Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. IV, sentenza 13/01/2026, n. 147
CGT2
Sentenza 13 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Nullità avviso di accertamento per insussistenza presupposto impositivo

    La Corte ha ritenuto che l'attività di raccolta scommesse sia avvenuta in assenza di concessione, configurando la soggettività passiva del contribuente.

  • Rigettato
    Nullità avviso di accertamento per violazione art. 7 L. 212/2000

    La Corte ha ritenuto che l'appellante non abbia provato un concreto pregiudizio alla difesa e che fosse in possesso degli elementi conoscitivi necessari, avendo svolto contestazioni nel merito.

  • Rigettato
    Nullità avviso di accertamento per omessa traduzione in inglese

    La Corte ha ritenuto che l'appellante non abbia provato un concreto pregiudizio alla difesa e che fosse in possesso degli elementi conoscitivi necessari.

  • Rigettato
    Contestazione presupposti soggettivi e territoriali

    La Corte ha ritenuto che l'evento-presupposto per l'applicazione del tributo si sia realizzato nel territorio italiano, essendo irrilevante che l'attività sia svolta per conto di bookmakers esteri.

  • Rigettato
    Contrarietà norme nazionali al diritto UE e costituzionale

    La Corte ha rigettato la tesi secondo cui gli intermediari dei concessionari nazionali godrebbero di vantaggi, affermando che i bookmakers esteri e i centri di raccolta italiani sono soggetti al vincolo solidale all'imposta unica in quanto si sono sottratti alle norme regolatorie italiane.

  • Rigettato
    Contrarietà imposta unica all'art. 401 Dir. 2006/112/CE

    La Corte ha ritenuto che l'applicazione della IUSS non è soggetta al principio della neutralità e non colpisce una prestazione di servizi, escludendo l'assimilabilità all'IVA.

  • Rigettato
    Inapplicabilità sanzioni per obiettiva incertezza normativa

    La Corte ha ritenuto infondato l'assunto dell'incertezza normativa, alla luce della giurisprudenza nazionale e unionale consolidatasi prima dell'adozione dei provvedimenti contestati.

  • Rigettato
    Illegittimità applicazione accertamento induttivo

    La Corte ha ritenuto che l'ufficio abbia correttamente applicato l'art. 1, co. 644 della legge 190/2014, poiché il contribuente non si è avvalso della possibilità di regolarizzazione fiscale prevista per il 2015. L'accertamento induttivo è stato legittimamente applicato in assenza di documentazione contabile.

  • Rigettato
    Illegittimità costituzionale art. 3 D.Lgs. 504/98

    La doglianza è stata ritenuta confusa e assorbita dalle altre argomentazioni.

  • Rigettato
    Violazione norme spese di lite

    La Corte ha ritenuto che, anche in presenza di funzionari delegati, si applicano le disposizioni per la liquidazione dei compensi agli avvocati, ridotti del 20%. L'appellante non ha provato che il compenso liquidato fosse superiore a quanto stabilito dalla legge.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. IV, sentenza 13/01/2026, n. 147
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia
    Numero : 147
    Data del deposito : 13 gennaio 2026

    Testo completo