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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 20/12/2025, n. 4566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4566 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
- Sezione Lavoro -
Il Giudice del Lavoro designato, dott.ssa TA IA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6862/2025 R.G. avente ad oggetto beneficio economico di cui all'art. 1 della l n. 107/2015 per l'aggiornamento e la formazione del personale docente
PROMOSSA DA
, nata a [...] l'[...], cod.fisc.: Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Marco Di Pietro, d'intesa con gli avv.ti Giovanni Rinaldi,
ER CE, OL ZA e IO NC, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo, sito in Catania via Vincenzo Giuffrida n. 107/A, giusta procura in atti telematici
-RICORRENTE-
CONTRO
, in persona del Controparte_1 CP_2
pro tempore, con sede in Roma viale Trastevere, 76/A, cod. fisc.: rappresentato P.IVA_1
e difeso ai sensi dell'art. 417 bis comma 1 c.p.c. dal dott. funzionario Controparte_3 del , Controparte_1 Controparte_4
, elettivamente domiciliato presso detto sito in
[...] Controparte_4
Catania, via Mascagni n.52, pec: Email_1
-RESISTENTE-
CONCLUSIONI
La parte comparsa ha precisato le conclusioni come da note scritte sostitutive dell'udienza depositate nel fascicolo telematico a norma dell'art. 127 ter c.p. c..
Pagina 1 IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato telematicamente l'8.07.2025, in estrema sintesi,
ha esposto: Parte_1
- che, quale insegnante iscritta nelle GPS valide per la provincia di Catania con ultima sede di servizio presso l'Istituto Comprensivo Giovanni Verga di Viagrande, ha svolto alle dipendenze del attività di docenza a tempo determinato: Controparte_1
- nell'a.s. 2020/2021 dal 25.09.2020 fino al 30.06.2021 presso S.I. Giovanni Paolo II di
Gravina di Catania;
- nell'a.s. 2021/2022 dal 6.09.2021 fino al 30.06.2022 presso l'I.C. Tomasi di Lampedusa di
Gravina di Catania;
- nell'a.s. 2022/2023 dal 5.09.2022 fino al 30.06.2023 presso S.I. di Santa Venerina;
- nell'a.s. 2023/2024 dall'1.09.2023 fino al 30.06.2024 presso I.C. Giovanni Falcone di San
Giovanni La Punta;
- nell'a.s. 2024/2025 dal 9.09.2024 fino al 30.06.2025 presso I.C. Giovanni Verga di
Viagrande;
- che a norma dell'art. 1 comma 121 della l. n.107/2015, per come meglio definito dal
D.P.C.M. 23.09.2015 e dal D.P.C.M. 28.11.2016, è stato riconosciuto il diritto all'erogazione della somma annua di euro 500,00, destinata allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. carta elettronica del docente), a favore dei docenti di ruolo anche se, nel momento in cui beneficiano della Carta docenti, lavorano solo a tempo parziale o non insegnano (perché in comando/distacco o fuori ruolo o comunque utilizzati in mansioni diverse dall'attività didattica) e ancorché non continuino il rapporto di impiego (perché non superano il periodo di prova) o non riprendano l'attività didattica, alla scadenza del comando o del distacco fuori ruolo;
- che, invece, in assenza di valida giustificazione, la stessa non ha ricevuto da parte dell'Amministrazione scolastica l'attribuzione del beneficio de quo, malgrado le prestazioni rese siano state identiche rispetto a quelle espletate dal personale di ruolo;
- che, considerata la parità di funzioni svolte e le connesse responsabilità, rispetto ai docenti di ruolo, nonché la natura obbligatoria, permanente e strutturale della formazione in servizio del personale precario, derivante anche dall'adozione del piano triennale dell'offerta formativa vincolante per tutto il personale docente, era dovere dell'Amministrazione Scolastica fornire ai docenti precari le condizioni per implementare il proprio percorso di competenze professionali con i medesimi strumenti previsti in favore del personale docente assunto a tempo indeterminato;
Pagina 2 - che il diverso trattamento tra docenti assunti a tempo indeterminato e docenti a tempo determinato è privo di qualsiasi ragione oggettiva in quanto gli artt. 63 e 64 del CCNL del
29.11.2007, nel disciplinare gli obblighi di formazione, non distinguono tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato e, invero, né potrebbe essere altrimenti posto che una diversa disposizione si porrebbe in contrasto con l'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla Direttiva 1999/70, che, alle clausole 4 e 6, vieta qualsiasi discriminazione nelle condizioni di impiego tra lavoratori a termine e di ruolo, ivi compreso nell'ambito formativo, laddove, nel caso concreto, non emergono ragioni oggettive per attuare un diverso trattamento del personale docente a tempo determinato, sicché la mancata erogazione del beneficio in parola appare dipesa unicamente dalla natura del rapporto a termine;
-che, del resto, l'articolo 282 del d. lgs. n. 297/1994 definisce l'aggiornamento come un diritto-dovere fondamentale del personale docente che, a mente dell'art. 1, comma 1, il CCNL per il personale del comparto Scuola 2006/2007 si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato;
- che pertanto, la mancata erogazione del beneficio in parola costituisce violazione del principio eurocomunitario di non discriminazione di cui alla clausola 4 del richiamato Accordo
Quadro sul lavoro a tempo determinato, ed ancora contrasta con quanto stabilito dall'art. 282
d.lgs. 297/1994, dagli artt. 29, 63 e 64 del CCNL del 29.11.2007, dall'art. 2 del d.lgs.
n.165/2001 nonché dagli artt. 3, 35 e 97 della Cost., oltre a porsi in spregio delle previsioni di cui agli artt. 14, 20 e 21 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea in relazione alle clausole 4 e 6 del citato accordo quadro lavoro a tempo determinato;
- che anche il CCNI firmato in data 19 novembre 2019 dal e dai sindacati del settore CP_5
per regolamentare la formazione del personale docente negli anni scolastici 2019/20, 2020/21,
2021/22, ha espressamente confermato che «nelle scuole il personale esercita il diritto alla formazione in servizio anche nella forma dell'aggiornamento individuale», precisando che
«tutto il personale in servizio può accedere alle iniziative formative» senza distinzione tra docenti precari e a tempo indeterminato;
-che con sentenza 16.03.2022 n.1842 il Consiglio di Stato ha annullato il D.P.C.M. n.32313 del 23 settembre 2015 (e la nota del n. 15219 del 15 ottobre 2015) nella parte in cui CP_5
ha escluso i docenti precari dal diritto di fruire della Carta elettronica di cui trattasi;
-che con ordinanza emessa il 18 maggio 2022 nella causa C-450/21, la Corte di Giustizia europea ha dichiarato incompatibile con l'ordinamento eurounitario la norma che preclude ai docenti precari il diritto di avvalersi dei 500 euro della carta per l'aggiornamento e la
Pagina 3 formazione, per cui la carta elettronica del docente “deve essere considerata rientrante tra le condizioni di impiego ai sensi della clausola 4 punto 1 dell'accordo quadro”;
- che le sentenze della Corte di Giustizia dell'UE hanno efficacia vincolante, diretta e prevalente sull'ordinamento nazionale, così come confermato anche dalla Corte Costituzionale con sentenze n.168/1981 e n.170/1984;
- che con sentenza del 27.10.2023 n. 29961/2023 Corte di Cassazione ha sottolineato la relazione che intercorre tra supplenze e didattica annua ovvero destinata a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, ribadendo che
“l'obiettivo di politica scolastica ed educativa che calibra quello speciale beneficio sul piano della "didattica annua" non consente, per i docenti a tempo determinato che, essendo chiamati
a lavorare sul medesimo piano didattico temporale e risultano quindi, da ogni punto di vista, comparabili, un diverso trattamento”;
- che la stessa ha diffidato il convenuto per la corresponsione del summenzionato CP_1
bonus senza, tuttavia, alcun positivo riscontro.
Su tali premesse, la ricorrente ha testualmente chiesto “In via principale: previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della L. n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e dell'art. 3 del D.P.C.M. del 28 novembre 2016 (nella parte in cui limitano l'assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato) e/o dell'art. 15 del DL. n. 69/2023 (nella parte in cui limita l'assegnazione della carta docenti ai soli supplenti al 31 agosto), per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro
a tempo determinato (recepito dalla direttiva 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea), degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il (suo) diritto … ad usufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2020/21, 2021/2022, 2022/2023,
2023/24 e 2024/25 o per i diversi anni di precariato risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e
Cont conseguentemente condannarsi il a costituire in favore dell'attuale ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'art. 1, comma 121, della
L. n. 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma pari a complessivi € 2.500,00 quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente.
In via subordinata, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento dell'obbligo formativo sancito dagli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 e dall'art. 282 del d. lgs. n.
Pagina 4 297/94, oltreché dalla clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dall'art. 14 della CDFUE., e del (suo) diritto … alla fruizione della “Carta elettronica” per
l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n.
107/2015, per gli anni scolastici 2020/21, 2021/2022, 2022/2023, 2023/24 e 2024/25
Cont condannarsi il . al risarcimento del danno per equivalente, danno da liquidarsi, anche in via equitativa, nella somma di € 2.500,00 o nella diversa somma risultante dovuta.***
Condannarsi le Amministrazioni convenute a corrispondere, sulle somme risultanti dovute, la maggior somma tra rivalutazione e interessi legali. *** Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del
15%, somme da distrarre in favore dei …procuratori … Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata fino al 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14 introdotto dal D.M. 37/18, in vigore dal 27.04.2018”.
In data 9.12.2025 si è costituita nel presente giudizio l' Controparte_6
depositando nel fascicolo telematico memoria difensiva con la quale, in breve, ha dedotto:
- che con sentenza del 27.10.2023, n. 29961 la Corte di Cassazione ha escluso dal novero dei beneficiari i titolari di incarichi di supplenza breve o saltuaria;
- che la prestazione oggetto di causa è assoggettata alla prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c., nonché ordinaria ex art. 2946 c.c., in relazione alle pretese anteriori al quinquennio, ovvero, in subordine, al decennio di Legge;
- che parte ricorrente non ha fornito la prova di alcun danno, sicché sono infondate le pretese risarcitorie avanzate in ricorso;
- che non sono dovuti interessi, in quanto trattasi di accrediti figurativi e bonus sostitutivi;
- che, “Ove documentato in atti, si eccepisce l'inammissibilità per violazione dell'art. 2909
c.c. avendo la parte ricorrente già agito in giudizio”.
Conseguentemente, l'Amministrazione Scolastica ha chiesto “- Dichiarare inammissibile il ricorso;
- In via principale: rigettare il ricorso ove infondato o carente di prova;
- Dichiarare, ove applicabile la prescrizione, estinti i diritti prescritti;
- Rigettare ogni altra azione perché infondata e/o carente di prova;
- In via subordinata limitare le statuizioni nei limiti di quanto statuito dal Giudice della nomofilachia e con esclusione delle annualità in cui la parte ricorrente è stata contrattualizzata in maniera breve e saltuaria;
- disporre, ai sensi dell'art.
151 disp. att. c.p.c. la riunione d'ufficio dei procedimenti all'uopo idonei;
- in subordine contenere le spese di giudizio nel minimo di Legge. - Disporre la compensazione delle spese di giudizio in ragione della serialità della controversia (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. Lav.,
18/02/2015, n. 3244; - Rigettare la domanda al pagamento di interessi legali”.
Pagina 5 La presente controversia è stata istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e all'udienza del 19.12.2025, sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo il disposto dall'art. 127 ter c.p.c., trattenuta in decisione nel rispetto di quanto stabilito dalla disposizione codicistica da ultimo richiamata.
______________________________
In via preliminare, va rigettata l'istanza di riunione genericamente avanzata dall'Amministrazione Scolastica, in disparte che la riunione di cause promosse da docenti diversi, aventi percorsi professionali autonomi ritarderebbe la definizione di esse.
Sempre sul piano processuale, in conformità al disposto dell'art. 5 c.p.c., va osservato che la ricorrente ha riscontrato di svolgere, alla data in cui ha depositato il ricorso, attività di docenza a tempo determinato presso un istituto scolastico ubicato nell'ambito territoriale di competenza del Tribunale adito.
Nel merito, oggetto del thema decidendum è l'accertamento della sussistenza, in capo alla parte ricorrente, del diritto all'assegnazione dell'indennità annua di euro 500,00 sotto forma di carta elettronica da utilizzare per l'acquisto di diversi beni e servizi funzionali a sostenere la formazione continua dei docenti e valorizzarne le competenze professionali secondo quanto stabilito dall'art. 1 comma 121 della l. 13.07.2015 n. 107.
Nel condurre l'indagine de qua occorre tenere conto che la disciplina interna di riferimento è stata sottoposta al vaglio della Corte di Giustizia dell'UE per sincerarne la compatibilità con i principi eurocomunitari e, di recente, è stata oggetto di coordinamento applicativo da parte della Suprema Corte, a mente del disposto dell'art. 363 bis c.p.c., con riferimento alle situazioni in cui un docente precario che ha prestato servizio alle dipendenze del convenuto in CP_1
forza di contratti di lavoro a tempo determinato possa ritenersi in una situazione comparabile a quella dei lavoratori assunti da quest'ultimo a tempo indeterminato nel corso del medesimo periodo.
Invero, “il principio di non discriminazione, di cui la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro costituisce un'espressione specifica, richiede che situazioni comparabili non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, a meno che tale trattamento non sia oggettivamente giustificato (v., in tal senso, sentenza del 5 giugno 2018, G.N.F., C-574/16, EU:C:2018:390, punto 46 e giurisprudenza ivi citata)….
In particolare, secondo la giurisprudenza costante della Corte Europea, la diversità di trattamento non può essere giustificata è "per il fatto che quest'ultima sia prevista da una norma interna generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettivo", né in ragione della stessa
Pagina 6 (e sola) durata temporanea del rapporto di lavoro (dal quale consegue l'anzianità di servizio); - diversamente può sussistere una ragione oggettiva nel trattamento differenziato fondato su
"circostanze precise e concrete caratterizzanti una determinata attività", circostanze che
"possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali siffatti contratti sono stati conclusi e dalle caratteristiche inerenti a queste ultime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro"; - più specificamente, la diversità del titolo di accesso al posto di ruolo
(corrispondente al superamento, da un lato, di procedure selettive preordinate alla stipulazione di contratti a termine, con successiva stabilizzazione e, dall'altro, di un concorso pubblico indetto per la copertura del posto di ruolo) non può ex se costituire legittimo motivo di differenziazione (in punto di anzianità di servizio) nel trattamento tra lavoratori (assunti a termine ed a tempo indeterminato) qualora vengano in rilievo mansioni analoghe e, con queste, pari responsabilità (professionali) nelle posizioni lavorative comparate (e nelle relative modalità di svolgimento) (v. CGUE: 9 luglio 2015, causa C 177/14 Ma. Jo. Re. Da.;7 marzo
2013, causa C- 393/11; 18 ottobre 2012, causa C-302/11, Va.;8 settembre 2011, causa C
177/10, Fr. Ja. Ro. Sa.; 18 marzo 2011, causa C 273/10, Da. Mo. Me.. Ancora, conf. Corte giustizia Unione Europea Sez. VI, Ord., 18.05.2022, n. 450/21).
In linea con le direttive esegetiche appena tracciate, con la sentenza del 27.10.2023 n.29961, la Corte di legittimità ha sottolineato che l'istituto della Carta Docente si inserisce nel sistema della formazione degli insegnanti scolastici senza esaurire l'ambito dei possibili interventi formativi e attraverso la taratura dell'importo di 500 Euro in una misura "annua" e per "anno scolastico" evidenzia la connessione temporale tra il sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima, in prospettiva di "sostenere la formazione continua dei docenti" e valorizzarne le competenze professionali sì da assicurare il migliore svolgimento del servizio educativo e scolastico nel rispetto dei tempi della programmazione didattica ed educativa cui il singolo docente è tenuto (d. lgs. 297-194, art. 128; D.P.R. n. 275 del 1999, art. 16), sulla scorta degli indirizzi del Collegio dei Docenti, ad individuare "annualmente" (d. lgs. 297 del 1994, art. 7, comma 9 e 10), anche in ragione dell'organizzazione degli assetti degli orari di lavoro (art. 29, comma 1 e comma 3, lett. A, del
CCNL 29.11.2007) ed in riferimento alle classi affidate.
Da questo punto di vista, emerge che “Tale indirizzo del legislatore di sostegno alla didattica "annua" esprime chiaramente una scelta di discrezionalità normativa, finalizzata al miglior perseguimento dell'interesse del servizio scolastico”.
Pagina 7 Di qui, “l'avere il legislatore riferito quel beneficio all'"anno scolastico" non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo
l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura.
Il convergere della scelta di politica educativa e del piano lavoristico: la didattica "annua".
Quanto appena detto consente dunque di dire, muovendosi lungo i concetti propri della
Corte di Giustizia, che sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari.
Essi, infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento.
7.1 L'indagine va allora indirizzata verso la ricerca di parametri giuridici che consentano di individuare quali siano le supplenze rispetto alle quali vi sia sovrapponibilità di condizioni, in modo tale che l'obiettivo del legislatore non possa essere perseguito se non assicurando al contempo parità di trattamento. …”.
A tal fine, occorre tenere conto che “Lo strumento antidiscriminatorio, nella sua estrema delicatezza, non può fondarsi su raffronti tra sottocategorie di situazioni individuali, rischiando altrimenti, attraverso un'estensione a catena di una qualsivoglia migliore tutela, di interferire in modo ingestibile sulle regolazioni complessive di un fenomeno che il legislatore tenti di impostare.
Va dunque tenuta in debito conto anche la logica delle scelte legislative, che appunto si muovono sul piano del sostegno pieno, con la Carta Docente, alla didattica "annua", per le ragioni sopra ampiamente spiegate. …
Va dunque considerato il disposto dell'appena citato art. 4, commi 1 e 2, della L. 124 del
1999.
Il comma 1 di tale disposizione prevede che "alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico (c.d. vacanza su organico di diritto, n.d.r.), qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e semprechè ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo".
Il richiamo all'"annualità" della supplenza, intesa in senso di annualità didattica è qui esplicito.
Pagina 8 Ma, non diversamente, il comma 2 stabilisce che "alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico (c.d. vacanza su organico di fatto, n.d.r.) si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche", ivi compreso il caso in cui vi sia necessità di copertura per ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario. La relazione tra supplenze e didattica annua è dunque anche qui chiaramente enunciata.
Si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo.
Rispetto a queste tipologie di incarico, che sono quelle che qui fa valere il ricorrente, si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo. …”.
Ne consegue che “l'obiettivo di politica scolastica ed educativa che calibra quello speciale beneficio sul piano della "didattica annua" non consente, per i docenti a tempo determinato che, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico temporale e risultano quindi, da ogni punto di vista, comparabili, un diverso trattamento. …
L'art. 1, comma 121 cit. è dunque in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'Accordo Quadro. …
Nel caso di specie, la disapplicazione non deve, però, essere totale, ma limitata … la L. 107 del 2015, art. 1, comma 121 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (L. 124 del 1999, art. 4, comma 1) o fino al termine delle attività didattiche (L. 124 del 1999, art. 1, comma 2).
Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio… (atteso che è) la garanzia di tali diritti a poter
"incidere sul bilancio, e non l'equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione"
(Corte Cost. sentenza n. 275 del 2016) e pertanto sono "le scelte allocative di bilancio proposte dal Governo e fatte proprie dal Parlamento", a vedere "naturalmente ridotto tale perimetro di discrezionalità dalla garanzia delle spese costituzionalmente necessarie" e non viceversa
(Corte Cost. sentenze n. 62 del 2020, n. 275 e n. 10 del 2016)” (così, in motivazione, Cass.
n.29961/2023 cit.).
Pagina 9 Applicando le superiori direttive esegetiche alla fattispecie concreta, va rilevato che dalla disamina della documentazione versata in atti telematici resta accertato che la ricorrente ha prestato: -nell'a.s. 2020/2021 attività di supplenza dal 25.09.2020 fino al termine delle attività didattiche (30.06.2021); -nell'a.s. 2021/2022 attività di supplenza dal 6.09.2021 fino al termine delle attività didattiche (30.06.2022); -nell'a.s. 2022/2023 attività di supplenza dal 5.09.2022 fino al termine delle attività didattiche (30.06.2023); -nell'a.s. 2023/2024 attività di supplenza dall'1.09.2023 fino al termine delle attività didattiche (30.06.2024); e nell'anno scolastico
2024/2025 attività di supplenza dal 9.09.2024 fino al termine delle attività didattiche
(30.06.2025).
Il servizio di docenza prestato dalla parte ricorrente per le annualità scolastiche in parola si diversifica sul piano temporale della didattica “annua” prestata dai docenti a tempo indeterminato semplicemente per la precarietà dell'incarico, senza che l'Amministrazione scolastica abbia fornito elementi concreti integranti “condizioni di impiego” che comprovino l'esistenza di ragioni oggettive idonee a giustificare, a fronte di una durata annuale dei rapporti di lavoro, la diversità di accesso alla formazione e all'aggiornamento professionale offerto all'insegnante a tempo determinato rispetto al personale stabilizzato, per cui, avuto riguardo all'obiettivo di politica scolastica ed educativa che calibra il beneficio sul piano della didattica annua, è ravvisabile la lamentata disparità di trattamento per il periodo de quo
In linea di continuità con la richiamata giurisprudenza di legittimità, poi, non è superfluo ribadire in questa sede che, rispetto al personale precario, “la cessazione della supplenza di regola non significa uscita dal sistema scolastico. Analogamente, l'effetto estintivo, nel caso di docenti precari a cui la Carta non sia stata tempestivamente attribuita, va definito in modo diverso. … (dovendosi) connettere l'effetto estintivo non all'ultimarsi della supplenza, ma alla fuoriuscita di essi dal sistema scolastico…. Quindi, se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla Carta, resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento ed ancor più se poi egli transiti in ruolo …”
Del resto, il fatto che il beneficio economico venga richiesto una volta concluso il rapporto di lavoro a termine, appare dipesa non da una determinazione intenzionale del docente ricorrente ma dalla mancata erogazione di esso da parte dell'Amministrazione datoriale e, dunque, “per fatto del creditore”, ragion per cui tale circostanza non può impedire in alcun modo il riconoscimento in sede giudiziale della Carta docente per il solo fatto del trascorrere del biennio dal momento in cui il diritto era sorto e viene poi accertato dal giudice.
Pagina 10 Pertanto, a fronte di una politica scolastica ed educativa che calibra il beneficio della Carta docenti sul piano della "didattica annua", non rinvenendosi, nel caso che ci occupa, dati per escludere la fuoriuscita della parte ricorrente dal circuito scolastico –essendo provato al tempo dell'istaurazione del presente giudizio l'espletamento di attività di docenza- va affermato il diritto di quest'ultima alla percezione dell'indennità in parola in forma di carta elettronica per l'anno scolastico 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025. Rispetto a tali annualità, l'eccezione di prescrizione quinquennale formulata dall'Amministrazione scolastica si palesa infondata, essendo comprovato in atti che in data 22.06.2025 la ricorrente ha diffidato,
a mezzo pec, il resistente al riconoscimento del beneficio per cui è causa, laddove, ai CP_1 sensi dell'art. 2935 c.c., il termine di prescrizione quinquennale del diritto alla fruizione del beneficio de quo decorre nella specie dalla data in cui la docente ha preso servizio (si rinvia, per brevità, in motivazione, Cass. 29.06.2025 n. 17494). Sul punto, infatti, con particolare riguardo all'anno scolastico 2020/2021, è appena il caso di sottolineare che dagli atti di causa è comprovato che la ricorrente è stata immessa in servizio in data 25.09.2020, sicché, alla data in cui è stato compiuto l'atto interruttivo sopra detto, non si era ancora perfezionata la fattispecie estintiva in parola.
In considerazione di quanto precede, il resistente va condannato ad attuare gli CP_1 adempimenti dovuti al fine di rendere effettivamente fruibile alla parte ricorrente per l'anno scolastico 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 la carta elettronica del docente, alle medesime condizioni (durata di utilizzo, importo, etc.) già garantite ai docenti di ruolo, atteso che solo attraverso tale rimedio ed il riconoscimento, sebbene retroattivo, del detto strumento, previsto per la formazione del personale, potrà essere rimossa la discriminazione integrata nella fattispecie nei riguardi dei docenti a tempo determinato.
Inoltre, alla luce di quanto statuito dalla Corte di legittimità, sull'ammontare dell'importo spettante alla ricorrente vanno riconosciuti interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22 comma
36 della l. n.724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Le spese processuali seguono il criterio della soccombenza e, per l'effetto, restano liquidate nella misura in dispositivo avendo riguardo alla natura e al valore della causa, al mancato svolgimento della fase di cui all'art. 4 comma 5 lett. c), al carattere seriale del contenzioso de quo, oltre ancora agli ulteriori parametri di cui agli artt. 2 e 4 del DM. n. 55/2014 come modificato dal DM. n.147/2022, ivi compresa la previsione del comma 1 bis dell'art. richiamato art. 4 (in misura del 8% in rapporto al numero esiguo dei documenti allegati), nonché avendo riguardo alla domanda di distrazione avanzata dai procuratori della ricorrente in ricorso. Diversamente da quanto dedotto dalla parte ricorrente, infine, non si ravvisano nel caso
Pagina 11 concreto i presupposti per provvedersi a norma dell'art. 96 comma 3 c.p.c., non potendo trascurarsi che siffatta responsabilità è correlata alla sussistenza, sotto il profilo soggettivo, di una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente, laddove agire o resistere in giudizio non è di per sé una condotta rimproverabile, anche se questa possa rivelarsi infondata, dovendosi attribuire a tale figura carattere eccezionale e/o residuale, al pari del correlato istituto dell'abuso del processo, giacché una sua interpretazione lata o addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi dell'art.24 Cost. (Cass. 12.07.2023 n.19948; conf. Cass. 30.09.2021 n.26545, Cass. 25.12.2024
n.34429; Cass. 31.03.2025 n.8453).
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa inter partes, respinta e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa
ACCERTA il diritto di parte ricorrente per l'anno scolastico 2020/2021, 2021/2022,
2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, di fruire del beneficio economico previsto dall'art. 1 comma 121 della l. 107/2015 sotto forma di “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del docente;
CONDANNA l'amministrazione scolastica a tutti gli adempimenti conseguenti al fine di attribuire alla parte ricorrente la somma di euro 2.500,00 sotto forma di Carta elettronica, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22 comma 36 l. n. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
CONDANNA l'Amministrazione scolastica a rifondere a parte ricorrente delle spese processuali che si liquidano in euro 49,00 a titolo di spese vive ed euro 1.112,40 a titolo di compensi professionali, oltre il 15% spese generali, iva e c.p.a. come per legge, da distrarre in favore dei relativi procuratori antistatari.
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza
Così deciso in Catania, il 20.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa TA IA
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