Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 12/03/2025, n. 224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 224 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico del Tribunale di Bergamo, in funzione di giudice del lavoro, dott. Raffaele Lapenta, all'udienza del 12.03.2025, all'esito della camera di consiglio, assenti le parti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A con motivazione contestuale, nella causa iscritta al n. R.G.
2724/2024
TRA
, rappresentata e difesa come in atti Parte_1 dall'avv. Fabio Savoldi
ricorrente
E in persona del legale rappresentante p.t. CP_1
contumace
OGGETTO: pagamento somme
CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa
***
Con ricorso depositato in data 18.11.2024 e ritualmente notificato,
agiva in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale in Parte_1
funzione di Giudice del Lavoro, per ivi sentire condannare la ex datrice di lavoro e, in solido, ex art. 29 d.lgs. n. CP_1
276/2003, al pagamento di € 7.075,16 di cui € CP_2
1.632,89 a titolo di TFR, per le causali di cui al ricorso, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal dovuto al saldo.
La ricorrente, in particolare, affermava di aver lavorato per CP_1
con contratto di lavoro a tempo determinato a far data dal
Multiservizi fino alle dimissioni per giusta causa del 06.09.2024; lamentava la mancata corresponsione in proprio favore della retribuzione relativa ai mesi da giugno a settembre 2024, spettanze di fine rapporto, TFR e, con la presente azione giudiziaria, rassegnava le sopra rimesse conclusioni di cui chiedeva l'accoglimento.
Con atto del 23.01.2025 parte ricorrente rinunciava agli atti del giudizio ex art. 306 c.p.c. nei soli confronti di CP_2
Nessuno si costituiva per la convenuta pertanto, il CP_1
Giudice, accertata la regolarità della notifica, ne dichiarava la contumacia e, previa formazione di separato fascicolo, disponeva l'interruzione del giudizio ex art. 306 c.p.c. nei soli confronti di disponendo la prosecuzione del giudizio nei confronti CP_2
della datrice di lavoro, CP_1
Senza necessità di approfondimenti istruttori, il Giudice definiva il giudizio con motivazione contestuale.
Il ricorso è fondato, pertanto, merita accoglimento per le ragioni di seguito sviluppate.
***
La ricorrente ha dimostrato la sussistenza dei fatti che costituiscono il fondamento della domanda fatta valere in giudizio, mediante la produzione in giudizio delle buste paga (docc. 7 e ss.)
e del contratto di lavoro (doc. 2) della trasformazione del rapporto
(doc. 3) delle dimissioni (docc. 5-6).
L'istante ha, quindi, dimostrato l'esecuzione della prestazione dedotta, dovendosi ricordare che nell'azione di adempimento, come quella in esame, “il creditore è tenuto a provare soltanto
l'esistenza del titolo, ma non l'inadempienza dell'obbligato, dovendo essere quest'ultimo a provare di aver adempiuto” (Cass.
Civ. sez. 3 n. 7027/01). Dinanzi alle allegazioni della ricorrente la convenuta nulla ha opposto preferendo rimanere contumace. La contumacia della società assume una rilevanza non secondaria nella presente controversia: infatti, secondo i principi generali in tema di ripartizione degli oneri probatori (art. 2697 c.c.), spetta al lavoratore, il quale agisca in giudizio chiedendo il pagamento di differenze retributive, provare i fatti costitutivi dei diritti dei quali chiede riconoscimento, primo tra tutti la natura subordinata del rapporto di collaborazione posto a fondamento delle pretese azionate, che dei diritti retributivi del lavoratore costituisce indefettibile presupposto logico-giuridico.
Il predetto onere probatorio è destinato, tuttavia, a diversamente articolarsi in relazione al concreto atteggiamento difensivo assunto dalla parte nei cui confronti è proposta domanda, sino ad affievolirsi del tutto in relazione ai fatti non contestati, nel senso cioè che possono ritenersi pacifici e, come tali, non bisognevoli di specifica dimostrazione non solo i fatti oggetto di esplicita ammissione da parte del convenuto ma anche fatti e circostanze in ordine ai quali egli, in violazione del generale disposto di cui all'art. 416 comma 3 c.p.c., nessuno specifico rilievo di segno contrario abbia formulato, fatta salva ovviamente l'ipotesi di una logica incompatibilità tra la linea difensiva adottata in generale ed il fatto non oggetto di puntuale contestazione.
La fondatezza del ricorso è, dunque, evidente così come il diritto della ricorrente a percepire la somma richiesta pari ad € 7.075,16 di cui € 1.632,89 a titolo di TFR oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
i conteggi si reputano correttamente eseguiti sulla base del CCNL di settore (doc. 13) e delle buste paga prodotte.
La parte convenuta, va, quindi, condannata al CP_1
pagamento dei suddetti importi. La domanda può, dunque, essere accolta nei termini sopra evidenziati.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna al CP_1
pagamento, in favore di , di € 7.075,16 di cui € Parte_1
1.632,89 a titolo di TFR, dal dovuto al saldo;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore di CP_1
che si liquidano in € 2.500,00 per compensi Parte_1
professionali, oltre accessori di legge, con distrazione al procuratore antistatario.
Così deciso in Bergamo, il 12.03.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Raffaele Lapenta