Articolo 11 della Legge 5 gennaio 1994, n. 25
Articolo 10Articolo 12
Versione
17 aprile 1994
Art. 11. Connessione 1. Dopo l' articolo 819 del codice di procedura civile e' inserito il seguente:
"Art. 819-bis (Connessione). - La competenza degli arbitri non e' esclusa dalla connessione tra la controversia ad essi deferita ed una causa pendente dinanzi al giudice".
Entrata in vigore il 17 aprile 1994
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