Sentenza 22 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 22/04/2025, n. 194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 194 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale di Vallo della Lucania n. 1040/2010 R.G. Affari Civili Contenziosi
Tribunale Ordinario di Vallo della Lucania Esito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. del 18/04/2025
Il Giudice
- preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, parificate alla comparizione all'udienza;
- rilevato che in ottemperanza del decreto reso in corso di causa, debitamente comunicato, la partecipazione alla presente udienza vi è stata a mezzo del deposito delle suddette note scritte, contenenti la richiesta di accoglimento delle istanze, deduzioni, eccezioni e conclusioni ivi riportate;
pronuncia l'allegata sentenza alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione orale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice dott.ssa Benedetta Rossella Setta
Repubblica Italiana
1
In nome del popolo italiano Tribunale Ordinario di Vallo della Lucania - Composizione Monocratica Il Giudice, Dott.ssa Benedetta Rossella Setta, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex artt. 352, ult.co. e 281sexies c.p.c., resa a seguito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. del 18/4/2025 nella causa n. 1040/2010 avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Vallo della Lucania n. 212/2010, pubblicata in data 6/4/2010 e notificata in data 01/06/2010, vertente tra
(C.F.: ), col ministero dell'avv. Parte_1 C.F._1
GRAZIANO BARBATO
- appellante - e
(C.F.: ), col ministero dell'avv. CP_1 C.F._2
OS AN
- appellato –
Conclusioni All'udienza del 18/04/2025, svoltasi secondo le modalità di cui secondo le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c., le parti concludevano come da note scritte depositate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Sul modulo decisionale di cui all'art. 281sexies c.p.c.
Preliminarmente giova osservare come la presente decisione sia adottata ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. e, quindi, sia possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c.
L'art. 281sexies c.p.c., infatti, consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso.
Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n. 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal
2 Tribunale di Vallo della Lucania n. 1040/2010 R.G. Affari Civili Contenziosi
verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono. (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n. 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n. 27002). Sul giudizio di primo grado. Tanto premesso, giova in apertura precisare come il Giudice di prime cure abbia con la sentenza gravata accolto la domanda proposta dall'odierno appellato, , al fine di ottenere, da , CP_1 Parte_1 quale titolare dell'omonima ditta individuale, il compenso per aver prestato la propria attività lavorativa, per un breve periodo di tempo, per la ditta dell'appellante. In particolare, l'odierno appellato evidenziava che nel mese di luglio 2007 veniva contattato dal per svolgere mansioni di imbianchino, pattuendo Pt_1 un compenso pari ad € 50,00 al giorno, e tanto effettuava per un numero di 22 giornate. (v. atto di citazione in primo grado). L'odierno appellante non si costituiva e, pertanto, ne veniva dichiarata la contumacia. A fondamento dell'accoglimento, la seguente motivazione: […] Quindi, il comportamento processuale del convenuto, che ha rifiutato il contraddittorio sostanziale, induce il giudicante a ritenere altresì ammessa la causale del credito.
In particolare, chi agisce per il pagamento di un proprio credito, deve dimostrare la causa dalla quale deriva il suo diritto. L'attore ha dimostrato attraverso l'istruttoria espletata (in particolare prova testimoniale) i propri assunti. Incombeva al convenuto l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi. Il teste Testimone_1
, indifferente alle parti in causa, confermava sia lo svolgimento delle
[...] mansioni commissionate dal sig. al sig. , che il Parte_1 CP_1 compenso giornaliero pattuito (cfr. verbale di udienza del 19/11/2009). Non risulta che il sig. abbia dato riscontro o contestato la lettera di messa in Parte_1 mora ar. del 07.03.2008/10.03.2008, o risposto ai solleciti di pagamento. Si conclude, pertanto, che il sig. ha provato il diritto a richiedere il CP_1 pagamento della somma di € 1,100,00 oltre interessi legali, quale corrispettivo per aver prestato lavoro per un breve periodo di tempo per la ditta . La Parte_1 richiesta di compenso non risulta contestata, né in corso di causa né nella fase stragiudiziale, dal convenuto. Il convenuto va anche condannato al pagamento delle spese processuali, che vengono liquidate come da dispositivo […].
Sull'appello. Avverso tale decisione veniva proposto appello per […] Nullità della sentenza per incompetenza funzionale del Giudice adito – Nullità della sentenza per improcedibilità della domanda per mancato tentativo di conciliazione – In iudicando in quanto l'attore non ha fornito prova del credito […], atteso che […] è indubbio che vertesi in materia di lavoro subordinato e/o ad esso assimilabile ex art. 409 c.p.c. per affermazione di parte attorea ove nel libello introduttivo di lite
3 Tribunale di Vallo della Lucania n. 1040/2010 R.G. Affari Civili Contenziosi
deduce “per controversia individuale di lavoro devesi intendere ogni controversia in cui la pretesa fatta valere in giudizio si ricolleghi ad uno dei rapporti elencati nell'art. 409 c.p.c., coinvolgendo interessi sorti in dipendenza dei detti rapporti, della loro mancata costituzione o della relativa estinzione, consensuale o meno, nonché in ordine all'esecuzione delle obbligazioni nascenti da detti rapporti. […] la sentenza è afflitta da ulteriore vizio procedurale dell'improcedibilità dell'azione per difetto assoluto del tentativo obbligatorio di conciliazione, condizione di procedibilità della stessa. Statuisce, infatti, l'art. 410 c.p.c., “Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa ai rapporti prevista dall'articolo 409, e non ritiene di avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai contratti e accordi collettivi deve promuovere, anche tramite l'associazione sindacale alla quale aderisce o conferisce mandato, il tentativo di conciliazione, presso la commissione di conciliazione individuata secondo i criteri di cui all'articolo 413 c.p.c. […]; nel merito della controversia l'appellante deduceva che La domanda doveva essere rigettata perché l'attore non ha fornito prova del credito vantato.
Emerge, infatti che il teste all'udienza del 19/11/2010 ha Testimone_1 riferito solo lo svolgimento delle mansioni e il compenso non riferendo, perché non a propria conoscenza, la durata di svolgimento della prestazione lavorativa. Né poteva e doveva il giudice pretendere dal convenuto l'inversione dell'onere della prova che, in forza del dettato dell'art. 2697 c.c., doveva permanere in capo all'attore che deduceva la pretesa giuridica azionata […] (v. atto di appello). Per la conferma della sentenza, invece, stante l'inammissibilità e l'infondatezza dell'appello proposto, insisteva l'appellato, , CP_1 debitamente costituitasi. Ciò posto e passando al merito, deve preliminarmente darsi atto della piena ammissibilità del gravame, atteso che veniva correttamente osservato il termine perentorio di trenta giorni decorrente dalla notifica della sentenza, sancito dall'articolo 325 c.p.c. Invero, la sentenza di primo grado veniva notificata in data 01/06/2010, e la notifica dell'atto di appello avveniva in data 29/06/2010. Quanto poi ai motivi con lo stesso articolati, i medesimi non possono rivestire alcun pregio, con la conseguente infondatezza dell'appello, così come proposto, dovendo addivenirsi in ogni caso ad una conferma dell'accoglimento pronunciato in prime cure. Principiando dal primo motivo d'appello, occorre evidenziare che l'articolo 409 c.p.c. assoggetta alla disciplina processuale lavoristica cinque diverse categorie di controversie caratterizzate dal fatto che la domanda trova il suo titolo giuridico in uno dei rapporti elencati. In questo elenco si riscontrano fattispecie caratterizzate dalla subordinazione economica del prestatore, o ancora dalla natura personale della prestazione. Pertanto, elemento sufficiente a far sì
4 Tribunale di Vallo della Lucania n. 1040/2010 R.G. Affari Civili Contenziosi
che la controversia sia assoggettata al rito del lavoro è proprio l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato. La norma in esame individua le controversie che devono essere decise secondo il rito speciale del lavoro a cognizione piena, anziché secondo il rito ordinario ovvero secondo altro rito speciale. Essa non detta soltanto la disciplina del procedimento da seguire, ma vale anche ad individuare il giudice competente nonché a determinare la giurisdizione, contribuendo alla ripartizione delle controversie di lavoro tra giudice ordinario e giudici speciali. A tale riguardo, la prima categoria di controversie menzionata dall'articolo 409 c.p.c. riguarda i rapporti di lavoro subordinato privato disciplinati dall'articolo 2094 del c.c., in virtù del quale il lavoratore si obbliga, dietro corrispettivo, a prestare la propria attività manuale o intellettuale all'interno di un'impresa. I tratti distintivi di tale rapporto sono la personalità della prestazione, la sua continuità, l'eterodeterminazione, l'esclusività del servizio, la subordinazione, l'obbligo di rispettare un determinato orario e la presenza di una retribuzione fissa. In altri termini, la subordinazione implica l'inserimento del lavoratore nella organizzazione imprenditoriale del datore di lavoro mediante la messa a disposizione, a suo favore, delle proprie energie lavorative (operae) ed il contestuale assoggettamento al potere direttivo di costui (cfr. Cassazione civile, sez. Lavoro, Sentenza 11/07/2018 n° 18253) La giurisprudenza di legittimità è intervenuta con particolare riguardo ai casi in cui l'apprezzamento della subordinazione non sia agevole, evidenziando come, in tali ipotesi, vengano in soccorso all'interprete una serie di criteri distintivi sussidiari, quali, tra gli altri, la continuità nello svolgimento della prestazione lavorativa, la cadenza periodica del relativo compenso, l'alienità del risultato, l'osservanza di un vincolo di orario di lavoro, l'assenza di rischio economico in capo al lavoratore, l'inserimento in organizzazione aziendale (cfr., Cass. civ., 8 aprile 2015, n. 7024. Ebbene, venendo al caso di specie, è di tutta evidenza come difettino gli elementi costitutivi della subordinazione atteso che il aveva prestato la CP_1 sua opera lavorativa in favore dell'appellante per sole 22 giornate lavorative disseminate, per altro, tra i mesi di luglio e settembre 2007 di guisa che, non appaiono ravvisabili i requisiti della continuità del rapporto di lavoro, della periodicità del compenso, nonché dello stabile inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale. Pertanto il giudizio risulta correttamente incardinato dinanzi al giudice civile.
5 Tribunale di Vallo della Lucania n. 1040/2010 R.G. Affari Civili Contenziosi
Alla stregua di quanto sopra, nessuna rilevanza può, poi, essere attribuita al secondo motivo di gravame, relativo al mancato esperimento del tentativo di conciliazione previsto dall'articolo 410 c.p.c.. Quanto al terzo motivo d'appello (La domanda doveva essere rigettata perché l'attore non ha fornito prova del credito vantato. Emerge, infatti che il teste all'udienza del 19/11/2010 ha riferito solo lo svolgimento Testimone_1 delle mansioni e il compenso non riferendo, perché non a propria conoscenza, la durata di svolgimento della prestazione lavorativa. Né poteva e doveva il giudice pretendere dal convenuto l'inversione dell'onere della prova che, in forza del dettato dell'art. 2697 c.c., doveva permanere in capo all'attore che deduceva la pretesa giuridica azionata […]) esso è privo di pregio. In particolare, il teste ha confermato le circostanze sub 2) vero è Tes_1 che il sig. offriva al lavoro quale imbianchino Parte_1 CP_1 offrendo un compenso giornaliero di euro 50,00 e sub 3) se è vero che il nel periodo luglio settembre 2007 svolgeva nr. 22 giornate quale CP_1 imbianchino […]. Ne deriva che, correttamente, il giudice di prime cure ha ritenuto provata la domanda considerato che, l'escussione dei testi, confermava le allegazioni attoree circa lo svolgimento da parte del di n. 22 giornate CP_1 lavorative per un compenso di euro 1.100,00. Da quanto detto non può che discendere il rigetto dell'appello così come proposto, per l'acclarata fondatezza della domanda avanzata in prime cure. Sulle spese Quanto alle spese, il rigetto dell'appello impone la condanna di parte appellante alla rifusione in favore della parte appellata costituitasi delle spese del presente giudizio, liquidate - in applicazione delle tabelle vigenti - tenuto conto del valore (fino a € 1.100,00), della non compiutamente svoltasi fase istruttoria, della natura e della complessità (media) della controversia, nonché del numero, dell'importanza e della complessità (media) delle questioni trattate.
PQM
il Tribunale Ordinario di Vallo della Lucania, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott.ssa Benedetta Rossella Setta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti Parte_1 [...]
, avverso la sentenza del Giudice di Pace di Vallo della CP_2
Lucania n. 212/2010, pubblicata in data 06/04/2010 e notificata in data 01/06/2010, respinta, o comunque assorbita, ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede: rigetta l'appello così come proposto conferma
6 Tribunale di Vallo della Lucania n. 1040/2010 R.G. Affari Civili Contenziosi
per le ragioni di cui in parte motiva, la sentenza impugnata;
condanna
alla rifusione in favore di delle Parte_1 CP_1 spese del presente giudizio, liquidate in € 640,00 per compensi, oltre CNAP e IVA come per legge ed altre indennità e spese successive documentate se dovute, nonché rimborso spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi. Così deciso in data 22/04/2025 entro i termini di cui all'art. 127 ter c.p.c. ratione temporis applicabile. Il Giudice Dott.ssa Benedetta Rossella Setta
7