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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/12/2025, n. 9580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9580 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 17037/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 17037/2025 tra
Parte_1
ATTORE/I e
Controparte_1
CONVENUTO/I
TE CH
INTERVENUTO
Oggi 11 dicembre 2025 ad ore 12.30 innanzi al dott. Caterina Centola, sono comparsi:
Per 'avv. SALVADEO Parte_1
Per 'avv. F. Fanelli in sost. Avv. GIUNTONI Controparte_1
Sono presenti ai fini della pratica forense la dr. e il dr. . Persona_1 Per_2
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da fogli separati, depositati al fascicolo telematico che, allegati al presente verbale, ne costituiscono parte integrante.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Caterina Centola
pagina 1 di 15 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Centola ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17037/2025 promossa da:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. MARCO SALVADEO, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Via G. Marconi, 25 Sannazzaro De Burgondi, presso il difensore
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIORGIO GIUNTONI, Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in Corso Di Porta Vittoria, 28 Milano, presso il difensore
RESISTENTE
pagina 2 di 15
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Milano, ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione reietta, previe le declaratorie anche incidentali del caso, preso atto dell'intervenuta dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 6, commi 1, lettera c), e 2, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511
(Disposizioni ur-genti in materia di finanza regionale e locale), convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1989, n. 20, come sostituito dall'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio
2007, n. 26 (Attuazione della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità), istitutiva dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica:
- accertare e dichiarare che il pagamento delle somme corrispondenti alle addi-zionali alle accise sull'energia elettrica effettuato dalla società favore di Parte_1 CP_1
non era dovuto e, per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare in
[...] Controparte_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore, a rimborsare alla società Parte_1 la somma di € 17.568,59 IVA inclusa, o la maggior o minor somma che risulterà all'esito
[...] dell'espletanda istruttoria, indebitamente percepi-ta per il medesimo titolo, maggiorata degli interessi legali dalla domanda al saldo.
Con il favore delle spese e dei compensi del giudizio”
PER PARTE RESISTENTE
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, premessa ogni più opportuna declaratoria del caso e respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così giudicare: nel merito, in via principale:
- respingere tutte le domande, nessuna esclusa, dell'attrice-ricorrente in persona Parte_1 del legale rappresentante pro tempore, in quanto infondate in fatto ed in diritto e per l'effetto accertare
e dichiarare che nulla è dovuto da Controparte_1 nel merito, in via subordinata: pagina 3 di 15
- nella denegata ipotesi di ritenuta sussistenza di un qualche credito di , in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti di ridurre la Controparte_1 pretesa avversaria delle somme non dovute per qualsiasi causa o ragione (ivi compresi gli importi di addizionale provinciale relativi al periodo 01/01/2010 – 01/04/2010), ovvero non debitamente provate, compensando quanto dovuto con il vantaggio fiscale già conseguito da e Parte_1 statuendo la diversa e minor somma ritenuta di giustizia, con applicazione di eventuali interessi al solo tasso legale e con decorrenza dei medesimi dalla data di proposizione della domanda giudiziale, nonché senza IVA, dichiarando comunque contestualmente il diritto di a ripetere Controparte_1 dall'erario qualsiasi somma fosse condannata a rimborsare alla ricorrente;
in via istruttoria:
- con ogni e più ampia riserva istruttoria;
in ogni caso:
- con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa ovvero, in subordine, con integrale compensazione delle spese di lite visto che, considerato l'attuale assetto normativo del Testo Unico Accise, come meglio spiegato nella parte motiva della presente comparsa, è costretta a Controparte_1 resistere in giudizio per non vedersi pregiudicato il diritto al rimborso nei confronti dell'amministrazione finanziaria”.
pagina 4 di 15 Concisi motivi della decisione
avendo intrattenuto con nel periodo 1.1.2010- Parte_1 Controparte_1
30.11.2011, un rapporto di somministrazione di energia elettrica per la propria sede aziendale, avendo pagato alla resistente l'intero corrispettivo richiesto per la somministrazione in parola, ivi comprese le somme addebitatele a titolo di imposta addizionale provinciale all'accisa prevista dall'art. 6, comma 1, lett. c), D.L. n. 511/1988, di € 17.568,59 IVA inclusa, ha agito al fine di ottenere la restituzione degli importi versati in favore della convenuta a titolo di addizionale provinciale alla accisa sull'energia elettrica. Come stabilito dalla Corte di Giustizia sin dal 2011, nonché evidenziato di recente dalla concorde giurisprudenza della Corte di Cassazione, la norma istitutiva dell'imposta addizionale provinciale all'accisa è contraria al diritto comunitario (in particolare, viola l'art. 1, par. 2, direttiva n.
2008/118/CE come interpretato dalla CGUE con le sentenze 5 marzo 2015 in causa C-553/13 e 25 luglio 2018 in causa C-103/17) e, dunque, deve essere disapplicata, con diritto del consumatore finale alla ripetizione dell'indebito nei confronti del fornitore.
Ciò premesso, dopo disamina sul quadro normativo di riferimento e sugli orientamenti giurisprudenziali a sostegno della domanda proposta, la ricorrente ha attestato di aver inviato, in data
12.2.2020, formale richiesta di messa in mora interruttiva della prescrizione e ha chiesto la condanna di alla restituzione dell'indicata somma di € 17.568,59 IVA inclusa, oltre interessi legali Controparte_1 dalla domanda al saldo, spese e competenze rifuse. si è ritualmente costituita, contestando la mancata allegazione di prova dei Controparte_1 pagamenti asseritamente effettuati dalla cliente e l'inidoneità della produzione dei mastrini contabili, poiché documentazione di parte di formazione unilaterale non attestante l'effettivo pagamento delle somme indicate nelle bollette azionate in giudizio.
Sempre in punto quantum, la resistente ha eccepito l'intervenuta prescrizione parziale decennale ex art. 2946 c.c. delle domande di relative ai pagamenti antecedenti al 12.2.2010 avendo Parte_1
l'attrice inviato la Pec di messa in mora il 12.2.2020 (doc. 2 ricorso introduttivo).
Inoltre, alla luce dell'abrogazione della Direttiva 92/12/CEE a decorrere dal 1.4.2010, e pertanto asseritamente valida almeno fino al 31.3.2010, ha chiesto l'eventuale rideterminazione CP_1 della somma pretesa dalla controparte tenendo in considerazione esclusivamente gli importi pagati a titolo di addizionale provinciale per il solo periodo successivo al 1.4.2010.
pagina 5 di 15 La resistente ha sostenuto che non debba, poi, essere restituita la quota di IVA versata sugli importi delle addizionali sulle accise (partita di giro), avendola - a suo dire - già interamente detratta e, correlativamente, ha contestato l'eventuale vantaggio fiscale che trarrebbe dalla Parte_1 ripetizione delle addizionali incassate avendo infra registrato e portato in deduzione come costi le fatture oggetto del presente giudizio.
La resistente ha altresì sostenuto l'infondatezza delle domande spiegate dalla ricorrente a fronte della non imputabilità di alcuna condotta indebita nei suoi confronti, avendo la stessa applicato l'addizionale provinciale nel rispetto della normativa italiana ed essendo costretta a resistere nel presente giudizio per poter poi procedere alla richiesta del rimborso, ex art. 14 comma 4 TUA, all'A.F.
Ha inoltre contestato la richiesta degli interessi legali dalla domanda al soddisfo e comunque non dovuti relativamente al periodo antecedente alla data della domanda introduttiva del giudizio;
correlativamente, ha chiesto il riconoscimento della compensazione integrale delle spese del giudizio.
La causa è stata quindi assunta in decisione all'udienza del 11.12.2025 ex art 281 sexies c.3,
c.p.c.
*
L'attrice ha quantificato la somma richiesta in complessivi € 17.568,59. ha eccepito l'intervenuta prescrizione parziale decennale delle somme corrisposte CP_1 antecedentemente al 12.2.2010 (Pec di messa in mora inviata il 12.2.2020).
ha prodotto in giudizio le bollette riportanti l'indicazione dei pagamenti tramite RID Parte_1 bancario e la regolarità degli stessi (almeno) fino al 31.10.2011 (bolletta nr. 2456810 del 19.12.2011) e le copie dei mastrini contabili, dimostrando il pagamento delle somme a favore della resistente.
Conseguentemente, l'eccezione di prescrizione parziale del credito dell'attrice è infondata e deve essere respinta alla luce del primo pagamento effettuato dalla cliente successivamente al 12.2.2010 e, precisamente, in data 28.2.2010.
L'eccezione formulata dalla resistente relativa al difetto di prova del pagamento delle fatture emesse per la somministrazione di energia elettrica deve ritenersi quindi infondata. Sul punto è sufficiente osservare che la convenuta – che ha sollevato genericamente la predetta eccezione – non ha neanche allegato di avere mai contestato all'attrice il mancato pagamento del corrispettivo, circostanza che considerata nell'ambito del contratto di durata stipulato tra le parti, in cui è prassi che a fronte della pagina 6 di 15 somministrazione di energia si paghi il corrispettivo, pena la sospensione della fornitura ex art. 1460
c.c., appare significativa della strumentalità dell'eccezione ai sensi dell'art. 116 c.p.c.
Contrariamente a quanto sostenuto da deve essere restituito anche l'importo Controparte_1 pagato dalla ricorrente a titolo di IVA sul costo addebitato a titolo di addizionale provinciale. Infatti, come rilevato dalla Corte di Cassazione, in caso di operazioni erroneamente assoggettate all'IVA restano privi di fondamento il pagamento dell'imposta da parte del cedente, la rivalsa da costui effettuata nei confronti del cessionario e la detrazione da quest'ultimo operata nella sua dichiarazione
IVA, con la conseguenza che il cedente ha diritto di chiedere all'Amministrazione il rimborso dell'IVA, il cessionario ha diritto di chiedere al cedente la restituzione dell'IVA versata in via di rivalsa, e l'Amministrazione ha il potere-dovere di escludere la detrazione dell'IVA pagata in rivalsa dalla dichiarazione IVA presentata dal cessionario (Cass.civ., V, 15 maggio 2015, n.9946; v., nello stesso senso, anche Cass. ord. n. 8652/2020).
Parimenti, l'eventuale eccepito ingiustificato vantaggio che percepirebbe la ricorrente, avendo infra registrato e portato in deduzione le fatture oggetto del presente giudizio (ottenuta la restituzione anche delle somme a suo tempo portate in detrazione/deduzione) costituirebbe una questione che attiene esclusivamente al rapporto ricorrente - Pubblica Amministrazione, e che non coinvolge il soggetto cedente ( , il quale non patirebbe alcun decremento patrimoniale per effetto Controparte_1 dell'eventuale lamentato vantaggio percepito dalla ricorrente.
Pertanto, a fronte della Pec di messa in mora inviata in data 12.2.2020, vanno restituite le somme corrisposte da nel biennio 2010-2011 pari ad € 17.568,59 IVA inclusa – come da Parte_1 fatture allegate e prospetto riportato in atti.
Nel merito, ritiene il Tribunale che vada accolta la domanda in relazione alla ripetizione delle somme pagate a titolo di rivalsa per il versamento dell'addizionale provinciale sulle accise seppure limitatamente alla somma non prescritta, come di seguito spiegato.
Il diritto di ripetizione delle somme addebitate dal fornitore di energia al consumatore finale a titolo di rivalsa per il versamento dell'addizionale provinciale sull'energia elettrica trova la propria giustificazione indiretta nella contrarietà di tale imposta rispetto al diritto dell'Unione europea.
L'addizionale all'accisa sull'energia elettrica è stata infatti introdotta dall'art. 6 del D.L. n. 511 del
1988, conv. con mod. dalla L. n. 20 del 1989. pagina 7 di 15 In materia di accise è poi intervenuto il diritto europeo con la Direttiva 92/12/CEE, come modificata dalla Direttiva 2003/96/CE e, successivamente, dalla Direttiva 2008/118/CE, recepita in
Italia con il D.lgs. 29 marzo 2010 n. 48. Tale ultima direttiva prevede, all'art. 1 che “Gli Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise o per
l'imposta sul valore aggiunto in materia di determinazione della base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo dell'imposta; sono escluse da tali norme le disposizioni relative alle esenzioni”. Nel 2011 la
Commissione europea ha avviato una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia, ritenendo che l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica si ponesse in contrasto con la Direttiva
2008/118/CE. Pertanto, con l'art. 4 del D.L. n. 16/2012 è stato abrogato l'art. 6 del D.L. n. 511 del
1988. Il contrasto in questione è stato riconosciuto anche da plurime sentenze della Corte di
Cassazione, con le quali è stato affermato che “l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica di cui al D.L. n. 511 del 1988, art. 6, nella sua versione, applicabile ratione temporis, va disapplicata per contrasto con l'art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE, per come interpretato dalla
Corte di Giustizia U.E. con le sentenze 5 marzo 2015, in causa C-553/13, e 25 luglio 2018, in causa C-
103/17” (tra le altre, Cass. 16142/2020, Cass. 10691/2020, Cass. 10114/2020, Cass. 27101/2019, Cass.
15198/2019 così, tra le ultime, Cass. 22343/2020, Cass. 22345/2020; cfr., negli stessi termini e con le medesime argomentazioni). In proposito, la Suprema Corte ha evidenziato che, ai sensi dell'art. 1, par.
2 della direttiva 2008/118/CE, e prima ancora dell'analoga disposizione contenuta nell'art. 3, par. 2, della direttiva 92/12/CEE, “Gli Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise o per l'imposta sul valore aggiunto in materia di determinazione della base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo dell'imposta; sono escluse da tali norme le disposizioni relative alle esenzioni”. Perché gli Stati membri possano prevedere sul consumo di energia elettrica altre imposte indirette oltre alle accise devono, pertanto, essere rispettate due condizioni, applicabili cumulativamente: 1) le imposte addizionali devono rispettare le regole di imposizione dell'Unione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta; 2) le imposte addizionali devono avere una finalità specifica, intendendosi come tale una finalità che non sia puramente di bilancio (C.G.U.E., 24 febbraio
2000, in causa C-434/97, Commissione/Francia, punto 19; C.G.U.E., 9 marzo 2000, in causa C437/97, pagina 8 di 15 EKW e Wein & Co., punto 31; C.G.U.E., 27 febbraio 2014, in causa C-82/12, RA DI
Besora, punto 23). Il rispetto del requisito della finalità specifica deve essere poi vagliato alla luce della sentenza della Corte di Giustizia del 25 luglio 2018, nella causa C-103/17. Tale pronuncia, ai punti 38 e
39, ha infatti chiarito che, affinché un'imposta possa garantire la finalità specifica invocata, occorre che il gettito di tale imposta sia obbligatoriamente utilizzato “al fine di ridurre i costi ambientali specificamente connessi al consumo di energia elettrica su cui grava l'imposta in parola nonché di promuovere la coesione territoriale e sociale, di modo che sussiste un nesso diretto tra l'uso del gettito derivante dall'imposta e la finalità dell'imposizione in questione”. Peraltro, “un'assegnazione predeterminata del gettito di una tassa rientrante in una semplice modalità di organizzazione interna del bilancio di uno Stato membro, non può, in quanto tale, costituire una condizione sufficiente a siffatto riguardo, poiché ogni Stato membro può decidere di imporre, a prescindere dalla finalità perseguita, l'assegnazione del gettito di un'imposta al finanziamento di determinate spese”.
Sulla base del contrasto normativo sopra esposto, si pone il problema circa la sussistenza dei presupposti per ottenere la ripetizione delle somme versate nei confronti del fornitore di energia ex art
2033 c.c.
Preso in considerazione il particolare rapporto trilaterale che intercorre tra l'amministrazione finanziaria, il fornitore di energia e il consumatore finale, assimilabile a quello che viene in considerazione in materia di IVA, ritiene questo Giudice che tale diritto vada riconosciuto. A tal proposito, bisogna considerare che, ai sensi dell'art. 53 del TUA, il soggetto passivo di imposta deve essere identificato nel fornitore di energia, che può esercitare il diritto di rivalsa nei confronti del consumatore finale ex art.56 TUA, ma rimane unica parte del rapporto tributario, in quanto unico obbligato al versamento dell'imposta. Il rapporto tributario intercorre, pertanto, esclusivamente tra l'amministrazione finanziaria e il fornitore di energia;
di contro, il rapporto tra consumatore finale, nei confronti del quale sia esercitato il diritto di rivalsa, e il fornitore di energia è un rapporto di natura civilistica, causalmente collegato ma autonomo rispetto al rapporto tributario (Cass. 22455/2020).
Ciò posto, una volta riconosciuta la contrarietà del tributo nazionale rispetto al diritto dell'Unione europea, si pone il problema di tutelare il diritto a ottenerne il rimborso. La stessa giurisprudenza della C.G.U.E., seppur prevalentemente con riferimento all'IVA, ha evidenziato che nei pagina 9 di 15 casi in cui il costo del tributo sia stato traslato dal soggetto passivo di imposta al consumatore finale è necessario trovare un punto di equilibrio tra l'esigenza di evitare che il soggetto passivo tragga un ingiustificato arricchimento dal rimborso e la necessità di evitare che lo Stato ottenga un beneficio economico dalla violazione del diritto U.E., garantendo il diritto del consumatore finale ad ottenere il rimborso delle imposte versate o nei confronti dello Stato o nei confronti del fornitore.
Tuttavia, per costante giurisprudenza della C.G.U.E, la definizione delle concrete modalità per l'esercizio del diritto al rimborso è rimessa all'autonomia di ciascun ordinamento nazionale, seppur nel rispetto dei principi di effettività ed equivalenza. Spetta quindi allo Stato definire se il consumatore finale debba rivolgere le proprie pretese nei confronti dell'amministrazione finanziaria o del fornitore, garantendo, comunque, che “qualora tale rimborso si rivelasse impossibile o eccessivamente difficile da ottenere rivolgendosi ai fornitori interessati, il principio di effettività esigerebbe che il consumatore finale sia in grado di rivolgere la propria domanda di rimborso direttamente allo Stato membro interessato” (v., in tal senso, sentenze del 15 marzo 2007, Reemtsma Cigarettenfabriken, C-35/05,
EU:C:2007:167, punto 41, e del 26 aprile 2017, C-564/15, EU:C:2017:302, punto 53). Per_3
In materia di accise, l'ordinamento nazionale non prevede la legittimazione attiva del consumatore finale a richiedere il rimborso dell'imposta dal medesimo versata a seguito dell'esercizio di rivalsa del fornitore, poiché l'art. 14 del TUA, pur se non in modo esplicito, prevede che il rimborso possa essere richiesto solamente dal soggetto passivo di imposta. Di contro, è possibile riconoscere il suo diritto alla ripetizione delle imposte versate nei confronti del fornitore ai sensi dell'art. 2033 c.c: infatti una volta venuta meno la debenza delle imposte nei confronti dell'ente statale, il diritto di rivalsa rimane, infatti, privo di giustificazione causale e, pertanto, indebito. In considerazione del particolare rapporto trilaterale che intercorre tra l'amministrazione finanziaria, il fornitore di energia e il consumatore finale, quest'ultimo può, quindi, normalmente agire nei confronti del fornitore con l'ordinaria azione di ripetizione dell'indebito e, solo nel caso in cui alleghi che tale azione si riveli oltremodo gravosa, può direttamente richiedere il rimborso nei confronti dell'Amministrazione
Finanziaria, (cfr., tra le altre, anche Cass. 14200/2019, n. 10114/2020). Al fornitore è poi riconosciuta pagina 10 di 15 la legittimazione a richiedere il rimborso direttamente all'amministrazione finanziaria ai sensi dell'art. 14 co. 4 del TUA, che prevede che “Qualora, al termine di un procedimento giurisdizionale, il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa sia condannato alla restituzione a terzi di somme indebitamente percepite a titolo di rivalsa dell'accisa, il rimborso e' richiesto dal predetto soggetto obbligato, a pena di decadenza, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che impone la restituzione delle somme”.
Questo Giudice è consapevole che, a seguito della pronuncia della C.G.U.E. del 11.4.2024 nella causa C-316/22 sulle questioni pregiudiziali sollevate dal Tribunale di Como in ordine alla disapplicazione della norma interna di cui all'art 6. D.L. n. 511/1988, si sta sviluppando un diverso orientamento giurisprudenziale volto ad affermare la legittimazione straordinaria del consumatore finale alla richiesta del rimborso nei confronti dell'amministrazione, a prescindere dalla circostanza che la ripetizione da parte del fornitore sia eccessivamente gravosa.
Tale orientamento si basa, tuttavia, sul presupposto, non condiviso da questo Giudice, che la ripetizione nei confronti del fornitore vada negata in conseguenza dell'impossibilità di disapplicare in una controversia tra privati una norma nazionale che istituisce un'imposta indiretta contraria ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta. A bene vedere, la stessa C.G.U.E., afferma al punto 25 della sentenza del 11/04/2024, causa
C-316/22, che “malgrado l'assenza di effetto diretto orizzontale di una direttiva, un giudice nazionale può permettere ad un singolo di far valere l'illegittimità di un'imposta che sia stata indebitamente ripercossa su di lui da un venditore, conformemente ad una facoltà riconosciutagli dalla normativa nazionale, al fine di ottenere la neutralizzazione dell'onere economico supplementare che esso ha, in definitiva, dovuto sopportare, qualora tale possibilità sia prevista dalla normativa nazionale, aspetto questo che spetta al giudice del rinvio verificare nella controversia di cui ai procedimenti principali”.
Ebbene ritiene questo Giudice, che tale possibilità sia fornita proprio dall'art. 2033 c.c., senza che venga violato il principio per cui la disapplicazione della normativa nazionale contraria alle disposizioni di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta non può avvenire nei rapporti pagina 11 di 15 orizzontali. Come sopra evidenziato, si ritiene, infatti, che la natura indebita del versamento effettuato dal consumatore finale nei confronti del fornitore di energia a seguito dell'esercizio del diritto di rivalsa non discenda dalla disapplicazione dell'art 6 del D.L. n. 511/1988 nel rapporto orizzontale, di natura civilistica, che intercorre tra i medesimi, ma dalla non debenza dell'imposta oggetto del collegato rapporto di diritto tributario, che intercorre tra il fornitore di energia e l'amministrazione finanziaria e del quale il Giudice civile deve incidentalmente conoscere. Seppur in materia di IVA, è stato, infatti, affermato che la questione relativa alla legittimità del presupposto della rivalsa, ossia il debito d'imposta, “resta sul piano della questione incidentale, e non introduce una causa pregiudiziale, in mancanza di un'iniziativa del debitore d'imposta nei confronti dell'Amministrazione finanziaria” (Cass. civ. Sez. Unite Ord., 18/02/2009, n. 3817). Una volta venuta mena la debenza dell'imposta, per contrarietà al diritto U.E., l'esercizio del diritto di rivalsa rimane privo della propria ragione d'essere e il pagamento delle imposte da parte del consumatore finale definitivamente indebito;
di conseguenza, ove “la rivalsa si riveli illegittima per insussistenza dell'obbligo di versamento della quota parte di prezzo relativa all'accisa o alla addizionale, il consumatore ha azione nei confronti del fornitore per illegittimo esercizio della rivalsa quale azione di ripetizione di quota parte del prezzo, ma non ha azione nei confronti dell'Erario per l'imposta in tesi versata illegittimamente dal fornitore” (Cass. civ.
Sez. V, Sent., (ud. 26/03/2019) 04-06-2019, n. 15199).
Il convincimento sopra espresso è ulteriormente suffragato dalla recente pronuncia della Corte
Costituzionale che, con sentenza nr. 43 del16.4.2025, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6 commi 1 lett. C) e 2 del decreto legge 28.11.1988 n. 511, convertito con modificazioni nella L.
27.1.1989 n. 20, come sostituito dall'art. 5 comma 1 del decreto legislativo 2.2.2007 n. 26. In essa la
Corte Costituzionale, muovendo dall'interpretazione delle più recenti sentenze della Corte di Giustizia
e della Corte di Cassazione ha evidenziato come l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica non rispetti il requisito della finalità specifica, ma prevede solo una generica destinazione del gettito dell'addizionale provinciale «in favore delle province», che trova conferma nel preambolo del d.l. n. 511 del 1988, nella quale si afferma che le misure impositive in esso previste sono rivolte ad
«assicurare le necessarie risorse agli enti della finanza regionale e locale, al fine di garantire pagina 12 di 15 l'assolvimento dei compiti istituzionali». Tale conclusione, secondo la Corte Costituzionale nella sentenza citata, trova pieno conforto nella giurisprudenza di legittimità, che, nel ritenere non applicabile il suddetto art. 6 per contrasto con le menzionate direttive, ha precisato che la citata finalità non è «in grado di essere distinta dalla generica finalità di bilancio» (Cass., n. 27101 del 2019, confermata, da ultimo, da Corte di cassazione, sezione tributaria, ordinanza 11 settembre 2024, n.
24373). Secondo la stessa giurisprudenza di legittimità, peraltro, nemmeno è riscontrabile «un nesso diretto tra l'uso del gettito derivante dall'imposta e la finalità dell'imposizione in questione» che consiste nella riduzione dei «costi ambientali specificamente connessi al consumo di energia elettrica su cui grava l'imposta in parola nonché [nella promozione della] coesione territoriale e sociale» (Corte di cassazione, sezione tributaria, sentenza 28 luglio 2020, n. 16142).
La Corte ha anche valutato l'effetto prodotto dalla recente sentenza della Corte di giustizia 11 aprile 2024, causa C-316/22, industria tessile spa Tale pronuncia, infatti, pur Pt_2 Parte_3
«mantenendo fermo che il Giudice interno non può disapplicare, nell'ambito di una controversia tra privati, la norma nazionale che è in contrasto con la direttiva», ha ora riconosciuto che «il cliente del servizio di fornitura di energia elettrica deve potere esercitare un'azione diretta nei confronti dello Stato anche nel caso di impossibilità giuridica di agire contro il fornitore. Ciò in conseguenza del fatto che il giudice civile, constatata la preclusione della strada della non applicazione, dovrebbe sempre rigettare la domanda di ripetizione di indebito proposta dal cliente nei confronti del fornitore e basata sulla contrarietà dell'imposta alla direttiva». Dalla sentenza della Corte di Giustizia consegue quindi la possibilità di esercitare direttamente l'azione di ripetizione di indebito da parte del cliente nei confronti dello Stato.
Tuttavia, proprio a seguito della sentenza che ha dichiarato l'incostituzionalità della suddetta addizionale deve inequivocabilmente ritenersi che i clienti dei fornitori potranno ora esercitare l'azione di ripetizione dell'indebito direttamente nei confronti di questi ultimi (che potranno, a loro volta, rivalersi nei confronti dello Stato), dato l'effetto ex tunc, salvo per i rapporti esauriti, della pronuncia della Corte Costituzionale.
pagina 13 di 15
Conclusivamente, vista la domanda avanzata dalla ricorrente, volta ad ottenere la restituzione delle somme corrisposte al Fornitore a titolo di addizionale provinciale sulle accise nel periodo
1.1.2010 - 30.11.2011, pari ad € 17.568,59, deve ritenersi che sia debitrice verso Controparte_1 per il titolo dedotto in giudizio di detta somma, oltre interessi legali ex art. 1284, Parte_4 comma 1, c.c. dalla domanda al saldo effettivo, stante la buona fede dell'accipiens alla data della ricezione del pagamento.
Le spese sono regolate a mente degli artt. 91 e ss cpc, nella formulazione attualmente vigente: in forza di tali disposizioni, il soccombente deve rifondere le spese della parte vittoriosa in applicazione del principio di causalità della lite, salva solo la soccombenza reciproca, la novità della questione trattata, il revirement della giurisprudenza su questioni decisive, ovvero, ex C. Cost. n. 77/2018, altre gravi ed eccezionali ragioni da esplicitarsi in motivazione. Nel caso di specie, stante la presenza di rilevanti contrasti giurisprudenziali sulla questione trattata e la circostanza che, alla luce dell'art. 14 co.
4 TUA, non è contemplata la possibilità per il fornitore di ottenere dall'Erario il rimborso di quanto restituito all'utente se non a seguito di pronuncia definitiva di condanna a suo carico (cfr. Cass.
27306/2019 cit.), risultano sussistere i presupposti di legge per compensare integralmente le spese di lite della causa. Di conseguenza, in applicazione del principio di causalità, si reputa equo addossare le spese di lite di questa causa (necessaria ex lege affinché il fornitore possa poi dare corso alla richiesta di rimborso avanti l'Amministrazione finanziaria) ad entrambi i contraenti (del contratto di somministrazione) in pari misura, risultando entrambi incolpevoli rispetto alla necessità della causa stessa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: in accoglimento della domanda, condanna la resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, a versare alla ricorrente, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore, ex art. 2033 c.c., la somma di € 17.568,59, oltre interessi legali ex art. 1284 1c., c.c. dalla domanda al saldo effettivo;
pagina 14 di 15 dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Milano, 11 dicembre 2025 Il Giudice dott. Caterina Centola
pagina 15 di 15
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 17037/2025 tra
Parte_1
ATTORE/I e
Controparte_1
CONVENUTO/I
TE CH
INTERVENUTO
Oggi 11 dicembre 2025 ad ore 12.30 innanzi al dott. Caterina Centola, sono comparsi:
Per 'avv. SALVADEO Parte_1
Per 'avv. F. Fanelli in sost. Avv. GIUNTONI Controparte_1
Sono presenti ai fini della pratica forense la dr. e il dr. . Persona_1 Per_2
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da fogli separati, depositati al fascicolo telematico che, allegati al presente verbale, ne costituiscono parte integrante.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Caterina Centola
pagina 1 di 15 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Centola ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17037/2025 promossa da:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. MARCO SALVADEO, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Via G. Marconi, 25 Sannazzaro De Burgondi, presso il difensore
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIORGIO GIUNTONI, Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in Corso Di Porta Vittoria, 28 Milano, presso il difensore
RESISTENTE
pagina 2 di 15
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Milano, ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione reietta, previe le declaratorie anche incidentali del caso, preso atto dell'intervenuta dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 6, commi 1, lettera c), e 2, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511
(Disposizioni ur-genti in materia di finanza regionale e locale), convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1989, n. 20, come sostituito dall'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio
2007, n. 26 (Attuazione della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità), istitutiva dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica:
- accertare e dichiarare che il pagamento delle somme corrispondenti alle addi-zionali alle accise sull'energia elettrica effettuato dalla società favore di Parte_1 CP_1
non era dovuto e, per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare in
[...] Controparte_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore, a rimborsare alla società Parte_1 la somma di € 17.568,59 IVA inclusa, o la maggior o minor somma che risulterà all'esito
[...] dell'espletanda istruttoria, indebitamente percepi-ta per il medesimo titolo, maggiorata degli interessi legali dalla domanda al saldo.
Con il favore delle spese e dei compensi del giudizio”
PER PARTE RESISTENTE
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, premessa ogni più opportuna declaratoria del caso e respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così giudicare: nel merito, in via principale:
- respingere tutte le domande, nessuna esclusa, dell'attrice-ricorrente in persona Parte_1 del legale rappresentante pro tempore, in quanto infondate in fatto ed in diritto e per l'effetto accertare
e dichiarare che nulla è dovuto da Controparte_1 nel merito, in via subordinata: pagina 3 di 15
- nella denegata ipotesi di ritenuta sussistenza di un qualche credito di , in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti di ridurre la Controparte_1 pretesa avversaria delle somme non dovute per qualsiasi causa o ragione (ivi compresi gli importi di addizionale provinciale relativi al periodo 01/01/2010 – 01/04/2010), ovvero non debitamente provate, compensando quanto dovuto con il vantaggio fiscale già conseguito da e Parte_1 statuendo la diversa e minor somma ritenuta di giustizia, con applicazione di eventuali interessi al solo tasso legale e con decorrenza dei medesimi dalla data di proposizione della domanda giudiziale, nonché senza IVA, dichiarando comunque contestualmente il diritto di a ripetere Controparte_1 dall'erario qualsiasi somma fosse condannata a rimborsare alla ricorrente;
in via istruttoria:
- con ogni e più ampia riserva istruttoria;
in ogni caso:
- con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa ovvero, in subordine, con integrale compensazione delle spese di lite visto che, considerato l'attuale assetto normativo del Testo Unico Accise, come meglio spiegato nella parte motiva della presente comparsa, è costretta a Controparte_1 resistere in giudizio per non vedersi pregiudicato il diritto al rimborso nei confronti dell'amministrazione finanziaria”.
pagina 4 di 15 Concisi motivi della decisione
avendo intrattenuto con nel periodo 1.1.2010- Parte_1 Controparte_1
30.11.2011, un rapporto di somministrazione di energia elettrica per la propria sede aziendale, avendo pagato alla resistente l'intero corrispettivo richiesto per la somministrazione in parola, ivi comprese le somme addebitatele a titolo di imposta addizionale provinciale all'accisa prevista dall'art. 6, comma 1, lett. c), D.L. n. 511/1988, di € 17.568,59 IVA inclusa, ha agito al fine di ottenere la restituzione degli importi versati in favore della convenuta a titolo di addizionale provinciale alla accisa sull'energia elettrica. Come stabilito dalla Corte di Giustizia sin dal 2011, nonché evidenziato di recente dalla concorde giurisprudenza della Corte di Cassazione, la norma istitutiva dell'imposta addizionale provinciale all'accisa è contraria al diritto comunitario (in particolare, viola l'art. 1, par. 2, direttiva n.
2008/118/CE come interpretato dalla CGUE con le sentenze 5 marzo 2015 in causa C-553/13 e 25 luglio 2018 in causa C-103/17) e, dunque, deve essere disapplicata, con diritto del consumatore finale alla ripetizione dell'indebito nei confronti del fornitore.
Ciò premesso, dopo disamina sul quadro normativo di riferimento e sugli orientamenti giurisprudenziali a sostegno della domanda proposta, la ricorrente ha attestato di aver inviato, in data
12.2.2020, formale richiesta di messa in mora interruttiva della prescrizione e ha chiesto la condanna di alla restituzione dell'indicata somma di € 17.568,59 IVA inclusa, oltre interessi legali Controparte_1 dalla domanda al saldo, spese e competenze rifuse. si è ritualmente costituita, contestando la mancata allegazione di prova dei Controparte_1 pagamenti asseritamente effettuati dalla cliente e l'inidoneità della produzione dei mastrini contabili, poiché documentazione di parte di formazione unilaterale non attestante l'effettivo pagamento delle somme indicate nelle bollette azionate in giudizio.
Sempre in punto quantum, la resistente ha eccepito l'intervenuta prescrizione parziale decennale ex art. 2946 c.c. delle domande di relative ai pagamenti antecedenti al 12.2.2010 avendo Parte_1
l'attrice inviato la Pec di messa in mora il 12.2.2020 (doc. 2 ricorso introduttivo).
Inoltre, alla luce dell'abrogazione della Direttiva 92/12/CEE a decorrere dal 1.4.2010, e pertanto asseritamente valida almeno fino al 31.3.2010, ha chiesto l'eventuale rideterminazione CP_1 della somma pretesa dalla controparte tenendo in considerazione esclusivamente gli importi pagati a titolo di addizionale provinciale per il solo periodo successivo al 1.4.2010.
pagina 5 di 15 La resistente ha sostenuto che non debba, poi, essere restituita la quota di IVA versata sugli importi delle addizionali sulle accise (partita di giro), avendola - a suo dire - già interamente detratta e, correlativamente, ha contestato l'eventuale vantaggio fiscale che trarrebbe dalla Parte_1 ripetizione delle addizionali incassate avendo infra registrato e portato in deduzione come costi le fatture oggetto del presente giudizio.
La resistente ha altresì sostenuto l'infondatezza delle domande spiegate dalla ricorrente a fronte della non imputabilità di alcuna condotta indebita nei suoi confronti, avendo la stessa applicato l'addizionale provinciale nel rispetto della normativa italiana ed essendo costretta a resistere nel presente giudizio per poter poi procedere alla richiesta del rimborso, ex art. 14 comma 4 TUA, all'A.F.
Ha inoltre contestato la richiesta degli interessi legali dalla domanda al soddisfo e comunque non dovuti relativamente al periodo antecedente alla data della domanda introduttiva del giudizio;
correlativamente, ha chiesto il riconoscimento della compensazione integrale delle spese del giudizio.
La causa è stata quindi assunta in decisione all'udienza del 11.12.2025 ex art 281 sexies c.3,
c.p.c.
*
L'attrice ha quantificato la somma richiesta in complessivi € 17.568,59. ha eccepito l'intervenuta prescrizione parziale decennale delle somme corrisposte CP_1 antecedentemente al 12.2.2010 (Pec di messa in mora inviata il 12.2.2020).
ha prodotto in giudizio le bollette riportanti l'indicazione dei pagamenti tramite RID Parte_1 bancario e la regolarità degli stessi (almeno) fino al 31.10.2011 (bolletta nr. 2456810 del 19.12.2011) e le copie dei mastrini contabili, dimostrando il pagamento delle somme a favore della resistente.
Conseguentemente, l'eccezione di prescrizione parziale del credito dell'attrice è infondata e deve essere respinta alla luce del primo pagamento effettuato dalla cliente successivamente al 12.2.2010 e, precisamente, in data 28.2.2010.
L'eccezione formulata dalla resistente relativa al difetto di prova del pagamento delle fatture emesse per la somministrazione di energia elettrica deve ritenersi quindi infondata. Sul punto è sufficiente osservare che la convenuta – che ha sollevato genericamente la predetta eccezione – non ha neanche allegato di avere mai contestato all'attrice il mancato pagamento del corrispettivo, circostanza che considerata nell'ambito del contratto di durata stipulato tra le parti, in cui è prassi che a fronte della pagina 6 di 15 somministrazione di energia si paghi il corrispettivo, pena la sospensione della fornitura ex art. 1460
c.c., appare significativa della strumentalità dell'eccezione ai sensi dell'art. 116 c.p.c.
Contrariamente a quanto sostenuto da deve essere restituito anche l'importo Controparte_1 pagato dalla ricorrente a titolo di IVA sul costo addebitato a titolo di addizionale provinciale. Infatti, come rilevato dalla Corte di Cassazione, in caso di operazioni erroneamente assoggettate all'IVA restano privi di fondamento il pagamento dell'imposta da parte del cedente, la rivalsa da costui effettuata nei confronti del cessionario e la detrazione da quest'ultimo operata nella sua dichiarazione
IVA, con la conseguenza che il cedente ha diritto di chiedere all'Amministrazione il rimborso dell'IVA, il cessionario ha diritto di chiedere al cedente la restituzione dell'IVA versata in via di rivalsa, e l'Amministrazione ha il potere-dovere di escludere la detrazione dell'IVA pagata in rivalsa dalla dichiarazione IVA presentata dal cessionario (Cass.civ., V, 15 maggio 2015, n.9946; v., nello stesso senso, anche Cass. ord. n. 8652/2020).
Parimenti, l'eventuale eccepito ingiustificato vantaggio che percepirebbe la ricorrente, avendo infra registrato e portato in deduzione le fatture oggetto del presente giudizio (ottenuta la restituzione anche delle somme a suo tempo portate in detrazione/deduzione) costituirebbe una questione che attiene esclusivamente al rapporto ricorrente - Pubblica Amministrazione, e che non coinvolge il soggetto cedente ( , il quale non patirebbe alcun decremento patrimoniale per effetto Controparte_1 dell'eventuale lamentato vantaggio percepito dalla ricorrente.
Pertanto, a fronte della Pec di messa in mora inviata in data 12.2.2020, vanno restituite le somme corrisposte da nel biennio 2010-2011 pari ad € 17.568,59 IVA inclusa – come da Parte_1 fatture allegate e prospetto riportato in atti.
Nel merito, ritiene il Tribunale che vada accolta la domanda in relazione alla ripetizione delle somme pagate a titolo di rivalsa per il versamento dell'addizionale provinciale sulle accise seppure limitatamente alla somma non prescritta, come di seguito spiegato.
Il diritto di ripetizione delle somme addebitate dal fornitore di energia al consumatore finale a titolo di rivalsa per il versamento dell'addizionale provinciale sull'energia elettrica trova la propria giustificazione indiretta nella contrarietà di tale imposta rispetto al diritto dell'Unione europea.
L'addizionale all'accisa sull'energia elettrica è stata infatti introdotta dall'art. 6 del D.L. n. 511 del
1988, conv. con mod. dalla L. n. 20 del 1989. pagina 7 di 15 In materia di accise è poi intervenuto il diritto europeo con la Direttiva 92/12/CEE, come modificata dalla Direttiva 2003/96/CE e, successivamente, dalla Direttiva 2008/118/CE, recepita in
Italia con il D.lgs. 29 marzo 2010 n. 48. Tale ultima direttiva prevede, all'art. 1 che “Gli Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise o per
l'imposta sul valore aggiunto in materia di determinazione della base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo dell'imposta; sono escluse da tali norme le disposizioni relative alle esenzioni”. Nel 2011 la
Commissione europea ha avviato una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia, ritenendo che l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica si ponesse in contrasto con la Direttiva
2008/118/CE. Pertanto, con l'art. 4 del D.L. n. 16/2012 è stato abrogato l'art. 6 del D.L. n. 511 del
1988. Il contrasto in questione è stato riconosciuto anche da plurime sentenze della Corte di
Cassazione, con le quali è stato affermato che “l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica di cui al D.L. n. 511 del 1988, art. 6, nella sua versione, applicabile ratione temporis, va disapplicata per contrasto con l'art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE, per come interpretato dalla
Corte di Giustizia U.E. con le sentenze 5 marzo 2015, in causa C-553/13, e 25 luglio 2018, in causa C-
103/17” (tra le altre, Cass. 16142/2020, Cass. 10691/2020, Cass. 10114/2020, Cass. 27101/2019, Cass.
15198/2019 così, tra le ultime, Cass. 22343/2020, Cass. 22345/2020; cfr., negli stessi termini e con le medesime argomentazioni). In proposito, la Suprema Corte ha evidenziato che, ai sensi dell'art. 1, par.
2 della direttiva 2008/118/CE, e prima ancora dell'analoga disposizione contenuta nell'art. 3, par. 2, della direttiva 92/12/CEE, “Gli Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise o per l'imposta sul valore aggiunto in materia di determinazione della base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo dell'imposta; sono escluse da tali norme le disposizioni relative alle esenzioni”. Perché gli Stati membri possano prevedere sul consumo di energia elettrica altre imposte indirette oltre alle accise devono, pertanto, essere rispettate due condizioni, applicabili cumulativamente: 1) le imposte addizionali devono rispettare le regole di imposizione dell'Unione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta; 2) le imposte addizionali devono avere una finalità specifica, intendendosi come tale una finalità che non sia puramente di bilancio (C.G.U.E., 24 febbraio
2000, in causa C-434/97, Commissione/Francia, punto 19; C.G.U.E., 9 marzo 2000, in causa C437/97, pagina 8 di 15 EKW e Wein & Co., punto 31; C.G.U.E., 27 febbraio 2014, in causa C-82/12, RA DI
Besora, punto 23). Il rispetto del requisito della finalità specifica deve essere poi vagliato alla luce della sentenza della Corte di Giustizia del 25 luglio 2018, nella causa C-103/17. Tale pronuncia, ai punti 38 e
39, ha infatti chiarito che, affinché un'imposta possa garantire la finalità specifica invocata, occorre che il gettito di tale imposta sia obbligatoriamente utilizzato “al fine di ridurre i costi ambientali specificamente connessi al consumo di energia elettrica su cui grava l'imposta in parola nonché di promuovere la coesione territoriale e sociale, di modo che sussiste un nesso diretto tra l'uso del gettito derivante dall'imposta e la finalità dell'imposizione in questione”. Peraltro, “un'assegnazione predeterminata del gettito di una tassa rientrante in una semplice modalità di organizzazione interna del bilancio di uno Stato membro, non può, in quanto tale, costituire una condizione sufficiente a siffatto riguardo, poiché ogni Stato membro può decidere di imporre, a prescindere dalla finalità perseguita, l'assegnazione del gettito di un'imposta al finanziamento di determinate spese”.
Sulla base del contrasto normativo sopra esposto, si pone il problema circa la sussistenza dei presupposti per ottenere la ripetizione delle somme versate nei confronti del fornitore di energia ex art
2033 c.c.
Preso in considerazione il particolare rapporto trilaterale che intercorre tra l'amministrazione finanziaria, il fornitore di energia e il consumatore finale, assimilabile a quello che viene in considerazione in materia di IVA, ritiene questo Giudice che tale diritto vada riconosciuto. A tal proposito, bisogna considerare che, ai sensi dell'art. 53 del TUA, il soggetto passivo di imposta deve essere identificato nel fornitore di energia, che può esercitare il diritto di rivalsa nei confronti del consumatore finale ex art.56 TUA, ma rimane unica parte del rapporto tributario, in quanto unico obbligato al versamento dell'imposta. Il rapporto tributario intercorre, pertanto, esclusivamente tra l'amministrazione finanziaria e il fornitore di energia;
di contro, il rapporto tra consumatore finale, nei confronti del quale sia esercitato il diritto di rivalsa, e il fornitore di energia è un rapporto di natura civilistica, causalmente collegato ma autonomo rispetto al rapporto tributario (Cass. 22455/2020).
Ciò posto, una volta riconosciuta la contrarietà del tributo nazionale rispetto al diritto dell'Unione europea, si pone il problema di tutelare il diritto a ottenerne il rimborso. La stessa giurisprudenza della C.G.U.E., seppur prevalentemente con riferimento all'IVA, ha evidenziato che nei pagina 9 di 15 casi in cui il costo del tributo sia stato traslato dal soggetto passivo di imposta al consumatore finale è necessario trovare un punto di equilibrio tra l'esigenza di evitare che il soggetto passivo tragga un ingiustificato arricchimento dal rimborso e la necessità di evitare che lo Stato ottenga un beneficio economico dalla violazione del diritto U.E., garantendo il diritto del consumatore finale ad ottenere il rimborso delle imposte versate o nei confronti dello Stato o nei confronti del fornitore.
Tuttavia, per costante giurisprudenza della C.G.U.E, la definizione delle concrete modalità per l'esercizio del diritto al rimborso è rimessa all'autonomia di ciascun ordinamento nazionale, seppur nel rispetto dei principi di effettività ed equivalenza. Spetta quindi allo Stato definire se il consumatore finale debba rivolgere le proprie pretese nei confronti dell'amministrazione finanziaria o del fornitore, garantendo, comunque, che “qualora tale rimborso si rivelasse impossibile o eccessivamente difficile da ottenere rivolgendosi ai fornitori interessati, il principio di effettività esigerebbe che il consumatore finale sia in grado di rivolgere la propria domanda di rimborso direttamente allo Stato membro interessato” (v., in tal senso, sentenze del 15 marzo 2007, Reemtsma Cigarettenfabriken, C-35/05,
EU:C:2007:167, punto 41, e del 26 aprile 2017, C-564/15, EU:C:2017:302, punto 53). Per_3
In materia di accise, l'ordinamento nazionale non prevede la legittimazione attiva del consumatore finale a richiedere il rimborso dell'imposta dal medesimo versata a seguito dell'esercizio di rivalsa del fornitore, poiché l'art. 14 del TUA, pur se non in modo esplicito, prevede che il rimborso possa essere richiesto solamente dal soggetto passivo di imposta. Di contro, è possibile riconoscere il suo diritto alla ripetizione delle imposte versate nei confronti del fornitore ai sensi dell'art. 2033 c.c: infatti una volta venuta meno la debenza delle imposte nei confronti dell'ente statale, il diritto di rivalsa rimane, infatti, privo di giustificazione causale e, pertanto, indebito. In considerazione del particolare rapporto trilaterale che intercorre tra l'amministrazione finanziaria, il fornitore di energia e il consumatore finale, quest'ultimo può, quindi, normalmente agire nei confronti del fornitore con l'ordinaria azione di ripetizione dell'indebito e, solo nel caso in cui alleghi che tale azione si riveli oltremodo gravosa, può direttamente richiedere il rimborso nei confronti dell'Amministrazione
Finanziaria, (cfr., tra le altre, anche Cass. 14200/2019, n. 10114/2020). Al fornitore è poi riconosciuta pagina 10 di 15 la legittimazione a richiedere il rimborso direttamente all'amministrazione finanziaria ai sensi dell'art. 14 co. 4 del TUA, che prevede che “Qualora, al termine di un procedimento giurisdizionale, il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa sia condannato alla restituzione a terzi di somme indebitamente percepite a titolo di rivalsa dell'accisa, il rimborso e' richiesto dal predetto soggetto obbligato, a pena di decadenza, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che impone la restituzione delle somme”.
Questo Giudice è consapevole che, a seguito della pronuncia della C.G.U.E. del 11.4.2024 nella causa C-316/22 sulle questioni pregiudiziali sollevate dal Tribunale di Como in ordine alla disapplicazione della norma interna di cui all'art 6. D.L. n. 511/1988, si sta sviluppando un diverso orientamento giurisprudenziale volto ad affermare la legittimazione straordinaria del consumatore finale alla richiesta del rimborso nei confronti dell'amministrazione, a prescindere dalla circostanza che la ripetizione da parte del fornitore sia eccessivamente gravosa.
Tale orientamento si basa, tuttavia, sul presupposto, non condiviso da questo Giudice, che la ripetizione nei confronti del fornitore vada negata in conseguenza dell'impossibilità di disapplicare in una controversia tra privati una norma nazionale che istituisce un'imposta indiretta contraria ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta. A bene vedere, la stessa C.G.U.E., afferma al punto 25 della sentenza del 11/04/2024, causa
C-316/22, che “malgrado l'assenza di effetto diretto orizzontale di una direttiva, un giudice nazionale può permettere ad un singolo di far valere l'illegittimità di un'imposta che sia stata indebitamente ripercossa su di lui da un venditore, conformemente ad una facoltà riconosciutagli dalla normativa nazionale, al fine di ottenere la neutralizzazione dell'onere economico supplementare che esso ha, in definitiva, dovuto sopportare, qualora tale possibilità sia prevista dalla normativa nazionale, aspetto questo che spetta al giudice del rinvio verificare nella controversia di cui ai procedimenti principali”.
Ebbene ritiene questo Giudice, che tale possibilità sia fornita proprio dall'art. 2033 c.c., senza che venga violato il principio per cui la disapplicazione della normativa nazionale contraria alle disposizioni di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta non può avvenire nei rapporti pagina 11 di 15 orizzontali. Come sopra evidenziato, si ritiene, infatti, che la natura indebita del versamento effettuato dal consumatore finale nei confronti del fornitore di energia a seguito dell'esercizio del diritto di rivalsa non discenda dalla disapplicazione dell'art 6 del D.L. n. 511/1988 nel rapporto orizzontale, di natura civilistica, che intercorre tra i medesimi, ma dalla non debenza dell'imposta oggetto del collegato rapporto di diritto tributario, che intercorre tra il fornitore di energia e l'amministrazione finanziaria e del quale il Giudice civile deve incidentalmente conoscere. Seppur in materia di IVA, è stato, infatti, affermato che la questione relativa alla legittimità del presupposto della rivalsa, ossia il debito d'imposta, “resta sul piano della questione incidentale, e non introduce una causa pregiudiziale, in mancanza di un'iniziativa del debitore d'imposta nei confronti dell'Amministrazione finanziaria” (Cass. civ. Sez. Unite Ord., 18/02/2009, n. 3817). Una volta venuta mena la debenza dell'imposta, per contrarietà al diritto U.E., l'esercizio del diritto di rivalsa rimane privo della propria ragione d'essere e il pagamento delle imposte da parte del consumatore finale definitivamente indebito;
di conseguenza, ove “la rivalsa si riveli illegittima per insussistenza dell'obbligo di versamento della quota parte di prezzo relativa all'accisa o alla addizionale, il consumatore ha azione nei confronti del fornitore per illegittimo esercizio della rivalsa quale azione di ripetizione di quota parte del prezzo, ma non ha azione nei confronti dell'Erario per l'imposta in tesi versata illegittimamente dal fornitore” (Cass. civ.
Sez. V, Sent., (ud. 26/03/2019) 04-06-2019, n. 15199).
Il convincimento sopra espresso è ulteriormente suffragato dalla recente pronuncia della Corte
Costituzionale che, con sentenza nr. 43 del16.4.2025, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6 commi 1 lett. C) e 2 del decreto legge 28.11.1988 n. 511, convertito con modificazioni nella L.
27.1.1989 n. 20, come sostituito dall'art. 5 comma 1 del decreto legislativo 2.2.2007 n. 26. In essa la
Corte Costituzionale, muovendo dall'interpretazione delle più recenti sentenze della Corte di Giustizia
e della Corte di Cassazione ha evidenziato come l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica non rispetti il requisito della finalità specifica, ma prevede solo una generica destinazione del gettito dell'addizionale provinciale «in favore delle province», che trova conferma nel preambolo del d.l. n. 511 del 1988, nella quale si afferma che le misure impositive in esso previste sono rivolte ad
«assicurare le necessarie risorse agli enti della finanza regionale e locale, al fine di garantire pagina 12 di 15 l'assolvimento dei compiti istituzionali». Tale conclusione, secondo la Corte Costituzionale nella sentenza citata, trova pieno conforto nella giurisprudenza di legittimità, che, nel ritenere non applicabile il suddetto art. 6 per contrasto con le menzionate direttive, ha precisato che la citata finalità non è «in grado di essere distinta dalla generica finalità di bilancio» (Cass., n. 27101 del 2019, confermata, da ultimo, da Corte di cassazione, sezione tributaria, ordinanza 11 settembre 2024, n.
24373). Secondo la stessa giurisprudenza di legittimità, peraltro, nemmeno è riscontrabile «un nesso diretto tra l'uso del gettito derivante dall'imposta e la finalità dell'imposizione in questione» che consiste nella riduzione dei «costi ambientali specificamente connessi al consumo di energia elettrica su cui grava l'imposta in parola nonché [nella promozione della] coesione territoriale e sociale» (Corte di cassazione, sezione tributaria, sentenza 28 luglio 2020, n. 16142).
La Corte ha anche valutato l'effetto prodotto dalla recente sentenza della Corte di giustizia 11 aprile 2024, causa C-316/22, industria tessile spa Tale pronuncia, infatti, pur Pt_2 Parte_3
«mantenendo fermo che il Giudice interno non può disapplicare, nell'ambito di una controversia tra privati, la norma nazionale che è in contrasto con la direttiva», ha ora riconosciuto che «il cliente del servizio di fornitura di energia elettrica deve potere esercitare un'azione diretta nei confronti dello Stato anche nel caso di impossibilità giuridica di agire contro il fornitore. Ciò in conseguenza del fatto che il giudice civile, constatata la preclusione della strada della non applicazione, dovrebbe sempre rigettare la domanda di ripetizione di indebito proposta dal cliente nei confronti del fornitore e basata sulla contrarietà dell'imposta alla direttiva». Dalla sentenza della Corte di Giustizia consegue quindi la possibilità di esercitare direttamente l'azione di ripetizione di indebito da parte del cliente nei confronti dello Stato.
Tuttavia, proprio a seguito della sentenza che ha dichiarato l'incostituzionalità della suddetta addizionale deve inequivocabilmente ritenersi che i clienti dei fornitori potranno ora esercitare l'azione di ripetizione dell'indebito direttamente nei confronti di questi ultimi (che potranno, a loro volta, rivalersi nei confronti dello Stato), dato l'effetto ex tunc, salvo per i rapporti esauriti, della pronuncia della Corte Costituzionale.
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Conclusivamente, vista la domanda avanzata dalla ricorrente, volta ad ottenere la restituzione delle somme corrisposte al Fornitore a titolo di addizionale provinciale sulle accise nel periodo
1.1.2010 - 30.11.2011, pari ad € 17.568,59, deve ritenersi che sia debitrice verso Controparte_1 per il titolo dedotto in giudizio di detta somma, oltre interessi legali ex art. 1284, Parte_4 comma 1, c.c. dalla domanda al saldo effettivo, stante la buona fede dell'accipiens alla data della ricezione del pagamento.
Le spese sono regolate a mente degli artt. 91 e ss cpc, nella formulazione attualmente vigente: in forza di tali disposizioni, il soccombente deve rifondere le spese della parte vittoriosa in applicazione del principio di causalità della lite, salva solo la soccombenza reciproca, la novità della questione trattata, il revirement della giurisprudenza su questioni decisive, ovvero, ex C. Cost. n. 77/2018, altre gravi ed eccezionali ragioni da esplicitarsi in motivazione. Nel caso di specie, stante la presenza di rilevanti contrasti giurisprudenziali sulla questione trattata e la circostanza che, alla luce dell'art. 14 co.
4 TUA, non è contemplata la possibilità per il fornitore di ottenere dall'Erario il rimborso di quanto restituito all'utente se non a seguito di pronuncia definitiva di condanna a suo carico (cfr. Cass.
27306/2019 cit.), risultano sussistere i presupposti di legge per compensare integralmente le spese di lite della causa. Di conseguenza, in applicazione del principio di causalità, si reputa equo addossare le spese di lite di questa causa (necessaria ex lege affinché il fornitore possa poi dare corso alla richiesta di rimborso avanti l'Amministrazione finanziaria) ad entrambi i contraenti (del contratto di somministrazione) in pari misura, risultando entrambi incolpevoli rispetto alla necessità della causa stessa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: in accoglimento della domanda, condanna la resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, a versare alla ricorrente, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore, ex art. 2033 c.c., la somma di € 17.568,59, oltre interessi legali ex art. 1284 1c., c.c. dalla domanda al saldo effettivo;
pagina 14 di 15 dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Milano, 11 dicembre 2025 Il Giudice dott. Caterina Centola
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