lavoro Maria Pia Mazzocca
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