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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Abruzzo, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 48/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' ABRUZZO Sezione 1, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 14:00 con la seguente composizione collegiale:
BLOCK MAURIZIO, Presidente
AN RE EP, Relatore
BAIOCCO ALBERTO, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 638/2025 depositato il 29/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Silvi
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Comune Di Silvi Comune
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 38/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TERAMO sez. 2
e pubblicata il 28/01/2025 Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 8 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 36/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta
Resistente/Appellato: si riporta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso davanti alla Corte di giustizia tributaria di Teramo, la Ricorrente_1 sas ricorreva avverso l'avviso di accertamento del Comune di Silvi in relazione all'IMU relativa all'anno 2020.
La Corte di giustizia Provinciale, con la decisione n. 38 del 16 dicembre 2024 respingeva il ricorso.
Contro detta decisione il contribuente proponeva appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
SI OSSERVA
Il ricorso si presenta accoglibile, dovendosi condividere il contenuto dell'appello proposto dal contribuente.
Ricordiamo che nel caso in esame non si controverte sulla sussistenza sostanziale dei requisiti dai quali nasceva il diritto all'esenzione prevista per gli immobili adibiti ad attività di campeggio.
La questione verteva sul fatto che non vi era stata da parte del contribuente la presentazione della dichiarazione avente ad oggetto il diritto all'esenzione per l'Imu per l'anno 2020.
La sentenza di primo grado aveva rigettato il ricorso del contribuente affermando che vi era tale necessità.
Nel suo atto di appello al contrario la difesa del contribuente fa rilevare come tale necessità non vi fosse, essendo sufficiente il possesso dei requisiti sostanziali.
Ed in effetti una tale ultima impostazione appare corretta;
ciò in quanto la normativa non subordina esplicitamente la non debenza dell'imposta alla presentazione della dichiarazione come condizione per fruire dell'esenzione, in quanto viene stabilito che non è dovuta l'Imu in relazione agli immobili dei residence e dei campeggi a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate con appunto nel caso in esame.
Tanto è vero che questo obbligo nel caso specifico non sussisteva, che la difesa del Comune di Silvi lo ha dovuto agganciare nella sua prospettazione difensiva all'obbligo dichiarativo generale previsto dal comma 769 dell'articolo uno della legge 160 del 2019, il quale però disciplina un caso diverso, ovvero l'ipotesi in cui si verifichino delle modificazione degli elementi che devono essere oggetto di dichiarazione da cui consegua un diverso ammontare delle imposte dovute.
Ma in nessun caso viene precisato che il diritto all'esenzione che si basa su presupposti di carattere sostanziale viene meno in base all'omissione della dichiarazione sul punto.
E comunque si deve rilevare come poi vi sia stata la produzione di tale dichiarazione, seppure in via tardiva, ma comunque con l'indicazione di dati che ben erano conosciuti dalla pubblica amministrazione.
Ricordiamo infatti che nel caso in esame non vi sono state modifiche sostanziali da parte del contribuente sulla situazione di fatto e sulla quantificazione dell'Imu derivante dalle modifiche operate appunto dal contribuente, ma si trattava di un beneficio ex lege che si appoggiava sulla situazione preesistente della struttura Di campeggio, struttura non modificata dal contribuente, e ben conosciuta dall'ente.
Da ciò segue la accoglibilità dell'appello proposto dal ricorrente.
In ordine al pagamento delle spese processuali, si rileva che le spese vanno compensate, alla luce del rilievo che ci si trova davanti ad una questione che si presenta di estrema complessità formale, e che si basava sull'esame di una situazione di ordine eccezionale con una normativa formulata ad hoc per questo singolo caso relativo ad un'emergenza sanitaria nazionale mai verificarsi in precedenza in questi termini.
P.Q.M.
accoglie l'appello e compensa le spese tra le Parti
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' ABRUZZO Sezione 1, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 14:00 con la seguente composizione collegiale:
BLOCK MAURIZIO, Presidente
AN RE EP, Relatore
BAIOCCO ALBERTO, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 638/2025 depositato il 29/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Silvi
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Comune Di Silvi Comune
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 38/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TERAMO sez. 2
e pubblicata il 28/01/2025 Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 8 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 36/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta
Resistente/Appellato: si riporta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso davanti alla Corte di giustizia tributaria di Teramo, la Ricorrente_1 sas ricorreva avverso l'avviso di accertamento del Comune di Silvi in relazione all'IMU relativa all'anno 2020.
La Corte di giustizia Provinciale, con la decisione n. 38 del 16 dicembre 2024 respingeva il ricorso.
Contro detta decisione il contribuente proponeva appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
SI OSSERVA
Il ricorso si presenta accoglibile, dovendosi condividere il contenuto dell'appello proposto dal contribuente.
Ricordiamo che nel caso in esame non si controverte sulla sussistenza sostanziale dei requisiti dai quali nasceva il diritto all'esenzione prevista per gli immobili adibiti ad attività di campeggio.
La questione verteva sul fatto che non vi era stata da parte del contribuente la presentazione della dichiarazione avente ad oggetto il diritto all'esenzione per l'Imu per l'anno 2020.
La sentenza di primo grado aveva rigettato il ricorso del contribuente affermando che vi era tale necessità.
Nel suo atto di appello al contrario la difesa del contribuente fa rilevare come tale necessità non vi fosse, essendo sufficiente il possesso dei requisiti sostanziali.
Ed in effetti una tale ultima impostazione appare corretta;
ciò in quanto la normativa non subordina esplicitamente la non debenza dell'imposta alla presentazione della dichiarazione come condizione per fruire dell'esenzione, in quanto viene stabilito che non è dovuta l'Imu in relazione agli immobili dei residence e dei campeggi a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate con appunto nel caso in esame.
Tanto è vero che questo obbligo nel caso specifico non sussisteva, che la difesa del Comune di Silvi lo ha dovuto agganciare nella sua prospettazione difensiva all'obbligo dichiarativo generale previsto dal comma 769 dell'articolo uno della legge 160 del 2019, il quale però disciplina un caso diverso, ovvero l'ipotesi in cui si verifichino delle modificazione degli elementi che devono essere oggetto di dichiarazione da cui consegua un diverso ammontare delle imposte dovute.
Ma in nessun caso viene precisato che il diritto all'esenzione che si basa su presupposti di carattere sostanziale viene meno in base all'omissione della dichiarazione sul punto.
E comunque si deve rilevare come poi vi sia stata la produzione di tale dichiarazione, seppure in via tardiva, ma comunque con l'indicazione di dati che ben erano conosciuti dalla pubblica amministrazione.
Ricordiamo infatti che nel caso in esame non vi sono state modifiche sostanziali da parte del contribuente sulla situazione di fatto e sulla quantificazione dell'Imu derivante dalle modifiche operate appunto dal contribuente, ma si trattava di un beneficio ex lege che si appoggiava sulla situazione preesistente della struttura Di campeggio, struttura non modificata dal contribuente, e ben conosciuta dall'ente.
Da ciò segue la accoglibilità dell'appello proposto dal ricorrente.
In ordine al pagamento delle spese processuali, si rileva che le spese vanno compensate, alla luce del rilievo che ci si trova davanti ad una questione che si presenta di estrema complessità formale, e che si basava sull'esame di una situazione di ordine eccezionale con una normativa formulata ad hoc per questo singolo caso relativo ad un'emergenza sanitaria nazionale mai verificarsi in precedenza in questi termini.
P.Q.M.
accoglie l'appello e compensa le spese tra le Parti