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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. IV, sentenza 13/01/2026, n. 147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 147 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 147/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 4, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
NO GIULIO, Presidente DAMMACCO CHIARA, Relatore PILIEGO ALESSANDRA, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1059/2022 depositato il 04/05/2022
proposto da
EN - P.IVA_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.dogane E Monopoli Dir.inter.puglia Molise Basilicata-Um-Sede Di Bari - Via Demetrio Marin 3 70123 Bari BA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1683/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 9 e pubblicata il 08/11/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. M03150007662U GIOCHI-LOTTERIE 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
RGA 1059/2022
ELEMENTI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
FATTO
1.Con ricorso proposto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Bari, iscritto al R.G. ENn. 230/2021, la società , in qualità di coobbligata solidale della sig.ra Nominativo_2 titolare dell'omonima impresa individuale operante quale Centro di
Trasmissione Dati (CTD), impugnava l'avviso di accertamento n. M03150007662U, notificato dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, relativo all'anno d'imposta 2015, con il quale veniva recuperata a tassazione l'Imposta Unica sulle scommesse di cui al D.Lgs. n. 504 del
1998, oltre sanzioni, interessi e spese.
2.Con il ricorso introduttivo, la contribuente deduceva la nullità dell'avviso di accertamento per insussistenza del presupposto impositivo, per violazione dell'art. 7 della legge n. 212 del 2000, per omessa indicazione delle modalità di impugnazione e per mancata traduzione dell'atto in lingua inglese nei confronti della società EN . Nel merito, contestava l'insussistenza dei presupposti soggettivi e territoriali di applicazione del tributo nonché la contrarietà delle norme nazionali poste alla base dell'Imposta Unica al diritto dell'Unione e al diritto costituzionale;
la non applicabilità delle sanzioni irrogate dall'Ufficio in ragione del ricorrere di obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni violate
3.Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, chiedendo il rigetto del ricorso e sostenendo la legittimità dell'operato dell'Ufficio.
Con sentenza n. 1683/2021 i giudici di primo grado rigettavano il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti soggettivi, oggettivi e territoriali per l'applicazione dell'imposta unica sulle scommesse. EN4.Avverso tale sentenza ha proposto appello la società , chiedendone la riforma integrale e lamentandone l'erroneità sia sotto il profilo procedurale sia sotto quello sostanziale, avendo illegittimamente ritenuto sussistenti i presupposti dell'imposizione e respinto questioni decisive di diritto interno ed eurounitario.
L'appellante ha dedotto la nullità dell'avviso di accertamento per insussistenza del presupposto impositivo. Vengono inoltre ribadite le censure già svolte con il ricorso introduttivo per la denunciata violazione dell'art. 7 dello Statuto del contribuente, carenze motivazionali e informative, mancata traduzione dell'atto in lingua inglese nei confronti di una società estera e erronea determinazione dell'imposta unica, con conseguente nullità della sentenza.
EN5.Nel merito, contesta l'erronea individuazione del presupposto soggettivo dell'imposta, non essendo stata svolta attività di gestione delle scommesse nel territorio nazionale. Parimenti, viene esclusa la sussistenza del presupposto territoriale, poiché le scommesse sono concluse all'estero e non possono considerarsi accettate in Italia ai sensi della normativa vigente.
L'appellante ribadisce inoltre l'incompatibilità della disciplina dell'imposta unica con il diritto dell'Unione europea e con i principi costituzionali, evidenziando la peculiare posizione di
EN, operatore comunitario illegittimamente discriminato nell'accesso al sistema concessorio italiano. L'applicazione del tributo nei suoi confronti si pone pertanto in contrasto con la libertà di prestazione dei servizi e con i principi di parità di trattamento e non discriminazione, imponendo quindi, l'asserita disapplicazione della normativa nazionale.
Viene altresì dedotta la contrarietà dell'imposta unica all'art. 401 della Direttiva 2006/112/CE, in quanto configurabile come imposta sul volume d'affari e quindi assimilabile all'IVA.
Quanto alle sanzioni, se ne contesta l'irrogazione per assenza dell'elemento soggettivo e, in ogni caso, per la sussistenza di un'obiettiva incertezza normativa, che esclude la responsabilità sanzionatoria.
Infine, è impugnata la statuizione sulle spese di lite. Successivamente sono state depositate anche memorie illustrative.
6.Si è costituita nel giudizio di secondo grado l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, depositando controdeduzioni con le quali chiede il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata. L'Ufficio eccepisce l'infondatezza delle censure sollevate, ribadendo la correttezza della qualificazione giuridica dell'attività svolta dal CTD, la legittimità della ricostruzione induttiva della base imponibile e l'applicabilità delle sanzioni previste dall'art. 5 del D.Lgs. n. 504 del 1998.
MOTIVAZIONE 7.La Corte, visti gli atti del fascicolo di cui è causa ed esaminate le censure svolte avverso la sentenza impugnata ritiene infondato l'appello che va quindi rigettato per i motivi di seguito esposti.
Si rappresenta preliminarmente che il giudice di prima istanza ha fatto buon governo delle regole in subiecta materia e questa Corte condivide anche il suo percorso logico-giuridico nonché fattuale, cui si rinvia sotto il profilo motivazionale per economia di scrittura.
8.Quanto alle specifiche doglianze svolte e loro infondatezza, si osserva quanto segue. ENE' pacifico che nella fattispecie il contribuente sia soggetto passivo di imposta e quale coobbligata solidale, come individuati dall'Ente impositore, ex art. 1/3 D.Lgs. 504/98 (e art. 1 L.220/2010), essendo stato acclarato che lo stesso è risultato l'effettivo gestore della raccolta di scommesse sportive. E tale soggettività passiva sussiste, al contrario di quanto asserito dall'appellante, ogni qualvolta la “raccolta” delle scommesse avvenga “in assenza di concessione” o di inefficacia della concessione già rilasciata dai Monopoli di Stato. E l'attività illecita di raccolta di scommesse sportive risulta ineludibilmente da processi verbali redatti dall'Ufficio Dogane e fidefacienti fino a querela di falso.
9.In punto di fatto, è stato rilevato che il CTD poneva in essere a) l'accettazione delle scommesse;
b) la ricezione delle relative somme di denaro;
c) la consegna al giocatore della relativa documentazione in uno al pagamento delle vincite eventuali. Sicché realizzandosi l'evento-presupposto per l'applicazione del tributo nel territorio italiano sussiste anche il requisito della territorialità essendo ininfluente la circostanza che l'attività venga svolta per conto di bookmakers aventi sede all'estero (cfr. C. Costituzionale n.
27/2018).
10.Priva di pregio si appalesa anche la censura svolta per l'asserita violazione dell'art. 7 L. 212/2000, in quanto l'atto impositivo sarebbe privo della “chiara indicazione” dell'autorità competente per il giudizio di impugnazione e l'indirizzo PEC dell'ufficio impositore. La Corte osserva, come da granitico quanto monofilattico orientamento del Giudice Superiore (anche a SS.UU.), che gli appellanti non soltanto hanno omesso di provare “concretamente” quale il pregiudizio subito in termini di lesione del diritto di difesa, ma hanno anche dimostrato di essere in totale possesso degli elementi conoscitivi e dei presupposti impositivi. Tanto da aver oltretutto svolto corpose quanto circostanziate contestazioni, anche nel merito.
Tale censura va quindi, come le precedenti, dichiarata infondata in uno - (e per le stesse ragioni appena esposte) – a quella svolta per l'asserita omessa allegazione della traduzione dell'atto impositivo in lingua inglese.
11.Inammissibile, in quanto del tutto, infondata, si appalesa anche la evocata richiesta di sospensione del giudizio (con rinvio degli atti alla Corte di Giustizia UE ex art 267/TFUE) essendo del tutto pacifica la compatibilità delle norme italiane in subiecta materia con quelle statuite dal TFUE come già ben chiarito proprio dalla Corte di Giustizia UE anche di recente
(cfr. causa-C 788/2018 CGUE).!
12.Gli appellanti, inoltre, sostengono essersi verificata nella fattispecie la palese violazione di cui all'art. 56 TFUE che statuisce la libertà di prestazioni di servizi e di parità di trattamento.
Senonché la tesi secondo cui gli intermediari dei concessionari nazionali godrebbero (infatti) di vantaggi in quanto non considerati soggetti passivi di imposta, per effetto della traslazione del tributo sulle quote/scommettitore, è totalmente da rigettarsi. Nella fattispecie è vero il contrario. E cioè i bookmakers esteri e i centri italiani di raccolta
(CTD/Nominativo_2) sono soggetti al vincolo solidale all'imposta unica – “come correttamente accertato dall'Ufficio Doganale” – in quanto si sono sottratti (nei fatti) alle norme regolatorie italiane di settore, e tanto verosimilmente al fine di poter usufruire dell'aliquota fiscale più vantaggiosa prevista all'estero, in uno alla omissione totale da parte del CTD (Nominativo_2) del versamento dell'imposta unica sulle scommesse. Sul punto, peraltro, la Corte Costituzionale ebbe già a sottolineare la totale libertà del bookmaker di regolare il riparto dell'onere tributario con il coobbligato in solido (Corte
Costituzionale n. 27/2018).
Va dunque rigettata tale censura. In uno a quella successivamente svolta per violazione dell'art. 401/DIR.CE/n.112/2006.
13.Invero, la relativa censura svolta si appalesa del tutto infondata in quanto la Corte di Giustizia UE si è già pronunciata in materia, ed ha preso posizione in ordine a tale problematica, ritenendo che al contrario dell'IVA l'applicazione della IUSS non è soggetta al principio della neutralità e nemmeno colpisce una prestazione di servizi.
Elementi questi ultimi sostanziali ed idonei ad escludere ineludibilmente qualsivoglia asserita assimilabilità della IUSS all'IVA (che è invece come noto imposta “armonizzata”).
14.Deve rigettarsi anche la richiesta di inapplicabilità delle sanzioni. Al riguardo la Corte rileva l'infondatezza dell'assunto dell'appellante secondo cui sarebbe, nella fattispecie, palese l'incertezza normativa circa il trattamento fiscale delle operazioni tutte contenute nell'atto impositivo. La censura è priva di pregio e va rigettata alla luce della giurisprudenza nazionale e unionale
(già consolidatasi) sussistente (ante provvedimenti addottati dall'ufficio nella fattispecie e, ut supra citati da questa Corte) sicché nemmeno può invocarsi l'art. 6 D.Lgs. 471/1997 ai fini della inapplicabilità delle sanzioni, non essendosi rinvenuti affatto elementi oggettivi di incertezza normativa, peraltro elementi nemmeno idoneamente argomentati dall'appellante!
15. L'appellante censura anche (come rilevasi dalla sintesi sub facto), il decisum del primo giudice laddove ha ritenuto illegittima l'applicazione dell'art. 1 co. 296 L.208/2015
(accertamento induttivo) da parte dell'ufficio mediante determinazione dell'imposta evasa secondo il criterio del calcolo del triplo della media della raccolta provinciale.
Anche tale censura è infondata. La Corte osserva che il legislatore (Legge di stabilità 2015) ha previsto per i soggetti di cui alla fattispecie qui in discussione, un meccanismo peculiare (in deroga a quanto previsto da
D.L. 98/2011) secondo cui tali soggetti avevano la possibilità di regolarizzare la propria posizione fiscale mediante apposito procedimento amministrativo, statuito con decorrenza
1/1/2015.
Tale regolarizzazione non è stata tuttavia posta in essere dall'accertato, sicché l'ufficio nell'applicazione della determinazione dell'imposta si è attenuto al disposto dell'art. 1, co.644 della legge 190/2014, da applicarsi nella fattispecie. Invero il contribuente non può invocare l'art. 1, co. 926 L.208/2015, in quanto per i soggetti ivi previsti, e che non si sono avvalsi della citata “regolarizzazione”, tale norma opera soltanto dal 1/1/2016.! Da tanto si desume l'evidente errore in cui è incorso il primo giudice sul punto per non aver conseguentemente essersi attenuto all'operato correttamente seguito dall'ufficio e cioè al co.
644 art. 1 L. 190/2014. Sicché non avendo l'accertato fornito nemmeno documentazione contabile, ed (anche) extracontabile, tale da poter determinare con analitica, puntuale certezza l'imponibile ex lege,
l'ufficio ha dovuto legittimamente procedere ex art. 24 DL 98/2011 (induttivamente). Come da relativo atto (criterio forfettario della determinazione dell'imponibile con il triplo della media della raccolta effettuata nella provincia di ubicazione dell'esercizio). Ne consegue il rigetto di tale motivo di appello.
16. Quanto alla presunta violazione dell'art. 53 (nonchè 3 e 97) della Costituz. per illegittimità Costituzionale dell'art. 3 D.Lgs. 504/98, la doglianza si appalesa confusa e comunque non dispiega “il perché e nemmeno il quommodo” della asserita illegittimità. Ad ogni modo l'eccezione è assorbita dalle ragioni già svolte ut supra da questa Corte e va rigettata.
17. Spese di lite. Infine, priva di pregio e infondata (nonché al limite della temerarietà!) si appalesa la censura inerente la violazione degli artt.12/15 D.Lgs. 546/92 (e 91/92 c.p.c.) per non aver il primo giudice liquidato le spese di lite esclusivamente nei limiti “delle spese vive debitamente documentate” vieppiù che l'ufficio si era avvalso di un proprio funzionario delegato, oltre che per la ritenuta complessità della materia.
La Corte osserva l'assoluta insussistenza degli obblighi denunciati in capo alla CTP. Ricorda all'appellante e osserva che il legislatore nella fattispecie ha invece statuito espressamente
(art. 15 D.Lgs. 546/92, co. 2 sexies) che ove l'Ente impositore nel giudizio sia stato assistito
“da propri funzionari” si applicano comunque le disposizioni per la liquidazione “del compenso spettante agli Avvocati” (ridotto del 20%). E l'appellante, anche in detta circostanza, non ha affatto provato che il primo giudice abbia provveduto a liquidare un compenso superiore alla inconfutabile, quanto ineludibile, tassativa disposizione del legislatore. Consegue, come per tutti i motivi di appello ut supra, anche il rigetto totale di tale censura.
Assorbite ulteriori eccezioni. La Corte rigetta in toto l'appello qui in discussione e condanna l'appellante alle spese di lite secondo soccombenza come da dispositivo.
PQM
La Corte rigetta l'appello. Condanna l'appellante al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi € 3.500,00. Bari, 10 Dicembre 2025
Il Giudice Relatore
MM AR
Il Presidente
AI IU
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 4, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
NO GIULIO, Presidente DAMMACCO CHIARA, Relatore PILIEGO ALESSANDRA, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1059/2022 depositato il 04/05/2022
proposto da
EN - P.IVA_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.dogane E Monopoli Dir.inter.puglia Molise Basilicata-Um-Sede Di Bari - Via Demetrio Marin 3 70123 Bari BA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1683/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 9 e pubblicata il 08/11/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. M03150007662U GIOCHI-LOTTERIE 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
RGA 1059/2022
ELEMENTI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
FATTO
1.Con ricorso proposto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Bari, iscritto al R.G. ENn. 230/2021, la società , in qualità di coobbligata solidale della sig.ra Nominativo_2 titolare dell'omonima impresa individuale operante quale Centro di
Trasmissione Dati (CTD), impugnava l'avviso di accertamento n. M03150007662U, notificato dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, relativo all'anno d'imposta 2015, con il quale veniva recuperata a tassazione l'Imposta Unica sulle scommesse di cui al D.Lgs. n. 504 del
1998, oltre sanzioni, interessi e spese.
2.Con il ricorso introduttivo, la contribuente deduceva la nullità dell'avviso di accertamento per insussistenza del presupposto impositivo, per violazione dell'art. 7 della legge n. 212 del 2000, per omessa indicazione delle modalità di impugnazione e per mancata traduzione dell'atto in lingua inglese nei confronti della società EN . Nel merito, contestava l'insussistenza dei presupposti soggettivi e territoriali di applicazione del tributo nonché la contrarietà delle norme nazionali poste alla base dell'Imposta Unica al diritto dell'Unione e al diritto costituzionale;
la non applicabilità delle sanzioni irrogate dall'Ufficio in ragione del ricorrere di obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni violate
3.Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, chiedendo il rigetto del ricorso e sostenendo la legittimità dell'operato dell'Ufficio.
Con sentenza n. 1683/2021 i giudici di primo grado rigettavano il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti soggettivi, oggettivi e territoriali per l'applicazione dell'imposta unica sulle scommesse. EN4.Avverso tale sentenza ha proposto appello la società , chiedendone la riforma integrale e lamentandone l'erroneità sia sotto il profilo procedurale sia sotto quello sostanziale, avendo illegittimamente ritenuto sussistenti i presupposti dell'imposizione e respinto questioni decisive di diritto interno ed eurounitario.
L'appellante ha dedotto la nullità dell'avviso di accertamento per insussistenza del presupposto impositivo. Vengono inoltre ribadite le censure già svolte con il ricorso introduttivo per la denunciata violazione dell'art. 7 dello Statuto del contribuente, carenze motivazionali e informative, mancata traduzione dell'atto in lingua inglese nei confronti di una società estera e erronea determinazione dell'imposta unica, con conseguente nullità della sentenza.
EN5.Nel merito, contesta l'erronea individuazione del presupposto soggettivo dell'imposta, non essendo stata svolta attività di gestione delle scommesse nel territorio nazionale. Parimenti, viene esclusa la sussistenza del presupposto territoriale, poiché le scommesse sono concluse all'estero e non possono considerarsi accettate in Italia ai sensi della normativa vigente.
L'appellante ribadisce inoltre l'incompatibilità della disciplina dell'imposta unica con il diritto dell'Unione europea e con i principi costituzionali, evidenziando la peculiare posizione di
EN, operatore comunitario illegittimamente discriminato nell'accesso al sistema concessorio italiano. L'applicazione del tributo nei suoi confronti si pone pertanto in contrasto con la libertà di prestazione dei servizi e con i principi di parità di trattamento e non discriminazione, imponendo quindi, l'asserita disapplicazione della normativa nazionale.
Viene altresì dedotta la contrarietà dell'imposta unica all'art. 401 della Direttiva 2006/112/CE, in quanto configurabile come imposta sul volume d'affari e quindi assimilabile all'IVA.
Quanto alle sanzioni, se ne contesta l'irrogazione per assenza dell'elemento soggettivo e, in ogni caso, per la sussistenza di un'obiettiva incertezza normativa, che esclude la responsabilità sanzionatoria.
Infine, è impugnata la statuizione sulle spese di lite. Successivamente sono state depositate anche memorie illustrative.
6.Si è costituita nel giudizio di secondo grado l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, depositando controdeduzioni con le quali chiede il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata. L'Ufficio eccepisce l'infondatezza delle censure sollevate, ribadendo la correttezza della qualificazione giuridica dell'attività svolta dal CTD, la legittimità della ricostruzione induttiva della base imponibile e l'applicabilità delle sanzioni previste dall'art. 5 del D.Lgs. n. 504 del 1998.
MOTIVAZIONE 7.La Corte, visti gli atti del fascicolo di cui è causa ed esaminate le censure svolte avverso la sentenza impugnata ritiene infondato l'appello che va quindi rigettato per i motivi di seguito esposti.
Si rappresenta preliminarmente che il giudice di prima istanza ha fatto buon governo delle regole in subiecta materia e questa Corte condivide anche il suo percorso logico-giuridico nonché fattuale, cui si rinvia sotto il profilo motivazionale per economia di scrittura.
8.Quanto alle specifiche doglianze svolte e loro infondatezza, si osserva quanto segue. ENE' pacifico che nella fattispecie il contribuente sia soggetto passivo di imposta e quale coobbligata solidale, come individuati dall'Ente impositore, ex art. 1/3 D.Lgs. 504/98 (e art. 1 L.220/2010), essendo stato acclarato che lo stesso è risultato l'effettivo gestore della raccolta di scommesse sportive. E tale soggettività passiva sussiste, al contrario di quanto asserito dall'appellante, ogni qualvolta la “raccolta” delle scommesse avvenga “in assenza di concessione” o di inefficacia della concessione già rilasciata dai Monopoli di Stato. E l'attività illecita di raccolta di scommesse sportive risulta ineludibilmente da processi verbali redatti dall'Ufficio Dogane e fidefacienti fino a querela di falso.
9.In punto di fatto, è stato rilevato che il CTD poneva in essere a) l'accettazione delle scommesse;
b) la ricezione delle relative somme di denaro;
c) la consegna al giocatore della relativa documentazione in uno al pagamento delle vincite eventuali. Sicché realizzandosi l'evento-presupposto per l'applicazione del tributo nel territorio italiano sussiste anche il requisito della territorialità essendo ininfluente la circostanza che l'attività venga svolta per conto di bookmakers aventi sede all'estero (cfr. C. Costituzionale n.
27/2018).
10.Priva di pregio si appalesa anche la censura svolta per l'asserita violazione dell'art. 7 L. 212/2000, in quanto l'atto impositivo sarebbe privo della “chiara indicazione” dell'autorità competente per il giudizio di impugnazione e l'indirizzo PEC dell'ufficio impositore. La Corte osserva, come da granitico quanto monofilattico orientamento del Giudice Superiore (anche a SS.UU.), che gli appellanti non soltanto hanno omesso di provare “concretamente” quale il pregiudizio subito in termini di lesione del diritto di difesa, ma hanno anche dimostrato di essere in totale possesso degli elementi conoscitivi e dei presupposti impositivi. Tanto da aver oltretutto svolto corpose quanto circostanziate contestazioni, anche nel merito.
Tale censura va quindi, come le precedenti, dichiarata infondata in uno - (e per le stesse ragioni appena esposte) – a quella svolta per l'asserita omessa allegazione della traduzione dell'atto impositivo in lingua inglese.
11.Inammissibile, in quanto del tutto, infondata, si appalesa anche la evocata richiesta di sospensione del giudizio (con rinvio degli atti alla Corte di Giustizia UE ex art 267/TFUE) essendo del tutto pacifica la compatibilità delle norme italiane in subiecta materia con quelle statuite dal TFUE come già ben chiarito proprio dalla Corte di Giustizia UE anche di recente
(cfr. causa-C 788/2018 CGUE).!
12.Gli appellanti, inoltre, sostengono essersi verificata nella fattispecie la palese violazione di cui all'art. 56 TFUE che statuisce la libertà di prestazioni di servizi e di parità di trattamento.
Senonché la tesi secondo cui gli intermediari dei concessionari nazionali godrebbero (infatti) di vantaggi in quanto non considerati soggetti passivi di imposta, per effetto della traslazione del tributo sulle quote/scommettitore, è totalmente da rigettarsi. Nella fattispecie è vero il contrario. E cioè i bookmakers esteri e i centri italiani di raccolta
(CTD/Nominativo_2) sono soggetti al vincolo solidale all'imposta unica – “come correttamente accertato dall'Ufficio Doganale” – in quanto si sono sottratti (nei fatti) alle norme regolatorie italiane di settore, e tanto verosimilmente al fine di poter usufruire dell'aliquota fiscale più vantaggiosa prevista all'estero, in uno alla omissione totale da parte del CTD (Nominativo_2) del versamento dell'imposta unica sulle scommesse. Sul punto, peraltro, la Corte Costituzionale ebbe già a sottolineare la totale libertà del bookmaker di regolare il riparto dell'onere tributario con il coobbligato in solido (Corte
Costituzionale n. 27/2018).
Va dunque rigettata tale censura. In uno a quella successivamente svolta per violazione dell'art. 401/DIR.CE/n.112/2006.
13.Invero, la relativa censura svolta si appalesa del tutto infondata in quanto la Corte di Giustizia UE si è già pronunciata in materia, ed ha preso posizione in ordine a tale problematica, ritenendo che al contrario dell'IVA l'applicazione della IUSS non è soggetta al principio della neutralità e nemmeno colpisce una prestazione di servizi.
Elementi questi ultimi sostanziali ed idonei ad escludere ineludibilmente qualsivoglia asserita assimilabilità della IUSS all'IVA (che è invece come noto imposta “armonizzata”).
14.Deve rigettarsi anche la richiesta di inapplicabilità delle sanzioni. Al riguardo la Corte rileva l'infondatezza dell'assunto dell'appellante secondo cui sarebbe, nella fattispecie, palese l'incertezza normativa circa il trattamento fiscale delle operazioni tutte contenute nell'atto impositivo. La censura è priva di pregio e va rigettata alla luce della giurisprudenza nazionale e unionale
(già consolidatasi) sussistente (ante provvedimenti addottati dall'ufficio nella fattispecie e, ut supra citati da questa Corte) sicché nemmeno può invocarsi l'art. 6 D.Lgs. 471/1997 ai fini della inapplicabilità delle sanzioni, non essendosi rinvenuti affatto elementi oggettivi di incertezza normativa, peraltro elementi nemmeno idoneamente argomentati dall'appellante!
15. L'appellante censura anche (come rilevasi dalla sintesi sub facto), il decisum del primo giudice laddove ha ritenuto illegittima l'applicazione dell'art. 1 co. 296 L.208/2015
(accertamento induttivo) da parte dell'ufficio mediante determinazione dell'imposta evasa secondo il criterio del calcolo del triplo della media della raccolta provinciale.
Anche tale censura è infondata. La Corte osserva che il legislatore (Legge di stabilità 2015) ha previsto per i soggetti di cui alla fattispecie qui in discussione, un meccanismo peculiare (in deroga a quanto previsto da
D.L. 98/2011) secondo cui tali soggetti avevano la possibilità di regolarizzare la propria posizione fiscale mediante apposito procedimento amministrativo, statuito con decorrenza
1/1/2015.
Tale regolarizzazione non è stata tuttavia posta in essere dall'accertato, sicché l'ufficio nell'applicazione della determinazione dell'imposta si è attenuto al disposto dell'art. 1, co.644 della legge 190/2014, da applicarsi nella fattispecie. Invero il contribuente non può invocare l'art. 1, co. 926 L.208/2015, in quanto per i soggetti ivi previsti, e che non si sono avvalsi della citata “regolarizzazione”, tale norma opera soltanto dal 1/1/2016.! Da tanto si desume l'evidente errore in cui è incorso il primo giudice sul punto per non aver conseguentemente essersi attenuto all'operato correttamente seguito dall'ufficio e cioè al co.
644 art. 1 L. 190/2014. Sicché non avendo l'accertato fornito nemmeno documentazione contabile, ed (anche) extracontabile, tale da poter determinare con analitica, puntuale certezza l'imponibile ex lege,
l'ufficio ha dovuto legittimamente procedere ex art. 24 DL 98/2011 (induttivamente). Come da relativo atto (criterio forfettario della determinazione dell'imponibile con il triplo della media della raccolta effettuata nella provincia di ubicazione dell'esercizio). Ne consegue il rigetto di tale motivo di appello.
16. Quanto alla presunta violazione dell'art. 53 (nonchè 3 e 97) della Costituz. per illegittimità Costituzionale dell'art. 3 D.Lgs. 504/98, la doglianza si appalesa confusa e comunque non dispiega “il perché e nemmeno il quommodo” della asserita illegittimità. Ad ogni modo l'eccezione è assorbita dalle ragioni già svolte ut supra da questa Corte e va rigettata.
17. Spese di lite. Infine, priva di pregio e infondata (nonché al limite della temerarietà!) si appalesa la censura inerente la violazione degli artt.12/15 D.Lgs. 546/92 (e 91/92 c.p.c.) per non aver il primo giudice liquidato le spese di lite esclusivamente nei limiti “delle spese vive debitamente documentate” vieppiù che l'ufficio si era avvalso di un proprio funzionario delegato, oltre che per la ritenuta complessità della materia.
La Corte osserva l'assoluta insussistenza degli obblighi denunciati in capo alla CTP. Ricorda all'appellante e osserva che il legislatore nella fattispecie ha invece statuito espressamente
(art. 15 D.Lgs. 546/92, co. 2 sexies) che ove l'Ente impositore nel giudizio sia stato assistito
“da propri funzionari” si applicano comunque le disposizioni per la liquidazione “del compenso spettante agli Avvocati” (ridotto del 20%). E l'appellante, anche in detta circostanza, non ha affatto provato che il primo giudice abbia provveduto a liquidare un compenso superiore alla inconfutabile, quanto ineludibile, tassativa disposizione del legislatore. Consegue, come per tutti i motivi di appello ut supra, anche il rigetto totale di tale censura.
Assorbite ulteriori eccezioni. La Corte rigetta in toto l'appello qui in discussione e condanna l'appellante alle spese di lite secondo soccombenza come da dispositivo.
PQM
La Corte rigetta l'appello. Condanna l'appellante al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi € 3.500,00. Bari, 10 Dicembre 2025
Il Giudice Relatore
MM AR
Il Presidente
AI IU