Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 20/02/2025, n. 202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 202 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 338 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- , C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Luciana Pisano, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Luciana Pisano, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
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1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 29/05/2011, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di
Selargius.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
29/05/2011 tra e trascritto presso il registro dello Parte_1 CP_1
stato civile del Comune di Selargius, anno 2011, numero 11, parte 2, serie A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
a) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in Cagliari, in data 29.05.2011, atto trascritto presso l'Ufficio di Stato
Civile di Cagliari al n. 11 - Parte II - Serie A - Anno 2011, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cagliari di procedere alla trascrizione della sentenza nei Pubblici Registri Anagrafici, con le
Pag. 2 di 4 conseguenti annotazioni nei registri anagrafici dei rispettivi comuni di residenza.
b) Confermare le seguenti condizioni: il figlio minore rimane affidato ad Per_1 entrambi i genitori il quale continuerà a ricevere da entrambi cura, educazione ed istruzione, mantenendo con ciascuno di essi rapporti equilibrati e continuativi e conservando con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale rapporti significativi.
c) I genitori continueranno ad esercitare la responsabilità genitoriale e adotteranno sempre consensualmente le decisioni di maggiore interesse per il figlio, tra cui le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle attività formative extrascolastiche, i viaggi di istruzione e svago, la scelta di attività sportive e ricreative.
Per le questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno invece la responsabilità separatamente.
d) Il minore manterrà la residenza anagrafica presso la madre nell'abitazione sita in Sestu, via Madrid, 2.
Il padre avrà il più ampio diritto di visita nei confronti del figlio e, pertanto, avrà facoltà di incontrarlo e tenerlo con sé con la massima libertà, previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni scolastici, sportivi e ricreativi del minore figlio.
e) Il Sig. si obbliga a corrispondere a titolo di contributo per il Parte_1 mantenimento del figlio , la somma di € 200,00 mensili, somma da Per_1 rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, nonché a corrispondere le spese straordinarie, mediche, scolastiche e ricreative da concordarsi preventivamente o da rimborsare se eventualmente anticipate, quando risultino necessarie e indefettibili, nella misura del 50% ciascuno, dietro esibizione di idonea documentazione.
f) I coniugi rinunciano ad ogni richiesta di assegno divorzile l'uno nei confronti dell'altro, essendo i ricorrenti economicamente autosufficienti.
g) I coniugi dichiarano che in data 04.06.2010, prima di contrarre matrimonio, con il contributo economico di entrambi, hanno acquistato la predetta casa coniugale sita in Sestu nella via Madrid n. 2 piano 1°, costituita di 3 vani ed accessori, con annesso posto auto e locale cantina pertinenziale.
- Il signor si obbliga a trasferire alla signora Parte_1 CP_1 la piena proprietà della propria quota, pari a ½ dell'intero, della casa coniugale sita nel Comune di Sestu, censita al NCEU del al Foglio 41 con il mappale 2826 subalterno 51, categoria A/2, classe 6, vani 4,5, rendita catastale Euro 255,65, e subalterno 44, categoria C/6, classe 1, consistenza mq. 12, come da atto pubblico di compravendita del 04.06.2010, a rogito del Dr. Notaio in Cagliari, repertorio n. 30518 raccolta n. Persona_2
Pag. 3 di 4 16551, registrato a Cagliari il 09.06.2010, al n. 003111 e trascritto in data
09.06.2010 alla conservatoria dei RRII di Cagliari.
- Detto trasferimento dovrà avvenire a seguito di richiesta della sig.ra CP_1
non appena sarà possibile volturare alla medesima il mutuo
[...] ipotecario contratto con BNL in data 04.06.2010 con atto pubblico del
Notaio di Cagliari, che grava sul medesimo immobile. Persona_2
- Precisano le parti che il predetto immobile è gravato da mutuo ipotecario, in essere con BNL, filiale di Cagliari - al quale le parti sono CP_2 attualmente obbligate (in solido nei confronti della banca erogante e per pari quote nei rapporti interni), al pagamento del debito di 55 rate per l'importo di € 33.656,27 (trentatremilaseicentocinquantasei/27) che ancora residua alla data del 31.12.2023.
- Convengono le parti che la Sig.ra continuerà a corrispondere CP_1 in via esclusiva i ratei di mutuo dell'immobile a lei assegnato.
- Il prezzo del trasferimento, in considerazione dell'ammontare del mutuo ancora da corrispondere, viene fin d'ora determinato nella misura di €
16.828,00 (sedicimilaottocentoventotto/00).
Detta somma corrisponde al credito vantato dalla Sig.ra nei CP_1 confronti del Sig. , che la riconosce come proprio debito, Parte_1 costituito dalla metà dei ratei di mutuo di propria competenza pagati dalla moglie.
- Per il prezzo del trasferimento e per le spese anticipate e rimborsate tra le parti le stesse vicendevolmente rilasceranno ampia e liberatoria quietanza alla sottoscrizione dell'atto di trasferimento.
h) I ricorrenti prestano infine il proprio consenso, obbligandosi a riprodurlo nelle sedi e nelle forme richieste, al rinnovo e/o rilascio del passaporto o altro documento valido per l'espatrio per il figlio minore.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 20/02/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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