Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 29/01/2025, n. 180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 180 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2384/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Licia Tomay Presidente dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2384/2018 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione a seguito del deposito di note scritte in sostituzione di udienza con scadenza in data 6.12.2024, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. ridotti attesa la mancata rinuncia agli stessi, e vertente
TRA
(C.F.: , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
22.9.1990 e ivi residente a[...]z, cittadina italiana, rappresentata e difesa dall'Avv. IURI CARMELO FRANCESCO BIFARO (C.F.:
), giusta procura in atti, elettivamente domiciliata in EL alla C.F._2
via Sanremo n.16 presso lo studio del difensore, pec: Email_1
-RICORRENTE-
CONTRO
(C.F.: ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._3
21.4.1978, residente in [...]z, cittadino italiano, rappresentato e difeso dall'Avv. DANIELA BENEDETTO (C.F.:
), giusta procura in atti, elettivamente domiciliato in Potenza C.F._3
alla via dei Molinari n. 36 presso lo studio del difensore, pec:
Email_2
-RESISTENTE-
1
E
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale;
-INTERVENTORE EX LEGE-
OGGETTO: separazione personale;
CONCLUSIONI: per le parti private come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione di udienza con scadenza al 6.12.2024; per il
Pubblico Ministero come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I All'udienza del 6.12.2024, le parti hanno dichiarato di accettare la proposta conciliativa formulata dal giudicante ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. Sicché, la causa
è stata rimessa al Collegio per la decisione, avendo le parti chiesto la decisione in conformità alle condizioni di cui alla proposta ex art. 185 bis c.p.c. contenuta nell'ordinanza del 4.11.2024 e a quelle integrative da loro stessi convenute, depositando nel fascicolo telematico atto denominato 'memoria congiunta' contenente le dette condizioni integrate e sottoscritta dai coniugi, condizioni che di seguito si riportano:
«1) i coniugi continueranno a vivere separati nel mutuo rispetto, libero ognuno di fissare la propria residenza ove vorrà;
2) il figlio minorenne (EL, 16.9.2016) rimarrà affidato Persona_1
in forma condivisa a entrambi i genitori, che eserciteranno la responsabilità genitoriale;
le decisioni di maggiore interesse per il minore -riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale- dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore, mentre per le sole questioni di ordinaria gestione, limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, la responsabilità genitoriale sarà esercitata nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza del minore presso ciascun genitore;
3) il figlio minorenne (EL, 16.9.2016) rimarrà collocato Persona_1
presso la madre , alla quale conseguentemente resterà Parte_1
assegnata la casa coniugale sita in EL alla via Italo Calvino n. 6/z;
4) il pagamento dei ratei del mutuo sarà sostenuto da entrambe le parti in causa, atteso che tutti e due i coniugi risultano essere debitori alla luce della documentazione in atti;
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4 bis) i coniugi si impegnano a vendere la casa coniugale sita in EL alla via Italo
Calvino n. 6/z entro il 31.01.2026, concordando che il ricavato della vendita servirà per estinguere il mutuo;
il surplus sarà diviso in parti uguali;
5) il figlio minorenne (EL, 16.9.2016), fatti salvi diversi Persona_1
e più ampi accordi tra i genitori, vedrà e frequenterà il padre CP_1
nel seguente modo:
[...]
a) per tre pomeriggi infrasettimanali dalle 15,00 alle 20,00 (che in caso di disaccordo si individuano nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì), previa comunicazione all'altro coniuge con un preavviso di almeno 24 ore, nonché -a settimane alterne- dalle ore 12,00 del sabato alle ore 19,00 della domenica;
b) durante le festività natalizie -ad anni alterni- dal 24 dicembre al 29 dicembre o dal 31 dicembre al 5 gennaio (dalle ore 10,00 del primo giorno alle ore 20,00 dell'ultimo giorno);
c) durante le festività pasquali -ad anni alterni- o la domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo (dalle ore 10,00 alle ore 20,30); R.G.N. 2384/2018;
d) nel periodo estivo per 20 giorni, anche non consecutivi nel mese di luglio o di agosto, da concordare tra i genitori entro 31 maggio precedente, che -in assenza di accordo- si individuano dal 1 al 15 agosto degli anni pari e dal 15 luglio al 31 luglio degli anni dispari [anche la madre potrà trascorrere con il minore 15 giorni consecutivi durante le vacanze estive (da intendersi fine scuola-inizio nuovo anno scolastico), da concordare con il padre entro il 31 maggio precedente, periodo nel quale il regime di frequentazione padre-figlio sarà sospeso, con possibilità da parte del padre di contattare tramite telefonate o videotelefonate il minore in orario serale
(fascia oraria dalle 18.30 alle 20.30, salvo diverso accordo)];
e) altre festività (anche locali) secondo il principio dell'alternanza annuale;
f) il minore trascorrerà il giorno del compleanno dei genitori con il genitore festeggiante, in deroga al regime di frequentazione ordinario;
g) il minore trascorrerà il giorno del suo compleanno con l'uno o con l'altro genitore, salvo diverso accordo, secondo il principio dell'alternanza annuale;
6) il padre verserà alla madre, a titolo di contributo Controparte_1
per il mantenimento ordinario del figlio, la somma di euro 250,00 (e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT), da corrispondere a presso il di lei domicilio Parte_1
3 R.G. N. 2384/2018 entro il giorno 5 di ogni mese, in continuità e conformità a quanto previsto con l'ordinanza presidenziale;
6 bis) a partire dal mese successivo alla vendita della casa coniugale la misura dell'assegno sarà aumentata ad € 300,00, importo forfettario comprensivo di tutti gli oneri afferenti al nuovo appartamento, ivi comprese le spese condominiali;
7) entrambi i genitori sosterranno le spese straordinarie per il figlio nella misura del 50% cadauno. Per spese straordinarie devono essere intese quelle concernenti eventi sostanzialmente eccezionali nella vita del figlio, oppure le spese che servono per soddisfare esigenze episodiche, saltuarie ed imprevedibili (a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, fisioterapia, cicli di psicoterapia e logopedia, occhiali da vista, lezioni private, attività sportive agonistiche, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, libri di testo, attività sportive non agonistiche con relativa attrezzatura, corsi di lingua straniera, corsi di teatro, corsi di musica, informatica, motocicli ed autovetture, viaggi di piacere, le spese sanitarie non rimborsate dal
SSN- a titolo esemplificativo: esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialiste).
Rientrano, pertanto, nell'assegno di mantenimento tutte le spese che ricorrono frequentemente nella vita di tutti i giorni, quali le spese per vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, materiale scolastico di cancelleria, mensa, spese di trasporto urbano (tessera autobus/metro e/o carburante per autovetture e motocicli in uso ai figli), le uscite didattiche organizzate dalla scuola nell'ambito dell'orario scolastico, le spese medico-farmaceutiche di modesto importo sostenute per l'acquisto dei medicinali per patologiche che frequentemente ricorrono nella vita quotidiana (a titolo esemplificativo antibiotici, antipiretici, sciroppi e altri medicinali da banco). In regime di affidamento condiviso, le spese straordinarie dovranno essere previamente concordate tra i genitori;
in difetto di previo accordo, dovranno essere sostenute dal genitore che unilateralmente ha assunto la decisione di affrontarle. Le uniche spese che dovranno essere rimborsate in favore del genitore che le ha sostenute anche in assenza della previa concertazione sono le cc.dd. spese straordinarie “obbligatorie” (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, per libri di testo, le spese mediche e di degenza per interventi indifferibili presso strutture pubbliche o private convenzionate);
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8) l'assegno unico sarà ripartito al 50% tra i genitori in conformità a quanto previsto dall'art. 6, comma 4, d.lgs. n. 230/2021, atteso il regime di affidamento condiviso;
9) spese di lite interamente compensate tra le parti in causa».
II La domanda di separazione personale deve essere accolta. Al riguardo, non vi
è contestazione alcuna sull'impossibilità di ricostruire il consorzio familiare. Manca il benché minimo elemento che possa portare a ritenere ipotizzabile la riconciliazione tra i coniugi, stante l'allontanamento materiale e spirituale degli stessi l'uno dall'altro, le deduzioni vicendevolmente mosse in relazione alle cause della fine dell'affectio coniugalis, sicché deve riconoscersi l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Sulle condizioni di separazione personale di cui alla proposta ex art. 185 bis c.p.c. formulata dall'Istruttore, così come successivamente integrate dai coniugi, il
Collegio ritiene che siano conformi all'interesse del figlio minorenne sia in Per_1 riferimento all'aspetto relazionale inerente al diritto alla bigenitorialità, sia avuto riguardo al profilo del sostentamento materiale rispetto alla capacità reddituale ed economica dei genitori, che non presentino profili di contrarietà alle norme imperative né all'ordine pubblico e che -a ragione di ciò- possano esser poste a fondamento della presente sentenza.
Nulla sulle spese di lite per assenza di questioni in merito (cfr. punto 9 delle condizioni di separazione personale).
P.Q.M.
il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 2384 iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2018 tra e , con l'intervento del Parte_1 Controparte_1
Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi (C.F.: Parte_1
, nata a [...] il [...], e C.F._1 CP_1
(C.F.: ), nato a [...] il [...], i quali
[...] C.F._3
hanno contratto matrimonio in EL (PZ) il 26.4.2014;
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2) dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile del
Comune di EL in provincia di Potenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno
2014, atto N. 4, P. II, S. A);
3) dispone che il rapporto di separazione personale sia regolato dalle condizioni riportate in motivazione;
4) nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 23.1.2025.
Il Giudice rel. ed est. La Presidente
dott.ssa Adelia Tomasetti dott.ssa Licia Tomay
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