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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/11/2025, n. 15411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15411 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 27796/2022
IL TRIBUNALE DI ROMA II sezione civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 27796/2022
Oggi 4 novembre 2025, alle ore 9,30, innanzi al giudice, dott.ssa Emilia
AR, sono comparsi:
- l'Avv. Riccardo Fiorentini per la parte ricorrente, il quale precisa le conclusioni così come riportate nei propri scritti difensivi e ne chiede l'integrale accoglimento.
- Nessuno è comparso per CP_1
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
Il giudice, all'esito della camera di consiglio, alle ore 19.30, assenti i procuratori delle parti, dà lettura della seguente sentenza che provvede ad inviare contestualmente al deposito in cancelleria mediante CONSOLLE del magistrato.
pagina 1 di 16 R E P U B B L I C A I T A L I A N A In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI ROMA II sezione civile in persona del giudice unico, dott.ssa Emilia AR, pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella controversia in primo grado iscritta al n° 27796/2022 del R.G.A.C.,
decisa all'udienza del 04/11/2025 e vertente tra
elettivamente domiciliata in Piazza della Parte_1 CP_1
Cancelleria n. 85, presso lo studio dell'avv. Riccardo Fiorentini e dell'avv.
ST IT da cui è rappresentata e difesa, per procura speciale su separato atto congiunto al ricorso introduttivo;
- parte ricorrente –
e
, in persona del sindaco p.t., elettivamente domiciliata in CP_1
presso la sede dell'Avvocatura Capitolina in via del Tempio di Giove n. CP_1
21, rappresentata e difesa dal funzionario delegato, Ilaria Rocchi, in virtù di procura delega alle liti congiunta alla comparsa di costituzione;
- parte resistente –
pagina 2 di 16 OGGETTO: opposizione ex artt. 6 d. lgs. n. 150/20211 e 22 l. n. 689/1981 a sanzione applicata con determinazione dirigenziale ingiuntiva (di seguito anche DDI) n. 1725/2022/8/1/1 di del 07/03/2022 per CP_1
violazione dell'art. 15 della LR n. 12/99 (occupazione senza titolo di alloggio di edilizia residenziale pubblica – di seguito anche erp - sito in Via CP_1
Galileo Ferrari n. 2, Scala c, int. 8).
CONCLUSIONI DELLE PARTI: la causa è stata discussa e decisa sulle conclusioni che la parte ricorrente ha precisato come da verbale e
[...]
ha formulato in comparsa di costituzione. CP_1
Parte ricorrente: “In via preliminare. • sospendere l'efficacia esecutiva della
Deliberazione impugnata.
Nel merito. • Annullare e/o revocare e/o dichiarare inefficace la
Determinazione Dirigenziale di Ingiunzione n. 1725/2022/8/1/1 del 07.03.2022
di Dipartimento Direzione dei CP_1 Controparte_2 CP_3
Procedimenti connessi alle entrate Extra-Tributarie, notificata alla signora
il 25.03.2022, nonché ogni atto e/o sanzione a questa Parte_1
prodromico/connesso e/o conseguente.
In via gradata. • nella denegata ipotesi di non accoglimento del presente
ricorso, rideterminare la sanzione nella misura che risulterà in applicazione
pagina 3 di 16 dell'art.18 comma 2 lettera A del Regolamento e dell'art.15 comma 3bis. L.R.
06 Agosto 1999, n. 12. Con autorizzazione al pagamento dilazionato.
• Con condanna di alle spese di lite, da distrarsi in favore CP_1
dell'avvocato Riccardo Fiorentini che si dichiara antistatario”.
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito: - accertare la tempestività CP_1
del ricorso ex art. 6 del decreto legislativo n. 150 del 2011 a pena di
inammissibilità; - nel merito rigettare il ricorso perché infondato in fatto e in
diritto. Con spese secondo giustizia”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso tempestivamente depositato in data 19/04/2022 la parte
ricorrente indicata in epigrafe ha chiesto l'annullamento della DDI in oggetto notificata in data 25/03/2022 con la quale le è stata applicata la sanzione di euro 25.999,20 per l'occupazione illegittima dell'alloggio erp in sito in CP_1
Via Galileo Ferrari n. 2, Scala C, int. 8, deducendo i seguenti vizi formali e procedimentali:
- l'illegittimità della DDI opposta per contraddittorietà del contenuto in relazione alla corretta ed univoca individuazione della normativa posta alla base della sanzione applicata (art.18, comma 2, lettera b o c del Regolamento),
pagina 4 di 16 - genericità ed indeterminatezza della DDI, difetto di motivazione e contenuto ciclostilato dell'atto amministrativo in relazione alla buona fede della ricorrente, trasferitasi nell'alloggio in oggetto (Via Galileo Ferrari n. 2, Scala
C, int. 8) senza ivi collocare la propria residenza anagrafica, solo nel 2014,
dopo aver contratto matrimonio con che vi abitava e risiedeva Controparte_4
unitamente a (zia paterna) fin dal 1990, destinatario anch'egli Persona_1
della medesima contestazione e sanzione;
- omessa applicazione dell'art. 15, co. 3 bis L.R. n. 12/1999 in relazione alla mancata riduzione della sanzione dell'80% , invece, dovuta per la riconsegna dell'immobile ,
- difetto di motivazione in relazione al contenuto dello scritto difensivo ex art. 18 l. n. 689/1981;
- omessa convocazione della ricorrente in relazione alla chiesta audizione personale della stessa,
- carenza di allegazione della fonte attributiva dei poteri del funzionario delegato che ha emesso l'atto,
- mancanza di firma in calce all'atto impugnato.
2. Costituitasi ha chiesto il rigetto dell'opposizione, CP_1
deducendo:
pagina 5 di 16 - la mancanza di provvedimento autorizzativo,
- l'irrilevanza delle censure di ordine formale al provvedimento sanzionatorio,
avendo il giudizio di opposizione ad oggetto la ricorrenza dei presupposti di fatto e di diritto dell'infrazione e non l'atto;
- la sussistenza dell'elemento soggettivo ex art. 3 l. 689/1981,
- la congruità della sanzione irrogata.
3. Rigettata l'istanza di sospensione con decreto del 28/10/2022, la causa,
documentalmente istruita, rinviata più volte per la decisione, è stata discussa e decisa all' odierna udienza sulle conclusioni epigrafate.
4. Procedendo gradatamente nell'esame delle questioni oggetto di giudizio –
arg ex art. 276 c.p.c. - seppur con il contemperamento, ove possibile e rilevante, della 'ragione più liquida' ( cfr SU, sent. n. 9936 dell'8.05.2014;
S.C., VI-L, sent. n. 12002 del 28.05.2014), e ritenuta, infatti:
- palesemente infondata l'eccezione di contraddittorietà del contenuto della
DDI opposta in relazione alla norma applicata per la determinazione della sanzione, avuto riguardo alla precisazione, in premessa, dell'insufficiente valore giuridico dello scritto difensivo, ritenuto inidoneo a scalfire la validità
dell'atto di accertamento, ed all' applicazione dell'aumento del 20%
dell'importo previsto per il pagamento in misura ridotta ex art. 18 , co. 2 lett. c pagina 6 di 16 del Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689 e ss.mm.ii.. (Deliberazione dell'Assemblea
Capitolina n. 4 del 16/01/2020) , del pari correttamente richiamato in premessa, ritenendosi l'indicazione della lett. c dello stesso articolo un mero refuso, del tutto irrilevante, osservandosi che irrilevanti risultano, infatti, le deduzioni relative a vizi formali del provvedimento opposto, atteso che “In
tema di sanzioni amministrative, l'opposizione all'ordinanza - ingiunzione non
configura un'impugnazione dell'atto, ed introduce, piuttosto, un ordinario
giudizio sul fondamento della pretesa dell'autorità amministrativa, devolvendo
al giudice adito la piena cognizione circa la legittimità e la fondatezza della
stessa, con l'ulteriore conseguenza che, in virtù dell'art. 23 l. 24 novembre
1981 n. 689 (nella specie applicabile "ratione temporis"), il giudice ha il
potere - dovere di esaminare l'intero rapporto, con cognizione non limitata
alla verifica della legittimità formale del provvedimento, ma estesa -
nell'ambito delle deduzioni delle parti - all'esame completo nel merito della
fondatezza dell'ingiunzione, ivi compresa la determinazione dell'entità della
sanzione, secondo i criteri stabiliti dall'art. 11 l. citata, sulla base di un
apprezzamento discrezionale insindacabile in sede di legittimità se
pagina 7 di 16 congruamente motivato e immune da errori logici o giuridici.” (S.C. sez. II,
sent. n. 6778 .del 02/04/2015);
- palesemente infondata l'eccezione di genericità ed indeterminatezza della
DDI, difetto di motivazione e contenuto ciclostilato dell'atto amministrativo opposto, avuto riguardo all'espresso riferimento per relationem al verbale di accertamento n. 73120000924 del 20/10/2017 (cfr. verbale di accertamento nel fascicolo di ed alla norma violata- art. 15 L.R. 12/1999 –ivi CP_1
chiaramente indicati e senz'altro idonei a consentire al destinatario di predisporre un'adeguata difesa, come nella fattispecie avvenuto, osservandosi che il provvedimento con cui la P.A., disattendendo le deduzioni del trasgressore, irroghi a quest'ultimo una sanzione amministrativa è censurabile,
da parte del giudice dell'opposizione, sotto il profilo del vizio motivazionale,
nel solo caso in cui l'ordinanza-ingiunzione risulti del tutto priva di motivazione (ovvero corredata di motivazione soltanto apparente), e non anche nell'ipotesi in cui la stessa risulti insufficiente, atteso che il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l'atto, ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa (eventualmente non esaminate o non motivatamente respinte), in quanto riproposte nei motivi di opposizione,
pagina 8 di 16 decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano questioni di diritto che di fatto;
- palesemente infondata l'eccezione di omessa applicazione dell'art. 15, co. 3
bis L.R. n. 12/1999 in relazione alla mancata riduzione della sanzione dell'80% , non provata essendo la riconsegna dell'immobile entro il termine di 60 giorni dalla richiesta di , CP_5
- palesemente infondata l'eccezione di nullità per difetto di motivazione in relazione alla valutazione dello scritto difensivo per le considerazioni sopra svolte in relazione alla genericità ed indeterminatezza della DDI opposta;
- palesemente infondata l'eccezione di nullità in relazione alla omessa audizione personale della ricorrente richiesta con lo scritto difensivo del
16/11/2017 ed alla mancanza di prova della sua convocazione, avuto riguardo al principio affermato da S.U. - Sentenza n. 1786 del 28/01/2010- secondo cui
“la mancata audizione dell'interessato che ne abbia fatto richiesta in sede
amministrativa non comporta la nullità del provvedimento, in quanto,
riguardando il giudizio di opposizione il rapporto e non l'atto, gli argomenti a
proprio favore che l'interessato avrebbe potuto sostenere in sede di audizione
dinanzi all'autorità amministrativa ben possono essere prospettati in sede
pagina 9 di 16 giurisdizionale” (in senso conforme Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 21146 del
07/08/2019);
- palesemente infondata la dedotta carenza di allegazione degli atti giustificativi del potere dell'organo che ha emesso il provvedimento impugnato trovando applicazione nella fattispecie l'art. 17, co. 1 del Regolamento sopra richiamato, in forza del quale “
1. Il Dirigente dell'“ Controparte_6
”, sentiti gli interessati che ne abbiano fatto richiesta, o ve
[...]
ritenga fondato l'accertamento, adotta determinazione dirigenziale ingiuntiva
di pagamento, determinando la somma dovuta quale sanzione amministrativa
pecuniaria per la violazione ed ingiungendone il pagamento, insieme con le
spese di notifica ed accertamento, all'autore della violazione e alle persone
solidalmente obbligate nelle forme di cui all'articolo 14 della Legge 24
novembre 1981, n. 689”, nonché l'art 107 d. lgs. 267/2000 che dispone: “2.
Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti
amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi
espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo
politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le
funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97
e 108. …. (omissis)….
5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
pagina 10 di 16 testo unico, le disposizioni che conferiscono agli organi di cui al capo I titolo III
l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi, si intendono nel
senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti, salvo quanto previsto
dall'articolo 50, comma 3, e dall'articolo 54.” , attribuendo così ai dirigenti i compiti di gestione ed adozione di provvedimenti amministrativi con rilevanza esterna tra i quali rientrano le determinazioni ingiuntive per irrogazione di sanzioni, prima di competenza del Sindaco, osservandosi, inoltre, che in base alla ripartizione dell'onere probatorio, la prova della carenza di potere grava su chi ne contesti la sussistenza e, dunque, nella fattispecie, sulla parte ricorrente rimasta inadempiente;
- palesemente infondata l'eccezione di nullità per omessa sottoscrizione autografa della DDI impugnata , avuto riguardo alla redazione dell'atto con sistemi meccanizzati ed alla sostituzione della firma del rappresentante dell'ufficio che ha redatto l'atto con la firma del soggetto responsabile ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs 12.02.93 n.39;
nel merito, in punto di diritto, si osserva che:
-a norma della L.R. n. 12/99, contenente, appunto, la “Disciplina delle funzioni
amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica” ,
e precisamente del suo art. 12 dedicato al “Subentro nell'assegnazione di
pagina 11 di 16 alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa e
ampliamento del nucleo familiare” , “ .... in caso di decesso o negli altri casi in
cui l'assegnatario non faccia più parte del nucleo familiare, subentrano
nell'assegnazione i componenti del nucleo familiare di cui all'articolo 11,
comma 5 originariamente assegnatario o ampliato ai sensi del comma 4,
secondo l'ordine stabilito nel citato articolo 11, comma 5.” ( co 1 );
- a norma dei commi 4 e 5 del suddetto art. 12, nel testo attualmente vigente,
e per quanto qui interessa,
( comma 4 ) “Per i fini di cui al comma 1, l'ampliamento del nucleo familiare
si determina nei seguenti casi:.....
e) ingresso o rientro dei figli, dei parenti di secondo grado, e del relativo
coniuge, o parte dell'unione civile o convivente di fatto ai sensi della
normativa statale vigente in materia, purché in possesso dei requisiti previsti
dalla normativa in materia di edilizia residenziale pubblica per non incorrere
nella decadenza.
( comma 5) “ L'ingresso di uno dei soggetti indicati nel comma 4 deve essere
immediatamente comunicato all'ente gestore. L'ente gestore, nei successivi
tre mesi, verifica che, a seguito dell'ampliamento, non sussistano cause di
decadenza dall'assegnazione. Qualora dalla verifica risultino comunicazioni
pagina 12 di 16 non veritiere, l'ampliamento non produce effetti ai fini dell'eventuale subentro.
Gli esiti delle verifiche sono comunicati all'interessato a cura dell'ente gestore.
Il soggetto che entra nel nucleo in seguito alle procedure di ampliamento
assume nei confronti dell'ente gestore, a decorrere dalla data di ingresso, gli
stessi obblighi dell'assegnatario originario.”;
-a norma dell' art. 15 della L.R. Lazio n. 12/1999, nella formulazione
ratione temporis applicabile, a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 53
co. 6, lett. a), L.R. 27/2006 :
“….(omissis)….
2. L'assegnatario in locazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica
destinato all'assistenza abitativa il quale, al di fuori dei casi previsti dalla
legge, cede in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, l'alloggio medesimo, decade
dall'assegnazione ed è punito con la sanzione amministrativa da 45 mila euro
a 65 mila euro. Tale soggetto è escluso, altresì, dalle assegnazioni di altri
alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa o
comunque fruenti di contributo dello Stato o di altri enti pubblici nonché da
altre provvidenze disposte dalla Regione e dai comuni a sostegno dell'accesso
alle abitazioni in locazione.
3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, le disposizioni di cui al comma 2
pagina 13 di 16 si applicano anche a chi fruisce dell'alloggio ceduto ed a chiunque occupi un
alloggio di edilizia residenziale pubblica destinato all'assistenza abitativa
senza titolo, fermo restando l'obbligo di rilasciarlo entro il termine fissato dal
competente ente gestore.
3bis. Le sanzioni di cui al comma 2 vengono ridotte dell'80 per cento qualora
l'occupante senza titolo riconsegni all'ente gestore l'alloggio entro sessanta
giorni dalla richiesta di riconsegna da parte dell'ente stesso. (…omissis)
5. I soggetti di cui al comma 3, fino al rilascio degli alloggi, sono tenuti,
altresì, al pagamento di una indennità pari al canone più elevato definito ai
sensi dell'articolo 7, comma 3, lettera c).”.
5. Nel caso di specie, si rileva in fatto che:
- costituisce circostanza pacifica, perché non contestata, la mancanza di un
provvedimento di assegnazione dell'alloggio in oggetto in favore dell'opponente e del marito della stessa . Controparte_4
6. In conclusione, sulla base delle premesse in diritto e dei rilievi in fatto sopra compiuti, si osserva che:
-parte opponente non ha allegato alcun utile titolo legittimante la sua presenza nell'alloggio di cui si tratta, tale non essendo la sussistenza dei requisiti per l'eventuale subentro del marito nell'assegnazione Controparte_4
pagina 14 di 16 dell'alloggio, in mancanza della procedura amministrativa prevista dall' art. 12
L.R. n. 12/1999, osservandosi che, a tal fine, non risulta presentata dalla legittima assegnataria, deceduta nel 2005, alcuna richiesta di ampliamento del proprio nucleo familiare.
- In definitiva, risulta certamente esistente l'illecito amministrativo sanzionato non provata essendo la buona fede dell'opponente, ex art. 3 l. n. 689/1981, per sua stessa ammissione, trasferitasi nell'alloggio in oggetto (Via Galileo Ferrari
n. 2, Scala C, int. 8) senza ivi collocare la propria residenza anagrafica, nel
2014, dopo aver contratto matrimonio con che vi abitava e Controparte_4
risiedeva unitamente a (zia paterna) fin dal 1990, avuto Persona_1
riguardo alla pacifica ed ammessa mancanza di diritto ed alla mancanza di autorizzazione da parte dell'ente proprietario non altrimenti configurabile.
- Il provvedimento impugnato ha correttamente applicato una sanzione pari all'importo previsto per il pagamento in misura ridotta aumentato del 20% ex art. 18 , co. 2 lett. c del Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689 e ss.mm.ii..
(Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 4 del 16/01/2020) non altrimenti riducibile né dilazionabile.
pagina 15 di 16 7. Le spese seguono la soccombenza onde sono liquidate in favore dell'amministrazione, parte opposta, ed a carico di parte opponente, ma con esclusione delle fasi di trattazione e decisione, essendosi limitato il funzionario delegato alla sola costituzione in giudizio, in applicazione analogica dell'art. 152 bis disp. att c.p.c., e dunque tenendo già conto della riduzione del 20%, in complessivi euro 1200,00, di cui euro 640,00 per l'80% dei compensi relativi alla fase studio, euro 560,00 per l'80% dei compensi relativi alla fase introduttiva, oltre accessori se e nella misura dovuta.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla controversia in epigrafe indicata, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
-) rigetta l'opposizione;
-) condanna l'opponente al pagamento a favore della parte opposta delle spese di lite liquidate in complessivi euro 1200,00, di cui euro 640,00 per l'80% dei compensi relativi alla fase studio, euro 560,00 per l'80% dei compensi relativi alla fase introduttiva, oltre accessori se e nella misura dovuta.
Il giudice
Emilia AR
pagina 16 di 16
IL TRIBUNALE DI ROMA II sezione civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 27796/2022
Oggi 4 novembre 2025, alle ore 9,30, innanzi al giudice, dott.ssa Emilia
AR, sono comparsi:
- l'Avv. Riccardo Fiorentini per la parte ricorrente, il quale precisa le conclusioni così come riportate nei propri scritti difensivi e ne chiede l'integrale accoglimento.
- Nessuno è comparso per CP_1
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
Il giudice, all'esito della camera di consiglio, alle ore 19.30, assenti i procuratori delle parti, dà lettura della seguente sentenza che provvede ad inviare contestualmente al deposito in cancelleria mediante CONSOLLE del magistrato.
pagina 1 di 16 R E P U B B L I C A I T A L I A N A In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI ROMA II sezione civile in persona del giudice unico, dott.ssa Emilia AR, pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella controversia in primo grado iscritta al n° 27796/2022 del R.G.A.C.,
decisa all'udienza del 04/11/2025 e vertente tra
elettivamente domiciliata in Piazza della Parte_1 CP_1
Cancelleria n. 85, presso lo studio dell'avv. Riccardo Fiorentini e dell'avv.
ST IT da cui è rappresentata e difesa, per procura speciale su separato atto congiunto al ricorso introduttivo;
- parte ricorrente –
e
, in persona del sindaco p.t., elettivamente domiciliata in CP_1
presso la sede dell'Avvocatura Capitolina in via del Tempio di Giove n. CP_1
21, rappresentata e difesa dal funzionario delegato, Ilaria Rocchi, in virtù di procura delega alle liti congiunta alla comparsa di costituzione;
- parte resistente –
pagina 2 di 16 OGGETTO: opposizione ex artt. 6 d. lgs. n. 150/20211 e 22 l. n. 689/1981 a sanzione applicata con determinazione dirigenziale ingiuntiva (di seguito anche DDI) n. 1725/2022/8/1/1 di del 07/03/2022 per CP_1
violazione dell'art. 15 della LR n. 12/99 (occupazione senza titolo di alloggio di edilizia residenziale pubblica – di seguito anche erp - sito in Via CP_1
Galileo Ferrari n. 2, Scala c, int. 8).
CONCLUSIONI DELLE PARTI: la causa è stata discussa e decisa sulle conclusioni che la parte ricorrente ha precisato come da verbale e
[...]
ha formulato in comparsa di costituzione. CP_1
Parte ricorrente: “In via preliminare. • sospendere l'efficacia esecutiva della
Deliberazione impugnata.
Nel merito. • Annullare e/o revocare e/o dichiarare inefficace la
Determinazione Dirigenziale di Ingiunzione n. 1725/2022/8/1/1 del 07.03.2022
di Dipartimento Direzione dei CP_1 Controparte_2 CP_3
Procedimenti connessi alle entrate Extra-Tributarie, notificata alla signora
il 25.03.2022, nonché ogni atto e/o sanzione a questa Parte_1
prodromico/connesso e/o conseguente.
In via gradata. • nella denegata ipotesi di non accoglimento del presente
ricorso, rideterminare la sanzione nella misura che risulterà in applicazione
pagina 3 di 16 dell'art.18 comma 2 lettera A del Regolamento e dell'art.15 comma 3bis. L.R.
06 Agosto 1999, n. 12. Con autorizzazione al pagamento dilazionato.
• Con condanna di alle spese di lite, da distrarsi in favore CP_1
dell'avvocato Riccardo Fiorentini che si dichiara antistatario”.
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito: - accertare la tempestività CP_1
del ricorso ex art. 6 del decreto legislativo n. 150 del 2011 a pena di
inammissibilità; - nel merito rigettare il ricorso perché infondato in fatto e in
diritto. Con spese secondo giustizia”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso tempestivamente depositato in data 19/04/2022 la parte
ricorrente indicata in epigrafe ha chiesto l'annullamento della DDI in oggetto notificata in data 25/03/2022 con la quale le è stata applicata la sanzione di euro 25.999,20 per l'occupazione illegittima dell'alloggio erp in sito in CP_1
Via Galileo Ferrari n. 2, Scala C, int. 8, deducendo i seguenti vizi formali e procedimentali:
- l'illegittimità della DDI opposta per contraddittorietà del contenuto in relazione alla corretta ed univoca individuazione della normativa posta alla base della sanzione applicata (art.18, comma 2, lettera b o c del Regolamento),
pagina 4 di 16 - genericità ed indeterminatezza della DDI, difetto di motivazione e contenuto ciclostilato dell'atto amministrativo in relazione alla buona fede della ricorrente, trasferitasi nell'alloggio in oggetto (Via Galileo Ferrari n. 2, Scala
C, int. 8) senza ivi collocare la propria residenza anagrafica, solo nel 2014,
dopo aver contratto matrimonio con che vi abitava e risiedeva Controparte_4
unitamente a (zia paterna) fin dal 1990, destinatario anch'egli Persona_1
della medesima contestazione e sanzione;
- omessa applicazione dell'art. 15, co. 3 bis L.R. n. 12/1999 in relazione alla mancata riduzione della sanzione dell'80% , invece, dovuta per la riconsegna dell'immobile ,
- difetto di motivazione in relazione al contenuto dello scritto difensivo ex art. 18 l. n. 689/1981;
- omessa convocazione della ricorrente in relazione alla chiesta audizione personale della stessa,
- carenza di allegazione della fonte attributiva dei poteri del funzionario delegato che ha emesso l'atto,
- mancanza di firma in calce all'atto impugnato.
2. Costituitasi ha chiesto il rigetto dell'opposizione, CP_1
deducendo:
pagina 5 di 16 - la mancanza di provvedimento autorizzativo,
- l'irrilevanza delle censure di ordine formale al provvedimento sanzionatorio,
avendo il giudizio di opposizione ad oggetto la ricorrenza dei presupposti di fatto e di diritto dell'infrazione e non l'atto;
- la sussistenza dell'elemento soggettivo ex art. 3 l. 689/1981,
- la congruità della sanzione irrogata.
3. Rigettata l'istanza di sospensione con decreto del 28/10/2022, la causa,
documentalmente istruita, rinviata più volte per la decisione, è stata discussa e decisa all' odierna udienza sulle conclusioni epigrafate.
4. Procedendo gradatamente nell'esame delle questioni oggetto di giudizio –
arg ex art. 276 c.p.c. - seppur con il contemperamento, ove possibile e rilevante, della 'ragione più liquida' ( cfr SU, sent. n. 9936 dell'8.05.2014;
S.C., VI-L, sent. n. 12002 del 28.05.2014), e ritenuta, infatti:
- palesemente infondata l'eccezione di contraddittorietà del contenuto della
DDI opposta in relazione alla norma applicata per la determinazione della sanzione, avuto riguardo alla precisazione, in premessa, dell'insufficiente valore giuridico dello scritto difensivo, ritenuto inidoneo a scalfire la validità
dell'atto di accertamento, ed all' applicazione dell'aumento del 20%
dell'importo previsto per il pagamento in misura ridotta ex art. 18 , co. 2 lett. c pagina 6 di 16 del Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689 e ss.mm.ii.. (Deliberazione dell'Assemblea
Capitolina n. 4 del 16/01/2020) , del pari correttamente richiamato in premessa, ritenendosi l'indicazione della lett. c dello stesso articolo un mero refuso, del tutto irrilevante, osservandosi che irrilevanti risultano, infatti, le deduzioni relative a vizi formali del provvedimento opposto, atteso che “In
tema di sanzioni amministrative, l'opposizione all'ordinanza - ingiunzione non
configura un'impugnazione dell'atto, ed introduce, piuttosto, un ordinario
giudizio sul fondamento della pretesa dell'autorità amministrativa, devolvendo
al giudice adito la piena cognizione circa la legittimità e la fondatezza della
stessa, con l'ulteriore conseguenza che, in virtù dell'art. 23 l. 24 novembre
1981 n. 689 (nella specie applicabile "ratione temporis"), il giudice ha il
potere - dovere di esaminare l'intero rapporto, con cognizione non limitata
alla verifica della legittimità formale del provvedimento, ma estesa -
nell'ambito delle deduzioni delle parti - all'esame completo nel merito della
fondatezza dell'ingiunzione, ivi compresa la determinazione dell'entità della
sanzione, secondo i criteri stabiliti dall'art. 11 l. citata, sulla base di un
apprezzamento discrezionale insindacabile in sede di legittimità se
pagina 7 di 16 congruamente motivato e immune da errori logici o giuridici.” (S.C. sez. II,
sent. n. 6778 .del 02/04/2015);
- palesemente infondata l'eccezione di genericità ed indeterminatezza della
DDI, difetto di motivazione e contenuto ciclostilato dell'atto amministrativo opposto, avuto riguardo all'espresso riferimento per relationem al verbale di accertamento n. 73120000924 del 20/10/2017 (cfr. verbale di accertamento nel fascicolo di ed alla norma violata- art. 15 L.R. 12/1999 –ivi CP_1
chiaramente indicati e senz'altro idonei a consentire al destinatario di predisporre un'adeguata difesa, come nella fattispecie avvenuto, osservandosi che il provvedimento con cui la P.A., disattendendo le deduzioni del trasgressore, irroghi a quest'ultimo una sanzione amministrativa è censurabile,
da parte del giudice dell'opposizione, sotto il profilo del vizio motivazionale,
nel solo caso in cui l'ordinanza-ingiunzione risulti del tutto priva di motivazione (ovvero corredata di motivazione soltanto apparente), e non anche nell'ipotesi in cui la stessa risulti insufficiente, atteso che il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l'atto, ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa (eventualmente non esaminate o non motivatamente respinte), in quanto riproposte nei motivi di opposizione,
pagina 8 di 16 decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano questioni di diritto che di fatto;
- palesemente infondata l'eccezione di omessa applicazione dell'art. 15, co. 3
bis L.R. n. 12/1999 in relazione alla mancata riduzione della sanzione dell'80% , non provata essendo la riconsegna dell'immobile entro il termine di 60 giorni dalla richiesta di , CP_5
- palesemente infondata l'eccezione di nullità per difetto di motivazione in relazione alla valutazione dello scritto difensivo per le considerazioni sopra svolte in relazione alla genericità ed indeterminatezza della DDI opposta;
- palesemente infondata l'eccezione di nullità in relazione alla omessa audizione personale della ricorrente richiesta con lo scritto difensivo del
16/11/2017 ed alla mancanza di prova della sua convocazione, avuto riguardo al principio affermato da S.U. - Sentenza n. 1786 del 28/01/2010- secondo cui
“la mancata audizione dell'interessato che ne abbia fatto richiesta in sede
amministrativa non comporta la nullità del provvedimento, in quanto,
riguardando il giudizio di opposizione il rapporto e non l'atto, gli argomenti a
proprio favore che l'interessato avrebbe potuto sostenere in sede di audizione
dinanzi all'autorità amministrativa ben possono essere prospettati in sede
pagina 9 di 16 giurisdizionale” (in senso conforme Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 21146 del
07/08/2019);
- palesemente infondata la dedotta carenza di allegazione degli atti giustificativi del potere dell'organo che ha emesso il provvedimento impugnato trovando applicazione nella fattispecie l'art. 17, co. 1 del Regolamento sopra richiamato, in forza del quale “
1. Il Dirigente dell'“ Controparte_6
”, sentiti gli interessati che ne abbiano fatto richiesta, o ve
[...]
ritenga fondato l'accertamento, adotta determinazione dirigenziale ingiuntiva
di pagamento, determinando la somma dovuta quale sanzione amministrativa
pecuniaria per la violazione ed ingiungendone il pagamento, insieme con le
spese di notifica ed accertamento, all'autore della violazione e alle persone
solidalmente obbligate nelle forme di cui all'articolo 14 della Legge 24
novembre 1981, n. 689”, nonché l'art 107 d. lgs. 267/2000 che dispone: “2.
Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti
amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi
espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo
politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le
funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97
e 108. …. (omissis)….
5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
pagina 10 di 16 testo unico, le disposizioni che conferiscono agli organi di cui al capo I titolo III
l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi, si intendono nel
senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti, salvo quanto previsto
dall'articolo 50, comma 3, e dall'articolo 54.” , attribuendo così ai dirigenti i compiti di gestione ed adozione di provvedimenti amministrativi con rilevanza esterna tra i quali rientrano le determinazioni ingiuntive per irrogazione di sanzioni, prima di competenza del Sindaco, osservandosi, inoltre, che in base alla ripartizione dell'onere probatorio, la prova della carenza di potere grava su chi ne contesti la sussistenza e, dunque, nella fattispecie, sulla parte ricorrente rimasta inadempiente;
- palesemente infondata l'eccezione di nullità per omessa sottoscrizione autografa della DDI impugnata , avuto riguardo alla redazione dell'atto con sistemi meccanizzati ed alla sostituzione della firma del rappresentante dell'ufficio che ha redatto l'atto con la firma del soggetto responsabile ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs 12.02.93 n.39;
nel merito, in punto di diritto, si osserva che:
-a norma della L.R. n. 12/99, contenente, appunto, la “Disciplina delle funzioni
amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica” ,
e precisamente del suo art. 12 dedicato al “Subentro nell'assegnazione di
pagina 11 di 16 alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa e
ampliamento del nucleo familiare” , “ .... in caso di decesso o negli altri casi in
cui l'assegnatario non faccia più parte del nucleo familiare, subentrano
nell'assegnazione i componenti del nucleo familiare di cui all'articolo 11,
comma 5 originariamente assegnatario o ampliato ai sensi del comma 4,
secondo l'ordine stabilito nel citato articolo 11, comma 5.” ( co 1 );
- a norma dei commi 4 e 5 del suddetto art. 12, nel testo attualmente vigente,
e per quanto qui interessa,
( comma 4 ) “Per i fini di cui al comma 1, l'ampliamento del nucleo familiare
si determina nei seguenti casi:.....
e) ingresso o rientro dei figli, dei parenti di secondo grado, e del relativo
coniuge, o parte dell'unione civile o convivente di fatto ai sensi della
normativa statale vigente in materia, purché in possesso dei requisiti previsti
dalla normativa in materia di edilizia residenziale pubblica per non incorrere
nella decadenza.
( comma 5) “ L'ingresso di uno dei soggetti indicati nel comma 4 deve essere
immediatamente comunicato all'ente gestore. L'ente gestore, nei successivi
tre mesi, verifica che, a seguito dell'ampliamento, non sussistano cause di
decadenza dall'assegnazione. Qualora dalla verifica risultino comunicazioni
pagina 12 di 16 non veritiere, l'ampliamento non produce effetti ai fini dell'eventuale subentro.
Gli esiti delle verifiche sono comunicati all'interessato a cura dell'ente gestore.
Il soggetto che entra nel nucleo in seguito alle procedure di ampliamento
assume nei confronti dell'ente gestore, a decorrere dalla data di ingresso, gli
stessi obblighi dell'assegnatario originario.”;
-a norma dell' art. 15 della L.R. Lazio n. 12/1999, nella formulazione
ratione temporis applicabile, a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 53
co. 6, lett. a), L.R. 27/2006 :
“….(omissis)….
2. L'assegnatario in locazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica
destinato all'assistenza abitativa il quale, al di fuori dei casi previsti dalla
legge, cede in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, l'alloggio medesimo, decade
dall'assegnazione ed è punito con la sanzione amministrativa da 45 mila euro
a 65 mila euro. Tale soggetto è escluso, altresì, dalle assegnazioni di altri
alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa o
comunque fruenti di contributo dello Stato o di altri enti pubblici nonché da
altre provvidenze disposte dalla Regione e dai comuni a sostegno dell'accesso
alle abitazioni in locazione.
3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, le disposizioni di cui al comma 2
pagina 13 di 16 si applicano anche a chi fruisce dell'alloggio ceduto ed a chiunque occupi un
alloggio di edilizia residenziale pubblica destinato all'assistenza abitativa
senza titolo, fermo restando l'obbligo di rilasciarlo entro il termine fissato dal
competente ente gestore.
3bis. Le sanzioni di cui al comma 2 vengono ridotte dell'80 per cento qualora
l'occupante senza titolo riconsegni all'ente gestore l'alloggio entro sessanta
giorni dalla richiesta di riconsegna da parte dell'ente stesso. (…omissis)
5. I soggetti di cui al comma 3, fino al rilascio degli alloggi, sono tenuti,
altresì, al pagamento di una indennità pari al canone più elevato definito ai
sensi dell'articolo 7, comma 3, lettera c).”.
5. Nel caso di specie, si rileva in fatto che:
- costituisce circostanza pacifica, perché non contestata, la mancanza di un
provvedimento di assegnazione dell'alloggio in oggetto in favore dell'opponente e del marito della stessa . Controparte_4
6. In conclusione, sulla base delle premesse in diritto e dei rilievi in fatto sopra compiuti, si osserva che:
-parte opponente non ha allegato alcun utile titolo legittimante la sua presenza nell'alloggio di cui si tratta, tale non essendo la sussistenza dei requisiti per l'eventuale subentro del marito nell'assegnazione Controparte_4
pagina 14 di 16 dell'alloggio, in mancanza della procedura amministrativa prevista dall' art. 12
L.R. n. 12/1999, osservandosi che, a tal fine, non risulta presentata dalla legittima assegnataria, deceduta nel 2005, alcuna richiesta di ampliamento del proprio nucleo familiare.
- In definitiva, risulta certamente esistente l'illecito amministrativo sanzionato non provata essendo la buona fede dell'opponente, ex art. 3 l. n. 689/1981, per sua stessa ammissione, trasferitasi nell'alloggio in oggetto (Via Galileo Ferrari
n. 2, Scala C, int. 8) senza ivi collocare la propria residenza anagrafica, nel
2014, dopo aver contratto matrimonio con che vi abitava e Controparte_4
risiedeva unitamente a (zia paterna) fin dal 1990, avuto Persona_1
riguardo alla pacifica ed ammessa mancanza di diritto ed alla mancanza di autorizzazione da parte dell'ente proprietario non altrimenti configurabile.
- Il provvedimento impugnato ha correttamente applicato una sanzione pari all'importo previsto per il pagamento in misura ridotta aumentato del 20% ex art. 18 , co. 2 lett. c del Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689 e ss.mm.ii..
(Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 4 del 16/01/2020) non altrimenti riducibile né dilazionabile.
pagina 15 di 16 7. Le spese seguono la soccombenza onde sono liquidate in favore dell'amministrazione, parte opposta, ed a carico di parte opponente, ma con esclusione delle fasi di trattazione e decisione, essendosi limitato il funzionario delegato alla sola costituzione in giudizio, in applicazione analogica dell'art. 152 bis disp. att c.p.c., e dunque tenendo già conto della riduzione del 20%, in complessivi euro 1200,00, di cui euro 640,00 per l'80% dei compensi relativi alla fase studio, euro 560,00 per l'80% dei compensi relativi alla fase introduttiva, oltre accessori se e nella misura dovuta.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla controversia in epigrafe indicata, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
-) rigetta l'opposizione;
-) condanna l'opponente al pagamento a favore della parte opposta delle spese di lite liquidate in complessivi euro 1200,00, di cui euro 640,00 per l'80% dei compensi relativi alla fase studio, euro 560,00 per l'80% dei compensi relativi alla fase introduttiva, oltre accessori se e nella misura dovuta.
Il giudice
Emilia AR
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