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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 17/11/2025, n. 4199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4199 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 14643/2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile in composizione monocratica, costituito dal Giudice dott.ssa NA RA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 14643/2015 di R.G., vertente fra le parti:
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Edvige Parte_1
Trotta, elettivamente domiciliata presso l'Ufficio legale dell'Ente sito in Bari al Lungomare Starita
n. 6, giusta mandato in atti;
- parte attrice opponente -
CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Abbattista, presso il cui studio sito in Bari alla Piazza Luigi di Savoia n. 37 ha eletto domicilio, giusta mandato in atti;
- parte convenuta opposta -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo;
altri contratti atipici.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 26.05.2025 e nei rispettivi scritti difensivi.
CONSIDERATO IN FATTO ED IN DIRITTO che quanto al profilo processuale inerente alla decisione della causa mette conto rilevare che l'udienza di discussione è stata celebrata in applicazione del disposto dell'art. 127 ult. co. e 127 ter c.p.c. mediante comparizione figurata nelle forme della trattazione c.d. scritta (cfr. decreto di fissazione udienza).
NA RA MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, notificato in data 06.10.2015, la proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3378/2015 emesso dal Tribunale Parte_1 di Bari in data 23.07.2015 nel procedimento recante R.G. n. 9458/2015 e depositato in Cancelleria il
27.07.2015 - con il quale le veniva ingiunto il pagamento, in favore della società Controparte_2
della somma di €. 222.928,51, oltre interessi di mora ai sensi del D. Lgs. n. 231/2002
[...] dalla data di maturazione del diritto sino all'effettivo soddisfo e spese processuali del procedimento monitorio - convenendo in giudizio al fine di ottenere l'accoglimento Controparte_2 delle seguenti conclusioni: “- revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 3378/2015, r.g. n.
9458/15 emesso dall'intestato Tribunale siccome errato, ingiusto ed illegittimo per le causali come indicate in premessa;
- condannare l'opposta al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio di opposizione anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 cpc”.
Parte opponente esponeva che, con ricorso per decreto ingiuntivo, la società
[...]
- accreditata presso il Servizio Sanitario Regionale per l'erogazione di prestazioni Controparte_2 di medicina di laboratorio e di radiodiagnostica per immagini - aveva ottenuto dal Tribunale di Bari
l'emissione del decreto ingiuntivo opposto, notificato in data 06.10.2015, con il quale veniva ingiunto all' di corrisponderle la somma di €. 222.928,51 (oltre interessi e Controparte_3 spese) a titolo di corrispettivo per prestazioni sanitarie eseguite e - secondo la prospettazione della ricorrente in monitorio - illegittimamente decurtate del 20% e del 2% in applicazione delle tariffe regionali.
L contestava la fondatezza della pretesa monitoria deducendo l'insussistenza del Pt_2 credito azionato sia nell'an che nel quantum debeatur; evidenziava l'Ente opponente che, in virtù delle modifiche apportate al D. Lgs. n. 502/1992 e della sopravvenuta normativa regionale (L.R.
Puglia n. 12/2010 e n. 2/2011), il diritto alla remunerazione delle prestazioni sanitarie rese dalle strutture private accreditate sorgeva esclusivamente in forza degli accordi contrattuali stipulati ai sensi dell'art. 8 quinquies del citato decreto legislativo e nei limiti dei tetti di spesa annualmente assegnati.
L'opponente richiamava la giurisprudenza amministrativa che aveva ritenuto legittima la proroga delle riduzioni tariffarie introdotte dalla normativa statale e regionale (Cons. Stato, sent. n.
1521/2012; TAR Sardegna, sent. n. 975/2011; Cons. Stato, ord. n. 5102/2011), assumendo che le stesse si fondassero su principi di contenimento della spesa pubblica e di programmazione sanitaria da ritenere ancora vigenti.
NA RA Parte A sostegno della propria opposizione, l' produceva la documentazione contrattuale relativa agli anni 2010-2013, comprendente gli accordi stipulati con la Casa di Cura opposta, i budget assegnati, i tetti di spesa annuali e gli importi effettivamente liquidati;
dai prospetti contabili emergeva, secondo la tesi dell'Ente, che la struttura avesse già percepito integralmente i corrispettivi dovuti entro i limiti contrattualizzati, mentre le somme ulteriori richieste corrispondevano a prestazioni rese oltre i tetti di spesa o a differenze derivanti dalla disapplicazione di sconti tariffari ritenuti obbligatori, non suscettibili di liquidazione ai sensi della normativa vigente.
L'opponente richiamava, infine, precedenti del Tribunale di Trani (R.G. n. 358/2011 e R.G.
n. 6729/2014), nei quali era stata rigettata analoga istanza proposta da altre strutture accreditate, confermandosi la legittimità dell'applicazione delle riduzioni tariffarie e l'insussistenza di crediti per prestazioni eccedenti i tetti di spesa.
Sulla scorta di tali allegazioni, la formulava le proprie conclusioni, come riportate in Pt_1 premessa.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 05.01.2016, si costituiva in giudizio
(già ), la quale contestava Controparte_1 Controparte_2 integralmente le eccezioni e deduzioni avversarie, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
La società opposta rappresentava che le riduzioni tariffarie del 20% e del 2% trovassero fondamento in una normativa statale e regionale espressamente qualificata come transitoria, applicabile unicamente al triennio 2007-2009, sicché la sua estensione agli anni successivi da parte dell'Amministrazione sanitaria avrebbe dovuto ritenersi priva di base legale e quindi illegittima.
A sostegno di tale interpretazione, parte opposta richiamava la sentenza della Corte
Costituzionale n. 94/2009, che aveva confermato il carattere eccezionale e temporalmente limitato della disciplina, nonché numerosi precedenti conformi di merito e amministrativi (Trib. Trani, sent.
n. 226/2014; TAR Lombardia, sent. n. 1891/2010; Cons. Stato, sent. n. 6091/2012), nei quali era stata esclusa la perdurante efficacia della scontistica oltre l'anno 2009.
La Casa di opposta contestava, altresì, la tesi dell' circa l'invalicabilità del tetto CP_2 Pt_1 di spesa, osservando che le prestazioni erano state erogate entro i budget assegnati, ma remunerate con tariffe illegittimamente ridotte, circostanza che aveva indotto la struttura a modulare la propria attività sanitaria su tali valori inferiori;
l'opposta invocava la giurisprudenza amministrativa (TAR
Puglia, sent. n. 272/2015; Cons. Stato, sent. n. 3884/2014), secondo cui il tetto di spesa avrebbe potuto costituire un limite invalicabile solo in presenza di un quadro certo e tempestivamente definito del regime tariffario, non potendo essere opposto allorquando la variazione delle tariffe fosse intervenuta a consuntivo, dopo l'esecuzione delle prestazioni.
Parte_3 concludeva, pertanto, per la conferma del decreto ingiuntivo
[...] Controparte_1 opposto, con vittoria di spese, riservandosi di formulare richieste istruttorie, anche di consulenza tecnica, ove necessario.
Depositate le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., ritenuto non necessario l'espletamento della c.t.u. richiesta dalla parte opposta, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 10.05.2017, ove veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Con ordinanza del 27.11.2017, il Giudice precedentemente designato rilevava l'esigenza di un chiarimento istruttorio in ordine alla corrispondenza tra gli importi azionati in via monitoria e quelli che la stessa opponente aveva indicato come differenza tra il tetto massimo CP_3 convenzionalmente previsto e le somme effettivamente corrisposte alla struttura per le prestazioni rese;
ritenendo che, in assenza di tale specificazione, la causa non potesse essere decisa, veniva disposta la rimessione della causa sul ruolo ed invitata parte opposta a prendere posizione sul punto, rinviando all'udienza del 20.03.2018 per le relative determinazioni.
Dopo taluni rinvii determinati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 nonché da esigenze di riorganizzazione del ruolo di cognizione, la causa - ritenuta matura per la decisione - veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 26.05.2025, ove veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, ai sensi dell'art. 190 c.p.c..
La parte opponente non provvedeva al deposito della propria comparsa Parte_1 conclusionale né della memoria di replica.
*****
Tanto premesso in punto di fatto, l'opposizione proposta dalla è infondata e merita Parte_1 la sorte del rigetto.
Giova anzitutto premettere che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo costituisce un ordinario giudizio di cognizione, caratterizzato da una peculiare inversione delle posizioni processuali delle parti, che non incide tuttavia sulla loro posizione sostanziale;
in seguito alla pronuncia del decreto ingiuntivo, è rimessa all'ingiunto l'iniziativa di promuovere il contraddittorio, al fine di contestare i fatti costitutivi della pretesa azionata - soltanto provvisoriamente riconosciuti con il decreto - ovvero di allegare fatti estintivi, modificativi o impeditivi della medesima pretesa, che non potevano essere conosciuti nella fase monitoria, stante la struttura unilaterale e sommaria del procedimento.
Tale assetto si riflette direttamente sulla distribuzione dell'onere probatorio: il creditore opposto, pur rivestendo formalmente la posizione di convenuto, conserva la qualifica di attore in
NA RA senso sostanziale, e l'ingiunto opponente, pur essendo attore in senso processuale, mantiene la posizione sostanziale di convenuto;
ne consegue che, ai sensi dell'art. 2697 c.c., grava sul creditore- opposto l'onere di fornire piena prova dei fatti costitutivi della propria pretesa, mentre spetta al debitore-opponente dimostrare l'esistenza di fatti estintivi, modificativi o impeditivi (cfr. Cass. Civ.,
n. 16340/2009; Cass. Civ., n. 2421/2006).
Va altresì rammentato che, nella presente sede di cognizione piena, il materiale probatorio utilizzato nella fase monitoria - anche se costituito da fatture commerciali - non può fondare, di per sé, la pretesa creditoria, se non accompagnato da idonea prova del rapporto sottostante (cfr. Cass.
Civ., n. 5915/2011).
Nel caso di specie, la controversia trae origine dal decreto ingiuntivo n. 3378/2015, con il quale è stato ingiunto all' di corrispondere alla la somma Parte_1 Controparte_1 di €. 222.928,51, oltre interessi e spese, quale differenza ritenuta dovuta per prestazioni di patologia clinica e di radiodiagnostica erogate negli anni dal 2010 al 2013; secondo la struttura sanitaria ricorrente, tali prestazioni erano state remunerate dall' con l'applicazione delle riduzioni del Pt_1
20% e del 2%, previste dall'art. 1, comma 796, lett. o), L. n. 296/2006, nonostante la sopravvenuta inefficacia della relativa disciplina normativa oltre il triennio 2007-2009.
L'opposizione proposta dalla si fonda sulla tesi secondo cui la riduzione tariffaria Parte_1 avrebbe continuato a trovare applicazione anche negli anni successivi, in quanto recepita negli accordi contrattuali regionali e coerente con la programmazione della spesa sanitaria.
L'Ente opponente ha inoltre eccepito il superamento dei tetti di spesa quali limiti invalicabili alla remunerazione delle prestazioni.
Orbene, le argomentazioni avanzate dalla non sono condivisibili. Parte_1
L'art. 1, comma 796, lett. o), della Legge n. 296/2006 aveva introdotto una riduzione delle tariffe riconosciute alle strutture accreditate “al fine di garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009”; il legislatore qualificò espressamente la misura come eccezionale e temporalmente delimitata.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 94/2009, ha confermato tale carattere transeunte, ritenendo legittima la decurtazione proprio in ragione della sua limitazione temporale;
la misura introdotta dall'art. 1, comma 796, lett. o), della Legge finanziaria 2007 e dalla correlata legge regionale pugliese aveva carattere eccezionale e transitorio, limitato al triennio 2007-2009, e proprio tale circoscrizione temporale ne garantiva la ragionevolezza.
Da ciò discende che, esauritosi il triennio 2007-2009, la riduzione tariffaria non poteva proseguire in assenza di una proroga legislativa, mai intervenuta.
NA RA La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10582/2018, ha ribadito che lo sconto non poteva essere applicato oltre il triennio previsto, mentre il Consiglio di Stato, con le decisioni n. 6090/2012
e n. 439/2017, ha confermato che la riduzione tariffaria era funzionale al rispetto degli obblighi comunitari e agli obiettivi di finanza pubblica per il solo periodo 2007-2009.
Anche la giurisprudenza di merito ha riconosciuto l'illegittimità dell'applicazione dello sconto negli anni successivi, giungendo in alcuni casi a dichiarare la nullità delle clausole contrattuali che lo recepivano oltre il termine di legge (cfr. Tribunale di Trani, n. 226/2014; Tribunale di Foggia, n.
1548/2017; Tribunale di Brindisi, n. 1264/2018; Tribunale di Taranto, n. 824/2020).
Tale quadro giurisprudenziale, ormai consolidato, consente di affermare che la scontistica non poteva essere applicata negli anni oggetto di causa e che le clausole contrattuali stipulate in tal senso devono ritenersi inefficaci.
Ne consegue che le clausole contrattuali con cui, negli anni successivi al 2009, l' e Parte_1 la Casa di Cura opposta hanno recepito la riduzione “in conformità alla legge 296/2006” sono inefficaci, poiché basate su una norma ormai priva di vigenza.
Trattandosi di clausole contrastanti con norma imperativa, esse devono ritenersi nulle ex art. 1419 c.c., con sostituzione automatica del regime tariffario legittimamente applicabile ai sensi dell'art. 1339 c.c..
Neppure l'eccezione relativa al superamento dei tetti di spesa è idonea a escludere la fondatezza della pretesa creditoria di parte opposta;
ha, infatti, Controparte_1 dimostrato documentalmente che le prestazioni oggetto di causa sono state rese entro i limiti dei budget annualmente assegnati, sicché la differenza richiesta si riferisce esclusivamente alla quota di tariffa illegittimamente decurtata e non a volumi eccedenti il plafond programmato.
Il tetto di spesa costituisce un limite alla quantità delle prestazioni remunerabili, ma non può essere invocato per negare il pagamento integrale di prestazioni già rese entro il tetto medesimo, quando la riduzione del corrispettivo sia stata applicata in violazione della legge.
Sul punto, giova richiamare l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza, la quale ha chiarito che il tetto di spesa costituisce un limite al volume delle prestazioni remunerabili, ma non può essere utilizzato per neutralizzare differenze tariffarie derivanti da applicazioni illegittime di sconti, poiché la riduzione del corrispettivo deve sempre trovare fondamento in una base normativa vigente (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, sent. n. 4382/2014).
In termini ulteriori, il TAR Puglia - Bari, con sentenza n. 272/2015, ha precisato che il tetto può essere opposto solo quando il quadro tariffario sia stato definito ex ante, consentendo alla struttura di programmare la propria attività, non già quando l'Amministrazione introduca variazioni
NA RA economiche tardive o prive di legittimazione normativa, circostanza che comprometterebbe l'affidamento del privato.
Infine, il Consiglio di Stato, sez. III, con sentenza n. 956/2016, ha ribadito che ogni intervento retroattivo sul corrispettivo delle prestazioni viola i principi di buona fede e correttezza nei rapporti convenzionali, oltre a ledere l'affidamento che deve assistere le strutture accreditate nella programmazione della propria attività.
Tali pronunce, lette congiuntamente, confermano che il tetto di spesa è un limite quantitativo invalicabile, ma non può essere invocato per giustificare riduzioni illegittime del prezzo unitario delle prestazioni rese entro il plafond contrattualizzato. Parte Ne consegue che, nel caso di specie, l' non può sottrarsi al pagamento integrale delle somme dovute per le prestazioni rese entro il tetto di spesa, essendo le decurtazioni applicate prive di base normativa e contrarie ai principi di correttezza e affidamento.
Alla luce dell'assetto normativo e giurisprudenziale richiamato, deve concludersi che la scontistica del 20% e del 2% non fosse più applicabile per le annualità dal 2010 in avanti e che, pertanto, la opposta abbia diritto al pagamento della differenza fra la tariffa piena e il CP_2 corrispettivo decurtato, per prestazioni tutte rese entro i tetti di spesa.
La pretesa creditoria azionata in via monitoria risulta, dunque, pienamente fondata;
il credito della società opposta risulta provato da idonea documentazione contabile e l'importo ingiunto appare correttamente determinato.
Gli interessi moratori devono essere riconosciuti ai sensi del D. Lgs. 231/2002, decorrendo dalle scadenze previste per il pagamento delle singole fatture.
L'opposizione proposta dalla va pertanto rigettata, con conferma del decreto Parte_1 ingiuntivo opposto.
Alla luce dell'integrale rigetto dell'opposizione, le spese di lite seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e vanno pertanto poste a carico dell'opponente.
Le medesime spese sono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 147/2022, in base allo scaglione di riferimento in relazione al valore della controversia (da €. 52.001,00 a €. 260.000,00), con riconoscimento delle fasi di studio, introduttiva e decisionale ridotte del 30% in ragione della non particolare difficoltà della questione trattata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con atto di citazione in opposizione a decreto Parte_1 ingiuntivo notificato in data 06.10.2015 nei confronti di (già Controparte_1 [...]
), ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: Controparte_2
NA RA 1) RIGETTA l'opposizione proposta dalla parte opponente e, per l'effetto, Parte_1
CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 3378/2015 emesso dal Tribunale di Bari in data 23-27.07.2015 nel procedimento recante R.G. n. 9458/2015 e ne DICHIARA l'esecutorietà;
2) CONDANNA la parte opponente, , al pagamento, in favore della parte opposta, Parte_1
delle spese di lite, che si liquidano in complessivi €. 5.903,10, oltre Controparte_1 esborsi, rimborso forf. spese generali e accessori come per legge.
Così deciso in Bari, 17.11.2025.
Il Giudice
dott.ssa NA RA
NA RA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile in composizione monocratica, costituito dal Giudice dott.ssa NA RA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 14643/2015 di R.G., vertente fra le parti:
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Edvige Parte_1
Trotta, elettivamente domiciliata presso l'Ufficio legale dell'Ente sito in Bari al Lungomare Starita
n. 6, giusta mandato in atti;
- parte attrice opponente -
CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Abbattista, presso il cui studio sito in Bari alla Piazza Luigi di Savoia n. 37 ha eletto domicilio, giusta mandato in atti;
- parte convenuta opposta -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo;
altri contratti atipici.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 26.05.2025 e nei rispettivi scritti difensivi.
CONSIDERATO IN FATTO ED IN DIRITTO che quanto al profilo processuale inerente alla decisione della causa mette conto rilevare che l'udienza di discussione è stata celebrata in applicazione del disposto dell'art. 127 ult. co. e 127 ter c.p.c. mediante comparizione figurata nelle forme della trattazione c.d. scritta (cfr. decreto di fissazione udienza).
NA RA MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, notificato in data 06.10.2015, la proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3378/2015 emesso dal Tribunale Parte_1 di Bari in data 23.07.2015 nel procedimento recante R.G. n. 9458/2015 e depositato in Cancelleria il
27.07.2015 - con il quale le veniva ingiunto il pagamento, in favore della società Controparte_2
della somma di €. 222.928,51, oltre interessi di mora ai sensi del D. Lgs. n. 231/2002
[...] dalla data di maturazione del diritto sino all'effettivo soddisfo e spese processuali del procedimento monitorio - convenendo in giudizio al fine di ottenere l'accoglimento Controparte_2 delle seguenti conclusioni: “- revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 3378/2015, r.g. n.
9458/15 emesso dall'intestato Tribunale siccome errato, ingiusto ed illegittimo per le causali come indicate in premessa;
- condannare l'opposta al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio di opposizione anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 cpc”.
Parte opponente esponeva che, con ricorso per decreto ingiuntivo, la società
[...]
- accreditata presso il Servizio Sanitario Regionale per l'erogazione di prestazioni Controparte_2 di medicina di laboratorio e di radiodiagnostica per immagini - aveva ottenuto dal Tribunale di Bari
l'emissione del decreto ingiuntivo opposto, notificato in data 06.10.2015, con il quale veniva ingiunto all' di corrisponderle la somma di €. 222.928,51 (oltre interessi e Controparte_3 spese) a titolo di corrispettivo per prestazioni sanitarie eseguite e - secondo la prospettazione della ricorrente in monitorio - illegittimamente decurtate del 20% e del 2% in applicazione delle tariffe regionali.
L contestava la fondatezza della pretesa monitoria deducendo l'insussistenza del Pt_2 credito azionato sia nell'an che nel quantum debeatur; evidenziava l'Ente opponente che, in virtù delle modifiche apportate al D. Lgs. n. 502/1992 e della sopravvenuta normativa regionale (L.R.
Puglia n. 12/2010 e n. 2/2011), il diritto alla remunerazione delle prestazioni sanitarie rese dalle strutture private accreditate sorgeva esclusivamente in forza degli accordi contrattuali stipulati ai sensi dell'art. 8 quinquies del citato decreto legislativo e nei limiti dei tetti di spesa annualmente assegnati.
L'opponente richiamava la giurisprudenza amministrativa che aveva ritenuto legittima la proroga delle riduzioni tariffarie introdotte dalla normativa statale e regionale (Cons. Stato, sent. n.
1521/2012; TAR Sardegna, sent. n. 975/2011; Cons. Stato, ord. n. 5102/2011), assumendo che le stesse si fondassero su principi di contenimento della spesa pubblica e di programmazione sanitaria da ritenere ancora vigenti.
NA RA Parte A sostegno della propria opposizione, l' produceva la documentazione contrattuale relativa agli anni 2010-2013, comprendente gli accordi stipulati con la Casa di Cura opposta, i budget assegnati, i tetti di spesa annuali e gli importi effettivamente liquidati;
dai prospetti contabili emergeva, secondo la tesi dell'Ente, che la struttura avesse già percepito integralmente i corrispettivi dovuti entro i limiti contrattualizzati, mentre le somme ulteriori richieste corrispondevano a prestazioni rese oltre i tetti di spesa o a differenze derivanti dalla disapplicazione di sconti tariffari ritenuti obbligatori, non suscettibili di liquidazione ai sensi della normativa vigente.
L'opponente richiamava, infine, precedenti del Tribunale di Trani (R.G. n. 358/2011 e R.G.
n. 6729/2014), nei quali era stata rigettata analoga istanza proposta da altre strutture accreditate, confermandosi la legittimità dell'applicazione delle riduzioni tariffarie e l'insussistenza di crediti per prestazioni eccedenti i tetti di spesa.
Sulla scorta di tali allegazioni, la formulava le proprie conclusioni, come riportate in Pt_1 premessa.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 05.01.2016, si costituiva in giudizio
(già ), la quale contestava Controparte_1 Controparte_2 integralmente le eccezioni e deduzioni avversarie, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
La società opposta rappresentava che le riduzioni tariffarie del 20% e del 2% trovassero fondamento in una normativa statale e regionale espressamente qualificata come transitoria, applicabile unicamente al triennio 2007-2009, sicché la sua estensione agli anni successivi da parte dell'Amministrazione sanitaria avrebbe dovuto ritenersi priva di base legale e quindi illegittima.
A sostegno di tale interpretazione, parte opposta richiamava la sentenza della Corte
Costituzionale n. 94/2009, che aveva confermato il carattere eccezionale e temporalmente limitato della disciplina, nonché numerosi precedenti conformi di merito e amministrativi (Trib. Trani, sent.
n. 226/2014; TAR Lombardia, sent. n. 1891/2010; Cons. Stato, sent. n. 6091/2012), nei quali era stata esclusa la perdurante efficacia della scontistica oltre l'anno 2009.
La Casa di opposta contestava, altresì, la tesi dell' circa l'invalicabilità del tetto CP_2 Pt_1 di spesa, osservando che le prestazioni erano state erogate entro i budget assegnati, ma remunerate con tariffe illegittimamente ridotte, circostanza che aveva indotto la struttura a modulare la propria attività sanitaria su tali valori inferiori;
l'opposta invocava la giurisprudenza amministrativa (TAR
Puglia, sent. n. 272/2015; Cons. Stato, sent. n. 3884/2014), secondo cui il tetto di spesa avrebbe potuto costituire un limite invalicabile solo in presenza di un quadro certo e tempestivamente definito del regime tariffario, non potendo essere opposto allorquando la variazione delle tariffe fosse intervenuta a consuntivo, dopo l'esecuzione delle prestazioni.
Parte_3 concludeva, pertanto, per la conferma del decreto ingiuntivo
[...] Controparte_1 opposto, con vittoria di spese, riservandosi di formulare richieste istruttorie, anche di consulenza tecnica, ove necessario.
Depositate le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., ritenuto non necessario l'espletamento della c.t.u. richiesta dalla parte opposta, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 10.05.2017, ove veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Con ordinanza del 27.11.2017, il Giudice precedentemente designato rilevava l'esigenza di un chiarimento istruttorio in ordine alla corrispondenza tra gli importi azionati in via monitoria e quelli che la stessa opponente aveva indicato come differenza tra il tetto massimo CP_3 convenzionalmente previsto e le somme effettivamente corrisposte alla struttura per le prestazioni rese;
ritenendo che, in assenza di tale specificazione, la causa non potesse essere decisa, veniva disposta la rimessione della causa sul ruolo ed invitata parte opposta a prendere posizione sul punto, rinviando all'udienza del 20.03.2018 per le relative determinazioni.
Dopo taluni rinvii determinati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 nonché da esigenze di riorganizzazione del ruolo di cognizione, la causa - ritenuta matura per la decisione - veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 26.05.2025, ove veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, ai sensi dell'art. 190 c.p.c..
La parte opponente non provvedeva al deposito della propria comparsa Parte_1 conclusionale né della memoria di replica.
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Tanto premesso in punto di fatto, l'opposizione proposta dalla è infondata e merita Parte_1 la sorte del rigetto.
Giova anzitutto premettere che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo costituisce un ordinario giudizio di cognizione, caratterizzato da una peculiare inversione delle posizioni processuali delle parti, che non incide tuttavia sulla loro posizione sostanziale;
in seguito alla pronuncia del decreto ingiuntivo, è rimessa all'ingiunto l'iniziativa di promuovere il contraddittorio, al fine di contestare i fatti costitutivi della pretesa azionata - soltanto provvisoriamente riconosciuti con il decreto - ovvero di allegare fatti estintivi, modificativi o impeditivi della medesima pretesa, che non potevano essere conosciuti nella fase monitoria, stante la struttura unilaterale e sommaria del procedimento.
Tale assetto si riflette direttamente sulla distribuzione dell'onere probatorio: il creditore opposto, pur rivestendo formalmente la posizione di convenuto, conserva la qualifica di attore in
NA RA senso sostanziale, e l'ingiunto opponente, pur essendo attore in senso processuale, mantiene la posizione sostanziale di convenuto;
ne consegue che, ai sensi dell'art. 2697 c.c., grava sul creditore- opposto l'onere di fornire piena prova dei fatti costitutivi della propria pretesa, mentre spetta al debitore-opponente dimostrare l'esistenza di fatti estintivi, modificativi o impeditivi (cfr. Cass. Civ.,
n. 16340/2009; Cass. Civ., n. 2421/2006).
Va altresì rammentato che, nella presente sede di cognizione piena, il materiale probatorio utilizzato nella fase monitoria - anche se costituito da fatture commerciali - non può fondare, di per sé, la pretesa creditoria, se non accompagnato da idonea prova del rapporto sottostante (cfr. Cass.
Civ., n. 5915/2011).
Nel caso di specie, la controversia trae origine dal decreto ingiuntivo n. 3378/2015, con il quale è stato ingiunto all' di corrispondere alla la somma Parte_1 Controparte_1 di €. 222.928,51, oltre interessi e spese, quale differenza ritenuta dovuta per prestazioni di patologia clinica e di radiodiagnostica erogate negli anni dal 2010 al 2013; secondo la struttura sanitaria ricorrente, tali prestazioni erano state remunerate dall' con l'applicazione delle riduzioni del Pt_1
20% e del 2%, previste dall'art. 1, comma 796, lett. o), L. n. 296/2006, nonostante la sopravvenuta inefficacia della relativa disciplina normativa oltre il triennio 2007-2009.
L'opposizione proposta dalla si fonda sulla tesi secondo cui la riduzione tariffaria Parte_1 avrebbe continuato a trovare applicazione anche negli anni successivi, in quanto recepita negli accordi contrattuali regionali e coerente con la programmazione della spesa sanitaria.
L'Ente opponente ha inoltre eccepito il superamento dei tetti di spesa quali limiti invalicabili alla remunerazione delle prestazioni.
Orbene, le argomentazioni avanzate dalla non sono condivisibili. Parte_1
L'art. 1, comma 796, lett. o), della Legge n. 296/2006 aveva introdotto una riduzione delle tariffe riconosciute alle strutture accreditate “al fine di garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009”; il legislatore qualificò espressamente la misura come eccezionale e temporalmente delimitata.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 94/2009, ha confermato tale carattere transeunte, ritenendo legittima la decurtazione proprio in ragione della sua limitazione temporale;
la misura introdotta dall'art. 1, comma 796, lett. o), della Legge finanziaria 2007 e dalla correlata legge regionale pugliese aveva carattere eccezionale e transitorio, limitato al triennio 2007-2009, e proprio tale circoscrizione temporale ne garantiva la ragionevolezza.
Da ciò discende che, esauritosi il triennio 2007-2009, la riduzione tariffaria non poteva proseguire in assenza di una proroga legislativa, mai intervenuta.
NA RA La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10582/2018, ha ribadito che lo sconto non poteva essere applicato oltre il triennio previsto, mentre il Consiglio di Stato, con le decisioni n. 6090/2012
e n. 439/2017, ha confermato che la riduzione tariffaria era funzionale al rispetto degli obblighi comunitari e agli obiettivi di finanza pubblica per il solo periodo 2007-2009.
Anche la giurisprudenza di merito ha riconosciuto l'illegittimità dell'applicazione dello sconto negli anni successivi, giungendo in alcuni casi a dichiarare la nullità delle clausole contrattuali che lo recepivano oltre il termine di legge (cfr. Tribunale di Trani, n. 226/2014; Tribunale di Foggia, n.
1548/2017; Tribunale di Brindisi, n. 1264/2018; Tribunale di Taranto, n. 824/2020).
Tale quadro giurisprudenziale, ormai consolidato, consente di affermare che la scontistica non poteva essere applicata negli anni oggetto di causa e che le clausole contrattuali stipulate in tal senso devono ritenersi inefficaci.
Ne consegue che le clausole contrattuali con cui, negli anni successivi al 2009, l' e Parte_1 la Casa di Cura opposta hanno recepito la riduzione “in conformità alla legge 296/2006” sono inefficaci, poiché basate su una norma ormai priva di vigenza.
Trattandosi di clausole contrastanti con norma imperativa, esse devono ritenersi nulle ex art. 1419 c.c., con sostituzione automatica del regime tariffario legittimamente applicabile ai sensi dell'art. 1339 c.c..
Neppure l'eccezione relativa al superamento dei tetti di spesa è idonea a escludere la fondatezza della pretesa creditoria di parte opposta;
ha, infatti, Controparte_1 dimostrato documentalmente che le prestazioni oggetto di causa sono state rese entro i limiti dei budget annualmente assegnati, sicché la differenza richiesta si riferisce esclusivamente alla quota di tariffa illegittimamente decurtata e non a volumi eccedenti il plafond programmato.
Il tetto di spesa costituisce un limite alla quantità delle prestazioni remunerabili, ma non può essere invocato per negare il pagamento integrale di prestazioni già rese entro il tetto medesimo, quando la riduzione del corrispettivo sia stata applicata in violazione della legge.
Sul punto, giova richiamare l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza, la quale ha chiarito che il tetto di spesa costituisce un limite al volume delle prestazioni remunerabili, ma non può essere utilizzato per neutralizzare differenze tariffarie derivanti da applicazioni illegittime di sconti, poiché la riduzione del corrispettivo deve sempre trovare fondamento in una base normativa vigente (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, sent. n. 4382/2014).
In termini ulteriori, il TAR Puglia - Bari, con sentenza n. 272/2015, ha precisato che il tetto può essere opposto solo quando il quadro tariffario sia stato definito ex ante, consentendo alla struttura di programmare la propria attività, non già quando l'Amministrazione introduca variazioni
NA RA economiche tardive o prive di legittimazione normativa, circostanza che comprometterebbe l'affidamento del privato.
Infine, il Consiglio di Stato, sez. III, con sentenza n. 956/2016, ha ribadito che ogni intervento retroattivo sul corrispettivo delle prestazioni viola i principi di buona fede e correttezza nei rapporti convenzionali, oltre a ledere l'affidamento che deve assistere le strutture accreditate nella programmazione della propria attività.
Tali pronunce, lette congiuntamente, confermano che il tetto di spesa è un limite quantitativo invalicabile, ma non può essere invocato per giustificare riduzioni illegittime del prezzo unitario delle prestazioni rese entro il plafond contrattualizzato. Parte Ne consegue che, nel caso di specie, l' non può sottrarsi al pagamento integrale delle somme dovute per le prestazioni rese entro il tetto di spesa, essendo le decurtazioni applicate prive di base normativa e contrarie ai principi di correttezza e affidamento.
Alla luce dell'assetto normativo e giurisprudenziale richiamato, deve concludersi che la scontistica del 20% e del 2% non fosse più applicabile per le annualità dal 2010 in avanti e che, pertanto, la opposta abbia diritto al pagamento della differenza fra la tariffa piena e il CP_2 corrispettivo decurtato, per prestazioni tutte rese entro i tetti di spesa.
La pretesa creditoria azionata in via monitoria risulta, dunque, pienamente fondata;
il credito della società opposta risulta provato da idonea documentazione contabile e l'importo ingiunto appare correttamente determinato.
Gli interessi moratori devono essere riconosciuti ai sensi del D. Lgs. 231/2002, decorrendo dalle scadenze previste per il pagamento delle singole fatture.
L'opposizione proposta dalla va pertanto rigettata, con conferma del decreto Parte_1 ingiuntivo opposto.
Alla luce dell'integrale rigetto dell'opposizione, le spese di lite seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e vanno pertanto poste a carico dell'opponente.
Le medesime spese sono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 147/2022, in base allo scaglione di riferimento in relazione al valore della controversia (da €. 52.001,00 a €. 260.000,00), con riconoscimento delle fasi di studio, introduttiva e decisionale ridotte del 30% in ragione della non particolare difficoltà della questione trattata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con atto di citazione in opposizione a decreto Parte_1 ingiuntivo notificato in data 06.10.2015 nei confronti di (già Controparte_1 [...]
), ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: Controparte_2
NA RA 1) RIGETTA l'opposizione proposta dalla parte opponente e, per l'effetto, Parte_1
CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 3378/2015 emesso dal Tribunale di Bari in data 23-27.07.2015 nel procedimento recante R.G. n. 9458/2015 e ne DICHIARA l'esecutorietà;
2) CONDANNA la parte opponente, , al pagamento, in favore della parte opposta, Parte_1
delle spese di lite, che si liquidano in complessivi €. 5.903,10, oltre Controparte_1 esborsi, rimborso forf. spese generali e accessori come per legge.
Così deciso in Bari, 17.11.2025.
Il Giudice
dott.ssa NA RA
NA RA