TRIB
Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 29/09/2025, n. 4541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 4541 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
N. 17871/2023 R.G.
Il Tribunale, nella persona del giudice unico, dott. Matteo Del Vesco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa iscritta al N. 17871/2023 R.G. promossa da:
(c.f. Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e P.IVA_1 difeso dall'avv. BATTAGLIA NICOLA e dall'avv. CIVIDINO ERICA;
attore
contro
(c.f. ), anche in qualità di procuratore CP_1 C.F._1 generale di (c.f. ) e di Controparte_2 C.F._2 [...]
(c.f. , rappresentati e difesi dall'avv. COGONI CP_3 C.F._3
ROBERTO e dall'avv. COPPOLA GIORGIO;
convenuti nonché contro arch. (c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. CP_4 C.F._4
DE GOTTARDO LUCA;
convenuto con la chiamata in causa di
(C.F. ), quale titolare della ditta Controparte_5 C.F._5
individuale EUROINVEST di DE PICCOLI PAOLO, rappresentato e difeso dall'avv. BIANCHIN MARIA GRAZIA;
terzo chiamato
CONCLUSIONI
I Procuratori di parte attrice hanno così concluso:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione reietta e disattesa, per le ragioni di cui in premessa, così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE: accertata e dichiarata l'operatività della clausola arbitrale prevista dall'art. XVIII dello Statuto dell'associazione professionale DPA, dichiarare l'incompetenza del giudice adito a decidere la domanda riconvenzionale svolta dall'Arch. nei confronti dello CP_4
. Parte_1
Nel merito:
- IN VIA PRINCIPALE: accertato e dichiarato che lo Parte_1
, nella persona del legale rappresentante dott. Urb. è creditore
[...] Parte_2
– a titolo contrattuale o anche eventualmente ex art. 2041 c.c. – di CP_1 CP_2
della somma complessiva di €.45.261,95 per le prestazioni professionali di
[...] CP_3 cui ai punti da 1 a 15 della parcella già doc. 37 fascicolo attoreo svolte in loro favore, condannare
al pagamento, in solido tra loro, in favore dello CP_1 Controparte_2 CP_3
, nella persona del legale rappresentante arch. Parte_1
della somma di 45.261,95 o la diversa somma maggiore o minore che risulterà Parte_2 dovuta, oltre interessi ex art. 1284 I comma, c.c. dal dovuto alla domanda giudiziale ed interessi
Pag. 2 di 17 ex art. 1284 IV comma c.c. dalla domanda al saldo;
con estensione della domanda sopra formulata nei confronti del terzo chiamato Controparte_5 relativamente alla condanna al pagamento del corrispettivo delle prestazioni professionali relative ai punti 14 e 15 della parcella già doc. 37 fascicolo parte attrice, pari ad €.15.000,00 oltre oneri previdenziali (4%) e iva (22%) o la diversa somma maggiore o minore che risulterà dovuta, oltre interessi ex art. 1284 I comma, c.c. dal dovuto alla domanda giudiziale ed interessi ex art. 1284
IV comma c.c. dalla domanda al saldo;
accertato e dichiarato che in data 22.01.2018 l'Arch. ha incassato e trattenuto CP_4 indebitamente €.6.000,00 a danno dello , in violazione dell'art. VII e/o dell'art. Parte_1
XIX o dello Statuto associativo, condannare l'Arch. al pagamento in favore dello CP_4 [...]
, nella persona del legale rappresentante arch. Parte_1
della somma di €.6.000,00 o la diversa somma maggiore o minore che risulterà Parte_2 dovuta, oltre interessi ex art. 1284 I comma, c.c. dal dovuto alla domanda giudiziale ed interessi ex art. 1284 IV comma c.c. dalla domanda al saldo;
- IN VIA SUBORDINATA: accertato e dichiarato che lo Parte_1
, nella persona del legale rappresentante dott. Urb. ha eseguito
[...] Parte_2 le prestazioni professionali di cui in premessa a favore dei signori CP_1 Controparte_2
per un valore complessivo delle prestazioni professionali pari ad €.45.261,95, o la CP_3 diversa somma maggiore o minore che risulterà dovuta, in ipotesi di accertamento di estinzione totale o parziale dell'obbligazione di pagamento relativa alle suddette prestazioni, mediante pagamenti effettuati dai convenuti all'Arch. e da questo trattenuti, accertata e CP_4 dichiarata l'indebita percezione ai danni dello , condannare l'Arch. alla Parte_1 CP_4 restituzione a parte attrice di tutte le somme indebitamente percepite oltre interessi dal giorno del ricevimento al saldo e condannare e al pagamento CP_1 Controparte_2 CP_3 in favore dello , nella persona del legale Parte_1 rappresentante dott. Urb. del credito residuo che risulterà dovuto, anche Parte_2 eventualmente a titolo di indennità ex art. 2041 c.c., oltre interessi ex art. 1284 I comma, c.c. dal dovuto alla domanda giudiziale ed interessi ex art. 1284 IV comma c.c. dalla domanda al saldo.
- in via subordinata, in denegata ipotesi di rigetto dell'eccezione preliminare svolta da parte attrice e
Pag. 3 di 17 ammissione della domanda riconvenzionale svolta dall'Arch. compensare ogni e qualsivoglia CP_4 somma dovese esser accertata dovuta all'Arch. dallo con il maggior credito CP_4 Parte_1 vantato da parte attrice nei confronti dell'Arch. CP_4
- Spese e competenze dell'instaurando giudizio, oltre al 15% per spese generali, integralmente rifusi.
IN VIA ISTRUTTORIA …”
I Procuratori dei convenuti , , hanno CP_1 Controparte_2 CP_3 così concluso:
“ Nel merito, in principalità: accertate le circostanze di cui in narrativa degli scritti difensivi in atti, per l'effetto respingersi le domande di parte attrice e del terzo chiamato in via riconvenzionale, quest'ultima da rigettarsi quanto a e nonché da dichiararsi CP_3 Controparte_2 inammissibile ovvero da rigettarsi nei confronti di in qualità di erede di CP_1 Per_1
e Condannarsi il terzo chiamato titolare dell'impresa
[...] Persona_2 Controparte_5 individuale Euroinvest di al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. da liquidarsi Controparte_5 in via equitativa. Competenze professionali, spese forfetarie e anticipazioni integralmente rifuse.
Nel merito, in via subordinata: accertate le circostanze di cui in narrativa degli scritti difensivi in atti, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande della parte attrice, con riferimento alle voci da 1) a 13), oltre IVA 22%, della parcella già doc. 37 del fascicolo attoreo condannarsi l'Arch. a manlevare e tenere indenne il SI. anche quale CP_4 CP_1 procuratore generale della madre, SI.ra , e del fratello, SI. , sino a CP_3 Controparte_2 concorrenza della somma di € 13.579,29, ovvero della diversa, maggiore o minore, somma che sarà accertata in corso di causa e/o ritenuta di giustizia e/o con valutazione equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, dalle somme riconosciute in favore dello
[...]
; accertate le circostanze di cui in narrativa degli scritti difensivi in atti, nella Parte_1 denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande della parte attrice, con riferimento alle voci sub. 14) e 15), oltre IVA 22%, della parcella già doc. 37 del fascicolo attoreo, condannarsi l'agente immobiliare titolare dell'impresa individuale Euroinvest di Controparte_5
a manlevare e tenere indenne il SI. anche quale procuratore Controparte_5 CP_1 generale della madre, SI.ra , e del fratello, SI. dalle somme tutte CP_3 Controparte_2
Pag. 4 di 17 dovute per capitale ed interessi per le voci sub 14) e 15), oltre IVA 22%, della parcella già doc.
37 del fascicolo attoreo ovvero dalla diversa, maggiore o minore, somma che sarà accertata in corso di causa e/o ritenuta di giustizia e/o con valutazione equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. Respingersi la domanda del terzo chiamato in via riconvenzionale, da rigettarsi quanto a e nonché da dichiararsi inammissibile CP_3 Controparte_2 ovvero da rigettarsi nei confronti di in qualità di erede di e CP_1 Persona_1
Persona_2
Condannarsi il terzo chiamato titolare dell'impresa individuale Euroinvest di Controparte_5 [...]
al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. da liquidarsi in via equitativa. CP_5
Competenze professionali, spese forfetarie e anticipazioni integralmente rifuse e/o compensate con la parte attrice. Competenze professionali, spese forfetarie e anticipazioni integralmente rifuse dal convenuto Arch. e dal terzo chiamato. CP_4
In via istruttoria: …”
Il Procuratore dell'arch. ha così concluso: CP_4
“Disattesa ogni avversaria domanda, eccezione e/o istanza:
A) NEL MERITO: In via principale: Per le causali esposte e/o per quelle eventualmente emergenti, rigettarsi ogni domanda formulata dall'attore e dagli altri convenuti nei confronti dell'odierno deducente arch. in quanto infondata e/o con la migliore motivazione. CP_4
In via riconvenzionale: Operata ogni eventuale compensazione del caso, per le causali esposte e/o per quelle eventualmente emergenti, previo ogni accertamento del caso, condannarsi lo
[...]
, in persona del legale rappresentante, a pagare in Parte_1 favore dell'arch. l'importo di € 50.000,00 (e/o il diverso importo, maggiore o minore, CP_4 emergente all'esito del giudizio e/o ritenuto di giustizia), oltre interessi ex art. 1284 comma 4 cc dalla domanda al saldo. In ogni caso: Spese legali integralmente rifuse.”.
Il Procuratore del terzo chiamato ha così concluso: Controparte_5
“Voglia il Tribunale adito disattesa ogni diversa e contraria istanza ed eccezione
In via principale: respingere per i titoli dedotti la domanda di garanzia e in ogni caso accertato e
Pag. 5 di 17 dichiarato che non ha sottoscritto l'incarico all'immobiliare di mediazione CP_1 CP_5 per la vendita di terreno edificabile del 05.02.2016 rigettare la domanda di garanzia dallo stesso formulata con conseguente condanna dello stesso alle spese legali giuste note e al risarcimento dei danni ex art 96 cpc da liquidarsi in via equitativa;
Per_ In via riconvenzionale: Accertato e dichiarato per i titoli dedotti che i signori e CP_1
e hanno alienato il 20.01.2020 il terreno edificabile oggetto di Controparte_2 CP_3 incarico di mediazione al signor il 05.02.2016 condannare in solido tra loro Controparte_5
e in proprio nonché quale erede di Controparte_2 CP_3 CP_1 Per_1
e di al pagamento della somma di € € 10.975,00 oltre all'iva se ed in
[...] Persona_2 quanto dovuta, o della maggiore o minor somma che risulterà in corso di causa, oltre interessi ex art. 12841 cod. civ. dal dovuto alla domanda giudiziale ed interessi ex art. 12844 cod. civ. dalla domanda al saldo;
In ogni caso: Spese e onorari, tasse di registrazione sentenza, interamente rifusi.
In via istruttoria: …”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione lo Parte_1 conveniva in giudizio i signori , e , CP_1 CP_3 Controparte_2 chiedendo la loro condanna al pagamento della somma di € 45.261,95, a titolo di compensi ad esso spettanti per prestazioni professionali eseguite, nonché l'architetto per sentirlo condannare alla restituzione delle somme che erano state a CP_4 lui corrisposte in costanza del rapporto associativo con lo dai predetti Parte_1 convenuti a titolo di pagamento per le medesime prestazioni professionali.
La parte attrice, in particolare, deduceva: di aver prestato la propria opera professionale in favore dei convenuti , , CP_1 Controparte_2 CP_3
, (deceduto nel giugno 2019, il quale assumeva di fatto il ruolo
[...] Persona_1 di referente principale tra i committenti) e (deceduto nel mese di Persona_2 agosto 2021); che tale prestazione era stata fornita dallo Studio per mezzo dei propri professionisti, in particolare tramite l'associato arch. , il quale aveva CP_4
Pag. 6 di 17 operato all'interno dell'associazione dalla data di costituzione sino al 06.08.2018; che oggetto della prestazione era il progetto di “ampliamento Piano Casa” di un fabbricato esistente di proprietà dei signori e , sito nel Comune di CP_1 CP_3
Noventa di Piave (VE) in Via Guaiane, per la realizzazione di un edificio unifamiliare nonché il progetto di massima e definitivo di un complesso residenziale costituito da un edificio con nove unità familiari, due edifici bifamiliari e quattro monofamiliari;
che per tale attività di progettazione non le era stato corrisposto alcun compenso;
che i convenuti avevano dichiarato che in relazione alle predette prestazioni essi si erano sempre e solo interfacciati con l'arch. , ammettendo CP_4 anche di aver eseguito pagamenti a favore di quest'ultimo per la somma di €
6.000,00; che, tuttavia, l'arch. all'epoca dello svolgimento delle prestazioni CP_4 non operava come singolo professionista, ma nell'ambito dell'associazione Parte professionale;
che di un tanto i signori non potevano non Controparte_6 esserne consapevoli, atteso che tutta la documentazione relativa alle pratiche edilizie
(comprese le tavole progettuali firmate dagli stessi convenuti) riportava il logo Parte dell'associazione , l'indirizzo della sede dello Studio associato, con relativi recapiti telefoni e fax, nonché la partita IVA dello Studio medesimo;
che qualora i sig.ri avessero effettivamente corrisposto in data 23.01.2018 Controparte_6
l'importo di € 6.000,00 all'arch. , l'incasso della somma da parte di CP_4 quest'ultimo doveva ritenersi avvenuto in costanza di vincolo associativo, sicché lo aveva diritto a ricevere dal predetto la restituzione della somma Parte_1 illegittimamente incamerata.
Parte attrice, pertanto, rassegnava le seguenti conclusioni: “- accertato e dichiarato che lo
, nella persona del legale rappresentante dott. Parte_1
è creditore di della somma Controparte_7 CP_1 Controparte_2 CP_3 complessiva di €.45.261,95 per le prestazioni professionali di cui in premessa svolte in loro favore, condannare al pagamento, in solido tra loro, in CP_1 Controparte_2 CP_3 favore dello , nella persona del legale Parte_1 rappresentante arch. della somma di 45.261,95 o la diversa somma maggiore o Parte_2
Pag. 7 di 17 minore che risulterà dovuta, oltre interessi ex art. 1284 I comma, c.c. dal dovuto alla domanda giudiziale ed interessi ex art. 1284 IV comma c.c. dalla domanda al saldo;
- in via alternativa, accertato e dichiarato che lo , nella persona Parte_1 del legale rappresentante dott. Urb. ha eseguito le prestazioni professionali di cui Parte_2 in premessa a favore dei signori per un valore CP_1 Controparte_2 CP_3 complessivo delle prestazioni professionali pari ad €.45.261,95, o la diversa somma maggiore o minore che risulterà dovuta, in ipotesi di accertamento di estinzione totale o parziale dell'obbligazione di pagamento relativa alle suddette prestazioni, mediante pagamenti effettuati dai convenuti all'Arch. e da questo trattenuti, accertata e dichiarata l'indebita percezione CP_4 ai danni dello , condannare l'Arch. alla restituzione a parte attrice di tutte le Parte_1 CP_4 somme indebitamente percepite oltre interessi dal giorno del ricevimento al saldo e condannare
e al pagamento in favore dello CP_1 Controparte_2 CP_3 [...]
, nella persona del legale rappresentante dott. Parte_1 Controparte_7
del credito residuo che risulterà dovuto, oltre interessi ex art. 1284 I comma, c.c. dal dovuto
[...] alla domanda giudiziale ed interessi ex art. 1284 IV comma c.c. dalla domanda al saldo.- Spese e competenze dell'instaurando giudizio, oltre al 15% per spese generali, integralmente rifusi”.
Il convenuto , anche quale procuratore generale di CP_1 Controparte_2
e , si costituiva in giudizio contestando la pretesa attorea, deducendo in CP_3 particolare: che, in merito alle pretese concernenti l'attività professionale svolta dallo in relazione ad un fabbricato per la realizzazione di un Parte_1 edificio unifamiliare nel Comune di Noventa di Piave (VE), ogni rapporto era stato intrattenuto solo ed esclusivamente con l'arch. dal defunto fratello CP_4 Per_1
; che, invece, in merito alle pretese concernenti l'attività professionale
[...] svolta in relazione ad un complesso residenziale da realizzare su un terreno di proprietà dei convenuti nel medesimo Comune di Noventa di Piave (VE) alcun incarico era stato affidato dagli odierni convenuti allo;
che un Parte_1 mandato era stato conferito solo all'agente immobiliare , titolare Controparte_5 dell'impresa individuale Euroinvest di , al fine di promuovere la Controparte_5 vendita del terreno edificabile;
che il suddetto agente si era in particolare impegnato
Pag. 8 di 17 Parte a “sviluppare sull'area, in collaborazione con lo studio di San Donà di Piave (VE) nella persona dell'Arch. un progetto immobiliare per edificare sul terreno oggetto di incarico CP_4 di vendita”, senza richiedere al venditore ulteriori compensi e rimborsi spese, sicché il predetto era l'unico soggetto nei cui confronti parte attrice doveva rivolgere le proprie pretese economiche con riferimento ai punti 14) e 15) della propria parcella allegata in giudizio.
I convenuti concludevano pertanto chiedendo, in via preliminare, la chiamata in manleva dell'agente immobiliare;
nel merito, in principalità, il Controparte_5 rigetto delle domande di parte attrice, mentre in via subordinata formulavano le seguenti conclusioni: “accertate le circostanze di cui in narrativa, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande della parte attrice, con riferimento alle voci da 1) a
13), oltre IVA 22%, della parcella già doc. 37 del fascicolo attoreo condannarsi l'Arch.
[...]
a manlevare e tenere indenne il SI. anche quale procuratore generale della CP_4 CP_1 madre, SI.ra , e del fratello, SI. , sino a concorrenza della somma CP_3 Controparte_2 di € 13.579,29, ovvero della diversa, maggiore o minore, somma che sarà accertata in corso di causa e/o ritenuta di giustizia e/o con valutazione equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, dalle somme riconosciute in favore dello;
Parte_1 accertate le circostanze di cui in narrativa, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande della parte attrice, con riferimento alle voci sub. 14) e 15), oltre IVA 22%, della parcella già doc. 37 del fascicolo attoreo, condannarsi l'agente immobiliare titolare Controparte_5 dell'impresa individuale Euroinvest di a manlevare e tenere indenne il SI. Controparte_5
anche quale procuratore generale della madre, SI.ra , e del fratello, CP_1 CP_3
SI. dalle somme tutte dovute per capitale ed interessi per le voci sub 14) e 15), Controparte_2 oltre IVA 22%, della parcella già doc. 37 del fascicolo attoreo ovvero dalla diversa, maggiore o minore, somma che sarà accertata in corso di causa e/o ritenuta di giustizia e/o con valutazione equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo”.
Si costituiva in giudizio anche l'arch. evidenziando che: era stato socio CP_4 fondatore dello;
che sul finire del 2017 i soci dello si Parte_1 Parte_1 erano riuniti e avevano concordato di sciogliere l'associazione professionale,
Pag. 9 di 17 stabilendo che, nelle more della predisposizione degli atti occorrenti, a partire da fine 2017 ciascuno di loro potesse aprire ed utilizzare una propria partita IVA personale;
che nel marzo del 2018 era stato allontanato dallo studio dagli altri membri;
che nell'agosto del 2018 gli altri soci avevano deliberato l'esclusione di esso convenuto, contemporaneamente accogliendo il recesso dell'associato arch. Parte_3
che i restanti soci avevano poi deciso di non sciogliere l'associazione; che
[...] non gli era mai stata corrisposta la quota di spettanza dei compensi maturati dallo per l'attività svolta nella fase antecedente la propria fuoriuscita dalla Parte_1 associazione professionale, né gli era stato restituito il conferimento iniziale;
che in relazione alle attività professionali oggetto di causa, esso convenuto non aveva ricevuto alcuna somma dai signori , avendo ricevuto la somma di € Controparte_6
6.000,00 dalla ditta “La Mansarda di Bagolin Maurizio” quale acconto per prestazioni in favore di tale ditta (personalmente pattuite tempo dopo che tutti i soci dello avevano concordato di non proseguire l'attività in forma Parte_1 associata); che esso convenuto era creditore dello , posto che non gli era Parte_1 stato restituito il conferimento iniziale di € 3.000,00, né gli era stata corrisposta la quota dei “compensi professionali maturati” alla data dell'esclusione dall'associazione, secondo quanto stabilito dall'atto costitutivo;
che, in particolare, la somma a lui spettante per i compensi maturati in relazione all'attività svolta nel 2018 sino all'esclusione ammontava ad € 25.514,33, importo a cui andava aggiunto quanto riscosso successivamente dallo per ulteriori corrispettivi di attività Parte_1 svolta nel periodo in cui egli faceva parte dell'associazione per la quota pari al 32%.
Il convenuto concludeva pertanto rassegnando le conclusioni trascritte in epigrafe.
All'esito dell'udienza di prima comparizione, con ordinanza di data 12.07.2025, il giudice autorizzava la chiamata in causa di Controparte_5
Si costituiva quindi in giudizio anche quest'ultimo chiedendo, per le motivazioni indicate in atti alle quali occorre fare rinvio per ragioni di sintesi, il rigetto della domanda di garanzia formulata nei suoi confronti, e domandando, in via riconvenzionale, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “accertato e dichiarato per i
Pag. 10 di 17 Per_ titoli dedotti che i signori e e hanno alienato il CP_1 Controparte_2 CP_3
20.01.2020 il terreno edificabile oggetto di incarico di mediazione al signor il Controparte_5
05.02.2016 condannare in solido tra loro e in proprio nonché Controparte_2 CP_3
quale erede di e di al pagamento della somma di € CP_1 Persona_1 Persona_2
€ 10.975,00 oltre all'iva se ed in quanto dovuta, o della maggiore o minor somma che risulterà in corso di causa, oltre interessi ex art. 1284 cod. civ. dal dovuto alla domanda giudiziale ed interessi ex art. 12844 cod. civ. dalla domanda al saldo”.
Alla successiva udienza del 09.01.2025 il procuratore di parte attrice insisteva per l'accoglimento delle istanze istruttorie svolte;
il procuratore dei convenuti CP_8
, invece, si riportava al contenuto degli atti difensivi insistendo per
[...]
l'accoglimento delle eccezioni preliminari e pregiudiziali svolte con le memorie ex art. 171-ter c.p.c.; il procuratore dell'arch. , a sua volta, si riportava al CP_4 contenuto dei propri atti chiedendo l'accoglimento delle proprie istanze istruttorie;
da ultimo, anche il procuratore del terzo chiamato richiamava i propri atti CP_5 difensivi instando per l'accoglimento delle istanze istruttorie formulate.
Con ordinanza di data 14.03.2025 il giudice, ritenuta l'opportunità di definire immediatamente la questione relativa alla eccezione formulata dalla parte attrice con la prima memoria ex art. 171-ter c.p.c. di inammissibilità della domanda riconvenzionale svolta dall'arch. in giudizio, fissava, visto l'art 187 c.p.c., CP_4 udienza di rimessione della causa in decisione al 27.05.2025, assegnando i termini di legge ex art. 189 c.p.c. In data 27.05.2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
****
Va esaminata in via preliminare l'eccezione formulata dalla parte attrice avente ad oggetto l'inammissibilità della domanda riconvenzionale proposta dall'arch.
[...]
, la quale risulta fondata nei termini che seguono. CP_4
Giova premettere che l'arch. ha chiesto in via riconvenzionale la condanna CP_4 dello al pagamento della somma di euro 50.000,00 (o la diversa somma Parte_1 maggiore o minore emergente all'esito del giudizio), oltre interessi ex art. 1284 c.c.,
Pag. 11 di 17 deducendo in sintesi: i) di essere stato socio fondatore dello;
ii) di Parte_1 essere stato successivamente escluso dalla associazione professionale;
iii) di vantare un credito nei confronti dello Studio di € 25.514,33 per i compensi maturati in relazione all'attività svolta nel 2018 sino alla sua esclusione, importo a cui, a suo dire, va aggiunta anche la quota a lui spettante, pari al 32%, di quant'altro successivamente riscosso dallo per ulteriori corrispettivi di attività Parte_1 svolte nel periodo in cui egli faceva parte dell'associazione professionale, per un ammontare complessivo quantificabile nel sopra citato importo.
Parte attrice nel prospettare la inammissibilità della dedotta pretesa ha evidenziato che la domanda riconvenzionale avversaria trae origine dal rapporto associativo intercorso tra gli ex associati dello e che, quindi, trattasi di controversia Parte_1 inerente e conseguente ai patti sociali deferita al giudizio di un arbitro unico stante la inequivocabile clausola arbitrale prevista dall'art. XVIII dello Statuto dell' . Parte_4
L'arch. , in replica alla dedotta eccezione, ha osservato che, poiché con l'atto CP_4 di citazione lo ha articolato nei confronti di esso convenuto una Parte_1 domanda di pagamento fondata proprio sul pregresso rapporto associativo, promuovendo una lite che in forza della clausola statutaria risultava devoluta in arbitri, la condotta processuale attorea implicherebbe la volontà di rinunziare all'eccezione di arbitrato.
Tale argomentazione difensiva tuttavia non coglie nel segno.
Mette conto osservare che la clausola di cui all'art. XVIII del contratto di costituzione dell'associazione professionale denominata “DPA Studio associato di architettura ed urbanistica” sottoscritto in data 25.04.2005 (doc.
1.a. fasc. attore) prevede quanto di seguito trascritto: “Qualsiasi controversia inerente e conseguente ai presentati patti sociali e loro successive modifiche ed ai rapporti che ne derivano, sarà deferita al giudizio di un arbitro unico irrituale il quale deciderà la controversia senza formalità di procedura
e con giudizio inappellabile. La designazione dell'arbitro deve avvenire con decisione unanime degli associati e qualora ciò non si verifichi, la designazione dell'arbitro verrà fatta dal Presidente
Pag. 12 di 17 dell'Ordine degli su istanza della parte più Controparte_9 diligente”.
La clausola in parola devolve dunque qualsiasi controversia tra gli associati inerente e conseguente ai patti sociali al giudizio di un arbitro unico irrituale.
L'arbitrato irrituale costituisce uno strumento di risoluzione contrattuale delle contestazioni insorte o che possono insorgere tra le parti in ordine a determinati rapporti giuridici, imperniato sull'affidamento a terzi del compito di ricercare una composizione amichevole, conciliante o transattiva. Poiché le parti si impegnano a considerare la decisione degli arbitri come espressione della loro volontà, il lodo irrituale ha natura negoziale ed è impugnabile ai sensi dell'art. 808-ter c.p.c.: ne consegue che la devoluzione in arbitrato irrituale di liti tra le parti, essendo un atto di investitura di un privato di una funzione normalmente attribuita all'organo giurisdizionale, non dà luogo ad una questione di rito inerente alla competenza o giurisdizione, ma ad una questione di merito riguardante la proponibilità stessa della domanda;
laddove, invece, sia previsto un arbitrato rituale la questione implica un problema di competenza e non di giurisdizione, atteso che l'attività degli arbitri rituali ha natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario
(così, da ultimo, Cass. Sez. Un. n. 23418/2020 e Cass. n. 21336/2018).
L'exceptio compromissi in ragione della convenzione di arbitrato (irrituale) deve essere proposta, (al pari dell'eccezione di arbitrato rituale) a pena di decadenza, nella comparsa di costituzione e risposta o comunque nella prima difesa utile laddove detta eccezione sia sollevata e prospettata in relazione ad una domanda riconvenzionale, ciò in quanto l'applicabilità dell'art. 819-ter c.p.c. non esclude che il regime di rilevazione della devoluzione della lite in arbitrato irrituale resti soggetto allo stesso regime dell'eccezione di arbitrato rituale da intendersi come eccezione di merito c.d. in senso stretto.
La pattuizione di un arbitrato rituale determina l'incompetenza del giudice ordinario a conoscere della domanda, mentre quella di arbitrato c.d. “irrituale” comporta soltanto l'improponibilità della medesima qualora la controparte sollevi ritualmente
Pag. 13 di 17 la relativa eccezione.
Nel caso di specie è sufficiente osservare che, al di là dell'improprio riferimento alla competenza, l'eccezione di arbitrato relativamente alla controversia promossa in via riconvenzionale dal convenuto (da riqualificarsi come eccezione di arbitrato irrituale)
è stata tempestivamente sollevata dalla parte attrice nella prima memoria ex art. 171- ter c.p.c..
Non vi è dubbio alcuno poi, attesa la portata generale della disposizione di cui all'art.
XVIII del contratto di costituzione dell'associazione professionale, che la domanda azionata in via riconvenzionale dall'arch. nel presente giudizio, che trae CP_4 origine proprio dal rapporto associativo intercorso tra gli ex associati e involge questioni inerenti il vincolo associativo e connesse ai patti sociali, abbia ad oggetto una controversia deferita dalle parti ad un arbitrato. D'altro canto, la stesso convenuto non ha contestato l'astratta devoluzione della pretesa da lui azionata in via riconvenzionale al giudizio di un arbitro, ma ha dedotto la rinuncia alla competenza arbitrale da parte dell'attore per comportamenti incompatibili con la volontà di avvalersi del compromesso.
Tale ultima difesa però non persuade, posto che, se è vero che lo strumento dell'arbitrato è alternativo e non esclusivo alla devoluzione della controversia alla giurisdizione ordinaria, con la conseguenza che adire l'autorità giudiziaria prima della devoluzione della controversia agli arbitri assume il valore di atto unilaterale di uno dei contraenti di rinuncia alla competenza arbitrale, non può tuttavia trascurarsi di considerare che, nel caso di specie, oggetto della pretesa dedotta dalla parte attrice è Parte la richiesta di pagamento delle prestazioni professionali svolte da nell'ambito del rapporto contrattuale intercorso con i convenuti e l'estensione Controparte_6 della domanda di pagamento nei confronti dell'arch. trae origine, non già CP_4 direttamente dai rapporti associativi o da questioni strettamente inerenti ai patti sociali, bensì dall'eccezione di pagamento (parziale) prospettata in sede stragiudiziale dai committenti-convenuti con cui hanno affermato di aver corrisposto, per le prestazioni professionali oggetto di causa, l'importo di euro 6.000,00 a favore del
Pag. 14 di 17 convenuto arch. . CP_4
In buona sostanza, la domanda attorea è circoscritta al rapporto contrattuale relativo alle prestazioni professionali eseguite a favore dei committenti e, Controparte_6 quanto alla posizione dell'arch. , è incentrata sulla ripetizione di somme CP_4 asseritamente percepite indebitamente dal predetto secondo le norme dell'indebito e in applicazione di quanto previsto dall'art. 1189, secondo comma, c.c.. E tanto basta, ad avviso di questo giudice, per escludere che la domanda proposta con l'atto di citazione dallo nei confronti dell'arch. rientri anch'essa tra quelle Parte_1 CP_4 deferibili al giudizio arbitrale in forza della clausola del contratto associativo e che, in ogni caso, da essa possa essere desunta “l'irretrattabile volontà di rinunciare alla clausola arbitrale rispetto alla complessiva questione del dare/avere tra l'associazione e l'ex associato”.
Ma anche a voler opinare diversamente, ammettendo astrattamente che la pretesa articolata nel presente giudizio dalla parte attrice contro il convenuto arch. CP_4 involga una controversia devoluta al giudizio arbitrale, una eventuale rinuncia tacita ad avvalersi della eccezione di arbitrato può al più riguardare solamente la controversia che l'attore stesso ha sottoposto alla cognizione del giudice ordinario, Parte che è circoscritta all'accertamento del corrispettivo spettante a per le prestazioni professionali svolte a favore dei signori , profilo che – Controparte_6 come persuasivamente evidenziato dalla difesa attorea – “nulla ha a che vedere con la complessità dei rapporti dare/avere intercorsi tra l'associazione professionale e l'ex associato arch. , che lo non ha inteso voler trattare in questa CP_4 Parte_1 sede”.
A questa stregua, una eventuale esclusione della competenza arbitrale può essere affermata limitatamente alla pretesa attivata in giudizio di pagamento delle prestazioni professionali dedotte con la domanda attorea, restando invece valida per tutte le altre questioni inerenti e conseguenti ai patti sociali sollevate in via riconvenzionale dal convenuto arch. , attesa la tempestiva eccezione di CP_4 compromesso sollevata dallo (in questa direzione, la stessa Corte di Parte_1
Cassazione, con la pronuncia n. 3464/2015, ha chiarito che la rinunzia ad avvalersi
Pag. 15 di 17 di una clausola compromissoria in occasione di una controversia insorta tra i contraenti “non implica, di per sé, una definitiva e complessiva abdicazione alla stessa in relazione ad ogni altra controversia, a meno che le parti - con accordo la cui validità presuppone il rispetto delle condizioni di forma e di sostanza proprie di un patto risolutivo degli effetti del patto compromissorio - non abbiano rinunziato definitivamente alla clausola compromissoria nel suo complesso” ).
Per il complesso di ragioni svolte l'eccezione di arbitrato prospettata dalla parte attrice va accolta, con la conseguenza che va dichiarata l'improponibilità della domanda riconvenzionale dell'arch. , per essere la stessa devoluta alla CP_4 cognizione della competenza arbitrale.
Va disposta la prosecuzione del giudizio in relazione alle restanti domande formulate dalle parti come da separata ordinanza.
Nulla va stabilito in punto di spese di lite, considerato che le spese relative al rapporto processuale tra la parte attrice e il convenuto arch. vanno CP_4 regolamentate unitariamente in relazione a tutte le domande cumulativamente proposte tra le parti, alla luce degli esiti delle stesse, sicché ogni statuizione va assunta con la decisione definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, non definitivamente pronunciando nella causa n.
17871/2023 R.G. promossa da Parte_1
contro , ,
[...] CP_1 Controparte_2
, nonché contro l'arch. , con la chiamata in causa di CP_3 CP_4 così provvede: Controparte_5
- dichiara improponibile la domanda riconvenzionale articolata in giudizio dal convenuto arch. nei confronti della parte attrice, per le ragioni di CP_4 cui alla parte motiva della presente decisione;
- dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza.
Venezia, così deciso in data 23.09.2025.
Pag. 16 di 17 Il Giudice
dott. Matteo Del Vesco
Pag. 17 di 17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
N. 17871/2023 R.G.
Il Tribunale, nella persona del giudice unico, dott. Matteo Del Vesco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa iscritta al N. 17871/2023 R.G. promossa da:
(c.f. Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e P.IVA_1 difeso dall'avv. BATTAGLIA NICOLA e dall'avv. CIVIDINO ERICA;
attore
contro
(c.f. ), anche in qualità di procuratore CP_1 C.F._1 generale di (c.f. ) e di Controparte_2 C.F._2 [...]
(c.f. , rappresentati e difesi dall'avv. COGONI CP_3 C.F._3
ROBERTO e dall'avv. COPPOLA GIORGIO;
convenuti nonché contro arch. (c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. CP_4 C.F._4
DE GOTTARDO LUCA;
convenuto con la chiamata in causa di
(C.F. ), quale titolare della ditta Controparte_5 C.F._5
individuale EUROINVEST di DE PICCOLI PAOLO, rappresentato e difeso dall'avv. BIANCHIN MARIA GRAZIA;
terzo chiamato
CONCLUSIONI
I Procuratori di parte attrice hanno così concluso:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione reietta e disattesa, per le ragioni di cui in premessa, così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE: accertata e dichiarata l'operatività della clausola arbitrale prevista dall'art. XVIII dello Statuto dell'associazione professionale DPA, dichiarare l'incompetenza del giudice adito a decidere la domanda riconvenzionale svolta dall'Arch. nei confronti dello CP_4
. Parte_1
Nel merito:
- IN VIA PRINCIPALE: accertato e dichiarato che lo Parte_1
, nella persona del legale rappresentante dott. Urb. è creditore
[...] Parte_2
– a titolo contrattuale o anche eventualmente ex art. 2041 c.c. – di CP_1 CP_2
della somma complessiva di €.45.261,95 per le prestazioni professionali di
[...] CP_3 cui ai punti da 1 a 15 della parcella già doc. 37 fascicolo attoreo svolte in loro favore, condannare
al pagamento, in solido tra loro, in favore dello CP_1 Controparte_2 CP_3
, nella persona del legale rappresentante arch. Parte_1
della somma di 45.261,95 o la diversa somma maggiore o minore che risulterà Parte_2 dovuta, oltre interessi ex art. 1284 I comma, c.c. dal dovuto alla domanda giudiziale ed interessi
Pag. 2 di 17 ex art. 1284 IV comma c.c. dalla domanda al saldo;
con estensione della domanda sopra formulata nei confronti del terzo chiamato Controparte_5 relativamente alla condanna al pagamento del corrispettivo delle prestazioni professionali relative ai punti 14 e 15 della parcella già doc. 37 fascicolo parte attrice, pari ad €.15.000,00 oltre oneri previdenziali (4%) e iva (22%) o la diversa somma maggiore o minore che risulterà dovuta, oltre interessi ex art. 1284 I comma, c.c. dal dovuto alla domanda giudiziale ed interessi ex art. 1284
IV comma c.c. dalla domanda al saldo;
accertato e dichiarato che in data 22.01.2018 l'Arch. ha incassato e trattenuto CP_4 indebitamente €.6.000,00 a danno dello , in violazione dell'art. VII e/o dell'art. Parte_1
XIX o dello Statuto associativo, condannare l'Arch. al pagamento in favore dello CP_4 [...]
, nella persona del legale rappresentante arch. Parte_1
della somma di €.6.000,00 o la diversa somma maggiore o minore che risulterà Parte_2 dovuta, oltre interessi ex art. 1284 I comma, c.c. dal dovuto alla domanda giudiziale ed interessi ex art. 1284 IV comma c.c. dalla domanda al saldo;
- IN VIA SUBORDINATA: accertato e dichiarato che lo Parte_1
, nella persona del legale rappresentante dott. Urb. ha eseguito
[...] Parte_2 le prestazioni professionali di cui in premessa a favore dei signori CP_1 Controparte_2
per un valore complessivo delle prestazioni professionali pari ad €.45.261,95, o la CP_3 diversa somma maggiore o minore che risulterà dovuta, in ipotesi di accertamento di estinzione totale o parziale dell'obbligazione di pagamento relativa alle suddette prestazioni, mediante pagamenti effettuati dai convenuti all'Arch. e da questo trattenuti, accertata e CP_4 dichiarata l'indebita percezione ai danni dello , condannare l'Arch. alla Parte_1 CP_4 restituzione a parte attrice di tutte le somme indebitamente percepite oltre interessi dal giorno del ricevimento al saldo e condannare e al pagamento CP_1 Controparte_2 CP_3 in favore dello , nella persona del legale Parte_1 rappresentante dott. Urb. del credito residuo che risulterà dovuto, anche Parte_2 eventualmente a titolo di indennità ex art. 2041 c.c., oltre interessi ex art. 1284 I comma, c.c. dal dovuto alla domanda giudiziale ed interessi ex art. 1284 IV comma c.c. dalla domanda al saldo.
- in via subordinata, in denegata ipotesi di rigetto dell'eccezione preliminare svolta da parte attrice e
Pag. 3 di 17 ammissione della domanda riconvenzionale svolta dall'Arch. compensare ogni e qualsivoglia CP_4 somma dovese esser accertata dovuta all'Arch. dallo con il maggior credito CP_4 Parte_1 vantato da parte attrice nei confronti dell'Arch. CP_4
- Spese e competenze dell'instaurando giudizio, oltre al 15% per spese generali, integralmente rifusi.
IN VIA ISTRUTTORIA …”
I Procuratori dei convenuti , , hanno CP_1 Controparte_2 CP_3 così concluso:
“ Nel merito, in principalità: accertate le circostanze di cui in narrativa degli scritti difensivi in atti, per l'effetto respingersi le domande di parte attrice e del terzo chiamato in via riconvenzionale, quest'ultima da rigettarsi quanto a e nonché da dichiararsi CP_3 Controparte_2 inammissibile ovvero da rigettarsi nei confronti di in qualità di erede di CP_1 Per_1
e Condannarsi il terzo chiamato titolare dell'impresa
[...] Persona_2 Controparte_5 individuale Euroinvest di al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. da liquidarsi Controparte_5 in via equitativa. Competenze professionali, spese forfetarie e anticipazioni integralmente rifuse.
Nel merito, in via subordinata: accertate le circostanze di cui in narrativa degli scritti difensivi in atti, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande della parte attrice, con riferimento alle voci da 1) a 13), oltre IVA 22%, della parcella già doc. 37 del fascicolo attoreo condannarsi l'Arch. a manlevare e tenere indenne il SI. anche quale CP_4 CP_1 procuratore generale della madre, SI.ra , e del fratello, SI. , sino a CP_3 Controparte_2 concorrenza della somma di € 13.579,29, ovvero della diversa, maggiore o minore, somma che sarà accertata in corso di causa e/o ritenuta di giustizia e/o con valutazione equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, dalle somme riconosciute in favore dello
[...]
; accertate le circostanze di cui in narrativa degli scritti difensivi in atti, nella Parte_1 denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande della parte attrice, con riferimento alle voci sub. 14) e 15), oltre IVA 22%, della parcella già doc. 37 del fascicolo attoreo, condannarsi l'agente immobiliare titolare dell'impresa individuale Euroinvest di Controparte_5
a manlevare e tenere indenne il SI. anche quale procuratore Controparte_5 CP_1 generale della madre, SI.ra , e del fratello, SI. dalle somme tutte CP_3 Controparte_2
Pag. 4 di 17 dovute per capitale ed interessi per le voci sub 14) e 15), oltre IVA 22%, della parcella già doc.
37 del fascicolo attoreo ovvero dalla diversa, maggiore o minore, somma che sarà accertata in corso di causa e/o ritenuta di giustizia e/o con valutazione equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. Respingersi la domanda del terzo chiamato in via riconvenzionale, da rigettarsi quanto a e nonché da dichiararsi inammissibile CP_3 Controparte_2 ovvero da rigettarsi nei confronti di in qualità di erede di e CP_1 Persona_1
Persona_2
Condannarsi il terzo chiamato titolare dell'impresa individuale Euroinvest di Controparte_5 [...]
al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. da liquidarsi in via equitativa. CP_5
Competenze professionali, spese forfetarie e anticipazioni integralmente rifuse e/o compensate con la parte attrice. Competenze professionali, spese forfetarie e anticipazioni integralmente rifuse dal convenuto Arch. e dal terzo chiamato. CP_4
In via istruttoria: …”
Il Procuratore dell'arch. ha così concluso: CP_4
“Disattesa ogni avversaria domanda, eccezione e/o istanza:
A) NEL MERITO: In via principale: Per le causali esposte e/o per quelle eventualmente emergenti, rigettarsi ogni domanda formulata dall'attore e dagli altri convenuti nei confronti dell'odierno deducente arch. in quanto infondata e/o con la migliore motivazione. CP_4
In via riconvenzionale: Operata ogni eventuale compensazione del caso, per le causali esposte e/o per quelle eventualmente emergenti, previo ogni accertamento del caso, condannarsi lo
[...]
, in persona del legale rappresentante, a pagare in Parte_1 favore dell'arch. l'importo di € 50.000,00 (e/o il diverso importo, maggiore o minore, CP_4 emergente all'esito del giudizio e/o ritenuto di giustizia), oltre interessi ex art. 1284 comma 4 cc dalla domanda al saldo. In ogni caso: Spese legali integralmente rifuse.”.
Il Procuratore del terzo chiamato ha così concluso: Controparte_5
“Voglia il Tribunale adito disattesa ogni diversa e contraria istanza ed eccezione
In via principale: respingere per i titoli dedotti la domanda di garanzia e in ogni caso accertato e
Pag. 5 di 17 dichiarato che non ha sottoscritto l'incarico all'immobiliare di mediazione CP_1 CP_5 per la vendita di terreno edificabile del 05.02.2016 rigettare la domanda di garanzia dallo stesso formulata con conseguente condanna dello stesso alle spese legali giuste note e al risarcimento dei danni ex art 96 cpc da liquidarsi in via equitativa;
Per_ In via riconvenzionale: Accertato e dichiarato per i titoli dedotti che i signori e CP_1
e hanno alienato il 20.01.2020 il terreno edificabile oggetto di Controparte_2 CP_3 incarico di mediazione al signor il 05.02.2016 condannare in solido tra loro Controparte_5
e in proprio nonché quale erede di Controparte_2 CP_3 CP_1 Per_1
e di al pagamento della somma di € € 10.975,00 oltre all'iva se ed in
[...] Persona_2 quanto dovuta, o della maggiore o minor somma che risulterà in corso di causa, oltre interessi ex art. 12841 cod. civ. dal dovuto alla domanda giudiziale ed interessi ex art. 12844 cod. civ. dalla domanda al saldo;
In ogni caso: Spese e onorari, tasse di registrazione sentenza, interamente rifusi.
In via istruttoria: …”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione lo Parte_1 conveniva in giudizio i signori , e , CP_1 CP_3 Controparte_2 chiedendo la loro condanna al pagamento della somma di € 45.261,95, a titolo di compensi ad esso spettanti per prestazioni professionali eseguite, nonché l'architetto per sentirlo condannare alla restituzione delle somme che erano state a CP_4 lui corrisposte in costanza del rapporto associativo con lo dai predetti Parte_1 convenuti a titolo di pagamento per le medesime prestazioni professionali.
La parte attrice, in particolare, deduceva: di aver prestato la propria opera professionale in favore dei convenuti , , CP_1 Controparte_2 CP_3
, (deceduto nel giugno 2019, il quale assumeva di fatto il ruolo
[...] Persona_1 di referente principale tra i committenti) e (deceduto nel mese di Persona_2 agosto 2021); che tale prestazione era stata fornita dallo Studio per mezzo dei propri professionisti, in particolare tramite l'associato arch. , il quale aveva CP_4
Pag. 6 di 17 operato all'interno dell'associazione dalla data di costituzione sino al 06.08.2018; che oggetto della prestazione era il progetto di “ampliamento Piano Casa” di un fabbricato esistente di proprietà dei signori e , sito nel Comune di CP_1 CP_3
Noventa di Piave (VE) in Via Guaiane, per la realizzazione di un edificio unifamiliare nonché il progetto di massima e definitivo di un complesso residenziale costituito da un edificio con nove unità familiari, due edifici bifamiliari e quattro monofamiliari;
che per tale attività di progettazione non le era stato corrisposto alcun compenso;
che i convenuti avevano dichiarato che in relazione alle predette prestazioni essi si erano sempre e solo interfacciati con l'arch. , ammettendo CP_4 anche di aver eseguito pagamenti a favore di quest'ultimo per la somma di €
6.000,00; che, tuttavia, l'arch. all'epoca dello svolgimento delle prestazioni CP_4 non operava come singolo professionista, ma nell'ambito dell'associazione Parte professionale;
che di un tanto i signori non potevano non Controparte_6 esserne consapevoli, atteso che tutta la documentazione relativa alle pratiche edilizie
(comprese le tavole progettuali firmate dagli stessi convenuti) riportava il logo Parte dell'associazione , l'indirizzo della sede dello Studio associato, con relativi recapiti telefoni e fax, nonché la partita IVA dello Studio medesimo;
che qualora i sig.ri avessero effettivamente corrisposto in data 23.01.2018 Controparte_6
l'importo di € 6.000,00 all'arch. , l'incasso della somma da parte di CP_4 quest'ultimo doveva ritenersi avvenuto in costanza di vincolo associativo, sicché lo aveva diritto a ricevere dal predetto la restituzione della somma Parte_1 illegittimamente incamerata.
Parte attrice, pertanto, rassegnava le seguenti conclusioni: “- accertato e dichiarato che lo
, nella persona del legale rappresentante dott. Parte_1
è creditore di della somma Controparte_7 CP_1 Controparte_2 CP_3 complessiva di €.45.261,95 per le prestazioni professionali di cui in premessa svolte in loro favore, condannare al pagamento, in solido tra loro, in CP_1 Controparte_2 CP_3 favore dello , nella persona del legale Parte_1 rappresentante arch. della somma di 45.261,95 o la diversa somma maggiore o Parte_2
Pag. 7 di 17 minore che risulterà dovuta, oltre interessi ex art. 1284 I comma, c.c. dal dovuto alla domanda giudiziale ed interessi ex art. 1284 IV comma c.c. dalla domanda al saldo;
- in via alternativa, accertato e dichiarato che lo , nella persona Parte_1 del legale rappresentante dott. Urb. ha eseguito le prestazioni professionali di cui Parte_2 in premessa a favore dei signori per un valore CP_1 Controparte_2 CP_3 complessivo delle prestazioni professionali pari ad €.45.261,95, o la diversa somma maggiore o minore che risulterà dovuta, in ipotesi di accertamento di estinzione totale o parziale dell'obbligazione di pagamento relativa alle suddette prestazioni, mediante pagamenti effettuati dai convenuti all'Arch. e da questo trattenuti, accertata e dichiarata l'indebita percezione CP_4 ai danni dello , condannare l'Arch. alla restituzione a parte attrice di tutte le Parte_1 CP_4 somme indebitamente percepite oltre interessi dal giorno del ricevimento al saldo e condannare
e al pagamento in favore dello CP_1 Controparte_2 CP_3 [...]
, nella persona del legale rappresentante dott. Parte_1 Controparte_7
del credito residuo che risulterà dovuto, oltre interessi ex art. 1284 I comma, c.c. dal dovuto
[...] alla domanda giudiziale ed interessi ex art. 1284 IV comma c.c. dalla domanda al saldo.- Spese e competenze dell'instaurando giudizio, oltre al 15% per spese generali, integralmente rifusi”.
Il convenuto , anche quale procuratore generale di CP_1 Controparte_2
e , si costituiva in giudizio contestando la pretesa attorea, deducendo in CP_3 particolare: che, in merito alle pretese concernenti l'attività professionale svolta dallo in relazione ad un fabbricato per la realizzazione di un Parte_1 edificio unifamiliare nel Comune di Noventa di Piave (VE), ogni rapporto era stato intrattenuto solo ed esclusivamente con l'arch. dal defunto fratello CP_4 Per_1
; che, invece, in merito alle pretese concernenti l'attività professionale
[...] svolta in relazione ad un complesso residenziale da realizzare su un terreno di proprietà dei convenuti nel medesimo Comune di Noventa di Piave (VE) alcun incarico era stato affidato dagli odierni convenuti allo;
che un Parte_1 mandato era stato conferito solo all'agente immobiliare , titolare Controparte_5 dell'impresa individuale Euroinvest di , al fine di promuovere la Controparte_5 vendita del terreno edificabile;
che il suddetto agente si era in particolare impegnato
Pag. 8 di 17 Parte a “sviluppare sull'area, in collaborazione con lo studio di San Donà di Piave (VE) nella persona dell'Arch. un progetto immobiliare per edificare sul terreno oggetto di incarico CP_4 di vendita”, senza richiedere al venditore ulteriori compensi e rimborsi spese, sicché il predetto era l'unico soggetto nei cui confronti parte attrice doveva rivolgere le proprie pretese economiche con riferimento ai punti 14) e 15) della propria parcella allegata in giudizio.
I convenuti concludevano pertanto chiedendo, in via preliminare, la chiamata in manleva dell'agente immobiliare;
nel merito, in principalità, il Controparte_5 rigetto delle domande di parte attrice, mentre in via subordinata formulavano le seguenti conclusioni: “accertate le circostanze di cui in narrativa, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande della parte attrice, con riferimento alle voci da 1) a
13), oltre IVA 22%, della parcella già doc. 37 del fascicolo attoreo condannarsi l'Arch.
[...]
a manlevare e tenere indenne il SI. anche quale procuratore generale della CP_4 CP_1 madre, SI.ra , e del fratello, SI. , sino a concorrenza della somma CP_3 Controparte_2 di € 13.579,29, ovvero della diversa, maggiore o minore, somma che sarà accertata in corso di causa e/o ritenuta di giustizia e/o con valutazione equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, dalle somme riconosciute in favore dello;
Parte_1 accertate le circostanze di cui in narrativa, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande della parte attrice, con riferimento alle voci sub. 14) e 15), oltre IVA 22%, della parcella già doc. 37 del fascicolo attoreo, condannarsi l'agente immobiliare titolare Controparte_5 dell'impresa individuale Euroinvest di a manlevare e tenere indenne il SI. Controparte_5
anche quale procuratore generale della madre, SI.ra , e del fratello, CP_1 CP_3
SI. dalle somme tutte dovute per capitale ed interessi per le voci sub 14) e 15), Controparte_2 oltre IVA 22%, della parcella già doc. 37 del fascicolo attoreo ovvero dalla diversa, maggiore o minore, somma che sarà accertata in corso di causa e/o ritenuta di giustizia e/o con valutazione equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo”.
Si costituiva in giudizio anche l'arch. evidenziando che: era stato socio CP_4 fondatore dello;
che sul finire del 2017 i soci dello si Parte_1 Parte_1 erano riuniti e avevano concordato di sciogliere l'associazione professionale,
Pag. 9 di 17 stabilendo che, nelle more della predisposizione degli atti occorrenti, a partire da fine 2017 ciascuno di loro potesse aprire ed utilizzare una propria partita IVA personale;
che nel marzo del 2018 era stato allontanato dallo studio dagli altri membri;
che nell'agosto del 2018 gli altri soci avevano deliberato l'esclusione di esso convenuto, contemporaneamente accogliendo il recesso dell'associato arch. Parte_3
che i restanti soci avevano poi deciso di non sciogliere l'associazione; che
[...] non gli era mai stata corrisposta la quota di spettanza dei compensi maturati dallo per l'attività svolta nella fase antecedente la propria fuoriuscita dalla Parte_1 associazione professionale, né gli era stato restituito il conferimento iniziale;
che in relazione alle attività professionali oggetto di causa, esso convenuto non aveva ricevuto alcuna somma dai signori , avendo ricevuto la somma di € Controparte_6
6.000,00 dalla ditta “La Mansarda di Bagolin Maurizio” quale acconto per prestazioni in favore di tale ditta (personalmente pattuite tempo dopo che tutti i soci dello avevano concordato di non proseguire l'attività in forma Parte_1 associata); che esso convenuto era creditore dello , posto che non gli era Parte_1 stato restituito il conferimento iniziale di € 3.000,00, né gli era stata corrisposta la quota dei “compensi professionali maturati” alla data dell'esclusione dall'associazione, secondo quanto stabilito dall'atto costitutivo;
che, in particolare, la somma a lui spettante per i compensi maturati in relazione all'attività svolta nel 2018 sino all'esclusione ammontava ad € 25.514,33, importo a cui andava aggiunto quanto riscosso successivamente dallo per ulteriori corrispettivi di attività Parte_1 svolta nel periodo in cui egli faceva parte dell'associazione per la quota pari al 32%.
Il convenuto concludeva pertanto rassegnando le conclusioni trascritte in epigrafe.
All'esito dell'udienza di prima comparizione, con ordinanza di data 12.07.2025, il giudice autorizzava la chiamata in causa di Controparte_5
Si costituiva quindi in giudizio anche quest'ultimo chiedendo, per le motivazioni indicate in atti alle quali occorre fare rinvio per ragioni di sintesi, il rigetto della domanda di garanzia formulata nei suoi confronti, e domandando, in via riconvenzionale, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “accertato e dichiarato per i
Pag. 10 di 17 Per_ titoli dedotti che i signori e e hanno alienato il CP_1 Controparte_2 CP_3
20.01.2020 il terreno edificabile oggetto di incarico di mediazione al signor il Controparte_5
05.02.2016 condannare in solido tra loro e in proprio nonché Controparte_2 CP_3
quale erede di e di al pagamento della somma di € CP_1 Persona_1 Persona_2
€ 10.975,00 oltre all'iva se ed in quanto dovuta, o della maggiore o minor somma che risulterà in corso di causa, oltre interessi ex art. 1284 cod. civ. dal dovuto alla domanda giudiziale ed interessi ex art. 12844 cod. civ. dalla domanda al saldo”.
Alla successiva udienza del 09.01.2025 il procuratore di parte attrice insisteva per l'accoglimento delle istanze istruttorie svolte;
il procuratore dei convenuti CP_8
, invece, si riportava al contenuto degli atti difensivi insistendo per
[...]
l'accoglimento delle eccezioni preliminari e pregiudiziali svolte con le memorie ex art. 171-ter c.p.c.; il procuratore dell'arch. , a sua volta, si riportava al CP_4 contenuto dei propri atti chiedendo l'accoglimento delle proprie istanze istruttorie;
da ultimo, anche il procuratore del terzo chiamato richiamava i propri atti CP_5 difensivi instando per l'accoglimento delle istanze istruttorie formulate.
Con ordinanza di data 14.03.2025 il giudice, ritenuta l'opportunità di definire immediatamente la questione relativa alla eccezione formulata dalla parte attrice con la prima memoria ex art. 171-ter c.p.c. di inammissibilità della domanda riconvenzionale svolta dall'arch. in giudizio, fissava, visto l'art 187 c.p.c., CP_4 udienza di rimessione della causa in decisione al 27.05.2025, assegnando i termini di legge ex art. 189 c.p.c. In data 27.05.2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
****
Va esaminata in via preliminare l'eccezione formulata dalla parte attrice avente ad oggetto l'inammissibilità della domanda riconvenzionale proposta dall'arch.
[...]
, la quale risulta fondata nei termini che seguono. CP_4
Giova premettere che l'arch. ha chiesto in via riconvenzionale la condanna CP_4 dello al pagamento della somma di euro 50.000,00 (o la diversa somma Parte_1 maggiore o minore emergente all'esito del giudizio), oltre interessi ex art. 1284 c.c.,
Pag. 11 di 17 deducendo in sintesi: i) di essere stato socio fondatore dello;
ii) di Parte_1 essere stato successivamente escluso dalla associazione professionale;
iii) di vantare un credito nei confronti dello Studio di € 25.514,33 per i compensi maturati in relazione all'attività svolta nel 2018 sino alla sua esclusione, importo a cui, a suo dire, va aggiunta anche la quota a lui spettante, pari al 32%, di quant'altro successivamente riscosso dallo per ulteriori corrispettivi di attività Parte_1 svolte nel periodo in cui egli faceva parte dell'associazione professionale, per un ammontare complessivo quantificabile nel sopra citato importo.
Parte attrice nel prospettare la inammissibilità della dedotta pretesa ha evidenziato che la domanda riconvenzionale avversaria trae origine dal rapporto associativo intercorso tra gli ex associati dello e che, quindi, trattasi di controversia Parte_1 inerente e conseguente ai patti sociali deferita al giudizio di un arbitro unico stante la inequivocabile clausola arbitrale prevista dall'art. XVIII dello Statuto dell' . Parte_4
L'arch. , in replica alla dedotta eccezione, ha osservato che, poiché con l'atto CP_4 di citazione lo ha articolato nei confronti di esso convenuto una Parte_1 domanda di pagamento fondata proprio sul pregresso rapporto associativo, promuovendo una lite che in forza della clausola statutaria risultava devoluta in arbitri, la condotta processuale attorea implicherebbe la volontà di rinunziare all'eccezione di arbitrato.
Tale argomentazione difensiva tuttavia non coglie nel segno.
Mette conto osservare che la clausola di cui all'art. XVIII del contratto di costituzione dell'associazione professionale denominata “DPA Studio associato di architettura ed urbanistica” sottoscritto in data 25.04.2005 (doc.
1.a. fasc. attore) prevede quanto di seguito trascritto: “Qualsiasi controversia inerente e conseguente ai presentati patti sociali e loro successive modifiche ed ai rapporti che ne derivano, sarà deferita al giudizio di un arbitro unico irrituale il quale deciderà la controversia senza formalità di procedura
e con giudizio inappellabile. La designazione dell'arbitro deve avvenire con decisione unanime degli associati e qualora ciò non si verifichi, la designazione dell'arbitro verrà fatta dal Presidente
Pag. 12 di 17 dell'Ordine degli su istanza della parte più Controparte_9 diligente”.
La clausola in parola devolve dunque qualsiasi controversia tra gli associati inerente e conseguente ai patti sociali al giudizio di un arbitro unico irrituale.
L'arbitrato irrituale costituisce uno strumento di risoluzione contrattuale delle contestazioni insorte o che possono insorgere tra le parti in ordine a determinati rapporti giuridici, imperniato sull'affidamento a terzi del compito di ricercare una composizione amichevole, conciliante o transattiva. Poiché le parti si impegnano a considerare la decisione degli arbitri come espressione della loro volontà, il lodo irrituale ha natura negoziale ed è impugnabile ai sensi dell'art. 808-ter c.p.c.: ne consegue che la devoluzione in arbitrato irrituale di liti tra le parti, essendo un atto di investitura di un privato di una funzione normalmente attribuita all'organo giurisdizionale, non dà luogo ad una questione di rito inerente alla competenza o giurisdizione, ma ad una questione di merito riguardante la proponibilità stessa della domanda;
laddove, invece, sia previsto un arbitrato rituale la questione implica un problema di competenza e non di giurisdizione, atteso che l'attività degli arbitri rituali ha natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario
(così, da ultimo, Cass. Sez. Un. n. 23418/2020 e Cass. n. 21336/2018).
L'exceptio compromissi in ragione della convenzione di arbitrato (irrituale) deve essere proposta, (al pari dell'eccezione di arbitrato rituale) a pena di decadenza, nella comparsa di costituzione e risposta o comunque nella prima difesa utile laddove detta eccezione sia sollevata e prospettata in relazione ad una domanda riconvenzionale, ciò in quanto l'applicabilità dell'art. 819-ter c.p.c. non esclude che il regime di rilevazione della devoluzione della lite in arbitrato irrituale resti soggetto allo stesso regime dell'eccezione di arbitrato rituale da intendersi come eccezione di merito c.d. in senso stretto.
La pattuizione di un arbitrato rituale determina l'incompetenza del giudice ordinario a conoscere della domanda, mentre quella di arbitrato c.d. “irrituale” comporta soltanto l'improponibilità della medesima qualora la controparte sollevi ritualmente
Pag. 13 di 17 la relativa eccezione.
Nel caso di specie è sufficiente osservare che, al di là dell'improprio riferimento alla competenza, l'eccezione di arbitrato relativamente alla controversia promossa in via riconvenzionale dal convenuto (da riqualificarsi come eccezione di arbitrato irrituale)
è stata tempestivamente sollevata dalla parte attrice nella prima memoria ex art. 171- ter c.p.c..
Non vi è dubbio alcuno poi, attesa la portata generale della disposizione di cui all'art.
XVIII del contratto di costituzione dell'associazione professionale, che la domanda azionata in via riconvenzionale dall'arch. nel presente giudizio, che trae CP_4 origine proprio dal rapporto associativo intercorso tra gli ex associati e involge questioni inerenti il vincolo associativo e connesse ai patti sociali, abbia ad oggetto una controversia deferita dalle parti ad un arbitrato. D'altro canto, la stesso convenuto non ha contestato l'astratta devoluzione della pretesa da lui azionata in via riconvenzionale al giudizio di un arbitro, ma ha dedotto la rinuncia alla competenza arbitrale da parte dell'attore per comportamenti incompatibili con la volontà di avvalersi del compromesso.
Tale ultima difesa però non persuade, posto che, se è vero che lo strumento dell'arbitrato è alternativo e non esclusivo alla devoluzione della controversia alla giurisdizione ordinaria, con la conseguenza che adire l'autorità giudiziaria prima della devoluzione della controversia agli arbitri assume il valore di atto unilaterale di uno dei contraenti di rinuncia alla competenza arbitrale, non può tuttavia trascurarsi di considerare che, nel caso di specie, oggetto della pretesa dedotta dalla parte attrice è Parte la richiesta di pagamento delle prestazioni professionali svolte da nell'ambito del rapporto contrattuale intercorso con i convenuti e l'estensione Controparte_6 della domanda di pagamento nei confronti dell'arch. trae origine, non già CP_4 direttamente dai rapporti associativi o da questioni strettamente inerenti ai patti sociali, bensì dall'eccezione di pagamento (parziale) prospettata in sede stragiudiziale dai committenti-convenuti con cui hanno affermato di aver corrisposto, per le prestazioni professionali oggetto di causa, l'importo di euro 6.000,00 a favore del
Pag. 14 di 17 convenuto arch. . CP_4
In buona sostanza, la domanda attorea è circoscritta al rapporto contrattuale relativo alle prestazioni professionali eseguite a favore dei committenti e, Controparte_6 quanto alla posizione dell'arch. , è incentrata sulla ripetizione di somme CP_4 asseritamente percepite indebitamente dal predetto secondo le norme dell'indebito e in applicazione di quanto previsto dall'art. 1189, secondo comma, c.c.. E tanto basta, ad avviso di questo giudice, per escludere che la domanda proposta con l'atto di citazione dallo nei confronti dell'arch. rientri anch'essa tra quelle Parte_1 CP_4 deferibili al giudizio arbitrale in forza della clausola del contratto associativo e che, in ogni caso, da essa possa essere desunta “l'irretrattabile volontà di rinunciare alla clausola arbitrale rispetto alla complessiva questione del dare/avere tra l'associazione e l'ex associato”.
Ma anche a voler opinare diversamente, ammettendo astrattamente che la pretesa articolata nel presente giudizio dalla parte attrice contro il convenuto arch. CP_4 involga una controversia devoluta al giudizio arbitrale, una eventuale rinuncia tacita ad avvalersi della eccezione di arbitrato può al più riguardare solamente la controversia che l'attore stesso ha sottoposto alla cognizione del giudice ordinario, Parte che è circoscritta all'accertamento del corrispettivo spettante a per le prestazioni professionali svolte a favore dei signori , profilo che – Controparte_6 come persuasivamente evidenziato dalla difesa attorea – “nulla ha a che vedere con la complessità dei rapporti dare/avere intercorsi tra l'associazione professionale e l'ex associato arch. , che lo non ha inteso voler trattare in questa CP_4 Parte_1 sede”.
A questa stregua, una eventuale esclusione della competenza arbitrale può essere affermata limitatamente alla pretesa attivata in giudizio di pagamento delle prestazioni professionali dedotte con la domanda attorea, restando invece valida per tutte le altre questioni inerenti e conseguenti ai patti sociali sollevate in via riconvenzionale dal convenuto arch. , attesa la tempestiva eccezione di CP_4 compromesso sollevata dallo (in questa direzione, la stessa Corte di Parte_1
Cassazione, con la pronuncia n. 3464/2015, ha chiarito che la rinunzia ad avvalersi
Pag. 15 di 17 di una clausola compromissoria in occasione di una controversia insorta tra i contraenti “non implica, di per sé, una definitiva e complessiva abdicazione alla stessa in relazione ad ogni altra controversia, a meno che le parti - con accordo la cui validità presuppone il rispetto delle condizioni di forma e di sostanza proprie di un patto risolutivo degli effetti del patto compromissorio - non abbiano rinunziato definitivamente alla clausola compromissoria nel suo complesso” ).
Per il complesso di ragioni svolte l'eccezione di arbitrato prospettata dalla parte attrice va accolta, con la conseguenza che va dichiarata l'improponibilità della domanda riconvenzionale dell'arch. , per essere la stessa devoluta alla CP_4 cognizione della competenza arbitrale.
Va disposta la prosecuzione del giudizio in relazione alle restanti domande formulate dalle parti come da separata ordinanza.
Nulla va stabilito in punto di spese di lite, considerato che le spese relative al rapporto processuale tra la parte attrice e il convenuto arch. vanno CP_4 regolamentate unitariamente in relazione a tutte le domande cumulativamente proposte tra le parti, alla luce degli esiti delle stesse, sicché ogni statuizione va assunta con la decisione definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, non definitivamente pronunciando nella causa n.
17871/2023 R.G. promossa da Parte_1
contro , ,
[...] CP_1 Controparte_2
, nonché contro l'arch. , con la chiamata in causa di CP_3 CP_4 così provvede: Controparte_5
- dichiara improponibile la domanda riconvenzionale articolata in giudizio dal convenuto arch. nei confronti della parte attrice, per le ragioni di CP_4 cui alla parte motiva della presente decisione;
- dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza.
Venezia, così deciso in data 23.09.2025.
Pag. 16 di 17 Il Giudice
dott. Matteo Del Vesco
Pag. 17 di 17