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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 28/10/2025, n. 705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 705 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5438/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Perugia
Sezione Prima - Sezione VG persone e famiglia in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Teresa Giardino Presidente rel. dott. Gaia Muscato Giudice dott. Ilenia Miccichè Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 5438/2025 promossa congiuntamente da nata a [...] il [...], con Parte_1 il patrocinio dell'avv. STEFANO MAZZUOLI, in forza di procura alle liti su foglio allegato al ricorso introduttivo;
e da
, nato a [...] il [...], con Parte_2 il patrocinio dell'avv. GABRIELE ZAMPAGNI, in forza di procura alle liti su foglio allegato al ricorso introduttivo.
Con l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero presso il Tribunale, nella persona del dott. Annamaria Greco.
Avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto (cessazione degli effetti civili del matrimonio).
Conclusioni delle parti, per entrambi i ricorrenti:
Omologarsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso depositato il 18/07/2025. Conclusioni del Pubblico Ministero: parere favorevole.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Vista la domanda congiunta presentata dai ricorrenti indicati in epigrafe, a mezzo del ricorso depositato in Cancelleria il 18/07/2025, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c.;
Visti i documenti ad esso allegati;
Preso atto delle dichiarazioni delle parti nelle note di trattazione scritta depositate in relazione all'udienza del 23710/2025;
Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
Visto il parere favorevole del PM;
Rilevato che le parti hanno proposto congiuntamente, con il ricorso depositato in data 18/07/2025, la domanda di separazione e la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ex art. 473 bis.49 c.p.c.;
Rilevato che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio sarà procedibile decorso il termine di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) l. 898/1970 e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione;
Visto il provvedimento di fissazione dell'udienza a trattazione scritta in data 4/06/2026 per la prosecuzione del giudizio relativamente alla domanda di divorzio;
Ritenuto che la specialità del rito e l'impossibilità della soccombenza determinano il non luogo a provvedere sulle spese;
P.Q.M.
- omologa la separazione personale tra Parte_1 Parte_2 alle condizioni di cui al ricorso depositato il 18/07/2025, da intendersi integralmente riportate;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CASTIGLIONE DEL LAGO di provvedere alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/00.
- dispone per la prosecuzione del giudizio in ordine alla domanda di divorzio congiunto contestualmente proposta come da separata ordinanza.
Nulla per spese.
Perugia, 23/10/2025.
IL PRESIDENTE EST.
Dott. Teresa Giardino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Perugia
Sezione Prima - Sezione VG persone e famiglia in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Teresa Giardino Presidente rel. dott. Gaia Muscato Giudice dott. Ilenia Miccichè Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 5438/2025 promossa congiuntamente da nata a [...] il [...], con Parte_1 il patrocinio dell'avv. STEFANO MAZZUOLI, in forza di procura alle liti su foglio allegato al ricorso introduttivo;
e da
, nato a [...] il [...], con Parte_2 il patrocinio dell'avv. GABRIELE ZAMPAGNI, in forza di procura alle liti su foglio allegato al ricorso introduttivo.
Con l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero presso il Tribunale, nella persona del dott. Annamaria Greco.
Avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto (cessazione degli effetti civili del matrimonio).
Conclusioni delle parti, per entrambi i ricorrenti:
Omologarsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso depositato il 18/07/2025. Conclusioni del Pubblico Ministero: parere favorevole.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Vista la domanda congiunta presentata dai ricorrenti indicati in epigrafe, a mezzo del ricorso depositato in Cancelleria il 18/07/2025, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c.;
Visti i documenti ad esso allegati;
Preso atto delle dichiarazioni delle parti nelle note di trattazione scritta depositate in relazione all'udienza del 23710/2025;
Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
Visto il parere favorevole del PM;
Rilevato che le parti hanno proposto congiuntamente, con il ricorso depositato in data 18/07/2025, la domanda di separazione e la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ex art. 473 bis.49 c.p.c.;
Rilevato che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio sarà procedibile decorso il termine di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) l. 898/1970 e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione;
Visto il provvedimento di fissazione dell'udienza a trattazione scritta in data 4/06/2026 per la prosecuzione del giudizio relativamente alla domanda di divorzio;
Ritenuto che la specialità del rito e l'impossibilità della soccombenza determinano il non luogo a provvedere sulle spese;
P.Q.M.
- omologa la separazione personale tra Parte_1 Parte_2 alle condizioni di cui al ricorso depositato il 18/07/2025, da intendersi integralmente riportate;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CASTIGLIONE DEL LAGO di provvedere alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/00.
- dispone per la prosecuzione del giudizio in ordine alla domanda di divorzio congiunto contestualmente proposta come da separata ordinanza.
Nulla per spese.
Perugia, 23/10/2025.
IL PRESIDENTE EST.
Dott. Teresa Giardino