Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 02/05/2025, n. 269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 269 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
N. 2633/2022 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Mantova
Sezione Civile
Il Giudice, dott. Valeria Monti, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2633/2022 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione in data 14/01/2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281quinquies, co. I, c.p.c.
TRA
, c.f.: elett.te dom.to Parte_1 C.F._1
alla PIAZZA DE MEDICI 21 25085 GAVARDO presso lo studio dell'Avv. LIPPOLIS LAURA, c.f.: , dal quale è C.F._2
rappresentato e difeso, unitamente all'avv. Taiola Alessandro in virtù di procura in atti
- ATTORE
E
, c.f.: , elett.te dom.to Controparte_1 C.F._3
alla VIA GARIBALDI 26 46043 CASTIGLIONE DELLE STIVIERE, presso lo studio dell'Avv. GENNARI MARCELLA, c.f.:
dal quale è rappresentato e difeso in virtù di C.F._4
procura in atti
- CONVENUTO
E
(cod. fisc. , in persona di CP_2 P.IVA_1 CP_3
in qualità di procuratore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Angelantonio Testa
-CONVENUTA
OGGETTO: lesione personale
CONCLUSIONI
Attore: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza e/o
eccezione, così giudicare:
IN VIA PRINCIPALE Accertata e dichiarata l'esclusiva responsabilità del
signor nella causazione del sinistro per cui è causa ai sensi Controparte_1
degli artt. 2043 c.c., 2054 c.c., accogliersi la domanda attorea in quanto
fondata in fatto ed in diritto e per l'effetto condannarsi il signor CP_1
e la
[...] Controparte_4
in persona del legale rappresentante pro tempore, in
[...]
solido tra loro a risarcire i danni tutti patrimoniali e non patrimoniali subiti
dall'attore quantificati in complessivi Euro €.904.541,00 così ripartiti:
-€.456.405,00 a titolo di danno biologico/dinamico relazionale;
-€.228,202,00 a titolo di danno da sofferenza soggettiva interiore (al 50% del
D.B.);
-€.114.101,25 a titolo di danno con personalizzazione max 25% del danno
biologico; -€.47.074,50 a titolo di danno biologico temporaneo;
-€.17.390,74 totale spese mediche;
-€.6.500,00 spese sostenute per l'abbattimento delle barriere architettoniche
(50%);
- 2 -
-€.34.867,51 a titolo di danno patrimoniale da perdita reddituale per
differenze retributive per malattia (dal 06.05.2018 al 07.05.2019) nonché per
mancate retribuzioni dal 08/05/2019 al 31/12/2020 - o in quella maggior o
minor somma che verrà ritenuta di Giustizia, oltre alla rivalutazione
monetaria e interessi legali dal giorno del fatto a quello dell'effettivo
soddisfo, nonché al rimborso di tutte le spese sostenute e da sostenere. Il tutto
con vittoria di spese e competenze del presente giudizioIN VIA
SUBORDINATA: Nella non creduta ipotesi di mancato accoglimento della
domanda principale e nel denegato caso in cui fosse ritenuto un concorso di
colpa, condannarsi gli odierni convenuti in solido tra loro a corrispondere
quella diversa somma che verrà ritenuta di Giustizia in ragione della diversa
percentuale di attribuzione di responsabilità, oltre alla rivalutazione
monetaria e interessi legali dal giorno del fatto a quello dell'effettivo
soddisfo, nonché al rimborso di tutte le spese sostenute e da sostenere. Il tutto
con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA: ammettersi prova per testi sulle circostanze di cui alla narrativa del presente atto, anteposte le parole “vero che”, con riserva
di indicare i testi, nonché prova contraria sui capitoli di prova dedotti e
deducendi dalla controparte con riserva di ricapitolazione. Ammettersi inoltre CTU medico legale al fine di valutare la natura e l'entità delle lesioni subite dall'attore.
Con riserva di ulteriori argomentazioni, precisazioni e modificazioni, nonché
di ulteriori deduzioni/istanze istruttorie, anche alla luce delle eventuali istanze difensive della controparte, nei termini previsti dall'art. 183, 6° comma, c.p.c., dei quali si chiede sin d'ora la concessione”.
- 3 -
Convenuto “IN VIA PRINCIPALE: CP_1
Rigettarsi le domande tutte di parte attrice, siccome infondate in fatto ed in
diritto, per le causali di cui in narrativa.
IN VIA RICONVENZIONALE:
In ogni caso, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle
domande attoree, dichiararsi tenuta e condannarsi
[...]
con sede in Trento, Piazza Delle Controparte_5
donne lavoratrici n.2, C.F. ), in forza della polizza n. P.IVA_1
50/M12790793 e relative condizioni generali, a tenere manlevato e indenne il
convenuto da ogni e qualsivoglia conseguenza Controparte_1
pregiudizievole (in ogni caso, anche per compenso professionale relativo alla
costituzione e difesa nel presente giudizio ex art. 1917, 3°c., c.c.) ad ogni titolo, derivante dall'eventuale accoglimento, anche parziale, delle domande
avversarie di cui al presente giudizio.
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compenso professionale di lite.
IN VIA SUBORDINATA ISTRUTTORIA: Si insiste in tutte le istanze
istruttorie già avanzate agli atti e non ammesse.
Si dichiara di non accettare il contraddittorio su nuove o diverse allegazioni,
domande ed eccezioni e si chiede la concessione dei termini massimi ex art.
190 c.p.c.”
Convenuta “ CP_2
nel merito:
- in via principale:
- rigettarsi le domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto;
- rigettarsi le domande da chiunque avanzate nei confronti di in CP_2
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quanto infondate in fatto ed in diritto;
- in via subordinata: per la denegata ipotesi in cui venisse accertata la
responsabilità del sig. conducente il mezzo Yamaha Majesty Controparte_1
250 tg. BK11737 in relazione al sinistro per cui è causa, accertarsi il grado
di responsabilità ascrivibile in capo al sig. in relazione al Controparte_1
sinistro de quo, e limitarsi la condanna di al risarcimento dei soli CP_2
danni rigorosamente accertarti in causa e solo quelli ritenuti dovuti e nei
limiti della percentuale di colpa rigorosamente accertata e riconosciuta in
capo al sig. nei limiti dei patti e delle condizioni di polizza e Controparte_1
con considerazione anche del disposto dell'art. 1227 c.c., tenuto conto econ
detrazione delle somme erogate e/o erogande al sig. da Parte_1
e/o altri Enti previdenziali e assistenziali, o Compagnie CP_6 CP_7
Assicuratrici pubbliche o private e/o Enti Pubblici in relazione al sinistro
3.08.2018 e per cui è causa;
- in via istruttoria:
- si insiste, previa revoca di ogni contrario provvedimento, per l'ammissione
di tutte le istanze istruttorie chieste e formulate in giudizio dalla convenuta in
Memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. n. 2, in Memoria ex art. 183 VI comma
c.p.c. n. 3 ed a verbale di causa (anche a mezzo di note di trattazione scritta);
- si insiste, previo contrario provvedimento, per il già chiesto (udienza
26.01.2024) confronto tra i testi , , e Tes_1 Tes_2 Tes_3 Tes_4
- in ogni caso:
- spese e compensi professionali di lite interamente integralmente rifusi, spese
generali, iva e cpa incluse;
- rigettarsi la domanda di rifusione delle spese e compensi professionali
- 5 -
avanzata dal sig. nei confronti di ”. Controparte_1 CP_2
Si dichiara di non accettare il contraddittorio su nuove o diverse avversarie
allegazioni, prospettazioni, eccezioni o domande e si chiede concedersi i
termini massimi ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con citazione ritualmente notificata, l'attore indicato in epigrafe ha esposto che:
in data 03.08.2018, , conducente e proprietario del Parte_1
motociclo tg. DW31765 (cfr.All.1), rimaneva Controparte_8
coinvolto in un sinistro stradale causato esclusivamente per fatto e colpa di , conducente e proprietario del motociclo Yamaha Controparte_1
Majesty 250, tg. BK11737, assicurato per la RCA con la Compagnia
(( CP_2 Controparte_4
– in virtù della Polizza n. M12790793;
[...]
l'incidente si verificava verso le ore 23:50 sulla Strada Provinciale 83,
lungo la via Del Benaco al di fuori del centro abitato del Comune di
Castiglione delle Stiviere (Mn), precisamente, sul tratto di strada direzione “Desenzano del Garda - Castiglione delle Stiviere” (intorno al km.3+571) (cfr. All.2); transitava sul tratto di strada con direzione “Desenzano del CP_1
Garda - Castiglione delle Stiviere (MN)”, mantenendosi verso il margine destro della corsia;
in quel momento, sopraggiungeva da tergo
- 6 -
il signor il quale nel vedere la Yamaha procedere davanti a lui Pt_1
a velocità moderata, azionava l'indicatore di direzione e si portava sulla sinistra per eseguire la manovra di sorpasso del suddetto mezzo;
senonché, il signor si spostava improvvisamente da destra a CP_1
sinistra, verso la linea di mezzeria, senza assicurarsi di poter effettuare tale manovra andando così ad interferire con la traiettoria di marcia del signor ormai a breve distanza e in piena fase di sorpasso;
Pt_1
nello scontro avvenuto mediante “un urto tangenziale sulla parte posteriore destra” del motociclo del l'attore strappava CP_1
letteralmente con la propria gamba sinistra la marmitta presente sul lato destro dello scooter del convenuto, riportando gravissime lesioni alla parte inferiore dell'arto; a seguito del violento urto, il veniva Pt_1
sbalzato via dal proprio mezzo e rovinava a terra sulle sterpaglie presenti oltre il lato destro della carreggiata in direzione Desenzano del
Garda - Castiglione delle Stiviere (cfr.All.3);
a seguito del sinistro riportava gravissime lesioni, quantificate dal perito di parte in danno biologico complessivo è pari al 70% , oltre ai danni economici descritti in ricorso.
Tanto premesso, ha chiesto accogliersi le conclusioni sopra riportate.
2. Si è costituito il convenuto , contestando la dinamica Controparte_1
del sinistro e affermando l'esclusiva ed integrale responsabilità dell'attore nella causazione dello stesso, posto che l'attore avrebbe perso il controllo del motociclo andando ad urtare quello del convenuto.
Ha chiesto in ogni caso di essere manlevato dalla propria Compagnia
Assicurativa, , anche con riferimento alle spese di lite. CP_2
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3. Si è costituita anche la convenuta , compagnia assicurativa CP_2
del veicolo di proprietà del convenuto, che ha contestato la dinamica del sinistro così come ricostruita dall'attore e ha chiesto il rigetto della domanda, sostenendo altresì che la polizza non coprirebbe le spese di lite del convenuto che ha scelto di costituirsi con altro difensore.
4. Compiute le verifiche preliminari, espletata istruttoria mediante escussione testimoniale ed accertamento tecnico di ufficio, sia dinamico-ricostruttivo che medico-legale, precisate le conclusioni in epigrafe trascritte, il Giudice Monocratico ha trattenuto la causa in decisione, in data 14.1.2025, assegnando alle parti termini ex art.190
c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
5. Tanto premesso in ordine alla materia del contendere, la domanda attorea è in parte fondata e merita parziale accoglimento nei limiti e per gli argomenti appresso esplicitati.
6. Si osserva che nessuno dei testi escussi è stato testimone oculare dell'urto tra i due motoveicoli. In particolare , il teste Tes_5
ha precisato: “ non ho assistito al sinistro sono sopraggiunto con la mia auto poco dopo il sinistro;
stavo venendo da Desenzano ed andavo
verso Castiglione;
preciso che io non ho visto lo scooter del sig.
che era fuori dalla mia visuale. Io ho visto il sig. per CP_1 CP_1
terra nella corsia di marcia opposta alla mia di fronte ad un'auto che si era fermata per non investirlo”. Tali dichiarazioni, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa di parte convenuta , non appaiono contrastanti con quelle rilasciate dallo stesso soggetto ai carabinieri (
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“ Mentre percorrevo la via del Benaco di Castiglione delle Stiviere da
Desenzano del Garda verso Castiglione, ad un certo punto vedevo delle luci di motocicli che, dopo aver perso il controllo, cadevano in terra”) , posto che quest'ultime appaiono connotate da genericità e non sono idonee a far ritenere che il – e solo lui- abbia perso il controllo Pt_1
del mezzo. Tale testimonianza dunque non è utile a ricostruire la dinamica del sinistro.
Anche l'altro teste presente sul posto , ha dichiarato: “ io Tes_6
stavo percorrendo la SP 83 in direzione Desenzano, quando ho visto
una luce nel senso opposto di marcia che si alzava e dei pezzi di
plastica che mi venivano addosso sulla mia autovettura e poi ho visto il
signor che inizialmente non avevo riconosciuto perché CP_1
indossava il casco, che dall'alto cadeva sull'asfalto e iniziava a girare su sé stesso in senso orario, fino a quando non l'ho visto più, tanto che ho pensato di averlo investito, invece si è fermato a pochi centimetri
dalla mia autovettura. Non ho quindi assistito ad alcun tamponamento, ma ho visto direttamente questa scena che ho appena descritto.” Anche in questo caso c'è una parziale divergenza rispetto a quanto dichiarato dallo stesso ai carabinieri, la quale però non appare rilevante e,
certamente, in entrambe le versioni, non vi sono elementi utili a definire l'esatta dinamica del sinistro. Il infatti ai carabinieri dichiarava di Tes_1
aver visto l'urto tra i due veicoli, ma senza comunque precisare la dinamica di tale urto e quindi senza fornire elementi utili ad individuare le rispettive responsabilità dei conducenti.
7. Anche il rapporto dei carabinieri , in atti al doc. 7 di parte attrice, non
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sembra poter fornire elementi utili, considerato che lo stesso agente
, sentito quale testimone, ha precisato: “ la dinamica Testimone_7
l'abbiamo tratta solo da queste dichiarazioni ( quelle di ) Persona_1
perché gli accertamenti sono stati fatti sui veicoli ormai a terra.
C'erano inoltre delle tracce di liquidi e anche dei segni di scarrocciamento dovuti alla caduta dei veicoli, ma comunque dalle tracce non eravamo in grado di determinare la dinamica”. Considerato che , come visto, le dichiarazioni del sono state Tes_5
generiche e solo parzialmente confermate in sede processuale, le conclusioni dei verbalizzanti non appaiono utili ai fini della esatta ricostruzione della dinamica.
8. Ai fini della ricostruzione della dinamica del sinistro è stata disposta in corso di causa la consulenza cinematica-ricostruttiva. L'ausiliario nominato, ing. le cui valutazioni appaiono immuni da Persona_2
vizi e da errori di tipo metodologico, ha evidenziato: “…In merito alla ricerca del punto di impatto si osserva che non vi sono elementi che
consentano di stabilire con precisione il punto di collisione tra i mezzi rispetto alla carreggiata stradale;
dalle fotografie scattate all'epoca dell'evento da Carabinieri emergono (nella foto n. 1) alcune incisioni al suolo riferibili allo strisciamento sul piano viabile dello scooterone
Yamaha, ma si tratta della parte terminale dello scarrocciamento all'interno della corsia di marcia opposta” (cfr. pag 18 della relazione), sulla base di tale premessa ha sostenuto che : “ La posizione trasversale dei veicoli al momento dell'impatto è stata ricostruita in centro corsia, si tratta di una posizione “media” dei due veicoli non
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essendovi elementi oggettivi che consentano di valutare diversamente e
con più accuratezza la circostanza. Gli elementi disponibili non consentono una valutazione più precisa e di maggior dettaglio.”, escludendo comunque la correttezza della ricostruzione di parte attrice (
“ Sul tema si osserva che il c.t. di parte attrice nel proprio elaborato
(prodotto agli atti sub. doc 11) individua una posizione dei veicoli, all'impatto, sempre all'interno della corsia dei mezzi ma più spostata verso la mezzeria, come visibile nel seguente estratto:
Figura 29: estratto schema c.t. parte attrice relazione in atti
Tale posizione è ricostruita sulla base di una manovra di sorpasso posta in atto dall'attore prima dell'urto, con spostamento verso la parte sinistra della corsia di marcia, e di un contemporaneo spostamento da
parte del negli istanti subito precedenti la collisione;
entrambe CP_1
le manovre descritte e valutate dal c.t. di parte attrice non trovano
supporto negli elementi oggettivi.).
Ha poi osservato: “ Il sinistro si è verificato all'altezza di una curva presegnalata con apposito cartello di “curva pericolosa a sinistra”.
In ordine a tale aspetto si segnala che il C.d.S. all'articolo 148, comma
10, prescrive quanto segue: 314
“…10. E' vietato il sorpasso in prossimita' o in corrispondenza delle curve o dei dossi e in ogni altro caso di scarsa visibilita'; in tali casi il
sorpasso e' consentito solo quando la strada e' a due carreggiate
separate o a carreggiata a senso unico o con almeno due corsie con lo
stesso senso di marcia e vi sia tracciata apposita segnaletica orizzontale…”, cioè vieta “…il sorpasso in prossimita' o in
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corrispondenza delle curve o dei dossi e in ogni altro caso di scarsa visibilita'…”(cfr. pag. 23). Ha quindi concluso : “ il motociclo UC condotto dall'attore proveniva da tergo e con la parte anteriore sinistra ha urtato la parte posteriore destra dello scooter Yamaha
condotto da parte convenuta;
- il sinistro si è verificato all'altezza di una curva presegnalata con apposito cartello di “curva pericolosa a sinistra”; il CdS all'art. 148 comma 10 prescrive il divieto di sorpasso in prossimità o
corrispondenza di curva;
in ordine al comportamento alla guida di parte convenuta anche in termini di avvicinamento all'urto si osserva come, sulla base degli elementi disponibili, non sia definibile sotto un
profilo tecnico se, ed eventualmente in che misura, il motociclo
Yamaha si sia spostato verso il centro strada da una posizione più
defilata verso destra o procedesse già nella posizione in cui è stato urtato. “.
9. È evidente quindi che sussiste una responsabilità dell'attore, il quale ha violato la norma di cui all'art. 148 Cds , avendo egli stesso ammesso di essere stato in fase di sorpasso ed essendo stato accertato dal ctu che nel tratto di strada in cui è avvenuto l'urto, tale manovra fosse vietata.
Non può dirsi invece accertata la presunta perdita di controllo del veicolo da parte dello stesso attore, non essendovi alcun elemento a conforto di tale tesi.
La sussistenza della responsabilità nella causazione del sinistro da parte dell'attore non esclude l'accertamento di eventuali responsabilità di parte convenuta.
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10. In una situazione del genere, infatti non può dirsi pienamente accertata la dinamica del sinistro, non essendo chiaro come e perché sia avvenuto l'urto tra i due veicoli - soprattutto in relazione alla condotta del convenuto, il quale, verosimilmente, viaggiava o si spostava sul centro della corsia, e non viaggiava quindi sul lato destro della stessa, come prescritto dall'art. 143 cds.
Deve pertanto trovare applicazione la presunzione di eguale responsabilità di entrambi i conducenti stabilita dal secondo comma dell'art.2054 c.c. per le ipotesi di collisione tra veicoli, previsione legislativa – che ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentono di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro (
Cass. sez. III, n.26004 del 05/12/2011).
E' appena il caso di ricordare che il solo accertamento dell'inosservanza di cautele o regole giuridiche di comportamento da parte di uno dei conducenti coinvolti nel sinistro non è sufficiente a travolgere la presunzione di colpa concorrente.
Invero, in tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, nel caso di scontro tra veicoli, anche qualora il giudice avesse accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, secondo comma, cod. civ., ma è tenuto a verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta.( Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 23431 del 04/11/2014; nella specie, la S.C. ha rigettato il
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ricorso, confermando la decisione della Corte di appello che aveva applicato la presunzione di pari responsabilità perché, all'esito dell'istruttoria compiuta, per la mancanza "di dati idonei alla piena ricostruzione delle modalità di accadimento del fatto dannoso", non era stato possibile accertare l'esatta dinamica dell'incidente, ed in particolare se l'attore/danneggiato avesse tenuto una corretta condotta di guida esente da ogni censura).
Si riscontra d'altronde nell'elaborazione giurisprudenziale che il problema della responsabilità non può essere automaticamente risolto con il criterio della cd. "precedenza di diritto", ma occorre accertare se nella produzione dell'evento abbia avuto efficienza causale anche l'inosservanza, da parte del conducente cui spettava tale precedenza,
della diligenza da impiegarsi nella guida del veicolo: tale inosservanza,
infatti, può essere, in pratica, ritenuta persino causa unica ed esclusiva dell'evento quando risulti che detto conducente abbia, con il suo irregolare comportamento, impedito all'altro conducente di evitare la collisione (cfr. per riferimenti in detti termini Cass. n. 2417/1978).
Dovendo farsi applicazione della regola della pari e concorrente responsabilità di cui all'art. 2054 comma 2 c.c. a carico di entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti (Cass. civ., sez. 3^, 11.6.1997, n. 5250),
si impone condanna solidale ex art 2054, comma 3, c.c. di CP_1
, e della , al risarcimento dei danni patiti dall'attore;
[...] CP_2
tale risarcimento va corrispondentemente diminuito –in applicazione della presunzione di pari responsabilità di cui all' art. 2054 c.c.- nella misura del 50%.
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11. Passando quindi alla valutazione dei danni, occorre a tal riguardo esaminare l'incidenza del fatto illecito sulla persona dell'attore in sé considerata, con la precisazione che il danno non patrimoniale da lesione della salute, sia di natura permanente che temporanea,
costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dal danneggiato nella sua persona complessivamente considerata, a prescindere da qualsiasi valutazione di carattere reddituale, costituendo una posta di danno connessa alla lesione della persona fisica in sé riguardata, aldilà della specifica attitudine del soggetto a procacciarsi redditi, la cui eventuale lesione trova adeguato rimedio mediante il riconoscimento del danno patrimoniale da lucro cessante.
Ciò chiarito, va rilevato che nel caso di specie, il Giudicante ritiene di poter far proprie le conclusioni esposte nella relazione medico legale della c.t.u., dott. le cui valutazioni si presentano Persona_3
immuni da errori o da vizi metodologici. Il consulente, in particolare, ha accertato che: “…I postumi residuati configurano un danno biologico valutabile, con riferimento ai valori tabellari di cui alle linee
guida della SIMLA del 2016, nella misura del 55% (cinquantacinque
per cento).
Il periodo di temporanea biologica è così quantificabile:
177 giorni di temporanea assoluta relativi alle degenze
ospedaliere;
6 mesi di temporanea parziale al 75%
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6 mesi di temporanea parziale al 50%.
Il grado di sofferenza patito in relazione all'iter clinico ed in relazione ai trattamenti praticati è valutabile come di grado elevato durante il
periodo di degenza ospedaliera quindi di grado medio sul rimanente
periodo di temporanea biologica.
Il signor dopo il sinistro non svolge più l'attività di operaio Pt_1
carrozziere, ma si è riqualificato part time in altre mansioni, sempre
con lavori di tipo impiegatizio.
Si ravvisa pertanto un danno alla specifica capacità lavorativa del
signor in pari percentuale del danno biologico. Pt_1
Le spese mediche documentate in atti, di cui al documento n. 16 del fascicolo di parte attrice, sono congrue ed adeguate.” (cfr. relazione depositata il 20.09.2024).
12. Circa la quantificazione del danno, è noto che gli artt. 138 e 139 del codice delle assicurazioni private (di cui al decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209) dettano criteri per la liquidazione del danno biologico per lesioni da sinistri stradali, rispettivamente, di non lieve e di lieve entità, queste ultime concernenti i postumi pari o inferiori al 9%
della complessiva validità dell'individuo.
Nel caso di specie, la liquidazione va eseguita secondo i criteri fissati nell'art. 138 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 che dettano criteri per la liquidazione del danno biologico per lesioni da sinistri stradali di non lieve entità concernenti i postumi superiori al 9% della complessiva validità dell'individuo.
- 16 -
Nei casi in cui è la legge a dettare i criteri di liquidazione del danno alla persona (artt. 138 e 139 cod. ass.), essa detta anche i criteri in base ai quali è possibile personalizzare il risarcimento.
In particolare, nel caso di danni che abbiano prodotto postumi permanenti superiori al 9% - come nella fattispecie de qua- l'art. 138,
stabilisce di adottare quale sistema risarcitorio la tabella unica su tutto il territorio della Repubblica (Tabella Unica Nazionale, pubblicata con il DPR n. 12 del 13/01/2025 (G.U. n. 40 del 18/02/2025,) ed una personalizzazione (comma III) qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali,
per cui l'ammontare del danno determinato ai sensi della tabella unica nazionale può essere aumentato dal giudice sino al trenta per cento, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato.
13. Nel caso di specie, non sono stati dedotti, né tantomeno provati,
specifici elementi tali da far ritenere sussistenti i presupposti per prevedere un ulteriore incremento per la personalizzazione del danno biologico.
14. Facendo applicazione di tali criteri, e tenendo conto dell'età del danneggiato all' epoca del sinistro ( 33 anni), e di un grado di sofferenza complessivamente medio, compete al danneggiato, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, l'importo complessivo pari ad
€540.511,68, comprensivo del danno biologico temporaneo e degli incrementi per la sofferenza indicati, all'attualità, che decurtata del 50% per la corresponsabilità, ammonta ad € 270.255,84.
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15. Passando poi alla valutazione del danno patrimoniale, devono essere certamente riconosciute le spese mediche sostenute, così come documentate e ritenuto congrue dalla ctu, per un importo pari ad
€4.670,00 ( di cui al doc. 16 analizzato dalla ctu), che ridotte al 50% ammontano ad €2.335,00.
16. In ordine, poi, alla liquidazione degli interessi da cosiddetto lucro cessante, deve aderirsi all'orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza del 17 dicembre 1995 n. 1712,
secondo cui, pur non potendo il danno da ritardo presumersi per legge, è
possibile affermare la sua esistenza in forza di circostanze concrete.
Nella fattispecie in esame il pregiudizio da ritardo può essere ritenuto soprattutto in considerazione dello scarto temporale intercorrente tra la data dell'evento dannoso e quello della sua liquidazione, potendosi ragionevolmente sostenere che il creditore avrebbe impiegato fruttuosamente la somma riconosciutagli.
Nella concreta liquidazione di tali interessi, richiamandosi ai criteri fissati dalla Suprema Corte con la sentenza sopra citata, la quale ha escluso di poter compiere il calcolo sulla somma riconosciuta al danneggiato per il danno emergente già rivalutata, pena “il verificarsi di una sorta di anatocismo all'infuori dei casi previsti dall'art. 1283 c.c.”, essi sono determinati, con decorrenza dal giorno del fatto sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, al tasso legale sulla somma devalutata alla data del sinistro di anno in anno rivalutata secondo indici
Istat FOI.
La somma complessiva liquidata all'attualità e comprensiva di interessi
- 18 -
è dunque pari ad €297.087,27, per il danno non patrimoniale;
ed
€2.566,82 per il danno patrimoniale.
Su tutte le somme così liquidate, poi, per quanto attiene al secondo periodo, intercorrente tra la data della presente decisione ed il giorno dell'effettivo saldo, dovranno essere corrisposti, per effetto della condanna al pagamento, che attribuisce al quantum dovuto il carattere di debito di valuta, gli interessi annui al tasso legale dal giorno della presente decisione sino a quello del conseguimento in concreto dell'importo risarcitorio (art. 1282 c.c.).
17. Quanto poi alla riduzione dei redditi a seguito della ridotta capacità lavorativa specifica dell'attore, si osserva che la c.t.u. ha confermato la perdita di tale capacità, in quanto prima del sinistro l'attore svolgeva l'attività di operaio mentre adesso svolge quella di impiegato, non potendo più svolgere le mansioni precedenti. L'attore avrebbe tuttavia dovuto fornire prova dell'incidenza effettiva di tale cambio di mansioni sui suoi redditi, dando prova dei redditi ante e post sinistro. Non può
quindi essere riconosciuto alcun importo, non potendosi escludere che lo stesso percepisca gli stessi, o addirittura redditi superiori, a quelli precedenti.
Anche con riferimento al danno per differenze reddituali nel periodo di malattia l'attore non ha fornito alcuna prova – producendo solo un proprio conteggio- e non possono dunque essere riconosciute ulteriori somme.
Anche con riferimento al prezzo pagato per l'acquisto del montascale,
l'attore ha prodotto unicamente una fattura, peraltro intestata a diverso
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soggetto, e non ha articolato alcun mezzo di prova volto ad accertare che il montascale sia stato da lui pagato e sia stato destinato alle sue esigenze derivanti dal sinistro.
17. in definitiva, i convenuti vanno condannati in via tra loro solidale al pagamento dei danni patiti dell'attore , nei limiti sopra indicati.
18. Quanto ai rapporti tra i convenuti, in forza della polizza n.50/M12790793 stipulata tra gli stessi e prodotta da entrambi i convenuti, può essere accolta la domanda di manleva formulata dal nei confronti di sia con riferimento al danno CP_1 CP_2
riconosciuto all'attore che alle spese legali di resistenza sostenute dal convenuto, posto che trattasi di spese sostenute nell'interesse comune e che in base al principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione,
con la sentenza n. 21220/2022, non possono ritenersi escluse , in quanto
“ La clausola inserita in un contratto di assicurazione della responsabilità civile, la quale stabilisca che l'assicurato, se convenuto dal terzo danneggiato, non ha diritto alla rifusione delle spese sostenute per legali o tecnici non designati dall'assicuratore, è nulla ex art. 1932
c.c., dal momento che deroga in pejus al disposto dell'art. 1917, comma
3, c.c.”.
19. In ragione della soccombenza parziale, appare giustificata una compensazione delle spese di lite nella misura della metà, con condanna dei convenuti, ex art. 91 c.p.c., in solido tra loro, alla refusione della residua metà delle spese di lite, con liquidazione d' ufficio sulla scorta dei parametri di cui al DM 147/22.
Anche le spese delle consulenze tecniche d' ufficio, liquidate come da
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separati decreti, devono essere definitivamente poste a carico della parte attrice nella misura della metà e dei convenuti in solido tra loro nella misura della residua metà.
P. Q. M.
ogni altra istanza od eccezione disattesa, così definitivamente provvede
:
1. in parziale accoglimento delle domande attoree, condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore dell' attore , della somma di complessivi Parte_1
€299.654,09, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo;
2. accoglie la domanda di manleva proposta dal convenuto e per l'effetto, dichiara tenuta e condanna
[...]
con sede in Trento, Controparte_5
Piazza Delle donne lavoratrici n.2, C.F. , in P.IVA_1
forza della polizza n. 50/M12790793 a tenere manlevato e indenne dalle condanne di cui alla presente Controparte_1
sentenza, nonché alle spese legali sostenute per la difesa in giudizio;
3. compensa le spese di lite nella misura della metà;
4. condanna i convenuti, in solido tra loro, al rimborso della residua metà delle spese di lite in favore dell'attore, che liquida in
€2.347,28 per esborsi , sostenuti per il perito di parte, e
€11.228,50 a titolo di compenso professionale, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, Iva e
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Cpa come per legge,;
5. pone definitivamente le spese delle consulenze tecniche, liquidate come da separati decreti, a carico dell'attore nella misura della metà e dei convenuti in solido tra loro, nella misura della residua metà.
Così deciso in Mantova, il 1/05/2025
Il Giudice
Dr.ssa Valeria Monti
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