Decreto cautelare 29 dicembre 2022
Ordinanza cautelare 25 gennaio 2023
Sentenza 24 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2T, sentenza 24/04/2026, n. 7450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7450 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07450/2026 REG.PROV.COLL.
N. 16680/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 16680 del 2022, proposto da
Be S.r.l.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Gianluca Alfano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Sergio Siracusa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via del Tempio di Giove, 21;
per l'annullamento
- della nota prot. n. CA/2022/0196162, del 25.11.2022, notificata in pari data, a mezzo PEC;
- del Piano di Massima Occupabilità di via Luca della Robbia, approvato con Deliberazione del Consiglio Municipale n. 37/2018.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Vista la nota notificata il 1° aprile 2026 e depositata in parti data, con la quale parte ricorrente dichiara di voler rinunciare al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 2, lett. c, 84 e 85 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 aprile 2026 la dott.ssa IA AR LL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che con atto notificato e depositato parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso in epigrafe;
Rilevato che la rinuncia appare ritualmente formulata e, pertanto, deve dichiararsi l’estinzione del giudizio, ai sensi degli artt. 35, co. 2, lett. c) e 85, co. 9 c.p.a.;
Ritenuto che in ragione della definizione in rito della controversia le spese del giudizio possono essere compensate;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter) dichiara il giudizio estinto per rinuncia.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
Marco Bignami, Presidente
IA AR LL, Consigliere, Estensore
Francesca Ferrazzoli, Primo Referendario
| L'EN | IL PRESIDENTE |
| IA AR LL | Marco Bignami |
IL SEGRETARIO