TRIB
Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 26/11/2025, n. 4773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4773 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
composto dai sig.ri Magistrati
Dott.ssa Daniela Galazzi Presidente
Dott. Andrea Compagno Giudice
Dott. Francesco Paolo Torrasi Giudice est. all'esito della camera di consiglio svoltasi il 31 ottobre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1734 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2019, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], cod. fisc. Parte_1 [...]
e , nata a [...] il C.F._1 Parte_2
7/3/1954, cod. fisc. , col ministero degli Avv.ti Luciano CodiceFiscale_2
Piazza e ST IT,
ATTORI
E in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, c.f. e p.iva col ministero dell'Avv.to Alberto Stagno P.IVA_1
D'Alcontres,
CONVENUTA E
c.f. , col ministero dell'Avv.to Controparte_2 C.F._3
MI Farina,
CONVENUTO
I FATTI
Il contendere investe due nodi tematici:
- per un verso, concerne l'impugnativa – svolta a tenore dell'art. 2479-ter, comma terzo,
c.c. da e , la prima proprietaria di una Parte_1 Parte_2 quota pari al 25% del capitale sociale della la seconda Controparte_1 rappresentante comune degli eredi di per una quota indivisa Persona_1 anch'essa pari al 25% – della delibera adottata dall'assemblea dei soci di CP_1
in data 25.10.2018, avente a oggetto l'approvazione dei bilanci relativi agli ultimi
[...] dodici esercizi sociali (2006-2017), di cui le attrici deducono l'illegittimità per arbitraria estromissione dall'assemblea degli eredi della defunta o comunque Persona_1 per vizio della convocazione assembleare, e ancora per indebita partecipazione alla seduta di soggetti non legittimati ad intervenire, e infine per violazione dei principi di chiarezza, veridicità e correttezza dei bilanci approvati;
- per altro, interessa l'azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore
, in carica dal 3.11.1999, sostituito all'esito dell'assemblea del Controparte_2
25.10.2018 con . Controparte_3
Le attrici addebitano al convenuto: in primis, di essersi astenuto dall'intimare alla conduttrice dei locali di proprietà della il Parte_3 Controparte_1 pagamento dei canoni di locazione dal novembre 1994 all'ottobre 2013, per un totale non riscosso di € 409.557,27, con ulteriore danno per la società derivante dall'assenza di provviste (non più recuperabili in quanto andate prescritte) che la società avrebbe potuto utilizzare per l'assolvimento dei suoi obblighi fiscali;
in secondo luogo, di aver sottoscritto con la conduttrice una transazione irragionevolmente pregiudizievole per la locatrice (posto che con essa fu ridotto retroattivamente il canone di affitto convenuto da € 30.987,41 a € 18.000,00), oltre che priva di causa (perché fondata su circostanze di fatto inveritiere ed artefatte, con conseguente insussistenza delle reciproche concessioni di cui all'art. 1965 c.c.) e stipulata in conflitto di interesse
(essendo figlio dell'amministratore unico della , Controparte_2 Parte_3 causando con ciò un danno di € 84.000,00 (per oneri straordinari assunti dalla locatrice nel 2008 in conseguenza della menzionata transazione) e di € 155.848,92, pari alla differenza tra i canoni dovuti in base al contratto di locazione e il minor canone contabilizzato in virtù della “transazione” per un periodo di dodici anni, dal 2006 al
2017, e con aggiunta delle ulteriori differenze tra canone contrattuale e canone risultante dalla “transazione” maturate e maturande dall'1/1/2018 fino all'intervenuto accertamento giudiziale della invalidità della medesima transazione. Inoltre, contestano al convenuto di aver fatto maturare in danno della un debito di € CP_1
114.000,00 (al 31.12.2017) nei riguardi della per un servizio di assistenza Parte_3 contabile e fiscale del tutto inesistente;
peraltro, il costo del predetto servizio, qualora effettivamente prestato, sarebbe risultato comunque ingiustificato e abnorme, provenendo da un contratto privo di giustificazione economica e anzi concluso in palese conflitto di interessi;
ancora, di aver omesso di corrispondere con regolarità le imposte, con un aggravio di € 4.845,67 per maggiori somme versate, interessi e sanzioni maturate, e avere rivalutato gli immobili nel patrimonio della società senza riuscire a coprire integralmente l'imposta sostitutiva dovuta in conseguenza di tale operazione
(per un danno complessivo di € 10.708,08). Infine, di avere autorizzato, in violazione dell'art. 2467 c.c., il rimborso di un debito di € 6.000,00 della società verso uno dei due soci per un finanziamento in verità mai deliberato né specificato in bilancio. Pt_4
Con comparsa depositata il 18.4.2019, si è costituito chiedendo il Controparte_2 rigetto delle domande e negando che sia mai stata sotto il CP_1 CP_1 controllo dei sig.ri , come pure che sia il Controparte_4 Persona_2 padre del sig. e che tra e la Controparte_2 Pt_3 Parte_5 CP_1 esista un rapporto di correlazione. Contestando la sussistenza sia dei vizi procedimentali della delibera di approvazione dei bilanci, che di quelli asseritamente inficianti la chiarezza e la veridicità dei bilanci approvati, ha rimarcato l'infondatezza degli addebiti rivolti al suo operato, evidenziando come Parte_6 abbia compiuto diversi atti ricognitivi del debito e comunque rinunciato a qualsivoglia prescrizione, senza considerare ch'essa ha pagato il dovuto nel corso dell'esercizio chiusosi il 31 dicembre 2018. Secondo il convenuto, la scelta di acconsentire ad una rinegoziazione del canone di affitto andrebbe collocata nel perimetro dei suoi poteri gestori, non configurando affatto un atto privo di causa o di ragionevolezza economica, considerati l'obbligo di di approntare le spese di straordinaria Controparte_1 manutenzione dell'immobile, l'oggettiva eccessività del canone di locazione e la possibilità che la parte conduttrice interrompesse, in qualsiasi momento, il contratto di locazione. Quanto all'addebito di aver stipulato un contratto di servizio eccessivamente oneroso, ha dedotto che il corrispettivo per la prestazione dei servizi era stato liberamente concordato tra le parti e che l'oggetto del contratto era ben più ampio di quello della mera assistenza contabile, fermo restando che non era stata fornita alcuna prova della natura fittizia delle prestazioni indicate in contratto. In relazione, invece, alla restituzione del finanziamento soci di € 6.000,00, ha affermato la natura esclusivamente concorsuale della disposizione dell'art. 2467 c.c., oltre all'assenza di danno per la società, che, piuttosto, con detta restituzione si era liberata di un'obbligazione, mentre con riguardo alle altre censure ha osservato che «[…] la scelta di rivalutare gli immobili, non solo ha consentito d'incrementare il patrimonio della società, ma non ha determinato alcun danno alla società medesima. Le imposte sono state, peraltro, tutte pagate;
2. il Libro
Inventario è scritturato fino al 31 dicembre 2005 perché l'ultimo bilancio approvato è quello che si è chiuso nella detta data;
3. l'eventuale mancanza della marca da bollo sul Libro Giornale ha rilievo esclusivamente fiscale;
4. contrariamente a quanto dedotto da controparte, il ritardo nei pagamenti delle imposte è stato determinato da momentanee carenze di liquidità che non sono imputabili all'amministratore […]» (così a pag. 16).
Quale eccezione riconvenzionale, ha dedotto di non avere mia percepito alcun compenso per la sua attività di amministratore, tanto che, in subordine, ha chiesto la liquidazione del proprio compenso, con compensazione tra quanto dovesse eventualmente essere riconosciuto a credito di a titolo di Controparte_1 risarcimento del danno e quanto a lui spettante a titolo, appunto, di compenso per l'attività svolta in favore della società. In ulteriore subordine, ha chiesto la condanna della società al pagamento di un indennizzo liquidato ex art. 2041 c.c. per l'arricchimento conseguito dalla sua opera quale amministratore.
Con comparsa depositata il 19.4.2019, si è costituita la in Controparte_1 persona del rappresentante pro tempore (rag. , chiedendo il rigetto delle Controparte_3 domande ex adverso formulate. La società ha contestato la sussistenza dei vizi procedimentali della delibera di approvazione dei bilanci e di quelli asseritamente inficianti la chiarezza e la veridicità dei bilanci approvati, e negato, tra gli altri, che sia il padre del sig. come pure che tra Persona_2 Controparte_2 ed esista un rapporto di correlazione Parte_6 Controparte_1 ovvero il conflitto di interessi denunciato dalle attrici, sottolineando l'assenza di prova delle censure rivolte all'operato dell'ex amministratore della società.
Nel corso del giudizio è stata sospesa l'efficacia della delibera impugnata. Principiando dall'esame dell'impugnazione delle deliberazioni assunte dall'assemblea dei soci dell' nella seduta del 25.10.2018, ferma la Controparte_1 legittimazione a impugnare di , la prima Parte_7 titolare di una quota pari al 25% del capitale sociale e la seconda rappresentante comune della quota indivisa del 25% facente capo alla socia Persona_1
(deceduta l'1.3.2018), legittimazione ricavabile dall'ampio tenore dell'art. 2479-ter, comma terzo, c.c. («…da chiunque vi abbia interesse»), è pacifico che gli eredi di Per_1
che il 18.10.2018 avevano nominato loro rappresentante comune
[...] [...]
siano stati esclusi dal voto e dall'intervento in assemblea (alla quale Parte_2 presenziavano per il tramite di un delegato comune), sul rilievo (anche questo pacifico) della mancata iscrizione nel registro delle imprese, alla data di svolgimento dell'assemblea (25.10.2018), del trasferimento della quota originariamente spettante a ai propri eredi. Persona_1
La società ha richiamato, a supporto della correttezza del suo operato, il principio secondo cui, fino al completamento della formalità pubblicitaria di cui all'art. 2740 c.c., gli eredi del socio defunto sono terzi rispetto alla società e non sono legittimati a esercitare i diritti sociali, sottolineando il colpevole inadempimento delle eredi della socia defunta nel dare attuazione agli obblighi pubblicitari loro imposti dalla legge, e deducendo, a completamento dell'allegazione, di avere correttamente inviato l'avviso di convocazione dell'assemblea agli eredi della defunta impersonalmente Per_1 considerati (v. pag. 7 della comparsa di . Controparte_1
Ora, è risaputo che tra le ipotesi in cui è la legge stessa a prevedere che la pubblicità del Registro Imprese abbia un'efficacia costitutiva, e cioè si configuri non solo come presunzione di conoscenza dei fatti iscritti, ma sia costitutiva di effetti giuridici, si annovera proprio la vicenda sottesa all'art. 2470 c.c., che subordina l'opponibilità alla società della qualità di socio, in caso di trasferimento della partecipazione, al deposito della richiesta di iscrizione presso il registro delle imprese (cfr. in tal senso Cass. sez. 1^ civ. n. 25626/17). E però, l'amministratore della società, ben prima della seduta del
25.10.2018, era a conoscenza dell'intervenuto decesso di come Persona_1 risulta appunto dalla busta contenente l'avviso di convocazione dell'assemblea, destinato impersonalmente agli 'Eredi di presso domicilio Persona_1 CP_5 della defunta di via Tevere n. 9 (cfr. doc. 5 accluso alla citazione).
Se, quindi, l'amministratore non aveva certamente l'onere di convocare la defunta
(perdendosi ovviamente con la morte la capacità giuridica), tuttavia la convocazione degli eredi (non ancora soci) raggiunti impersonalmente nell'ultimo domicilio della defunta, utilizzando una formalità espressamente prevista in altri contesti e per altre finalità (art. 303 c.p.c.), deve ritenersi invalida, in quanto compiuta verso soggetti che non avevano ancora acquistato la qualità di soci.
Sul punto va ribadito che la società non può spendere il medesimo argomento, da un lato per giustificare l'esclusione degli eredi non ancora soci, dall'altro per ritenere validamente convocata l'assemblea con la comunicazione agli eredi, non soci. Di talché,
l'esclusione dalla partecipazione e dal voto all'assemblea del 25.10.2018 a cagione del mancato deposito presso il registro delle imprese dell'acquisto mortis causa appare francamente un pretesto, opposto in spregio delle esigenze di una partecipazione effettiva e contrario alle clausole della correttezza e della buona fede, obblighi che devono presiedere (artt. 1175 e 1375 c.c.) all'esecuzione di qualunque contratto, compreso quello di società.
Nella specie, non ci troviamo di fronte ad un amministratore che non era a conoscenza del decesso del socio, ipotesi nella quale appare corretto affidarsi al principio dell'apparenza della titolarità (per cui vale quanto risulta dai pubblici registri); ma ad un amministratore cui era ben noto il decesso del socio. Ne consegue che richiamare, a suffragio della legittimità dell'operato dell'amministratore, la rituale trasmissione dell'avviso di convocazione impersonalmente agli eredi del socio defunto non esime la condotta dell'amministratore stesso da censura, posto che diversi indicatori normativi – artt. 2479, comma 5, 2479-bis, comma 1, e art. 2479-ter, comma 3, c.c. – inducono a ritenere che l'obbligo di trasmettere l'avviso di convocazione e di informare i soci circa i temi da discutere in assemblea non può essere inteso quale adempimento formale, bensì quale obbligo di consentire un'effettiva condivisione di informazioni e scelte, in vista della migliore ponderazione possibile e più in generale del rispetto del principio di collegialità, la cui centralità, sostenuta dalla clausola della buona fede integrativa ed esecutiva, avrebbe imposto, nel nostro caso (in cui, appunto, l'amministratore era consapevole del decesso del socio), di mettere gli eredi in condizione di partecipare scientemente all'assemblea, per poi eventualmente subordinare alla condizione sospensiva dell'iscrizione dell'acquisto della quota nel registro delle imprese la delibera assunta col voto utile degli eredi stessi. Diversamente, si produce l'effetto, non tollerabile, di consentire all'amministratore di influire sul voto in assemblea, organizzandola in modo da impedire la partecipazione di un'aliquota di capitale sociale. In conclusione, la conoscenza del fatto del decesso avrebbe dovuto suggerire all'organo amministrativo di attendere che gli eredi della socia defunta acquistassero le quote trasferite e poi trasmettere loro l'avviso di convocazione, anziché inviare l'avviso di convocazione a un impersonale gruppo di soggetti non ancora soci e successivamente impedire di intervenire e votare agli stessi soggetti che quel capitale relitto rappresentavano.
Non risulta, da ultimo, integrata l'ipotesi prevista dall'art. 2377, comma quinto, n. 2
c.c. (richiamato dall'ultimo comma dell'art. 2479 ter c.c.) ai fini dell'esclusione della causa di annullamento. Infatti:
1) l'art. 2479 bis co. 3^ prevede che l'assemblea chiamata ad approvare il bilancio è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta. L'atto costitutivo della società non contiene deroghe a tale prescrizione ed anzi lo statuto adottato in sede di costituzione (cfr. all. 1 citazione) all'art. 8 fa espresso rinvio, con riferimento alle assemblee, alle maggioranze previste dalla legge.
2) Nel caso di specie, la delibera impugnata è stata approvata con il voto favorevole dei soci e e ( e ), titolari del 50% del Pt_4 Per_3 Per_4 Per_1 CP_2 Per_5 capitale sociale, a fronte del voto contrario della socia , titolare del 25% del Pt_1 capitale. La delibera risulta dunque adottata dalla maggioranza assoluta dei presenti rappresentativi del 75% del capitale sociale.
3) I quorum appena indicati sono stati tuttavia raggiunti – come emerge dal verbale
(cfr. all. 8) – con l'esclusione dalla partecipazione e dal voto dell'Avv.to IT, delegato di rappresentante comune degli eredi di Parte_2 Per_1
comproprietari del restante 25% del capitale sociale.
[...]
4) I quorum sarebbero stati, perciò, diversi – e inidonei a consentire l'approvazione della delibera – se avesse potuto partecipare all'assemblea e al voto il suddetto delegato.
In tal caso, infatti, sarebbe stato presente l'intero capitale sociale e la maggioranza assoluta non sarebbe stata raggiunta, considerato che al voto contrario della socia Pt_1 si sarebbe sommato quello degli eredi odierni impugnanti insieme alla Per_1 prima.
Il vizio di formazione della delibera di approvazione del bilancio elide alla radice la validità della stessa, ed assorbe l'esame degli ulteriori vizi rappresentati attinenti al contenuto dei bilanci. Procedendo con l'esame dell'azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore
, nominato il 3.11.1999 (con iscrizione il 7.12.1999) ed in carica sino Controparte_2 alla sua sostituzione all'assemblea del 25.10.2018 (con iscrizione del 14.11.2018),
l'indagine demandata ai consulenti nominati dal Tribunale, che hanno operato una dettagliata analisi documentale e compiutamente risposto alle osservazioni delle parti, consente di pervenire alle seguenti conclusioni.
Esaminato l'addebito con cui si rimprovera all'amministratore di essersi astenuto dall'intimare alla conduttrice dei locali di proprietà della Parte_3 [...]
il pagamento dei canoni di locazione dal novembre 1994 all'ottobre 2013, CP_1 per un totale non riscosso di € 409.557,27, con ulteriore danno derivante dall'assenza di provviste (quelle andate prescritte) che la società avrebbe potuto utilizzare per l'assolvimento dei suoi obblighi fiscali, è bene premettere che, a dispetto dell'oggetto sociale della (sintetizzabile da statuto in 'Costruzione immobili, Controparte_1 acquisto, vendita e permuta immobili, studi e ricerche nel campo immobiliare, amministrazione e gestione conto terzi di alberghi, residence, villaggi;
acquisto e vendita di licenze, brevetti, azioni'), la sua attività è consistita esclusivamente nella locazione dell'unico immobile di sua proprietà, costituito da due appartamenti, complanari e comunicanti, posti al secondo piano dell'edificio sito in Palermo, via della Libertà n. 171 (per i dettagli tecnici v. pag. 26
e ss. della c.t.u. depositata il 19.5.2021).
Detto immobile è stato rivalutato nel 2008, sfruttando il D.L. 29.11.2008 e pagando un'imposta sostitutiva di € 18.028,11. Il valore di rivalutazione pari a € 1.300.000,00 è rimasto invariato fino al 2017, mentre nel 2018 è stato svalutato di € 739.500,00 portandolo ad € 560.500,00.
È poi pacifico che locò una porzione del predetto immobile Controparte_1 alla giusta contratto di locazione del 05.11.1999; a sua volta, Parte_3 Pt_3 concluse in data 2.1.2006 un contratto di fornitura di assistenza contabile e fiscale
[...] alla Al riguardo, la consulenza disposta in corso di causa ha evidenziato CP_1 che «[…] Questo ha generato delle partite contabili di credito/debito reciproco tra i due soggetti giuridici che sono state oggetto di transazione nell'esercizio 2008. L'analisi dei bilanci chiarisce che i rapporti economici di reciprocità tra le due società rappresentano le principali, e quasi uniche, operazioni contabili registrate dalla Immobiliare Libertà. In ogni esercizio emerge infatti che: - I ricavi sono solo quelli relativi ai fitti attivi così come modificati tempo per tempo e meglio riepilogati al paragrafo 3; - I costi, ad eccezione degli oneri diversi di gestione, sono solo quelli per le prestazioni di servizi resi dalla Centro Dati e riepilogati al paragrafo 7; In conseguenza di ciò: - I crediti si incrementavano di esercizio in esercizio per l'importo equivalente ai ricavi;
- I debiti, entro l'esercizio, si incrementavano annualmente dell'importo equivalente ai costi di servizi più le imposte e le tasse. Il compenso per la prestazione di servizi contabili e fiscali era certamente sopravvalutato, e su questo punto meglio si dirà dopo;
ma cosa certamente anomala e dal punto di vista tecnico/contabile grave è che la società nulla faceva per incassare i crediti e pagare di conseguenza i debiti. Vi è di più. Dalla verifica delle scritture contabili versate in atti emerge che non venivano né emesse le fatture per l'affitto né richieste quelle per le prestazioni ricevute. Sia i costi che i ricavi, infatti, venivano registrati in contabilità come partite di competenza annua (quindi una registrazione di prima nota semplice) senza che venisse annotata alcuna fattura neanche nei primi mesi dell'anno successivo» (v. pag. 21 della c.t.u.).
L'aver omesso per un periodo così prolungato di incassare i ricavi provenienti dalla locazione in favore della privando con ciò la locatrice della liquidità Parte_3 necessaria a far fronte ai debiti e alle spese correnti, configura inequivocabilmente una grave violazione degli obblighi di diligenza gravanti sull'amministratore di società, tra i cui compiti primari vi è appunto quello di esigere dai debitori sociali il pagamento dei crediti, in modo da consentire il perseguimento dello scopo sociale e sane condizioni di equilibrio finanziario. La valutazione di gravità appare, del resto, ulteriormente avvalorata dal fatto ch'essa ha riguardato l'unica fonte di lucro della società ed alla luce delle cointeressenze che le due società rivelano sino ad una certa data, visto che «[…]
, , e erano soci sia Persona_6 Persona_7 Controparte_2 Parte_2 della che della società dati almeno sino al 2005» (v. pag. 23 della c.t.u.). Controparte_1 Pt_3
Ciò detto, a parte il pregiudizio correlato alla paralisi finanziaria della società i cui pagamenti, dal 2010, furono possibili solo grazie ai finanziamenti dei soci (debiti oltre l'esercizio), ed all'aggravamento delle esposizioni debitorie per imposte, tasse ed oneri condominiali (v. pag. 22 della c.t.u.), al superiore inadempimento non risulta corrispondere la produzione di un danno da sopraggiunta prescrizione dei crediti per fitti non incassati. ha infatti prodotto, al doc. 17 (p. 10), una Controparte_2 dichiarazione del 18.12.2018 con la quale l'amministratore unico della Centro Dati sooc. coop. ha rinunciato alla prescrizione 'del debito che ha del resto sempre portato in bilancio Pt_6 come da allegata copia dell'E/C'.
Le attrici hanno contestato le modalità con cui il credito di nei Controparte_1 riguardi della fu regolato, ritenendole esemplificative del progetto dei soci Parte_3
e di svuotare di valore l' drenando gli utili e le attività in Per_1 Pt_4 CP_1 favore loro e della Parte_3 Più precisamente, hanno sostenuto la non veridicità dei fatti sottesi alla compensazione operata parzialmente tra il maggior credito di (di € CP_1
217.800,00) ed il minor controcredito di (pari ad € 139.568,00), sul Parte_3 presupposto che non abbia mai in effetti reso le prestazioni oggetto del Parte_3 contratto del 2006, ed hanno pure eccepito l'inverosimiglianza della cessione del residuo credito di verso quale risultante a valle della CP_1 Parte_3 compensazione (di € 78.232,00) «[…] in favore dei soci , e Controparte_2 Persona_6
a fronte della rinuncia da parte di questi ultimi a presunti crediti per complessivi € Persona_7
57.170,00 derivanti da asseriti finanziamenti soci di cui non esiste traccia tra la documentazione contabile della società» (v. pag. 15-16 memoria ex art. 183, comma sei, n. 1 c.p.c.).
Questa ricostruzione, però, oltre a non essere in alcun modo suffragata, non è convincente, poiché non tiene conto che le suddette modalità di regolazione del credito sono riconducibili all'operato del successivo amministratore , Controparte_3 subentrato ad a partire dall'11.11.2018. CP_2
Le attrici addebitano poi all'amministratore di aver sottoscritto con la cooperativa una transazione (contestando pure la conformità all'originale della Parte_3 fotocopia del predetto contratto loro consegnata) irragionevolmente pregiudizievole per la locatrice, posto che con essa sarebbe stato ridotto (con effetti retroattivi) il canone di affitto convenuto con la conduttrice (da € 30.987,41 a € 18.000,00); sostengono inoltre che la transazione sarebbe nulla in quanto priva della sua causa tipica (perché fondata su circostanze inveritiere ed artefatte, con conseguente insussistenza delle reciproche concessioni di cui all'art. 1965 c.c.) ed annullabile in quanto stipulata in conflitto di interesse (essendo in rapporto di Controparte_2 parentela con l'amministratore unico della . Deducono quindi che la Parte_3 transazione avrebbe causato alla società un danno di € 84.000,00 (corrispondente ai mendaci oneri straordinari contabilizzati a carico della nel 2008 in CP_1 conseguenza della menzionata transazione) e di € 155.848,92, pari alla differenza tra i canoni dovuti in base al contratto di locazione e il minor canone contabilizzato in virtù della “transazione” per un periodo di dodici anni, dal 2006 al 2017, e con l'aggiunta delle ulteriori differenze tra canone contrattuale e canone risultante dalla “transazione” maturate e maturande dall'1/1/2018 fino all'intervenuto accertamento giudiziale della invalidità della medesima transazione.
Ora, è pacifico che, dopo poco più di sei anni dalla stipula della locazione, in data
2.1.2006, sottoscrissero un accordo di riduzione del Controparte_6 canone da € 30.987,41 ad € 18.000,00, con decorrenza dal 1.1.2006, causalmente giustificato dal fatto che la locatrice non aveva effettuato i lavori di manutenzione promessi;
in seno alla convenzione, si dice che all'accordo avrebbe fatto seguito una
'apposita transazione', la quale in effetti seguì il 4.4.2008 (v. doc. 11 fasc. attrici): in essa le parti ribadirono l'abbattimento, a far data dal 01.01.2006, del canone dedotto in contratto a € 18.000,00 annui. Sempre il 4.4.2008, le parti firmarono 'a chiarimento della transazione' un documento nel quale rinunziò al credito di € Controparte_1
30.987,41 (ft.1 del 06.11.2006) e al credito per fatture da emettere per € 5.012,59, e rimborsò alla la somma di € 48.000,00 'a compensazione dei fitti pagati e non Parte_3 dovuti per gli anni precedenti in quanto i lavori non sono stati eseguiti', generando con ciò una sopravvenienza passiva per la registrata in contabilità, di € 83.999,70 (cfr. CP_1 pag. 25 della c.t.u.). Il rimorso di € 48.000,00 avvenne per cassa in quattro tranche di €
12.000,00 ciascuna (cfr. pag. 9 dei chiarimenti forniti dalla c.t.u. contabile in data
13.1.2022). Sussiste, pertanto, evidenza scritta sia delle rinunce che del rimborso, entrambe effettivamente rilevate in dipendenza del riassetto pattizio convenuto inter partes con le scritture del 2.1.2006 e del 4.4.2008.
Tanto premesso, si evidenzia quanto segue:
- la contestazione circa la conformità all'originale della fotocopia della transazione deve essere ritenuta inefficace per mancata indicazione specifica degli aspetti per i quali si assume che la copia differisca dall'originale, essendo insufficiente, a tal fine, un generico mero disconoscimento (v. Cass. n. 16557.2019; Cass. n. 27633.2018);
- non coglie nel segno nemmeno la domanda di annullamento della transazione per supposto conflitto di interesse dell'amministratore con la società: in disparte l'assenza processuale del litisconsorte necessario, ossia il terzo contraente senza la Parte_3 cui partecipazione un'eventuale pronuncia caducatoria della transazione sarebbe inutiliter data, difetta a monte la titolarità dell'azione in capo ai soci, riservata dall'art. 2475 ter, 1° co., c.c. alla sola società. Inoltre, ritiene il Collegio che il rapporto di parentela tra gli allora amministratori delle due società sia insufficiente a suffragare l'esistenza di un interesse diverso e incompatibile con quello della società di cui sarebbe stato portatore il rappresentante al momento della conclusione del contratto. Ne consegue che non vi è spazio per la rimessione della causa sul ruolo volta a recuperare il difetto di integrazione del contraddittorio sopra evidenziato.
Con riferimento, poi, alla domanda di nullità della transazione per difetto di causa tipica (art. 1965 c.c.), anch'essa idealmente inficiata, sul piano processuale, dall'inscindibilità del tema rispetto al soggetto dell'atto contumace (per l'appunto la
, è risolutivo osservare che, a dispetto del nomen iuris utilizzato nell'atto Parte_3 dalle parti, i contenuti del negozio non richiamano affatto la nozione di transazione, e ciò per l'assenza sia del presupposto della lite (insorta o che può insorgere), sia del requisito essenziale delle reciproche concessioni.
L'elemento fondamentale della transazione è costituito dal fatto che la definizione della controversia avviene tramite un vicendevole sacrificio, laddove l'atto del 4.4.2008 contiene la semplice rimodulazione del canone di locazione in senso favorevole alla conduttrice, senza riportare alcun sacrificio dell'altra parte;
dall'atto si evince unicamente che la proprietaria aveva riconosciuto l'esosità del rateo rispetto alle condizioni dell'immobile (cfr. Cass. n. 2207.1985: «In tema di transazione, l'eventuale insussistenza delle reciproche concessioni, implicante l'esclusione di un accordo transattivo, non esclude che possa, con tale atto, essersi costituito tra le parti un vincolo giuridico contrattuale di altra natura, ove vi sia il riconoscimento di un diritto in favore di uno dei contendenti»).
Inoltre, la preesistenza di una supposta divergenza tra le parti sui punti oggetto dell'accordo o di discordanti e incompatibili valutazioni di interessi e pretese non è supportata in alcun modo, sicché non vi è neppure la prova della sussistenza di una situazione di dissenso potenziale tale da giustificare l'intento delle parti di prevenire una lite: nessun impegno alla realizzazione di lavori di ristrutturazione risulta essere mai stato formalizzato dalla locatrice, né risulta che la conduttrice abbia mai diffidato la locatrice all'esecuzione dei lavori o mai minacciato il recesso per il caso di inerzia.
Escluso di trovarci d'innanzi a un vero e proprio negozio transattivo, occorre allora verificare se la rimodulazione del canone che consentì alla Controparte_2 Pt_3 il 4.4.2008, rientrante in tesi nell'ambito insindacabile dei poteri conferitigli dallo
[...] statuto (art. 13), oltrepassò il limite della ragionevolezza, nel senso di essere stata talmente scriteriata da assumere i connotati dell'atto avventato, sintomatico in sé di mala gestio.
I dati istruttori non consentono una tale conclusione.
Per prima cosa, le condizioni dell'immobile locato (costruito negli anni '70) sono proprie di un immobile che non ha mai subìto opere di ristrutturazione (v. pag. 41 della relazione) e che è risultato all'ispezione peritale (effettuata dall'arch. ) in CP_7 mediocre stato manutentivo, con finiture, servizi igienici e infissi mai sostituiti e con impianti datati, oltre che con gli ammaloramenti descritti dall'ausiliario alle pagg. 28-29 della relazione («non agibilità del vano con affaccio su corte interna, posto ad est del vano scala, che presenta l'ammaloramento del solaio di copertura con la presenza di parti pericolanti di intonaco e pignatte, anche se in buona parte gli intonaci sono già stati rimossi;
la presenza nel corridoio posto a nord ed in alcuni dei vani adiacenti, con affaccio sulla Via Villa Heloise, di puntuali e /o diffusi ammaloramenti causati da fenomeni di umidità da infiltrazioni provenienti verosimilmente da pregresse condizioni verificatesi in data non certa, rispetto alle quali sono state ad oggi probabilmente eliminate le cause che le avevano originate, ma non eseguito alcun ripristino dei luoghi;
la presenza di tratti/aree in cui le pavimentazioni risultano deteriorate e/o presentano lacune»).
Tenendo conto di tali condizioni, il c.t.u. ha stimato il valore locativo dell'immobile al
2006, verificando la congruità del corrispettivo dedotto in contratto sia in rapporto all'intera superficie dell'unità locata, sia escludendo i vani indicati nello schema planimetrico di rilievo ai nn.5/9/10/11, i quali, secondo quanto assumono i convenuti, non sarebbero stati nella disponibilità della locataria. È questa seconda stima che, a giudizio del Tribunale, va adottata quale parametro di confronto nell'indagine di congruità della riduzione operata nel 2006: i cinque testi sentiti sull'argomento, infatti,
e Persona_6 Persona_7 Testimone_1 Testimone_2 [...]
escussi all'udienza del 22.6.2011) hanno sostanzialmente confermato, al di là Tes_3 di minime discrepanze, che, anche dopo il 2001 e sino al 2011, quattro vani dell'immobile locato erano in realtà inutilizzati, perché occupati da altri o da cose o perché chiusi, col risultato di dover scomputare dalle superfici in uso alla società conduttrice la parte non in uso (pari a mq 145).
L'operazione conduce quindi a una stima della parte effettivamente locata pari, nel
2006, ad € 21.544,00, valore non eccessivamente lontano da quello ridotto per convenzione inter partes.
Non giova in senso contrario produrre (ammissibilmente, trattandosi di documenti sopraggiunti) due atti di vendita, uno, stipulato il 23.12.2020, relativo all'immobile posto al piano 9° dello stesso edificio, e l'altro, rogato il 5.5.2021, relativo all'appartamento del piano 3°, posto che non si conoscono le condizioni effettive degli immobili addotti a confronto, fermo restando quanto affermato dal c.t.u. arch. CP_7 in sede di controdeduzioni (v. pag. 19): «In merito alla compravendita di un immobile
[...] posto al 9° piano dello stesso edificio, proposto dal CTP nelle sue osservazioni, come possibile parametro di riferimento, si mette in evidenza quanto nella valutazione incida la differenza di piano dello stabile, essendo posto l'immobile oggetto di stima al 2° piano dello stabile, ed inoltre le dimensioni molto più contenute dello stesso, che evidentemente contribuiscono ad aumentarne il valore al metro quadrato rispetto all'immobile di cui trattasi» (medesima considerazione vale per l'immobile del 3° piano).
Esclusa la manifesta irragionevolezza nella scelta dell'amministratore di acconsentire alla riduzione del canone di locazione ad € 18.000,00, a diversa conclusione deve nondimeno pervenirsi con riguardo alla decisione di rimborsare alla cooperativa Pt_3 la somma di € 48.000,00, giustificata, nel documento a “chiarimento” della
[...] transazione del 04.04.2008, quale 'compensazione dei fitti pagati e non dovuti per gli anni precedenti in quanto i lavori non sono stati eseguiti', ed attuata a mezzo di quattro movimentazioni di cassa: come rilevato dal consulente contabile, dott.ssa «in Per_8 atti non ci sono documenti che attestino gli eventuali pagamenti effettuati prima del 2006» (v. pag. 5), di modo che il rimborso della somma risulta totalmente privo di giustificazione contabile, palesandosi perciò quale atto gravemente pregiudizievole per la società.
Risulta poi dagli atti che, il 2.1.2006, lo stesso giorno in cui e Controparte_1 concordarono di ridurre il canone di locazione, venne sottoscritto tra le Parte_3 medesime parti un contratto per la fornitura e prestazione - da parte della e Parte_3 in favore della - di servizi logistici, attività contabile, finanziaria, Controparte_1 fiscale compresi gli adempimenti dichiarativi, per la predisposizione del bilancio d'esercizio e l'assistenza per la formazione delle delibere assembleari, di durata annuale prorogabile, e con corrispettivo a forfait di € 5.000,00, oltre Iva. Nel 2010 il corrispettivo fu raddoppiato (€ 10.000,00) e dal 2011 al 2016 fu portato ad € 12.000,00. Agli atti si riscontra però l'emissione di una sola fattura da parte di con un imponibile Parte_3 di € 114.400,00 e con oggetto 'Elaborazione dati dal 2007 al 2018'.
Considerato che l'attività di risoltasi nella predisposizione dei bilanci e Parte_3 delle dichiarazioni fiscali, ha riguardato una società per nulla articolata o complessa, impegnata esclusivamente nella gestione dell'unico suo immobile e nella ricezione dei fitti, con una altrettanto limitata produzione contabile (visto che non venivano emesse le fatture per l'affitto), i compensi convenuti nel 2006 appaiono evidentemente incongrui ove scrutinati alla luce dei criteri di cui al D.M. 2010 n. 169: questi, infatti, considerata l'estrema semplicità delle incombenze espletate in favore dell CP_1 condurrebbero al più a un importo di € 2.469,30 annuo (così comprensibilmente ripartito: Impianto e tenuta della contabilità € 1.394,43 ex art.33; Onorario minino per redazione Bilancio esercizio € 774,69; Dichiarazioni fiscali comprese di invio € 300,00:
v. pag. 47-48 della c.t.u.), ossia di € 32.098,56 totali, con un'eccedenza di spesa (comprensiva dell'anno 2006) di cui è stata irragionevolmente gravata la società quantificabile in € 82.301,44 (v. pag. 48 della c.t.u.).
Le attrici contestano ancora all'ex amministratore di avere omesso di corrispondere con regolarità le imposte, con un aggravio in termini di maggiori somme versate, interessi e sanzioni maturate. Sul tema, è emerso che «il pagamento delle imposte avveniva sempre al di fuori delle scadenze previste per legge. I pagamenti delle imposte, come anche degli oneri condominiali, venivano regolarmente anticipate dai soci, e/o da altri soggetti, seguendo un criterio non compatibile con il funzionamento di una società di capitali. A ciò si aggiunga che tutti i pagamenti sono stati effettuati a seguito di ravvedimento operoso, di ricezione di avvisi bonari e in maggior numero direttamente attraverso i Rav dell'agente di riscossione così come si evince dalla tabella riepilogativa del paragrafo successivo» (v. pag. 50 della c.t.u. depositata il 19.5.2021), e ciò nonostante che, per taluni anni di imposta, oggetto di richiesta di definizione agevolata nel 2017
(così, ad esempio, per gli anni 2006-2007-2008-2009), la società godesse di disponibilità liquide (v. pag. 16 della c.t.u.), le quali, ridottesi progressivamente da €
73.201,00 (nel 2017) a € 32,00 (nel 2007) per effetto (soprattutto) di una conduzione gravemente imprudente (in cui la società nulla faceva per incassare i crediti, con conseguente paralisi della liquidità di cassa e necessità dell'apporto finanziario dei soci:
v. pagg. 21-22 della c.t.u.), non consentirono più di far fronte alle imposte per gli anni
2015-2016 e 2017.
Considerando che per gli anni di imposta 2000-2016 la società ha aderito alla definizione agevolata di cui al D.l. n. 193/2016, prodotta in sede di osservazioni sia dalle attrici che dai convenuti (e quindi liberamente utilizzabile dal Tribunale), e che tale definizione ha permesso di azzerare il debito tributario pagando unicamente la sorte capitale delle imposte iscritte a ruolo senza sanzioni né interessi, «[…] l'importo degli interessi e delle sanzioni maturate in relazione alle imposte non versate o versate in ritardo sono così riepilogate: - € 2.010,44 sulle cartelle ancora aperte alla data del 10.02.2021; - € 663,80 sugli f24 per ravvedimenti operosi e avvisi bonari (versati in atti per la verifica dei finanziamenti dei soci); - €
716,36 sulla dilazione di pagamento della definizione agevolata dei carichi pendenti. Per un totale di €
3.390,60» (v. pagg.
3-4 dei chiarimenti peritali depositati il 13.1.2022). Il danno imputabile all'ex amministratore a titolo di mancato pagamento delle imposte è perciò pari ad € 3.390,60.
Quanto, invece, all'imposta sostitutiva dovuta in conseguenza della rivalutazione nel
2008 dell'immobile di via Libertà (operata in virtù del D.l. 2008 n. 185), e che all'epoca fu pagata solo in parte (rimanendo, della sorte di € 18.028,11, un impagato di € 10.708,80: v. pag. 20 della c.t.u.), tale residuo fu comunque sanato per effetto della su menzionata 'rottamazione'. Nessun pregiudizio è dunque disceso per la società da simile operazione.
Infine, è pacifico, con riguardo all'ultimo addebito mosso dalle attrici (§ II.5 della citazione), che il 20.5.2013 l'amministratore procedette al rimborso di un debito della società (di € 6.000,00) verso uno dei due soci in violazione dell'art. 2467 c.c. Pt_4
(per un finanziamento mai deliberato né specificato in bilancio).
Sul punto, l'ausiliario contabile ha rinvenuto tutta una serie di movimentazioni intervenute nel conto soci/finanziamenti dal 2010 al 2018, che documentano, quale grave anomalia gestoria, il fatto che, a partire dal 2.2.2010, i debiti della società venivano pagati direttamente dai soci (in particolare da da Controparte_2 Persona_7
e da , che, sostituendosi alla società nel pagamento di
[...] Persona_6 imposte, tasse e oneri condominiali, sopperivano di fatto al blocco finanziario della società verificatosi a causa del mancato incasso dei crediti di cui si è detto (v. pagg. 21-
22 della c.t.u.), risultando documentati versamenti per € 83.494,09 su un totale di €
124.887,31 («[…] i versamenti effettuati dai soci non erano di diretta immissione di liquidità nelle casse sociali ma i soci si sostituivano nel pagamento di imposte, tasse e oneri condominiali»: così a pag. 52 della c.t.u.).
Ora, è noto che, in tema di finanziamento dei soci in favore della società, la postergazione disposta dall'art. 2476 c.c., operando già durante la vita della società e non solo nel momento in cui si apre un concorso formale con gli altri creditori sociali, integra una condizione di inesigibilità legale e temporanea del diritto alla restituzione del finanziamento sino a quando non sia superata la situazione di difficoltà economico- finanziaria prevista dalla norma (v. Cass. n. 12994.2019; Cass. n. 15196.2024). Si è detto, infatti, che il diritto al rimborso del finanziamento sorge postergato, ex art. 2467 c.c., qualora erogato in situazione di difficoltà finanziaria o di squilibrio patrimoniale della società, in considerazione della finalità di tutela dei creditori che la norma citata mira a perseguire (Cass. n. 21422.2022).
Nel caso di specie, è di certo evidente che il rimborso contestato dalle attrici sia avvenuto in presenza di una situazione finanziaria nella quale sarebbe stato ragionevole che i soci eseguissero dei conferimenti (cioè, capitale di rischio) anziché dei finanziamenti (cioè, capitale con obbligo di restituzione) al fine di ripatrimonializzare la società; al contempo è però emerso che non aveva altri creditori Controparte_1 sociali da soddisfare, visto che le reciproche partite verso l'unico suo partner contrattuale (la restituivano un saldo a credito della locatrice di € 78.232,00 (v. pag. 60 Parte_3 della c.t.u.: «In data 03.12.2018 registrazione dalla Fattura n.42 ricevuta dalla Centro Dati per servizi contabili, anni 2006-2018, di € 139.568,00 iva inclusa;
- In data 14.12.2018 registrazione della Fattura
n.1 emessa alla Centro Dati per canoni locativi, anni 2008-2018, di € 217.800 iva inclusa;
La differenza tra le due partite era pari a € 78.232,00 a credito per l' »), saldo che la società Controparte_1 cedette ai sig.ri e a compensazione del debito verso questi Pt_4 Controparte_2 ultimi: «[…] Così facendo il partitario del cliente passa da un credito di € 217.800 a € Parte_3
0,00 mentre rimane un debito in capo alla Società nei confronti dei soci di € 40.690,31» (v. pag. 61 della c.t.u.).
Se è vero, dunque, che l'aver consentito il recupero del finanziamento eseguito dal socio ha violato uno specifico obbligo imposto dalla legge (che dà luogo in tesi alla responsabilità nei confronti della società: art. 2476 c.c.), oltre a quello più generale di conservazione dell'integrità del patrimonio sociale (che è fonte di responsabilità nei confronti dei creditori sociali: art. 2394 c.c.), è vero anche che il rimborso dei finanziamenti ai soci può costituire fonte di responsabilità (non solo nei confronti della società ma anche nei confronti dei creditori sociali), come prevede l'art. 2394 c.c.
(norma ritenuta applicabile anche alla società a responsabilità limitata), se tale comportamento abbia gravemente depauperato il patrimonio sociale rendendolo incapiente rispetto al pagamento degli (altri) debiti sociali, il che non è predicabile nel caso di specie, non ravvisandosi a quel tempo creditori sociali al di fuori dei soci stessi.
Infine, in ordine all'eccezione riconvenzionale di compensazione tempestivamente svolta da va richiamato il principio diffusamente affermato dalla Controparte_2
Suprema Corte (v. Cass. n. 2015 n. 24768) secondo cui, affinché l'amministratore di società di capitali abbia ha diritto a compenso, è necessario che vi sia una delibera assembleare che attribuisca detti compensi in una certa misura agli amministratori. È vero che sul tema la disciplina della s.r.l. è lacunosa (v. art. 2479, comma secondo, c.c.), a differenza delle s.p.a. (ove si stabilisce, con l'art. 2364, comma 1 n. 3 c.c. che l'assemblea ordinaria 'determina il compenso degli amministratori e dei sindaci, se non è stabilito dallo statuto'), ma l'opinione prevalente (v. ex multis Trib. Milano 29.6.2020) ritiene che anche nella s.r.l. occorra la previa determinazione dell'assemblea, a ciò arrivandosi tramite l'applicazione analogica dell'art. 2389 c.c. Nella vicenda di specie, difetta un'esplicita previsione di determinazione del compenso ad opera dello statuto o dell'assemblea, sì che non v'è modo di dar corso all'eccepita compensazione. Inoltre, il tenore complessivo dell'art. 15 dello statuto della (a Controparte_1 mente del quale «Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni. L'assemblea o il consiglio di amministrazione può assegnare agli amministratori delegati incarichi continuativi di lavoro con l'obbligo di onorario e di subordinazione, nel qual caso saranno regolarmente retribuiti, mentre quando sono investiti di particolari incarichi verranno assegnati indennità speciali sempre dall'assemblea o dal consiglio di amministrazione»: v. doc. n. 1 fasc. attrici), che in un solo contesto delinea il diritto dell'amministratore al rimborso spese e dettaglia le condizioni di insorgenza del diritto al compenso degli amministratori delegati, evoca una consapevole delimitazione degli emolumenti spettanti all'amministratore (circoscrivendoli al solo rimborso spese), riservando la possibilità di una 'regolare retribuzione' al solo caso degli amministratori delegati assegnatari di 'incarichi continuativi di lavoro con l'obbligo di onorario e di subordinazione', ai quali viene attribuito il diritto ad indennità speciali laddove 'investiti di particolari incarichi'.
Va poi rilevato che la presenza di un titolo specifico idoneo a far valere il diritto di credito preclude al convenuto l'esperimento dell'azione di ingiustificato arricchimento di cui all'art. 2041 c.c., avente natura complementare e sussidiaria (Cass. n. 29672.2021), azione rispetto alla quale, come prima spiegato, difetta comunque il requisito dell'arricchimento in favore della società.
Portando a compimento i rilievi su illustrati, la misura del danno cui deve essere chiamato a rispondere ammonta ad € 133.691,04 (€ 48.000,00+€ Controparte_2
82.301,44+€ 3.390,60).
Poiché il debito risarcitorio ex art. 2476 c.c. ha natura di debito di valore, come tale sensibile al fenomeno della svalutazione monetaria fino al momento della sua liquidazione, ancorché il danno consista nella perdita di una somma di denaro, costituendo questo, in siffatta particolare ipotesi, solo un elemento per la commisurazione dell'ammontare del danno, privo di incidenza rispetto alla natura del vincolo (cfr. Cass. n. 11018.2005 e 68.1979), alle attrici spetta anche (art. 1223 c.c.) il ristoro per il mancato godimento delle somme liquidate, da calcolare (seguendo l'insegnamento reso dalle SS. UU. con la sentenza n. 1712.1995) applicando sulle somme predette, devalutate alla data dell'illecito e poi rivalutate annualmente (fino alla data della sentenza) in base agli indici dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati pubblicati dall'ISTAT su base nazionale, gli interessi al tasso legale effettivo.
Il tutto a decorrere dal 10.12.2018, data pressoché intermedia tra la cessazione dell'incarico di amministratore (25.10.2018) e l'introduzione del presente giudizio (23.1.2019), sicché il danno alla data odierna va quantificato in complessivi €
148.785,48.
Nel rapporto di lite con la società, l'accoglimento della domanda giustifica la condanna della convenuta al pagamento delle spese.
Nel rapporto di lite con l'accoglimento della domanda in misura Controparte_2 ridotta giustifica la compensazione delle spese nella misura di 2/3, con obbligo del convenuto di rifondere la restante parte all'attrice.
Nella determinazione degli onorari difensivi, la liquidazione delle spese relative ai sub procedimenti cautelari deve essere operata nell'ambito di una valutazione complessiva dell'esito della controversia, attraverso una riconsiderazione delle spese di lite, comprensive delle spese del procedimento endoprocessuale, sulla base dell'esito del giudizio (Cass. n. 8839.2025). Nel rapporto fra le parti, le spese della fase cautelare vanno, dunque, collocate all'interno della più ampia valutazione dell'esito del giudizio, giustificando l'applicazione, nel rapporto di lite con la società, dei parametri medi di cui alle tabelle accluse al D.M. 55/2014 aumentati del 40% (partendo dallo scaglione di valore indeterminabile-complessità bassa); del pari è a dirsi nel rapporto di lite con ma in questo caso deve avanzarsi dallo scaglione di valore Controparte_2 indeterminabile-complessità media, per poi procedersi alla compensazione di cui si è detto.
Le spese di c.t.u. vanno poste definitivamente a carico delle attrici e del convenuto in misura uguale nei rapporti interni. Per_1
P.Q.M.
- dichiara la nullità delle delibere adottate dall'assemblea della Controparte_1 nella seduta del 25.10.2018;
[...]
- condanna al pagamento, in favore di Controparte_2 Controparte_1 della somma di € 148.785,48, oltre interessi dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo;
- condanna al pagamento, in favore di parte attrice, delle Controparte_1 spese del giudizio, che liquida in € 1.587,50 per esborsi ed € 10.662,40 per compensi, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge;
- compensa nella misura di due terzi le spese di lite nel rapporto tra le attrici e
[...]
e condanna quest'ultimo al pagamento dell'ulteriore terzo in favore delle CP_2 prime, che liquida in € 529,16 per spese vive ed € 5.068,00 per compensi, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge;
- pone definitivamente le spese di c.t.u., già separatamente liquidate, a carico delle attrici e di in misura uguale nei rapporti interni. Controparte_2
Così deciso, nella camera di consiglio del 31 ottobre 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott. Francesco Paolo Torrasi dott.ssa Daniela Galazzi
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
composto dai sig.ri Magistrati
Dott.ssa Daniela Galazzi Presidente
Dott. Andrea Compagno Giudice
Dott. Francesco Paolo Torrasi Giudice est. all'esito della camera di consiglio svoltasi il 31 ottobre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1734 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2019, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], cod. fisc. Parte_1 [...]
e , nata a [...] il C.F._1 Parte_2
7/3/1954, cod. fisc. , col ministero degli Avv.ti Luciano CodiceFiscale_2
Piazza e ST IT,
ATTORI
E in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, c.f. e p.iva col ministero dell'Avv.to Alberto Stagno P.IVA_1
D'Alcontres,
CONVENUTA E
c.f. , col ministero dell'Avv.to Controparte_2 C.F._3
MI Farina,
CONVENUTO
I FATTI
Il contendere investe due nodi tematici:
- per un verso, concerne l'impugnativa – svolta a tenore dell'art. 2479-ter, comma terzo,
c.c. da e , la prima proprietaria di una Parte_1 Parte_2 quota pari al 25% del capitale sociale della la seconda Controparte_1 rappresentante comune degli eredi di per una quota indivisa Persona_1 anch'essa pari al 25% – della delibera adottata dall'assemblea dei soci di CP_1
in data 25.10.2018, avente a oggetto l'approvazione dei bilanci relativi agli ultimi
[...] dodici esercizi sociali (2006-2017), di cui le attrici deducono l'illegittimità per arbitraria estromissione dall'assemblea degli eredi della defunta o comunque Persona_1 per vizio della convocazione assembleare, e ancora per indebita partecipazione alla seduta di soggetti non legittimati ad intervenire, e infine per violazione dei principi di chiarezza, veridicità e correttezza dei bilanci approvati;
- per altro, interessa l'azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore
, in carica dal 3.11.1999, sostituito all'esito dell'assemblea del Controparte_2
25.10.2018 con . Controparte_3
Le attrici addebitano al convenuto: in primis, di essersi astenuto dall'intimare alla conduttrice dei locali di proprietà della il Parte_3 Controparte_1 pagamento dei canoni di locazione dal novembre 1994 all'ottobre 2013, per un totale non riscosso di € 409.557,27, con ulteriore danno per la società derivante dall'assenza di provviste (non più recuperabili in quanto andate prescritte) che la società avrebbe potuto utilizzare per l'assolvimento dei suoi obblighi fiscali;
in secondo luogo, di aver sottoscritto con la conduttrice una transazione irragionevolmente pregiudizievole per la locatrice (posto che con essa fu ridotto retroattivamente il canone di affitto convenuto da € 30.987,41 a € 18.000,00), oltre che priva di causa (perché fondata su circostanze di fatto inveritiere ed artefatte, con conseguente insussistenza delle reciproche concessioni di cui all'art. 1965 c.c.) e stipulata in conflitto di interesse
(essendo figlio dell'amministratore unico della , Controparte_2 Parte_3 causando con ciò un danno di € 84.000,00 (per oneri straordinari assunti dalla locatrice nel 2008 in conseguenza della menzionata transazione) e di € 155.848,92, pari alla differenza tra i canoni dovuti in base al contratto di locazione e il minor canone contabilizzato in virtù della “transazione” per un periodo di dodici anni, dal 2006 al
2017, e con aggiunta delle ulteriori differenze tra canone contrattuale e canone risultante dalla “transazione” maturate e maturande dall'1/1/2018 fino all'intervenuto accertamento giudiziale della invalidità della medesima transazione. Inoltre, contestano al convenuto di aver fatto maturare in danno della un debito di € CP_1
114.000,00 (al 31.12.2017) nei riguardi della per un servizio di assistenza Parte_3 contabile e fiscale del tutto inesistente;
peraltro, il costo del predetto servizio, qualora effettivamente prestato, sarebbe risultato comunque ingiustificato e abnorme, provenendo da un contratto privo di giustificazione economica e anzi concluso in palese conflitto di interessi;
ancora, di aver omesso di corrispondere con regolarità le imposte, con un aggravio di € 4.845,67 per maggiori somme versate, interessi e sanzioni maturate, e avere rivalutato gli immobili nel patrimonio della società senza riuscire a coprire integralmente l'imposta sostitutiva dovuta in conseguenza di tale operazione
(per un danno complessivo di € 10.708,08). Infine, di avere autorizzato, in violazione dell'art. 2467 c.c., il rimborso di un debito di € 6.000,00 della società verso uno dei due soci per un finanziamento in verità mai deliberato né specificato in bilancio. Pt_4
Con comparsa depositata il 18.4.2019, si è costituito chiedendo il Controparte_2 rigetto delle domande e negando che sia mai stata sotto il CP_1 CP_1 controllo dei sig.ri , come pure che sia il Controparte_4 Persona_2 padre del sig. e che tra e la Controparte_2 Pt_3 Parte_5 CP_1 esista un rapporto di correlazione. Contestando la sussistenza sia dei vizi procedimentali della delibera di approvazione dei bilanci, che di quelli asseritamente inficianti la chiarezza e la veridicità dei bilanci approvati, ha rimarcato l'infondatezza degli addebiti rivolti al suo operato, evidenziando come Parte_6 abbia compiuto diversi atti ricognitivi del debito e comunque rinunciato a qualsivoglia prescrizione, senza considerare ch'essa ha pagato il dovuto nel corso dell'esercizio chiusosi il 31 dicembre 2018. Secondo il convenuto, la scelta di acconsentire ad una rinegoziazione del canone di affitto andrebbe collocata nel perimetro dei suoi poteri gestori, non configurando affatto un atto privo di causa o di ragionevolezza economica, considerati l'obbligo di di approntare le spese di straordinaria Controparte_1 manutenzione dell'immobile, l'oggettiva eccessività del canone di locazione e la possibilità che la parte conduttrice interrompesse, in qualsiasi momento, il contratto di locazione. Quanto all'addebito di aver stipulato un contratto di servizio eccessivamente oneroso, ha dedotto che il corrispettivo per la prestazione dei servizi era stato liberamente concordato tra le parti e che l'oggetto del contratto era ben più ampio di quello della mera assistenza contabile, fermo restando che non era stata fornita alcuna prova della natura fittizia delle prestazioni indicate in contratto. In relazione, invece, alla restituzione del finanziamento soci di € 6.000,00, ha affermato la natura esclusivamente concorsuale della disposizione dell'art. 2467 c.c., oltre all'assenza di danno per la società, che, piuttosto, con detta restituzione si era liberata di un'obbligazione, mentre con riguardo alle altre censure ha osservato che «[…] la scelta di rivalutare gli immobili, non solo ha consentito d'incrementare il patrimonio della società, ma non ha determinato alcun danno alla società medesima. Le imposte sono state, peraltro, tutte pagate;
2. il Libro
Inventario è scritturato fino al 31 dicembre 2005 perché l'ultimo bilancio approvato è quello che si è chiuso nella detta data;
3. l'eventuale mancanza della marca da bollo sul Libro Giornale ha rilievo esclusivamente fiscale;
4. contrariamente a quanto dedotto da controparte, il ritardo nei pagamenti delle imposte è stato determinato da momentanee carenze di liquidità che non sono imputabili all'amministratore […]» (così a pag. 16).
Quale eccezione riconvenzionale, ha dedotto di non avere mia percepito alcun compenso per la sua attività di amministratore, tanto che, in subordine, ha chiesto la liquidazione del proprio compenso, con compensazione tra quanto dovesse eventualmente essere riconosciuto a credito di a titolo di Controparte_1 risarcimento del danno e quanto a lui spettante a titolo, appunto, di compenso per l'attività svolta in favore della società. In ulteriore subordine, ha chiesto la condanna della società al pagamento di un indennizzo liquidato ex art. 2041 c.c. per l'arricchimento conseguito dalla sua opera quale amministratore.
Con comparsa depositata il 19.4.2019, si è costituita la in Controparte_1 persona del rappresentante pro tempore (rag. , chiedendo il rigetto delle Controparte_3 domande ex adverso formulate. La società ha contestato la sussistenza dei vizi procedimentali della delibera di approvazione dei bilanci e di quelli asseritamente inficianti la chiarezza e la veridicità dei bilanci approvati, e negato, tra gli altri, che sia il padre del sig. come pure che tra Persona_2 Controparte_2 ed esista un rapporto di correlazione Parte_6 Controparte_1 ovvero il conflitto di interessi denunciato dalle attrici, sottolineando l'assenza di prova delle censure rivolte all'operato dell'ex amministratore della società.
Nel corso del giudizio è stata sospesa l'efficacia della delibera impugnata. Principiando dall'esame dell'impugnazione delle deliberazioni assunte dall'assemblea dei soci dell' nella seduta del 25.10.2018, ferma la Controparte_1 legittimazione a impugnare di , la prima Parte_7 titolare di una quota pari al 25% del capitale sociale e la seconda rappresentante comune della quota indivisa del 25% facente capo alla socia Persona_1
(deceduta l'1.3.2018), legittimazione ricavabile dall'ampio tenore dell'art. 2479-ter, comma terzo, c.c. («…da chiunque vi abbia interesse»), è pacifico che gli eredi di Per_1
che il 18.10.2018 avevano nominato loro rappresentante comune
[...] [...]
siano stati esclusi dal voto e dall'intervento in assemblea (alla quale Parte_2 presenziavano per il tramite di un delegato comune), sul rilievo (anche questo pacifico) della mancata iscrizione nel registro delle imprese, alla data di svolgimento dell'assemblea (25.10.2018), del trasferimento della quota originariamente spettante a ai propri eredi. Persona_1
La società ha richiamato, a supporto della correttezza del suo operato, il principio secondo cui, fino al completamento della formalità pubblicitaria di cui all'art. 2740 c.c., gli eredi del socio defunto sono terzi rispetto alla società e non sono legittimati a esercitare i diritti sociali, sottolineando il colpevole inadempimento delle eredi della socia defunta nel dare attuazione agli obblighi pubblicitari loro imposti dalla legge, e deducendo, a completamento dell'allegazione, di avere correttamente inviato l'avviso di convocazione dell'assemblea agli eredi della defunta impersonalmente Per_1 considerati (v. pag. 7 della comparsa di . Controparte_1
Ora, è risaputo che tra le ipotesi in cui è la legge stessa a prevedere che la pubblicità del Registro Imprese abbia un'efficacia costitutiva, e cioè si configuri non solo come presunzione di conoscenza dei fatti iscritti, ma sia costitutiva di effetti giuridici, si annovera proprio la vicenda sottesa all'art. 2470 c.c., che subordina l'opponibilità alla società della qualità di socio, in caso di trasferimento della partecipazione, al deposito della richiesta di iscrizione presso il registro delle imprese (cfr. in tal senso Cass. sez. 1^ civ. n. 25626/17). E però, l'amministratore della società, ben prima della seduta del
25.10.2018, era a conoscenza dell'intervenuto decesso di come Persona_1 risulta appunto dalla busta contenente l'avviso di convocazione dell'assemblea, destinato impersonalmente agli 'Eredi di presso domicilio Persona_1 CP_5 della defunta di via Tevere n. 9 (cfr. doc. 5 accluso alla citazione).
Se, quindi, l'amministratore non aveva certamente l'onere di convocare la defunta
(perdendosi ovviamente con la morte la capacità giuridica), tuttavia la convocazione degli eredi (non ancora soci) raggiunti impersonalmente nell'ultimo domicilio della defunta, utilizzando una formalità espressamente prevista in altri contesti e per altre finalità (art. 303 c.p.c.), deve ritenersi invalida, in quanto compiuta verso soggetti che non avevano ancora acquistato la qualità di soci.
Sul punto va ribadito che la società non può spendere il medesimo argomento, da un lato per giustificare l'esclusione degli eredi non ancora soci, dall'altro per ritenere validamente convocata l'assemblea con la comunicazione agli eredi, non soci. Di talché,
l'esclusione dalla partecipazione e dal voto all'assemblea del 25.10.2018 a cagione del mancato deposito presso il registro delle imprese dell'acquisto mortis causa appare francamente un pretesto, opposto in spregio delle esigenze di una partecipazione effettiva e contrario alle clausole della correttezza e della buona fede, obblighi che devono presiedere (artt. 1175 e 1375 c.c.) all'esecuzione di qualunque contratto, compreso quello di società.
Nella specie, non ci troviamo di fronte ad un amministratore che non era a conoscenza del decesso del socio, ipotesi nella quale appare corretto affidarsi al principio dell'apparenza della titolarità (per cui vale quanto risulta dai pubblici registri); ma ad un amministratore cui era ben noto il decesso del socio. Ne consegue che richiamare, a suffragio della legittimità dell'operato dell'amministratore, la rituale trasmissione dell'avviso di convocazione impersonalmente agli eredi del socio defunto non esime la condotta dell'amministratore stesso da censura, posto che diversi indicatori normativi – artt. 2479, comma 5, 2479-bis, comma 1, e art. 2479-ter, comma 3, c.c. – inducono a ritenere che l'obbligo di trasmettere l'avviso di convocazione e di informare i soci circa i temi da discutere in assemblea non può essere inteso quale adempimento formale, bensì quale obbligo di consentire un'effettiva condivisione di informazioni e scelte, in vista della migliore ponderazione possibile e più in generale del rispetto del principio di collegialità, la cui centralità, sostenuta dalla clausola della buona fede integrativa ed esecutiva, avrebbe imposto, nel nostro caso (in cui, appunto, l'amministratore era consapevole del decesso del socio), di mettere gli eredi in condizione di partecipare scientemente all'assemblea, per poi eventualmente subordinare alla condizione sospensiva dell'iscrizione dell'acquisto della quota nel registro delle imprese la delibera assunta col voto utile degli eredi stessi. Diversamente, si produce l'effetto, non tollerabile, di consentire all'amministratore di influire sul voto in assemblea, organizzandola in modo da impedire la partecipazione di un'aliquota di capitale sociale. In conclusione, la conoscenza del fatto del decesso avrebbe dovuto suggerire all'organo amministrativo di attendere che gli eredi della socia defunta acquistassero le quote trasferite e poi trasmettere loro l'avviso di convocazione, anziché inviare l'avviso di convocazione a un impersonale gruppo di soggetti non ancora soci e successivamente impedire di intervenire e votare agli stessi soggetti che quel capitale relitto rappresentavano.
Non risulta, da ultimo, integrata l'ipotesi prevista dall'art. 2377, comma quinto, n. 2
c.c. (richiamato dall'ultimo comma dell'art. 2479 ter c.c.) ai fini dell'esclusione della causa di annullamento. Infatti:
1) l'art. 2479 bis co. 3^ prevede che l'assemblea chiamata ad approvare il bilancio è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta. L'atto costitutivo della società non contiene deroghe a tale prescrizione ed anzi lo statuto adottato in sede di costituzione (cfr. all. 1 citazione) all'art. 8 fa espresso rinvio, con riferimento alle assemblee, alle maggioranze previste dalla legge.
2) Nel caso di specie, la delibera impugnata è stata approvata con il voto favorevole dei soci e e ( e ), titolari del 50% del Pt_4 Per_3 Per_4 Per_1 CP_2 Per_5 capitale sociale, a fronte del voto contrario della socia , titolare del 25% del Pt_1 capitale. La delibera risulta dunque adottata dalla maggioranza assoluta dei presenti rappresentativi del 75% del capitale sociale.
3) I quorum appena indicati sono stati tuttavia raggiunti – come emerge dal verbale
(cfr. all. 8) – con l'esclusione dalla partecipazione e dal voto dell'Avv.to IT, delegato di rappresentante comune degli eredi di Parte_2 Per_1
comproprietari del restante 25% del capitale sociale.
[...]
4) I quorum sarebbero stati, perciò, diversi – e inidonei a consentire l'approvazione della delibera – se avesse potuto partecipare all'assemblea e al voto il suddetto delegato.
In tal caso, infatti, sarebbe stato presente l'intero capitale sociale e la maggioranza assoluta non sarebbe stata raggiunta, considerato che al voto contrario della socia Pt_1 si sarebbe sommato quello degli eredi odierni impugnanti insieme alla Per_1 prima.
Il vizio di formazione della delibera di approvazione del bilancio elide alla radice la validità della stessa, ed assorbe l'esame degli ulteriori vizi rappresentati attinenti al contenuto dei bilanci. Procedendo con l'esame dell'azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore
, nominato il 3.11.1999 (con iscrizione il 7.12.1999) ed in carica sino Controparte_2 alla sua sostituzione all'assemblea del 25.10.2018 (con iscrizione del 14.11.2018),
l'indagine demandata ai consulenti nominati dal Tribunale, che hanno operato una dettagliata analisi documentale e compiutamente risposto alle osservazioni delle parti, consente di pervenire alle seguenti conclusioni.
Esaminato l'addebito con cui si rimprovera all'amministratore di essersi astenuto dall'intimare alla conduttrice dei locali di proprietà della Parte_3 [...]
il pagamento dei canoni di locazione dal novembre 1994 all'ottobre 2013, CP_1 per un totale non riscosso di € 409.557,27, con ulteriore danno derivante dall'assenza di provviste (quelle andate prescritte) che la società avrebbe potuto utilizzare per l'assolvimento dei suoi obblighi fiscali, è bene premettere che, a dispetto dell'oggetto sociale della (sintetizzabile da statuto in 'Costruzione immobili, Controparte_1 acquisto, vendita e permuta immobili, studi e ricerche nel campo immobiliare, amministrazione e gestione conto terzi di alberghi, residence, villaggi;
acquisto e vendita di licenze, brevetti, azioni'), la sua attività è consistita esclusivamente nella locazione dell'unico immobile di sua proprietà, costituito da due appartamenti, complanari e comunicanti, posti al secondo piano dell'edificio sito in Palermo, via della Libertà n. 171 (per i dettagli tecnici v. pag. 26
e ss. della c.t.u. depositata il 19.5.2021).
Detto immobile è stato rivalutato nel 2008, sfruttando il D.L. 29.11.2008 e pagando un'imposta sostitutiva di € 18.028,11. Il valore di rivalutazione pari a € 1.300.000,00 è rimasto invariato fino al 2017, mentre nel 2018 è stato svalutato di € 739.500,00 portandolo ad € 560.500,00.
È poi pacifico che locò una porzione del predetto immobile Controparte_1 alla giusta contratto di locazione del 05.11.1999; a sua volta, Parte_3 Pt_3 concluse in data 2.1.2006 un contratto di fornitura di assistenza contabile e fiscale
[...] alla Al riguardo, la consulenza disposta in corso di causa ha evidenziato CP_1 che «[…] Questo ha generato delle partite contabili di credito/debito reciproco tra i due soggetti giuridici che sono state oggetto di transazione nell'esercizio 2008. L'analisi dei bilanci chiarisce che i rapporti economici di reciprocità tra le due società rappresentano le principali, e quasi uniche, operazioni contabili registrate dalla Immobiliare Libertà. In ogni esercizio emerge infatti che: - I ricavi sono solo quelli relativi ai fitti attivi così come modificati tempo per tempo e meglio riepilogati al paragrafo 3; - I costi, ad eccezione degli oneri diversi di gestione, sono solo quelli per le prestazioni di servizi resi dalla Centro Dati e riepilogati al paragrafo 7; In conseguenza di ciò: - I crediti si incrementavano di esercizio in esercizio per l'importo equivalente ai ricavi;
- I debiti, entro l'esercizio, si incrementavano annualmente dell'importo equivalente ai costi di servizi più le imposte e le tasse. Il compenso per la prestazione di servizi contabili e fiscali era certamente sopravvalutato, e su questo punto meglio si dirà dopo;
ma cosa certamente anomala e dal punto di vista tecnico/contabile grave è che la società nulla faceva per incassare i crediti e pagare di conseguenza i debiti. Vi è di più. Dalla verifica delle scritture contabili versate in atti emerge che non venivano né emesse le fatture per l'affitto né richieste quelle per le prestazioni ricevute. Sia i costi che i ricavi, infatti, venivano registrati in contabilità come partite di competenza annua (quindi una registrazione di prima nota semplice) senza che venisse annotata alcuna fattura neanche nei primi mesi dell'anno successivo» (v. pag. 21 della c.t.u.).
L'aver omesso per un periodo così prolungato di incassare i ricavi provenienti dalla locazione in favore della privando con ciò la locatrice della liquidità Parte_3 necessaria a far fronte ai debiti e alle spese correnti, configura inequivocabilmente una grave violazione degli obblighi di diligenza gravanti sull'amministratore di società, tra i cui compiti primari vi è appunto quello di esigere dai debitori sociali il pagamento dei crediti, in modo da consentire il perseguimento dello scopo sociale e sane condizioni di equilibrio finanziario. La valutazione di gravità appare, del resto, ulteriormente avvalorata dal fatto ch'essa ha riguardato l'unica fonte di lucro della società ed alla luce delle cointeressenze che le due società rivelano sino ad una certa data, visto che «[…]
, , e erano soci sia Persona_6 Persona_7 Controparte_2 Parte_2 della che della società dati almeno sino al 2005» (v. pag. 23 della c.t.u.). Controparte_1 Pt_3
Ciò detto, a parte il pregiudizio correlato alla paralisi finanziaria della società i cui pagamenti, dal 2010, furono possibili solo grazie ai finanziamenti dei soci (debiti oltre l'esercizio), ed all'aggravamento delle esposizioni debitorie per imposte, tasse ed oneri condominiali (v. pag. 22 della c.t.u.), al superiore inadempimento non risulta corrispondere la produzione di un danno da sopraggiunta prescrizione dei crediti per fitti non incassati. ha infatti prodotto, al doc. 17 (p. 10), una Controparte_2 dichiarazione del 18.12.2018 con la quale l'amministratore unico della Centro Dati sooc. coop. ha rinunciato alla prescrizione 'del debito che ha del resto sempre portato in bilancio Pt_6 come da allegata copia dell'E/C'.
Le attrici hanno contestato le modalità con cui il credito di nei Controparte_1 riguardi della fu regolato, ritenendole esemplificative del progetto dei soci Parte_3
e di svuotare di valore l' drenando gli utili e le attività in Per_1 Pt_4 CP_1 favore loro e della Parte_3 Più precisamente, hanno sostenuto la non veridicità dei fatti sottesi alla compensazione operata parzialmente tra il maggior credito di (di € CP_1
217.800,00) ed il minor controcredito di (pari ad € 139.568,00), sul Parte_3 presupposto che non abbia mai in effetti reso le prestazioni oggetto del Parte_3 contratto del 2006, ed hanno pure eccepito l'inverosimiglianza della cessione del residuo credito di verso quale risultante a valle della CP_1 Parte_3 compensazione (di € 78.232,00) «[…] in favore dei soci , e Controparte_2 Persona_6
a fronte della rinuncia da parte di questi ultimi a presunti crediti per complessivi € Persona_7
57.170,00 derivanti da asseriti finanziamenti soci di cui non esiste traccia tra la documentazione contabile della società» (v. pag. 15-16 memoria ex art. 183, comma sei, n. 1 c.p.c.).
Questa ricostruzione, però, oltre a non essere in alcun modo suffragata, non è convincente, poiché non tiene conto che le suddette modalità di regolazione del credito sono riconducibili all'operato del successivo amministratore , Controparte_3 subentrato ad a partire dall'11.11.2018. CP_2
Le attrici addebitano poi all'amministratore di aver sottoscritto con la cooperativa una transazione (contestando pure la conformità all'originale della Parte_3 fotocopia del predetto contratto loro consegnata) irragionevolmente pregiudizievole per la locatrice, posto che con essa sarebbe stato ridotto (con effetti retroattivi) il canone di affitto convenuto con la conduttrice (da € 30.987,41 a € 18.000,00); sostengono inoltre che la transazione sarebbe nulla in quanto priva della sua causa tipica (perché fondata su circostanze inveritiere ed artefatte, con conseguente insussistenza delle reciproche concessioni di cui all'art. 1965 c.c.) ed annullabile in quanto stipulata in conflitto di interesse (essendo in rapporto di Controparte_2 parentela con l'amministratore unico della . Deducono quindi che la Parte_3 transazione avrebbe causato alla società un danno di € 84.000,00 (corrispondente ai mendaci oneri straordinari contabilizzati a carico della nel 2008 in CP_1 conseguenza della menzionata transazione) e di € 155.848,92, pari alla differenza tra i canoni dovuti in base al contratto di locazione e il minor canone contabilizzato in virtù della “transazione” per un periodo di dodici anni, dal 2006 al 2017, e con l'aggiunta delle ulteriori differenze tra canone contrattuale e canone risultante dalla “transazione” maturate e maturande dall'1/1/2018 fino all'intervenuto accertamento giudiziale della invalidità della medesima transazione.
Ora, è pacifico che, dopo poco più di sei anni dalla stipula della locazione, in data
2.1.2006, sottoscrissero un accordo di riduzione del Controparte_6 canone da € 30.987,41 ad € 18.000,00, con decorrenza dal 1.1.2006, causalmente giustificato dal fatto che la locatrice non aveva effettuato i lavori di manutenzione promessi;
in seno alla convenzione, si dice che all'accordo avrebbe fatto seguito una
'apposita transazione', la quale in effetti seguì il 4.4.2008 (v. doc. 11 fasc. attrici): in essa le parti ribadirono l'abbattimento, a far data dal 01.01.2006, del canone dedotto in contratto a € 18.000,00 annui. Sempre il 4.4.2008, le parti firmarono 'a chiarimento della transazione' un documento nel quale rinunziò al credito di € Controparte_1
30.987,41 (ft.1 del 06.11.2006) e al credito per fatture da emettere per € 5.012,59, e rimborsò alla la somma di € 48.000,00 'a compensazione dei fitti pagati e non Parte_3 dovuti per gli anni precedenti in quanto i lavori non sono stati eseguiti', generando con ciò una sopravvenienza passiva per la registrata in contabilità, di € 83.999,70 (cfr. CP_1 pag. 25 della c.t.u.). Il rimorso di € 48.000,00 avvenne per cassa in quattro tranche di €
12.000,00 ciascuna (cfr. pag. 9 dei chiarimenti forniti dalla c.t.u. contabile in data
13.1.2022). Sussiste, pertanto, evidenza scritta sia delle rinunce che del rimborso, entrambe effettivamente rilevate in dipendenza del riassetto pattizio convenuto inter partes con le scritture del 2.1.2006 e del 4.4.2008.
Tanto premesso, si evidenzia quanto segue:
- la contestazione circa la conformità all'originale della fotocopia della transazione deve essere ritenuta inefficace per mancata indicazione specifica degli aspetti per i quali si assume che la copia differisca dall'originale, essendo insufficiente, a tal fine, un generico mero disconoscimento (v. Cass. n. 16557.2019; Cass. n. 27633.2018);
- non coglie nel segno nemmeno la domanda di annullamento della transazione per supposto conflitto di interesse dell'amministratore con la società: in disparte l'assenza processuale del litisconsorte necessario, ossia il terzo contraente senza la Parte_3 cui partecipazione un'eventuale pronuncia caducatoria della transazione sarebbe inutiliter data, difetta a monte la titolarità dell'azione in capo ai soci, riservata dall'art. 2475 ter, 1° co., c.c. alla sola società. Inoltre, ritiene il Collegio che il rapporto di parentela tra gli allora amministratori delle due società sia insufficiente a suffragare l'esistenza di un interesse diverso e incompatibile con quello della società di cui sarebbe stato portatore il rappresentante al momento della conclusione del contratto. Ne consegue che non vi è spazio per la rimessione della causa sul ruolo volta a recuperare il difetto di integrazione del contraddittorio sopra evidenziato.
Con riferimento, poi, alla domanda di nullità della transazione per difetto di causa tipica (art. 1965 c.c.), anch'essa idealmente inficiata, sul piano processuale, dall'inscindibilità del tema rispetto al soggetto dell'atto contumace (per l'appunto la
, è risolutivo osservare che, a dispetto del nomen iuris utilizzato nell'atto Parte_3 dalle parti, i contenuti del negozio non richiamano affatto la nozione di transazione, e ciò per l'assenza sia del presupposto della lite (insorta o che può insorgere), sia del requisito essenziale delle reciproche concessioni.
L'elemento fondamentale della transazione è costituito dal fatto che la definizione della controversia avviene tramite un vicendevole sacrificio, laddove l'atto del 4.4.2008 contiene la semplice rimodulazione del canone di locazione in senso favorevole alla conduttrice, senza riportare alcun sacrificio dell'altra parte;
dall'atto si evince unicamente che la proprietaria aveva riconosciuto l'esosità del rateo rispetto alle condizioni dell'immobile (cfr. Cass. n. 2207.1985: «In tema di transazione, l'eventuale insussistenza delle reciproche concessioni, implicante l'esclusione di un accordo transattivo, non esclude che possa, con tale atto, essersi costituito tra le parti un vincolo giuridico contrattuale di altra natura, ove vi sia il riconoscimento di un diritto in favore di uno dei contendenti»).
Inoltre, la preesistenza di una supposta divergenza tra le parti sui punti oggetto dell'accordo o di discordanti e incompatibili valutazioni di interessi e pretese non è supportata in alcun modo, sicché non vi è neppure la prova della sussistenza di una situazione di dissenso potenziale tale da giustificare l'intento delle parti di prevenire una lite: nessun impegno alla realizzazione di lavori di ristrutturazione risulta essere mai stato formalizzato dalla locatrice, né risulta che la conduttrice abbia mai diffidato la locatrice all'esecuzione dei lavori o mai minacciato il recesso per il caso di inerzia.
Escluso di trovarci d'innanzi a un vero e proprio negozio transattivo, occorre allora verificare se la rimodulazione del canone che consentì alla Controparte_2 Pt_3 il 4.4.2008, rientrante in tesi nell'ambito insindacabile dei poteri conferitigli dallo
[...] statuto (art. 13), oltrepassò il limite della ragionevolezza, nel senso di essere stata talmente scriteriata da assumere i connotati dell'atto avventato, sintomatico in sé di mala gestio.
I dati istruttori non consentono una tale conclusione.
Per prima cosa, le condizioni dell'immobile locato (costruito negli anni '70) sono proprie di un immobile che non ha mai subìto opere di ristrutturazione (v. pag. 41 della relazione) e che è risultato all'ispezione peritale (effettuata dall'arch. ) in CP_7 mediocre stato manutentivo, con finiture, servizi igienici e infissi mai sostituiti e con impianti datati, oltre che con gli ammaloramenti descritti dall'ausiliario alle pagg. 28-29 della relazione («non agibilità del vano con affaccio su corte interna, posto ad est del vano scala, che presenta l'ammaloramento del solaio di copertura con la presenza di parti pericolanti di intonaco e pignatte, anche se in buona parte gli intonaci sono già stati rimossi;
la presenza nel corridoio posto a nord ed in alcuni dei vani adiacenti, con affaccio sulla Via Villa Heloise, di puntuali e /o diffusi ammaloramenti causati da fenomeni di umidità da infiltrazioni provenienti verosimilmente da pregresse condizioni verificatesi in data non certa, rispetto alle quali sono state ad oggi probabilmente eliminate le cause che le avevano originate, ma non eseguito alcun ripristino dei luoghi;
la presenza di tratti/aree in cui le pavimentazioni risultano deteriorate e/o presentano lacune»).
Tenendo conto di tali condizioni, il c.t.u. ha stimato il valore locativo dell'immobile al
2006, verificando la congruità del corrispettivo dedotto in contratto sia in rapporto all'intera superficie dell'unità locata, sia escludendo i vani indicati nello schema planimetrico di rilievo ai nn.5/9/10/11, i quali, secondo quanto assumono i convenuti, non sarebbero stati nella disponibilità della locataria. È questa seconda stima che, a giudizio del Tribunale, va adottata quale parametro di confronto nell'indagine di congruità della riduzione operata nel 2006: i cinque testi sentiti sull'argomento, infatti,
e Persona_6 Persona_7 Testimone_1 Testimone_2 [...]
escussi all'udienza del 22.6.2011) hanno sostanzialmente confermato, al di là Tes_3 di minime discrepanze, che, anche dopo il 2001 e sino al 2011, quattro vani dell'immobile locato erano in realtà inutilizzati, perché occupati da altri o da cose o perché chiusi, col risultato di dover scomputare dalle superfici in uso alla società conduttrice la parte non in uso (pari a mq 145).
L'operazione conduce quindi a una stima della parte effettivamente locata pari, nel
2006, ad € 21.544,00, valore non eccessivamente lontano da quello ridotto per convenzione inter partes.
Non giova in senso contrario produrre (ammissibilmente, trattandosi di documenti sopraggiunti) due atti di vendita, uno, stipulato il 23.12.2020, relativo all'immobile posto al piano 9° dello stesso edificio, e l'altro, rogato il 5.5.2021, relativo all'appartamento del piano 3°, posto che non si conoscono le condizioni effettive degli immobili addotti a confronto, fermo restando quanto affermato dal c.t.u. arch. CP_7 in sede di controdeduzioni (v. pag. 19): «In merito alla compravendita di un immobile
[...] posto al 9° piano dello stesso edificio, proposto dal CTP nelle sue osservazioni, come possibile parametro di riferimento, si mette in evidenza quanto nella valutazione incida la differenza di piano dello stabile, essendo posto l'immobile oggetto di stima al 2° piano dello stabile, ed inoltre le dimensioni molto più contenute dello stesso, che evidentemente contribuiscono ad aumentarne il valore al metro quadrato rispetto all'immobile di cui trattasi» (medesima considerazione vale per l'immobile del 3° piano).
Esclusa la manifesta irragionevolezza nella scelta dell'amministratore di acconsentire alla riduzione del canone di locazione ad € 18.000,00, a diversa conclusione deve nondimeno pervenirsi con riguardo alla decisione di rimborsare alla cooperativa Pt_3 la somma di € 48.000,00, giustificata, nel documento a “chiarimento” della
[...] transazione del 04.04.2008, quale 'compensazione dei fitti pagati e non dovuti per gli anni precedenti in quanto i lavori non sono stati eseguiti', ed attuata a mezzo di quattro movimentazioni di cassa: come rilevato dal consulente contabile, dott.ssa «in Per_8 atti non ci sono documenti che attestino gli eventuali pagamenti effettuati prima del 2006» (v. pag. 5), di modo che il rimborso della somma risulta totalmente privo di giustificazione contabile, palesandosi perciò quale atto gravemente pregiudizievole per la società.
Risulta poi dagli atti che, il 2.1.2006, lo stesso giorno in cui e Controparte_1 concordarono di ridurre il canone di locazione, venne sottoscritto tra le Parte_3 medesime parti un contratto per la fornitura e prestazione - da parte della e Parte_3 in favore della - di servizi logistici, attività contabile, finanziaria, Controparte_1 fiscale compresi gli adempimenti dichiarativi, per la predisposizione del bilancio d'esercizio e l'assistenza per la formazione delle delibere assembleari, di durata annuale prorogabile, e con corrispettivo a forfait di € 5.000,00, oltre Iva. Nel 2010 il corrispettivo fu raddoppiato (€ 10.000,00) e dal 2011 al 2016 fu portato ad € 12.000,00. Agli atti si riscontra però l'emissione di una sola fattura da parte di con un imponibile Parte_3 di € 114.400,00 e con oggetto 'Elaborazione dati dal 2007 al 2018'.
Considerato che l'attività di risoltasi nella predisposizione dei bilanci e Parte_3 delle dichiarazioni fiscali, ha riguardato una società per nulla articolata o complessa, impegnata esclusivamente nella gestione dell'unico suo immobile e nella ricezione dei fitti, con una altrettanto limitata produzione contabile (visto che non venivano emesse le fatture per l'affitto), i compensi convenuti nel 2006 appaiono evidentemente incongrui ove scrutinati alla luce dei criteri di cui al D.M. 2010 n. 169: questi, infatti, considerata l'estrema semplicità delle incombenze espletate in favore dell CP_1 condurrebbero al più a un importo di € 2.469,30 annuo (così comprensibilmente ripartito: Impianto e tenuta della contabilità € 1.394,43 ex art.33; Onorario minino per redazione Bilancio esercizio € 774,69; Dichiarazioni fiscali comprese di invio € 300,00:
v. pag. 47-48 della c.t.u.), ossia di € 32.098,56 totali, con un'eccedenza di spesa (comprensiva dell'anno 2006) di cui è stata irragionevolmente gravata la società quantificabile in € 82.301,44 (v. pag. 48 della c.t.u.).
Le attrici contestano ancora all'ex amministratore di avere omesso di corrispondere con regolarità le imposte, con un aggravio in termini di maggiori somme versate, interessi e sanzioni maturate. Sul tema, è emerso che «il pagamento delle imposte avveniva sempre al di fuori delle scadenze previste per legge. I pagamenti delle imposte, come anche degli oneri condominiali, venivano regolarmente anticipate dai soci, e/o da altri soggetti, seguendo un criterio non compatibile con il funzionamento di una società di capitali. A ciò si aggiunga che tutti i pagamenti sono stati effettuati a seguito di ravvedimento operoso, di ricezione di avvisi bonari e in maggior numero direttamente attraverso i Rav dell'agente di riscossione così come si evince dalla tabella riepilogativa del paragrafo successivo» (v. pag. 50 della c.t.u. depositata il 19.5.2021), e ciò nonostante che, per taluni anni di imposta, oggetto di richiesta di definizione agevolata nel 2017
(così, ad esempio, per gli anni 2006-2007-2008-2009), la società godesse di disponibilità liquide (v. pag. 16 della c.t.u.), le quali, ridottesi progressivamente da €
73.201,00 (nel 2017) a € 32,00 (nel 2007) per effetto (soprattutto) di una conduzione gravemente imprudente (in cui la società nulla faceva per incassare i crediti, con conseguente paralisi della liquidità di cassa e necessità dell'apporto finanziario dei soci:
v. pagg. 21-22 della c.t.u.), non consentirono più di far fronte alle imposte per gli anni
2015-2016 e 2017.
Considerando che per gli anni di imposta 2000-2016 la società ha aderito alla definizione agevolata di cui al D.l. n. 193/2016, prodotta in sede di osservazioni sia dalle attrici che dai convenuti (e quindi liberamente utilizzabile dal Tribunale), e che tale definizione ha permesso di azzerare il debito tributario pagando unicamente la sorte capitale delle imposte iscritte a ruolo senza sanzioni né interessi, «[…] l'importo degli interessi e delle sanzioni maturate in relazione alle imposte non versate o versate in ritardo sono così riepilogate: - € 2.010,44 sulle cartelle ancora aperte alla data del 10.02.2021; - € 663,80 sugli f24 per ravvedimenti operosi e avvisi bonari (versati in atti per la verifica dei finanziamenti dei soci); - €
716,36 sulla dilazione di pagamento della definizione agevolata dei carichi pendenti. Per un totale di €
3.390,60» (v. pagg.
3-4 dei chiarimenti peritali depositati il 13.1.2022). Il danno imputabile all'ex amministratore a titolo di mancato pagamento delle imposte è perciò pari ad € 3.390,60.
Quanto, invece, all'imposta sostitutiva dovuta in conseguenza della rivalutazione nel
2008 dell'immobile di via Libertà (operata in virtù del D.l. 2008 n. 185), e che all'epoca fu pagata solo in parte (rimanendo, della sorte di € 18.028,11, un impagato di € 10.708,80: v. pag. 20 della c.t.u.), tale residuo fu comunque sanato per effetto della su menzionata 'rottamazione'. Nessun pregiudizio è dunque disceso per la società da simile operazione.
Infine, è pacifico, con riguardo all'ultimo addebito mosso dalle attrici (§ II.5 della citazione), che il 20.5.2013 l'amministratore procedette al rimborso di un debito della società (di € 6.000,00) verso uno dei due soci in violazione dell'art. 2467 c.c. Pt_4
(per un finanziamento mai deliberato né specificato in bilancio).
Sul punto, l'ausiliario contabile ha rinvenuto tutta una serie di movimentazioni intervenute nel conto soci/finanziamenti dal 2010 al 2018, che documentano, quale grave anomalia gestoria, il fatto che, a partire dal 2.2.2010, i debiti della società venivano pagati direttamente dai soci (in particolare da da Controparte_2 Persona_7
e da , che, sostituendosi alla società nel pagamento di
[...] Persona_6 imposte, tasse e oneri condominiali, sopperivano di fatto al blocco finanziario della società verificatosi a causa del mancato incasso dei crediti di cui si è detto (v. pagg. 21-
22 della c.t.u.), risultando documentati versamenti per € 83.494,09 su un totale di €
124.887,31 («[…] i versamenti effettuati dai soci non erano di diretta immissione di liquidità nelle casse sociali ma i soci si sostituivano nel pagamento di imposte, tasse e oneri condominiali»: così a pag. 52 della c.t.u.).
Ora, è noto che, in tema di finanziamento dei soci in favore della società, la postergazione disposta dall'art. 2476 c.c., operando già durante la vita della società e non solo nel momento in cui si apre un concorso formale con gli altri creditori sociali, integra una condizione di inesigibilità legale e temporanea del diritto alla restituzione del finanziamento sino a quando non sia superata la situazione di difficoltà economico- finanziaria prevista dalla norma (v. Cass. n. 12994.2019; Cass. n. 15196.2024). Si è detto, infatti, che il diritto al rimborso del finanziamento sorge postergato, ex art. 2467 c.c., qualora erogato in situazione di difficoltà finanziaria o di squilibrio patrimoniale della società, in considerazione della finalità di tutela dei creditori che la norma citata mira a perseguire (Cass. n. 21422.2022).
Nel caso di specie, è di certo evidente che il rimborso contestato dalle attrici sia avvenuto in presenza di una situazione finanziaria nella quale sarebbe stato ragionevole che i soci eseguissero dei conferimenti (cioè, capitale di rischio) anziché dei finanziamenti (cioè, capitale con obbligo di restituzione) al fine di ripatrimonializzare la società; al contempo è però emerso che non aveva altri creditori Controparte_1 sociali da soddisfare, visto che le reciproche partite verso l'unico suo partner contrattuale (la restituivano un saldo a credito della locatrice di € 78.232,00 (v. pag. 60 Parte_3 della c.t.u.: «In data 03.12.2018 registrazione dalla Fattura n.42 ricevuta dalla Centro Dati per servizi contabili, anni 2006-2018, di € 139.568,00 iva inclusa;
- In data 14.12.2018 registrazione della Fattura
n.1 emessa alla Centro Dati per canoni locativi, anni 2008-2018, di € 217.800 iva inclusa;
La differenza tra le due partite era pari a € 78.232,00 a credito per l' »), saldo che la società Controparte_1 cedette ai sig.ri e a compensazione del debito verso questi Pt_4 Controparte_2 ultimi: «[…] Così facendo il partitario del cliente passa da un credito di € 217.800 a € Parte_3
0,00 mentre rimane un debito in capo alla Società nei confronti dei soci di € 40.690,31» (v. pag. 61 della c.t.u.).
Se è vero, dunque, che l'aver consentito il recupero del finanziamento eseguito dal socio ha violato uno specifico obbligo imposto dalla legge (che dà luogo in tesi alla responsabilità nei confronti della società: art. 2476 c.c.), oltre a quello più generale di conservazione dell'integrità del patrimonio sociale (che è fonte di responsabilità nei confronti dei creditori sociali: art. 2394 c.c.), è vero anche che il rimborso dei finanziamenti ai soci può costituire fonte di responsabilità (non solo nei confronti della società ma anche nei confronti dei creditori sociali), come prevede l'art. 2394 c.c.
(norma ritenuta applicabile anche alla società a responsabilità limitata), se tale comportamento abbia gravemente depauperato il patrimonio sociale rendendolo incapiente rispetto al pagamento degli (altri) debiti sociali, il che non è predicabile nel caso di specie, non ravvisandosi a quel tempo creditori sociali al di fuori dei soci stessi.
Infine, in ordine all'eccezione riconvenzionale di compensazione tempestivamente svolta da va richiamato il principio diffusamente affermato dalla Controparte_2
Suprema Corte (v. Cass. n. 2015 n. 24768) secondo cui, affinché l'amministratore di società di capitali abbia ha diritto a compenso, è necessario che vi sia una delibera assembleare che attribuisca detti compensi in una certa misura agli amministratori. È vero che sul tema la disciplina della s.r.l. è lacunosa (v. art. 2479, comma secondo, c.c.), a differenza delle s.p.a. (ove si stabilisce, con l'art. 2364, comma 1 n. 3 c.c. che l'assemblea ordinaria 'determina il compenso degli amministratori e dei sindaci, se non è stabilito dallo statuto'), ma l'opinione prevalente (v. ex multis Trib. Milano 29.6.2020) ritiene che anche nella s.r.l. occorra la previa determinazione dell'assemblea, a ciò arrivandosi tramite l'applicazione analogica dell'art. 2389 c.c. Nella vicenda di specie, difetta un'esplicita previsione di determinazione del compenso ad opera dello statuto o dell'assemblea, sì che non v'è modo di dar corso all'eccepita compensazione. Inoltre, il tenore complessivo dell'art. 15 dello statuto della (a Controparte_1 mente del quale «Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni. L'assemblea o il consiglio di amministrazione può assegnare agli amministratori delegati incarichi continuativi di lavoro con l'obbligo di onorario e di subordinazione, nel qual caso saranno regolarmente retribuiti, mentre quando sono investiti di particolari incarichi verranno assegnati indennità speciali sempre dall'assemblea o dal consiglio di amministrazione»: v. doc. n. 1 fasc. attrici), che in un solo contesto delinea il diritto dell'amministratore al rimborso spese e dettaglia le condizioni di insorgenza del diritto al compenso degli amministratori delegati, evoca una consapevole delimitazione degli emolumenti spettanti all'amministratore (circoscrivendoli al solo rimborso spese), riservando la possibilità di una 'regolare retribuzione' al solo caso degli amministratori delegati assegnatari di 'incarichi continuativi di lavoro con l'obbligo di onorario e di subordinazione', ai quali viene attribuito il diritto ad indennità speciali laddove 'investiti di particolari incarichi'.
Va poi rilevato che la presenza di un titolo specifico idoneo a far valere il diritto di credito preclude al convenuto l'esperimento dell'azione di ingiustificato arricchimento di cui all'art. 2041 c.c., avente natura complementare e sussidiaria (Cass. n. 29672.2021), azione rispetto alla quale, come prima spiegato, difetta comunque il requisito dell'arricchimento in favore della società.
Portando a compimento i rilievi su illustrati, la misura del danno cui deve essere chiamato a rispondere ammonta ad € 133.691,04 (€ 48.000,00+€ Controparte_2
82.301,44+€ 3.390,60).
Poiché il debito risarcitorio ex art. 2476 c.c. ha natura di debito di valore, come tale sensibile al fenomeno della svalutazione monetaria fino al momento della sua liquidazione, ancorché il danno consista nella perdita di una somma di denaro, costituendo questo, in siffatta particolare ipotesi, solo un elemento per la commisurazione dell'ammontare del danno, privo di incidenza rispetto alla natura del vincolo (cfr. Cass. n. 11018.2005 e 68.1979), alle attrici spetta anche (art. 1223 c.c.) il ristoro per il mancato godimento delle somme liquidate, da calcolare (seguendo l'insegnamento reso dalle SS. UU. con la sentenza n. 1712.1995) applicando sulle somme predette, devalutate alla data dell'illecito e poi rivalutate annualmente (fino alla data della sentenza) in base agli indici dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati pubblicati dall'ISTAT su base nazionale, gli interessi al tasso legale effettivo.
Il tutto a decorrere dal 10.12.2018, data pressoché intermedia tra la cessazione dell'incarico di amministratore (25.10.2018) e l'introduzione del presente giudizio (23.1.2019), sicché il danno alla data odierna va quantificato in complessivi €
148.785,48.
Nel rapporto di lite con la società, l'accoglimento della domanda giustifica la condanna della convenuta al pagamento delle spese.
Nel rapporto di lite con l'accoglimento della domanda in misura Controparte_2 ridotta giustifica la compensazione delle spese nella misura di 2/3, con obbligo del convenuto di rifondere la restante parte all'attrice.
Nella determinazione degli onorari difensivi, la liquidazione delle spese relative ai sub procedimenti cautelari deve essere operata nell'ambito di una valutazione complessiva dell'esito della controversia, attraverso una riconsiderazione delle spese di lite, comprensive delle spese del procedimento endoprocessuale, sulla base dell'esito del giudizio (Cass. n. 8839.2025). Nel rapporto fra le parti, le spese della fase cautelare vanno, dunque, collocate all'interno della più ampia valutazione dell'esito del giudizio, giustificando l'applicazione, nel rapporto di lite con la società, dei parametri medi di cui alle tabelle accluse al D.M. 55/2014 aumentati del 40% (partendo dallo scaglione di valore indeterminabile-complessità bassa); del pari è a dirsi nel rapporto di lite con ma in questo caso deve avanzarsi dallo scaglione di valore Controparte_2 indeterminabile-complessità media, per poi procedersi alla compensazione di cui si è detto.
Le spese di c.t.u. vanno poste definitivamente a carico delle attrici e del convenuto in misura uguale nei rapporti interni. Per_1
P.Q.M.
- dichiara la nullità delle delibere adottate dall'assemblea della Controparte_1 nella seduta del 25.10.2018;
[...]
- condanna al pagamento, in favore di Controparte_2 Controparte_1 della somma di € 148.785,48, oltre interessi dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo;
- condanna al pagamento, in favore di parte attrice, delle Controparte_1 spese del giudizio, che liquida in € 1.587,50 per esborsi ed € 10.662,40 per compensi, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge;
- compensa nella misura di due terzi le spese di lite nel rapporto tra le attrici e
[...]
e condanna quest'ultimo al pagamento dell'ulteriore terzo in favore delle CP_2 prime, che liquida in € 529,16 per spese vive ed € 5.068,00 per compensi, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge;
- pone definitivamente le spese di c.t.u., già separatamente liquidate, a carico delle attrici e di in misura uguale nei rapporti interni. Controparte_2
Così deciso, nella camera di consiglio del 31 ottobre 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott. Francesco Paolo Torrasi dott.ssa Daniela Galazzi