Sentenza breve 13 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, sentenza breve 13/04/2026, n. 6559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6559 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06559/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01438/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1438 del 2026, proposto da NT RD, rappresentata e difesa dagli avvocati Angela Maria Fasano, Stefania Fasano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ministero dell'Universita' e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l'annullamento
Della comunicazione di rigetto, espressa a mezzo e-mail alla ricorrente, recante la data del 11 dicembre 2025, n. Registro Ufficiale 0096157 (allegata al n. 1 della produzione documentale) resa dal Direttore Generale del MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione con la quale si è così disposto il rigetto della propria pratica di riconoscimento:” Per le motivazioni esposte in premessa, l’attestato formativo dell’istante, Dott.ssa NT RD, nata il [...] a [...] – ITALIA, denominato, in lingua italiana, “Master en Atención a las necesidades específicas de apoyo educativo en Educación Secundaria”, Spagna, in data 13/03/2024, non è titolo valido, in Italia, per l’abilitazione all’insegnamento di sostegno in qualità di docente specializzato e pertanto, l’istanza prot. n. 23568 del 04 giugno 2024, è rigettata”.
- Del parere negativo prot. AOODGINTCO n. 8644 del 5 giugno 2024 reso dal Ministero dell’Università e della Ricerca sul riconoscimento del corso denominato: “Curso en atención a las necesidades específicas de apoyo educativo”, asseritamente frequentato presso l’Universidad San Jorge - Gruppo San Valero, Spagna, in collaborazione con la società privata SERCA e con il centro Piatel;
- Di ogni altro atto precedente e successivo, comunque connesso con il provvedimento impugnato, ivi compreso il preavviso di rigetto notificato ai sensi dell’art. 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ministero dell'Universita' e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 la dott.ssa CL IO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che:
con dichiarazione depositata il 10 marzo 2026 (notificata alle altre parti), parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse al ricorso all’uopo rinunciandovi, avendo la stessa intenzione di prendere parte al secondo ciclo dei percorsi “Indire”, di cui al Decreto Interministeriale n. 26/2026, che prevede la rinuncia all’istanza di riconoscimento del titolo e al contenzioso in essere con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, concludendo anche con richiesta di compensazione delle spese di lite;
L’Amministrazione resistente, costituitasi in pari data il 9 febbraio 2026, non si è opposta alla dichiarazione di rinuncia al ricorso di parte ricorrente, ma anzi in data 17 marzo 2026 ha prodotto anch’essa la dichiarazione di rinuncia da parte dell’interessata all’istanza di riconoscimento del titolo conseguito all’estero su posto di sostegno, per poter partecipare ai percorsi formativi di cui al d.l. n. 71/2024;
Ritenuto che pertanto non resta che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 84, comma 4 c.p.a. non essendo state rispettate le formalità all’uopo prescritte dall’art. 84, co. 3, c.p.a. (nella specie la notifica della rinuncia al Ministero dell’Istruzione almeno dieci giorni prima dell'udienza, dato che il Ministero stesso l’ha prodotta il 17 marzo 2026);
- le spese di lite possono essere compensate in ragione dell’esito in rito del giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
PI BI, Presidente
Luca De Gennaro, Consigliere
CL IO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CL IO | PI BI |
IL SEGRETARIO