Articolo 4 della Legge 12 giugno 1913, n. 611
Articolo 3Articolo 5
Versione
17 luglio 1913
Art. 4.

Le Societa' protettrici degli animali, gia' erette in ente morale al momento della pubblicazione della presente legge, saranno ammesse ad usufruire dei vantaggi da essa apportati, purche' ne facciano domanda al Ministero dell'interno, trasmettendo una copia dei propri statuti, e quelle altre notizie che venissero richieste circa la loro situazione patrimoniale ed il loro funzionamento.

Entrata in vigore il 17 luglio 1913