Art. 4.
Le Societa' protettrici degli animali, gia' erette in ente morale al momento della pubblicazione della presente legge, saranno ammesse ad usufruire dei vantaggi da essa apportati, purche' ne facciano domanda al Ministero dell'interno, trasmettendo una copia dei propri statuti, e quelle altre notizie che venissero richieste circa la loro situazione patrimoniale ed il loro funzionamento.
Le Societa' protettrici degli animali, gia' erette in ente morale al momento della pubblicazione della presente legge, saranno ammesse ad usufruire dei vantaggi da essa apportati, purche' ne facciano domanda al Ministero dell'interno, trasmettendo una copia dei propri statuti, e quelle altre notizie che venissero richieste circa la loro situazione patrimoniale ed il loro funzionamento.