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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 24/10/2025, n. 385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 385 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1435/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE in composizione collegiale così costituito:
Dott. Glauco Zaccardi Presidente
Dott. Virgilio Notari Giudice
Dott.ssa Francesca Di Giorno Giudice rel riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
Nella causa iscritta al n. 1435 /2025 V.G., avente ad oggetto “separazione consensuale e divorzio congiunto”, rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 22.10.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., su ricorso congiunto di:
, nato in [...] il [...], elettivamente Parte_1 domiciliato in Sora (FR) via San Giuliano Sura 2/A, presso lo studio dell'avv. Lisa Celeghin, che la rappresenta e difende, come da procura in atti e nata in [...] il CP_1 Parte_2
31.07.1977, elettivamente domiciliata in Sora, viale San Domenico 58, presso lo studio dell'Avv.
CC AR che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note scritte depositate per l'udienza del 22.10.2025.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 30.06.2025, i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in data 11.08.2002 in CC (FR), che dall'unione sono nati i figli: (il Per_1
12.03.2003) e (l'8.03.2005) e che è venuta meno l'affectio coniugalis , rendendo impossibile Per_2 la prosecuzione della convivenza, hanno chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni di seguito sintetizzate: 1) il padre si obbliga a versare a titolo di mantenimento dei figli la somma complessiva mensile di euro 200,00 (euro 100,00 ciascuno) fintanto che gli stessi non abbiano raggiunto l'indipendenza economica e comunque fino al compimento di anni 27, previo accertamento dell'intervenuta indipendenza economica.
Passata in giudicato la sentenza di separazione personale dei coniugi, le parti chiedono, altresì, che venga pronunciato il divorzio.
Con note scritte per l'udienza del 22.10.2025, le parti si sono riportate al ricorso e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
Il Tribunale ritiene che la volontà dei consorti di separarsi e il fallimento di qualsiasi tentativo di riconciliazione rappresentino circostanze sufficienti a dimostrare il requisito della intollerabilità della convivenza previsto dall'art. 151 c.c.. Gli accordi di cui al ricorso congiunto, inoltre, appaiono conformi alla legge e agli interessi della prole Nulla osta, pertanto, al loro recepimento.
La causa deve proseguire in merito alla domanda di divorzio proposta cumulativamente;
con separata ordinanza, si dispone, pertanto, per l'ulteriore corso del giudizio, ai sensi dell'art. 473 bis 49
c.p.c.
Spese alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, non definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
1435/2025 R.G., con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
1) OMOLOGA la separazione personale consensuale dei coniugi sopra indicati ai patti e alle condizioni di cui al ricorso congiunto, confermato dalle parti con note scritte per l'udienza del
22.10.2025
2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile competente la relativa annotazione come per legge
(matrimonio contratto in CC (FR) l'11.08.2002, atto trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di CC (FR) dell'anno 2002 al n. 3 parte 2, serie A);
3) manda alla cancelleria le comunicazioni e gli adempimenti di sua spettanza;
4) dispone come da separata ordinanza sulla prosecuzione del giudizio;
5) spese alla sentenza definitiva.
Cassino, 22 ottobre 2025.
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Francesca Di Giorno dott. Glauco Zaccardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE in composizione collegiale così costituito:
Dott. Glauco Zaccardi Presidente
Dott. Virgilio Notari Giudice
Dott.ssa Francesca Di Giorno Giudice rel riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
Nella causa iscritta al n. 1435 /2025 V.G., avente ad oggetto “separazione consensuale e divorzio congiunto”, rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 22.10.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., su ricorso congiunto di:
, nato in [...] il [...], elettivamente Parte_1 domiciliato in Sora (FR) via San Giuliano Sura 2/A, presso lo studio dell'avv. Lisa Celeghin, che la rappresenta e difende, come da procura in atti e nata in [...] il CP_1 Parte_2
31.07.1977, elettivamente domiciliata in Sora, viale San Domenico 58, presso lo studio dell'Avv.
CC AR che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note scritte depositate per l'udienza del 22.10.2025.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 30.06.2025, i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in data 11.08.2002 in CC (FR), che dall'unione sono nati i figli: (il Per_1
12.03.2003) e (l'8.03.2005) e che è venuta meno l'affectio coniugalis , rendendo impossibile Per_2 la prosecuzione della convivenza, hanno chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni di seguito sintetizzate: 1) il padre si obbliga a versare a titolo di mantenimento dei figli la somma complessiva mensile di euro 200,00 (euro 100,00 ciascuno) fintanto che gli stessi non abbiano raggiunto l'indipendenza economica e comunque fino al compimento di anni 27, previo accertamento dell'intervenuta indipendenza economica.
Passata in giudicato la sentenza di separazione personale dei coniugi, le parti chiedono, altresì, che venga pronunciato il divorzio.
Con note scritte per l'udienza del 22.10.2025, le parti si sono riportate al ricorso e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
Il Tribunale ritiene che la volontà dei consorti di separarsi e il fallimento di qualsiasi tentativo di riconciliazione rappresentino circostanze sufficienti a dimostrare il requisito della intollerabilità della convivenza previsto dall'art. 151 c.c.. Gli accordi di cui al ricorso congiunto, inoltre, appaiono conformi alla legge e agli interessi della prole Nulla osta, pertanto, al loro recepimento.
La causa deve proseguire in merito alla domanda di divorzio proposta cumulativamente;
con separata ordinanza, si dispone, pertanto, per l'ulteriore corso del giudizio, ai sensi dell'art. 473 bis 49
c.p.c.
Spese alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, non definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
1435/2025 R.G., con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
1) OMOLOGA la separazione personale consensuale dei coniugi sopra indicati ai patti e alle condizioni di cui al ricorso congiunto, confermato dalle parti con note scritte per l'udienza del
22.10.2025
2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile competente la relativa annotazione come per legge
(matrimonio contratto in CC (FR) l'11.08.2002, atto trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di CC (FR) dell'anno 2002 al n. 3 parte 2, serie A);
3) manda alla cancelleria le comunicazioni e gli adempimenti di sua spettanza;
4) dispone come da separata ordinanza sulla prosecuzione del giudizio;
5) spese alla sentenza definitiva.
Cassino, 22 ottobre 2025.
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Francesca Di Giorno dott. Glauco Zaccardi