Sentenza 15 novembre 2019
Massime • 1
Non integra il reato di rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità personale, di cui all'art. 651 cod. pen., bensì, eventualmente, ricorrendone gli ulteriori presupposti, quello previsto dagli artt. 4 T.U.L.P.S. e 294 del relativo regolamento, la condotta di chi rifiuti di consegnare il documento di riconoscimento al pubblico ufficiale che gliene faccia richiesta. (Conf., n. 34/96, Rv. 203852-01; n. 6864/93, Rv. 195412-01).
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- 1. anno 2020 - Pagina 12https://dirittifondamentali.it/
Categoriaanno 2020 Nullo il provvedimento adottato de plano dal G.I.P. in caso di opposizione al decreto di riconoscimento del P.M. avente ad oggetto sequestro probatorio. (Cass. Pen., Sez. VI, 22 gennaio-28 gennaio 2020, n. 3520) In tema di ordine europeo di indagine, è affetto da nullità di ordine generale e assoluta, ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c) e 179, comma 1, c.p.p., il provvedimento adottato “de plano” dal giudice per le indagini preliminari in caso di opposizione ex art. 13, comma 7, d.lgs. 21 giugno 2017, n. […] L'aggravante del metodo mafioso non richiede l'esistenza di un clan (Cass. pen., Sez. V, 13 novembre 2019 – 20 febbraio 2020, sent. n. 6764) L'aggravante …
Leggi di più… - 2. Redazione - Pagina 245https://dirittifondamentali.it/
Autore: Redazione Il giudice dell'esecuzione è tenuto all'esame delle doglianze del condannato che attengono al corretto esercizio del potere del Pubblico ministero di esecuzione e di cumulo. (Cass. Pen., Sez. I, 17 gennaio-29 gennaio 2020, n. 3775) Il codice di procedura penale, pur avendo adottato il principio della piena giurisdizionalizzazione del procedimento esecutivo – il quale ha come presupposto inscindibile l'intervento del giudice dell'esecuzione –, ha tuttavia lasciato inalterato il carattere meramente amministrativo e non giurisdizionale al provvedimento di esecuzione e di cumulo emesso dal pubblico ministero ex artt. 656 e 663 […] Sul divieto di utilizzazione dei risultati …
Leggi di più… - 3. Rifiuto di fornire le generalità o documento identità alla polizia: CassazioneRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 30 giugno 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/11/2019, n. 2021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2021 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2019 |
Testo completo
02021-20 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: EL RI MA Sent. n. sez. 1142/2019 Presidente - -UP 15/11/2019 GIACOMO ROCCHI R.G.N. 16565/2019 ROBERTO BINENTI FRANCESCO CENTOFANTI DANIELE CAPPUCCIO - Relatore- ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: EL ON nato a [...] il [...] کر avverso la sentenza del 10/05/2018 del TRIBUNALE di PAOLA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ETTORE PEDICINI, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 10 maggio 2018 il Tribunale di Paola ha dichiarato NI IA colpevole del reato di rifiuto d'indicazioni sulla propria identità personale e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, lo ha condannato alla pena di 200 euro di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali.
2. NI IA è stato tratto a giudizio e condannato perché, fermato per un controllo, in orario notturno, dai Carabinieri di Paola, si è dileguato, insieme alla persona con la quale si accompagnava, così sottraendosi alla consegna dei documenti ed all'identificazione. La responsabilità di IA è stata ritenuta sulla scorta della deposizione del teste Francesco SP, che ha detto di averlo riconosciuto, perché da molti anni in servizio presso la Stazione di Carabinieri di Paola, ed ha escluso di avere confuso l'odierno imputato con il gemello SI (il quale, peraltro, in quel periodo ed a quell'orario, non avrebbe potuto trovarsi fuori dalla propria abitazione, in quanto sottoposto a misura cautelare), dal quale lo distinguono il diverso taglio di capelli ed un tatuaggio.
3. NI IA propone, con il ministero dell'avv. Giuseppe Bruno, 021 ricorso per cassazione affidato a due motivi, con il primo dei quali deduce violazione di legge e vizio di motivazione per avere il Tribunale fondato la decisione sul solo apporto del teste SP, il quale ben difficilmente avrebbe potuto scorgere, nel buio della notte, i tratti che distinguono l'imputato dal fratello, la cui presenza in casa non è stata, peraltro, positivamente verificata. Aggiunge, in diritto, che la pregressa conoscenza dell'identità del soggetto datosi alla fuga rende, in concreto, la condotta inoffensiva, e che l'omessa esibizione di documento d'identità, contestata a IA, è contegno che non integra, di per sé, la contravvenzione ex art. 651 cod. pen., che presuppone il più generale rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale. Con il secondo ed ultimo motivo, eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione per avere il Tribunale di Paola preso le mosse, nella determinazione della sanzione, da una pena base superiore al massimo edittale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso poggia su argomentazioni che, infondate nella parte in cui invocano una rilettura del quadro probatorio inammissibile nella sede di legittimità ed adombrano la carenza di offensività della condotta contestata, si palesano, invece, condivisibili laddove contestano la correttezza della relativa qualificazione giuridica.
2. La sentenza impugnata appare, invero, aderente al dato probatorio e scevra da vizi logici nel riconoscere piena attitudine probatoria al contributo del teste SP in ordine all'identificazione nell'odierno ricorrente, anziché nel gemello SI, di uno dei due giovani che, alla richiesta di esibizione dei documenti di identità, si allontanarono velocemente, senza rispondere, e fecero perdere le loro tracce. -3. D'altro canto, pertinente è, in diritto, il richiamo a fronte dell'obiezione vertente sull'avere i militari, di fatto, identificato IA grazie alla pregressa conoscenza all'indirizzo ermeneutico secondo cui, posto che l'elemento materiale del reato previsto dall'art. 651 cod. pen. consiste nel rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità, deve ritenersi irrilevante, in considerazione della sua natura di reato istantaneo, che le indicazioni sull'identità personale vengano fornite successivamente o che l'identità del soggetto sia facilmente accertata per la conoscenza personale da parte del pubblico ufficiale o per altra ragione (Sez. 1, Sez. 1, n. 9957 del 14/11/2014, dep. 2015, De Michele, Rv. 262644; Sez. 6, n. 34689 del 3/7/2007, Tedesco, Rv. 237606; Sez. 6, n. 9337 а del 28/6/1995, Masiero, Rv. 202978).
4. Per quanto concerne la sussunzione della condotta nell'ambito applicativo dell'art. 651 cod. pen., va detto che la sentenza impugnata chiarisce come l'attività dell'imputato si sia sostanziata esclusivamente nell'omessa esibizione del documento di identità, richiesto dagli agenti ai fini della identificazione formale, comportamento che integra, per giurisprudenza constante (Sez. 6, Sentenza n. 14211 del 12/03/2009, Trovato, Rv. 243317; sul punto, cfr. anche Sez. 6, n. 34 del 18/10/1995, dep. 1996, Cozzella, Rv. 203852; Sez. 6, n. 6864 del 03/05/1993, Scaduto, Rv. 195412), Iove ne ricorrano le altre condizioni - legali gli estremi del reato di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 4, ed - all'art. 294 del relativo regolamento, non già il reato previsto dall'art. 651 cod. pen., che sanziona invece il rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità personale. Atteso, allora, che IA venne sollecitato ad esibire un documento identificativo, e non anche a declinare le proprie generalità, ciò che egli avrebbe potuto fare anche senza disporre del documento, deve ritenersi, sulla base degli elementi di fatto richiamati, che egli non pose in essere la condotta tipica della fattispecie incriminatrice contestatagli. 2 5 La circostanza da ultimo dedotta impone, in accoglimento del ricorso proposto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste. Così deciso il 15/11/2019. Il Consigliere estensore Il Presidente Daniele Cappuccio Antonella Patrizia MazzeiPatrizia детуде DEPOSITATA IN CANCELLERIA 20 GEN 2020 IL CANCELLERE Vi Pietro Of Mer 3