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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XXII, sentenza 26/02/2026, n. 1779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1779 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1779/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 22, riunita in udienza il
23/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SCOGNAMIGLIO PAOLO, Presidente
DEL BENE ADRIANO, Relatore
MELITO VITTORIO, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5577/2025 depositato il 21/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5798/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
26 e pubblicata il 31/03/2025
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820240009938279000 BOLLO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 990/2026 depositato il
24/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli (sez. 26), il sig. Ricorrente_1
impugnava la cartella di pagamento notificata in data 15.3.2024 avente ad oggetto l'omesso pagamento della tassa automobilistica relativa all'anno 2018, dell'importo complessivo di € 749,63.
Il giudice monocratico riteneva infondato il ricorso e lo rigettava con la seguente motivazione: “In tal senso, infatti, la circostanza che l'accertamento presupposto risulta notificato alla parte ricorrente in per compiuta giacenza dopo 10 giorni perché non ritirata”.
Proponeva appello il contribuente fondato su un unico motivo di appello rubricato “MANCATO
PERFEZIONAMENTO DELLA NOTIFICA PER COMPIUTA GIACENZA”, nel quale censurava la sentenza impugnata, ritenendo che non avesse fatto buon governo dei principi in tema di perfezionamento della notifica dell'atto presupposto. Infatti, secondo parte ricorrente “per il perfezionamento della notifica in compiuta giacenza, è necessaria come prova l'avviso di ricevimento della (seconda) raccomandata, in quanto la
Comunicazione di Avvenuto Deposito (definito C.A.D.) riveste un ruolo essenziale, mirando a garantire “la conoscibilità, intesa come possibilità di conoscenza effettiva, dell'atto notificando stesso”.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia Entrate Riscossione, depositando atto di controdeduzioni, mentre non si costituiva in giudizio la Regione Campania sebbene raggiunta da regolare processo notificatorio dell'atto di impugnazione.
All'udienza del 23.02.2026 il Collegio si riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Privo di alcun pregio è l'unico motivo di gravame, fondato sul difetto della produzione in giudizio della seconda raccomandata informatica (CAD).
Invero, il perfezionamento della notifica postale per compiuta giacenza esclude che nella fattispecie siano ravvisabili gli estremi della necessità della seconda raccomanda informativa.
E' consolidato orientamento quello della Suprema Corte di Cassazione secondo cui, nell'ipotesi in cui l'ufficio finanziario proceda alla notificazione diretta a mezzo posta dell'atto impositivo, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla L. 890/1982 (Cass. n. 8293/2018, Cass.
n. 12083/2016, Cass. n. 17598/2010).
La Corte ha ricordato che, in tema di notifica diretta degli atti impositivi, eseguita a mezzo posta dall'Amministrazione senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi 10 giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto).
Il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica, trova applicazione in detto procedimento di notificazione semplificato, posto a tutela delle preminenti ragioni del
Fisco. Non va ignorato che la Corte Costituzionale (sentenza n. 175/2018) ha ritenuto legittimo l'art. 26, c.
1 D.P.R. 602/1973, sul rilievo che il ragionevole bilanciamento degli interessi pubblici e privati è comunque assicurato dalla facoltà per il contribuente di richiedere la rimessione in termini, ex art. 153 c.p.c., ove dimostri, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, di non aver avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa a lui non imputabile (Cass. n. 10131/2020).
L'orientamento sul punto della Cassazione è inequivocabile e granitico: “In tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della l.
n. 890 del 1982 in quanto tale forma "semplificata" di notificazione si giustifica, come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 175 del 2018, in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall'agente per la riscossione volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato” (cfr., tra le tante, Cass. n. 28872/2018).
Va pertanto confermata la sentenza di merito che sulla base della documentazione prodotta in giudizio dal contribuente ha riscontrato la ritualità della notifica dell'atto presupposto.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna parte appellante alla rifusione delle spese a controparte che si liquidano in
€ 300,00 oltre accessori di legge se dovuti.
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 22, riunita in udienza il
23/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SCOGNAMIGLIO PAOLO, Presidente
DEL BENE ADRIANO, Relatore
MELITO VITTORIO, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5577/2025 depositato il 21/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5798/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
26 e pubblicata il 31/03/2025
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820240009938279000 BOLLO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 990/2026 depositato il
24/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli (sez. 26), il sig. Ricorrente_1
impugnava la cartella di pagamento notificata in data 15.3.2024 avente ad oggetto l'omesso pagamento della tassa automobilistica relativa all'anno 2018, dell'importo complessivo di € 749,63.
Il giudice monocratico riteneva infondato il ricorso e lo rigettava con la seguente motivazione: “In tal senso, infatti, la circostanza che l'accertamento presupposto risulta notificato alla parte ricorrente in per compiuta giacenza dopo 10 giorni perché non ritirata”.
Proponeva appello il contribuente fondato su un unico motivo di appello rubricato “MANCATO
PERFEZIONAMENTO DELLA NOTIFICA PER COMPIUTA GIACENZA”, nel quale censurava la sentenza impugnata, ritenendo che non avesse fatto buon governo dei principi in tema di perfezionamento della notifica dell'atto presupposto. Infatti, secondo parte ricorrente “per il perfezionamento della notifica in compiuta giacenza, è necessaria come prova l'avviso di ricevimento della (seconda) raccomandata, in quanto la
Comunicazione di Avvenuto Deposito (definito C.A.D.) riveste un ruolo essenziale, mirando a garantire “la conoscibilità, intesa come possibilità di conoscenza effettiva, dell'atto notificando stesso”.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia Entrate Riscossione, depositando atto di controdeduzioni, mentre non si costituiva in giudizio la Regione Campania sebbene raggiunta da regolare processo notificatorio dell'atto di impugnazione.
All'udienza del 23.02.2026 il Collegio si riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Privo di alcun pregio è l'unico motivo di gravame, fondato sul difetto della produzione in giudizio della seconda raccomandata informatica (CAD).
Invero, il perfezionamento della notifica postale per compiuta giacenza esclude che nella fattispecie siano ravvisabili gli estremi della necessità della seconda raccomanda informativa.
E' consolidato orientamento quello della Suprema Corte di Cassazione secondo cui, nell'ipotesi in cui l'ufficio finanziario proceda alla notificazione diretta a mezzo posta dell'atto impositivo, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla L. 890/1982 (Cass. n. 8293/2018, Cass.
n. 12083/2016, Cass. n. 17598/2010).
La Corte ha ricordato che, in tema di notifica diretta degli atti impositivi, eseguita a mezzo posta dall'Amministrazione senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi 10 giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto).
Il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica, trova applicazione in detto procedimento di notificazione semplificato, posto a tutela delle preminenti ragioni del
Fisco. Non va ignorato che la Corte Costituzionale (sentenza n. 175/2018) ha ritenuto legittimo l'art. 26, c.
1 D.P.R. 602/1973, sul rilievo che il ragionevole bilanciamento degli interessi pubblici e privati è comunque assicurato dalla facoltà per il contribuente di richiedere la rimessione in termini, ex art. 153 c.p.c., ove dimostri, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, di non aver avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa a lui non imputabile (Cass. n. 10131/2020).
L'orientamento sul punto della Cassazione è inequivocabile e granitico: “In tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della l.
n. 890 del 1982 in quanto tale forma "semplificata" di notificazione si giustifica, come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 175 del 2018, in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall'agente per la riscossione volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato” (cfr., tra le tante, Cass. n. 28872/2018).
Va pertanto confermata la sentenza di merito che sulla base della documentazione prodotta in giudizio dal contribuente ha riscontrato la ritualità della notifica dell'atto presupposto.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna parte appellante alla rifusione delle spese a controparte che si liquidano in
€ 300,00 oltre accessori di legge se dovuti.