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Sentenza 12 luglio 2025
Sentenza 12 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 12/07/2025, n. 3104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3104 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 2381/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Salerno – sez. III civile – nella persona del G.I., in funzione di Giudice Unico, Dott.ssa Alessia Pecoraro ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 2381 del Ruolo Affari Contenzioso Civile dell'anno 2022, avente ad oggetto “opposizione a precetto ex art. 615 comma I c.p.c.”, vertente TRA (P.IVA ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dall'Avv. Carmine Manzione, con il quale elettivamente domicilia in Salerno alla Via G. Guglielmi n. 6; Opponente E (P.IVA ), in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dall'Avv. Massimo Gennatiempo, con il quale elettivamente domicilia in Salerno alla Via Trento n. 109; Opposto CONCLUSIONI Come in atti MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con atto di citazione ai sensi dell'art. 615 comma I c.p.c., parte attorea spiegava opposizione avverso l'atto di precetto del 17.02.2022, intimante il pagamento di € 5.522,40 a titolo di spese processuali liquidate sulla scorta di titolo esecutivo costituito da ordinanza resa ex art. 669 terdecies c.p.c. in data 7.12.2021 dal Tribunale di Napoli, Sez. specializzata in materia d'impresa, nel reclamo rubricato con R.G. n. 15186/2021, rep. 15099/2021. Ricostruita brevemente la vicenda in fatto e puntualizzati i profili di ammissibilità della domanda, l'opponente articolava motivi di censura concernenti la regolamentazione delle spese giudiziali resa nel titolo menzionato. Segnatamente, sosteneva di aver correttamente evocato alla lite l'odierno opposto già nella prodromica fase di ricorso cautelare (in esito al quale veniva resa la decisione di improcedibilità poi impugnata con lo strumento del reclamo ex 669 terdecies c.p.c.) e ne lamentava la contraddittorietà, ravvisando un contrasto tra il capo della decisione in cui veniva disposta la compensazione delle spese per sopravvenuta cessata materia del contendere e quello qui censurato di condanna a proprio carico della refusione delle spese processuali della fase di reclamo. Concludeva, pertanto, domandando all'adito Tribunale di: “- in via cautelare, accogliere la domanda e sospendere, già inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva dell'ordinanza emessa dal Tribunale civile di Napoli – Sezione specializzata in materia di impresa, in data 7.12.2021, comunicato in data 20.12.2021 e notificato con pedissequo precetto in data 17.02.2022; - nel merito, accertare e dichiarare l'illegittimità e comunque l'infondatezza del diritto dell'opposta ad agire in via esecutiva in danno dell'opponente, con l'adozione di ogni altro provvedimento prodromico ovvero consequenziale alla statuizione;
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, da attribuire allo scrivente procuratore giacché antistatario”.
1.1 Con propria memoria, si costituiva l'opposto che, in via preliminare e assorbente, lamentava l'improcedibilità della domanda per inesistenza del primo tentativo di notifica dell'atto introduttivo asseritamente reso dalla controparte in data 01.03.2022, nonché per l'irritualità della rinnovazione della notificazione eseguita ai sensi dell'art. 291 c.p.c. Nel merito, assumeva che la questione controversa dovesse decidersi con declaratoria della cessata materia del contendere, non vantando la controparte alcun interesse ad una statuizione nel merito, per essere intervenuta, nelle more del giudizio de quo, l'ordinanza del 29.10.2022 di assegnazione somme per il credito controverso (procedura di pignoramento presso terzi regolarmente instaurata presso l'Intestato Tribunale, iscritta con RGE 2501/2022). Infine, concludeva affinché si procedesse a: “in via preliminare, dichiarare improcedibile e\o inammissibile la proposta azione;
nel merito accertare e dichiarare l'insussistenza dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora in virtù di quanto espresso in premessa, per le causali espresse in premessa, e per l'effetto, rigettare la proposta opposizione perché palesemente infondata in fatto ed in diritto, assolutamente temeraria, con condanna dell'opponente al risarcimento dei danni ex art. 96 cpc da liquidarsi in via equitativa. Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario”.
2. Tanto premesso in punto di fatto, le questioni prospettate dalle parti devono vagliarsi secondo ordine logico-sistematico. In via del tutto preliminare, mette conto verificare la regolare instaurazione del contraddittorio tra le parti in lite. Sul punto, giova evidenziare come alla prima udienza, celebrata in data 1.02.23, compariva la sola parte opponente, la quale deduceva che la notifica nei confronti dell'opposta non era andata a buon fine, di talché chiedeva termine per procedere alla rinnovazione della stessa ai sensi e agli effetti di cui all'art. 291 c.p.c. Veniva, quindi, concesso termine per eseguire il nuovo tentativo di notifica, cui conseguiva in data 27.06.2023 la costituzione di parte opposta. Quest'ultima sosteneva, sin dal primo atto difensivo, la riconducibilità del vizio di notificazione alla categoria della inesistenza, giacché l'opponente aveva tentato la notificazione dell'atto di citazione presso un indirizzo pec inesistente. Di contro, parte attorea insisteva nel sostenere che l'azione fosse stata correttamente radicata e che la notificazione eseguita dopo la rimessione in termini concessa dal giudice avesse sanato con effetto ex tunc qualsiasi vizio. Ebbene, argomentando da quanto affermato da Cass. Sez. Un., 20/07/2016 n. 14916 e da Cass. 30/03/2018 n. 7996, la notificazione di un atto può dirsi inesistente, e quindi affetta da vizio non sanabile, nei soli casi in cui manchino gli elementi costitutivi essenziali che la fanno qualificare come tale;
in tutti gli altri casi, essa è affetta da semplice nullità, sanabile per raggiungimento dello scopo a seguito della costituzione della parte destinataria, anche se fatta dichiaratamente al solo fine di far rilevare la nullità, ovvero in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice. Come noto, infatti, solo la notifica nulla può essere oggetto di sanatoria ex tunc attraverso la costituzione in giudizio della parte destinataria della notificazione o, in mancanza di tale costituzione, attraverso la rinnovazione della notificazione che può essere effettuata dalla parte notificante ovvero, al ricorrere dei relativi presupposti, disposta dal giudice ai sensi dell'art. 291 c.p.c.. La notifica inesistente, invece, non può essere sanata in alcun modo per la semplice ragione che l'atto non esiste, è un “non atto” (cfr. Cass., S.U., n. 14916/2016 cit.). In particolare, integra un semplice vizio di nullità, il vizio attinente all'individuazione del luogo in cui la notificazione deve essere eseguita, che non è elemento essenziale della notificazione stessa, anche se privo di collegamento col destinatario. E' infatti principio di diritto che "il luogo in cui la notificazione del ricorso per cassazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell'atto, sicché i vizi relativi alla sua individuazione, anche quando esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell'ambito della nullità dell'atto, come tale sanabile, con efficacia "ex tunc", o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità), o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ex art. 291 c.p.c." (cfr. Cass. Sez. Un. 14916/2016 cit., e, da ultimo, in senso conforme Cassazione civile sez. III, 11/10/2024, n. 26544). Nella specie, il primo tentativo di notifica eseguito presso l'indirizzo di posta elettronica certificata non iscritto in pubblici registri e rimasto infruttuoso, quantunque non corrispondente al modello legale, non pare riconducibile alla categoria dell'inesistenza, in conseguenza della quale la notificazione tentata dovrebbe risultare del tutto priva dei requisiti per essere riconosciuta come tale. Piuttosto, il vizio verificatosi in concreto va inquadrato in un'ipotesi di nullità, da cui è disceso l'effetto sanante ex tunc prodotto dalla rinnovazione della notifica e dalla succedanea costituzione del convenuto (operante, come sopra detto, anche nel caso in cui la costituzione sia effettuata al solo fine di eccepire la nullità, cfr. ex multis, Cass. civ., sez. II, 21 marzo 2011, n. 6470; Cass. civ., sez. I, 11 giugno 2007, n. 13667; Cass. civ., sez. I, 2 maggio 2006, n. 10119; Cass. civ., Sez. Un., 14 giugno 1994, n.5785). 2.1 Sempre in via preliminare, occorre accertare l'ammissibilità e la decidibilità nel merito della domanda, indagando la sussistenza dell'interesse della parte opponente ad ottenere una pronuncia sulla questione quesita. Deve, infatti, verificarsi se sia fondata la paventata cessazione della materia del contendere, per come prospettata dalla parte opposta, la quale nega che l'attore abbia interesse a contestare il proprio diritto di procedere ad esecuzione forzata, dal momento che il processo esecutivo si è definitivamente concluso con l'assegnazione del credito pignorato. L'opponente, d'altro canto, sostiene che la presente lite stata incardinata in epoca anteriore rispetto alla sopravvenuta procedura di pignoramento presso terzi incardinata dall'opposto con atto di pignoramento del 21.04.2022, iscritta con RGE n. 2510/2022 innanzi all'Intestato Tribunale e conclusasi con ordinanza ex 553 c.p.c. il 29.10.2022 e, pertanto, sia possibile addivenire a una decisione nel merito. L'indagine da compiersi sollecita la disamina del rapporto tra tutela esecutiva e tutela cognitoria, regolato dal principio di autonomia. Il processo esecutivo rispetto ai giudizi ordinari di cognizione di opposizione alla esecuzione (preventiva e successiva: art. 615 c.p.c., commi 1 e 2), in assenza del rimedio sospensivo, resta indifferente alle vicende processuali dei secondi, l'autonomia trova, tuttavia, limite nella affermazione, comune in dottrina e giurisprudenza, per cui l'eventuale accoglimento -con sentenza passata in giudicato- della opposizione alla esecuzione, venendo a negare il diritto del creditore procedente ad iniziare o proseguire il processo esecutivo, determina l'invalidazione degli atti esecutivi precedentemente compiuti (e comunque determina la improcedibilità della esecuzione forzata), in ogni caso fatti salvi gli effetti giuridici prodotti a vantaggio dell'acquirente o dell'assegnatario di buona fede, qualora la pronuncia favorevole all'opponente intervenga successivamente alla emissione della ordinanza di aggiudicazione o di assegnazione (art. 2929 c.c.; art. 187 bis disp. att. c.p.c.; art. 632, comma 2, c.p.c.). L'indicato discrimine cronologico previsto in ordine agli effetti invalidanti della procedura esecutiva determinati dalla pronuncia di accoglimento, costituito dall'anteriorità della ordinanza di aggiudicazione o di assegnazione -che la rende immune- rispetto alla -successiva- pubblicazione ed al passaggio in giudicato della sentenza favorevole all'opponente, non determina, tuttavia, nei giudizi di opposizione esecutiva, né la - sopravvenuta- improponibilità della opposizione (cfr. Corte cass. Sez. 1, Sentenza n. 7993 del 01/10/1994), né la cessazione della materia del contendere, per difetto di interesse alla pronuncia sul merito, ove la contestazione attenga all'esistenza del titolo esecutivo o del credito (relativamente all'an o al quantum), permanendo anche in tal caso l'interesse dell'opponente alla decisione per così dire postuma (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 23084 del 16/11/2005; id. Sez. 3, Sentenza n. 4498 del 24/02/2011; id. Sez. 3, Sentenza n. 6546 del 22/03/2011; id. Sez. 3, Sentenza n. 1353 del 31/01/2012; id. Sez. 3, Sentenza n. 15761 del 10/07/2014; id. Sez. 3, Sentenza n. 18350 del 27/08/2014, secondo cui “persiste la materia del contendere e l'interesse alla decisione sul merito in capo all'esecutato opponente in un'opposizione ad espropriazione presso terzi per ragioni di quantificazione del credito di controparte quando, successivamente all'opposizione e nonostante il suo dispiegamento, sia stata pronunziata ordinanza di assegnazione ai sensi dell'art. 553 c.p.c., anche ove quest'ultima non sia stata autonomamente impugnata.”; id. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20924 del 07/09/2017). Al riguardo è stato, infatti, puntualmente rilevato come “uno sviluppo eventualmente favorevole all'opponente non potrebbe che proiettare l'effetto della nullità originaria del precetto su tutti gli atti esecutivi, nella parte in cui essi riconoscessero in modo illegittimo un'entità del credito diversa, perché maggiore, rispetto a quella realmente dovuta: ma allora la naturale propagabilità del vizio espressione del principio generale di cui all'art. 159 cod. proc. civ. - elide qualsiasi onere, per l'opponente e per lo stesso vizio originario di eccessività del preteso, di impugnare altresì tutti gli - e ciascuno degli - atti del processo esecutivo successivi al dispiegamento dell'opposizione all'esecuzione in pendenza del processo stesso. Allo stesso modo, del resto, la pronunzia sul merito che intervenisse nell'opposizione ad esecuzione già dispiegata, ove rivedesse "in minus" il credito anche come accertato dal giudice dell'esecuzione nello sviluppo del processo esecutivo nelle more concluso, travolgerebbe gli atti di questo nella parte in cui dovessero rilevarsi illegittimi relativamente alla parte di credito erroneamente riconosciuta, senza alcuna necessità di una previa separata o autonoma impugnazione di ciascuno di quelli” (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 18350 del 27/08/2014, in motivazione). In buona sostanza, la sentenza resa nel giudizio di opposizione alla esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., commi 1 e 2, anche se successiva all'ordinanza di assegnazione della somma emessa dal Giudice dell'esecuzione (nella specie nel procedimento di espropriazione presso terzi), accerta ora per allora il diritto del creditore procedente di agire in executivis per il credito portato dal titolo, legittimando il debitore che veda accolta la opposizione -in tutto od in parte ove la contestazione attenga al quantum - ad esperire nei confronti del creditore soddisfatto l'azione di ripetizione della somma che risultasse indebitamente assegnata, venendo a cedere la irrevocabilità ed irretrattabilità del provvedimento di assegnazione - che risponde alla funzione di garanzia degli effetti giuridici prodotti a vantaggio del terzo acquirente o del terzo assegnatario di buona fede - di fronte al giudicato, intervenuto tra creditore procedente e debitore esecutato, che accerta la invalidità od inefficacia, originaria o sopravvenuta, parziale o totale, del diritto di agire in executivis per il credito portato dal titolo (cfr. Cass 4528/2019). Venendo al caso di specie, con la domanda spiegata l'opponente mira a contestare il diritto del creditore ad agire in via esecutiva sulla base del precetto come in concreto formulato ed intimato e, quindi, a contrastare quella particolare connotazione del diritto di procedere in executivis impressa dal titolo esecutivo e richiamata nel precetto, per cui non può addivenirsi ad una pronuncia di cessata materia del contendere, non essendo venuto meno l'interesse della parte a far valere le contestazioni sull'an dell'esecuzione, benché la procedura di pignoramento presso terzi si sia conclusa con positivo provvedimento. 3. Ciò chiarito in punto di procedibilità della domanda attorea, va scrutinata l'ammissibilità dello strumento processuale dell'opposizione a precetto quale mezzo rimediale azionato al fine di conseguire la revisione della regolamentazione delle spese processuali resa con l'impugnata ordinanza ex art. 669 terdecies c.p.c. Con l'atto introduttivo, parte attorea rappresenta di opporsi al capo condannatorio al pagamento delle spese giudiziali, pronunciato in esito al reclamo spiegato ai sensi art. 669 terdecies c.p.c.. La parte, in particolare, si duole tanto di un'erronea valutazione degli elementi di fatto e di diritto vagliati dal Collegio (i.e. “l'assunto viola apertamente le disposizioni che regolano la vocatio in ius nei procedimenti introdotti con ricorso”), quanto della contraddittorietà del regime delle spese disposto nell'atto impugnato, a fronte delle questioni decise. Sul punto, dirimente è la posizione espressa dalla giurisprudenza di legittimità – più di recente richiamata nella decisione Cass. n. 6180/2019 - a mente della quale va escluso che il provvedimento di rigetto del reclamo con condanna del reclamante alle spese del giudizio abbia natura di sentenza, di talché il reclamante soccombente, qualora non intenda iniziare il giudizio di merito, ma limitarsi a contestare la sola liquidazione delle spese, è tenuto a proporre opposizione al precetto intimato sulla base del provvedimento suddetto o all'esecuzione iniziata in forza del medesimo (cfr. sul punto Cass., n. 11370/2011). Invero, come condivisibile giurisprudenza ha osservato, al provvedimento contestato (i.e. ordinanza ex art. 669 terdecies c.p.c.) non può riconoscersi, nemmeno a fini della liquidazione delle spese e dell'errore compiuto quanto ad essa, ove sia il solo di cui si abbia interesse a lamentarsi, la natura di sentenza in senso sostanziale agli effetti dell'art. 111 Cost., comma 7, e poiché detto provvedimento viene emesso a seguito di cognizione sommaria ed è espressamente definito titolo esecutivo, si deve ritenere che il mezzo di tutela sia quello esperibile contro ogni titolo esecutivo, cioè l'opposizione al precetto intimato sulla base del provvedimento o all'esecuzione iniziata sulla base di esso, ma con la particolarità che, inerendo tale mezzo di tutela alla cognizione piena e, quindi, alla tutela dei diritti in funzione del giudicato, il provvedimento sulla liquidazione delle spese risulta ridiscutibile, come se fosse un titolo esecutivo stragiudiziale, e ciò perché si è formato sulla base di una cognizione sommaria senza che sia stato ridiscusso nell'ambito dell'ordinaria cognizione. La Suprema Corte ha difatti chiarito che (cfr. Cass. n. 11800/2012) in tema di procedimenti cautelari, l'ordinanza con la quale il Tribunale, rigettando il reclamo, condanni il reclamante alle spese, non è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., dovendo il soccombente, che non intenda iniziare il giudizio di merito, opporsi al precetto intimato, o all'esecuzione iniziata, sulla base dell'ordinanza, fermo restando che nel conseguente giudizio di opposizione, che è giudizio a cognizione piena, la condanna alle spese può essere ridiscussa senza limiti, come se l'ordinanza sul reclamo, che è provvedimento a cognizione sommaria, fosse, sul punto, titolo esecutivo stragiudiziale (cfr. conf. Cass. n. 11370/2011). Pertanto, l'eventuale errore riguardante la liquidazione delle spese del reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c., può proporsi come opposizione al precetto avverso il precetto intimato, quale mezzo esperibile contro ogni titolo esecutivo, a cognizione piena, integralmente ridiscutibile, equiparabile ad un titolo esecutivo stragiudiziale. Ne consegue che la domanda spiegata nei termini suddetti con lo strumento dell'opposizione ex art. 615 c.p.c. risulta ammissibile e possano scrutinarsi i motivi di doglianza articolati dall'opponente. 3.1 Venendo, dunque, a valutare gli aspetti concernenti l'invocata riforma del capo afferente alla regolamentazione delle spese di lite del reclamo, la prospettazione di parte opponente non risulta meritevole di accoglimento. Come già rilevato, la società attrice contesta la liquidazione delle spese giudiziali di cui era stata gravata lamentando due profili di erroneità della statuizione contestata: l'insussistenza del vizio della vocatio in ius ed il contrasto tra il capo sulle spese correlato alla declaratoria di cessazione della materia del contendere per taluni dei reclamati e quello di condanna a proprio carico, a causa dell'improcedibilità del ricorso. Quanto al primo profilo di doglianza, le motivazioni giuridiche sulla scorta delle quali il Collegio ha confermato la statuizione in rito, in ordine all'improcedibilità del ricorso cautelare, risultano pienamente condivisibili anche in tale sede, atteso che nel procedimento ex art. 669 terdecies c.p.c. veniva accertata la mancata instaurazione del contraddittorio tra le parti evocate nell'originario procedimento inibitorio a causa dell'omessa notifica del decreto di fissazione udienza all'odierna parte opposta, dal quale era conseguita la mancata costituzione in giudizio di quest'ultima. Tale vizio della vocatio in ius, peraltro pacificamente ammesso tra le parti, com'è dato evincere dal tenore letterale dell'ordinanza ivi impugnata, ha, difatti, indotto il Collegio a confermare la decisione impugnata, rilevando come “la mancata notifica del decreto di fissazione dell'udienza costituisce omissione che se può ritenersi sanata con riferimento ai resistenti che si sono costituiti difendendosi anche nel merito, in quanto non ha determinato una concreta violazione del diritto di difesa, determina invece la improcedibilità del ricorso per l'inibitoria nei confronti dei resistenti contumaci in prima fase, e considerato che si tratta di una omissione che ha precluso ai CP_2 Controparte_1 soggetti resistenti di costituirsi nel procedimento e prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda, con conseguente violazione del diritto di difesa”. In via ulteriore, infatti, si precisava che
“tantomeno la costituzione della in sede di reclamo, con specifica contestazione della Controparte_1 omessa notifica nel procedimento cautelare di prima fase, può essere idonea a sanare la mancata regolare instaurazione del contraddittorio dinanzi al giudice di prime cure, essendosi verificato un vulnus di tutela in quanto la odierna reclamata non è stata posta in condizioni di partecipare alla precedente fase di giudizio”. Al rigetto del reclamo spiegato nei confronti dell'odierna opposta, con conferma della decisione gravata (i.e. provvedimento di improcedibilità del principale ricorso cautelare), ha fatto seguito naturaliter la condanna della parte reclamante/odierna parte attrice alla refusione delle spese di lite. La statuizione condannatoria risulta, pertanto, conforme al principio secondo cui la soccombenza costituisce un'applicazione del principio di causalità, per cui ha trovato applicazione il disposto di cui all'art. 91 c.p.c. Tali intendimenti inducono a ritenere che sia del pari privo di accoglimento anche il motivo relativo alla sussistenza di “due statuizioni uguali e contrarie in ordine alla regolamentazione delle spese di lite dello stesso procedimento”. Ciò in quanto, dal tenore del provvedimento in contestazione è chiaro che il Collegio adito abbia vagliato le questioni di diritto prospettate dalle parti articolando capi autonomi di decisione. Ha, infatti, sol nei confronti di talune parti, dichiarato procedibile il ricorso cautelare ed accertando la sopravvenuta cessazione della materia del contendere, per essere venuti meno i fatti che avevano dato luogo alla domanda inibitoria, ma ha, poi, ha confermato il vizio relativo all'instaurazione del contraddittorio nei confronti dell'odierna parte opposta e di altra parte rimasta contumace, con conseguente rigetto del reclamo, nei termini sopra detti. Appare evidente che le statuizioni rese nel merito potevano validamente condurre il giudice del reclamo ad una regolamentazione delle spese giudiziali non unitaria né globale, con l'onere alla parte reclamante di rifondere le spese per la parte di domanda rigettata, risultando sufficientemente motivate, nonché adeguate e puntuali, le ragioni di diritto. 4. Non resta che regolamentare le spese del presente giudizio, che vanno integralmente compensate tra le parti in causa ai sensi dell'art. 92 c.p.c., attesa la reciproca soccombenza delle stesse sulle questioni scandagliate. Da tanto consegue anche l'assorbimento della domanda ex art. 96 c.p.c. proposta dalla parte opposta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Salerno – sez. III civile - nella persona del G.I. Dott.ssa Alessia Pecoraro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, rigettando ogni ulteriore richiesta così provvede:
1. Rigetta l'opposizione spiegata da e Pt_1 Parte_1 Parte_1
2. Compensa integralmente le spese di giudizio.
Così deciso in Salerno, lì 12.07.25
Il Giudice
(Dott.ssa Alessia Pecoraro)
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Salerno – sez. III civile – nella persona del G.I., in funzione di Giudice Unico, Dott.ssa Alessia Pecoraro ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 2381 del Ruolo Affari Contenzioso Civile dell'anno 2022, avente ad oggetto “opposizione a precetto ex art. 615 comma I c.p.c.”, vertente TRA (P.IVA ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dall'Avv. Carmine Manzione, con il quale elettivamente domicilia in Salerno alla Via G. Guglielmi n. 6; Opponente E (P.IVA ), in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dall'Avv. Massimo Gennatiempo, con il quale elettivamente domicilia in Salerno alla Via Trento n. 109; Opposto CONCLUSIONI Come in atti MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con atto di citazione ai sensi dell'art. 615 comma I c.p.c., parte attorea spiegava opposizione avverso l'atto di precetto del 17.02.2022, intimante il pagamento di € 5.522,40 a titolo di spese processuali liquidate sulla scorta di titolo esecutivo costituito da ordinanza resa ex art. 669 terdecies c.p.c. in data 7.12.2021 dal Tribunale di Napoli, Sez. specializzata in materia d'impresa, nel reclamo rubricato con R.G. n. 15186/2021, rep. 15099/2021. Ricostruita brevemente la vicenda in fatto e puntualizzati i profili di ammissibilità della domanda, l'opponente articolava motivi di censura concernenti la regolamentazione delle spese giudiziali resa nel titolo menzionato. Segnatamente, sosteneva di aver correttamente evocato alla lite l'odierno opposto già nella prodromica fase di ricorso cautelare (in esito al quale veniva resa la decisione di improcedibilità poi impugnata con lo strumento del reclamo ex 669 terdecies c.p.c.) e ne lamentava la contraddittorietà, ravvisando un contrasto tra il capo della decisione in cui veniva disposta la compensazione delle spese per sopravvenuta cessata materia del contendere e quello qui censurato di condanna a proprio carico della refusione delle spese processuali della fase di reclamo. Concludeva, pertanto, domandando all'adito Tribunale di: “- in via cautelare, accogliere la domanda e sospendere, già inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva dell'ordinanza emessa dal Tribunale civile di Napoli – Sezione specializzata in materia di impresa, in data 7.12.2021, comunicato in data 20.12.2021 e notificato con pedissequo precetto in data 17.02.2022; - nel merito, accertare e dichiarare l'illegittimità e comunque l'infondatezza del diritto dell'opposta ad agire in via esecutiva in danno dell'opponente, con l'adozione di ogni altro provvedimento prodromico ovvero consequenziale alla statuizione;
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, da attribuire allo scrivente procuratore giacché antistatario”.
1.1 Con propria memoria, si costituiva l'opposto che, in via preliminare e assorbente, lamentava l'improcedibilità della domanda per inesistenza del primo tentativo di notifica dell'atto introduttivo asseritamente reso dalla controparte in data 01.03.2022, nonché per l'irritualità della rinnovazione della notificazione eseguita ai sensi dell'art. 291 c.p.c. Nel merito, assumeva che la questione controversa dovesse decidersi con declaratoria della cessata materia del contendere, non vantando la controparte alcun interesse ad una statuizione nel merito, per essere intervenuta, nelle more del giudizio de quo, l'ordinanza del 29.10.2022 di assegnazione somme per il credito controverso (procedura di pignoramento presso terzi regolarmente instaurata presso l'Intestato Tribunale, iscritta con RGE 2501/2022). Infine, concludeva affinché si procedesse a: “in via preliminare, dichiarare improcedibile e\o inammissibile la proposta azione;
nel merito accertare e dichiarare l'insussistenza dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora in virtù di quanto espresso in premessa, per le causali espresse in premessa, e per l'effetto, rigettare la proposta opposizione perché palesemente infondata in fatto ed in diritto, assolutamente temeraria, con condanna dell'opponente al risarcimento dei danni ex art. 96 cpc da liquidarsi in via equitativa. Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario”.
2. Tanto premesso in punto di fatto, le questioni prospettate dalle parti devono vagliarsi secondo ordine logico-sistematico. In via del tutto preliminare, mette conto verificare la regolare instaurazione del contraddittorio tra le parti in lite. Sul punto, giova evidenziare come alla prima udienza, celebrata in data 1.02.23, compariva la sola parte opponente, la quale deduceva che la notifica nei confronti dell'opposta non era andata a buon fine, di talché chiedeva termine per procedere alla rinnovazione della stessa ai sensi e agli effetti di cui all'art. 291 c.p.c. Veniva, quindi, concesso termine per eseguire il nuovo tentativo di notifica, cui conseguiva in data 27.06.2023 la costituzione di parte opposta. Quest'ultima sosteneva, sin dal primo atto difensivo, la riconducibilità del vizio di notificazione alla categoria della inesistenza, giacché l'opponente aveva tentato la notificazione dell'atto di citazione presso un indirizzo pec inesistente. Di contro, parte attorea insisteva nel sostenere che l'azione fosse stata correttamente radicata e che la notificazione eseguita dopo la rimessione in termini concessa dal giudice avesse sanato con effetto ex tunc qualsiasi vizio. Ebbene, argomentando da quanto affermato da Cass. Sez. Un., 20/07/2016 n. 14916 e da Cass. 30/03/2018 n. 7996, la notificazione di un atto può dirsi inesistente, e quindi affetta da vizio non sanabile, nei soli casi in cui manchino gli elementi costitutivi essenziali che la fanno qualificare come tale;
in tutti gli altri casi, essa è affetta da semplice nullità, sanabile per raggiungimento dello scopo a seguito della costituzione della parte destinataria, anche se fatta dichiaratamente al solo fine di far rilevare la nullità, ovvero in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice. Come noto, infatti, solo la notifica nulla può essere oggetto di sanatoria ex tunc attraverso la costituzione in giudizio della parte destinataria della notificazione o, in mancanza di tale costituzione, attraverso la rinnovazione della notificazione che può essere effettuata dalla parte notificante ovvero, al ricorrere dei relativi presupposti, disposta dal giudice ai sensi dell'art. 291 c.p.c.. La notifica inesistente, invece, non può essere sanata in alcun modo per la semplice ragione che l'atto non esiste, è un “non atto” (cfr. Cass., S.U., n. 14916/2016 cit.). In particolare, integra un semplice vizio di nullità, il vizio attinente all'individuazione del luogo in cui la notificazione deve essere eseguita, che non è elemento essenziale della notificazione stessa, anche se privo di collegamento col destinatario. E' infatti principio di diritto che "il luogo in cui la notificazione del ricorso per cassazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell'atto, sicché i vizi relativi alla sua individuazione, anche quando esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell'ambito della nullità dell'atto, come tale sanabile, con efficacia "ex tunc", o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità), o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ex art. 291 c.p.c." (cfr. Cass. Sez. Un. 14916/2016 cit., e, da ultimo, in senso conforme Cassazione civile sez. III, 11/10/2024, n. 26544). Nella specie, il primo tentativo di notifica eseguito presso l'indirizzo di posta elettronica certificata non iscritto in pubblici registri e rimasto infruttuoso, quantunque non corrispondente al modello legale, non pare riconducibile alla categoria dell'inesistenza, in conseguenza della quale la notificazione tentata dovrebbe risultare del tutto priva dei requisiti per essere riconosciuta come tale. Piuttosto, il vizio verificatosi in concreto va inquadrato in un'ipotesi di nullità, da cui è disceso l'effetto sanante ex tunc prodotto dalla rinnovazione della notifica e dalla succedanea costituzione del convenuto (operante, come sopra detto, anche nel caso in cui la costituzione sia effettuata al solo fine di eccepire la nullità, cfr. ex multis, Cass. civ., sez. II, 21 marzo 2011, n. 6470; Cass. civ., sez. I, 11 giugno 2007, n. 13667; Cass. civ., sez. I, 2 maggio 2006, n. 10119; Cass. civ., Sez. Un., 14 giugno 1994, n.5785). 2.1 Sempre in via preliminare, occorre accertare l'ammissibilità e la decidibilità nel merito della domanda, indagando la sussistenza dell'interesse della parte opponente ad ottenere una pronuncia sulla questione quesita. Deve, infatti, verificarsi se sia fondata la paventata cessazione della materia del contendere, per come prospettata dalla parte opposta, la quale nega che l'attore abbia interesse a contestare il proprio diritto di procedere ad esecuzione forzata, dal momento che il processo esecutivo si è definitivamente concluso con l'assegnazione del credito pignorato. L'opponente, d'altro canto, sostiene che la presente lite stata incardinata in epoca anteriore rispetto alla sopravvenuta procedura di pignoramento presso terzi incardinata dall'opposto con atto di pignoramento del 21.04.2022, iscritta con RGE n. 2510/2022 innanzi all'Intestato Tribunale e conclusasi con ordinanza ex 553 c.p.c. il 29.10.2022 e, pertanto, sia possibile addivenire a una decisione nel merito. L'indagine da compiersi sollecita la disamina del rapporto tra tutela esecutiva e tutela cognitoria, regolato dal principio di autonomia. Il processo esecutivo rispetto ai giudizi ordinari di cognizione di opposizione alla esecuzione (preventiva e successiva: art. 615 c.p.c., commi 1 e 2), in assenza del rimedio sospensivo, resta indifferente alle vicende processuali dei secondi, l'autonomia trova, tuttavia, limite nella affermazione, comune in dottrina e giurisprudenza, per cui l'eventuale accoglimento -con sentenza passata in giudicato- della opposizione alla esecuzione, venendo a negare il diritto del creditore procedente ad iniziare o proseguire il processo esecutivo, determina l'invalidazione degli atti esecutivi precedentemente compiuti (e comunque determina la improcedibilità della esecuzione forzata), in ogni caso fatti salvi gli effetti giuridici prodotti a vantaggio dell'acquirente o dell'assegnatario di buona fede, qualora la pronuncia favorevole all'opponente intervenga successivamente alla emissione della ordinanza di aggiudicazione o di assegnazione (art. 2929 c.c.; art. 187 bis disp. att. c.p.c.; art. 632, comma 2, c.p.c.). L'indicato discrimine cronologico previsto in ordine agli effetti invalidanti della procedura esecutiva determinati dalla pronuncia di accoglimento, costituito dall'anteriorità della ordinanza di aggiudicazione o di assegnazione -che la rende immune- rispetto alla -successiva- pubblicazione ed al passaggio in giudicato della sentenza favorevole all'opponente, non determina, tuttavia, nei giudizi di opposizione esecutiva, né la - sopravvenuta- improponibilità della opposizione (cfr. Corte cass. Sez. 1, Sentenza n. 7993 del 01/10/1994), né la cessazione della materia del contendere, per difetto di interesse alla pronuncia sul merito, ove la contestazione attenga all'esistenza del titolo esecutivo o del credito (relativamente all'an o al quantum), permanendo anche in tal caso l'interesse dell'opponente alla decisione per così dire postuma (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 23084 del 16/11/2005; id. Sez. 3, Sentenza n. 4498 del 24/02/2011; id. Sez. 3, Sentenza n. 6546 del 22/03/2011; id. Sez. 3, Sentenza n. 1353 del 31/01/2012; id. Sez. 3, Sentenza n. 15761 del 10/07/2014; id. Sez. 3, Sentenza n. 18350 del 27/08/2014, secondo cui “persiste la materia del contendere e l'interesse alla decisione sul merito in capo all'esecutato opponente in un'opposizione ad espropriazione presso terzi per ragioni di quantificazione del credito di controparte quando, successivamente all'opposizione e nonostante il suo dispiegamento, sia stata pronunziata ordinanza di assegnazione ai sensi dell'art. 553 c.p.c., anche ove quest'ultima non sia stata autonomamente impugnata.”; id. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20924 del 07/09/2017). Al riguardo è stato, infatti, puntualmente rilevato come “uno sviluppo eventualmente favorevole all'opponente non potrebbe che proiettare l'effetto della nullità originaria del precetto su tutti gli atti esecutivi, nella parte in cui essi riconoscessero in modo illegittimo un'entità del credito diversa, perché maggiore, rispetto a quella realmente dovuta: ma allora la naturale propagabilità del vizio espressione del principio generale di cui all'art. 159 cod. proc. civ. - elide qualsiasi onere, per l'opponente e per lo stesso vizio originario di eccessività del preteso, di impugnare altresì tutti gli - e ciascuno degli - atti del processo esecutivo successivi al dispiegamento dell'opposizione all'esecuzione in pendenza del processo stesso. Allo stesso modo, del resto, la pronunzia sul merito che intervenisse nell'opposizione ad esecuzione già dispiegata, ove rivedesse "in minus" il credito anche come accertato dal giudice dell'esecuzione nello sviluppo del processo esecutivo nelle more concluso, travolgerebbe gli atti di questo nella parte in cui dovessero rilevarsi illegittimi relativamente alla parte di credito erroneamente riconosciuta, senza alcuna necessità di una previa separata o autonoma impugnazione di ciascuno di quelli” (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 18350 del 27/08/2014, in motivazione). In buona sostanza, la sentenza resa nel giudizio di opposizione alla esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., commi 1 e 2, anche se successiva all'ordinanza di assegnazione della somma emessa dal Giudice dell'esecuzione (nella specie nel procedimento di espropriazione presso terzi), accerta ora per allora il diritto del creditore procedente di agire in executivis per il credito portato dal titolo, legittimando il debitore che veda accolta la opposizione -in tutto od in parte ove la contestazione attenga al quantum - ad esperire nei confronti del creditore soddisfatto l'azione di ripetizione della somma che risultasse indebitamente assegnata, venendo a cedere la irrevocabilità ed irretrattabilità del provvedimento di assegnazione - che risponde alla funzione di garanzia degli effetti giuridici prodotti a vantaggio del terzo acquirente o del terzo assegnatario di buona fede - di fronte al giudicato, intervenuto tra creditore procedente e debitore esecutato, che accerta la invalidità od inefficacia, originaria o sopravvenuta, parziale o totale, del diritto di agire in executivis per il credito portato dal titolo (cfr. Cass 4528/2019). Venendo al caso di specie, con la domanda spiegata l'opponente mira a contestare il diritto del creditore ad agire in via esecutiva sulla base del precetto come in concreto formulato ed intimato e, quindi, a contrastare quella particolare connotazione del diritto di procedere in executivis impressa dal titolo esecutivo e richiamata nel precetto, per cui non può addivenirsi ad una pronuncia di cessata materia del contendere, non essendo venuto meno l'interesse della parte a far valere le contestazioni sull'an dell'esecuzione, benché la procedura di pignoramento presso terzi si sia conclusa con positivo provvedimento. 3. Ciò chiarito in punto di procedibilità della domanda attorea, va scrutinata l'ammissibilità dello strumento processuale dell'opposizione a precetto quale mezzo rimediale azionato al fine di conseguire la revisione della regolamentazione delle spese processuali resa con l'impugnata ordinanza ex art. 669 terdecies c.p.c. Con l'atto introduttivo, parte attorea rappresenta di opporsi al capo condannatorio al pagamento delle spese giudiziali, pronunciato in esito al reclamo spiegato ai sensi art. 669 terdecies c.p.c.. La parte, in particolare, si duole tanto di un'erronea valutazione degli elementi di fatto e di diritto vagliati dal Collegio (i.e. “l'assunto viola apertamente le disposizioni che regolano la vocatio in ius nei procedimenti introdotti con ricorso”), quanto della contraddittorietà del regime delle spese disposto nell'atto impugnato, a fronte delle questioni decise. Sul punto, dirimente è la posizione espressa dalla giurisprudenza di legittimità – più di recente richiamata nella decisione Cass. n. 6180/2019 - a mente della quale va escluso che il provvedimento di rigetto del reclamo con condanna del reclamante alle spese del giudizio abbia natura di sentenza, di talché il reclamante soccombente, qualora non intenda iniziare il giudizio di merito, ma limitarsi a contestare la sola liquidazione delle spese, è tenuto a proporre opposizione al precetto intimato sulla base del provvedimento suddetto o all'esecuzione iniziata in forza del medesimo (cfr. sul punto Cass., n. 11370/2011). Invero, come condivisibile giurisprudenza ha osservato, al provvedimento contestato (i.e. ordinanza ex art. 669 terdecies c.p.c.) non può riconoscersi, nemmeno a fini della liquidazione delle spese e dell'errore compiuto quanto ad essa, ove sia il solo di cui si abbia interesse a lamentarsi, la natura di sentenza in senso sostanziale agli effetti dell'art. 111 Cost., comma 7, e poiché detto provvedimento viene emesso a seguito di cognizione sommaria ed è espressamente definito titolo esecutivo, si deve ritenere che il mezzo di tutela sia quello esperibile contro ogni titolo esecutivo, cioè l'opposizione al precetto intimato sulla base del provvedimento o all'esecuzione iniziata sulla base di esso, ma con la particolarità che, inerendo tale mezzo di tutela alla cognizione piena e, quindi, alla tutela dei diritti in funzione del giudicato, il provvedimento sulla liquidazione delle spese risulta ridiscutibile, come se fosse un titolo esecutivo stragiudiziale, e ciò perché si è formato sulla base di una cognizione sommaria senza che sia stato ridiscusso nell'ambito dell'ordinaria cognizione. La Suprema Corte ha difatti chiarito che (cfr. Cass. n. 11800/2012) in tema di procedimenti cautelari, l'ordinanza con la quale il Tribunale, rigettando il reclamo, condanni il reclamante alle spese, non è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., dovendo il soccombente, che non intenda iniziare il giudizio di merito, opporsi al precetto intimato, o all'esecuzione iniziata, sulla base dell'ordinanza, fermo restando che nel conseguente giudizio di opposizione, che è giudizio a cognizione piena, la condanna alle spese può essere ridiscussa senza limiti, come se l'ordinanza sul reclamo, che è provvedimento a cognizione sommaria, fosse, sul punto, titolo esecutivo stragiudiziale (cfr. conf. Cass. n. 11370/2011). Pertanto, l'eventuale errore riguardante la liquidazione delle spese del reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c., può proporsi come opposizione al precetto avverso il precetto intimato, quale mezzo esperibile contro ogni titolo esecutivo, a cognizione piena, integralmente ridiscutibile, equiparabile ad un titolo esecutivo stragiudiziale. Ne consegue che la domanda spiegata nei termini suddetti con lo strumento dell'opposizione ex art. 615 c.p.c. risulta ammissibile e possano scrutinarsi i motivi di doglianza articolati dall'opponente. 3.1 Venendo, dunque, a valutare gli aspetti concernenti l'invocata riforma del capo afferente alla regolamentazione delle spese di lite del reclamo, la prospettazione di parte opponente non risulta meritevole di accoglimento. Come già rilevato, la società attrice contesta la liquidazione delle spese giudiziali di cui era stata gravata lamentando due profili di erroneità della statuizione contestata: l'insussistenza del vizio della vocatio in ius ed il contrasto tra il capo sulle spese correlato alla declaratoria di cessazione della materia del contendere per taluni dei reclamati e quello di condanna a proprio carico, a causa dell'improcedibilità del ricorso. Quanto al primo profilo di doglianza, le motivazioni giuridiche sulla scorta delle quali il Collegio ha confermato la statuizione in rito, in ordine all'improcedibilità del ricorso cautelare, risultano pienamente condivisibili anche in tale sede, atteso che nel procedimento ex art. 669 terdecies c.p.c. veniva accertata la mancata instaurazione del contraddittorio tra le parti evocate nell'originario procedimento inibitorio a causa dell'omessa notifica del decreto di fissazione udienza all'odierna parte opposta, dal quale era conseguita la mancata costituzione in giudizio di quest'ultima. Tale vizio della vocatio in ius, peraltro pacificamente ammesso tra le parti, com'è dato evincere dal tenore letterale dell'ordinanza ivi impugnata, ha, difatti, indotto il Collegio a confermare la decisione impugnata, rilevando come “la mancata notifica del decreto di fissazione dell'udienza costituisce omissione che se può ritenersi sanata con riferimento ai resistenti che si sono costituiti difendendosi anche nel merito, in quanto non ha determinato una concreta violazione del diritto di difesa, determina invece la improcedibilità del ricorso per l'inibitoria nei confronti dei resistenti contumaci in prima fase, e considerato che si tratta di una omissione che ha precluso ai CP_2 Controparte_1 soggetti resistenti di costituirsi nel procedimento e prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda, con conseguente violazione del diritto di difesa”. In via ulteriore, infatti, si precisava che
“tantomeno la costituzione della in sede di reclamo, con specifica contestazione della Controparte_1 omessa notifica nel procedimento cautelare di prima fase, può essere idonea a sanare la mancata regolare instaurazione del contraddittorio dinanzi al giudice di prime cure, essendosi verificato un vulnus di tutela in quanto la odierna reclamata non è stata posta in condizioni di partecipare alla precedente fase di giudizio”. Al rigetto del reclamo spiegato nei confronti dell'odierna opposta, con conferma della decisione gravata (i.e. provvedimento di improcedibilità del principale ricorso cautelare), ha fatto seguito naturaliter la condanna della parte reclamante/odierna parte attrice alla refusione delle spese di lite. La statuizione condannatoria risulta, pertanto, conforme al principio secondo cui la soccombenza costituisce un'applicazione del principio di causalità, per cui ha trovato applicazione il disposto di cui all'art. 91 c.p.c. Tali intendimenti inducono a ritenere che sia del pari privo di accoglimento anche il motivo relativo alla sussistenza di “due statuizioni uguali e contrarie in ordine alla regolamentazione delle spese di lite dello stesso procedimento”. Ciò in quanto, dal tenore del provvedimento in contestazione è chiaro che il Collegio adito abbia vagliato le questioni di diritto prospettate dalle parti articolando capi autonomi di decisione. Ha, infatti, sol nei confronti di talune parti, dichiarato procedibile il ricorso cautelare ed accertando la sopravvenuta cessazione della materia del contendere, per essere venuti meno i fatti che avevano dato luogo alla domanda inibitoria, ma ha, poi, ha confermato il vizio relativo all'instaurazione del contraddittorio nei confronti dell'odierna parte opposta e di altra parte rimasta contumace, con conseguente rigetto del reclamo, nei termini sopra detti. Appare evidente che le statuizioni rese nel merito potevano validamente condurre il giudice del reclamo ad una regolamentazione delle spese giudiziali non unitaria né globale, con l'onere alla parte reclamante di rifondere le spese per la parte di domanda rigettata, risultando sufficientemente motivate, nonché adeguate e puntuali, le ragioni di diritto. 4. Non resta che regolamentare le spese del presente giudizio, che vanno integralmente compensate tra le parti in causa ai sensi dell'art. 92 c.p.c., attesa la reciproca soccombenza delle stesse sulle questioni scandagliate. Da tanto consegue anche l'assorbimento della domanda ex art. 96 c.p.c. proposta dalla parte opposta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Salerno – sez. III civile - nella persona del G.I. Dott.ssa Alessia Pecoraro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, rigettando ogni ulteriore richiesta così provvede:
1. Rigetta l'opposizione spiegata da e Pt_1 Parte_1 Parte_1
2. Compensa integralmente le spese di giudizio.
Così deciso in Salerno, lì 12.07.25
Il Giudice
(Dott.ssa Alessia Pecoraro)