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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 26/11/2025, n. 9080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9080 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 27566/2024 TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO TREDICESIMA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 27566/2024 Ex art .127 bis cpc tra
Parte_1
ATTORE/I e
Parte_2
CONVENUTO/I
****
Oggi 26 novembre 2025 innanzi alla dott.ssa Sabrina Bocconcello, sono comparsi: Per Parte_1 nessuno;
Per l'avv. DAZZO Parte_2 Il Giudice
-in conformità all'art. 196 duodecies disp att cpc per le udienze da remoto prende atto della dichiarazione d'identità dei procuratori delle parti. Il procuratore di parte resistente dichiara che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza e su invito del Giudice, si impegna a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza e a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del Giudice in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza
Il Giudice avverte che:
- la registrazione dell'udienza è vietata,
- in caso di malfunzionamenti, di scollegamenti involontari il Giudice tenterà il ripristino del collegamento tramite i recapiti inviati via e-mail o depositati in consolle e, ove non possibile, il giudice dovrà rinviare l'udienza, facendo dare comunicazione alle parti del verbale d'udienza contenente il disposto rinvio;
Il procuratore di parte resistente si riporta agli atti insiste nella declaratoria di cessazione della materia del contendere e la soccombenza virtuale precisando che le spese di mediazione sono state Spese di €190,32 e le spese del presente procedimento in €. 237,00 per contributo
Il Giudice Dato atto, si riserva in camera di consiglio;
le parti concordano di essere esentate dalla presenza al momento della lettura.
Su invito del Giudice i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente
In esito alla camera di consiglio, il Giudice ad ore 22,00 dà lettura della sentenza mediante deposito.
Il Giudice
Dott.ssa Sabrina Bocconcello
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Sabrina Bocconcello ha pronunciato ex art. 420 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 27566/2024 promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. PARISI LUCILLA Parte_1 C.F._1
( ) VIA GRANDI 32 NOVA MILANESE;
, elettivamente domiciliato in presso il difensore C.F._2
avv.
ATTORE/I
contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DAZZO GIORGIO Parte_2 C.F._3
elettivamente domiciliato in VIA FRATELLI BRONZETTI, 5 20129 MILANO presso il difensore avv. DAZZO
GIORGIO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Come da verbale d'udienza.
pagina 2 di 6 SVOLGIMENTO IN FATTO DEL PROCESSO
omissis ex art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
Si premette che la presente sentenza verrà redatta con motivazione stesa in forma concisa e sintetica in conformità anche con i criteri espressi e di cui alla pronunzia della Suprema Corte di Cassazione alle SS.UU. n.
642 del 16/01/2015. Ci si limiterà pertanto ad una succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione potrà fondarsi su precedenti conformi. Per quanto riguarda le domande, le eccezioni e le richieste conclusive delle parti, si rinvia agli atti processuali delle medesime ed ai verbali delle udienze, atteso il contenuto dell'art. 132 n° 4 c.p.c. e dell'art. 118 disp att. c.p.c., che esclude una lunga e particolareggiata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con intimazione di sfratto per finita locazione con contestuale citazione per la convalida, regolarmente notificato,
ha intimato al signor , sfratto per finita locazione relativamente Parte_1 Parte_2
all'immobile situato in Peschiera Borromeo, via Veneto n. 11/2D, come meglio descritto in atti, deducendo la scadenza del contratto di locazione in virtù della lettera di risoluzione dello stesso inviata a mezzo raccomandata
A/R in data 21.12.2021 per la data del 28.2.2024 e il mancato rilascio dell'immobile da parte del conduttore.
Si costituiva l'intimato e si opponeva alla convalida di sfratto chiedendo disporsi il mutamento del rito e il rigetto della emissione della ordinanza provvisoria di rilascio e, in subordine, la fissazione a sei mesi del termine di grazia ex art. 56 della legge n. 431/1998.
All'udienza di comparizione delle parti del 22.7.2024 queste si riportavano agli atti, insistendo nell'accoglimento delle proprie domande e delle proprie conclusioni e, all'esito dello scioglimento della riserva assunta in tale occasione, con ordinanza pubblicata in data 24.7.2024:
- veniva disattesa l'istanza di emissione della ordinanza di rilascio;
- veniva disposto il mutamento del rito fissando l'udienza del 22.11.2024;
- venivano assegnati i termini per integrare gli atti e per depositare le memorie e i documenti;
- veniva disposta la introduzione della procedura obbligatoria di mediazione.
Depositate le memorie integrative ai sensi dell'art. 426 c.p.c., all'udienza del 22.11.2024, vista l'istanza formulata congiuntamente dalle parti, la causa veniva rinviata all'udienza del 18.2.2025.
pagina 3 di 6 Alla suddetta udienza, dopo che le parti si riportavano agli atti, veniva disposta a carico della intimante-ricorrente la introduzione della mediazione entro 15 giorni e la causa veniva rinviata per la verifica dell'esito della mediazione.
L'udienza del 5.6.2025 veniva rinviata per permettere a parte intimante di munirsi di nuovo difensore.
Nelle more parte resistente con nota del 15.9.2025 depositava il verbale di rilascio dell'immobile (cfr. doc. 13):
con ordinanza n.7840/2025 (pubblicata in data 16.9.2025) questo Giudice, attesa la rilevanza della documentazione, ne ammetteva la produzione.
Quindi, all'esito della udienza del 17.9.2025, dopo che il procuratore di parte intimata dava atto della consegna dell'immobile chiedendo che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere con condanna di parte intimante al pagamento delle spese legali in virtù del principio della soccombenza virtuale, la causa veniva rinviata per la discussione all'udienza del 26.11.2025 ed oggi, all'esito della discussione orale, viene decisa mediante deposito della sentenza.
Preliminarmente si osserva che risulta essere stata esperita la procedura di mediazione obbligatoria, conclusasi negativamente in data 20.3.2025, e che quindi la condizione di procedibilità prevista dalla legge può considerarsi assolta.
Parte ricorrente ha chiesto il rilascio dell'immobile sul presupposto che :
- il contratto di locazione per uso abitativo relativo l'appartamento sito in Peschiera Borromeo alla via
Veneto n. 11/2D era stato stipulato tra le parti in data 20.2.2012, si era prorogato al 2016, al 2020 sino al
28.2.2024, aveva concesso;
- in data 21.12.2021 veniva inviata a mezzo raccomandata A/R disdetta alla scadenza del 28.2.2024;
- non avendo il conduttore liberato il proprio immobile, si era vista costretta ad esperire la azione di intimazione di sfratto per finita locazione.
Parte intimata, opponendosi allo sfratto, eccepisce:
- la mancata registrazione presso l'Agenzia delle Entrate del primo contratto di locazione stipulato in data
20.2.2012;
- contesta la esistenza di un unico contratto di locazione rinnovatosi per tre quadrienni in considerazione del fatto che nel 2020 (dopo i primi 4+4 anni di locazione) parte intimante le avrebbe fatto sottoscrivere un nuovo pagina 4 di 6 contratto di locazione che ne stabiliva la durata dal 1.3.2020 al 29.2.2024, con rinnovo automatico di altri 4 anni ai sensi della normativa vigente (salvo disdetta da inviarsi in presenza dei presupposti di cui all'art. 3 della legge n. 431/1998) che produce;
- che quindi per effetto del rinnovo contrattuale del contratto del 2020 in essere tra le parti la scadenza sarebbe al 28.2.2028.
Osserva questo Giudice che è indubbio che nel corso del procedimento il rilascio sia avvenuto, cosicché in ordine alla domanda di risoluzione e del relativo rilascio va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Alla statuizione di cessazione della materia del contendere segue l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali del giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale, salva la facoltà di disporne motivatamente la compensazione, totale o parziale (Cass. n. 14939/2020).
Ai fini dell'accertamento della soccombenza virtuale, rileva la fondatezza della domanda attorea al momento della sua proposizione, anche se successivamente la materia del contendere sia cessata per fatti sopravvenuti“.
(Tribunale di Milano n. 8443 del 30 settembre 2024).
Nel caso in esame parte ricorrente non ha prodotto copia del contratto di locazione del 2012 che assume essere stato registrato, contratto sulla base del quale è stata fondata la domanda di risoluzione del contratto per finita locazione per la data del 28.2.2024.
In assenza di detta produzione e quindi in assenza del titolo su cui si basa la domanda di parte ricorrente la stessa sarebbe stata rigettata e ciò in accoglimento delle domande di parte resistente.
Consegue quindi la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore di parte resistente che vengono liquidate come in dispositivo.
Sentenza esecutiva
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa:
1) dichiara la cessazione della materia del contendere con riguardo alla risoluzione del contratto di locazione inter partes ed il relativo rilascio, come in motivazione;
pagina 5 di 6 2) condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite anche di mediazione a favore del resistente spese liquidate in Euro 427 per spese, ed Euro 2400,00 per onorari , oltre spese generali ,rimborso forfettario oltre IVA
e CPA come per legge.
3) Sentenza esecutiva
Così deciso in Milano, il 26 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Sabrina Bocconcello
pagina 6 di 6
Parte_1
ATTORE/I e
Parte_2
CONVENUTO/I
****
Oggi 26 novembre 2025 innanzi alla dott.ssa Sabrina Bocconcello, sono comparsi: Per Parte_1 nessuno;
Per l'avv. DAZZO Parte_2 Il Giudice
-in conformità all'art. 196 duodecies disp att cpc per le udienze da remoto prende atto della dichiarazione d'identità dei procuratori delle parti. Il procuratore di parte resistente dichiara che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza e su invito del Giudice, si impegna a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza e a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del Giudice in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza
Il Giudice avverte che:
- la registrazione dell'udienza è vietata,
- in caso di malfunzionamenti, di scollegamenti involontari il Giudice tenterà il ripristino del collegamento tramite i recapiti inviati via e-mail o depositati in consolle e, ove non possibile, il giudice dovrà rinviare l'udienza, facendo dare comunicazione alle parti del verbale d'udienza contenente il disposto rinvio;
Il procuratore di parte resistente si riporta agli atti insiste nella declaratoria di cessazione della materia del contendere e la soccombenza virtuale precisando che le spese di mediazione sono state Spese di €190,32 e le spese del presente procedimento in €. 237,00 per contributo
Il Giudice Dato atto, si riserva in camera di consiglio;
le parti concordano di essere esentate dalla presenza al momento della lettura.
Su invito del Giudice i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente
In esito alla camera di consiglio, il Giudice ad ore 22,00 dà lettura della sentenza mediante deposito.
Il Giudice
Dott.ssa Sabrina Bocconcello
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Sabrina Bocconcello ha pronunciato ex art. 420 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 27566/2024 promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. PARISI LUCILLA Parte_1 C.F._1
( ) VIA GRANDI 32 NOVA MILANESE;
, elettivamente domiciliato in presso il difensore C.F._2
avv.
ATTORE/I
contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DAZZO GIORGIO Parte_2 C.F._3
elettivamente domiciliato in VIA FRATELLI BRONZETTI, 5 20129 MILANO presso il difensore avv. DAZZO
GIORGIO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Come da verbale d'udienza.
pagina 2 di 6 SVOLGIMENTO IN FATTO DEL PROCESSO
omissis ex art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
Si premette che la presente sentenza verrà redatta con motivazione stesa in forma concisa e sintetica in conformità anche con i criteri espressi e di cui alla pronunzia della Suprema Corte di Cassazione alle SS.UU. n.
642 del 16/01/2015. Ci si limiterà pertanto ad una succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione potrà fondarsi su precedenti conformi. Per quanto riguarda le domande, le eccezioni e le richieste conclusive delle parti, si rinvia agli atti processuali delle medesime ed ai verbali delle udienze, atteso il contenuto dell'art. 132 n° 4 c.p.c. e dell'art. 118 disp att. c.p.c., che esclude una lunga e particolareggiata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con intimazione di sfratto per finita locazione con contestuale citazione per la convalida, regolarmente notificato,
ha intimato al signor , sfratto per finita locazione relativamente Parte_1 Parte_2
all'immobile situato in Peschiera Borromeo, via Veneto n. 11/2D, come meglio descritto in atti, deducendo la scadenza del contratto di locazione in virtù della lettera di risoluzione dello stesso inviata a mezzo raccomandata
A/R in data 21.12.2021 per la data del 28.2.2024 e il mancato rilascio dell'immobile da parte del conduttore.
Si costituiva l'intimato e si opponeva alla convalida di sfratto chiedendo disporsi il mutamento del rito e il rigetto della emissione della ordinanza provvisoria di rilascio e, in subordine, la fissazione a sei mesi del termine di grazia ex art. 56 della legge n. 431/1998.
All'udienza di comparizione delle parti del 22.7.2024 queste si riportavano agli atti, insistendo nell'accoglimento delle proprie domande e delle proprie conclusioni e, all'esito dello scioglimento della riserva assunta in tale occasione, con ordinanza pubblicata in data 24.7.2024:
- veniva disattesa l'istanza di emissione della ordinanza di rilascio;
- veniva disposto il mutamento del rito fissando l'udienza del 22.11.2024;
- venivano assegnati i termini per integrare gli atti e per depositare le memorie e i documenti;
- veniva disposta la introduzione della procedura obbligatoria di mediazione.
Depositate le memorie integrative ai sensi dell'art. 426 c.p.c., all'udienza del 22.11.2024, vista l'istanza formulata congiuntamente dalle parti, la causa veniva rinviata all'udienza del 18.2.2025.
pagina 3 di 6 Alla suddetta udienza, dopo che le parti si riportavano agli atti, veniva disposta a carico della intimante-ricorrente la introduzione della mediazione entro 15 giorni e la causa veniva rinviata per la verifica dell'esito della mediazione.
L'udienza del 5.6.2025 veniva rinviata per permettere a parte intimante di munirsi di nuovo difensore.
Nelle more parte resistente con nota del 15.9.2025 depositava il verbale di rilascio dell'immobile (cfr. doc. 13):
con ordinanza n.7840/2025 (pubblicata in data 16.9.2025) questo Giudice, attesa la rilevanza della documentazione, ne ammetteva la produzione.
Quindi, all'esito della udienza del 17.9.2025, dopo che il procuratore di parte intimata dava atto della consegna dell'immobile chiedendo che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere con condanna di parte intimante al pagamento delle spese legali in virtù del principio della soccombenza virtuale, la causa veniva rinviata per la discussione all'udienza del 26.11.2025 ed oggi, all'esito della discussione orale, viene decisa mediante deposito della sentenza.
Preliminarmente si osserva che risulta essere stata esperita la procedura di mediazione obbligatoria, conclusasi negativamente in data 20.3.2025, e che quindi la condizione di procedibilità prevista dalla legge può considerarsi assolta.
Parte ricorrente ha chiesto il rilascio dell'immobile sul presupposto che :
- il contratto di locazione per uso abitativo relativo l'appartamento sito in Peschiera Borromeo alla via
Veneto n. 11/2D era stato stipulato tra le parti in data 20.2.2012, si era prorogato al 2016, al 2020 sino al
28.2.2024, aveva concesso;
- in data 21.12.2021 veniva inviata a mezzo raccomandata A/R disdetta alla scadenza del 28.2.2024;
- non avendo il conduttore liberato il proprio immobile, si era vista costretta ad esperire la azione di intimazione di sfratto per finita locazione.
Parte intimata, opponendosi allo sfratto, eccepisce:
- la mancata registrazione presso l'Agenzia delle Entrate del primo contratto di locazione stipulato in data
20.2.2012;
- contesta la esistenza di un unico contratto di locazione rinnovatosi per tre quadrienni in considerazione del fatto che nel 2020 (dopo i primi 4+4 anni di locazione) parte intimante le avrebbe fatto sottoscrivere un nuovo pagina 4 di 6 contratto di locazione che ne stabiliva la durata dal 1.3.2020 al 29.2.2024, con rinnovo automatico di altri 4 anni ai sensi della normativa vigente (salvo disdetta da inviarsi in presenza dei presupposti di cui all'art. 3 della legge n. 431/1998) che produce;
- che quindi per effetto del rinnovo contrattuale del contratto del 2020 in essere tra le parti la scadenza sarebbe al 28.2.2028.
Osserva questo Giudice che è indubbio che nel corso del procedimento il rilascio sia avvenuto, cosicché in ordine alla domanda di risoluzione e del relativo rilascio va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Alla statuizione di cessazione della materia del contendere segue l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali del giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale, salva la facoltà di disporne motivatamente la compensazione, totale o parziale (Cass. n. 14939/2020).
Ai fini dell'accertamento della soccombenza virtuale, rileva la fondatezza della domanda attorea al momento della sua proposizione, anche se successivamente la materia del contendere sia cessata per fatti sopravvenuti“.
(Tribunale di Milano n. 8443 del 30 settembre 2024).
Nel caso in esame parte ricorrente non ha prodotto copia del contratto di locazione del 2012 che assume essere stato registrato, contratto sulla base del quale è stata fondata la domanda di risoluzione del contratto per finita locazione per la data del 28.2.2024.
In assenza di detta produzione e quindi in assenza del titolo su cui si basa la domanda di parte ricorrente la stessa sarebbe stata rigettata e ciò in accoglimento delle domande di parte resistente.
Consegue quindi la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore di parte resistente che vengono liquidate come in dispositivo.
Sentenza esecutiva
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa:
1) dichiara la cessazione della materia del contendere con riguardo alla risoluzione del contratto di locazione inter partes ed il relativo rilascio, come in motivazione;
pagina 5 di 6 2) condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite anche di mediazione a favore del resistente spese liquidate in Euro 427 per spese, ed Euro 2400,00 per onorari , oltre spese generali ,rimborso forfettario oltre IVA
e CPA come per legge.
3) Sentenza esecutiva
Così deciso in Milano, il 26 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Sabrina Bocconcello
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