Art. 5.
Il terzo comma dell'articolo 371 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Al ricorso incidentale si applicano le disposizioni degli articoli 365, 366 e 369".
Il terzo comma dell'articolo 371 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Al ricorso incidentale si applicano le disposizioni degli articoli 365, 366 e 369".