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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 18/07/2025, n. 329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 329 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
V.G. 2090/2024
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente relatore
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice
Dott.ssa Maria Paduano Giudice onorario ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 08/08/2024, da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]7 - COMO con l'Avv. ELISA BARONE e l'Avv. VALERIO RUGGIERO
e
2) Parte_2 nato in [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]7 - COMO con l'Avv. ELISA BARONE e l'Avv. VALERIO RUGGIERO
i quali hanno contratto matrimonio in SENEGAL, in data 06/01/2015,
(trascritto nei Registri dello Stato civile del Comune di Olgiate Comasco - anno 2015, atto n. 6, parte
II, serie C);
SEPARAZIONE: separati con sentenza n. 313/2024 emessa dal Tribunale di Como in data 22.11.2024, pubblicata il
2.12.2024 (passata in giudicato, v. documenti in atti).
SENZA FIGLI
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso cumulativo depositato in data 08.08.2024, hanno richiesto anche pronuncia divorzile, indicando in sede di separazione le seguenti condizioni:
- autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge;
- la dimora coniugale, ubicata nel Comune di Como in Piazzale Gerbetto n,7, unitamente ai mobili ed arredi e pertinenze, viene assegnata a che ivi continuerà a vivere insieme alle Parte_1 sue figlie minori e , conviventi, nate da precedente matrimonio e orfane Persona_1 Persona_2 del padre legittimo;
- dato atto delle attuali condizioni economico reddituali dei coniugi, nessuno avrà nulla a pretendere dall'altro, tanto che il marito continuerà a giovare dei contributi pubblici in attesa di occupazione e
provvederà a sé ed alle figlie minori fronteggiando tutte le spese per la loro crescita. Parte_1
- provvederà ad intestarsi l'abbonamento del parcheggio in Como ed a sostenerne Parte_1 la spesa mensile giacché sino ad ora l'abbonamento era intestato al marito.
- subentrerà nel contratto di locazione sottoscritto dal marito e da lei come garante. Parte_1
- ovviamente sarà obbligata a pagare il canone di locazione in quanto nella casa Parte_1 abiterà insieme alle sue figlie minori avute dal defunto primo marito.
- I coniugi sono consapevoli che con l'assegnazione della casa coniugale a il Parte_1 rapporto locatizio fra il marito conduttore ed il proprietario locatore si estingue.
- , subentrante, sarà lei a pagare il canone di locazione al locatore il quale sarà Parte_1 avvisato della separazione e dell'assegnazione della casa coniugale alla sig.ra . Parte_1
- Le parti si accordano acché il sig. lasci la casa coniugale al più presto e non oltre sei mesi dal Pt_2 ricorso per separazione.
- Entrambi i coniugi prestano reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti.
I coniugi nelle more del giudizio di divorzio, giacché non ha trovato idoneo alloggio Parte_2 entro mesi sei, si sono accordati acché debba lasciare l'immobile, sito in Como- Piazzale Pt_2
Gerbetto, 7-, entro il giorno 15 agosto 2025. Le altre condizioni di cui alla separazione sono state realizzate;
è subentrata Parte_1 nell'abbonamento del parcheggio e nel contratto di locazione della casa coniugale, avendo avvisato il locatore dell'avvenuta separazione e dell'assegnazione della casa e a lui corrisponde regolarmente
e mensilmente il canone di locazione.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono le condizioni di legge per procedere alla pronuncia di divorzio, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivono separati fin dall'udienza di comparizione innanzi al Tribunale di Como, nel procedimento di separazione, e che detto stato di separazione personale dei coniugi prosegue tuttora, dal momento che i coniugi non si sono più riconciliati e non hanno ripreso neppure in via temporanea la convivenza, mentre è ormai decorso il termine normativamente previsto per l'ottenimento della pronuncia di divorzio;
al contempo dalle risultanze di causa e da quanto dedotto dalle stesse parti deve ritenersi definitivamente venuta meno ogni forma di comunione sia materiale che spirituale tra i coniugi e che la stessa non possa più essere ricostituita.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
La coppia non ha figli minori, né maggiorenni economicamente non autosufficienti.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi e Parte_1 Parte_2 in data 06/01/2015, in SENEGAL con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di OLGIATE COMASCO
(anno 2015, atto n. 6, parte II, serie C);
2) OMOLOGA le condizioni di divorzio concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di OLGIATE COMASCO perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 18/07/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Barbara Cao
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente relatore
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice
Dott.ssa Maria Paduano Giudice onorario ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 08/08/2024, da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]7 - COMO con l'Avv. ELISA BARONE e l'Avv. VALERIO RUGGIERO
e
2) Parte_2 nato in [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]7 - COMO con l'Avv. ELISA BARONE e l'Avv. VALERIO RUGGIERO
i quali hanno contratto matrimonio in SENEGAL, in data 06/01/2015,
(trascritto nei Registri dello Stato civile del Comune di Olgiate Comasco - anno 2015, atto n. 6, parte
II, serie C);
SEPARAZIONE: separati con sentenza n. 313/2024 emessa dal Tribunale di Como in data 22.11.2024, pubblicata il
2.12.2024 (passata in giudicato, v. documenti in atti).
SENZA FIGLI
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso cumulativo depositato in data 08.08.2024, hanno richiesto anche pronuncia divorzile, indicando in sede di separazione le seguenti condizioni:
- autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge;
- la dimora coniugale, ubicata nel Comune di Como in Piazzale Gerbetto n,7, unitamente ai mobili ed arredi e pertinenze, viene assegnata a che ivi continuerà a vivere insieme alle Parte_1 sue figlie minori e , conviventi, nate da precedente matrimonio e orfane Persona_1 Persona_2 del padre legittimo;
- dato atto delle attuali condizioni economico reddituali dei coniugi, nessuno avrà nulla a pretendere dall'altro, tanto che il marito continuerà a giovare dei contributi pubblici in attesa di occupazione e
provvederà a sé ed alle figlie minori fronteggiando tutte le spese per la loro crescita. Parte_1
- provvederà ad intestarsi l'abbonamento del parcheggio in Como ed a sostenerne Parte_1 la spesa mensile giacché sino ad ora l'abbonamento era intestato al marito.
- subentrerà nel contratto di locazione sottoscritto dal marito e da lei come garante. Parte_1
- ovviamente sarà obbligata a pagare il canone di locazione in quanto nella casa Parte_1 abiterà insieme alle sue figlie minori avute dal defunto primo marito.
- I coniugi sono consapevoli che con l'assegnazione della casa coniugale a il Parte_1 rapporto locatizio fra il marito conduttore ed il proprietario locatore si estingue.
- , subentrante, sarà lei a pagare il canone di locazione al locatore il quale sarà Parte_1 avvisato della separazione e dell'assegnazione della casa coniugale alla sig.ra . Parte_1
- Le parti si accordano acché il sig. lasci la casa coniugale al più presto e non oltre sei mesi dal Pt_2 ricorso per separazione.
- Entrambi i coniugi prestano reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti.
I coniugi nelle more del giudizio di divorzio, giacché non ha trovato idoneo alloggio Parte_2 entro mesi sei, si sono accordati acché debba lasciare l'immobile, sito in Como- Piazzale Pt_2
Gerbetto, 7-, entro il giorno 15 agosto 2025. Le altre condizioni di cui alla separazione sono state realizzate;
è subentrata Parte_1 nell'abbonamento del parcheggio e nel contratto di locazione della casa coniugale, avendo avvisato il locatore dell'avvenuta separazione e dell'assegnazione della casa e a lui corrisponde regolarmente
e mensilmente il canone di locazione.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono le condizioni di legge per procedere alla pronuncia di divorzio, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivono separati fin dall'udienza di comparizione innanzi al Tribunale di Como, nel procedimento di separazione, e che detto stato di separazione personale dei coniugi prosegue tuttora, dal momento che i coniugi non si sono più riconciliati e non hanno ripreso neppure in via temporanea la convivenza, mentre è ormai decorso il termine normativamente previsto per l'ottenimento della pronuncia di divorzio;
al contempo dalle risultanze di causa e da quanto dedotto dalle stesse parti deve ritenersi definitivamente venuta meno ogni forma di comunione sia materiale che spirituale tra i coniugi e che la stessa non possa più essere ricostituita.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
La coppia non ha figli minori, né maggiorenni economicamente non autosufficienti.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi e Parte_1 Parte_2 in data 06/01/2015, in SENEGAL con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di OLGIATE COMASCO
(anno 2015, atto n. 6, parte II, serie C);
2) OMOLOGA le condizioni di divorzio concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di OLGIATE COMASCO perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 18/07/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Barbara Cao